1
Ordinanza
sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC) del 18 dicembre 1995 (Stato 1° gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 53, 61 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle
ferrovie (Lferr)., ordina:
Art. 1
2 Oggetto La presente ordinanza fissa le quote versate dai Cantoni per l'indennità per l'offerta ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni nell'ambito del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci e per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale.
Art. 2
3
Art. 3
4
Considerate le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale all'indennità per l'offerta ordinata congiuntamente nell'ambito del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci (ind.) e per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale (inf.) è calcolata secondo la seguente formula, restando inteso che il risultato è arrotondato all'unità: a. partecipazione cantonale (ind.) = CIS (ind.) 3
× 0,5375 + 0,2;
b. partecipazione cantonale (inf.) = CIS (inf.) 4
× 0,733 + 0,15.
RU 1996 169
1
RS 742.101
2
Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
3
Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
4
Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
742.101.2
Ferrovie
2
742.101.2
2
È fatto salvo l'articolo 61 capoverso 2 Lferr.
3
Le partecipazioni cantonali sono ricalcolate almeno ogni quattro anni. Figurano nell'allegato della presente ordinanza.
Art. 4
5
Art. 5
Condizioni strutturali Le condizioni strutturali sono determinate dalla densità demografica e dalla lunghezza della rete delle ferrovie private. Sono espresse da un indice strutturale per le indennità del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci [IS(ind.)] e da un indice strutturale per il finanziamento dell'infrastruttura del traffico regionale [IS(inf.)].6
Art. 6
Calcolo degli indici strutturali 1
Gli indici strutturali sono calcolati in base alle seguenti formule: a. IS(ind.) = 0,7 × IDD + 0.3 × ILF b. IS(cinv.) = 0,3 × IDD + 0.7 × ILF dove: IDD = indice della densità demografica, espresso come valore inverso di un Cantone rispetto alla media svizzera; la densità demografica corrisponde al numero degli abitanti censiti diviso per la superficie produttiva.
ILF = indice della lunghezza della rete delle ferrovie private. La lunghezza della rete equivale alla somma delle quote del Cantone (secondo la chiave di ripartizione intercantonale) nelle infrastrutture cofinanziate dalla Confederazione e dai Cantoni (lunghezza esercitata); la somma è espressa in percentuale; il 100 per cento è dato da 0,3 m per abitante.
2
Per il calcolo della partecipazione cantonale, gli indici strutturali sono convertiti nei seguenti coefficienti: 5
Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
6
Nuovo testo del per. giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
Quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale 3
742.101.2
a. CIS (ind.) = {600% - IS (ind.)} / 600 % b. CIS (inf.) = {665% - IS (inf.)} / 665 %7
Art. 7
Calcolo della chiave di ripartizione intercantonale 1
Se la linea passa sul territorio di più Cantoni, questi ultimi fissano la chiave di ripartizione dei costi.
2
Se i Cantoni non giungono ad un accordo, l'Ufficio federale dei trasporti fissa la chiave di ripartizione tenendo conto della lunghezza della linea sul territorio di ciascun Cantone e dell'entità del servizio delle stazioni.
3
L'entità del servizio delle stazioni equivale al numero di partenze in base all'orario nell'ambito dell'offerta cofinanziata dalla Confederazione e dai Cantoni. Le stazioni comprendono sia le stazioni vere e proprie sia le fermate. Esse sono attribuite del tutto o in parte ad un altro Cantone se situate a meno di un chilometro dal confine cantonale e servono agli abitanti di quel Cantone. La ripartizione dei costi avviene per quarti.
4
La lunghezza della linea (lunghezza esercitata) si misura dal confine cantonale.
Non sono compresi i tratti privi di stazione che servono al rispettivo Cantone.
5
Se i costi non coperti sono noti solo per un insieme di linee, la loro ripartizione è proporzionale ai chilometri percorsi.
Art. 8
Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 3 marzo 19758 concernente l'esecuzione dell'articolo 60 della legge sulle ferrovie è abrogata.
Art. 9
Disposizioni transitorie 1
La chiave di ripartizione prevista dalla presente ordinanza è applicata la prima volta:
a. alle convenzioni sull'offerta per l'anno d'orario 1998/99; b. alle convenzioni in materia di investimenti per le quali la proposta di cui all'articolo 19 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19909 sui sussidi è presentata dopo il 1° gennaio 1996.
2
Alle convenzioni sull'offerta e sulle indennità per il periodo tra il 1° gennaio 1996 e il cambiamento d'orario 1998 si applicano le partecipazioni cantonali che figurano nell'appendice.
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Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
8
[RU 1975 615, 1985 670 n. I 8; RS 616.611 n. I 4] 9
RS 616.1
Ferrovie
4
742.101.2
Art. 10
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.
Quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale 5
742.101.2
Allegato10
(art. 3 cpv. 4)
Participazioni cantonali11 (in per cento) Cantoni
Partecipazione cantonale (ind.) Partecipazione cantonale (inf.) Anni
d'orario
2008-2011
Anni civili
2008-2011
ZH 67
80
BE 46
43
LU 56
70
UR 29
34
SZ 47
51
OW 33
42
NW 45
43
GL 37
56
ZG 65
82
FR 43
43
SO 57
66
BS 73
87
BL 61
67
SH 58
77
AR 40
27
AI 26
17
SG 55
65
GR 20
15
AG 61
73
TG 53
56
TI 48
62
VD 50
50
VS 35
31
NE 50
50
GE 71
86
JU 27
22
10 Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
11 In vigore il 9 dic. 2007 per le indennità dell'offerta del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni, e il 1° gen. 2008 per gli aiuti finanziari per l'infrastruttura del traffico regionale.
Ferrovie
6
742.101.2