01.08.2024 - *
01.03.2023 - 31.07.2024 / In Force
01.01.2023 - 28.02.2023
01.12.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.11.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.08.2021 - 30.09.2021
01.12.2020 - 31.07.2021
01.07.2020 - 30.11.2020
01.06.2020 - 30.06.2020
01.02.2020 - 31.05.2020
01.01.2019 - 31.01.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.12.2015 - 31.12.2017
01.10.2014 - 30.11.2015
01.01.2013 - 30.09.2014
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2008 - 31.12.2011
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.02.2005 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.01.2005
01.12.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 30.11.2004
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01.05.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 30.04.2002
01.11.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza
sul promovimento della ginnastica e dello sport
(Ordinanza sul promovimento dello sport)
1 del 21 ottobre 1987 (Stato 17 dicembre 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 marzo 19722 che promuove
la ginnastica e lo sport, ordina:

Capo primo: Educazione fisica nella scuola Sezione 1: Insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari e medie

Art. 1


3

Principio

1 I Cantoni provvedono affinché, nell'ambito dell'insegnamento ordinario, nelle
scuole elementari, nelle scuole medie e nelle scuole medie superiori di cultura generale siano impartite mediamente tre lezioni settimanali di educazione fisica.

2 Essi provvedono affinché l'insegnamento impartito sia di qualità e consenta, in
funzione del livello di sviluppo degli allievi, di promuoverne le capacità coordinative, la condizione fisica e le competenze sociali.

3 I Cantoni provvedono affinché l'insegnamento dell'educazione fisica sia completato da attività sportive complementari quali giornate sportive, campi di sport e settimane consacrate al tema dello sport.

4 L'insegnamento dell'educazione fisica si fonda su un programma scolastico quadro
emanato dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (Dipartimento). I Cantoni devono essere consultati prima dell'emanazione di detto programma scolastico quadro. Il loro parere è tenuto in considerazione.

a4 Computo delle attività sportive complementari 1 Le attività sportive complementari possono essere computate fino a un massimo
della metà come insegnamento ordinario conformemente all'articolo 1 capoverso 1.

2 Le attività sportive complementari sono computabili in ragione di quattro lezioni al
giorno al massimo.

RU 1987 1703 1

Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4003).

2

RS 415.0

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000
2427).

4

Introdotto dal n. I dell'O del 25 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2427).

415.01

Ginnastica e sport

2

415.01

3 La media conformemente all'articolo 1 capoverso 1 può riferirsi a un periodo di
due anni per le scuole medie e a un periodo di tre anni per le scuole medie superiori.
In ogni caso devono essere impartite almeno due lezioni settimanali.

4 Le attività sportive complementari possono essere computate soltanto se sono state
previamente dichiarate obbligatorie per tutti gli allievi. Esse devono figurare
nell'orario delle lezioni scolastiche.


Art. 2

Attitudini fisiche

I Cantoni provvedono affinché siano controllate le attitudini fisiche degli scolari.


Art. 3

Insegnamento, mezzi didattici 1

Il personale insegnante deve possedere la formazione tecnica e pedagogica adeguata al grado di insegnamento.

2

La Commissione federale dello sport (CFS) mette a disposizione dei Cantoni i documenti didattici e designa a chi questi vanno distribuiti gratuitamente.5 All'uopo
consulta l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale.


Art. 4


6

Coordinamento

Nell'ambito della Conferenza dei responsabili cantonali dell'educazione fisica nella
scuola (CRCEFS), la Confederazione provvede a uno scambio periodico di pareri con
gli organi cantonali di vigilanza e di consulenza in materia di insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari e medie.

Sezione 2: Insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali

Art. 5

Per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali fa stato l'ordinanza del 14 giugno 19767 sull'educazione fisica nelle scuole professionali.

Sezione 3: Sport scolastico facoltativo

Art. 6

1

I Cantoni provvedono affinché complementarmente all'insegnamento obbligatorio dell'educazione fisica sia offerto lo sport scolastico facoltativo.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

7

RS 415.022

Promovimento dello sport 3

415.01

2

La CFS funge da organo di collegamento nelle manifestazioni internazionali dello sport scolastico facoltativo.8 Sezione 4: Formazione e perfezionamento del personale insegnante

Art. 7

Formazione dei docenti di scuola elementare 1

I docenti di scuola elementare che, secondo il diritto cantonale, insegnano educazione fisica, oltre a questa formazione ne devono avere una teorica e didattica.

2

I Cantoni disciplinano le esigenze d'esame.


Art. 8

Formazione di insegnanti di educazione fisica 1

I candidati a un diploma federale di insegnante di educazione fisica devono seguire e portare a termine con successo i corsi universitari e quelli completivi organizzati
dall'Ufficio federale dello sport (UFSPO) 9, sezione Scuola federale dello sport di
Macolin (sez. SFSM)10, secondo l'ordinanza del 21 ottobre 198711 concernente la
formazione degli insegnanti di educazione fisica nelle università.

2

L'organizzazione degli studi in scienze sportive con conseguimento di licenza o di dottorato spetta alle Università.


Art. 9

Formazione continua

1

La Confederazione si assume i costi delle manifestazioni e dei corsi seguenti organizzati dall'Associazione svizzera d'educazione fisica nelle scuole per gli insegnanti
di educazione fisica:

a.

corsi centrali per monitori di corsi, b.

corsi eventuali per insegnanti d'educazione fisica nelle scuole normali, c.

corsi centrali per il personale insegnante, d.

riunioni e manifestazioni sportive organizzate su piano nazionale.

2

Essa può assegnare contributi al promovimento delle manifestazioni indette dalla Conferenza dei direttori degli istituti universitari di sport per gli incaricati di corsi e
diplomati di detti istituti.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

9

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15
giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

10

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15
giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

11

RS 415.023

Ginnastica e sport

4

415.01

3

Il Dipartimento stabilisce, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, l'ammontare delle indennità versate ai monitori e ai partecipanti dei corsi centrali.12 4

La Confederazione può sussidiare le pubblicazioni di educazione fisica scolastica utili al perfezionamento degli insegnanti.

Capitolo 213: Gioventù+Sport Sezione 1: In generale

Art. 10

Principio

Il promovimento nel quadro di Gioventù+Sport (G+S) comprende la formazione dei
giovani in determinate discipline sportive nell'ambito di corsi e campi G+S nonché
la formazione dei quadri.


Art. 11

Discipline sportive

1 In G+S sono ammesse discipline sportive la cui pratica contribuisce a migliorare le
attitudini fisiche, segnatamente nel quadro dello sviluppo generale dei giovani. Tali
discipline sportive sono stabilite in considerazione dei criteri seguenti: a.

i mezzi tecnici e finanziari e il personale necessario devono rimanere entro
limiti accettabili;

b.

la salute e la sicurezza dei partecipanti, come pure l'ambiente, non devono
essere messi in pericolo; c.

l'obiettivo ideale e pedagogico delle discipline sportive deve corrispondere
alle basi etiche della società.

2 Il Dipartimento stabilisce le discipline sportive G+S.


Art. 12

Misure di sicurezza

1 Durante lo svolgimento di corsi e campi G+S occorre garantire che siano adottate
le misure necessarie per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei partecipanti.

2 L'UFSPO emana direttive sulle misure di sicurezza per le singole discipline sportive.


Art. 13

Gruppi di utenti

1 In G+S si distinguono sette gruppi di utenti (GU).

2 Le offerte G+S del GU 1 sono proposte da società sportive, o da organizzazioni dal
funzionamento analogo, che consentono ai giovani di allenare e applicare, in seno a 12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4003).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4003).

Promovimento dello sport 5

415.01

un gruppo stabile, capacità sportive in modo regolare, mirato e sotto la direzione di
persone competenti.

3 Le offerte G+S del GU 2 sono proposte da società sportive, o da organizzazioni dal
funzionamento analogo, che consentono ai giovani di allenare e applicare, in seno a
un gruppo stabile, capacità sportive in modo regolare, mirato e sotto la direzione di
persone competenti. Il carattere regolare delle attività dipende da condizioni esterne,
segnatamente dal vento, dall'acqua e dalla neve.

4 Le offerte G+S del GU 3 sono proposte da associazioni giovanili. Il lavoro svolto
con i giovani consiste nello sviluppo degli aspetti sociali e nel praticare il gioco e lo
sport sotto la direzione di persone competenti durante la vita in un campo.

5 Le offerte G+S del GU 4 sono proposte dalla Confederazione, dai Cantoni, dai
Comuni o da federazioni sportive. Il lavoro svolto con i giovani consiste nel praticare lo sport sotto la direzione di persone competenti e nello sviluppo degli aspetti
sociali durante la vita in un campo.

6 Le offerte G+S del GU 5 sono proposte da scuole. Al di fuori del programma scolastico obbligatorio possono essere organizzati corsi e campi G+S. I campi G+S possono essere organizzati anche durante l'orario scolastico, ma in tal caso i contributi
federali sono ridotti.

7 Le offerte G+S del GU 6 sono proposte da federazioni sportive le cui discipline
sportive non corrispondono pienamente al concetto di sport secondo G+S. Tali federazioni sportive ricevono unicamente contributi per la formazione dei quadri.

8 Le offerte G+S del GU 7 sono proposte da federazioni sportive le cui discipline sono offerte nell'ambito dei GU 1 o 2 o sono discipline sportive olimpiche del GU 6 e
soddisfano i criteri dell'UFSPO in materia di promovimento delle nuove leve in
G+S. Il lavoro svolto con i giovani consiste nell'allenamento e nell'applicazione
mirati delle capacità sportive sotto la direzione di persone competenti in seno a un
gruppo stabile.


Art. 14

Direzione e gestione

1 La direzione di G+S compete all'UFSPO. I Cantoni e le associazioni e istituzioni
federali interessate collaborano a titolo consultivo.

2 I Cantoni gestiscono l'ufficio competente per G+S.

3 I Cantoni hanno l'obbligo di notificare all'UFSPO le irregolarità.


Art. 15

Commissioni consultive Il Dipartimento può istituire commissioni consultive nelle quali sono rappresentati i
Cantoni nonché le associazioni e le istituzioni federali interessate.

Ginnastica e sport

6

415.01

Sezione 2: Partecipanti

Art. 16

Organizzatori della formazione dei giovani 1 Gli organizzatori offrono, nel quadro della formazione dei giovani, corsi o campi in
una disciplina sportiva G+S.

2 Gli organizzatori delle offerte G+S inerenti alla formazione dei giovani sono federazioni e società sportive, associazioni e società giovanili nonché scuole. I corsi G+S
possono essere offerti anche da fornitori commerciali; i campi G+S possono essere
offerti anche dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni.


Art. 17

Organizzatori della formazione dei quadri Gli organizzatori della formazione dei quadri sono la Confederazione, i Cantoni, le
federazioni sportive e le associazioni giovanili nonché istituzioni per la formazione
degli insegnanti.


Art. 18

Partecipanti alla formazione dei giovani 1 Possono partecipare ai corsi e ai campi G+S i cittadini svizzeri e i cittadini del
Liechtenstein nonché gli stranieri domiciliati in Svizzera, a partire dal 1° gennaio
dell'anno in cui compiono il 10° anno di età e fino al 31 dicembre dell'anno in cui
compiono il 20° anno di età.

2 I giovani che all'inizio di un corso o di un campo G+S si trovano nel 10° anno di
età possono parteciparvi a condizione che compiano i 10 anni durante tale corso o
campo. I giovani che durante un corso o un campo G+S compiono il 20° anno di età
possono terminare il corso o il campo in questione.

3 Possono partecipare anche altre persone, ma non beneficiano di prestazioni finanziarie della Confederazione.


Art. 19

Quadri

1 Appartengono ai quadri tutti i titolari di un riconoscimento di monitore, coach,
formatore o esperto.

2 Possono partecipare alla formazione dei quadri i cittadini svizzeri e i cittadini del
Liechtenstein nonché gli stranieri domiciliati in Svizzera. Gli stranieri non domiciliati in Svizzera sono ammessi se sono attivi per un organizzatore della formazione
dei giovani o della formazione dei quadri.


Art. 20

Monitore G+S

1 Ottengono il riconoscimento di monitore G+S le persone che hanno concluso con
successo la pertinente formazione stabilita dal Dipartimento.

2 Nell'ambito della rispettiva disciplina sportiva, i monitori G+S possono dirigere
corsi e campi G+S di un organizzatore.

Promovimento dello sport 7

415.01

3 Il Dipartimento stabilisce i compiti dei monitori G+S e ne disciplina l'ammissione
nonché la formazione e il perfezionamento.

a Coach G+S

1 Ottengono il riconoscimento di coach G+S le persone che hanno concluso con
successo la pertinente formazione stabilita dal Dipartimento.

2 I coach G+S rappresentano l'organizzatore presso gli uffici cantonali competenti
per G+S e presso l'UFSPO. Essi sono annunciati all'ufficio cantonale competente
per G+S e all'UFSPO dall'organizzatore.

3 Il Dipartimento stabilisce i compiti dei coach G+S e ne disciplina l'ammissione
nonché la formazione e il perfezionamento.

b Formatore ed esperto G+S 1 Ottengono il riconoscimento di formatore o di esperto G+S le persone che hanno
concluso con successo la pertinente formazione stabilita dal Dipartimento.

2 I formatori e gli esperti G+S istruiscono i monitori e i coach G+S.

3 Il Dipartimento stabilisce i compiti dei formatori e degli esperti G+S e ne disciplina
l'ammissione nonché la formazione e il perfezionamento.


Art. 21

Revoca e perdita del riconoscimento 1 L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento dei monitori, dei coach, dei
formatori e degli esperti G+S: a.

in caso di violazioni, commesse intenzionalmente o per negligenza grave, di
obblighi stabiliti nella presente ordinanza o nell'ordinanza dipartimentale su
di essa fondata nonché di oneri e condizioni stabiliti dall'UFSPO per i
singoli casi;

b.

nel caso in cui contro il quadro in questione sia in corso un procedimento
penale.

2 Nei casi di esigua gravità, l'UFSPO può impartire dapprima un ammonimento.

3 Il riconoscimento di monitore, coach, formatore o esperto G+S è revocato se non
sono adempiuti gli obblighi in materia di perfezionamento. In casi giustificati il riconoscimento può essere riottenuto dopo il successivo adempimento degli obblighi in
materia di perfezionamento.

Sezione 3: Prestazioni dei Cantoni

Art. 22

1 I Cantoni partecipano ai costi d'esercizio di G+S gestendo l'ufficio competente per G+S. Essi mettono segnatamente a disposizione l'infrastruttura necessaria, le risor

Ginnastica e sport

8

415.01

se finanziarie e in materia di personale e concludono un'assicurazione di responsabilità civile.

2 I Cantoni eseguono a proprie spese i controlli di qualità e promuovono attivamente
G+S mediante misure adeguate.

3 I Cantoni finanziano le offerte inerenti alla formazione dei quadri svolte sotto la loro responsabilità, nella misura in cui queste ultime non sono cofinanziate dalla Confederazione conformemente agli importi stabiliti nell'allegato 3 della presente ordinanza.

Sezione 4: Prestazioni della Confederazione

Art. 23

Contributi ai Cantoni per il promovimento di G+S 1 La Confederazione assegna ai Cantoni contributi per il promovimento della formazione dei giovani e dei quadri in G+S.

2 Il contributo assegnato ai Cantoni per il promovimento di G+S dipende dalla somma complessiva delle indennità versate annualmente dalla Confederazione per le
offerte inerenti alla formazione dei quadri e alla formazione dei giovani svolte sotto
la responsabilità dei Cantoni, prescindendo tuttavia dalle prestazioni per il promovimento delle nuove leve e per i coach G+S. La quota destinata ai singoli Cantoni
ammonta al massimo al 10 per cento di tale somma complessiva.

3 Il contributo assegnato a ogni singolo Cantone è calcolato nella misura della metà
sulla base delle indennità per la formazione dei giovani e per l'altra metà sulla base
delle indennità per la formazione dei quadri. Il contributo corrisponde alla quota
della somma complessiva destinata al Cantone.

4 Per il calcolo dei contributi, la capacità finanziaria dei Cantoni è considerata secondo un'aliquota percentuale la quale, conformemente alla vigente ordinanza del
7 novembre 200114 che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per il 2002 e il
2003, ammonta:

a.

per i Cantoni finanziariamente forti, al 15 per cento;

b.

per i Cantoni di capacità finanziaria media, al 15-25 per cento,
secondo la scala mobile; c.

per i Cantoni finanziariamente deboli, al 25 per cento.

5 Ai Cantoni finanziariamente deboli è versato inoltre un contributo di base fisso di
5000 franchi annui e ai Cantoni di capacità finanziaria media un contributo di base
fisso di 2500 franchi annui.

14 RS

613.11

Promovimento dello sport 9

415.01

a Contributi per la formazione dei giovani 1 Su richiesta, nel limite dei crediti stanziati sono versati contributi per la formazione
dei giovani e per i coach G+S.

2 I contributi sono versati agli organizzatori delle offerte G+S.

3 L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi agli organizzatori: a.

in caso di violazioni, commesse intenzionalmente o per negligenza grave
dagli organi dell'organizzatore, dal coach o dal monitore, di obblighi stabiliti
nella presente ordinanza o nell'ordinanza dipartimentale su di essa fondata
nonché di oneri e condizioni stabiliti dall'UFSPO per i singoli casi; b.

nel caso in cui contro l'organizzatore o i suoi organi sia in corso un procedimento penale.

4 Nei casi di esigua gravità, l'UFSPO può impartire dapprima un ammonimento.

b Contributi per corsi G+S dei GU 1 e 2 1 I contributi per i corsi G+S del GU 1 sono composti di: a.

un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo e dalla durata
dell'insegnamento;

b.

un contributo supplementare dipendente dalla frequenza degli allenamenti,
dal numero di competizioni, dal numero di giorni di campo d'allenamento e
dal numero di partecipanti.

2 I contributi per i corsi G+S del GU 2 sono composti di: a.

un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo; b.

un contributo supplementare dipendente dalla durata del corso e dal numero
di partecipanti.

3 L'entità dei contributi è stabilita nell'allegato 1.

c Contributi per campi G+S dei GU 3 e 4 1 I contributi per i campi G+S dei GU 3 e 4 sono calcolati in funzione del numero di
partecipanti e del numero di giorni di campo.

2 L'entità dei contributi è stabilita nell'allegato 1.

Contributi per corsi e campi G+S del GU 5 1 I contributi per i corsi G+S del GU 5 sono composti di: a.

un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo e dalla durata
dell'insegnamento;

b.

un contributo supplementare dipendente dalla frequenza degli allenamenti e
dal numero di partecipanti.

Ginnastica e sport

10

415.01

2 I contributi per i campi G+S del GU 5 sono calcolati in funzione del numero di
partecipanti e del numero di giorni di campo. Nel calcolo dei contributi si considera
inoltre se i campi G+S sono organizzati durante le vacanze o durante l'orario
scolastico.

3 L'entità dei contributi è stabilita nell'allegato 1.

e Contributi per offerte del GU 7 1 I contributi per le offerte del GU 7 sono composti di: a.

un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo; b.

un contributo supplementare dipendente dalla durata del corso e dal numero
di partecipanti.

2 L'entità dei contributi è stabilita nell'allegato 1.

f Indennità per le guide alpine Le guide alpine riconosciute da G+S ricevono, per il loro impiego in corsi e campi
G+S, indennità forfettarie giornaliere supplementari. Esse sono stabilite nell'allegato 2.

g Indennità per i coach G+S 1 L'indennità per i coach G+S dei GU 1, 2, 4, 5 e 7 dipende dalla somma complessiva dei contributi per l'offerta G+S. L'indennità ammonta al 10 per cento al massimo
di tale somma complessiva. Essa è versata all'organizzatore.

2 L'indennità per i coach G+S del GU 3 dipende dall'offerta G+S, dall'assistenza
fornita ai campi e dalle visite effettuate ai campi. L'indennità ammonta al 10 per
cento al massimo della somma complessiva.

3 Non ricevono alcuna indennità i collaboratori di un ufficio cantonale G+S o
dell'UFSPO che assumono una funzione di coach nell'ambito delle loro attività di
servizio.

h Formazione dei quadri 1 La Confederazione si assume i costi delle offerte federali volte alla formazione dei
quadri. Essa versa un'indennità agli organizzatori che svolgono le altre offerte
inerenti alla formazione dei quadri.

2 L'entità delle indennità è stabilita nell'allegato 3.

3 La formazione dei quadri organizzata dalle associazioni giovanili è indennizzata
secondo le quote stabilite nella legge federale del 6 ottobre 198915 per la promozione
delle attività giovanili extrascolastiche.

15 RS

446.1

Promovimento dello sport 11

415.01

i Indennità per i membri delle commissioni consultive 1 La Confederazione versa un'indennità per le attività consultive di cui all'articolo 14.

2 L'entità delle indennità è stabilita nell'allegato 4.

j Indennità forfettarie per le federazioni 1 La Confederazione può versare un'indennità forfettaria alle federazioni delle discipline sportive G+S a cui l'UFSPO non fornisce alcuna prestazione per quanto
concerne la direzione della pertinente disciplina sportiva.

2 La Confederazione può versare un'indennità forfettaria alle federazioni delle discipline sportive che si trovano nel periodo di prova per essere ammesse a G+S.

3 L'entità delle indennità è stabilita nell'allegato 5.

k Modalità di assegnazione dei contributi Il Dipartimento stabilisce le modalità di assegnazione dei contributi.

l Agevolazioni di trasporto D'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e
delle comunicazioni, il Dipartimento designa le persone per le quali la Confederazione assume le spese di viaggio.

m Materiale in prestito, accantonamenti della truppa Il Dipartimento disciplina la consegna in prestito di materiale destinato a G+S e la
messa a disposizione di accantonamenti della truppa.

n Stampati e distinzioni 1 La Confederazione mette a disposizione gli stampati e le distinzioni necessari.
L'UFSPO stabilisce caso per caso la parte dei costi a carico del destinatario.

2 L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) provvede alla stampa
e alla distribuzione dei mezzi didattici.

Ginnastica e sport

12

415.01

Capitolo 3:
Associazione olimpica svizzera
16, federazioni di ginnastica e di sport e
altre organizzazioni sportive
Sezione 1: Contributi federali

Art. 24

Condizioni

1

La Confederazione assegna contributi all'Associazione olimpica svizzera (AOS)17 e alle federazioni di ginnastica e di sport che le sono affiliate alla condizione che: a.

contribuiscano efficacemente con la loro importanza, finalità e attività al
mantenimento di una buona attitudine fisica generale; b.

i loro statuti e attività siano compatibili con gli interessi nazionali; c.

garantiscano con la loro organizzazione e direzione un impiego dei mezzi federali conforme alla finalità prestabilita.

2

Può sostenere le altre organizzazioni che promuovono lo sport dei giovani e degli adulti e gli altri sforzi in questo settore nella misura in cui siano adempiute le condizioni enunciate al capoverso 1.


Art. 25

Impiego e ripartizione 1

Il Dipartimento versa all'AOS un contributo fisso per i compiti che essa si assume in qualità di organizzazione mantello e per i provvedimenti specifici presi in favore
dello sport.

2

L'ammontare dei contributi assegnati alle federazioni di ginnastica e di sport affiliate all'AOS è calcolato in funzione dell'effettivo dei membri, dei gruppi, delle prestazioni fornite per i corsi e dell'impegno nello sport di competizione. Le federazioni
devono impiegare i sussidi per la formazione di monitori e di competitori e per
coprirne i costi di pianificazione e di organizzazione.

3

I contributi assegnati ad altre organizzazioni di promovimento dello sport dei giovani e degli adulti come anche quelli per altri sforzi effettuati in questo settore sono
forfettari. Essi devono essere segnatamente impiegati per la formazione dei monitori
e per coprirne i costi di pianificazione e di organizzazione.

4

...18

5

Il Dipartimento disciplina i particolari della ripartizione e dell'utilizzazione dei contributi federali.

16

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 3018). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

17

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 3018). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

18

Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 2002 (RU 2002 4003).

Promovimento dello sport 13

415.01

Sezione 2: Altre misure di promovimento

Art. 26

La Confederazione può prendere altre misure di promovimento. In particolare essa
può pagare contributi per la formazione e il perfezionamento tecnici degli insegnanti
e per la delegazione d'agenti della Confederazione a compiti particolari.

Capitolo 4: Ricerca scientifica nell'ambito sportivo, statistiche

Art. 27

Ricerca scientifica nell'ambito sportivo 1

L'UFSPO si occupa della ricerca fondamentale e della ricerca applicata nel campo delle scienze sportive come la medicina, la sociologia, la psicologia e la pedagogia
sportive nonché della sistemazione degli impianti sportivi. Esso partecipa alla pianificazione e al coordinamento in materia di politica della ricerca conformemente alla
legge del 7 ottobre 198319 sulla ricerca.

2

A complemento dei lavori di ricerca dell'UFSPO, la Confederazione può sostenere i progetti di ricerca scientifica nell'ambito sportivo mediante contributi del 30 al 70
per cento dei costi sussidiabili. Sono di regola considerati costi sussidiabili: a.

la rimunerazione dei collaboratori incaricati di realizzare il progetto e del personale ausiliario necessario; b.

i costi per l'allestimento dei rapporti; c.

i costi d'acquisto dell'equipaggiamento e del materiale necessari.


Art. 28

Statistiche

Il Dipartimento può ordinare indagini e analisi nell'ambito della statistica sportiva;
sono eseguite dall'Ufficio federale di statistica.

Capitolo 5: Attrezzature ginniche e sportive

Art. 29

1

La Confederazione può accordare contributi per la costruzione o l'ampliamento di attrezzature destinate alla formazione sportiva sempre che: a.

le attrezzature rispondano a un bisogno d'importanza nazionale, sia
nell'aspetto tecnico sia per quanto concerne la pianificazione e il
funzionamento;

b.

la costruzione e l'esercizio siano finanziariamente garantiti; 19

RS 420.1

Ginnastica e sport

14

415.01

c.

le attrezzature siano esercitate da parte dei beneficiari dei contributi o in loro
nome;

d.

le attrezzature non siano esercitate a fine lucrativo.

2

I contributi ammontano dal 15 al 45 per cento dei costi sussidiabili; essi dipendono dalla capacità finanziaria del Cantone e dall'interesse che l'attrezzatura presenta per
la Confederazione. I costi d'acquisto del terreno non rientrano nei costi sussidiabili.

Capitolo 6: Modalità d'assegnazione dei contributi

Art. 30

Domande di contributi 1

Le domande di contributi devono essere inviate all'UFSPO prima dell'inizio dei lavori, corredate della necessaria documentazione.

2

Qualsiasi modifica o estensione di un progetto deve essere oggetto di una domanda completiva.


Art. 31

Decisione

1

Il Dipartimento, su proposta della CFS e con l'autorizzazione dell'Amministrazione federale delle finanze, decide la concessione di una garanzia di deficit per le manifestazioni di importanza mondiale o paneuropea organizzate in Svizzera.20 2

Il Dipartimento, su proposta della CFS, decide di assegnare i contributi federali destinati:21

a.

alle federazioni civili di ginnastica e di sport e alle altre organizzazioni sportive; b.

alle attrezzature sportive; c.

al perfezionamento degli insegnanti; d.

ai progetti di ricerca scientifica nell'ambito sportivo.

3

La CFS vigila sulla regolare utilizzazione dei contributi federali.22

Art. 32

Pagamento dei contributi 1

A progetto ultimato, deve essere inviato all'UFSPO un conteggio particolareggiato.

2

Dopo aver verificato il conteggio e l'esecuzione del progetto, l'UFSPO versa il contributo.

3

In casi debitamente motivati, l'UFSPO può anticipare sino all'80 per cento del contributo definitivo.

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

Promovimento dello sport 15

415.01


Art. 33

Annullamento e obbligo di rimborso 1

Il Dipartimento annulla la decisione riguardante l'assegnazione di un contributo se questo è stato versato indebitamente sulla base di indicazioni errate o incomplete.

2

Esige il rimborso totale o parziale del contributo eventualmente rimunerato d'interesse se:

a.

un'attrezzatura è destinata ad altro scopo o alienata; b.

il beneficiario non adempie il proprio compito o lo adempie soltanto parzialmente.

Capitolo 7: Ufficio federale dello sport (UFSPO)

Art. 34

Sede L'UFSPO ha sede a Macolin. Il Centro sportivo di Tenero (CST) gli è aggregato.


Art. 35

Compiti generali

1

L'UFSPO incoraggia lo sport quale elemento della nostra cultura. Inoltre esso insegna, studia e sostiene lo sport al servizio dell'educazione, della salute e dell'occupazione del tempo libero.

2 Tratta, per la Confederazione, tutti i problemi inerenti alla ginnastica e allo sport.
Dirige il movimento G+S. In collaborazione con il Gruppo del personale
dell'esercito partecipa all'esame delle attitudini fisiche nell'ambito del reclutamento.23 2bis

Esso propone, in collaborazione con la scuola universitaria professionale di Berna, un ciclo federale di studi universitari professionali nel campo dello sport. La
Confederazione e il Cantone di Berna regolano la collaborazione in un contratto.24 3 Assume compiti amministrativi della CFS e designa i delegati che collaborano nei
gruppi di lavoro e nei gruppi di progetto.25 4

Esso tratta per l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia26 e per l'Ufficio federale dell'agricoltura i problemi tecnici concernenti l'insegnamento
dell'educazione fisica nelle scuole professionali.

5

Acquista il materiale di ginnastica e di sport della Confederazione.


Art. 36

Centro di formazione e di corsi 1

L'UFSPO organizza, autonomamente o in collaborazione con le istituzioni competenti, i cicli di formazione e i corsi seguenti:

23

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.11).

24

Introdotto dal n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

26

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15
giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Ginnastica e sport

16

415.01

a.27 offerte di formazione dei quadri per G+S; b.

un ciclo federale di studi universitari professionali comprendente gli studi di
diploma nello sport, moduli di formazione per gli studenti di sport delle
università (cicli complementari) e possibilità di formazione postdiploma; c.

corsi d'allenatori; d.

corsi nel campo delle scienze sportive; e.

congressi nazionali o internazionali; f.

corsi di quadri per lo sport militare.28 2

L'UFSPO elabora i programmi di formazione dei quadri dello sport militare. Pianifica e organizza i corsi di sport militare ordinati dal capo dell'istruzione dell'esercito
come anche quelli del corpo delle guardie delle fortificazioni e delle guardie di
confine. Coordina l'acquisto del materiale sportivo destinato all'esercito e a G + S.

3

L'UFSPO mette le proprie istallazioni a disposizione delle federazioni di ginnastica e di sport per la formazione superiore dei monitori nonché delle squadre nazionali titolari e di rincalzo.

4

L'UFSPO tratta taluni problemi generali riguardanti lo sviluppo della ginnastica e dello sport. Può pubblicare manuali d'insegnamento e, in casi speciali, mettere allenatori a disposizione dello sport di punta nonché collaborare sul piano tecnico con i
centri sportivi regionali.


Art. 37

Studi di diploma nello sport29 1

L'UFSPO (sez. SFSM) organizza, nel quadro del ciclo federale di studi universitari professionali, studi di diploma triennali per formare specialisti nei diversi settori
dello sport. 30

2

L'UFSPO (sez. SFSM) può rilasciare un brevetto di specializzazione in una disciplina sportiva specifica alle persone che:

a.

dispongono di un diploma di una federazione sportiva privata che le abilita ad
esercitare un'attività di formazione nella disciplina in questione; e b. 31 hanno concluso almeno il primo anno degli studi di cui al capoverso 1 e hanno superato il primo esame propedeutico.32

3

Il Dipartimento disciplina l'ammissione agli studi di diploma, il contenuto dell'insegnamento e gli esami. 33

4

Agli studenti della scuola universitaria professionale (SUP) che terminano con successo gli studi di diploma nello sport, sono conferiti i titoli protetti seguenti: 27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 4003).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995 (RU 1995 4424).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

Promovimento dello sport 17

415.01

a.

maestro di sport SUP; b.

manager sportivo SUP.34 5

Al titolo protetto è consentito aggiungere la menzione «diplomato». Il titolo può anche essere completato con l'indicazione della specializzazione. 35


Art. 38

Compiti di documentazione, di consulenza e di assistenza L'UFSPO assume compiti di documentazione, di consulenza e di assistenza nel
campo della ginnastica e dello sport.


Art. 39

Tasse e emolumenti

Il Dipartimento emana un regolamento delle trasse e degli emolumenti per le prestazioni dell'UFSPO.

Capitolo 8: Commissione federale dello sport

Art. 40


36

Composizione, nomine e subordinazione 1

La CFS consta di rappresentanti dei Cantoni, dei Comuni, dei settori della scuola e formazione, della ricerca, dell'AOS e delle federazioni sportive, dell'esercito come
anche di altre personalità competenti.

2

Il Dipartimento nomina il presidente e i membri della CFS. ...37 3

La CFS è direttamente subordinata al capo del Dipartimento.


Art. 41

Compiti quale organo tecnico 1

La CFS38, in qualità di organo tecnico della Confederazione, assume i compiti seguenti:

a.

presta consulenza al Dipartimento in tutti i problemi fondamentali riguardanti
la ginnastica e gli sport; b.

segue l'evoluzione della ginnastica e degli sport in Svizzera e all'estero,
partecipa ai lavori delle organizzazioni nazionali e internazionali specializzate e sostiene i congressi nazionali e internazionali indetti in Svizzera.

2

La CFS svolge il suo compito consultivo per incarico del Dipartimento oppure secondo il proprio apprezzamento. Il Dipartimento la consulta prima di ogni decisione importante.

34

Introdotto dal n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

35

Introdotto dal n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 3018).

37

Per. abrogato dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

38

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 3018). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Ginnastica e sport

18

415.01


Art. 42


39

Compiti della CFS quale organo di sorveglianza della Divisione
SFSM e della Scuola universitaria professionale federale dello
sport40

1 La CFS esercita la sorveglianza sulla Divisione SFSM, segnatamente per quanto riguarda la Scuola universitaria professionale federale dello sport.41 Effettua presso
quest'ultima visite periodiche e si fa informare sulle pratiche importanti.

2 La CFS deve essere consultata per le questioni fondamentali riguardanti l'organizzazione e gli incarichi e presenta un resoconto al Dipartimento. 42

Art. 43


43

Sorveglianza su G+S

1

La CFS si accerta del buon andamento di G+S.

2 Essa nomina un delegato che fa regolarmente rapporto alla Commissione. 44

Art. 44

Alta vigilanza esercitata in materia di formazione d'insegnanti
d'educazione fisica

La CFS coordina e sorveglia la formazione degli insegnanti d'educazione fisica giusta l'ordinanza del 21 ottobre 198745 sulla preparazione dei maestri di ginnastica e di
sport nelle università.


Art. 45


46

Alta vigilanza sull'educazione fisica nelle scuole professionali 1

Unitamente all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, la CFS esercita l'alta vigilanza sull'educazione fisica nelle scuole professionali.

2 A tale scopo, la CFS può nominare un delegato che le fa regolarmente rapporto. 47

Art. 46

Compiti riguardanti l'educazione fisica nella scuola elementare
e media

1

La CFS pubblica documenti didattici e organizza periodicamente la CRCEFS.48 2

Coordina la formazione degli insegnanti incaricati dell'educazione fisica nelle scuole elementari.

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 3018).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 3018).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

45

RS 415.023

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

47

Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 3018).

Promovimento dello sport 19

415.01

3

Sorveglia le manifestazioni e i corsi centrali di perfezionamento organizzati dall'Associazione svizzera d'educazione fisica scolastica e dalla Conferenza dei
direttori degli istituti universitari sportivi.


Art. 47

Coordinamento della ricerca scientifica in materia di sport La CFS coordina la ricerca scientifica in materia di sport e collabora specialmente
con la Conferenza universitaria svizzera.


Art. 48


49

Organizzazione

1 La CFS può:

a.

impiegare gruppi di lavoro composti di propri specialisti e di specialisti
esterni per la preparazione delle sue pratiche; b.

designare delegati e gruppi di progetto per compiti speciali.

2 Essa dirige la segreteria generale e nomina il segretario generale. Sul piano amministrativo, la segreteria generale è subordinata all'UFSPO.

Capitolo 9: Giurisdizione

Art. 49

1

Le decisioni di prima istanza pronunciate dall'UFSPO possono essere impugnate davanti al Dipartimento entro 30 giorni dalla notifica.

2

Ai ricorsi contro decisioni di prima istanza o decisioni su ricorso del Dipartimento come anche contro disposizioni cantonali di ultima istanza sono applicate le disposizioni generali sulla giurisdizione federale amministrativa.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 50

Abrogazione del diritto anteriore Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 26 giugno 197250 concernente la legge federale che promuove la ginnastica e lo sport; 2. l'ordinanza del DMF del 21 dicembre 197251 concernente l'educazione fisica nella scuola;

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

50

[RU 1972 1181, 1976 1403 art. 18, 1977 2273 n. I 51, 1983 1055 art. 3 lett. a] 51

[RU 1973 323, 1978 38, 1983 1055 art. 15 cpv. 2 lett. a]

Ginnastica e sport

20

415.01

3. l'ordinanza del 20 dicembre 197252 sui sussidi alle attrezzature per l'educazione sportiva;

4. l'ordinanza del DMF del 27 febbraio 197353 concernente le domande di sussidi per gli impianti di ginnastica e sport.


Art. 51

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1988.

52

[RU 1973 185, 1977 2273 n. I 52, 1983 1055 art. 3 lett. b] 53

[RU 1976 505, 1978 39, 1983 1055 art. 15 cpv. 2 lett. f]

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Promovimento dello sport 25

415.01

Allegato 255 (Art. 23f)

Indennità per guide alpine patentate titolari
di un riconoscimento G+S
1.

Alle guide alpine patentate, impiegate in qualità di monitori G+S nell'ambito
di offerte inerenti alle discipline sportive G+S dell'alpinismo, dello sciescursionismo e dell'arrampicata sportiva nonché in qualità di esperti G+S
nell'ambito della formazione dei quadri, è versata un'indennità forfettaria
giornaliera pari a 260 franchi.

2.

L'indennità forfettaria giornaliera è versata, nel caso di campi G+S, per ogni
12 partecipanti e, nel caso di corsi G+S, ogni 60 «ore/partecipante».

55 Introdotto

dall'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4003).

Ginnastica e sport

26

415.01

Allegato 356 (Art. 23h)

Indennità per la formazione dei quadri 1

Formazione dei quadri da parte dell'UFSPO 1.1

I partecipanti hanno diritto: all'alloggio e al vitto gratuiti,

al buono di trasporto per il viaggio gratuito con i mezzi di trasporto
pubblici,

all'indennità per perdita di guadagno.

1.2

L'indennità per perdita di guadagno è versata per le offerte inerenti alla formazione dei quadri.

2

Formazione dei quadri da parte degli uffici cantonali G+S 2.1

I partecipanti hanno diritto: all'alloggio e al vitto gratuiti,

al buono di trasporto per il viaggio a metà prezzo con i mezzi di trasporto pubblici,

all'indennità per perdita di guadagno se partecipano a offerte inerenti
alla formazione dei quadri.

2.2

La Confederazione versa agli organizzatori le indennità seguenti: 40 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso di formazione o
a un modulo di perfezionamento per monitori o coach G+S oppure
100 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso centrale; 100 franchi al giorno per il capocorso di corsi di formazione impiegato in aggiunta al contingente di esperti stabilito dall'UFSPO;

un'indennità forfettaria giornaliera ai sensi dell'allegato 2 per le guide alpine nell'ambito della formazione per i quadri;

buoni di trasporto per i viaggi a metà prezzo dei partecipanti, della
direzione e del personale del corso; un'indennità per perdita di guadagno per i partecipanti a offerte inerenti alla formazione dei quadri.

56 Introdotto

dall'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4003).

Promovimento dello sport 27

415.01

3

Formazione dei quadri da parte delle federazioni sportive La Confederazione versa agli organizzatori le indennità seguenti: 40 franchi al giorno per ogni partecipante a un modulo di perfezionamento per monitori o coach G+S;

buoni di trasporto per i viaggi a metà prezzo dei partecipanti, della
direzione e del personale del corso con i mezzi di trasporto pubblici.

Ginnastica e sport

28

415.01

Allegato 457 (Art. 23i)

Indennità per le commissioni consultive 1.

Indennità per le spese di funzione: 60 franchi al giorno. Per meno di tre ore
di attività nel quadro di G+S (viaggio compreso) l'importo dell'indennità per
le spese è dimezzato.

2.

Indennità di pernottamento: 50 franchi. In caso di pernottamento in un edificio della Confederazione, l'importo dell'indennità di pernottamento è dimezzato.

3.

Rimborso delle spese di viaggio, 2 a classe, prezzo del biglietto intero.

4.

Ai collaboratori dei Cantoni non sono versate indennità finanziarie.

57 Introdotto

dall'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4003).

Promovimento dello sport 29

415.01

Allegato 558 (Art. 23j)

Indennità forfettaria per le federazioni 1.

L'entità dell'indennità forfettaria per la direzione della disciplina sportiva
G+S ai sensi dell'articolo 23j capoverso 1 dipende dal numero di attività
svolte nell'ambito della formazione dei quadri. Essa può ammontare a: franchi

a.

3000.- al massimo,

se il totale di «giorni di formazione/partecipante»
è inferiore o uguale a 250; b.

4000.- al massimo,

se il totale di «giorni di formazione/partecipante»
si situa tra 251 e 350; c.

5000.- al massimo,

se il totale di «giorni di formazione/partecipante»
è superiore a 350.

2.

Le federazioni delle discipline sportive che ai sensi dell'articolo 23j capoverso 2 si trovano nel periodo di prova per essere ammesse a G+S possono ricevere un'indennità forfettaria di 5000 franchi l'anno al massimo e ulteriori
prestazioni non finanziarie dell'UFSPO.

58 Introdotto

dall'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4003).

Ginnastica e sport

30

415.01