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01.10.2006 - 30.06.2007
01.06.2005 - 30.09.2006
01.07.2004 - 31.05.2005
01.11.2002 - 30.06.2004
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1

Ordinanza
sugli emolumenti dell'Istituto svizzero
per gli agenti terapeutici
(OEAT)

del 9 novembre 2001 (Stato 28 dicembre 2001) Il Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), visto l'articolo 72 lettera f della legge del 15 dicembre 20001 sugli agenti terapeutici
(LATer);
visto l'articolo 69 dell'ordinanza del 29 maggio 19962 sugli stupefacenti (OStup);
visto l'articolo 30 dell'ordinanza del 29 maggio 19963 sui precursori, ordina:


Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina i seguenti emolumenti: a.

nell'ambito dei medicamenti per uso umano: per autorizzazioni, controlli e
prestazioni di servizio; b.

nell'ambito dei medicamenti per uso veterinario: per autorizzazioni, controlli e prestazioni di servizio; c.

nell'ambito dei dispositivi medici: per autorizzazioni, controlli e prestazioni
di servizio;

d.

nell'ambito degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e di
altri prodotti chimici impiegati nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope: per autorizzazioni, controlli e prestazioni di servizio; e.

sulla vendita di medicamenti di cui all'articolo 65 capoverso 2 LATer; f.

per i provvedimenti amministrativi particolari di cui all'articolo 66 LATer.


Art. 2

Assoggettamento

1 È assoggettato all'obbligo di pagare un emolumento chi: a.

richiede una prestazione di cui all'articolo 1 lettere a-d; b.

vende medicamenti come titolare di un'autorizzazione di omologazione; c.

richiede un provvedimento amministrativo particolare dell'Istituto.

2 Se l'emolumento per una prestazione è dovuto da più persone, esse ne rispondono
solidalmente.

RU 2001 3525 1

RS 812.21

2

RS 812.121.1 3

RS 812.121.3 812.214.5

Sostanze terapeutiche 2

812.214.5


Art. 3

Condono degli emolumenti 1 Gli emolumenti possono essere condonati se la distribuzione di medicamenti speciali per malattie rare può essere assicurata soltanto in questo modo.

2 Il condono di emolumenti può essere vincolato a oneri.


Art. 4

Determinazione degli emolumenti per autorizzazioni,
controlli e prestazioni di servizio 1 Gli emolumenti per autorizzazioni, controlli e prestazioni di servizio comprendono: a.

gli importi previsti nell'allegato; b.

le spese di porto, per le fotocopie e la trasmissione elettronica di documenti,
cui si aggiunge un supplemento di 100 franchi al massimo per costi amministrativi; c.

i costi per lavori che l'Istituto svolge per terzi, cui si aggiunge un supplemento di 100 franchi al massimo per costi amministrativi.

2 Nei casi in cui la documentazione presentata dall'assoggettato è lacunosa e provoca costi amministrativi più elevati, gli emolumenti possono essere aumentati in
base alla tariffa oraria per emolumenti amministrativi secondo l'allegato (n. VII).

3 Se una domanda è ritirata, invece dell'emolumento di cui al capoverso 1 è dovuto
un emolumento amministrativo calcolato in base alla tariffa oraria secondo l'allegato
(n. VII).


Art. 5

Determinazione degli emolumenti per autorizzazioni d'esercizio 1 Gli emolumenti per le autorizzazioni d'esercizio comprendono: a.

gli importi previsti nell'allegato. I singoli importi sono applicati cumulativamente; b.

i costi per le ispezioni, per la loro preparazione e la loro successiva elaborazione, cui si aggiunge la stesura del rapporto secondo l'importo previsto
nell'allegato;

c.

le spese di porto, per le fotocopie e la trasmissione elettronica di documenti,
cui si aggiunge un supplemento di 100 franchi al massimo per costi amministrativi; d.

i costi per lavori che l'Istituto svolge tramite terzi, cui si aggiunge un supplemento di 100 franchi al massimo per costi amministrativi.


Art. 6

Determinazione degli emolumenti per la vendita 1 L'emolumento per la vendita di medicamenti è retto dall'allegato della presente
ordinanza. Il calcolo si basa su: a.

il numero delle confezioni di un medicamento vendute in Svizzera dal titolare dell'omologazione;

Emolumenti dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici 3

812.214.5

b.

il prezzo di fabbrica per la consegna di un medicamento applicato alle confezioni dal titolare dell'omologazione.

2 Il titolare dell'omologazione deve presentare su richiesta una dichiarazione autonoma e la prova della correttezza della propria dichiarazione.

3 L'emolumento per la vendita è determinato sulla base della dichiarazione autonoma.

4 Se, nonostante diffida, il titolare dell'omologazione non presenta la dichiarazione
autonoma e la prova della correttezza della propria dichiarazione o presenta documenti incompleti, l'emolumento per la vendita è determinato sulla base di una stima.


Art. 7

Determinazione dell'emolumento per provvedimenti amministrativi
particolari

L'emolumento per provvedimenti amministrativi particolari comprende: a.

gli oneri causati all'Istituto secondo le tariffe orarie previste nell'allegato; b.

le spese di porto, per le fotocopie e la trasmissione elettronica di documenti,
cui si aggiunge un supplemento di 100 franchi al massimo per costi amministrativi; c.

i costi per lavori che l'Istituto svolge tramite terzi, cui si aggiunge un supplemento di 100 franchi al massimo per costi amministrativi.


Art. 8

Anticipo

1 In casi fondati, segnatamente in caso di domicilio o sede sociale all'estero, oppure
in caso di mora, l'Istituto può esigere dagli assoggettati un congruo anticipo per autorizzazioni, controlli o prestazioni di servizio.

2 Possono essere chiesti acconti sull'emolumento per la vendita. Questi non possono
superare i due terzi dell'emolumento stimato per l'anno civile.


Art. 9

Decisione sugli emolumenti 1 L'emolumento è deciso immediatamente dopo la fornitura della prestazione di servizio.

2 L'emolumento riscosso per la vendita è deciso all'inizio di ogni anno civile per
l'anno precedente.

3 All'estero gli emolumenti sono pagati nella moneta locale. Il corso di cambio è
stabilito secondo le istruzioni dell'Amministrazione federale delle finanze.

Sostanze terapeutiche 4

812.214.5


Art. 10

Esigibilità

1 L'emolumento è esigibile: a.

dalla notifica della decisione all'assoggettato; b.

se la decisione è impugnata, a partire dal momento in cui la decisione su ricorso è passata in giudicato.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dall'esigibilità.


Art. 11

Prescrizione

1 Il credito dell'emolumento si prescrive in cinque anni a decorrere dall'esigibilità.

2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo mediante il quale è
fatto valere il credito nei confronti dell'assoggettato.


Art. 12

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Emolumenti dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici 5

812.214.5

Allegato

(art. 4-7)

I. Emolumenti concernenti i medicamenti per uso umano franchi

1 Esame di una domanda per il rilascio di un'autorizzazione di
omologazione per

a. un medicamento a base di un principio attivo nuovo
b. un medicamento a base di un principio attivo nuovo con procedura accelerata

c. un procedimento di fabbricazione 25 000.60 000.25 000.-

2 Esame di una domanda per il rilascio di un'autorizzazione di
omologazione con procedura semplificata per a. un medicamento a base di principi attivi noti
b. un medicamento a base di principi attivi noti con procedura accelerata

c. un medicamento della medicina complementare a base di un principio attivo nuovo d. un medicamento della medicina complementare a base di principi attivi noti

e. un medicamento in co-marketing
f. un medicamento importato secondo l'articolo 14 capoverso 2 LATer

g. un medicamento che si basa su di un Formularium riconosciuto dall'Istituto

7 000.35 000.-

6 000.3 000.1 000.-

1 000.3 000.-

3 Esame di una domanda per l'esecuzione di una procedura di
omologazione accelerata per un medicamento 5 000.4

Controllo degli oneri e delle condizioni in caso di Monitored Release di un medicamento a. a base di un principio attivo nuovo o di principi attivi noti
b. della medicina complementare 5 000.2 500.5

Esame di una domanda per a. la modifica di un medicamento con procedura accelerata
b. la modifica di un medicamento soggetta all'obbligo di autorizzazione

c. la modifica di un medicamento soggetta all'obbligo di autorizzazione, senza perizia scientifica d. la modifica di un medicamento della medicina complementare soggetta all'obbligo di autorizzazione e. la modifica di un'autorizzazione di omologazione per un procedimento di fabbricazione 35 000.2 000.-

1 000.1 000.-

2 000.

Sostanze terapeutiche 6

812.214.5

franchi

6

Esame di una domanda di riconoscimento di a. un Formularium
b. una monografia dei preparati di un Formularium
c. modifiche di un Formularium o di una monografia dei preparati di un Formularium

1 000.3 000.1 000.-

7

Esame di una domanda di autorizzazione per a. un esperimento clinico con un medicamento
b. una pubblicità di medicamenti
c. la liberazione di partite
d. l'importazione o l'esportazione di un medicamento, di sangue o di un suo derivato

1 500.1 000.2 000.100.-

8

Esame di una domanda per il trasferimento in un'altra categoria di dispensazione di

a. un medicamento
b. un medicamento della medicina complementare 6 000.2 000.9

Esame di una domanda di proroga a. dell'omologazione di un medicamento
b. dell'autorizzazione di omologazione per un procedimento di fabbricazione

c. di un'autorizzazione per l'importazione o l'esportazione di un medicamento, di sangue o di un suo derivato 500.500.-

100.10 Notifica di medicamenti tradizionalmente omeopatici o antroposofici senza l'indicazione di un campo di applicazione o della
posologia raccomandata 200.11

Ricezione di

a. una modifica di un medicamento soggetta a notifica
b. un esperimento clinico con un medicamento 500.1 000.-

12 Rilascio o conferma di a. un certificato d'esercizio, di liberazione di partite, d'importazione o d'esportazione

b. un certificato per un prodotto
c. un allegato a un certificato 100.200.100.

Emolumenti dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici 7

812.214.5

II. Emolumenti per stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori o altri
prodotti chimici impiegati nella fabbricazione di stupefacenti e di
sostanze psicotrope
franchi

1 Esame di una domanda di autorizzazione per un'unica importazione
o esportazione

75.2 Esame di una domanda per un'autorizzazione generale d'importazione o d'esportazione

200.III. Emolumenti per dispositivi medici

franchi

1 Designazione di un servizio di valutazione della conformità per
dispositivi medici
2 Modifica nella designazione di un servizio di valutazione della
conformità per dispositivi medici
3 Ricezione di una notifica di esperimenti clinici con dispositivi
medici
4 Esame di una domanda per la concessione di un'autorizzazione
eccezionale per l'immissione in commercio di un dispositivo medico
non conforme
5 Rilascio di un certificato d'importazione o d'esportazione per un
dispositivo medico

5 000.1 000.-

1 000.1 000.-

100.IV. Emolumenti per medicamenti per uso veterinario

franchi

1

Esame di una domanda per un'autorizzazione generale d'importazione o d'esportazione per a. un medicamento a base di un principio attivo nuovo
b. un medicamento a base di un principio attivo noto
c. un medicamento in co-marketing 5 000.1 500.500.-

2

Esame di una domanda per il riconoscimento di a. un Formularium
b. una monografia per un preparato di un Formularium
c. modifiche di un Formularium o di una monografia per preparati di un Formularium

1 000.1 500.500.-

Sostanze terapeutiche 8

812.214.5

franchi

3

Esame di una domanda per a. la modifica soggetta ad autorizzazione di un medicamento
b. la proroga dell'omologazione di un medicamento 1 000.250.-

4 Controllo degli oneri e delle condizioni in caso di Monitored
Release

750.5 Ricezione della modifica di un medicamento soggetta a notifica

500.6 Rilascio o conferma di

a. un certificato d'esercizio, di liberazione di partite, d'importazione o d'esportazione b. un certificato per un prodotto
c. un allegato a un certificato 100.200.100.V. Emolumenti per la vendita

Livello

Prezzo di fabbrica per la consegna di un medicamento, in franchi Emolumento per
confezione venduta,
in franchi

1

0 - 1.99

-.01

2

2 - 4.99

-.03

3

5 - 10.99

-.06

4

11 - 16.99

-.1

5

17 - 21.99

-.14

6

22 - 27.99

-.18

7

28 - 41.99

-.25

8

42 - 55.99

-.35

9

65 - 90.99

-.4

10

91 - 121.99

-.5

11

122 - 194.99

-.7

12

195 - 364.99

1.0

13

da 365

1.5

Emolumenti dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici 9

812.214.5

VI. Emolumenti per autorizzazioni d'esercizio e ispezioni franchi

1 Esame della domanda per il rilascio o la proroga di
un'autorizzazione d'esercizio per a. la fabbricazione di medicamenti
b. il commercio all'ingrosso di medicamenti
c. l'importazione di medicamenti pronti per l'uso
d. l'esportazione di medicamenti pronti per l'uso
e. il commercio di medicamenti all'estero dalla Svizzera
f. il prelievo di sangue per trasfusioni o per la fabbricazione di medicamenti di cui all'articolo 34 LATer g. la fabbricazione e la lavorazione di stupefacenti
h. la coltivazione di piante o di funghi per l'ottenimento di stupefacenti

i. il commercio e la fornitura di stupefacenti
j. il commercio di prodotti chimici precursori 500.500.500.500.500.500.500.-

500.500.200.2

Esame di una domanda per la modifica di un'autorizzazione d'esercizio per

a. la fabbricazione di medicamenti
b. il commercio all'ingrosso di medicamenti
c. l'importazione di medicamenti pronti per l'uso
d. l'esportazione di medicamenti pronti per l'uso
e. il commercio di medicamenti all'estero dalla Svizzera
f. il prelievo di sangue per trasfusioni o per la fabbricazione di medicamenti di cui all'articolo 34 LATer g. la fabbricazione e la lavorazione di stupefacenti
h. la coltivazione di piante o di funghi per l'ottenimento di stupefacenti

i. il commercio e la fornitura di stupefacenti
j. il commercio di prodotti chimici precursori 200.200.200.200.200.200.200.-

200.200.100.3 Ispezione, per mezza giornata e per ispettore

800.

Sostanze terapeutiche 10

812.214.5

VII. Emolumenti amministrativi franchi

Emolumento in funzione delle spese, all'ora 200.VIII. Emolumenti per provvedimenti amministrativi particolari

franchi

Provvedimenti amministrativi particolari calcolati in funzione delle
spese, all'ora

200.IX. Emolumenti per informazioni scritte

franchi

Emolumento per informazioni scritte in funzione delle spese, all'ora 200.