1
Ordinanza
sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Ordinanza sul trasporto di merci, OTM) del 4 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 1, 5 capoverso 1, 9 capoverso 3, 10 capoverso 4 e 17
della legge del 19 dicembre 20081 sul trasporto di merci (LTM), ordina:
Art. 1
2
Art. 2
Termini di consegna
1
Il committente e l'impresa concordano il termine di consegna.
2
Se non è concordato, il termine di consegna non deve superare: a. per le messaggerie: 1. fino a 301 chilometri, 24 ore, 2. da 301 chilometri, 36 ore; b. per la piccola velocità: 1. fino a 200 chilometri, 36 ore, 2. da 200 chilometri, 48 ore.
3
In caso di cambio di scartamento durante il percorso, il termine di consegna per ogni cambio è prorogato di: a. 12 ore, per le messaggerie; b. 24 ore, per la piccola velocità.
4
Sono considerati giorni festivi, durante i quali il decorso del termine di consegna è sospeso, il Capodanno, il Venerdì santo, il lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il Natale e il giorno di Santo Stefano, come anche le feste cantonali.
RU 2009 6026 1 RS
742.41
2
Nuovo testo giusta il n. II 1 all'all. 3 dell'O del 31 ott. 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6541).
742.411
Ferrovie
2
742.411
Art. 3
Prescrizione Le pretese fondate sul contratto di trasporto si prescrivono in un anno.
Art. 4
Cose trovate
1
Chi trova una cosa smarrita sull'area o in un veicolo di un'impresa deve consegnarla senza indugio al personale della stessa.
2
L'impresa è considerata ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede. Deve custodire debitamente la cosa trovata.
3
Se la conosce, l'impresa deve avvisare la persona che ha smarrito la cosa.
4
Se nessuno rivendica la cosa trovata, dopo tre mesi l'impresa può venderla all'incanto pubblico. Le cose trovate il cui valore attuale non supera i 50 franchi possono essere vendute all'incanto o a trattative private già dopo un mese. La vendita all'incanto deve essere pubblicata. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.
5
Le cose trovate che richiedono spese di conservazione elevate o che sono esposte a rapido deterioramento possono essere vendute immediatamente. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.
Art. 5
Esecuzione Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.
Art. 6
Diritto previgente:
abrogazione
L'ordinanza del 5 novembre 19863 sul trasporto pubblico è abrogata.
Art. 7
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
3 [RU
1986 1991, 1994 1848, 1996 3035, 1999 719, 2004 2697]