01.02.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 30.03.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
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01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
01.08.2014 - 31.12.2014
01.04.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 31.03.2014
01.10.2012 - 31.12.2013
01.03.2012 - 30.09.2012
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01.10.2011 - 31.12.2011
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01.08.2011 - 30.09.2011
01.06.2011 - 31.07.2011
01.01.2011 - 31.05.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
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01.05.2008 - 31.12.2008
01.04.2008 - 30.04.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2006
01.07.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 30.06.2004
01.10.2002 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.09.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998 (Stato 1° ottobre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 16 capoverso 1 della legge del 26 giugno 19981 sull'energia
(legge, LEne); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina: Capitolo 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza i seguenti termini significano: a.-e. 3 f.4 energie rinnovabili: forza idrica, energia solare, geotermia, calore ambientale, energia eolica, energia da biomassa e da scorie di biomassa;

g. calore perduto: perdite di calore che, nello stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici (tra l'altro impianti di incenerimento dei rifiuti); eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari e equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica; h.5 cogenerazione: produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile; i.

procedura di omologazione energetica: procedura che permette di determinare in modo uniforme il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; k. valori limite di consumo: i valori di consumo specifico d'energia determinati mediante una procedura di omologazione energetica e che determinati impianti, veicoli e apparecchi non devono eccedere; RU 1999 207

1 RS

730.0

2 RS

946.51

3

Abrogate dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

4

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

5

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

730.01

Energia

2

730.01

l.

impianti e progetti pilota: gli impianti, i veicoli e gli apparecchi, nonché i corrispondenti progetti, che servono al collaudo tecnico di sistemi e che permettono di raccogliere nuovi dati tecnici e scientifici; m. impianti e progetti di dimostrazione: gli impianti, i veicoli e gli apparecchi, nonché i corrispondenti progetti, che servono a sondare il mercato e che permettono soprattutto la valutazione economica di un'eventuale commercializzazione; n. organizzazioni private: associazioni economiche, organizzazioni che si occupano di politica energetica e di tecnica energetica, associazioni di imprese di trasporti, organizzazioni di consumatori, organizzazioni ambientalistiche; o.6 impianto ibrido: impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica; p.7 commercializzazione: qualsiasi vendita, distribuzione, immissione sul mercato o consegna di impianti e apparecchi.

Capitolo 1a:8 Etichettatura dell'elettricità e prova del metodo di produzione e dell'origine Sezione 1: Etichettatura dell'elettricità
a9 Obbligo di etichettatura 1

Le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali (aziende soggette all'obbligo di etichettatura) devono informare i propri consumatori finali almeno una volta all'anno in merito: a. alla quota percentuale dei vettori energetici impiegati per l'energia fornita; b. all'origine dell'elettricità (produzione in Svizzera o all'estero); c. all'anno di riferimento; d. al nome e all'ufficio di contatto dell'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura.

2

Le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a-c devono essere rilasciate per l'elettricità complessivamente fornita a tutti i suoi consumatori finali (mix del fornitore) o per l'elettricità fornita singolarmente a ciascun consumatore finale (mix del prodotto). L'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura deve applicare il mix prescelto a tutti i suoi consumatori finali.

6

Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

7

Introdotta dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3473).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Ordinanza

3

730.01

3

L'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura deve tenere una contabilità dell'elettricità allo scopo di registrare i dati per le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a-c.

4

Le aziende soggette all'obbligo di etichettatura pubblicano congiuntamente, indipendentemente dal fatto che abbiano scelto il mix del prodotto o il mix del fornitore, il rispettivo mix del fornitore al più tardi alla fine dell'anno civile seguente, in particolare attraverso un unico indirizzo Internet liberamente accessibile.

b Obbligo d'informazione 1

Le aziende, compresi i produttori, che in Svizzera forniscono elettricità ad aziende soggette all'obbligo di etichettatura o a prefornitori di aziende soggette all'obbligo di etichettatura (aziende soggette all'obbligo d'informazione), devono trasmettere alle aziende alle quali forniscono elettricità le seguenti informazioni:10 a. il quantitativo di elettricità fornito; b. il vettore energetico impiegato per la produzione di elettricità; c. l'origine dell'elettricità (produzione in Svizzera o all'estero).

2

Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere comunicate per ogni anno civile, al più tardi entro la fine di aprile dell'anno successivo. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali.

3

L'azienda soggetta all'obbligo d'informazione deve tenere una contabilità dell'elettricità allo scopo di registrare i dati per le informazioni di cui al capoverso 1.

c11 Esigenze in materia di contabilità dell'elettricità e di etichettatura dell'elettricità 1

Le esigenze in materia di etichettatura dell'elettricità e di contabilità dell'elettricità sono disciplinate nell'allegato 4.

2

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguarle alle norme internazionali, in particolare a quelle dell'Unione europea.

Sezione 2: Prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità
d12 Garanzia di origine

1

Chi produce elettricità e la immette in rete può far registrare l'impianto di produzione e in seguito regolarmente l'elettricità immessa in rete dall'organismo di valu-

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

4

730.01

tazione della conformità accreditato per questo settore (organismo di rilascio) e farsi rilasciare dall'organismo di rilascio garanzie di origine per l'elettricità immessa. 2 Per gli impianti di produzione con una potenza allacciata pari o superiore a 30 kVA è obbligatorio registrare l'impianto, l'elettricità immessa e la garanzia di origine.

3

L'organismo di rilascio emette una garanzia di origine in particolare per quanto riguarda:

a. la quantità di elettricità prodotta; b. i vettori energetici impiegati per la produzione di elettricità; c. il periodo e il luogo di produzione.

4

L'organismo di rilascio deve annullare l'ulteriore uso della garanzia di origine se essa:

a. è utilizzata per l'etichettatura dell'elettricità di cui all'articolo 1a; b. è emessa sotto forma di documento scritto o elettronico; oppure c. è trasmessa in forma elettronica all'estero.

5

Le garanzie di origine per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7a della legge non possono essere negoziate a titolo commerciale né trasmesse.

6

Il DATEC può disciplinare i dettagli delle esigenze poste alla garanzia di origine e alla durata di validità di quest'ultima. Può inoltre esonerare determinati tipi di impianti di produzione dall'obbligo di cui al capoverso 2 per i quali in caso contrario risulterebbero costi sproporzionatamente elevati e stabilire esigenze supplementari per parificare la garanzia di origine alle norme internazionali.

e Procedura di omologazione 1

La procedura di omologazione deve essere trasparente e affidabile, in particolare al fine di evitare la doppia registrazione dello stesso quantitativo di elettricità.

2

Il DATEC stabilisce la procedura di omologazione.

f 13 Obbligo di notifica

1

L'organismo di rilascio deve notificare tempestivamente al responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili di cui all'articolo 24 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 marzo 200814 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) la registrazione degli impianti di produttori di energia ai sensi dell'articolo 7a della legge.

2

Per gli impianti di produttori di elettricità ai sensi dell'articolo 7a della legge che, secondo l'articolo 8 capoverso 5 OAEl, non devono essere dotati di un dispositivo 13 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

14 RS 734.71

Ordinanza

5

730.01

per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati, i gestori di rete devono notificare all'organismo di rilascio: a. i dati dell'impianto al momento della messa in esercizio; b. ogni tre mesi, la quantità di elettricità prodotta.

g15 Rendiconto e valutazione 1

L'organismo di rilascio presenta ogni tre mesi un rendiconto all'Ufficio federale dell'energia (UFE) in particolare sulle quantità di elettricità da esso rilevate ai sensi dell'articolo 1d, suddivise per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza.

2

L'UFE valuta le informazioni. Esso può pubblicare i risultati relativi Capitolo 2:16

Condizioni di raccordo per le energie fossili e rinnovabili ai sensi dell'articolo 7 della legge

Art. 2

Esigenze generali

1

I produttori di energia ai sensi dell'articolo 7 della legge e i gestori di rete stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo (come i costi di raccordo).

2

La rimunerazione per il prelievo di elettricità è concessa quando l'elettricità è stata immessa fisicamente in rete.

3

L'elettricità immessa deve essere rilevata con uno strumento di misura tarato. I costi relativi agli strumenti di misura e alla preparazione dei dati delle misurazioni sono a carico dei produttori.

4

I produttori di energia ai sensi dell'articolo 7 della legge sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di immissione.

5

Se le condizioni di cui al capoverso 4 sono soddisfatte, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti dei produttori secondo l'articolo 7 della legge al punto di immissione più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico e in modo tale da assicurare l'immissione e il prelievo di energia. I costi per la costruzione delle linee di raccordo necessarie fino al punto di immissione nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari sono a carico del produttore. Per il rimborso delle spese relative al necessario potenziamento della rete è applicabile l'articolo 22 capoverso 3 OAEl17.

15 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

16 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

17 RS 734.71

Energia

6

730.01

a Elettricità prodotta regolarmente e sfruttamento del calore prodotto 1

L'elettricità generata a partire da energie fossili ai sensi dell'articolo 7 della legge si considera prodotta regolarmente se la quantità di energia, il periodo e la durata dell'immissione: a. sono prevedibili all'interno di un'adeguata fascia di oscillazione; oppure b. sono definiti in un contratto tra il gestore di rete interessato e il produttore dell'energia.

2

L'elettricità generata a partire da energie fossili deve essere ritirata e rimunerata se il coefficiente di sfruttamento globale dell'elettricità generata e del calore utilizzato è almeno pari all'80 per cento. Questa esigenza non si applica agli impianti di incenerimento dei rifiuti.

3

Le esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento globale degli impianti azionati da energie rinnovabili sono definite nelle appendici 1.4 e 1.5.

4

Come sistema complessivo, un impianto ibrido deve soddisfare le esigenze minime più severe fissate nelle appendici 1.4 e 1.5 per i vettori energetici utilizzati.

b Prezzi d'acquisto orientati al mercato La rimunerazione a prezzi di mercato è stabilita in funzione dei costi che il gestore di rete evita di sostenere per l'acquisto di energia equivalente.

c Centrali idroelettriche

Il limite di potenza di 10 MW previsto per le centrali idroelettriche dall'articolo 7 capoverso 1 della legge si riferisce alla potenza lorda. Per il calcolo è applicabile l'articolo 51 della legge del 22 dicembre 191618 sulle forze idriche.

Capitolo 2a:19 Condizioni di raccordo per l'energia generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7a della legge Sezione 1: Disposizioni generali, impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole


Art. 3

20 Disposizioni generali

Le esigenze generali di cui all'articolo 2 e la definizione del limite di potenza per le centrali idroelettriche di cui all'articolo 2c si applicano per analogia anche alle 18 RS 721.80

19 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 ad eccezione degli art. 3b, 3f-3i, 3j cpv. 1 e 2, art. 5 cpv. 1 in vigore dal 1° mag. 2008 (RU 2008 1223).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Ordinanza

7

730.01

condizioni di raccordo per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7a della legge (rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi).

a21 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole 1

Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se: a. i nuovi investimenti degli ultimi cinque anni precedenti la messa in esercizio corrispondono almeno al 50 per cento degli investimenti necessari per un nuovo impianto; b. previa deduzione delle limitazioni di produzione, determinate dalle condizioni imposte dalle autorità, viene prodotta almeno altrettanta elettricità che in passato; e

c. sono trascorsi i due terzi del periodo di utilizzazione previsto dalle appendici 1.1-1.5 come durata della rimunerazione.

2

Si considerano altresì ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti la cui produzione di elettricità o il cui coefficiente di sfruttamento elettrico rapportato alla media degli ultimi cinque anni d'esercizio completi viene aumentato prima del 1° gennaio 2010 secondo le esigenze stabilite nelle appendici 1.1-1.5. Il DATEC può ridefinire nelle appendici il giorno di riferimento rilevante per il periodo di confronto.

3

Non sono considerati ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti convertiti dai combustibili fossili a quelli rinnovabili senza che vengano effettuati nuovi investimenti secondo il capoverso 1 lettera a.

abis22 Idoneità dell'ubicazione

L'UFE fissa in una raccomandazione i criteri per la valutazione dell'idoneità dell'ubicazione secondo l'articolo 7a capoverso 1 della legge, in particolare per le piccole centrali idroelettriche e l'energia eolica. Esso fissa detti criteri d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e sente a tale riguardo i Cantoni.

Sezione 2:

Rimunerazione, plusvalore ecologico, quantità aggiuntive, procedura
b Prezzi di costo di impianti di riferimento e rimunerazione23 1

Il calcolo dei prezzi di costo e delle rimunerazioni si basa sugli impianti di riferimento definiti nelle appendici 1.1-1.5.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

22 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

8

730.01

1bis

Il tasso di rimunerazione per un determinato impianto è fissato in base alle modalità vigenti nell'anno di costruzione. Esso non varia per tutta la durata della rimunerazione; per impianti secondo le appendici 1.1 e 1.5, esso può variare annualmente in funzione della potenza equivalente o del coefficiente di sfruttamento del calore. Sono fatti salvi adeguamenti ai sensi dell'articolo 3e capoverso 3 e dell'appendice 1.3 numero 3.3.24 2 La rimunerazione è calcolata sulla base del tasso di rimunerazione e dell'elettricità misurata nel punto di immissione e rilevata dall'organismo di rilascio.25 3 L'anno di costruzione è l'anno dell'effettiva messa in esercizio dell'impianto.

4

La tecnologia più efficiente è quella che oltre alla massima efficienza tiene conto nel migliore dei modi anche dell'utilizzazione sostenibile delle materie prime per la produzione dell'energia.

5

Per gli impianti ibridi, la rimunerazione si calcola in base ai prezzi dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente ai rispettivi contenuti energetici.

c Trasferimento delle garanzie di origine, indennizzo del plusvalore ecologico 1

I produttori di energia ai sensi dell'articolo 7a della legge devono trasferire ai responsabili del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili le garanzie di origine registrate.

2

Il plusvalore ecologico è indennizzato con la rimunerazione.

d26 Riduzione annua e durata della rimunerazione 1

La riduzione annua e la durata della rimunerazione si calcolano in base alle appendici 1.1-1.5.

2

Il tasso di rimunerazione per un impianto messo in esercizio nell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore delle relative modalità viene ridotto nella misura della riduzione cumulata fino all'anno della messa in esercizio. Questo tasso di rimunerazione ridotto resta invariato per l'intera durata della rimunerazione, fatte salve le modifiche di cui all'articolo 3b capoverso 1bis.

3

La durata della rimunerazione inizia con la messa in esercizio effettiva e termina il 31 dicembre dell'ultimo anno di rimunerazione. Essa decorre senza diritto alla rimunerazione anche nel caso in cui l'impianto si trovi in lista d'attesa e non viene interrotta. In particolare non viene interrotta nel caso di un'uscita temporanea secondo l'articolo 6 o di una reintegrazione, se il diritto si era estinto in precedenza ai sensi dell'articolo 3iquinquies.

24 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Ordinanza

9

730.01

e27 Adeguamento della rimunerazione 1

Il DATEC verifica periodicamente il calcolo del prezzo di costo e della rimunerazione secondo le appendici 1.1-1.5 e lo adegua in caso di mutamento considerevole delle circostanze.

2

Esso prende in considerazione in particolare l'economicità a lungo termine, l'evoluzione delle tecnologie, dei prezzi delle fonti di energia primaria, dei canoni per i diritti d'acqua, del mercato dei capitali e, per gli impianti di cogenerazione, dei prezzi dell'energia per il riscaldamento. L'economicità a lungo termine, misurata in funzione delle opportunità di mercato a lungo termine, può essere presa in considerazione mediante correzioni dell'importo della rimunerazione o della sua riduzione annua.

3

Il DATEC può prevedere nelle appendici un adeguamento del calcolo dei prezzi di costo e della rimunerazione anche per i produttori che ricevono già una rimunerazione o hanno ottenuto una decisione positiva, in particolare per evitare utili o perdite eccessivi o incentivi negativi.

4

Esso può operare adeguamenti ai sensi dei capoversi 1 e 3 anche nel corso dell'anno. Se in virtù di un tale adeguamento apportato nello stesso anno civile sono applicabili diverse modalità, per i nuovi impianti messi in esercizio valgono le modalità vincolanti al momento della loro messa in esercizio.

5

Se il DATEC ha proceduto ad adeguamenti e non dispone diversamente, per gli impianti per i quali il produttore non ha ancora ricevuto una decisione positiva valgono le modalità adeguate e non la riduzione. A partire dall'anno successivo il nuovo tasso di rimunerazione risultante viene nuovamente abbassato annualmente nella misura della riduzione.

f28 Quantità aggiuntive periodiche per gli impianti fotovoltaici 1

L'UFE stabilisce ogni anno le quantità aggiuntive per gli impianti fotovoltaici in modo da consentire una progressione continua. A tal fine tiene conto dell'evoluzione dei costi, dei supplementi causati dalle quantità aggiuntive e del saldo ancora mancante fino al raggiungimento della somma massima dei supplementi conformemente all'articolo 7a capoverso 4 lettera b della legge.

2

Le spese scoperte di cui all'articolo 7a capoverso 4 lettera b della legge consistono nella differenza fra i prezzi di costo dei nuovi impianti e il prezzo di mercato.

3

Il prezzo di mercato corrisponde alla media, ponderata in funzione delle quantità, dei prezzi spot negoziati quotidianamente in borsa per l'elettricità nell'area di mercato Svizzera. L'UFE lo fissa e lo pubblica trimestralmente in base ai rispettivi dati trimestrali.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

10

730.01

g Procedura di notifica e di decisione presso la società nazionale di rete 1

Chi intende costruire un nuovo impianto notifica il proprio progetto alla società nazionale di rete. La notifica contiene in particolare: a. la documentazione prevista nelle appendici 1.1-1.5; b. per i rinnovi e gli ampliamenti di impianti esistenti, le indicazioni di cui all'articolo 3a.

2

È considerata data di notifica la data del giorno in cui la notifica completa è consegnata alla Posta svizzera.

3

La società nazionale di rete esamina se il progetto, sulla base del prezzo di mercato determinante al momento della decisione, si situa entro la progressione ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge oppure nella somma massima dei supplementi ai sensi dell'articolo 7a capoverso 4 della legge. Essa comunica al richiedente il risultato dell'esame della richiesta mediante decisione. Questa non ha un effetto pregiudiziale per le procedure di autorizzazione e di concessione necessarie per il progetto. Questa circostanza va specificata nella decisione.29 4 Se è prevedibile che la somma delle rimunerazioni raggiunga la quantità aggiuntiva o la somma massima dei supplementi, l'UFE comunica alla società nazionale di rete che non è più autorizzata a emettere decisioni.

5 Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di notifica. Se non tutti i progetti notificati uno stesso giorno possono essere presi in considerazione, la società nazionale di rete prende dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza.

6

I progetti non presi in considerazione sono inseriti in una lista di attesa sulla base della data di notifica.

7 Se l'UFE ha stabilito una nuova quantità aggiuntiva o se il prezzo di mercato subisce variazioni, la società nazionale di rete prende in considerazione i progetti sulla lista di attesa tenendo conto della data di notifica.

h30 Obblighi di notifica, messa in esercizio 1

Il richiedente è tenuto a notificare alla società nazionale di rete, entro i termini indicati nelle appendici 1.1-1.5, lo stato di avanzamento del progetto.

2

Il richiedente è tenuto a mettere in esercizio l'impianto entro i termini indicati nelle appendici 1.1-1.5 e a notificare alla società nazionale di rete, entro il termine di un mese, che l'impianto è stato messo in esercizio e che è stato rilevato dall'organismo di rilascio.

3

La società nazionale di rete comunica al richiedente il tasso di rimunerazione (art. 3b cpv. 1bis).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Ordinanza

11

730.01

4

Se trasferisce l'impianto a un nuovo titolare, il richiedente comunica immediatamente tale trasferimento alla società nazionale di rete. In caso di mancata comunicazione, la rimunerazione viene versata al titolare precedente.

hbis31 Mancato rispetto degli obblighi di notifica e scostamento dalle indicazioni contenute nella notifica 1

Il carattere vincolante della decisione decade se: a. il richiedente non rispetta il termine per la notifica dello stato di avanzamento del progetto o della messa in esercizio;

b. la tecnologia di produzione cambia rispetto alle indicazioni fornite nella notifica;

c. le esigenze relative agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole di cui all'articolo 3a capoverso 1 lettera a o c non sono rispettate;

d. l'ubicazione dell'impianto diverge in misura considerevole da quanto indicato nella notifica; o

e. viene superato lo scostamento massimo consentito dal capoverso 4.

2

La società nazionale di rete revoca la decisione salvo che, nei casi di cui alla lettera a, c o d, gli scostamenti siano dovuti a ragioni non imputabili al richiedente. Se per uno di questi motivi un termine (cpv. 1 lett. a) non può essere rispettato, la società nazionale di rete può prorogarlo su richiesta.

3

Il DATEC esamina se e in quale misura al momento della messa in esercizio gli impianti si discostano dalle indicazioni fornite nella notifica.

4

Se emerge che le quote parziali dell'articolo 7a capoverso 4 della legge non possono più essere rispettate o se il supplemento riscosso non è più sufficiente, il DATEC può fissare, per i nuovi impianti notificati, gli scostamenti massimi consentiti per una determinata tecnologia.

i Notifica del progetto al gestore di rete I richiedenti di impianti nuovi secondo l'articolo 7a della legge sono tenuti a notificare il loro progetto ai propri gestori di rete al più tardi in concomitanza con la notifica di cui all'articolo 3g capoverso 1. I gestori di rete comunicano ai richiedenti, entro 30 giorni, se vi sono, o entro quanto tempo si presume che vi siano, le condizioni tecniche per consentire l'immissione in rete dell'elettricità prodotta con i nuovi impianti.

ibis32 Versamento della rimunerazione 1

Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili versa trimestralmente la rimunerazione ai produttori, indipendentemente dalla loro potenza allacciata. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 3k e quelle derivanti dalla

31 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

12

730.01

rimunerazione del prezzo di mercato da parte dei gruppi di bilancio non sono sufficienti per il pagamento delle rimunerazioni dovute, la rimunerazione viene versata pro rata nel corso dell'anno. Il saldo è versato nel corso dell'anno successivo.

2

Se l'entità della rimunerazione non corrisponde alla produzione effettiva, viene chiesto al produttore il rimborso dell'importo corrispondente oppure tale importo è computato nel periodo di pagamento successivo.

iter33 Rispetto delle esigenze minime 1

Le esigenze minime si basano sulle appendici 1.1-1.5.

2

La rimunerazione viene temporaneamente sospesa a chi non rispetta le esigenze minime. Per il periodo di valutazione in questione, l'impianto viene rimunerato retroattivamente al prezzo di mercato (art. 3f cpv. 3). La rimunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita.

3

Se le esigenze minime sono nuovamente soddisfatte, la rimunerazione viene versata successivamente alla fine dell'anno civile senza interessi.

4

Se vi sono ragioni non imputabili al produttore, quest'ultimo può illustrare alla società nazionale di rete le misure che intende adottare per rispettare nuovamente le esigenze minime. A questo scopo la società nazionale di rete può concedergli un termine appropriato per le misure, eventualmente vincolandolo ad oneri. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto alla rimunerazione, purché gli oneri siano soddisfatti.

5

Se, decorso il termine concesso, le esigenze minime non sono state soddisfatte per un intero periodo di valutazione, l'impianto viene rimunerato retroattivamente, per il periodo successivo allo scadere del termine, al relativo prezzo di mercato. La rimunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita.

iquater34 Requisiti posti agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole 1

Se le esigenze poste agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b o capoverso 2 non vengono rispettate nel corso di un anno civile, si applica per analogia l'articolo 3iter capoversi 2 e 3.

2

Se vi sono motivi non imputabili al produttore ma è possibile adottare misure affinché le esigenze vengano nuovamente soddisfatte, si applica per analogia l'articolo 3iter capoversi 4 e 5.

3

In presenza di simili motivi e se non è possibile adottare misure per porvi rimedio, la società nazionale di rete può continuare a versare la rimunerazione per un periodo adeguato; tale periodo può durare al massimo un quinto della durata della rimunerazione. In seguito l'impianto viene rimunerato al prezzo di mercato per il periodo nel quale le esigenze non vengono soddisfatte.

33 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Ordinanza

13

730.01

iquinquies35 Estinzione anticipata del diritto alla rimunerazione 1 Il diritto alla rimunerazione si estingue anticipatamente se: a. le esigenze minime non sono state ripetutamente rispettate e per questo motivo, per tre anni civili consecutivi, l'impianto è stato rimunerato per almeno un periodo di valutazione al prezzo di mercato; b. le esigenze minime non sono rispettate un anno dopo la scadenza del termine secondo l'articolo 3iter capoverso 4; c. le esigenze poste agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole di cui all'articolo 3a capoverso 1 lettera b o capoverso 2 a partire dalla messa in esercizio non vengono rispettate per almeno due dei primi quattro anni civili.

2

La società nazionale di rete revoca la decisione.

3

Se un produttore il cui diritto alla rimunerazione si è estinto intende notificare nuovamente il proprio impianto, è tenuto a dimostrare, all'atto della notifica, che le esigenze minime e le esigenze poste agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole possono essere durevolmente rispettate.

isexies36 Modifiche successive alla messa in esercizio 1 Un produttore che ha messo in esercizio il proprio impianto secondo l'articolo 3h, riceve una rimunerazione o è stato inserito nella lista d'attesa, è tenuto a notificare alla società nazionale di rete qualsiasi ampliamento o rinnovo al più tardi un mese prima della sua messa in esercizio. Egli è tenuto a notificare tutte le modifiche da apportare all'impianto attuale.

2

La rimunerazione viene adeguata alla nuova potenza totale a partire dalla messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovo. Essa è calcolata: a. per il fotovoltaico: secondo il valore medio, ponderato in base alla potenza, dei tassi di rimunerazione determinanti al momento della prima messa in esercizio e della messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovo; b. per altre tecnologie di produzione: secondo il tasso di rimunerazione determinante al momento della prima messa in esercizio in virtù dell'articolo 3d capoverso 1bis.

3

La durata della rimunerazione non viene prolungata.

4

Se un impianto viene ampliato o rinnovato mediante nuovi investimenti e questi ultimi superano la soglia prevista dall'articolo 3a capoverso 1 lettera a e il periodo di utilizzazione secondo l'articolo 3a capoverso 1 lettera c, il produttore può scegliere se: a. richiedere una rimunerazione secondo il capoverso 2; oppure b. notificare nuovamente il progetto.

35 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

36 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

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730.01

isepties37 Nuova notifica

1

Se il produttore notifica nuovamente il progetto e ottiene una decisione positiva, la rimunerazione viene adeguata alla nuova potenza totale. Al riguardo, è rilevante il tasso di rimunerazione valido al momento della messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovo. La durata della rimunerazione ricomincia a decorrere da quel momento per l'intero impianto.

2

Se in un primo momento il produttore non ottiene una decisione positiva, il progetto viene inserito nella lista d'attesa senza diritto di priorità. Durante la sua permanenza nella lista d'attesa la rimunerazione è calcolata secondo l'articolo 3isexies capoverso 2.

Sezione 3: Supplemento secondo l'articolo 15b della legge38
j39 Entità, nuova fissazione e riscossione 1

Il supplemento secondo l'articolo 15b capoverso 1 della legge ammonta complessivamente a 0,45 centesimi per kWh.

2

Il DATEC sottopone al Consiglio federale la richiesta di fissare nuovamente il supplemento se dai calcoli per i singoli tipi di utilizzo emerge un fabbisogno di adeguamento complessivo di almeno 0,05 centesimi per kWh. Nella richiesta esso indica il modo in cui il supplemento si ripartirà presumibilmente sui singoli tipi di utilizzo.

3

Per il calcolo dei costi non coperti secondo l'articolo 15b capoverso 1 lettera a della legge occorre tenere conto della quota delle rimunerazioni che presumibilmente non sarà coperta dai prezzi di mercato e che è dovuta ai produttori in base agli articoli 7a e 28a della legge come pure dei costi di esecuzione.

4

Il calcolo dei costi per i bandi di gara e le perdite derivanti da fideiussioni si basa sugli articoli 5 e 17c. La percentuale del supplemento destinata all'indennizzo del detentore di una centrale idroelettrica si basa sull'articolo 17e.

5

La società nazionale di rete preleva il supplemento almeno trimestralmente presso i gestori di rete per tutti i tipi di utilizzo secondo il capoverso 1.

k Fondo alimentato dai supplementi 1

La società nazionale di rete tiene un conto separato per ciascun tipo di utilizzo del supplemento.40

37 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Ordinanza

15

730.01

2

Le risorse finanziarie disponibili nel Fondo devono essere remunerate a un tasso d'interesse praticato comunemente sul mercato per gli investimenti esenti da rischio.

Sezione 4: Limitazione del supplemento per i grandi consumatori
l Domanda di rimborso

1

I consumatori finali i cui costi dell'elettricità superano il 10 per cento del plusvalore lordo (grandi consumatori) possono presentare una domanda di rimborso per la parte dei supplementi che supera il 3 per cento dei costi dell'elettricità.

2

La domanda contiene almeno le indicazioni seguenti: a.41 il plusvalore lordo determinato sulla base del conto annuale dell'ultimo anno contabile completo; il conto annuale deve essere allestito secondo le raccomandazioni specifiche in materia di tenuta dei conti dello Swiss GAAP FER42, secondo i relativi principi determinanti oppure secondo standard di contabilità internazionali riconosciuti; b. l'attestazione da parte di un perito revisore autorizzato che il plusvalore lordo è stato calcolato correttamente; questa attestazione può essere allestita nel quadro della revisione del conto annuale;

c. i giustificativi relativi ai costi dell'elettricità indicati nel conto annuale dell'ultimo anno contabile completo; d. la quantità di elettricità acquistata nel medesimo periodo e il supplemento pagato ai sensi dell'articolo 15b capoverso 3 della legge.

3

I grandi consumatori che non rientrano nei criteri che impongono l'obbligo di revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 capoverso 1 numero 1 del Codice delle obbligazioni43 possono calcolare il plusvalore lordo sulla base delle dichiarazioni per l'imposta sul valore aggiunto dell'ultimo anno contabile completo. L'attestazione da parte di un perito revisore abilitato non è necessaria.

4

La domanda di rimborso deve essere presentata all'UFE entro sei mesi dalla conclusione dell'anno contabile corrispondente.44

m Plusvalore lordo, costi dell'elettricità 1

Il plusvalore lordo è il valore aggiunto conferito a beni e servizi dal processo di produzione e di fornitura dei servizi, dedotte tutte le prestazioni preliminari; gli ammortamenti e i costi di finanziamento non fanno parte delle prestazioni preliminari.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

42 Del 1° gen. 2007; le raccomandazioni possono essere richieste a: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, Casella postale 687, 8027 Zurigo; verlagskv@kvschweiz.ch 43 RS

220

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

16

730.01

2

Per determinate società e filiali di società estere, il plusvalore lordo è fissato sulla base del conto individuale.

3

Se le società e le filiali di società estere costituiscono un'unità economica e dispongono di un conto consolidato limitato alla Svizzera, quest'ultimo è determinante ai fini del calcolo del plusvalore.

4

I costi dell'elettricità sono i costi fatturati ai grandi consumatori per l'utilizzo della rete, la fornitura di energia elettrica e tasse e prestazioni a favore degli enti pubblici, senza il supplemento di cui all'articolo 15b capoverso 3 della legge e senza l'imposta sul valore aggiunto.

n45 Caso di rigore

1

I consumatori finali i cui costi dell'elettricità ammontano almeno all'8 per cento del plusvalore lordo sono equiparati ai grandi consumatori se dimostrano di: a. essere esposti alla concorrenza; e b. subire uno svantaggio rispetto ai concorrenti diretti in Svizzera che ricevono un rimborso, oppure rispetto ai concorrenti esteri.

2

La prova dello svantaggio rispetto a concorrenti esteri deve essere fornita sulla base di prezzi di riferimento comparabili dell'energia elettrica.

o Conteggio e interessi Se l'UFE accoglie la domanda di rimborso, la società nazionale di rete effettua un conteggio dei supplementi pagati in eccesso. A partire dal termine dell'anno d'esercizio, questi sono remunerati a un tasso d'interesse praticato comunemente sul mercato per gli investimenti esenti da rischio.

Sezione 5: Obblighi di notifica, rendiconto, valutazione46
p Obblighi di notifica

Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili deve notificare trimestralmente alla società nazionale di rete segnatamente le quantità di elettricità e le rimunerazioni da pagare ai produttori, suddivise per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Ordinanza

17

730.01

q Rendiconto La società nazionale di rete riferisce trimestralmente all'UFE su: a. l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 3k; b. i dati di cui all'articolo 3p; c. i costi di esecuzione.

r47 Valutazione

1

L'UFE valuta i dati notificati in base agli articoli 1g e 3p e quelli della notifica, in particolare con riferimento: a. al numero di impianti per tecnologia e Cantone; b. alla potenza totale e alla produzione annua; c. alle rimunerazioni per classe di prestazione rilevante ai fini della rimunerazione;

d. alle categorie di produttori e alla loro percentuale delle rimunerazioni versate complessivamente;

e. ai nomi dei produttori con rimunerazione e all'ubicazione dei loro impianti; f.

ai costi di esecuzione.

2

L'UFE può includere nella valutazione anche i progetti in lista d'attesa.

3

Esso pubblica regolarmente i risultati. Sono esclusi i progetti in lista d'attesa.

s48 Informazioni

1

Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e la protezione dei dati. 2 Vengono fornite informazioni in merito ai progetti in lista d'attesa: a. ai richiedenti sulla posizione del loro progetto nella lista d'attesa; b. ai Cantoni interessati.

3

Ai Cantoni possono essere fornite sia informazioni individuali sia informazioni su tutti i progetti situati sul loro territorio.

4

I Cantoni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che intendono realizzare essi stessi, uno dei loro istituti o una società a cui partecipano.

5

Il rilascio di informazioni è soggetto a un emolumento.

47 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

48 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

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730.01

Sezione 6: Gare pubbliche

Art. 4


49

Bandi di gara

1

L'UFE indice ogni anno gare pubbliche per la realizzazione di misure di efficienza temporanee.

2

Le misure di efficienza devono mirare a ridurre, vegliando al miglior rapporto possibile tra costi e benefici, il consumo di elettricità degli edifici, dei veicoli, degli apparecchi o delle imprese dell'economia e dei servizi e a raggiungere il più rapidamente possibile la maturità di mercato per le nuove tecnologie.

3

Possono presentare progetti o programmi enti privati e pubblici.

4

Sono presi in considerazione unicamente progetti o programmi che in assenza di contributi non sarebbero realizzati. Il contributo è concesso un'unica volta.

bis50 Conduzione e procedura 1

L'UFE fissa ogni anno le priorità della promozione e le condizioni di partecipazione alla procedura di gara. Nel farlo, può escludere singoli settori o applicazioni.

Esso può inoltre limitare il contributo di promozione per singolo progetto o programma ed escludere progetti della Confederazione dalla partecipazione.

2

Esso può coinvolgere nell'attuazione i Cantoni od organismi privati.

3

Alla procedura di decisione si applica per analogia l'articolo 3g capoverso 3.

ter51 Attuazione delle misure e versamento 1

Il contributo di promozione viene versato unicamente se le misure di efficienza sono state attuate. Se ciò non è il caso entro il termine previsto, il contributo viene debitamente ridotto, di regola nella misura del rapporto tra il guadagno di efficienza perseguito e quello effettivamente conseguito.

2

Nel caso di progetti di lunga durata e di programmi possono essere effettuati versamenti già prima che le misure siano state completamente attuate, a condizione che gli obiettivi intermedi preliminarmente definiti vengano raggiunti. Se un obiettivo intermedio non viene raggiunto, possono essere rifiutati ulteriori contributi.

3

Il beneficiario di un contributo deve sottoporre all'UFE e agli organismi incaricati dell'esecuzione i dati necessari per la verifica del guadagno di efficienza e consentire l'accesso ai relativi impianti.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

50 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

51 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Ordinanza

19

730.01

quater52 Valutazione 1 L'UFE effettua le valutazioni, in particolare riguardo: a. ai responsabili del progetto o del programma; b. alla breve descrizione dei progetti e dei programmi; c. al risparmio di elettricità atteso e realizzato; d. all'efficienza dei costi (contributi per kWh risparmiato).

2

Esso pubblica i risultati annualmente.


Art. 5

53 Supplemento Ai fini del calcolo del supplemento di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettera b della
legge si tiene conto dei probabili costi relativi ai contributi di promozione di progetti e dei costi di esecuzione.

Capitolo 2b:54 Uscita dal modello previsto dall'articolo 7a della legge e reintegrazione

Art. 6

1 I produttori secondo l'articolo 7a della legge possono uscire dal modello dell'immissione per la fine di un anno civile nel rispetto di un termine di disdetta di un mese. 2 Essi possono rientrare successivamente nel modello. Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili è tenuto a ritirare e rimunerare l'elettricità a partire dall'inizio di un anno civile.

3

I produttori che desiderano rientrare nel modello devono notificarsi nuovamente alla società nazionale di rete al più tardi tre mesi prima della fine di un anno civile.

Quest'ultima comunica al produttore la propria decisione al più tardi due mesi prima della fine dell'anno civile. Per il resto, alla procedura si applicano per analogia gli articoli 3g e 3h capoverso 3.

4

Essi comunicano la reintegrazione ai gruppi di bilancio interessati almeno un mese prima della fine dell'anno civile.

5

Per gli impianti di produttori secondo il capoverso 2 la rimunerazione si basa sul prezzo di costo valido nell'anno di costruzione.

52 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

54 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

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730.01

Capitolo 2c:55 Impianti, veicoli e apparecchi
a 1 Il DATEC nomina una Commissione composta di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, dell'economia energetica e dei produttori.

2

La Commissione consiglia l'UFE sulle questioni relative alle condizioni di raccordo di cui agli articoli 7, 7a e 28a della legge. Il DATEC disciplina i dettagli.

Capitolo 3: Impianti, veicoli e apparecchi

Art. 7

Procedura di omologazione energetica 1

Gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie, figuranti nelle appendici, che consumano notevoli quantità di energia, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica.56 2 Il DATEC può fissare, tenendo conto di norme armonizzate sul piano internazionale, eventualmente di norme nazionali, e dopo aver sentito organismi specializzati riconosciuti:57

a. i valori di consumo da determinare nei tipi di esercizio pertinenti; b. i documenti che il richiedente deve produrre per la procedura d'omologazione energetica;

c. i metodi d'omologazione, di misurazione e di calcolo da applicare; d. le esigenze tecniche per l'omologazione; e. il contenuto del rapporto d'omologazione; f.

i compiti di controllo spettanti ad autorità federali e cantonali.

3

I servizi competenti redigono un rapporto (cpv. 2 lett. e) su ogni omologazione all'attenzione del richiedente.

55 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

Ordinanza

21

730.01


Art. 8


58



Art. 9


59


Art. 10

Esigenze per la commercializzazione 1

Le esigenze per l'efficienza energetica e per la commercializzazione di impianti e apparecchi sono stabilite nelle appendici 2.1-2.11.60 2 Chi commercializza impianti e apparecchi secondo le appendici 2.1-2.11 deve:61 a. poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulta che le esigenze stabilite nelle appendici sono adempiute; b. tenere a disposizione documenti tecnici che permettono all'UFE di esaminare se il contenuto corrisponde alle esigenze stabilite nelle appendici.

3

La dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono essere redatti in una lingua ufficiale o in inglese. I documenti tecnici possono essere redatti in un'altra lingua se le informazioni necessarie alla loro valutazione sono date in una lingua ufficiale o in inglese.

4

La dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono poter essere presentati durante dieci anni a decorrere dalla costruzione dell'impianto o dell'apparecchio. In caso di fabbricazione in serie, il termine comincia a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare.


Art. 11


62

Indicazione del consumo di energia, delle emissioni di CO2, della presenza di un filtro antiparticolato e delle proprietà dell'apparecchio 1

Chi offre o commercializza impianti, veicoli e apparecchi che soggiacciono alla procedura di omologazione energetica secondo l'articolo 7 capoverso 1 deve indicarne il consumo di energia. Devono inoltre essere indicati: a. per le automobili, le emissioni di CO2 e, nel caso di automobili a motore diesel, la presenza o meno di un filtro antiparticolato;

b. per le lavatrici domestiche: l'effetto pulente e l'effetto di centrifugazione; c. per le lavastoviglie domestiche: l'effetto pulente e l'effetto di asciugatura; d. per le lavasciugatrici domestiche; l'effetto pulente.

2

Il consumo di energia e di altre risorse nonché i benefici sono indicati in modo uniforme e comparabile per i modi di funzionamento determinanti. I diversi valori sono comparabili se sono stati stabiliti secondo la stessa procedura di omologazione energetica.

58 Abrogato dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

59 Abrogato n. I dell'O del 24 giu. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3473).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3473).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3473).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

Energia

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730.01

3

Le indicazioni estere sono riconosciute se sono comparabili con quelle indigene (art. 8 cpv. 2).

Capitolo 3a:63 Edifici
a 1 Nell'emanare le disposizioni di cui all'articolo 9 capoverso 3 della legge, i Cantoni si orientano a criteri armonizzati tra i Cantoni stessi.

2

Nel limite del possibile, i Cantoni armonizzano tra loro e con la Confederazione le disposizioni in materia di accordo sugli obiettivi con i grandi consumatori.

3

Se un accordo sugli obiettivi con un grande consumatore soddisfa la Direttiva del 2 luglio 2007 sui provvedimenti volontari per ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2, o se un grande consumatore si impegna nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di CO2 conformemente alla legge sul CO2, l'UFE

effettua gli audit e il monitoraggio.

4

Per rinnovamenti essenziali ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettera d della legge s'intende in particolare: a. il risanamento completo del sistema di riscaldamento e dell'impianto per l'acqua calda;

b. gli interventi di risanamento energetico sulle reti di teleriscaldamento su piccola scala con conteggio per singolo edificio, nell'ambito dei quali gli involucri di uno o più edifici vengono risanati in misura superiore al 75 per cento.

Capitolo 4:

Promozione, garanzie contro i rischi e indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche64 Sezione 1: Misure

Art. 12

Informazione e

consulenza

1

I Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private, nelle loro attività divulgative e nell'elaborazione di pubblicazioni a scopo di informazione e di consulenza ottengono un sostegno. Il sostegno presuppone che gli sforzi corrispondano alla politica energetica della Confederazione e dei Cantoni.

63 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

64 Nuova testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

Ordinanza

23

730.01

2

In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni private interessate, l'UFE elabora gli strumenti di esecuzione della legge e della presente ordinanza, segnatamente raccomandazioni: a. sul calcolo e la determinazione della rimunerazione dell'energia immessa in rete (art. 7 cpv. 1 e 2, 7a cpv. 2 e 28a cpv. 1 LEne); b. sulla determinazione delle condizioni di raccordo dei produttori di energia secondo gli articoli 7, 7a e 28a della legge.65

Art. 13

Formazione e perfezionamento 1

La formazione e il perfezionamento delle persone incaricate dei compiti legati alla legge e alla presente ordinanza sono promossi in particolare: a. per mezzo di contributi finanziari alle attività organizzate dai Cantoni e dai Comuni o da organizzazioni private incaricate di compiti secondo la legge e la presente ordinanza; b. per mezzo di attività (p. es. corsi, seminari specializzati) organizzate dall'UFE.

2

In collaborazione con i Cantoni, le associazioni e le istituzioni d'istruzione a tutti i livelli, l'Ufficio sostiene la formazione professionale e il perfezionamento degli specialisti dell'energia, segnatamente con i mezzi seguenti: a. elaborazione di un offerta di corsi per la formazione e il perfezionamento; b. preparazione di materiali di insegnamento; c. perfezionamento degli insegnanti; d. sviluppo e gestione di un sistema d'informazione.

3

La promozione della formazione del perfezionamento individuali (p. es. mediante borse di studio) è esclusa.


Art. 14

Ricerca, sviluppo e dimostrazione 1

La promozione della ricerca fondamentale, della ricerca applicata e dello sviluppo affine alla ricerca di nuove tecnologie energetiche nel quadro di programmi pluriennali è retta dagli articoli 23-25 della legge federale del 7 ottobre 198366 sulla ricerca.

2

Gli impianti nonché i progetti pilota e di dimostrazione nel campo dell'energia vengono sostenuti, dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, se: a. favoriscono l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, o l'impiego di energie rinnovabili;

b. il potenziale di applicazione e le probabilità di successo del progetto sono sufficientemente grandi; c. il progetto corrisponde alla politica energetica della Confederazione; e 65 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

66 RS

420.1

Energia

24

730.01

d. i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico e resi noti alle cerchie interessate.

3

Il capoverso 2 è applicabile per analogia agli esperimenti sul terreno e alle analisi.


Art. 15

Impiego dell'energia e del calore perduto 1

Le misure per favorire l'impiego razionale e parsimonioso dell'energia nonché l'impiego del calore perduto e delle energie rinnovabili beneficiano di un sostegno se: a. sono eseguite nell'ambito di un programma promozionale della Confederazione;

b. hanno valore d'esempio o rivestono una certa importanza sul piano dell'economia energetica; o

c. sono importanti per l'introduzione di una tecnologia.

2

Il sostegno è accordato soltanto se una misura: a. corrisponde alla politica energetica della Confederazione e allo stato della tecnica;

b. riduce il carico ambientale dovuto all'energia o promuove l'impiego parsimonioso e razionale d'energia;

c. non pregiudica sensibilmente la funzione delle acque eventualmente utilizzate; e

d. non è redditizia senza sostegno.

3

Il sostegno di misure per lo sfruttamento della forza idrica si limita alle centrali idroelettriche con una forza dinamica lorda media fino a 10 MW.67 4 L'impiego di legname a fini energetici beneficia di un sostegno alla preparazione, all'immagazzinamento e allo sfruttamento di legname di bosco, cascami di legname, legname già utilizzato e legname da formazioni arboree non boschive.

5

Le misure di recupero del calore prodotto da processi chimici beneficiano di un sostegno finanziario per tutti gli impianti tecnici necessari, ma non per gli elementi di sistema o d'impianto richiesti per il processo stesso.

Sezione 2: Contributi finanziari

Art. 16

Aiuti finanziari a destinazione vincolata Gli aiuti finanziari a destinazione vincolata sono accordati per le misure secondo l'articolo 13 della legge, se il progetto corrisponde alle esigenze dell'articolo 15 e a. la sua realizzazione è nell'interesse della Svizzera e di grande importanza per la politica energetica della Confederazione; o 67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Ordinanza

25

730.01

b. il progetto è situato sul territorio di parecchi Cantoni.

a68 Contributi globali per l'informazione e la consulenza, nonché per la formazione e il perfezionamento 1

I contributi globali ai programmi cantonali per la promozione dei provvedimenti di cui agli articoli 10 e 11 della legge sono concessi se il Cantone in questione: a. possiede basi giuridiche per la promozione di almeno un provvedimento di cui agli articoli 10 e 11 della legge; b. dispone di un proprio programma e stanzia un credito finanziario corrispondente; e

c. non riceve già contributi globali di cui all'articolo 15 della legge per programmi che prevedono provvedimenti simili.

2

Possono essere concessi contributi globali, in particolare per: a. la documentazione e il lavoro mediatico; b. mostre, manifestazioni e concorsi; c. corsi e istruzioni; d. la consulenza relativa a oggetti e processi e analisi.

3

Singoli progetti dei Cantoni sono sostenuti solo in casi eccezionali.

4

Contributi globali sono accordati anche a programmi realizzati congiuntamente da più Cantoni.

5

I contributi globali non devono superare il credito stanziato dal Cantone.

b69 Rimborso di saldi di contributi globali e rendiconto 1

I mezzi finanziari annui non utilizzati devono essere rimborsati alla Confederazione. In luogo del rimborso, l'UFE può autorizzarne il riporto a favore del programma da realizzare l'anno successivo.

2

I Cantoni presentano all'UFE, entro il 31 marzo dell'anno successivo, un rapporto sul programma eseguito. Il rapporto fornisce informazioni appropriate su: a. numero e tipo di provvedimenti realizzati e mezzi finanziari impiegati a tale scopo;

b. mezzi finanziari non utilizzati ed eventuale riporto della quota residua della Confederazione all'anno successivo.

3

All'UFE vanno messi a disposizione, su richiesta, i necessari documenti relativi al rapporto.

68 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

69 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

26

730.01


Art. 17

Contributi globali per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo70 1

Contributi globali sono accordati ai programmi dei Cantoni per la promozione delle misure conformi all'articolo 13 della legge, se il Cantone in questione a. possiede basi giuridiche per la promozione di almeno una misura conforme all'articolo 13 della legge; b. stanzia un credito finanziario corrispondente; e c. non pone condizioni esageratamente severe all'autorizzazione di misure secondo l'articolo 13 della legge.

2

...71

3

Contributi globali sono accordati anche a programmi realizzati congiuntamente da più Cantoni.72 4

I Cantoni indirizzano all'UFE per il 31 marzo dell'anno seguente al più tardi, un rapporto sul programma eseguito.73 Danno informazioni appropriate su: a. i risparmi di energia sperati e conseguiti grazie al programma, nonché la quota delle energie rinnovabili e del recupero di calore nel consumo di energia; b. gli investimenti sperati e avviati grazie al programma, prendendo in considerazione eventuali ricadute;

c. l'importo totale dei mezzi finanziari impiegati, suddivisi in quote della Confederazione e dei Cantoni nonché secondo gli ambiti di promozione e precisando l'importo medio degli aiuti finanziari versati;

d. gli importi finanziari non utilizzati e l'eventuale riporto della quota rimanente della Confederazione all'anno seguente.

5

All'UFE vanno messi a disposizione, su domanda, i necessari documenti relativi al rapporto.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

71 Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Ordinanza

27

730.01

Sezione 2a:74 Garanzie contro i rischi
a Principio 1 Le fideiussioni a titolo di garanzia contro i rischi per gli impianti per lo sfruttamento della geotermia possono essere concesse se gli impianti soddisfano le esigenze indicate nell'appendice 1.6.

2

La società nazionale di rete versa la fideiussione se i sondaggi e le prove di cui all'appendice 1.6 vengono valutati come successo parziale o come insuccesso.

3

L'UFE è incaricato di definire esigenze minime specifiche mediante direttive.

b Procedura, obblighi di notifica 1

Per ottenere una fideiussione a titolo di garanzia contro i rischi, il richiedente deve presentare una domanda alla società nazionale di rete.

2

L'UFE incarica un gruppo di esperti di allestire una perizia in merito alla domanda, all'attenzione della società nazionale di rete, e di seguire il progetto. Per adempiere i suoi compiti, il gruppo di esperti può far intervenire altri specialisti.

3

Le esigenze poste alla domanda, alla procedura, ai compiti del gruppo di esperti e a un'eventuale restituzione sono definite nell'appendice 1.6.75 4 La società nazionale di rete notifica tempestivamente all'UFE le domande di concessione di una fideiussione a titolo di garanzia contro i rischi, gli obblighi e le perdite risultanti dalle fideiussioni e gli impianti realizzati.

c76 Supplemento per le perdite derivanti dalle fideiussioni Ai fini del calcolo del supplemento di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettera c della legge si tiene conto degli impianti previsti e realizzati per lo sfruttamento della geotermia e dei costi di esecuzione.

74 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico,in vigore dal 1° gen. 2009 ad eccezione dell'art. 17c cpv. 1, in vigore dal 1° mag. 2008 (RU 2008 1223).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

28

730.01

Sezione 2b:77 Indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche
d Procedura 1 Il detentore di una centrale idroelettrica può presentare alla competente autorità cantonale una domanda di rimborso dei costi per le misure di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 199178 sulla protezione delle acque (LPAc) o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 199179 sulla pesca (LFSP). Tale domanda va inoltrata prima di iniziare i lavori o procedere ad acquisti importanti (art. 26 cpv. 1 LF del 5 ott. 199080 sui sussidi, LSu). I requisiti della domanda sono disciplinati nell'appendice 1.7 numero 1.

2

L'autorità cantonale inoltra all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) la domanda corredata del proprio parere. L'UFAM elabora, all'attenzione della società nazionale di rete, una richiesta concordata con l'autorità cantonale relativa alla concessione e all'ammontare probabile dell'indennizzo. I criteri per la valutazione della domanda sono disciplinati nell'appendice 1.7 numeri 2 e 3.

3

Mediante decisione, la società nazionale di rete comunica al detentore della centrale idroelettrica se verrà concesso un indennizzo e la probabile entità dello stesso.

4

Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, la società nazionale di rete elabora un piano di pagamento. I versamenti sono effettuati in base all'ordine di inoltro delle domande all'autorità cantonale. 5

Una volta attuate le misure, il detentore della centrale idroelettrica trasmette alla competente autorità cantonale un riepilogo dei costi complessivi computabili effettivamente sostenuti. In caso di misure onerose può trasmettere il riepilogo dopo il completamento di parte di esse. I costi computabili sono disciplinati nell'appendice 1.7 numero 3.

6

L'autorità cantonale esamina il riepilogo dei costi sostenuti ai fini del loro computo e lo inoltra all'UFAM corredato del proprio parere. L'UFAM verifica il riepilogo dei costi ed elabora, all'attenzione della società nazionale di rete, una richiesta concordata con l'autorità cantonale relativa all'ammontare dell'indennizzo.

7

Mediante decisione, la società nazionale di rete comunica al detentore della centrale idroelettrica l'ammontare dell'indennizzo che gli verrà corrisposto, stabilito sulla base dei costi computabili. 8

Per il resto si applica il capitolo 3 LSu.

77 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

78 RS 814.20 79 RS 923.0

80 RS 616.1

Ordinanza

29

730.01

e81 Supplemento per l'indennizzo dei detentori di centrali idroelettriche Il supplemento di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettera d della legge ammonta a 0,1 cent./kWh. Il ricavo del supplemento è utilizzato, previa deduzione dei costi di esecuzione, per indennizzare il detentore di una centrale idroelettrica.

Sezione 3: Procedura

Art. 18

Tenore delle richieste 1

Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata devono fornire tutte le indicazioni e tutti i documenti necessari alla verifica delle condizioni legali, tecniche, economiche e d'esercizio, segnatamente:

a. il nome, rispettivamente la ditta del richiedente; b. la lista dei Cantoni e dei Comuni sul cui territorio sono pianificati i lavori; c. la descrizione, l'obiettivo, l'inizio e la durata probabile dei lavori previsti; d. i costi, con indicazione dei contributi di terzi e di quelli attesi dalla Confederazione.

2

Le richieste da parte dei Cantoni di contributi globali della Confederazione devono contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari all'esame delle condizioni legali, segnatamente: a. una descrizione del programma di promozione cantonale con l'indicazione delle corrispondenti basi giuridiche; b. l'importo del credito cantonale stanziato o richiesto.82

Art. 19

Deposito delle richieste e parere dei Cantoni 1

Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata vanno presentate all'UFE due mesi almeno prima dell'inizio della costruzione, rispettivamente dell'esecuzione del progetto.

2

Le richieste di contributi globali vanno presentate all'UFE entro il 31 ottobre dell'anno precedente al più tardi.

3

L'UFE sottopone per parere al Cantone di ubicazione interessato richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata importanti per i Cantoni dal punto di vista politico o tecnico.

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

30

730.01


Art. 20

Decisione 1 L'Ufficio si pronuncia, di massima con una decisione, sulle richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata e di contributi globali entro un termine di due mesi dalla ricezione dei documenti completi che vi sono legati. Non vi è alcuna pretesa giuridica ad aiuti finanziari a destinazione vincolata e a contributi globali.

2

Per valutare le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata e di contributi globali, l'UFE può istituire una commissione consultiva e ricorrere a periti.

3

La decisione determina i particolari del progetto, rispettivamente del programma promozionale da sostenere e menziona gli oneri e le condizioni alle quali è vincolata. Fissa la forma dell'aiuto finanziario, il tasso, l'importo massimo, i costi eventualmente computabili, il termine del pagamento e le eventuali modalità concernenti gli interessi e il rimborso.

4

L'UFE notifica la decisione al richiedente e ne informa i Cantoni nel caso di richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata.

5

Elabora una ricapitolazione dei contributi e versamenti assicurati.

Capitolo 5: Esecuzione e analisi d'efficacia

Art. 21

Esecuzione 1 I Cantoni eseguono l'articolo 11a con il sostegno dell'UFE.83 2

L'UFE esegue le rimanenti disposizioni della presente ordinanza. Nella misura del possibile, l'esecuzione degli articoli 7-11 è integrata nelle procedure di omologazione e nelle misure richieste per la commercializzazione degli impianti, dei veicoli e degli apparecchi. Sono annoverate tra queste ultime segnatamente le disposizioni sulle emissioni di gas di scarico degli impianti e dei veicoli.

3

I Cantoni e l'UFE coordinano l'esecuzione.

a84 Organismi di omologazione e di valutazione della conformità 1

Gli organismi di omologazione e di valutazione della conformità che allestiscono rapporti o certificati devono essere: a. accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 199685 sull'accreditamento e la designazione;

b. riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di accordi internazionali; o c. essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.

83 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

84 Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

85 RS

946.512

Ordinanza

31

730.01

2

Chi si riferisce alla documentazione di organismi non menzionati nel capoverso 1 deve dimostrare in maniera credibile che le procedure applicate e la qualifica dell'organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).


Art. 22

Controlli successivi e provvedimenti 1

L'UFE controlla se l'etichettatura dell'elettricità, il calcolo, la compensazione e il trasferimento dei costi e gli impianti e apparecchi commercializzati corrispondono alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo effettua indagini a campione ed esamina le indicazioni fondate relative a presunte irregolarità.86 2 Esso è in particolare autorizzato a richiedere i documenti e le informazioni necessari, a prelevare campioni e a disporre verifiche per comprovare la conformità, per controllare le condizioni di raccordo per le energie fossili e rinnovabili e per controllare le gare pubbliche e le garanzie contro i rischi.87 3

L'UFE può ordinare un'omologazione energetica se una persona che commercializza impianti o apparecchi non presenta o presenta soltanto in parte i documenti richiesti entro il termine che esso ha stabilito. La persona che ha commercializzato il prodotto sostiene i costi.

4

Se risulta dal controlli o dall'esame che sono state violate prescrizioni della presente ordinanza, l'UFE decide le misure adeguate. Può vietare l'ulteriore commercializzazione, ordinare il ritiro, il sequestro o la confisca nonché pubblicare le misure che ha preso.


Art. 23

Organizzazioni private

1

Nella misura in cui la presente ordinanza non disponga diversamente, le organizzazioni private chiamate a collaborare secondo la legge e la presente ordinanza devono autofinanziarsi. Nei limiti delle sue competenze d'esecuzione, l'UFE può indennizzare totalmente o parzialmente le spese per determinati compiti convenuti. A tal fine si applicano le tariffe dell'Amministrazione federale per il ricorso a esperti e incaricati.88 2

Il ricorso a organizzazioni private deve procurare vantaggi segnatamente tecnici, temporali e finanziari alla Confederazione e ai Cantoni rispetto all'esecuzione tradizionale.

3

L'UFE esercita la vigilanza; coordina le attività delle organizzazioni private incaricate.

86 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

87 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

88 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

Energia

32

730.01


Art. 24

Contenuto del mandato di prestazioni 1

Con il mandato di prestazioni, il DATEC assegna a un'organizzazione secondo l'articolo 23 obiettivi e strategie specifici o compiti particolari.

2

Il mandato di prestazioni deve in particolare disciplinare: a. le esigenze generali alle quali deve soddisfare l'organizzazione e le condizioni d'attribuzione del mandato;

b. la sfera di competenza nonché obiettivi e termini del mandato; c. i criteri per la valutazione dell'adempimento delle prestazioni e di un eventuale adeguamento degli obiettivi;

d. i mezzi finanziari concessi e il quadro di pagamento; e. il contenuto, l'estensione, la forma e il metodo di un'indagine sulle ripercussioni dei provvedimenti;

f. il contenuto, l'estensione, la forma e il calendario dei rapporti da indirizzare al DATEC;

g. le sanzioni nel caso di non adempimento del mandato di prestazioni.


Art. 25

Esame, modifica e sanzioni in caso di non adempimento del mandato di prestazioni 1

Il DATEC esamina ogni biennio il grado di conseguimento degli obiettivi e le prestazioni fornite.

2

Nell'esame del grado di conseguimento degli obiettivi, prende in considerazione la situazione congiunturale, l'evoluzione dei prezzi e l'effetto di altre misure.

3

Le parti al contratto possono domandare entrambe un adeguamento del mandato di prestazioni, segnatamente degli obiettivi e dei termini, se in rapporto alle condizioni quadro secondo il capoverso 2 risultano considerevoli modifiche senza implicare la loro responsabilità.

4

Se constata che i suoi obiettivi, per ragioni di cui sono responsabili le organizzazioni private incaricate, non possono essere conseguiti entro il termine stabilito, il DATEC, previa diffida scritta senza successo, può denunciare senza preavviso il mandato di prestazioni.


Art. 26

Analisi d'efficacia

1

…89

2

L'UFE può affidare mandati a terzi, nel quadro dell'analisi d'efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione.

3

I Cantoni, i Comuni e gli altri interessati mettono a disposizione i dati e i documenti necessari a questa analisi.

89 Abrogato dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

Ordinanza

33

730.01

Capitolo 6: Disposizioni penali90

Art. 27


91



Art. 28


92
…93

È punito secondo l'articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a. commercializza illegalmente impianti e apparecchi (art. 10); b.94 trascura di indicare o indica in modo illecito (art. 11): 1. nel caso di impianti, veicolo e apparecchi: il consumo di energia; 2. nel caso di automobili: oltre ai dati di cui al numero 1, le emissioni di CO2 e, nel caso di automobili a motore diesel, la presenza o meno di un filtro antiparticolato; 3. nel caso degli apparecchi di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettere b-d: oltre ai dati di cui al numero 1, gli effetti citati in detto articolo.

c.95 non adempie all'obbligo di etichettatura (art. 1a); d.96 non adempie all'obbligo d'informazione (art. 1b); e.97 viola le prescrizioni relative alla garanzia di origine (art. 1d); f.98 nell'ambito della procedura di notifica e di decisione, fornisce in modo inesatto o incompleto indicazioni essenziali per la valutazione della richiesta (art. 3g e 17b);

g.99 viola gli obblighi di notifica (art. 1f, 3p e 17b cpv. 4).

a100 Modifica delle appendici 1.1-1.6 Il DATEC può adeguare le appendici 1.1-1.6 all'evoluzione della tecnica e dell'economia.

90 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

91 Abrogato dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

93 Abrogata dal n. 1 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

95 Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

96 Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

97 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009(RU 2008 1223).

98 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

99 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

100 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

Energia

34

730.01

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 29


101

Disposizioni transitorie della modifica del 14 marzo 2008 1

Per quanto concerne i contratti esistenti ai sensi dell'articolo 28a capoverso 1 della legge, si applicano per analogia gli articoli 1 lettere a-f e h, 2-5 e 5a capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia nella versione del 7 dicembre 1998102 e gli articoli 1d capoversi 1, 5 e 6, 1g, 3b capoverso 2, 3k, 3q e 22 della presente ordinanza.103
2

La società nazionale di rete paga trimestralmente ai gestori di rete, per gli impianti di cui all'articolo 28a capoverso 1 della legge, i costi supplementari di cui all'articolo 5a capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia nella versione del 7 dicembre 1998 secondo le raccomandazioni dell'UFE di cui all'articolo 12 capoverso 2 della presente ordinanza. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 3k della presente ordinanza non sono sufficienti per il pagamento dei costi supplementari, nel corso dell'anno ha luogo un pagamento pro rata. Il saldo è versato nel corso dell'anno successivo.

3

Per quanto riguarda gli impianti con contratti esistenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia nella versione del 7 dicembre 1998, messi in esercizio dopo il 31 dicembre 2005, si applicano le disposizioni degli articoli 3-3q e dell'articolo 6 della presente ordinanza.

4

Il 1° maggio 2008, l'UFE fissa per il 2008 le seguenti quantità aggiuntive per impianti fotovoltaici: a. una quantità aggiuntiva per gli impianti per i quali sono disponibili, al 1° maggio 2008, i dati richiesti per la notifica dell'impianto e la notifica dello stato di avanzamento del progetto; b. una quantità aggiuntiva per gli impianti per i quali si presume che possa essere emessa una decisione positiva entro il 31 dicembre 2008.

5 L'UFE fissa il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione secondo l'articolo 3j capoverso 1, l'articolo 5 capoverso 1 e l'articolo 17c capoverso 1 per la prima volta nel primo semestre del 2008.

6

La Commissione dell'energia elettrica di cui all'articolo 21 della legge del 23 marzo 2007104 sull'approvvigionamento elettrico decide in merito a controversie relative alle condizioni di raccordo per gli impianti di produzione di energia e ai supplementi sui costi di trasporto secondo l'articolo 7 della legge nella versione del 26 giugno 1998, sulle quali al 1° gennaio 2009 non è stata pronunciata ancora alcuna sentenza di primo grado di un'autorità cantonale.

101 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 ad eccezione dei cpv. 4 e 5, in vigore dal 1° mag. 2008 (RU 2008 1223).

102 RU 1999 207 103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

104 RS 734.7

Ordinanza

35

730.01

a105 Disposizione transitoria della modifica del 4 maggio 2011 Il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione di cui all'articolo 17e è riscosso a partire dal 2012.

b106 Disposizioni transitorie della modifica del 17 agosto 2011 Per l'energia elettrica che non è stata immessa in rete secondo l'articolo 7a della legge o in base a contratti stipulati tra produttori e gestori di reti nell'ambito della fornitura di quantità aggiuntive di cui all'articolo 7b della legge, l'obbligo di registrazione e quello relativo alla garanzia di origine secondo l'articolo 1d capoverso 2 sono dati soltanto a partire dal 1° gennaio 2013.


Art. 30

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a. l'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 1992107; b. l'ordinanza del 18 dicembre 1995108 sulla riduzione del consumo specifico di carburante delle automobili; c.109 l'appendice 3.3 il 31 dicembre 2008.


Art. 31

Entrata in

vigore

1

La presente ordinanza, ad eccezione dell'articolo 17, entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2

L'articolo 17 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

105 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

106 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

107 [RU

1992 397, 1993 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 n. I 64] 108 [RU

1996 108, 1998 1796 art. 1 n. 10] 109 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

Energia

36

730.01

Appendice 1.1110 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2) Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche 1

Definizione degli impianti 1.1

In generale

Piccola centrale idroelettrica: qualsiasi impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla forza idrica.

Rientrano in questa categoria segnatamente le dighe, le prese d'acqua, le condotte forzate, le turbine, i generatori, i punti di immissione, le stazioni di comando.

Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione sono considerate impianti autonomi.

1.2

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole 1.2.1 L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 20 per cento.

1.2.2 Le misure ai sensi dell'articolo 83a LPac111 o i provvedimenti di cui all'articolo 10 LFSP112 non sono considerati nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 lettera a.

1.3 Esigenze

minime

L'UFE può stabilire, mediante direttive, esigenze ecologiche ed energetiche minime. Il periodo di valutazione è di tre mesi per le prime e di un anno civile per le seconde.

2 Categorie

Le categorie sono integrate nel calcolo in base al numero 3.

3

Calcolo della rimunerazione 3.1

Il tasso di rimunerazione è composto di una rimunerazione di base e di bonus. Possono essere applicati più bonus.

110 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU 2010 809). Aggiornata dal n. 2 dell'all. all'O del 4 mag. 2011 (RU 2011 1955) e dal n. II dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

111 RS

814.20

112 RS

923.0

Ordinanza

37

730.01

3.2

Rimunerazione di base: per il calcolo della rimunerazione di base è determinante la potenza equivalente dell'impianto. Questa potenza corrisponde al quoziente fra l'energia elettrica in kWh misurata nell'anno civile in questione al punto di immissione e la somma delle ore del medesimo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.

L'ammontare della rimunerazione di base è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza: Classe di potenza

Rimunerazione di base (cent./kWh)

≤10 kW

26

≤50 kW

20

≤300 kW

14.5

≤1 MW

11

≤10 MW

7.5

3.3

Bonus secondo i livelli di pressione: l'ammontare del bonus secondo i livelli di pressione è calcolato sulla base del dislivello lordo dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di dislivello: Classe di dislivello (m) Bonus (cent./kWh) ≤5 4.5 ≤10 2.7 ≤20 2 ≤50 1.5 >50 1 3.4

Bonus per le opere idrauliche: se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica (condotte forzate incluse) è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un'interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Il bonus è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle classi di potenza. L'UFE stabilisce in una direttiva le misure che beneficiano di un bonus per le opere idrauliche. Le misure di cui all'articolo 83a LPAC o all'articolo 10 LFSP non sono computabili ai fini del bonus.

Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto a questo bonus.

Energia

38

730.01

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Quota opere idrauliche sul'investimento complessivo [%] Di

ri

tt

o

al

b

o

n

u

s p

er

o

p

ere i

d

ra

u

li

ch

e [

%

]

Bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza: Classe di potenza (kW) Bonus per le opere idrauliche (cent./kWh)

≤10

5.5

≤50

4

≤300

3

>300

2.5

3.5

Il tasso di rimunerazione viene fissato per anno civile in base alla potenza equivalente secondo i numeri 3.1-3.4 e 3.6.

La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

Il calcolo della rimunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per quell'anno e dell'elettricità rilevata.

Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di rimunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile in base ai valori di progettazione di cui al numero 5.1.

3.6

Il tasso di rimunerazione, bonus inclusi, ammonta al massimo a 35 cent./kWh.

Ordinanza

39

730.01

4

Riduzione annua e durata della rimunerazione 4.1

La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

4.2

La durata della rimunerazione è di 25 anni.

5

Procedura di notifica e di decisione 5.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. consenso dei proprietari fondiari; b. potenza meccanica media lorda: c. produzione di elettricità prevista, in kWh per anno civile; d. dislivello lordo in m; e. tipo di acque sfruttate (corsi d'acqua / altre acque) e tipo di centrale; f.

data di messa in esercizio prevista; g. per gli impianti rinnovati e ampliati: i dati di produzione degli ultimi due anni d'esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2006; h. per gli impianti disattivati: la data di disattivazione e i dati di produzione degli ultimi due anni d'esercizio completi antecedenti la disattivazione;

i. i costi di investimento complessivi del progetto, ripartiti per componenti principali; vanno elencati separatamente in particolare i costi di investimento relativi alle opere idrauliche (condotte forzate incluse);

j. ubicazione

dell'impianto;

k. categoria del produttore.

5.2

Notifica dello stato di avanzamento del progetto La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro quattro anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di costruzione, concessione; b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1; d. data di messa in esercizio prevista.

5.3

Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. data di messa in esercizio; b. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

Energia

40

730.01

6 Dati

d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

7

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2

febbraio

2010

Il gestore che prima del 1° gennaio 2010 ha ricevuto per il suo impianto una rimunerazione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva deve rilevare la produzione netta secondo il numero 3.5 soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.

Ordinanza

41

730.01

Appendice 1.2113 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2) Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici 1 Definizione

degli

impianti

1.1 In

generale

Gli impianti fotovoltaici consistono di un campo fotovoltaico, di uno o più convertitori e di un punto di immissione. Il campo fotovoltaico può essere composto di diversi sottocampi simili. Per quanto riguarda la rimunerazione, i sottocampi che appartengono a diverse categorie di impianti secondo il numero 2 sono considerati impianti autonomi.

1.2

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 50 per cento.

2 Categorie

2.1 Impianti

isolati

Impianti che non hanno alcun collegamento architettonico con una costruzione, ad esempio impianti in giardini o su terreni incolti.

2.2 Impianti

annessi

Impianti collegati architettonicamente a una costruzione o ad altri impianti di un'infrastruttura e destinati esclusivamente alla produzione di elettricità, ad esempio pannelli posati sui tetti con un sistema di fissaggio o montati su un tetto di tegole.

2.3 Impianti

integrati

Impianti integrati in un edificio e adibiti a una duplice funzione, ad esempio moduli fotovoltaici inseriti al posto delle tegole o di elementi della facciata, moduli integrati in pareti insonorizzanti.

113 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU 2010 809). Aggiornata dai n. II delle O del 10 dic. 2010 (RU 2010 6125) e del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

42

730.01

3

Calcolo della rimunerazione 3.1

La rimunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue: Categoria di impianto Classe di potenza Rimunerazione (cent./kWh)

Messa in esercizio

Fino al 2009

2010

dal 2011

Impianti isolati

≤10 kW

65

53.3

42.7

≤30 kW

54

44.3

39.3

≤100 kW 51

41.8

34.3

≤1000 kW 49

40.2

30.5

>1000

kW

49

40.2

28.9

Impianti annessi

≤10 kW

75

61.5

48.3

≤30 kW

65

53.3

46.7

≤100 kW 62

50.8

42.2

≤1000 kW 60

49.2

37.8

>1000

kW

60

49.2

36.1

Impianti integrati

≤10 kW

90

73.8

59.2

≤30 kW

74

60.7

54.2

≤100 kW 67

54.9

45.9

≤1000 kW 62

50.8

41.5

>1000

kW

62

50.8

39.1

3.2

La rimunerazione per gli impianti con potenza nominale >10 kW è calcolata pro rata rispetto alle classi di potenza.

3.3

Per l'attribuzione alle classi di potenza è utilizzata la potenza di punta DC normalizzata del generatore solare.

3.4

La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

3.5

Agli impianti per i quali i gestori hanno ricevuto una decisione positiva prima del 1° febbraio 2009 si applicano i tassi di rimunerazione dell'anno 2009. Si applica inoltre il tasso di riduzione di cui al numero 4.1.

3.6

Agli impianti per i quali i gestori hanno ricevuto una decisione positiva prima del 1° febbraio 2010 si applicano i tassi di rimunerazione dell'anno 2010. Si applica inoltre il tasso di riduzione di cui al numero 4.1.

Ordinanza

43

730.01

4

Riduzione annua e durata della rimunerazione 4.1

A partire dal 2010, i tassi di rimunerazione per nuovi impianti di cui ai numeri 3.1 e 3.2 diminuiscono dell'8 per cento l'anno.

4.2

La durata della rimunerazione è di 25 anni.

5

Procedura di notifica e di decisione 5.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. categoria dell'impianto;

b. potenza

nominale;

c. produzione annua prevista; d. consenso dei proprietari fondiari; e. data di messa in esercizio prevista; f. ubicazione dell'impianto;

g. categoria del produttore.

5.2

Notifica dello stato di avanzamento del progetto La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro 12 mesi dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di costruzione, se necessaria; b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

5.3

Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro 24 mesi dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. data di messa in esercizio; b. verbale di collaudo con descrizione tecnica dettagliata; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1; d. per impianti integrati: foto del generatore solare, sulle quali risultino visibili, da un lato, la superficie complessiva e, dall'altro, i margini esterni.

6 Dati

d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

Energia

44

730.01

7

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2

febbraio

2010

Il gestore che prima del 1° gennaio 2010 ha ricevuto per il suo impianto una rimunerazione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva deve rilevare la produzione netta secondo il numero 3.4 soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.

Ordinanza

45

730.01

Appendice 1.3114 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2) Condizioni di raccordo per l'energia eolica 1 Definizione

degli

impianti

1.1 In

generale

Gli impianti a energia eolica (aerogeneratori) sono composti di un rotore, di un convertitore, di una torre, di un basamento e di un allacciamento alla rete.

Se una serie di aerogeneratori si trova in un unico sito (parco eolico), ogni unità composta di rotore, convertitore, torre e basamento è considerata un impianto autonomo.

1.2

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 20 per cento.

2 Categorie

2.1

Piccoli impianti eolici Aerogeneratori con una potenza elettrica nominale fino a 10 kW compresi.

2.2 Grandi

impianti

eolici

Aerogeneratori con una potenza elettrica nominale superiore a 10 kW.

3 Calcolo

della

rimunerazione 3.1

Il tasso di rimunerazione per l'elettricità prodotta da piccoli impianti eolici ammonta a 20 cent./kWh per tutta la durata della rimunerazione.

3.2

Il tasso di rimunerazione per l'elettricità prodotta da grandi impianti eolici ammonta a 20 cent./kWh per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare.

3.3

Dopo cinque anni, la produzione media di elettricità (reddito effettivo) viene confrontata con il reddito di riferimento del medesimo impianto ai sensi del numero 3.4: 114 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU 2010 809). Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

46

730.01

a. se il reddito effettivo raggiunge o supera il 150 per cento del reddito di riferimento, il tasso di rimunerazione viene subito ridotto a 17 cent./ kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione; b. se il reddito effettivo è inferiore al 150 per cento del reddito di riferimento, il pagamento della rimunerazione di 20 cent./kWh viene prolungato di due mesi per ogni 0,75 per cento di differenza tra il reddito effettivo e il 150 per cento del reddito di riferimento. In seguito il tasso di rimunerazione è ridotto a 17 cent./kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione.

3.4

Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell'altezza del mozzo dell'impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento «Svizzera».

Le caratteristiche dell'ubicazione di riferimento «Svizzera» sono le seguenti: 1. velocità media del vento = 4,5 m/s a 50 m di altezza dal suolo 2. profilo altimetrico

logaritmico

3. distribuzione di Weibull con k = 2,0 4. valore di rugosità = 0,1 m L'UFE è incaricato di definire in una direttiva il calcolo dettagliato.

3.5

La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

4

Riduzione annua, durata della rimunerazione 4.1

La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

4.2

La durata della rimunerazione è di 20 anni.

5

Procedura di notifica e di decisione 5.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. ubicazione dell'impianto con indicazione dell'altitudine sul livello del mare;

b. consenso dei proprietari fondiari; c. potenza nominale;

d. produzione annua prevista; e. data di messa in esercizio prevista; f.

categoria del produttore.

Ordinanza

47

730.01

5.2

Notifica dello stato di avanzamento del progetto La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro quattro anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di

costruzione;

b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

5.3

Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sette anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. designazione del tipo di impianto; b. potenza elettrica

nominale;

c. altezza

del

mozzo;

d. equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore;

e. data della messa in esercizio; f.

eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

6 Dati

d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

7

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2

febbraio

2010

Il gestore che prima del 1° gennaio 2010 ha ricevuto per il suo impianto una rimunerazione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva deve rilevare la produzione netta secondo il numero 3.5 soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.

Energia

48

730.01

Appendice 1.4115 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2) Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici 1

Definizione degli impianti 1.1

Gli impianti geotermici consistono di una parte sotterranea (una o più perforazioni, serbatoio, pompe) e di una parte fuori terra (convertitore, distribuzione di energia e relative componenti) e servono alla produzione di elettricità e calore.

1.2

Gli impianti geotermici non devono impiegare vettori energetici fossili insieme all'energia geotermica in un medesimo impianto.

1.3

Gli impianti geotermici devono presentare, al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un coefficiente di sfruttamento globale minimo secondo il diagramma seguente: Esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento annuo 0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

5

6

C

o

ef

fi

ci

en

te

d

i sf

ru

tt

am

en

to

d

el

cal

o

re

[%

]

Coefficiente di sfruttamento elettrico [%] Esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento annuo 0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

5

C

o

ef

fi

ci

en

te

d

i sf

ru

tt

am

en

to

d

el

cal

o

re

[%

]

Coefficiente di sfruttamento elettrico [%] Il periodo di valutazione rilevante per la determinazione del coefficiente di sfruttamento globale è un anno civile completo; esso si riferisce all'energia annua misurata alla testa del pozzo con: coefficiente di sfruttamento del calore = totale calore sfruttato/energia misurata alla testa del pozzo coefficiente di sfruttamento elettrico = totale elettricità sfruttata/energia misurata alla testa del pozzo.

115 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU 2010 809). Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Ordinanza

49

730.01

1.4

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità.

2 Calcolo

della

rimunerazione 2.1

L'entità della rimunerazione è determinata in funzione della potenza elettrica nominale Pel dell'impianto: Classe di potenza Pel Rimunerazione (cent./kWh)

≤5 MW

40.0

≤10 MW

36.0

≤20 MW

28.0

>20 MW

22.7

2.2

La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

2.3

La rimunerazione per gli impianti con potenza nominale >5 MW è calcolata pro rata rispetto alle classi di potenza.

3

Riduzione annua, durata della rimunerazione 3.1

La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

3.2

La durata della rimunerazione è di 20 anni.

4

Procedura di notifica e di decisione 4.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. ubicazione dell'impianto;

b. consenso dei proprietari fondiari; c. potenza nominale elettrica e termica; d. produzione lorda e netta annua progettata (elettrica e termica); e. sfruttamento di calore progettato e consenso dei presumibili acquirenti del calore;

f.

fluido del sistema di raffreddamento a circuito chiuso;

Energia

50

730.01

g. data di messa in esercizio prevista; h. categoria del produttore.

4.2

Notifica dello stato di avanzamento del progetto La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di

costruzione;

b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. possibilità di raccordo per l'energia termica; d. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 4.1.

4.3

Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. data della messa in esercizio; b. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 4.1.

5 Dati

d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

6

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2

febbraio

2010

Il gestore che prima del 1° gennaio 2010 ha ricevuto per il suo impianto una rimunerazione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva deve rilevare la produzione netta secondo il numero 2.2 soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.

Ordinanza

51

730.01

Appendice 1.5116 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2) Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia 1 Definizioni

1.1

Biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici. Fanno parte della biomassa anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa.

1.2

Piante energetiche: piante coltivate principalmente ai fini della produzione energetica.

1.3

Gas biogeno: gas prodotto a partire dalla biomassa di cui al numero 1.1.

2 Categorie

2.1

Impianti di incenerimento dei rifiuti Impianti per termovalorizzazione di rifiuti urbani che provengono dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990117 sui rifiuti (OTR).

2.2

Forni per l'incenerimento di fanghi Impianti per la termovalorizzazione di fanghi risultanti dalla biomassa (fanghi di depurazione, di cartiera, dell'industria alimentare).

2.3

Impianti a gas di depurazione e a gas di discarica Impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti da impianti di depurazione delle acque reflue o dei gas di discarica.

2.4

Altri impianti a biomassa Qualsiasi impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla biomassa. In genere, il funzionamento degli impianti per la produzione di energia a partire dalla biomassa si basa su processi a più stadi. Questi processi comprendono, in particolare: 116 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU 2010 809). Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

117 RS

814.600

Energia

52

730.01

a. il ritiro e il pretrattamento di combustibile o substrato; b. un primo stadio di conversione (conversione della biomassa in un prodotto intermedio mediante procedimenti termochimici, fisico-chimici o biologici);

c. un secondo stadio di conversione (conversione del prodotto intermedio in elettricità e calore mediante impianto di cogenerazione); d. posttrattamento di sostanze residue e sottoprodotti.

2.5 Produzione

combinata

Produzione combinata di elettricità di diversi impianti a biomassa secondo i numeri 2.1-2.4 nonché processi combinati all'interno dello stesso tipo di impianto.

3

Impianti di incenerimento dei rifiuti 3.1

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole L'aumento del coefficiente di sfruttamento elettrico giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità.

3.2 Quota

rinnovabile

Il 50 per cento della quantità di energia prodotta è conteggiata come energia rinnovabile.

3.3

Esigenze energetiche minime Il coefficiente di sfruttamento energetico globale deve soddisfare, al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un valore minimo secondo il diagramma seguente: 0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

C

o

ef

fi

ci

en

te

d

i sf

ru

tt

am

en

to

d

el

c

al

o

re

%

Coefficiente di sfruttamento elettrico in % Coefficiente minimo di sfruttamento energetico globale Coefficiente minimo di sfruttamento energetico global Coefficiente minimo di sfruttamento energetico glob Il periodo di valutazione rilevante per la determinazione dei coefficienti di sfruttamento è l'anno civile completo.

Ordinanza

53

730.01

Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione totale di elettricità (dal generatore) viene divisa per la quantità di energia immessa nella caldaia. Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e dai parametri del vapore stesso.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: la quantità totale di energia termica (determinata attraverso misurazione) viene divisa per la quantità di energia immessa nella caldaia. Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e dai parametri del vapore stesso.

3.4

Esigenze ecologiche minime L'UFE può definire, mediante direttive, esigenze ecologiche minime. Il periodo di valutazione è di tre mesi.

3.5 Rimunerazione

Il tasso di rimunerazione per la quota rinnovabile è fissato per ogni anno civile sulla base dei valori medi annuali del coefficiente di sfruttamento del calore.

Coefficiente di sfruttamento del calore

Tasso di rimunerazione (cent./kWh)

0- 15 per cento

11.4

65-100 per cento

14.2

Il tasso di rimunerazione per i coefficienti di sfruttamento del calore compresi tra il 15 e il 65 per cento vengono dedotti per interpolazione lineare.

La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

Il conteggio della rimunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di rimunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 3.7.1.

3.6

Riduzione annua, durata della rimunerazioneLa riduzione annua ammonta allo 0 per cento

La durata della rimunerazione è di 20 anni.

3.7

Procedura di notifica e di decisione 3.7.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

Energia

54

730.01

a. progetto che illustra se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3a e al numero 3;

b. quantità di combustibile utilizzate; c. potenza elettrica installata (kWel); d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, elettricità rilevata al punto di immissione prevista nonché calore sfruttato internamente e esternamente previsto, per anno civile;

e. data di messa in esercizio prevista; f. ubicazione dell'impianto;

g. consenso dei proprietari fondiari; h. categoria del produttore.

3.7.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di

costruzione;

b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 3.7.1; d. data della messa in esercizio.

3.7.3 Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 3.7.1; b. data della messa in esercizio.

3.8 Dati

d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

4

Forni per l'incenerimento di fanghi 4.1

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole L'aumento del coefficiente di sfruttamento elettrico giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità.

4.2

Esigenze relative ai fanghi e all'incenerimento Si possono impiegare soltanto fanghi disidratati o fanghi essiccati mediante energie rinnovabili.

Come combustibili aggiuntivi si possono impiegare soltanto combustibili rinnovabili.

Ordinanza

55

730.01

4.3

Esigenze energetiche minime Valgono le esigenze di cui al numero 3.3.

4.4

Esigenze ecologiche minime L'UFE può definire, mediante direttive, esigenze ecologiche minime. Il periodo di valutazione è di tre mesi.

4.5 Rimunerazione

Il tasso di rimunerazione è fissato per ogni anno civile sulla base dei valori medi annuali del coefficiente di sfruttamento del calore.

Coefficiente di sfruttamento del calore

Tasso di rimunerazione (cent./kWh)

0- 15 per cento

11.4

65-100 per cento

14.2

Il tasso di rimunerazione per coefficienti di sfruttamento del calore compresi tra il 15 e il 65 per cento vengono dedotti per interpolazione lineare.

La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

Il calcolo della rimunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui ai numeri 4.7 e 3.7.1.

4.6

Riduzione annua, durata della rimunerazioneLa riduzione annua ammonta allo 0 per cento

La durata della rimunerazione è di 20 anni.

4.7

Procedura di notifica e di decisione Valgono le esigenze di cui al numero 3.7.

4.8 Dati

dell'impianto

Valgono le esigenze di cui al numero 3.8.

5

Gas di depurazione e gas di discarica 5.1

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento.

Energia

56

730.01

5.2

Esigenze energetiche minime Il riscaldamento della torre di fermentazione deve essere effettuato mediante calore di recupero.

L'impianto di cogenerazione deve presentare, al più tardi a partire dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un rendimento elettrico minimo conformemente al seguente diagramma: 0 kW, 24%

252 kW, 38%

24

26

28

30

32

34

36

38

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Potenza elettrica impianto di cogenerazione [kW] R

endim

ent

o

e

le

ttr

ic

o [

%

]

rendimento elettrico minimo 40

Il valore deve essere raggiunto seguendo le indicazioni del costruttore relative al gas di depurazione e nel rispetto delle esigenze definite nell'allegato 2 numero 82 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985118 contro l'inquinamento atmosferico.

5.3

L'UFE può imporre ulteriori esigenze ecologiche per quanto riguarda lo sfruttamento energetico di cosubstrati.

5.4

Rimunerazione per il gas di depurazione Il tasso di rimunerazione è calcolato applicando la formula seguente: tasso di rimunerazione in cent./kWh = 55,431 x-0.2046 (x = potenza equivalente) Il tasso di rimunerazione massimo ammonta a 24 cent./kWh.

Il tasso di rimunerazione viene fissato per anno civile sulla base dell'elettricità effettivamente misurata nel punto di immissione.

Il conteggio della rimunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 5.9.1.

118 RS

814.318.142.1

Ordinanza

57

730.01

5.5

Rimunerazione per il gas di discarica Il tasso di rimunerazione è calcolato secondo la formula seguente: tasso di rimunerazione in cent./kWh = 60,673 x-0.2853 (x = potenza elettrica della centrale termo-elettrica a blocco in kW) Il tasso di rimunerazione ammonta al massimo a 20 cent./kWh.

5.6

Sia per gli impianti a gas di depurazione che per quelli a gas di discarica la quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

5.7

Se gas di depurazione o gas di discarica viene immesso nella rete di distribuzione del gas naturale e utilizzato in altro luogo per la produzione di elettricità, la rimunerazione è calcolata come indicato al numero 6.6.

5.8

Riduzione annua, durata della rimunerazioneLa riduzione annua ammonta allo 0 per cento

La durata della rimunerazione è di 20 anni.

5.9

Procedura di notifica e di decisione 5.9.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. progetto che illustra se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3a e ai numeri 5.1-5.3;

b. tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico; c. potenza elettrica installata (kWel); d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, elettricità rilevata al punto di immissione prevista, per anno civile;

e. data di messa in esercizio prevista; f.

numero di abitanti equivalenti dell'impianto di depurazione; g. ubicazione

dell'impianto;

h. consenso dei proprietari fondiari; i.

categoria del produttore.

5.9.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di

costruzione;

b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.9.1; d. data di messa in esercizio prevista.

Energia

58

730.01

5.9.3 Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.9.1; b. data della messa in esercizio.

5.10 Dati

d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

6

Altri impianti a biomassa 6.1

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole Gli aumenti di cui all'articolo 3a capoverso 2 ammontano: a. nel caso di cicli del vapore: almeno al 25 per cento del coefficiente di sfruttamento elettrico a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità; b. nel caso di altri impianti di cogenerazione: almeno al 25 per cento della produzione di elettricità.

6.2

Esigenze minime generali a. Biomassa ammessa:

biomassa ai sensi del numero 1.1, a condizione che non siano utilizzate materie di cui alla lettera b.

b. Biomassa non ammessa: 1. biomassa essiccata con l'ausilio di combustibili fossili, 2. torba, 3. rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria e rifiuti simili destinati ad essere termovalorizzati negli impianti di incenerimento dei rifiuti, 4. fanghi e sedimenti dei corsi d'acqua, 5. prodotti tessili,

6. gas di discarica, 7. gas di depurazione, fanghi grezzi degli impianti di depurazione delle acque.

c. Il periodo di valutazione è di tre mesi.

6.3

Esigenze energetiche minime Le esigenze energetiche minime devono essere rispettate al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio. Il periodo di valutazione è l'anno civile completo.

a. Cicli del vapore:

Ordinanza

59

730.01

1. I cicli del vapore, in particolare il ciclo Rankine organico, le turbine a vapore e i motori a vapore devono raggiungere un coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo secondo il diagramma seguente:

Esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento annuo 0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Coefficiente di sfruttamento elettrico [%] C

o

ef

fi

ci

ent

e d

i s

fr

u

tt

am

en

to

d

el

ca

lo

re

[

%

]

2. Per il calcolo del coefficiente di sfruttamento energetico globale si utilizza il potere calorifico inferiore Hu del combustibile impiegato.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione complessiva di energia elettrica misurata direttamente al generatore è divisa per la quantità di energia immessa.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: l'energia termica sfruttata è divisa per la quantità di energia immessa.

b. Altri impianti di cogenerazione, in particolare centrali termo-elettriche a blocco, (micro)turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling: 1. impianti che riciclano in prevalenza rifiuti e residui biogeni, concime di fattoria e residui del raccolto: - il rendimento elettrico dell'impianto di cogenerazione deve

soddisfare le esigenze di cui al numero 5.2, il fabbisogno di calore dell'impianto di produzione di energia (per es. riscaldamento del fermentatore) deve essere coperto utilizzando il calore residuo dell'impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili;

2. altri

impianti:

- il rendimento elettrico dell'impianto di cogenerazione deve soddisfare le esigenze di cui al numero 5.2, - la quota di calore (riferita alla produzione lorda di calore) utilizzato esternamente (cioè escludendo quello utilizzato dall'impianto stesso) deve ammontare almeno al 50 per cento.

6.4

Esigenze ecologiche minime L'UFE può definire, mediante direttive, esigenze ecologiche minime. Il periodo di valutazione è di tre mesi.

Energia

60

730.01

6.5

Tasso di rimunerazione a. Il tasso di rimunerazione è composto di una rimunerazione di base e di bonus. Possono essere applicati più bonus.

abis. Il tasso di rimunerazione viene fissato per anno civile in base alla potenza equivalente. Questa potenza corrisponde al quoziente fra l'energia elettrica in kWh da prelevare nell'anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.

b. L'energia elettrica rilevata al punto di immissione è determinante per il calcolo della potenza equivalente; questa, a sua volta, serve per il calcolo della rimunerazione di base.

c. L'ammontare della rimunerazione di base è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza: Classe di potenza

Rimunerazione di base (cent./kWh)

≤50 kW

28

≤100 kW

25

≤500 kW

22

≤5 MW

18.5

>5 MW

17.5

d. Bonus per legna: per lo sfruttamento energetico di legname vengono corrisposti 3.5 cent./kWh.

e. Bonus per biomassa agricola: viene accordato se: 1. viene impiegato concime di fattoria (letame e colaticcio provenienti dall'allevamento) o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati, e

2. la quota di cosubstrati non agricoli e piante energetiche non supera il 20 per cento (rispetto alla massa fresca).

f. L'ammontare del bonus agricolo è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza: Classe di potenza

Bonus agricolo (cent./kWh) ≤50 kW

18

≤100 kW

16

≤500 kW

13

≤5 MW

4.5

>5 MW

0

g. I bonus di cui alle lettere d ed e non sono cumulabili.

Ordinanza

61

730.01

h. Per gli altri impianti di cogenerazione ai sensi del numero 6.3 lettera b, è accordato un bonus per lo sfruttamento esterno del calore (bonus di cogenerazione) di 2.5 cent./kWh se lo sfruttamento esterno del calore supera le esigenze minime almeno del 20 per cento (rispetto alla produzione lorda di calore).

6.6

Se gas biogeno viene immesso nella rete di distribuzione del gas naturale e utilizzato in altro luogo per la produzione di elettricità, la rimunerazione viene calcolata in base al numero 5.4; si applicano le esigenze minime di cui al numero 6.3 lettera b punto 2 e di cui al numero 6.4; inoltre occorre assicurare che un'organizzazione privata effettui registrazioni sulla provenienza del gas, il rispetto delle esigenze minime, le quantità immesse in rete e l'utilizzazione.

6.7 Rimunerazione

La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l'elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell'impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

Il conteggio della rimunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 6.9.1.

6.8

Riduzione annua, durata della rimunerazioneLa riduzione annua ammonta allo 0 per cento

La durata della rimunerazione è di 20 anni.

6.9

Procedura di notifica e di decisione 6.9.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. progetto che illustra se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3a e ai numeri 6.2-6.4;

b. potenza nominale elettrica e termica; c. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, elettricità rilevata al punto di immissione prevista nonché calore sfruttato esternamente (kWh) previsto, per anno civile;

d. tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico; e. tipo, quantità e potere calorifico inferiore medio del prodotto intermedio;

f.

data di messa in esercizio prevista; g. ubicazione

dell'impianto;

h. consenso dei proprietari fondiari;

Energia

62

730.01

i.

categoria del produttore.

6.9.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di

costruzione;

b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 6.9.1; d. data di messa in esercizio prevista.

6.9.3 Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 6.9.1; b. data della messa in esercizio.

6.10 Dati

d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

7

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 febbraio 2010 7.1

Il gestore che prima del 1° gennaio 2010 ha ricevuto per il suo impianto una rimunerazione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva deve rilevare la produzione netta secondo i numeri 3.5, 4.5, 5.7 o 6.7 soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.

7.2

Se ha ricevuto una rimunerazione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva prima del 1° gennaio 2010, il gestore di un impianto di incenerimento dei rifiuti di cui al numero 3, di un forno per l'incenerimento di fanghi di cui al numero 4 o di un impianto a gas di depurazione di cui al numero 5 può chiedere, entro il 31 dicembre 2011, una rimunerazione in virtù delle disposizioni specifiche per il suo impianto nella versione del 14 marzo 2008.

Ordinanza

63

730.01

Appendice 1.6119 (art. 17a e 17b) Garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici 1

Esigenze minime per gli impianti geotermici 1.1

Gli impianti geotermici devono presentare il coefficiente di sfruttamento globale minimo di cui all'appendice 1.4 numero 1.3.

1.2

Nella media annua, gli impianti geotermici devono presentare un coefficiente di sfruttamento elettrico almeno dell'1,5 per cento.

L'indice di sfruttamento globale si riferisce all'energia annua misurata alla testa del pozzo.

1.3

Gli impianti geotermici non devono impiegare vettori energetici fossili insieme all'energia geotermica in un medesimo impianto.

2 Costi

garantiti

2.1

La fideiussione a garanzia contro i rischi degli impianti geotermici copre al massimo il 50 per cento dei costi dei sondaggi e delle prove del progetto.

2.2

Possono essere conteggiate come costi dei sondaggi e delle prove le voci seguenti: a. preparazione e smantellamento del cantiere di perforazione; b. costi di perforazione, comprese tubazioni e cementazione per tutte le perforazioni di produzione, iniezione e sondaggio previste; c. misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa; d. prove di pompaggio; e. stimolazione del serbatoio; f.

prove di circolazione; g. analisi

chimiche;

h. assistenza

geologica.

119 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, (RU 2008 1223). Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

64

730.01

3 Procedura

3.1 Domanda

La domanda deve fornire informazioni, in particolare, in merito a: a. l'ubicazione dell'impianto, le condizioni geologiche e idrogeologiche locali e le relative basi; b. le proprietà pronosticate dell'acquifero o del serbatoio e le ricerche su cui poggiano tali dati; c. la capacità di estrazione, la temperatura e la mineralizzazione del fluido pronosticate e le ricerche su cui poggiano tali dati; d. la definizione dei criteri di successo, parziale successo o insuccesso per quanto riguarda la resa e la temperatura e mineralizzazione del fluido; e. il programma dettagliato delle perforazioni e delle prove; f. la potenza progettata dell'impianto e la produzione di energia (termica ed elettrica);

g. l'utilizzazione progettata di energia e la fattibilità in caso di successo e di parziale successo; h. i previsti acquirenti di elettricità e calore in caso di successo e di parziale successo;

i.

la prevista utilizzazione delle perforazioni in caso di insuccesso; j. la prevista forma giuridica e l'identità della società responsabile della gestione;

k. il finanziamento del progetto nella fase delle perforazioni e delle prove, nella fase di ampliamento e nella fase di esercizio; 3.2

Trattazione delle domande a. La società nazionale di rete notifica il ricevimento della domanda all'UFE.

b. L'UFE designa un gruppo di esperti indipendente.

c. Il gruppo di esperti esamina la domanda e la valuta, in particolare, per quanto riguarda: 1. la capacità di estrazione, la temperatura e la mineralizzazione del fluido pronosticate;

2. il livello tecnico del programma di perforazione, di stimolazione e di prova;

3. la fattibilità del previsto sfruttamento dell'energia in caso di successo e di parziale successo.

d. Il gruppo sottopone alla società nazionale di rete una raccomandazione motivata sulla concessione o sul rifiuto della domanda. In caso di valutazione positiva della domanda, sottopone alla società nazionale di rete una raccomandazione motivata sui criteri di successo, parziale successo o insuccesso da adottare (capacità di estrazione, temperatura e mineralizzazione del fluido), sulle scadenze delle tappe del progetto e sull'ammontare della fideiussione da concedere.

Ordinanza

65

730.01

e. La società nazionale di rete esamina se il progetto trova posto nell'ambito della somma massima delle fideiussioni in corso e delle perdite da fideiussioni prevista dall'articolo 15b capoverso 4 della legge.

f. La società nazionale di rete trasmette al richiedente una decisione di massima vincolante in cui comunica se, in caso di parziale successo o insuccesso, gli viene concessa una fideiussione, quali scadenze deve rispettare e a quanto tale fideiussione ammonterebbe in caso di parziale successo o di insuccesso. Essa può prorogare i termini.

g. La società nazionale di rete trasmette la decisione all'UFE.

3.3

Esecuzione del progetto e decisione in merito alla fideiussione a. L'UFE designa un esperto indipendente quale accompagnatore del progetto.

b. Il promotore del progetto esegue le perforazioni e le prove previste.

L'accompagnatore del progetto segue il progetto nella fase delle perforazioni e delle prove. Sorveglia le perforazioni, la stimolazione e le prove, valuta i risultati delle prove e rende conto al gruppo di esperti.

c. Se le scadenze di cui al numero 3.2 lettera f non vengono rispettate, la fideiussione si estingue. La società nazionale di rete lo notifica con una decisione.

d. Al termine dei lavori, il gruppo di esperti esamina i risultati delle perforazioni e delle prove e li valuta sotto il profilo del successo, del parziale successo o dell'insuccesso.

e. La società nazionale di rete, mediante una decisione vincolante, comunica al promotore del progetto il risultato dell'esame in particolare sotto il profilo del successo, del parziale successo o dell'insuccesso, e l'ammontare dell'importo da versare in base alla fideiussione.

3.4

Il gruppo di esperti può fare capo ad altri specialisti.

4 Restituzione 4.1

Se, dopo un parziale successo o insuccesso, è stato versato un importo in base a una fideiussione e successivamente le perforazioni vengono ugualmente utilizzate o vendute, occorre notificarlo alla società nazionale di rete.

Devono essere indicati, in particolare: a. il tipo di utilizzazione; b. i rapporti di proprietà e i responsabili; c. se e in quale misura vengono conseguiti utili.

4.2

La restituzione dell'importo versato in base alla fideiussione è retta dall'articolo 29 della legge del 5 ottobre 1990120 sui sussidi.

120 RS

616.1

Energia

66

730.01

Appendice 1.7121 (art. 17d)

Indennizzo del detentore di una centrale idroelettrica per misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche 1

Requisiti della domanda La domanda deve contenere: a. il nome del richiedente; b. i Cantoni e i Comuni interessati; c. le informazioni sull'obiettivo del risanamento nonché il tipo, l'entità e l'ubicazione delle misure; d. i dati sull'economicità delle misure; e. i termini previsti per l'inizio e la conclusione dell'attuazione delle misure; f.

i presumibili costi computabili delle misure; g. informazioni sull'inoltro di domande di pagamenti concernenti parti già concluse delle misure come pure sulla data e sull'ammontare previsti per tali pagamenti;

h. le autorizzazioni necessarie, in particolare le autorizzazioni edilizie, di dissodamento, di pesca e di sistemazione dei corsi d'acqua.

2

Criteri di valutazione delle domande L'autorità cantonale competente e l'UFAM valutano le domande in relazione ai seguenti aspetti: a. adempimento dei requisiti di cui agli articoli 39a e 43a LPAc122 nonché 10 LFSP123;

b. economicità delle misure.

121 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

122 RS 814.20 123 RS 923.0

Ordinanza

67

730.01

3 Costi

computabili

3.1

Sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle misure di cui agli articoli 39a e 43a LPAc nonché 10 LFSP. Vi rientrano in particolare i costi correlati alle seguenti misure: a. pianificazione e realizzazione di impianti pilota; b. acquisizione di terreni; c. pianificazione ed esecuzione delle misure, in particolare la realizzazione degli impianti necessari;

d. esecuzione del controllo dell'efficacia; e. fino alla scadenza delle concessione: dotazione di acqua necessaria per l'esercizio di un impianto che assicuri la libera migrazione dei pesci, a condizione che tale acqua non debba essere restituita quale deflusso residuale secondo l'articolo 80 LPAc.

3.2

Non sono computabili segnatamente: a. le tasse e le imposte; b. i costi di manutenzione degli impianti; c. i premi

assicurativi;

d. i gettoni di presenza e i rimborsi spese; e. le spese di avvocato, processuali e notarili; f. i costi per le misure già indennizzate in altro modo al detentore della centrale idroelettrica.

3.3

Il DATEC disciplina le modalità di calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio.

Energia

68

730.01

Appendice 2.1124 (art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 3, 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per la commercializzazione di scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore 1 Campo

d'applicazione 1.1

Soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i serbatoi di accumulo dell'acqua calda e gli accumulatori di calore con una capacità da 30 a 2000 l di acqua, muniti di un isolamento termico d'origine o prefabbricato.

1.2

Non soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i serbatoi di accumulo dell'acqua calda e gli accumulatori di calore costruiti in modo particolare per lo sfruttamento dell'energia solare e del calore ambientale. Essi devono tuttavia soddisfare le esigenze per la commercializzazione (numeri 2.1 e 2.2). Il rispetto di tali esigenze deve essere dimostrato.

Il DATEC disciplina i dettagli.

1.3

Non soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i serbatoi di accumulo dell'acqua calda e gli accumulatori di calore isolati in opera, gli scaldacqua a flusso continuo, gli scaldacqua ad accumulazione con riscaldamento diretto a gas nonché i raccordi (pompe, rubinetterie, ecc.) tra generatori di calore e gli impianti e apparecchi menzionati al numero 1.1.

2

Esigenze per la commercializzazione 2.1

Gli impianti e apparecchi di cui ai numeri 1.1 e 1.2 possono essere commercializzati unicamente se soddisfano i criteri qui appresso: Capacità

nominale

in litri a)

Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h) Capacità nominale

(litri)

Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h) 30

0.75

700

4.1

50

0.90

800

4.3

80

1.1

900

4.5

100

1.3

1000

4.7

120

1.4

1100

4.8

150

1.6

1200

4.9

200

2.1

1300

5.0

300

2.6

1500

5.1

400

3,1

2000

5.2

124 Originaria

appendice

1.1.

Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411) e dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223).

Ordinanza

69

730.01

Capacità

nominale

in litri a)

Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h) Capacità nominale

(litri)

Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h) 500

3.5

600

3.8

a

Per le capacità intermedie, procedere a un'interpolazione lineare.

La capacità effettiva può essere inferiore alla capacità nominale al massimo del 5 %.

2.2

I suddetti valori si applicano agli impianti e apparecchi che hanno al massimo due condotte per l'acqua. Per ogni condotta supplementare, le perdite di calore possono aumentare di 0,1 kWh fino a 0,3 kWh al massimo per 24 ore.

2.3

Per gli impianti di cui al numero 1.1, le misurazioni devono essere effettuate alle seguenti condizioni: a. la temperatura media dell'acqua dev'essere di 65°C; b. la temperatura ambiente dev'essere di 20°C; c. non va fatto alcun prelievo d'acqua; d. l'apparecchio dev'essere completamente riempito d'acqua.

3 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve dare le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione dello scaldacqua, del serbatoio di accumulo dell'acqua calda o dell'accumulatore di calore; c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

4 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. una descrizione generale dello scaldacqua, del serbatoio di accumulo dell'acqua calda o dell'accumulatore di calore; b. progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente pezzi, sottogruppi di montaggio e circuiti di commutazione;

c. descrizione e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani, nonché funzionamento del prodotto;

Energia

70

730.01

d. lista delle norme eventualmente applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze del numero 2; e. risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte; f.

i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

5 Contrassegno Il fabbricante o l'importatore devono munire gli impianti e gli apparecchi che adempiono le esigenze della commercializzazione in virtù della presente ordinanza almeno delle indicazioni seguenti, poste in luogo ben visibile: a. fabbricante o impresa di distribuzione; b. designazione del modello; c. capacità nominale in litri; d. perdite di calore in kWh/24h.

6 Servizio

d'omologazione L'UFE riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di sufficiente personale istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca il suo proprio sistema di documentazione; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Disciplinamento transitorio

7.1

Gli impianti e apparecchi apparsi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono rispondere alle esigenze e alla procedura di ammissione in virtù dell'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 1992125.

7.2

L'articolo 10 capoverso 2 non si applica agli impianti e apparecchi menzionati nel numero 1.1 per i quali è stata rilasciata un'ammissione conformemente all'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 1992.

125 [RU

1992 397, 1993 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 n. I 64]

Ordinanza

71

730.01

Appendice 2.2126 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica di frigoriferi e congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica ai frigoriferi e ai congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete (qui di seguito frigoriferi e congelatori) e alle relative combinazioni.

1.2

Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo di applicazione della presente appendice.

2 Esigenze

per

la

commercializzazione 2.1

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze secondo la direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994127, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.

2.2

Questi apparecchi devono soddisfare almeno le esigenze della classe di efficienza energetica A da gennaio 2010 e almeno le esigenze della classe di efficienza energetica A+ da gennaio 2011.

3 Procedura

d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 153128.

126 Originaria

appendice

1.2.

Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3473). Aggiornata dal n. I dell'O del 4 dic. 2009 (RU 2009 6837) e dal n. II dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6125).

127 GU L 45 del 17.2.1994, p. 1, modificata l'ultima volta dalla direttiva 2006/80/CE della Commissione del 23.10.2006 (GU L 362 del 20.12.2006, p. 67).

Il testo delle direttive è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste nell'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), oppure presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch 128 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (SEV), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

Energia

72

730.01

4

Dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), le caratteristiche del compressore (o dei compressori) e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 153 e la relativa classificazione in base alla direttiva 94/2/CE129; e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'UFE riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

129 GU L 45 del 17.2.1994, p. 1, modificata l'ultima volta dalla direttiva 2006/80/CE della Commissione del 23.10.2006 (GU L 362 del 20.12.2006, p. 67).

Ordinanza

73

730.01

7

Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 7.1

L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi: a. alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992130, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. alla direttiva 94/2/CE131.

7.2

Chiunque offre o commercializza frigoriferi e congelatori deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2011, conformemente alle esigenze della presente appendice132 valide il 31 dicembre 2009.

130 GU L 297 del 13.10.1992, p. 16.

131 GU L 45 del 17.2.1994, p. 1, modificata l'ultima volta dalla direttiva 2006/80/CE della Commissione del 23.10.2006 (GU L 362 del 20.12.2006, p. 67).

132 RU

2002 181, 2003 4747, 2004 4709, 2006 2411, 2008 1223

Energia

74

730.01

Appendice 2.3133 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica di lampade elettriche per uso domestico con raccordo alla rete (fonti di luce) 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica alle lampade elettriche per uso domestico con raccordo alla rete (lampade a incandescenza e lampade fluorescenti con starter integrato) nonché alle lampade fluorescenti per uso domestico (compresi i tubi fluorescenti e le lampade fluorescenti compatte senza starter integrato), anche quando sono destinate a uso non domestico, nonché ad altre tecnologie per lampade se destinate a uso domestico.

1.2

Le esigenze secondo il numero 2.1 e il numero 7 non si applicano alle seguenti lampade: a. lampade che producono un flusso luminoso superiore a 6500 lumen (lm);

b. le lampade la cui potenza assorbita è inferiore a 4 watt (W); c. le lampade con riflettore; d. le lampade commercializzate principalmente per un'utilizzazione con altre fonti di energia, come ad esempio le pile; e. le lampade commercializzate per una funzione principale che non è la produzione di luce visibile (lunghezza d'onda dello spettro tra 400 e 800 nm); f. le lampade commercializzate in quanto parti di un prodotto la cui funzione principale non è la produzione di luce. Tuttavia, quando la lampada è offerta separatamente per la vendita, per la locazione o per l'acquisto a rate o esposta (ad es. in quanto pezzo di ricambio), si applica la presente appendice.

1.3

Le esigenze secondo il numero 2.4 non si applicano alle lampade di cui all'articolo 1 lettere a-g del regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione del 18 marzo 2009134 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico.

133 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3473). Aggiornata dal n. I dell'O del 4 dic. 2009 (RU 2009 6837) e dal n. II dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6125).

134 GU L 76 del 24.3.2009, p. 3.

Il testo delle direttive e dei regolamenti è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste nell'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), oppure presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch

Ordinanza

75

730.01

2 Esigenze

per

la

commercializzazione 2.1

Le lampade di cui al numero 1.1 possono essere commercializzate se raggiungono almeno la classe di efficienza energetica E in base alla Direttiva 98/11/CE della Commissione europea, del 27 gennaio 1998135, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico, o se soddisfano le esigenze secondo il numero 2.4 della presente appendice. Queste disposizioni si applicano fino al 31 agosto 2010.

2.2

Le esigenze di cui al numero 2.1 non riguardano: a. lampade da utilizzare in un apparecchio la cui funzione principale non è la produzione di luce; b. lampade ad incandescenza per decorazione136 con una potenza assorbita massima di 60 Watt (W); il numero massimo di pezzi per modello e anno è limitato a 10 000; c. lampade

speciali137 in numero ridotto di pezzi; d. lampade tubolari di ricambio.

2.3

I portalampada utilizzabili solamente con lampade che non raggiungono almeno la classe di efficienza E non possono essere commercializzati. Ciò riguarda in particolare gli zoccoli per le lampade tubolari.

2.4

Le lampade di cui al numero 1.1 possono essere commercializzate se soddisfano le esigenze del regolamento (CE) n. 244/2009138. Questa disposizione si applica a partire dal 1° settembre 2010.

3 Procedura

d'omologazione energetica

Il consumo d'energia e altre caratteristiche delle lampade designate nel numero 1.1 sono misurati secondo la norma europea EN 50285139.

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: 135 GU L 71 del 10.3.1998, p. 1.

136 Sono considerate lampade per decorazione le lampade con filamento decorativo visibile, le lampade colorate e le lampade con forme decorative.

137 Sono considerate lampade speciali ai sensi di questa deroga le lampade per scopi particolari, per le quali, a causa del ridotto numero di pezzi, non vengono offerte lampade secondo il numero 2.1.

138 GU L 76 del 24.3.2009, p. 3.

139 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (SEV), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

Energia

76

730.01

a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione della lampada; c. dichiarazione che la lampada in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. una descrizione generale della lampada; b. i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente di pezzi, gruppi di montaggio e circuiti; c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani nonché del funzionamento del prodotto; d. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze di cui al numero 2; e. i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte; f.

i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'UFE riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

Ordinanza

77

730.01

7

Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 7.1

L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi: a. alla direttiva 92/75/CEE140; e b. alla direttiva 98/11/CE141.

7.2

Chiunque offre o commercializza lampade deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2011, conformemente alle esigenze della presente appendice142 valide il 31 dicembre 2009.

140 GU L 297 del 13.10.1992, p. 16.

141 GU L 71 del 10.3.1998, p. 1.

142 RU

2008 1223

Energia

78

730.01

Appendice 2.4143 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica di lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica alle lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete.

1.2 Sono

esclusi:

a. gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia;

b. gli apparecchi senza centrifuga; c. gli apparecchi con compartimenti separati di lavaggio e di centrifugazione (p. es. tubi gemelli).

2

Esigenze per la commercializzazione Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze della classe di efficienza energetica A secondo la direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995144, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

3

Procedura d'omologazione energetica Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 60456145.

143 Originaria

appendice

3.1.

Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3473). Aggiornata dal n. I dell'O del 4 dic. 2009 (RU 2009 6837) e dal n. II dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6125).

144 GU L 136 del 21.6.1995, p. 1.

Il testo delle direttive è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste nell'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), oppure presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch 145 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (SEV), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

Ordinanza

79

730.01

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi) e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 60456 e la relativa classificazione in base alla direttiva 95/12/CE146; e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'UFE riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

146 GU L 136 del 21.6.1995, p.1.

Energia

80

730.01

7

Indicazioni ed etichettatura 7.1

L'indicazione del consumo di energia, dell'effetto pulente e dell'effetto di centrifugazione nonché l'etichettatura devono essere conformi: a. alla direttiva 92/75/ CEE147; e b. alla direttiva 95/12/CE148.

7.2

Se il consumo di energia specifico delle prove standard per il ciclo cotone a 60 °C è inferiore a 0,17 kWh/kg di biancheria, sull'etichetta energetica si può dichiarare l'efficienza energetica A+ invece di A.

7.3

Chiunque offre o commercializza lavatrici domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera e che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2011.

147 GU L 297 del 13.10.1992, p. 16.

148 GU L 136 del 21.6.1995, p.1.

Ordinanza

81

730.01

Appendice 2.5149 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1, 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica delle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica alle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete.

1.2

Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo di applicazione della presente appendice.

2 Esigenze

per

la

commercializzazione Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze della classe di efficienza energetica A secondo la direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995150, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria elettriche ad uso domestico.

3 Procedura

d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 61121151.

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

149 Originaria

appendice

3.2.

Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3473).

150 GU L 136 del 21.6.1995, p. 28.

Il testo delle direttive è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste

nell'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), oppure presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch 151 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (SEV), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

Energia

82

730.01

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), il principio di asciugatura e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 61121 e la relativa classificazione in base alla direttiva 95/13/CE152; e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'UFE riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

152 GU L 136 del 21.6.1995, p. 28.

Ordinanza

83

730.01

7

Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 7.1

L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi: a. alla direttiva 92/75/CEE153; e b. alla direttiva 95/13/CE154.

7.2

Chiunque offre o commercializza asciugabiancheria domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi al numero 2 della presente appendice possono essere commercializzati al più tardi fino al 31 dicembre 2011.

153 GU L 297 del 13.10.1992, p. 16.

154 GU L 136 del 21.6.1995, p. 28.

Energia

84

730.01

Appendice 2.6155 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica delle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica alle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete.

1.2

Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo di applicazione della presente appendice.

2

Esigenze per la commercializzazione Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze della classe di efficienza energetica C secondo la direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996156, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.

3

Procedura d'omologazione energetica Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 50229157.

4

Dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

155 Originaria appendice 3.5. Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3473). Aggiornata dal n. I dell'O del 4 dic. 2009 (RU 2009 6837) e dal n. II dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6125).

156 GU L 266 del 18.10.1996, p. 1.

Il testo delle direttive è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste nell'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), oppure presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch 157 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (SEV), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

Ordinanza

85

730.01

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), il principio di asciugatura e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 50229 e la relativa classificazione in base alla direttiva 96/60/CE158; e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'UFE riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

158 GU L 266 del 18.10.1996, p. 1.

Energia

86

730.01

7

Indicazioni ed etichettatura 7.1

L'indicazione del consumo di energia e dell'effetto pulente nonché l'etichettatura devono essere conformi: a. alla direttiva 92/75/ CEE159; e b. alla direttiva 96/60/CE160.

7.2

Chiunque offre e commercializza lavasciugatrici domestiche combinate deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera e che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2011.

159 GU L 297 del 13.10.1992, p. 16.

160 GU L 266 del 18.10.1996, p. 1.

Ordinanza

87

730.01

Appendice 2.7161 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica dei forni elettrici con raccordo alla rete 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica ai forni elettrici con raccordo alla rete.

1.2 Sono

esclusi:

a. gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia;

b. gli apparecchi portatili non destinati ad installazioni componibili fisse e con massa inferiore ai 18 kg.

2 Esigenze

per

la

commercializzazione Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze della classe di efficienza energetica B secondo la direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002162, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico.

3 Procedura

d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 50304163.

161 Originaria

appendice

3.7.

Introdotta dal n. I cpv. 2 dell'O del 19 nov. 2003 (RU 2003 4747). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3473).

Aggiornata dal n. I dell'O del 4 dic. 2009 (RU 2009 6837) e dal n. II dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6125).

162 GU L 128 del 15.5.2002, p. 45.

Il testo delle direttive è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste nell'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), oppure presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch 163 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (SEV), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

Energia

88

730.01

4

Dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), le caratteristiche della ventilazione e dell'isolamento nonché altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 50304 e la relativa classificazione in base alla direttiva 2002/40/CE164; e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'UFE riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

164 GU L 128 del 15.5.2002, p. 45.

Ordinanza

89

730.01

7

Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 7.1

L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi: a. alla direttiva 92/75/CEE165; e b. alla direttiva 2002/40/CE166.

7.2

Chiunque offre o commercializza forni elettrici deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera e che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2011.

165 GU L 297 del 13.10.1992, p. 16.

166 GU L 128 del 15.5.2002, p. 45.

Energia

90

730.01

Appendice 2.8167 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento 1 Campo

d'applicazione 1.1

In conformità al regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008168, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio, la presente appendice si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio prodotte in serie che dipendono dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto.

1.2. Sono

escluse:

a. le apparecchiature di tecnologia dell'informazione che non sono conformi alla classe B della norma EN 55022:2006169;

b. le apparecchiature di serie limitate che non sono commercializzate su larga scala.

2

Procedura d'omologazione energetica 2.1

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze del regolamento (CE) n. 1275/2008170.

2.2

Dal 1° gennaio 2010 gli apparecchi devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato II numero 1 del regolamento (CE) n. 1275/2008 e dal 1° gennaio 2013 quelle secondo l'allegato II numero 2 di detto regolamento.

167 Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3473). Aggiornata dal n. I dell'O del 4 dic. 2009 (RU 2009 6837) e dal n. II dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6125).

168 GU L 339 del 18.12.2008, p. 45.

Il testo delle direttive e dei regolamenti è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste nell'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), oppure presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch 169 Il testo delle norme EN e IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (SEV), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch 170 GU L 339 del 18.12.2008, p. 45.

Ordinanza

91

730.01

3 Procedura

d'omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurate secondo il numero 5 della norma IEC 62087171 della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni dello schermo, la risoluzione, la luminosità, i collegamenti e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati della procedura d'omologazione energetica; e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'UFE riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; 171 Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (SEV), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

Energia

92

730.01

c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Regolamentazione transitoria

7.1

Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera e che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2011.

7.2

In deroga al numero 7.1: a. gli apparecchi audio a prezzi elevati (prodotti di alta gamma) che non soddisfano le esigenze del numero 2 possono essere commercializzati anche dopo il 31 dicembre 2011 purché, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovino in giacenza in magazzino in Svizzera presso un commerciante al dettaglio e si tratti di un numero di pezzi ridotto; entro il 1° ottobre 2011, i commercianti al dettaglio devono notificare tutte le giacenze di questi apparecchi previste per il 31 dicembre 2011 all' UFE; quest'ultimo tiene un corrispondente registro; le vendite successive devono anch'esse essere notificate; b. le apparecchiature domestiche che non soddisfano le esigenze del numero 2 possono essere commercializzate fino al 31 dicembre 2011, se si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera al più tardi dal 31 dicembre 2010.

Ordinanza

93

730.01

Appendice 2.9172 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica di set top box con raccordo alla rete

1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica agli apparecchi prodotti in serie per la ricezione, la decodifica e la registrazione di trasmissioni radiotelevisive nonché per i processi interattivi o per servizi simili. Si applica ai seguenti apparecchi: a. set top box; b. apparecchi televisivi con decoder digitale integrato; c. apparecchi per la ricezione televisiva su Internet; e d. convertitori digitali-analogici per la ricezione di segnali digitali con apparecchi televisivi e di registrazione analogici.

1.2 Sono

esclusi:

gli apparecchi per la televisione ad alta definizione (HDTV) con una risoluzione di almeno 1280 x 720 pixel (720p).

2 Esigenze

per

la

commercializzazione 2.1

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le seguenti esigenze: Potenza massima assorbita Modo

Trasmissione

di

segnali via cavo

Trasmissione di

segnali via terrestre Trasmissione

di segnali

via satellite

Trasmissione di

segnali via Digital Subscriber Line

(DSL)

Standby

(passivo)

3.0 W

3.0 W

3.0 W

3.0 W

Standby

(attivo)

7.0 W

6.0 W

8.0 W

6.0 W

2.2

Per funzioni aggiuntive per lo standby attivo si possono addizionare ai valori di cui al numero 2.1 i valori indicati nella tabella qui di seguito (supplemento), ma in ogni caso la potenza massima assorbita non deve superare i seguenti valori: 172 Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3473). Aggiornata dal n. I dell'O del 4 dic. 2009 (RU 2009 6837) e dal n. II dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6125).

Energia

94

730.01

a. per i set top box ad eccezione dell'«High Definition» con MPEG2 e MPEG4 e PVR analogici: 15 W; b. per gli apparecchi televisivi con ricevitore e decoder digitale integrato: 16 W.

Funzione

Supplemento (potenza input AC in W) Disco

rigido interno

2.2

Interfaccia

IEEE1394

0.8

Interfaccia Ethernet 100Mbit 0.4

Interfacce

per la rete domestica 2.5

Interfaccia

per ogni USB

0.3

Interfaccia

per la tecnica domestica 0.4

Modem

ADSL

2.0

Modem

Docsis

4.5

LNB feed addizionale (alimentazione dell'LNB da 80 mA) 1.3

Ricevitore/demodulatore aggiuntivo

2.0

Ricevitore IR alimentato (min. 15 mA) 0.25

2.3

Lo standby passivo è un modo in cui l'apparecchio è collegato alla rete elettrica, non riceve o trasmette dati, ma mediante il telecomando o un segnale interno può passare ad un altro modo.

Lo standby attivo è un modo in cui l'apparecchio è collegato alla rete elettrica, non esegue le funzioni principali, può ricevere dati esterni e mediante il telecomando o un segnale interno o esterno può passare ad un altro modo di funzionamento.

3

Procedura d'omologazione energetica La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurate secondo la norma IEC 62087173 della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

173 Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (SEV), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

Ordinanza

95

730.01

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le funzioni, i collegamenti, la risoluzione e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati della procedura d'omologazione energetica; e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6

Servizio

d'omologazione L'UFE riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera e che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2011.

Energia

96

730.01

Appendice 2.10174 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica di motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica ai motori normalizzati trifase prodotti in serie con un numero di giri (ad es. come propulsori elettrici per pompe, ventilatori, compressori e nastri trasportatori), un motore a induzione con rotore a gabbia di scoiattolo (motore asincrono), una tensione nominale fino a 1000 V e una potenza nominale tra 0.75 kW e 375 kW con 2, 4 o 6 poli.

1.2 Sono

esclusi:

a. motori per l'impiego in zone a pericolo di esplosione; b. motori speciali per la conversione di frequenza secondo la norma IEC 60034-25175 della Commissione Elettrotecnica Internazionale; e c. motori completamente integrati nelle macchine (pompe, ventilatori, compressori).

2

Esigenze per la commercializzazione 2.1

I motori normalizzati di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze della norma IEC 60034-30 Rotating Electrical Machines della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

2.2

Dal 1° gennaio 2010 i motori normalizzati devono soddisfare le esigenze della classe di efficienza energetica IE1 e dal 1° luglio 2011 quelle della classe di efficienza energetica IE2.

3

Procedura d'omologazione energetica Il grado di rendimento e altre caratteristiche dei motori normalizzati designati nel numero 1.1 sono misurati secondo la norma IEC 60034-30 della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

174 Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3473). Aggiornata dal n. I dell'O del 4 dic. 2009 (RU 2009 6837) e dal n. II dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6125).

175 Il testo delle norme IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (SEV), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

Ordinanza

97

730.01

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

del

motore;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare il motore in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, la potenza nominale, il numero dei poli, il grado di protezione, il tipo di servizio, altre particolarità, ecc.;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati della procedura d'omologazione energetica; e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'UFE riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

Energia

98

730.01

7

Indicazioni ed etichettatura L'indicazione del grado di rendimento e della classe di efficienza energetica deve essere conforme alla norma IEC 60034-30 della Commissione Elettrotecnica Internazionale e figurare sulla targhetta dei dati tecnici.

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera e che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2011.

Ordinanza

99

730.01

Appendice 2.11176 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica di dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete (alimentatori) 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica ai dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete prodotti in serie che: a. servono a trasformare la corrente alternata entrante dalla rete elettrica in corrente alternata o continua a tensione più bassa; b. producono allo stesso tempo solo una tensione fissa della corrente continua o alternata;

c. sono venduti insieme agli apparecchi o sono previsti per gli apparecchi che ricevono corrente per il tramite di un alimentatore; d. sono fisicamente separati dall'unità alla quale forniscono corrente (apparecchio separato); e. sono costantemente o temporaneamente collegati all'apparecchio al quale forniscono corrente per il suo funzionamento; e f.

dispongono di una potenza di uscita nominale di al massimo 250 W.

1.2

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente appendice i dispositivi di alimentazione ininterrotta, i caricabatteria, i convertitori per lampade alogene, i dispositivi di alimentazione esterni per apparecchiature mediche.

2 Esigenze

per

la

commercializzazione 2.1

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze del regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009177, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni.

176 Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3473). Aggiornata dal n. I dell'O del 4 dic. 2009 (RU 2009 6837) e dal n. II dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6125).

177 GU L 93 del 7.4.2009, p. 3.

Il testo delle direttive e dei regolamenti è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste nell'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), oppure presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch

Energia

100

730.01

2.2

Dal 1° gennaio 2010 gli apparecchi devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato I numero 1 lettera a del regolamento (CE) n. 278/2009 e dal 1° maggio 2011 quelle secondo l'allegato I numero 1 lettera b di detto regolamento.

3 Procedura

d'omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1.1 sono misurate secondo la norma IEC 62301178 della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

4

Dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali la tensione di uscita, la potenza di uscita, la spia luminosa e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati della procedura d'omologazione energetica di cui al numero 3; e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

178 Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (SEV), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

Ordinanza

101

730.01

6 Servizio

d'omologazione L'UFE riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera e che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2011.

Energia

102

730.01

Appendici 3.1 e 3.2179 179 Ora: appendici 2.4 e 2.5

Ordinanza

103

730.01

Appendice 3.3180 180 Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Abrogata dall'art. 30 lett. c qui avanti.

Energia

104

730.01

Appendice 3.4181 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1) Indicazioni relative al consumo di energia e alle proprietà delle lava- stoviglie domestiche 1. Campo

d'applicazione 1.1

Le lavastoviglie domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura di omologazione energetica.

1.2

Gli apparecchi che possono anche essere alimentati anche con altre fonti di energia non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica.

2. Indicazioni e

caratterizzazione 2.1

Il consumo di energia, l'effetto pulente, l'effetto di asciugatura e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a. alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992182 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. alla direttiva 97/17/CE della Commissione del 16 aprile 1997183 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico, modificata dalla direttiva 1999/9/CE della Commissione del 26 febbraio 1999184.

2.2

Chiunque commercializza lavastoviglie domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

181 Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Aggiornata dal n. I cpv. 1 dell'O del 19 nov. 2003 (RU 2003 4747) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

182 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

183 GUCE n. L 118 del 7.5.1997, pag. 1.

184 GUCE n. L 056 del 4.3.1999, pag. 46.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dell'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch

Ordinanza

105

730.01

3. Omologazione energetica

Il consumo d'energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 50242.

4. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

Energia

106

730.01

Appendice 3.5185 185 Ora: appendice 2.6

Ordinanza

107

730.01

Appendice 3.6186 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2) Indicazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 delle automobili nuove 1 Campo

d'applicazione La presente appendice si applica alle automobili nuove fabbricate in serie ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 19 giugno 1995187 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) che non sono state ancora immatricolate e che non hanno ancora percorso più di 2000 chilometri.

2 EtichettaEnergia 2.1 Obbligo di etichettatura 2.1.1 Chi mette in vendita un'automobile nuova deve apporvi un'etichettaEnergia.

2.1.2 L'etichettaEnergia deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile sull'automobile o nelle sue immediate vicinanze al momento della messa in vendita. Deve essere redatta nella lingua ufficiale parlata nella regione di vendita.

2.2 Contenuto dell'etichettaEnergia 2.2.1 L'etichettaEnergia deve contenere le seguenti indicazioni: a. marca e tipo di automobile; b. tipo di vettore energetico necessario; c. tipo di cambio, numero delle marce o dei rapporti e modalità di cambio; d. peso a vuoto secondo l'articolo 7 capoverso 1 OETV; e. classificazione secondo la classe di emissione di gas di scarico EURO conformemente alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970188, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore e secondo il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007189, relativo all'omologa186 Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 4 set. 2002 (RU 2002 3005). Nuovo testo giusta il n.

II dell'O del 10 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3477).

187 RS

741.41

188 GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2006/96/CE, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81.

189 GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1; modificata dal regolamento (CE) n. 595/2009, GU L 188 del 18.07.2009, pag. 1.

Energia

108

730.01

zione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo; f.

consumo energetico di cui al numero 2.5; g. emissioni di CO2 di cui al numero 2.6; h. classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza energetica A-G di cui al numero 2.9; i.

durata di validità dell'etichettaEnergia; j.

numero di approvazione del tipo.

2.2.2 Le indicazioni riportate sull'etichettaEnergia sono basate sui dati rilevati nell'ambito dell'approvazione del tipo. Per quanto riguarda i dati rilevati deve essere operata in particolare una distinzione fra il tipo di cambio, il numero di marce o di rapporti e le modalità di cambio.

2.2.3 Se non vi è alcuna approvazione del tipo o se, nel caso dei motori policarburante, non sono disponibili dati su tutti i carburanti, i dati necessari per le indicazioni da riportare sull'etichettaEnergia devono essere forniti dai servizi d'esame competenti secondo l'appendice 2 dell'ordinanza del 19 giugno 1995190 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV).

2.2.4 Se le indicazioni di cui alle lettere b e d del numero 2.2.1 sono già rappresentate graficamente in modo ben visibile in un'altra maniera, si può optare per una variante semplificata dell'etichettaEnergia rinunciando alla rappresentazione grafica delle informazioni di cui alle lettere a-e del suddetto numero.

2.3

Indicazioni riportate nell'etichettaEnergia usate in scritti pubblicitari ed elenchi Le indicazioni di cui ai numeri 2.5-2.7 e 2.9 devono essere riportate anche nella pubblicità, nei listini prezzi e negli elenchi dei dati tecnici. Devono figurare in modo chiaramente delimitato e ben leggibile.

2.4

Metodi di misurazione Il consumo energetico e le emissioni di CO2 delle automobili devono essere misurati secondo l'articolo 97 capoverso 5 OETV.

2.5 Consumo

energetico

2.5.1 Il consumo energetico delle automobili deve essere espresso nell'unità corrente (litri, metri cubi o chilowattora) per 100 chilometri.

190 RS

741.511

Ordinanza

109

730.01

2.5.2 Per le automobili non alimentate a benzina, deve essere indicato anche l'equivalente benzina per 100 chilometri.

2.6 Emissioni di

CO2

2.6.1 Le emissioni di CO2 devono essere indicate in grammi per chilometro. Come valore comparativo deve essere indicato il valore medio delle emissioni di CO2 di tutti i veicoli nuovi immatricolati.

2.6.2 I veicoli nuovi immatricolati sono le automobili cui si applica l'approvazione del tipo e per le quali occorre indicare il consumo energetico, messe in circolazione per la prima volta a partire dal 1° giugno dell'anno precedente e che, a quel momento, non hanno ancora percorso più di 2000 chilometri.

2.6.3 Per le automobili la cui l'approvazione del tipo è stata rilasciata per l'utilizzo di miscele di carburanti fossili e biocarburanti commercializzate sull'intero territorio nazionale, devono essere indicate le emissioni di CO2 complessive e la quota di provenienza fossile con incidenza sul clima.

2.6.4 Per le automobili a propulsione elettrica le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica occorre considerare, oltre alle informazioni relative alle emissioni dell'approvazione del tipo, anche le emissioni di CO2

generate durante la produzione di energia elettrica.

2.7 Efficienza energetica

2.7.1 L'efficienza energetica di un'automobile deve essere determinata con l'ausilio di un coefficiente di valutazione.

2.7.2 Il coefficiente di valutazione è calcolato in ragione del 70 per cento in base al consumo energetico assoluto e in ragione del 30 per cento in base all'efficienza energetica relativa. Il consumo energetico assoluto si riferisce all'energia primaria ed è indicato in equivalente benzina. L'efficienza energetica relativa è il quoziente tra il consumo energetico assoluto e il peso a vuoto.

2.7.3 Il coefficiente di valutazione (BWZ) è calcolato secondo la seguente formula:

 100

5

'

'

)

1

(

i

i

i

EE

r

E

r

BWZ

dove:

r:

parametro di relativizzazione 0,30 '

Ei : consumo energetico assoluto normalizzato del veicolo i in litri di equivalente benzina per l'energia primaria per 100 chilometri; EEi: efficienza energetica relativa normalizzata del veicolo i.

Energia

110

730.01

E

i

i

E

E

E

'

, dove

n

i

i

E

n

E

1

1

e

n

i

i

E

E

E

n 1

2

2

)

(

1

EE

i

i

E

E

EE

EE

'

, dove

i

i

i

m

E

EE

,

n

i

i

EE

n

E

E

1

1

e

n

i

i

EE

E

E

EE

n 1

2

2

)

(

1

Dove:

Ei:

consumo energetico assoluto del veicolo i in litri di equivalente benzina di energia primaria per 100 chilometri; E

¯:

valore medio del consumo energetico assoluto; σ:

divergenza standard (livello di diffusione); n:

numero di tipi di automobili commercializzati; EEi: efficienza energetica relativa del veicolo i; EE ¯¯ : valore medio dell'efficienza energetica relativa; mi: peso a vuoto del veicolo in kg secondo l'articolo 7 capoverso 1 OETV.

2.7.4 Il coefficiente di valutazione è arrotondato per eccesso alla seconda posizione decimale.

2.7.5 Se lo stesso numero di approvazione del tipo e del tipo di cambio comprende più versioni di un modello di un'automobile, l'efficienza energetica viene stabilita sulla base del modello di veicolo con il peso a vuoto più alto.

2.8

Automobili funzionanti con più vettori energetici 2.8.1 Per le automobili con motori policarburante che secondo l'approvazione del tipo possono essere alimentate con vettori energetici differenti in vendita sull'intero territorio nazionale, l'indicazione relativa alle emissioni di CO2 nonché il calcolo dell'equivalente benzina e dell'efficienza energetica vengono forniti sulla base del vettore energetico con il valore più basso dell'equivalente benzina per l'energia primaria.

2.8.2 Per le automobili che secondo l'approvazione del tipo sono a propulsione parzialmente elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, il calcolo dell'equivalente benzina e dell'efficienza energetica viene fornito sulla base della somma del consumo di corrente e del consumo di carburante.

Ordinanza

111

730.01

2.9

Classificazione delle automobili nelle categorie di

efficienza

energetica

2.9.1 Le automobili devono essere classificate nelle categorie di efficienza energetica A-G sulla base della loro efficienza energetica.

2.9.2 Per la determinazione dei limiti delle categorie di efficienza energetica A-G tutti i tipi di veicoli messi in vendita sono classificati secondo il loro coefficiente di valutazione in ordine crescente e ripartiti equamente in sette grandi settori. I limiti superiori delle categorie di efficienza energetica A-F sono determinati secondo il coefficiente di valutazione dell'ultimo tipo di veicolo che figura nel settore corrispondente.

2.9.3 I tipi di veicoli messi in vendita sono le automobili cui si applica l'approvazione del tipo e che avrebbero potuto essere messe in circolazione per la prima volta nei due anni che precedono il 31 maggio dell'anno corrente. I veicoli per i quali secondo l'articolo 97 capoverso 4 OETV non occorre indicare il consumo energetico non sono considerati tipi di veicoli messi in vendita.

3

Requisiti della rappresentazione grafica 3.1

Variante di base (figure 1-6) 3.1.1 L'etichettaEnergia deve essere rappresentata nel formato DIN A4. 3.1.2 Il tipo di carattere è Arial e la grandezza minima del carattere (corpo) è di: a. titolo principale: corpo 30; b. titolo intermedio: corpo 14; c. marca, tipo: corpo 14; d. testo e altre indicazioni: corpo 12; e. osservazioni: corpo 10.

3.1.3 Per la rappresentazione delle indicazioni sull'etichettaEnergia sono prescritti i seguenti colori: a. testo nero su sfondo bianco nonché bianco nelle barre grigie; b. categorie di efficienza energetica A-G: A verde scuro (codice CMYK X0X0); B verde chiaro (codice CMYK 70X0); C verde-giallo (codice CMYK 30X0); D giallo (codice CMYK 00X0); E giallo-arancione (codice CMYK 03X0); F arancione (codice CMYK 07X0); G rosso (codice CMYK 0XX0).

3.1.4 Le restanti indicazioni sono rappresentate secondo il tipo di veicolo conformemente alle figure 1-6.

Energia

112

730.01

Figura 1

Veicoli a benzina

Ordinanza

113

730.01

Figura 2

Veicoli diesel o veicoli che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL)

Energia

114

730.01

Figura 3

Veicoli a gas

Ordinanza

115

730.01

Figura 4

Veicoli che possono essere alimentati con miscela di carburante E85

Energia

116

730.01

Figura 5

Veicoli a propulsione esclusivamente elettrica

Ordinanza

117

730.01

Figura 6

Veicoli a propulsione parzialmente elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica

Energia

118

730.01

3.2

Variante semplificata (figure 7-12) 3.2.1 L'etichettaEnergia deve essere rappresentata nel formato 140 mm × 180 mm.

3.2.2 Per il resto, la variante semplificata deve essere rappresentata come la variante di base.

Ordinanza

119

730.01

Figura 7

Veicoli a benzina

Energia

120

730.01

Figura 8

Veicoli diesel o veicoli che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL)

Ordinanza

121

730.01

Figura 9

Veicoli a gas

Energia

122

730.01

Figura 10

Veicoli che possono essere alimentati con miscela di carburante E85

Ordinanza

123

730.01

Figura 11

Veicoli a propulsione esclusivamente elettrica

Energia

124

730.01

Figura 12

Veicoli a propulsione parzialmente elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica

Ordinanza

125

730.01

3.3 Forma

elettronica

Se nell'ambito della messa in vendita di automobili l'etichettaEnergia è rappresentata in forma elettronica, nella variante di base o in quella semplificata, si applicano inoltre i seguenti requisiti: a. l'etichettaEnergia figura come impostazione di base. Non deve scomparire nella modalità stand-by, con uno salvaschermo o in nessun'altra maniera; b. se anche altre informazioni relative all'automobile sono rappresentate in forma elettronica, dopo 20 secondi l'impostazione ritorna automaticamente all'impostazione di base.

3.4

Rappresentazione grafica nella pubblicità su stampati e

negli

elenchi

La rappresentazione delle indicazioni di cui ai numeri 2.5-2.7 e 2.9 nella pubblicità su stampati e in elenchi deve soddisfare i seguenti requisiti: a. grandezza minima del carattere: le indicazioni di cui al numero 2.2.1 lettere a e b devono essere riportate almeno nella grandezza del testo continuo;

b. per il consumo energetico va utilizzato il seguente testo: «x l/100km» o «x m3/100km» o «x kWh/100km»; c. per le emissioni di CO2 va utilizzato il seguente testo: «x g CO2/km (media di tutti i veicoli nuovi venduti y g/km)»; d. per le categorie di efficienza energetica A-G va utilizzato il seguente testo: «categoria di efficienza energetica X».

3.5

Rappresentazione grafica nella pubblicità su media visivi ed

elettronici

Nella pubblicità sui media visivi ed elettronici devono restare visibili per un tempo sufficiente per la lettura almeno le indicazioni concernenti il consumo energetico, le emissioni di CO2 e le categorie di efficienza energetica dell'automobile.

4 Adeguamento e

informazione 4.1 Adeguamento 4.1.1 Il DATEC adegua ogni anno le categorie di efficienza energetica A-G dell'etichettaEnergia sulla base dei tipi di veicoli messi in vendita.

4.1.2 Il DATEC adegua ogni anno, sulla base dei veicoli nuovi immatricolati, la media dei valori delle emissioni di CO2 e determina la quota di biocarburanti.

Energia

126

730.01

4.1.3 Il DATEC determina, sulla base della produzione di energia elettrica, le emissioni di CO2 per le automobili a propulsione elettrica le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica e le verifica regolarmente.

4.1.4 Il DATEC verifica ogni anno i fattori per il calcolo dell'equivalente benzina e dell'equivalente benzina per l'energia primaria e li adegua alle nuove conoscenze scientifiche e tecniche come pure allo sviluppo a livello internazionale.

4.1.5 Il DATEC calcola ogni anno i parametri necessari per il calcolo del coefficiente di valutazione di cui al numero 2.7.3.

4.1.6 Gli adeguamenti sono resi noti entro il 31 luglio dell'anno in corso ed entrano in vigore al 1° gennaio dell'anno successivo.

4.2 Informazione del

pubblico

4.2.1 L'UFE rileva ogni anno i dati sul consumo di energia e sulle emissioni di CO2 di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell'anno precedente e informa la popolazione al riguardo. Può delegare tali compiti a terzi.

4.2.2 Chi mette in vendita automobili e gli altri interessati mettono a disposizione i dati e i documenti necessari per l'indagine.

4.3

Elaborazione e fornitura di elenchi 4.3.1 L'UFE compila banche dati ed elenchi che contemplano le indicazioni di cui al numero 2.2.1 lettere f-h per tutte le automobili nuove messe in vendita. In particolare stila graduatorie secondo i criteri del consumo di energia e delle emissioni di CO2. Gli elenchi sono compilati analogamente all'allegato II della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999191, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

4.3.2 L'UFE trasmette a chi mette in vendita automobili nuove gli elenchi di cui al numero 4.3.1. Gli elenchi devono essere esposti nel punto vendita e consegnati gratuitamente su richiesta.

4.3.3 L'UFE può delegare tali compiti a terzi.

191 GU L 12 del 18.1.2000, p. 16.

Ordinanza

127

730.01

5 Disposizioni transitorie

Chi mette in vendita automobili nuove deve, al più tardi a partire dal 1° gennaio 2012, contrassegnarle con l'etichettaEnergia secondo il presente allegato. Fino a questa data l'etichettaEnergia può essere strutturata sia conformemente all'allegato 3.6 della versione dell'ordinanza del 9 giugno 2006192 sia conformemente al presente allegato.

192 RU

2006 2411

Energia

128

730.01

Appendice 3.7193 193 Ora: appendice 2.7

Ordinanza

129

730.01

Appendice 3.8194 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2) Indicazione del consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico

1

Campo di applicazione 1.1

I condizionatori d'aria per uso domestico alimentati dalla corrente di rete soggiacciono alla procedura di omologazione energetica.

1.2

Non soggiacciono alla procedura di omologazione energetica: a. gli apparecchi che possono essere azionati con un'altra fonte di energia; b. gli apparecchi a pompa di calore aria-acqua o acqua-acqua; c. gli apparecchi con una potenza (potenza frigorifera) superiore a 12 kW.

2

Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione 2.1

Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a. alla Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992195 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. alla Direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002196, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.

2.2

Chi commercializza condizionatori d'aria per uso domestico deve avere cura che l'etichettaEnergia figuri sugli esemplari in esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e nella documentazione di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso).

194 Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

195 GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16 196 GU L 86 del 3.04.2002, pag. 26 Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch

Energia

130

730.01

3

Procedura di omologazione energetica Il consumo di energia e altre proprietà degli apparecchi menzionati al numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 14511.

4 Disposizioni transitorie

Gli apparecchi che non soddisfano i requisiti della presente appendice devono essere tolti dal mercato entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

Ordinanza

131

730.01

Appendice 4197 (art. 1c)

Esigenze in materia di etichettatura dell'elettricità e di contabilità dell'elettricità 1

Contabilità dell'elettricità per le aziende soggette all'obbligo di etichettatura e di informazione 1.1

La contabilità dell'elettricità comprende i dati necessari per adempiere all'obbligo di etichettatura e d'informazione (art. 1a e 1b).

1.2

L'anno di riferimento della contabilità dell'elettricità è l'anno civile precedente.

1.3

I vettori energetici devono essere designati come segue: Categorie principali obbligatorie Sottocategorie

Energie

rinnovabili

- Forza idrica

- Altre energie rinnovabili Energia

solare

Energia eolica

Biomassaa

Geotermia

- Elettricità che beneficia di misure di promozioneb Energie

non

rinnovabili

- Energia nucleare

- Vettori energetici fossili Petrolio

Gas

naturale

Carbone

Rifiutic

Vettori energetici non omologabili a

biomassa solida e liquida e biogas b

secondo l'articolo 7a della legge (rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi)

c

rifiuti in impianti di incenerimento e in discariche 197 Introdotta dal n. II 2 dell'O del 10 nov. 2004 (RU 2004 4709). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223).

Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

132

730.01

1.4

Se vi sono quote di vettori energetici da contabilizzare nelle categorie principali «Altre energie rinnovabili» e «Vettori energetici fossili», devono essere indicate tutte le corrispondenti sottocategorie il cui valore è maggiore di zero.

1.5

La base per l'attribuzione a una categoria è costituita dalla relativa prova, in particolare dalla garanzia di origine di cui all'articolo 1d, dalla garanzia di origine riconosciuta a livello internazionale come quella di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE198, dal certificato, dallo stato del contatore dell'impianto di produzione o dal contratto. La prova deve poter essere presentata nei controlli successivi.

Tutte le prove disponibili devono essere registrate nella contabilità dell'elettricità, ma devono anche essere utilizzate per adempiere l'obbligo di etichettatura e di informazione; a questo scopo, si utilizzano dapprima le prove secondo l'articolo 1d e le garanzie di origine e solo in seguito eventuali altre prove.

1.6

La quantità di elettricità contabilizzata in base all'articolo 7a della legge viene attribuita alla categoria principale «Elettricità che beneficia di misure di promozione» nella categoria principale «Energie rinnovabili». La suddivisione fra i vettori energetici deve essere indicata in una nota.

1.7

Se non sussiste alcuna prova di riferimento o se non è possibile stabilire chiaramente il metodo di produzione e l'origine, il quantitativo di elettricità corrispondente deve essere attribuito alla categoria principale «Vettori energetici non omologabili».

1.8

Ogni categoria contiene come indicazione dell'origine le quote di elettricità prodotta in Svizzera e all'estero. Questa indicazione non è richiesta per la categoria principale «Vettori energetici non omologabili».

1.9

Se la quota di «vettori energetici non omologabili» è superiore al 20 per cento, deve essere indicata una motivazione. L'UFE disciplina i dettagli in un supporto d'esecuzione conformemente al numero 1.11.

1.10 L'elettricità che non viene fornita direttamente ai propri consumatori finali deve essere dedotta nel calcolo del mix del fornitore e del mix del prodotto ai sensi dell'articolo 1a capoverso 2. Questa fattispecie si applica in particolare a forniture di elettricità, concordate contrattualmente, di una o più categorie di vettori energetici a rivenditori svizzeri o esteri o a consumatori finali esteri.

1.11 L'UFE elabora, in collaborazione con le aziende del settore dell'elettricità, un supporto d'esecuzione per la contabilità dell'elettricità.

198 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 apr. 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 5.6.2009, p. 16.

Ordinanza

133

730.01

2

Etichettatura per aziende soggette all'obbligo di etichettatura

2.1

L'etichettatura per i consumatori finali ha luogo almeno una volta ogni anno civile, sul conteggio dell'elettricità o in allegato, indirizzato agli stessi. Sono consentite ulteriori pubblicazioni.

2.2

Le aziende soggette all'obbligo di etichettatura sono tenute a informare i consumatori finali anche quando il conteggio dell'elettricità è presentato da un'altra azienda.

2.3

L'etichettatura deve riferirsi ai dati dell'anno civile precedente al più tardi a partire dal 1° luglio.

2.4

L'etichettatura si effettua mediante tabella, secondo l'esempio nella figura 1 o nella figura 2. Le dimensioni della tabella devono essere di almeno 10 × 7 cm.

2.5

Se nella tabella il mix del prodotto viene indicato secondo l'articolo 1a capoverso 2 (esempio: figura 2), occorre indicare anche la fonte della pubblicazione comune ai sensi dell'articolo 1a capoverso 4.

Energia

134

730.01

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità in base alle esigenze minime: Figura 1

Etichettatura dell'elettricità Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC

Contatto:

www.aae-abc.ch, tel. 099 999 99 99 Anno di riferimento: 2010

L'elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con: in

%

Totale

dalla Svizzera Energie rinnovabili 51,0 %

41.0 %

Forza

idrica

50,0 %

40,0 %

Altre energie rinnovabili 0,0 %

0,0 %

Elettricità che beneficia di misure di promozione1

1,0 %

1,0 %

Energie non rinnovabili 44,0 %

29,0 %

Energia

nucleare

44,0 %

29,0 %

Vettori

energetici

fossili

0,0 %

0,0 %

Rifiuti

2,0 %

2,0 %

Vettori energetici non omologabili 3,0 %

Totale

100,0 %

72,0 %

1 Elettricità che beneficia di misure di promozione: 45 % forza idrica, 7 % energia solare, 20 % energia eolica, 25 % biomassa e scorie da biomassa, 3 % geotermia

Ordinanza

135

730.01

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità secondo le esigenze minime per l'indicazione del mix del prodotto: Figura 2

Etichettatura dell'elettricità Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC

Contatto:

www.aae-abc.ch, tel. 099 999 99 99 Anno di riferimento: 2010

L'elettricità fornita (prodotto elettrico XYZ) è stata prodotta con: in

%

Totale

dalla Svizzera Energie rinnovabili 98,0 %

96,0 %

Forza

idrica

94,0 %

94,0 %

Altre energie rinnovabili 3,0 %

1,0 %

Energia

solare

0,5 %

0,5 %

Energia

eolica

2,0 %

0,0 %

Biomassa

0,5 %

0,5 %

Elettricità che beneficia di misure di promozione1

1,0 %

1,0 %

Energie non rinnovabili 0,0 %

0,0 % Energia

nucleare

0,0 %

0,0 %

Vettori

energetici

fossili

0,0 %

0,0 %

Rifiuti

2,0 %

2,0 %

Vettori energetici non omologabili 0,0 %

Totale

100,0 %

98,0 %

1 Elettricità che beneficia di misure di promozione: 45 % forza idrica, 7 % energia solare, 20 % energia eolica, 25 % biomassa e scorie da biomassa, 3 % geotermia

Energia

136

730.01