1
Ordinanza
sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza del 2 dicembre 1996 (Stato 16 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 38 della legge federale del 29 settembre 19521
su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (legge sulla cittadinanza), ordina:
Art. 1
Campo d'applicazione
La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni di prima istanza delle autorità federali nell'ambito della legge sulla cittadinanza.
Art. 2
Obbligo di pagare tasse È tenuto a pagare tasse chiunque chiede una decisione secondo l'articolo 3.
Art. 3
Calcolo delle tasse
1
Sono riscosse le tasse seguenti: Fr.
a. per le decisioni in materia di autorizzazioni federali di naturalizzazione 220
b.2 per le decisioni in materia di reintegrazione e di naturalizzazione agevolata 250
c.3 per altre decisioni 125
2
La tassa prevista nel capoverso 1 lettera a è dimezzata qualora il richiedente presenti l'istanza prima del venticinquesimo anno d'età.
3
Oltre alle tasse previste al capoverso 1 lettera b, possono essere riscosse le tasse seguenti a favore dei Cantoni: Fr.
a. per la stesura del rapporto d'inchiesta del Cantone di domicilio 125
b. per le spese delle autorità dello stato civile 55 4
RU 1996 3250 1
RS 141.0
2
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4329).
3
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4329).
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4329).
141.21
Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2
141.21
Art. 4
Sovrattassa
La tassa può essere aumentata, ma al massimo raddoppiata, se la trattazione della domanda richiede un lavoro superiore alla media.
Art. 5
Riduzione e condono
1
Non si riscuote alcuna tassa per le domande ritirate.
2
Le tasse possono inoltre essere ridotte o condonate: a. per le persone poco abbienti; b. per i figli minorenni di una stessa famiglia naturalizzati separatamente.
Art. 6
Decisione sulla tassa; rimedi giuridici 1
Le tasse sono riscosse di regola subito dopo la decisione.
2
La decisione sulla tassa può essere impugnata entro 30 giorni dinanzi all'unità amministrativa superiore. Sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.
Art. 7
Scadenza
1
La tassa scade:
a. con la notificazione all'assoggettato; b. se la decisione è stata impugnata, quando la decisione su ricorso è passata in giudicato.
2
Il termine di pagamento è di 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Art. 8
Riscossione
1
Le tasse possono essere riscosse contro rimborso.
2
All'estero le tasse sono pagabili in moneta locale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze secondo le istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri.
Art. 9
Prescrizione
1
Il credito per tasse si prescrive in cinque anni.
2
La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l'assoggettato.
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3
141.21
Art. 10
Diritto previgente:
abrogazione
L'ordinanza del 25 novembre 19915 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera è abrogata.
Art. 11
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.
5
[RU 1991 2552]
Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4
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