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Ordinanza
sull'organizzazione di esecuzione dell'approvvigionamento economico del Paese nell'ambito dell'industria dell'energia elettrica (OEIE) del 10 dicembre 2010 (Stato 15 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 52 e 55 della legge dell'8 ottobre 19821 sull'approvvigionamento
economico del Paese; visto l'articolo 15 capoverso 1 della legge del 23 marzo 20072 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), ordina:
Art. 1
Compiti dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere 1
L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) attua nell'ambito della produzione, dell'acquisto, del trasporto, della distribuzione e del consumo di elettricità i preparativi necessari all'esecuzione di provvedimenti inerenti all'approvvigionamento economico del Paese in caso di grave penuria di energia elettrica dovuta a perturbazioni del mercato.
2
Essa coordina i compiti delle aziende elettriche e istruisce i loro organi. A livello organizzativo tiene conto delle condizioni regionali e tecniche nonché della posizione della società nazionale di rete.
3
Essa è subordinata al delegato all'approvvigionamento economico del Paese (Delegato).
Art. 2
Compiti del settore energia Il settore energia rappresenta il Delegato nella fase di preparazione dei provvedimenti.
Art. 3
Coinvolgimento dei membri 1
Per l'esecuzione dei provvedimenti l'AES fa capo ai propri membri. Questi agiscono in nome suo e secondo le sue istruzioni.
2
I non membri possono subordinarsi volontariamente all'organizzazione di esecuzione dell'AES. In tal caso sono trattati al pari dei membri.
RU 2011 3
1 RS
531
2 RS
734.7
531.35
Approvvigionamento economico 2
531.35
Art. 4
Collaborazione con la protezione della popolazione In caso di grave penuria di energia elettrica dovuta a perturbazioni del mercato il settore energia e l'AES collaborano con la protezione della popolazione. Essi preparano i provvedimenti necessari a tal fine.
Art. 5
Indennizzi 1 Il Dipartimento federale dell'economia stabilisce l'indennizzo dell'AES.
2
I costi sostenuti dalle singole aziende per la preparazione e l'esecuzione di provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 sono considerati costi di rete computabili ai sensi dell'articolo 15 LAEI.
3
La responsabilità della vigilanza sui costi di cui al capoverso 2 spetta alla Commissione federale dell'energia elettrica.
Art. 6
Esecuzione Il Delegato e l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese sono incaricati dell'esecuzione dei provvedimenti e della vigilanza.
Art. 7
Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 17 febbraio 19933 sull'organizzazione di esecuzione dell'approvvigionamento economico del Paese nell'ambito dell'industria dell'energia elettrica è abrogata.
Art. 8
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2011.
3 [RU 1993 857, 2003 2167 all. n. 2]