Art. 1
La presente legge si prefigge di garantire agli invalidi l'accesso a un'istituzione che ne promuova l'integrazione (istituzione).
831.26
del 6 ottobre 20061 (Stato 1° gennaio 2017)
1 Cifra I n. 2 della LF che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (RU 2007 5779).
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 112b capoverso 3 e 197 numero 4 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20053,
decreta:
La presente legge si prefigge di garantire agli invalidi l'accesso a un'istituzione che ne promuova l'integrazione (istituzione).
Ogni Cantone garantisce che gli invalidi domiciliati sul suo territorio dispongano di un'offerta di istituzioni che soddisfi adeguatamente le loro esigenze.
1 Sono considerate istituzioni:
2 Le unità di una struttura che forniscono prestazioni ai sensi del capoverso 1 sono parificate alle istituzioni.
1 Il Cantone riconosce le istituzioni necessarie per attuare il principio di cui all'articolo 2. Queste istituzioni possono essere situate all'interno o all'esterno del suo territorio.
2 La concessione, il diniego e la revoca del riconoscimento avvengono mediante decisione formale.
1 Per essere riconosciuta, un'istituzione deve adempiere le seguenti condizioni:
2 Il riconoscimento è accordato dal Cantone sul cui territorio è situata l'istituzione. I Cantoni possono concordare una diversa competenza. Le istituzioni riconosciute dal Cantone competente possono essere riconosciute da altri Cantoni senza verifica delle condizioni di cui al capoverso 1.
1 L'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 è controllata periodicamente.
2 Il controllo compete al Cantone sul cui territorio è situata l'istituzione. I Cantoni possono concordare una diversa competenza.
3 Il Cantone competente informa gli altri Cantoni in caso di revoca del riconoscimento a un'istituzione da esso controllata che non adempie più le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1.
1 I Cantoni partecipano ai costi per il soggiorno in un'istituzione riconosciuta, nella misura necessaria affinché nessun invalido debba far capo all'assistenza sociale a causa di questo soggiorno.
2 Se non trova un posto in un'istituzione riconosciuta dal suo Cantone di domicilio che soddisfi adeguatamente le sue esigenze, l'invalido ha diritto che il Cantone partecipi, nei limiti definiti dal capoverso 1, ai costi del soggiorno in un'altra istituzione che adempia le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1.
Se la legislazione cantonale prevede la partecipazione ai costi mediante la concessione di sussidi alle istituzioni riconosciute o a invalidi, il diritto a tali sussidi deve essere garantito.
1 Le organizzazioni d'importanza nazionale che rappresentano gli interessi degli invalidi ed esistono da almeno dieci anni possono ricorrere contro le decisioni di riconoscimento di un'istituzione.
2 Il Consiglio federale designa le organizzazioni che hanno diritto di ricorso.
1 Ciascun Cantone adotta, conformemente all'articolo 197 numero 4 della Costituzione federale, una strategia per promuovere l'integrazione degli invalidi ai sensi dell'articolo 2. Esso sente le istituzioni e le organizzazioni degli invalidi. La prima volta, sottopone la strategia per approvazione al Consiglio federale.
2 La strategia comprende i seguenti elementi:
3 Per l'approvazione di cui al capoverso 1, il Consiglio federale consulta una commissione peritale. Quest'ultima è nominata dal Consiglio federale stesso e si compone di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle istituzioni e degli invalidi.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 20085
4 Nuovo testo giusta il n. 38 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
5 DCF del 7 nov. 2007.