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1

Ordinanza

sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Ordinanza sul trasporto di merci, OTM) del 4 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 1, 5 capoverso 1, 9 capoverso 3, 10 capoverso 4 e 17
della legge del 19 dicembre 20081 sul trasporto di merci (LTM), ordina:

Art. 1

Trasporto di merci pericolose 1

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni definisce le prescrizioni applicabili al trasporto di merci pericolose da parte delle imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione di cui all'articolo 1 capoverso 1 LTM nel traffico nazionale e internazionale ed emana le disposizioni d'esecuzione.

2

L'impresa può limitare il carico e lo scarico di merci pericolose a stazioni e luoghi di carico determinati.


Art. 2

Termini di consegna

1

Il committente e l'impresa concordano il termine di consegna.

2

Se non è concordato, il termine di consegna non deve superare: a. per le messaggerie: 1. fino a 301 chilometri, 24 ore, 2. da 301 chilometri, 36 ore; b. per la piccola velocità: 1. fino a 200 chilometri, 36 ore, 2. da 200 chilometri, 48 ore.

3

In caso di cambio di scartamento durante il percorso, il termine di consegna per ogni cambio è prorogato di: a. 12 ore, per le messaggerie; b. 24 ore, per la piccola velocità.

4

Sono considerati giorni festivi, durante i quali il decorso del termine di consegna è sospeso, il Capodanno, il Venerdì santo, il lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il Natale e il giorno di Santo Stefano, come anche le feste cantonali.

RU 2009 6026 1 RS

742.41

742.411

Ferrovie

2

742.411


Art. 3

Prescrizione Le pretese fondate sul contratto di trasporto si prescrivono in un anno.


Art. 4

Cose trovate

1

Chi trova una cosa smarrita sull'area o in un veicolo di un'impresa deve consegnarla senza indugio al personale della stessa.

2

L'impresa è considerata ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede. Deve custodire debitamente la cosa trovata.

3

Se la conosce, l'impresa deve avvisare la persona che ha smarrito la cosa.

4

Se nessuno rivendica la cosa trovata, dopo tre mesi l'impresa può venderla all'incanto pubblico. Le cose trovate il cui valore attuale non supera i 50 franchi possono essere vendute all'incanto o a trattative private già dopo un mese. La vendita all'incanto deve essere pubblicata. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.

5

Le cose trovate che richiedono spese di conservazione elevate o che sono esposte a rapido deterioramento possono essere vendute immediatamente. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.


Art. 5

Esecuzione Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.


Art. 6

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 5 novembre 19862 sul trasporto pubblico è abrogata.


Art. 7

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2 [RU

1986 1991, 1994 1848, 1996 3035, 1999 719, 2004 2697]