01.09.2023 - * / In Kraft
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
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01.01.2019 - 30.06.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
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Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente1 (Ordinanza sull'agricoltura biologica) del 22 settembre 1997 (Stato 13 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 e 177 della legge del 29 aprile 19982
sull'agricoltura (LAgr); visto l'articolo 21 della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari (LDerr); nonché in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),5 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

6 Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza è applicabile alla designazione dei prodotti seguenti come prodotti biologici:

a. prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, nonché animali da reddito;

b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, composti essenzialmente di ingredienti di origine vegetale e/o animale; c.7 materie prime degli alimenti per animali, alimenti composti per animali e alimenti per animali non compresi nella lettera a e utilizzati per l'alimentazione di animali da reddito.

2

La presente ordinanza non si applica all'acquacoltura e ai suoi prodotti.

RU 1997 2498 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

2 RS

910.1

3 RS

817.0

4 RS

946.51

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3731).

910.18

Agricoltura

2

910.18


Art. 2


8

Designazione

1

I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere designati come prodotti biologici se sono ottenuti o importati, nonché preparati e commercializzati conformemente alla presente ordinanza.

2

Le denominazioni seguenti, le loro traduzioni in tutte le lingue nazionali o denominazioni usuali derivate (bio, eco, ecc.) possono essere utilizzate per designare i prodotti biologici:

a. tedesco: biologisch, ökologisch; b. francese: biologique;

c. italiano:

biologico;

d. romancio:

biologic.9

3

Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) può stabilire un segno da usare facoltativamente per la designazione dei prodotti corrispondenti alle disposizioni della presente ordinanza. Per prodotti ottenuti in Svizzera esso può stabilire un proprio segno.

4

La designazione, la pubblicità e i documenti commerciali per prodotti non ottenuti secondo la presente ordinanza non devono suscitare l'impressione che i prodotti siano stati ottenuti secondo le norme della produzione biologica, a meno che le designazioni in questione non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o negli alimenti per animali o che esse non abbiano manifestamente alcun legame con il modo di produzione.10 5 La designazione può essere utilizzata soltanto se il rispetto delle esigenze richieste nella produzione, nella preparazione, nell'importazione, nell'immagazzinamento e nella commercializzazione dei prodotti è stato certificato.11 5bis Non sottostanno all'obbligo di certificazione: a. la preparazione di prodotti ottenuti biologicamente nel luogo di vendita, sempre che nella stessa azienda non vengano preparati prodotti tradizionali paragonabili e i prodotti preparati vengano venduti al consumatore esclusivamente nel punto di vendita; b. la preparazione di derrate alimentari e cibi negli esercizi del settore della gastronomia e della ristorazione; c. l'immagazzinamento e la commercializzazione di prodotti imballati ed etichettati pronti per la vendita destinati esclusivamente alla Svizzera, qualora essi non subiscano una nuova preparazione prima di essere venduti al consumatore;

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

O sull'agricoltura biologica 3

910.18

d. la preparazione di prodotti semilavorati certificati nel punto di vendita, sempre che a tal fine non sia necessario nessun altro ingrediente;

e. il porzionamento davanti al cliente di derrate alimentari offerte sfuse.12 6

I marchi con le designazioni secondo i capoversi 2 e 4 possono essere utilizzati soltanto se il prodotto è stato ottenuto secondo le disposizioni della presente ordinanza.13

Art. 3

Principi14

La produzione e la preparazione di prodotti biologici sono rette dai principi seguenti: a. sono presi in considerazione i cicli e i processi naturali; b. è evitata l'utilizzazione di materie ausiliarie e di ingredienti chimico-sintetici;

c.15 si rinuncia all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati e dei loro derivati. Fanno eccezione i prodotti veterinari; d. i prodotti non sono sottoposti a radiazioni ionizzanti e non vengono utilizzati prodotti irradiati;

e.16 il numero di animali da reddito deve essere adattato alla superficie agricola utile propria o presa in affitto, che si presta all'utilizzazione dei concimi aziendali; f.17 gli animali da reddito sono tenuti in aziende biologiche durante la loro intera vita, conformemente alle esigenze fissate nella presente ordinanza e nutriti con alimenti per animali ottenuti secondo la presente ordinanza.


Art. 4

Definizioni

Secondo la presente ordinanza si intende per: a.18 prodotti; i prodotti agricoli vegetali e animali e le derrate alimentari che contengono essenzialmente siffatti prodotti;

b. produzione biologica: la produzione secondo le prescrizioni dell'articolo 3 e del capitolo 2;

12 Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

13 Vedi tuttavia anche l'art. 39g qui appresso.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

16 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

17 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

Agricoltura

4

910.18

c.19 preparazione: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli comprese la macellazione, il trinciamento dei prodotti animali, nonché l'imballaggio e/o la modifica dell'etichettatura concernente il riferimento all'agricoltura biologica dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati;

d. commercializzazione: la detenzione in vista della vendita, la vendita o un altro modo di immissione in commercio e la fornitura di un prodotto; e.20 prodotti derivati da organismi geneticamente modificati: i prodotti derivati da organismi geneticamente modificati o ottenuti mediante siffatti organismi, ma che tuttavia non ne contengono.


Art. 5


21

Aziende biologiche

1

Per azienda biologica s'intende qualsiasi azienda secondo l'articolo 6 o qualsiasi azienda d'estivazione secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 7 dicembre 199822 sulla terminologia agricola, nella quale la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza.

2

In deroga all'articolo 6 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola, l'Ufficio federale dell'agricoltura può, su richiesta, riconoscere un'azienda biologica come autonoma se dispone di un flusso di merci indipendente e territorialmente delimitato.23 Capitolo 2: Esigenze in materia di produzione biologica Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6

Principio della globalità aziendale L'insieme dell'azienda biologica deve essere gestito biologicamente.


Art. 7

Deroghe al principio della globalità aziendale 1

Per i vigneti e le colture frutticole perenni di un'azienda biologica che non sono gestiti biologicamente, occorre in ogni caso fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 5 a 10 e 12 a 16 dell'ordinanza del 7 dicembre 199824 sui pagamenti diretti (OPD).25 19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

20 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

22 RS

910.91

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

24 RS

910.13

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

O sull'agricoltura biologica 5

910.18

2

Il Dipartimento può autorizzare a singole aziende, per scopi di ricerca, deroghe al principio della globalità aziendale.

Sezione 2: Conversione

Art. 8

Conversione normale

1

Le aziende che si sono convertite alla produzione biologica sono considerate durante due anni aziende di conversione. Si considera data di conversione il 1° gennaio. Un periodo di conversione di due anni è applicabile alle superfici acquisite dopo la conversione.26 1bis L'Ufficio federale può fissare una durata di conversione abbreviata per la coltivazione di funghi e la produzione di germogli.27 2

Durante la conversione devono essere rispettate le disposizioni della presente ordinanza.

3

All'inizio della conversione, il produttore e l'ente di certificazione stabiliscono di comune intesa tutti i provvedimenti atti a garantire durevolmente il rispetto e il controllo delle disposizioni della presente ordinanza.


Art. 9

Conversione per tappe 1

Se comporta rischi la cui assunzione da parte dell'azienda non può essere pretesa, la conversione immediata e completa di un'azienda che pratica la viticoltura, la frutticoltura, l'orticoltura o la coltura di piante ornamentali può essere effettuata per tappe. L'insieme dell'azienda deve essere completamente convertito entro cinque anni; sono fatte salve le aziende secondo l'articolo 7 capoverso 1.

2

L'Ufficio federale decide circa l'ammissibilità della conversione per tappe.28 3

In merito vanno rispettate le condizioni seguenti: a. allestimento di un piano di conversione vincolante con una descrizione dettagliata delle tappe e un calendario;

b. impedimento di qualsiasi dispersione di materie ausiliarie non autorizzate; c. delimitazione chiara delle superfici coltivate diversamente; d. raccolta e immagazzinamento separati dei prodotti ottenuti con metodi diversi;

e.29 presentazione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 5 a 10 e 12 a 16 OPD30 per le superfici non coltivate biologicamente; 26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

30 RS 910.13

Agricoltura

6

910.18

f. prelievo annuo di un campione destinato all'analisi dei residui nei prodotti ottenuti biologicamente; g. rispetto delle ulteriori esigenze secondo l'allegato 1.

4

Se non si può ragionevolmente esigere una conversione completa e immediata della detenzione di animali da reddito, l'Ufficio federale può permettere all'azienda di convertire detta detenzione entro tre anni per tappe e secondo le categorie di animali.31 5 La produzione parallela è vietata nei casi seguenti: a. varietà non chiaramente distinguibili; b. animali appartenenti alla stessa categoria di animali da reddito.32 Sezione 3: Produzione vegetale

Art. 10

Fertilità e attività biologica del suolo La fertilità e l'attività biologica del suolo vanno mantenute e possibilmente aumentate. A questo scopo occorre prendere segnatamente i provvedimenti seguenti: a. coltivare il suolo in modo da mantenerne durevolmente la capacità di rendimento, tenendo conto delle sue proprietà fisiche, chimiche e biologiche;

b. promuovere

la

biodiversità;

c. pianificare la rotazione e le parti delle diverse colture, nonché lo sfruttamento delle praterie e del suolo in modo da evitare i problemi legati alla rotazione delle colture, l'erosione del suolo, il dilavamento e la lisciviazione di elementi nutritivi e di prodotti fitosanitari33;

d. garantire, nella campicoltura, una copertura vegetale che permetta di ridurre al minimo l'erosione e la perdita di sostanze nutritive e di prodotti fitosanitari; e. differenziare l'intensità dello sfruttamento delle colture foraggiere e adattarla all'ubicazione.


Art. 11

Protezione dei vegetali 1

Onde regolare i parassiti, le malattie e le malerbe occorre prendere, in modo globale, segnatamente i provvedimenti seguenti:

a. scelta adeguata delle specie e delle varietà; b. rotazione adeguata delle colture; 31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

33 Nuova espressione giusta l'all. 2 n. 6 dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 [RU 1999 2045]. È stato tenuto conto di detta mod. in tutto il presente testo.

O sull'agricoltura biologica 7

910.18

c. procedimenti

meccanici;

d. procedimenti termici, limitando la sterilizzazione del suolo tramite vapore all'orticoltura protetta e alla produzione di piantine; e. promovimento e protezione di animali utili mediante la creazione di condizioni favorevoli (siepi, siti di nidificazione, disseminazione di organismi utili).

2

Il Dipartimento stabilisce i prodotti fitosanitari ammissibili nonché il loro modo di utilizzazione. È fatta salva la procedura di autorizzazione secondo l'ordinanza del 18 maggio 200534 sui prodotti fitosanitari.35 3 I prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto in caso di immediata minaccia per le colture.

4

L'impiego di regolatori della crescita, di prodotti per il disseccamento e di erbicidi non è permesso.

a36 Test delle irroratrici Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni quattro anni da un servizio riconosciuto dall'Ufficio federale. Sono fatte salve le aziende Demeter che impiegano i loro apparecchi unicamente per spargere preparati biodinamici.


Art. 12

Concimazione

1

I concimi organici, come il concime aziendale e le composte devono provenire, se possibile, dall'azienda interessata.

2

Il Dipartimento determina i concimi37 autorizzati, nonché il modo di utilizzarli.

3

Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive, tenendo conto del bisogno dei vegetali sul luogo di produzione (potenziale di rendimento) e delle riserve di sostanze nutritive nel suolo. In merito occorre prendere in considerazione i risultati di analisi riconosciute del suolo o dei vegetali.

4

La quantità di sostanze nutritive sparse per ettaro (concimi prodotti nell'azienda o provenienti da altre aziende, concimi comperati) deve corrispondere, nelle migliori condizioni in pianura, a 2,5 unità di bestiame grosso/concime (UBGC) al massimo.

Essa deve essere graduata secondo la soglia di carico massimo del suolo, l'altitudine e le condizioni topografiche. Sono validi gli eventuali valori limite fissati dal Cantone a un livello inferiore, conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque.

34 RS

916.161

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5527).

36 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

37 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 10 gen. 2001 sui concimi, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 916.171).

Agricoltura

8

910.18

5

Per attivare la composta o il suolo possono essere utilizzati adeguati mezzi a base di microrganismi o di vegetali, come i preparati biodinamici nonché le farine di roccia.

6

Le aziende che provano di fornire le prestazioni ecologiche richieste secondo l'OPD38 possono concludere tra di loro contratti di presa a carico di concime aziendale.39

Art. 13

Sementi, materiale di moltiplicazione e materiale vegetativo di moltiplicazione 1

Le sementi, il materiale di moltiplicazione e il materiale vegetativo di moltiplicazione devono provenire da aziende biologiche.

2

La pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativo devono essere prodotte secondo il presente capitolo, durante almeno una generazione e, nel caso di colture perenni, durante due cicli vegetativi.

3

In deroga al capoverso 1, può essere utilizzato materiale vegetativo moltiplicato in vitro e certificato secondo l'ordinanza del 7 dicembre 199840 sulle sementi.41 3bis Il Dipartimento stabilisce una lista di specie o di sottogruppi di specie di cui esiste in Svizzera una quantità sufficiente di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica e un numero sufficiente di varietà di produzione biologica.42 4 Sono fatte salve le esigenze stabilite nell'ordinanza sulle sementi.

a43 Impiego di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici 1

Chi intende impiegare sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici deve provare:

a. che non sono disponibili sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica adeguati; o b. che nessun offerente è in grado di fornire sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione prima della semina o della piantagione, nonostante la loro 'ordinazione sia stata fatta a tempo debito.

2

L'estratto dell'offerta disponibile registrata nel sistema d'informazione di cui all'articolo 33a è considerato alla stregua di una prova ai sensi del capoverso 1.

38 RS

910.13

39 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

40 RS

916.151

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

42 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

43 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

O sull'agricoltura biologica 9

910.18

3

Chi impiega sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici deve notificare la quantità e le varietà utilizzate al gestore del sistema d'informazione di cui all'articolo 33a.

4

Nel caso di specie o sottogruppi di specie per i quali non esistono o esistono soltanto in quantità molto esigua sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica è possibile impiegare sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici senza dover fornire la prova di cui al capoverso 2 e senza procedere alla notificazione ai sensi del capoverso 3. Conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale, il gestore del sistema d'informazione designa in quest'ultimo tali varietà o specie.

5

Nel caso di specie o sottogruppi di specie di cui all'articolo 13 capoverso 3bis possono essere impiegati sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici unicamente con l'autorizzazione dell'Ufficio federale. L'autorizzazione è concessa soltanto se tali sementi e tale materiale servono a scopo di ricerca, a prove sul campo su piccole superfici o alla preservazione di una varietà.

6

Sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici possono essere impiegati soltanto se non sono stati trattati con prodotti fitosanitari; sono fatti salvi i trattamenti con prodotti fitosanitari omologati per la coltura biologica e i trattamenti chimici che, per ragioni di ordine fitosanitario, sono stati prescritti per tutte la varietà di una specie determinata nella regione in cui è previsto l'impiego delle sementi o del materiale vegetativo di moltiplicazione.


Art. 14

Raccolta di piante selvatiche 1

La raccolta di piante e di parti di piante selvatiche commestibili che crescono spontaneamente in campagna, nei boschi e su superfici agricole è considerata produzione nel quadro dell'agricoltura biologica se: a. queste superfici non sono state trattate con prodotti non autorizzati durante i tre ultimi anni prima della raccolta; b. la raccolta non danneggia la stabilità dell'ambiente naturale e la conservazione delle specie nell'area di raccolta.

2

L'area di raccolta deve essere geograficamente delimitata.

3

La raccolta deve essere accuratamente documentata.

4

La procedura di controllo prevista per le aziende biologiche è applicabile per analogia.

Agricoltura

10

910.18

Sezione 4: Tenuta di animali da reddito

Art. 15


44

Esigenze relative alla detenzione di animali 1

I bovini, compresi gli animali delle specie Bubalus e Bison, gli equini, gli ovini, i caprini, i suini e il pollame devono essere tenuti secondo le disposizioni sulle uscite regolari all'aria aperta contenute nell'articolo 61 OPD45 e nelle relative disposizioni di esecuzione. La tenuta dei conigli è retta dalle disposizioni sui sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali contenute nell'articolo 60 OPD e nelle disposizioni di esecuzione.

2

Il Dipartimento può emanare prescrizioni supplementari per quanto concerne: a. gli impianti delle stalle; b. la detenzione e l'allevamento; c. i pascoli e le corti.

3

Può emanare prescrizioni relative alla detenzione di animali anche per le altre categorie di animali da reddito.46

a47 Stabulazione fissa

1

La stabulazione fissa è vietata.

2

D'intesa con l'ente di certificazione, essa è tuttavia permessa per: a. determinati animali, durante un periodo limitato, per motivi di sicurezza o di protezione degli animali; b. i bovini nelle piccole aziende.

3

Il Dipartimento può fissare la grandezza delle piccole aziende.

b48 Estivazione

Se gli animali sono estivati, l'estivazione deve avvenire in aziende biologiche. In casi particolari l'estivazione può avvenire in aziende che soddisfano le esigenze dell'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del 29 marzo 200049 sui contributi d'estivazione (OCEst).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

45 RS

910.13

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3542).

47 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

48 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3542).

49 RS

910.133

O sull'agricoltura biologica 11

910.18


Art. 16


50

Principi che reggono l'alimentazione degli animali 1

L'alimentazione deve servire a una produzione ottimale in termini di qualità piuttosto che di quantità, rispettando i bisogni di fisiologia della nutrizione degli animali nei diversi stadi del loro sviluppo.

2

I metodi di ingrasso che implicano l'alimentazione forzata nonché la detenzione di animali in condizioni che possono comportare un'anemia sono vietati.

a51 Alimenti per animali

1

Il Dipartimento determina quali alimenti per animali sono autorizzati e il modo in cui devono essere utilizzati.

2

L'acquisto di alimenti per animali a complemento della base foraggiera dell'azienda è autorizzato. Gli alimenti acquistati devono provenire dalla coltura biologica.

3

L'incorporamento di alimenti provenienti da aziende in conversione è autorizzato in media a concorrenza del 30 per cento della materia secca della razione alimentare di ogni categoria di animali. Quando questi alimenti provengono dall'azienda, questa cifra può essere portata al 60 per cento e quando si tratta di un'azienda in conversione al 100 per cento.52 4 e 5 ...53

6

In caso di perdita comprovata di alimenti per animali a causa segnatamente di condizioni atmosferiche eccezionali, il detentore di animali interessato può, previo consenso scritto da parte dell'ente di certificazione, utilizzare per una durata limitata alimenti non biologici, se dimostra in modo credibile all'ente di certificazione che gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficienti. Se regioni intere sono interessate da perdite comprovate di alimenti per animali, l'Ufficio federale può accordare il suo consenso anche per regione.54 7 Le componenti degli alimenti per animali devono essere lasciate allo stato naturale e le tecniche utilizzate nella preparazione degli alimenti essere per quanto possibile in accordo con la natura e consumare poca energia. Gli alimenti per animali non devono contenere tracce di organismi geneticamente modificati o dei loro prodotti derivati, in un tenore maggiore ai limiti superiori fissati per le impurità inevitabili nella legislazione relativa agli alimenti per animali.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

51 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

53 Abrogati dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5527).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5527).

Agricoltura

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910.18

b55 Prescrizioni specifiche in materia di alimentazione degli animali 1

Almeno il 60 per cento della sostanza secca che compone la razione dei ruminanti deve provenire da foraggi grezzi, freschi, essiccati o insilati.

2

I giovani mammiferi devono essere nutriti con latte non alterato, di preferenza materno. Tutti i mammiferi devono essere nutriti con latte non alterato durante un periodo minimo. Detto periodo è funzione della categoria di animali. Esso è di tre mesi per i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) e gli equini, di 35 giorni per gli ovini e i caprini e di 40 giorni per i suini.

3

Nel caso del pollame in fase di ingrasso, il 65 per cento almeno degli alimenti deve essere di grani di cereali e di leguminose a granelli (i loro prodotti e sottoprodotti), nonché di semi oleosi ( i loro prodotti e sottoprodotti).

c56 Allevamento

1

Occorre promuovere la salute e la produttività (vitalità) degli animali da reddito nonché la qualità dei prodotti animali con la scelta di razze e di metodi di allevamento adeguati.

2

La riproduzione degli animali da reddito deve essere basata su metodi naturali.

3

L'inseminazione artificiale è autorizzata. Altre forme di riproduzione artificiale o assistita (per esempio il trasferimento di embrioni) sono vietate. Per conservare le risorse genetiche minacciate sono possibili deroghe previo consenso scritto dell'ente di certificazione. Gli animali interessati e i loro prodotti non devono essere commercializzati sotto una designazione che si riferisca all'agricoltura biologica.57 4 È vietato stabulare animali provenienti da un trasferimento di embrioni. Fanno eccezione i bovini oggetto di un contratto di allevamento con un'azienda gestita in modo non biologico. In questo caso gli animali devono ritornare nuovamente nell'azienda di provenienza dopo un periodo stabilito contrattualmente. Animali provenienti da un trasferimento di embrioni che erano già detenuti nell'azienda prima della sua conversione possono essere detenuti fino alla loro partenza conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.58
d59 Salute degli animali

1

La profilassi si basa sui principi seguenti: a. scelta di razze o di linee genetiche appropriate; b. applicazione di pratiche di detenzione adattate ai bisogni delle singole specie nonché promozione di una buona resistenza alle malattie e profilassi delle infezioni; 55 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

56 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3542).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

O sull'agricoltura biologica 13

910.18

c. utilizzazione di alimenti di qualità e uscite regolari (pascolo, corte, area con clima esterno) per stimolare le difese immunitarie naturali degli animali; d. mantenimento di una densità appropriata del carico di animali in modo da evitare sovraffollamenti e i relativi problemi per la salute degli animali.

2

Se un animale si ammala o si ferisce, deve essere curato immediatamente, se necessario in condizioni di isolamento e in locali adeguati.

3

L'utilizzazione di medicamenti veterinari nella detenzione biologica di animali deve rispettare i principi seguenti: a. i prodotti fitoterapeutici (segnatamente estratti di piante, salvo gli antibiotici, essenze di piante ecc.), i prodotti omeopatici (p. es. sostanze vegetali, animali e minerali), nonché gli oligoelementi e i prodotti designati a questo scopo dal Dipartimento devono essere utilizzati preferendoli ai medicamenti veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica e agli antibiotici, a condizione che abbiano un effetto terapeutico reale sulla specie animale di cui trattasi e ai fini specifici del trattamento; b. se i prodotti di cui alla lettera a si rivelano inefficaci per combattere la malattia o trattare la ferita e se tuttavia sono indispensabili cure per risparmiare sofferenze all'animale, è lecito ricorrere a medicamenti veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o a antibiotici, sotto la responsabilità di un veterinario;

c. l'utilizzazione di coccidiostatici, l'iniezione profilattica di ferro ai suini, nonché l'utilizzazione di ormoni o di altre sostanze analoghe in vista di controllare la riproduzione (p. es. induzione o sincronizzazione del calore) o per altri scopi sono vietate. Tuttavia, gli ormoni possono essere somministrati a un singolo animale nell'ambito di un trattamento veterinario terapeutico;

d. la somministrazione profilattica di medicamenti veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici è vietata.

4

Occorre iscrivere chiaramente e in modo indelebile, nel giornale dei trattamenti, il tipo di prodotto (precisandone i principi attivi), nonché i dettagli della diagnosi, il modo di somministrazione, la durata del trattamento nonché il termine di attesa legale prescritto.

5

Gli animali trattati sono in ogni momento chiaramente identificabili, individualmente nel caso di grossi animali, individualmente o per effettivi nel caso del pollame e dei piccoli animali.

6

Se la salute degli animali è in pericolo, sono autorizzati la vaccinazione e i trattamenti vermifughi.

7

Per la disinfezione dei capezzoli possono essere utilizzati soltanto i prodotti enumerati nella lista della Stazione federale di ricerche lattiere.

8

Il termine d'attesa tra l'ultima somministrazione, nelle condizioni normali d'uso, di medicamenti allopatici veterinari ottenuti per sintesi chimica a un animale e la produzione di derrate alimentari provenienti da questo animale nell'agricoltura biologica è raddoppiato in rapporto al termine di attesa legale prescritto. Fanno eccezione

Agricoltura

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910.18

i prodotti destinati alla messa in asciutta delle vacche che soffrono di un'affezione alla mammella.

9

Se un animale o un gruppo di animali riceve in un anno più di due o un massimo di tre trattamenti a base di medicamenti veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici (o più di un trattamento se il loro ciclo di vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi ottenuti non possono essere venduti come prodotti ottenuti conformemente alla presente ordinanza e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione definiti nell'articolo 16b capoverso 2; sono eccettuate le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari, nonché i trattamenti nell'ambito di programmi statali contro le epizoozie.

e60 Provvedimenti zootecnici 1

Occorre ridurre al minimo le operazioni zootecniche. Esse devono essere effettuate all'età più appropriata degli animali da personale qualificato.

2

Le operazioni come la recisione della coda, dei denti, la spuntatura del becco, la recisione delle unghie e delle ali del pollame, la castrazione, la decornazione di animali adulti e l'utilizzazione di anelli nasali per suini sono vietate. In casi fondati sono ammesse le operazioni seguenti: a. la decornazione di animali adulti per ragioni si sicurezza, per quanto sia effettuata a regola d'arte da un veterinario, sotto anestesia, e non nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto; b. l'applicazione di anelli nasali ai maiali estivati e che possono accedere liberamente al pascolo tutti i giorni.61

3

Per determinati animali, sono autorizzati gli interventi seguenti: a. l'applicazione di anelli di gomma alla coda degli ovini, per quanto sia necessario per migliorare la salute, il benessere e l'igiene degli animali;

b. la decornazione sotto anestesia di giovani animali, se necessaria per ragioni di sicurezza;

c. la castrazione per assicurare la qualità dei prodotti. Per i maiali, l'età massima alla quale questa operazione può essere effettuata è di 14 giorni.

f62 Origine degli animali 1

Possono essere stabulati soltanto animali da reddito provenienti da aziende biologiche. Sono eccettuati i cavalli da sella e da traino, gli animali per il tempo libero nonché i bovini oggetto di un contratto di allevamento con un'azienda gestita in modo non biologico. In questo caso gli animali devono ritornare nuovamente nell'azienda di provenienza dopo un periodo stabilito contrattualmente.63

60 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

62 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3542).

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2

Gli animali da reddito non provenienti da aziende biologiche stabulati dopo l'inizio della conversione devono essere tenuti secondo le norme della presente ordinanza, durante almeno: a. 12 mesi e in ogni caso durante almeno i tre quarti della loro vita se si tratta di equini e bovini destinati alla produzione di carne (comprese le specie Bubalus e Bison); b. almeno 6 mesi se si tratta di piccoli ruminanti e di suini; c. almeno 6 mesi se si tratta di animali da latte; d. almeno 56 giorni se si tratta di pollame destinato alla produzione di carne, stabulato prima dell'età di tre giorni; e. 6 settimane almeno per il pollame destinato alla produzione d'uova.

3

...64

4

Onde completare l'accrescimento naturale e assicurare il rinnovo dell'effettivo, giovani animali femmine nullipari provenienti da allevamenti non biologici possono essere introdotti annualmente nell'azienda, d'intesa con l'ente di certificazione, a concorrenza di un massimo del 10 per cento dell'effettivo di equini o di bovini adulti (comprese le specie Bubalus e Bison) e del 20 per cento dell'effettivo di suini, ovini o caprini adulti, se gli animali provenienti da allevamenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente. Nelle aziende biologiche che detengono meno di 10 bovini o equini o meno di cinque suini, ovini o caprini il rinnovo è limitato a un animale all'anno.

5

Previo consenso scritto dell'ente di certificazione, un'azienda può stabulare animali provenienti da aziende non biologiche a concorrenza di un massimo del 40 per cento dell'effettivo, per quanto animali provenienti da aziende biologiche non siano disponibili in numero sufficiente e nei casi seguenti:

a. estensione importante della detenzione; b. cambiamento di razza; c. costituzione di un nuovo ramo della produzione animale; d. necessità di fornire un vitello di sostituzione a una vacca madre o nutrice; e. rischio che una determinata razza sia perduta per l'agricoltura.65 6

In caso di mortalità elevata dovuta a un'epizoozia o a una catastrofe e previo consenso scritto dell'ente di certificazione è possibile il rinnovo o la ricostituzione dell'effettivo con animali che non provengono da allevamenti biologici per quanto non siano disponibili in numero sufficiente animali provenienti da allevamenti biologici.66 64 Abrogato dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

Agricoltura

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7

I maschi destinati alla riproduzione possono essere acquistati in ogni momento da aziende non biologiche.

8

Se gli animali provenienti da aziende biologiche non sono disponibili in numero sufficiente, è lecito acquistare pollame proveniente da aziende non biologiche per costituire un nuovo effettivo, se il pollame è stabulato al più tardi tre giorni dopo la nascita. Sono esclusi i pulcini destinati alla produzione di galline ovaiole e quelli destinati all'ingrasso.67
g68 Età minima di macellazione per il pollame 1

Per il pollame, l'età minima di macellazione è di: a. 81 giorni per i polli d'ingrasso; b. 49 giorni per le anatre di Pechino; c. 70 giorni per le femmine di anatra muta; d. 84 giorni per i maschi di anatra muta; e. 92 giorni per le anatre bastarde; f.

94 giorni per le galline faraone; g. 140 giorni per i tacchini e le oche.

2

I produttori che non applicano siffatte norme relative all'età minima di macellazione devono utilizzare razze a crescita lenta.

h69 Allevamento di api e prodotti apicoli 1

Per l'allevamento di api il Dipartimento può consentire deroghe al principio della globalità aziendale e alla conversione globale dell'azienda.

2

Può emanare altre disposizioni concernenti l'alimentazione delle api, l'ubicazione delle arnie, la salute degli animali, la provenienza delle api, l'identificazione, il controllo, la produzione, la lavorazione e l'immagazzinamento dei prodotti apicoli.

3

Può stabilire che per determinate zone o regioni i prodotti ivi ricavati non devono essere commercializzati sotto una designazione che si riferisca all'agricoltura biologica.

67 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5527).

68 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

69 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3542).

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Capitolo 3: Designazione Sezione 1: Prodotti non destinati all'alimentazione

Art. 17

1 I prodotti non destinati all'alimentazione possono essere designati come prodotti biologici soltanto alle condizioni seguenti: a. la designazione verte chiaramente sulla produzione agricola; b. i prodotti sono stati ottenuti o preparati biologicamente o sono stati importati secondo l'articolo 22; c.70 i prodotti sono stati ottenuti, preparati, importati, immagazzinati o commercializzati da un'azienda sottoposta a un sistema di controllo previsto nel capitolo 5;

d. il nome o il numero di codice dell'ente di certificazione competente per l'impresa è indicato sull'imballaggio.

2

Il Dipartimento può emanare prescrizioni supplementari relative agli alimenti per animali.71 3

...72

Sezione 2:73 Derrate alimentari

Art. 18

Designazione nella denominazione specifica 1

I prodotti destinati all'alimentazione possono essere designati come prodotti biologici nella denominazione specifica soltanto alle condizioni seguenti:

a. almeno il 95 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola proviene dalla produzione biologica o è stato importato secondo l'articolo 22. La percentuale del peso al momento della trasformazione è determinante; b. al massimo il 5 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola non proviene dalla produzione biologica. Il Dipartimento determina tali ingredienti; c. sono stati utilizzati soltanto ingredienti di origine non agricola autorizzati dal Dipartimento d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno (DFI); d. il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola sono stati trattati soltanto con le sostanze ausiliarie per la lavorazione autorizzate dal Dipartimento d'intesa con il DFI; 70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

71 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

72 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2001 (RU 2001 3542). Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

Agricoltura

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e.74 il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a radiazioni ionizzanti e rispondono, per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati, alle esigenze dell'articolo 22b capoverso 8 dell'ordinanza del 1° marzo 199575 sulle derrate alimentari (ODerr);

f.76 il prodotto è stato ottenuto, preparato, importato, immagazzinato o commercializzato da un'impresa sottoposta a una procedura di controllo secondo il capitolo 5;

g. il prodotto porta l'indicazione del nome o del numero di codice dell'ente di certificazione competente per l'impresa che ha realizzato l'ultima operazione di produzione o di preparazione; h. il riferimento all'agricoltura biologica è completato da un riferimento agli ingredienti in questione di origine agricola, nella misura in cui queste indicazioni non appaiano nell'elenco degli ingredienti.

2

Il Dipartimento, d'intesa con il DFI, autorizza soltanto: a. gli ingredienti di origine non agricola senza i quali è provato che la derrata alimentare in questione non può essere prodotta o conservata; b. le sostanze ausiliarie per la lavorazione che sono usualmente utilizzate nella trasformazione di derrate alimentari e senza le quali è provato che la derrata alimentare in questione non può essere prodotta.

3

Il Dipartimento determina gli ingredienti di origine agricola che non sono ottenibili come prodotti biologici o non lo sono in quantità sufficiente.

4

Finché un ingrediente di origine agricola non è stato autorizzato dal Dipartimento, l'Ufficio federale può, su domanda, autorizzarne temporaneamente l'utilizzazione in quantità limitata. Nella domanda, il richiedente deve motivare e provare la penuria e l'impossibilità di ottenere in un altro modo il prodotto finito. In tale ambito deve indicare la durata prevedibile della penuria e i provvedimenti adottati per risolvere la situazione. L'autorizzazione è concessa soltanto se l'ingrediente adempie le prescrizioni del diritto sulle derrate alimentari. L'Ufficio federale consulta l'Ufficio federale della sanità pubblica.77

Art. 19

Indicazioni complementari Un prodotto non conforme alle condizioni di cui all'articolo 18 può essere designato nelle indicazioni complementari nell'elenco degli ingredienti e come prodotto biologico ad eccezione del riferimento secondo la lettera c del presente capoverso soltanto alle condizioni seguenti: 74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

75 RS

817.02

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3731).

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a. almeno il 70 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola proviene dalla produzione biologica o è stato importato secondo l'articolo 22. La percentuale del peso al momento della trasformazione è determinante; b. il riferimento all'agricoltura biologica appare in relazione agli ingredienti di cui trattasi; per quanto concerne il colore, la grandezza e i caratteri deve corrispondere alle altre indicazioni che figurano nell'elenco; c. nello stesso campo visivo della denominazione specifica del prodotto appare una siffatta indicazione: «l'X% degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto secondo le norme basilari dell'agricoltura biologica»; per quanto concerne il colore, la grandezza e i caratteri deve corrispondere alle altre indicazioni che figurano nell'elenco degli ingredienti e non deve essere più vistosa della denominazione specifica; d.78 gli ingredienti di origine agricola che non provengono dalla produzione biologica sono stati ammessi dal Dipartimento secondo l'articolo 18 capoverso 3 o autorizzati temporaneamente dall'Ufficio giusta l'articolo 18 capoverso 4;

e.79 le esigenze fissate nell'articolo 18 capoverso 1 lettere c-h e capoverso 2 sono adempiute.

Sezione 3: Prodotti provenienti da aziende in conversione

Art. 20

1 I prodotti provenienti dalle aziende in conversione e designati secondo gli articoli 17 o 18 devono inoltre essere provvisti della menzione di conversione «ottenuto nel quadro della conversione all'agricoltura biologica».

2

I prodotti provenienti da aziende in conversione possono essere designati come prodotti biologici soltanto quattro mesi dopo la data di conversione.

3

Questi prodotti non devono dare l'impressione di provenire da un'azienda interamente convertita all'agricoltura biologica.

4

La menzione di conversione non deve essere più vistosa della denominazione specifica per quanto concerne il colore, la grandezza e i caratteri. Le parole «agricoltura biologica» non devono risaltare maggiormente delle parole «prodotto nel quadro della conversione»; le indicazioni concernenti l'agricoltura biologica non devono essere più vistose della menzione di conversione per quanto concerne il colore, la grandezza e i caratteri.

5

Gli ingredienti d'origine agricola provenienti dalle aziende in conversione possono essere designati come tali per mezzo della menzione di conversione nelle indicazioni complementari secondo l'articolo 19. Tuttavia non possono essere presi in considerazione nel calcolo della parte minima di cui nell'articolo 19 lettera a.

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 325).

79 Introdotta dal il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 325).

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6

La denominazione specifica può fare riferimento all'agricoltura biologica soltanto se il prodotto contiene al massimo un ingrediente di origine agricola.80 7 I prodotti provenienti dalle aziende che si convertono per tappe possono essere designati senza menzione di conversione se la particella di cui trattasi è in conversione da almeno due anni e tutte le branche dell'azienda sono in conversione.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 21

81 In un prodotto ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1, un ingrediente ottenuto secondo
le norme dell'agricoltura biologica non deve essere mescolato con un ingrediente dello stesso genere ottenuto secondo altre norme.

Sezione 5:82Alimenti per animali
a Designazione 1 Le materie prime degli alimenti per animali, gli alimenti composti per animali e gli altri alimenti per animali, la cui materia organica contiene almeno il 95 per cento di componenti provenienti dalla coltura biologica, possono essere designati come prodotti biologici mediante l'indicazione «di produzione biologica».

2

Per i prodotti la cui materia organica contiene meno del 95 per cento di materia prima provenienti dalla coltura biologica e che sono ammessi per la produzione biologica ai sensi dell'articolo 16a capoverso 1 può essere menzionata solo l'indicazione «può essere impiegato nell'agricoltura biologica conformemente all'ordinanza sull'agricoltura biologica».

b Esigenze complementari in materia di designazione Le indicazioni di cui all'articolo 21a devono soddisfare le esigenze seguenti: a. non devono risaltare per colore, forma o stile di scrittura maggiormente della descrizione o della designazione dell'alimento per animali; b. devono essere accompagnate nello stesso campo visivo, per quanto riguarda la materia organica, dalla menzione della percentuale di alimenti per animali prodotti a partire da superfici biologiche e da quella di alimenti prodotti da superfici in conversione; 80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

82 Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 5347).

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c. devono contenere il nome e/o il numero di codice dell'ente di certificazione dell'azienda che ha proceduto all'ultima preparazione; d. devono enumerare le designazioni delle materie prime di alimenti per animali provenienti dalla coltura biologica o da una coltura in conversione.

Capitolo 4: Prodotti importati

Art. 22

Principi

I prodotti importati possono essere designati come prodotti biologici: a. se sono stati ottenuti e preparati secondo norme equivalenti a quelle stabilite nei capitoli 2 e 3;

b. se la produzione è sottoposta a una procedura di controllo equivalente a quella del capitolo 5.


Art. 23

Elenco dei Paesi

1

Il Dipartimento allestisce l'elenco dei Paesi che possono garantire, per quanto riguarda i loro prodotti, l'adempimento delle condizioni dell'articolo 22.

2

L'elenco deve indicare per ogni Paese l'autorità competente nonché gli enti riconosciuti di certificazione. Inoltre il Dipartimento può specificare i prodotti, le regioni o le imprese.


Art. 24

Autorizzazione particolare 1

L'Ufficio autorizza la commercializzazione di prodotti provenienti da Paesi che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 23 capoverso 1, se è provato che i prodotti soddisfano le condizioni previste dall'articolo 22.

2

L'autorizzazione particolare è valida fintantoché sono soddisfatte le condizioni summenzionate. Essa decade se un Paese d'origine è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 23.

3

Le autorizzazioni particolari valide sono pubblicate annualmente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

a83 Certificato di controllo 1

Le importazioni giusta gli articoli 23 e 24 devono essere corredate di un certificato di controllo. Se l'invio è suddiviso in diverse partite prima dello sdoganamento, per ogni partita risultante dalla suddivisione dev'essere rilasciato un certificato di controllo parziale.

2

Il Dipartimento può attenuare o sopprimere l'obbligo del certificato di controllo per importazioni provenienti dai Paesi di cui all'articolo 23.

83 Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1939).

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3

Il Dipartimento può emanare prescrizioni d'esecuzione concernenti segnatamente il certificato di controllo, il certificato di controllo parziale e la procedura.

Capitolo 5: Procedura di controllo Sezione 1: Obblighi delle imprese

Art. 25

Produttori

1

I produttori devono: a. tenere una contabilità; b.84 tenere un registro dettagliato della produzione vegetale, della detenzione di animali da reddito, nonché dell'utilizzazione di alimenti per animali e di materie ausiliarie; c. immagazzinare, nell'azienda biologica o, nel caso di aziende che praticano la frutticoltura e la viticoltura, nelle unità di produzione biologica, soltanto mezzi di produzione la cui utilizzazione è autorizzata nel quadro dell'agricoltura biologica; d. a scopi d'ispezione, permettere all'ente di certificazione di accedere a tutti gli spazi di produzione e a tutte le particelle, mettere a sua disposizione la contabilità aziendale e le corrispondenti pezze giustificative e dargli tutte le informazioni utili.

2

Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'allegato 1.


Art. 26

Imprese di preparazione e di importazione 1

Le imprese di preparazione e di importazione devono: a. tenere una contabilità aziendale di cui l'ente di certificazione può prendere visione, nella misura in cui sia necessario per il controllo; b. immagazzinare separatamente i prodotti che non rientrano nella presente ordinanza;

c. prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza; d. effettuare le operazioni di lavoro in una sequenza chiusa e separarle nel tempo e nello spazio dalle operazioni simili concernenti i prodotti che non rientrano nella presente ordinanza;

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

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e. a scopi di ispezione, permettere all'ente di certificazione di accedere a tutti gli spazi di produzione e particelle, mettere a sua disposizione la contabilità, le pezze giustificative necessarie e i certificati di importazione e dargli tutte le informazioni utili.

2

L'impresa di importazione deve poter documentare ogni invio importato nei confronti dell'ente di certificazione.

3

Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'allegato 1.


Art. 27

Imprese di commercializzazione e detentori di magazzini85 1

Le imprese di commercializzazione e i detentori di magazzini devono:86 a.87 poter presentare le pezze giustificative di un'impresa certificata di produzione, di preparazione, di commercializzazione, di immagazzinamento o di importazione per tutti i prodotti rientranti nella presente ordinanza;

b. immagazzinare separatamente i prodotti che non rientrano nella presente ordinanza;

c. prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza.

2

Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'allegato 1.

a88 Esigenze specifiche per il controllo di prodotti d'origine animale 1

Per la produzione di carne, occorre procedere a tutti i controlli, a tutti gli stadi della produzione dalla macellazione, passando per il trinciamento e qualsiasi altra preparazione fino alla vendita al consumatore, necessari per provare, nella misura in cui la tecnica lo permetta, la tracciabilità dei prodotti animali lungo la catena di produzione, trasformazione e preparazione, dall'unità di produzione degli animali fino all'unità responsabile del condizionamento finale e /o etichettatura.

2

Per i prodotti animali diversi dalla carne, altre disposizioni che permettono di provarne la tracciabilità sono fissate nell'allegato 1.

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

88 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

Agricoltura

24

910.18

Sezione 2: Enti di certificazione

Art. 28

Esigenze

1

Gli enti di certificazione devono essere accreditati per la loro attività conformemente all'ordinanza del 17 giugno 199689 sull'accreditamento e sulla designazione.

2

Devono disporre di un'organizzazione ben definita nonché di una procedura di certificazione e di controllo (programma di controllo tipo). In tale ambito occorre segnatamente fissare criteri accessibili al pubblico e imposti come oneri alle imprese sottoposte al loro controllo, nonché un piano adeguato di provvedimenti applicabili in caso di irregolarità. Le esigenze minime sono fissate nell'allegato 1.90

Art. 29

Enti di certificazione esteri 1

Previa consultazione del Servizio svizzero di accreditamento, l'Ufficio ammette gli enti di certificazione esteri all'esercizio dell'attività sul territorio svizzero, se gli stessi provano che hanno una qualificazione equivalente a quella richiesta in Svizzera.

2

Gli enti di certificazione devono segnatamente provare che: a. possono adempiere le esigenze previste nell'articolo 28 capoverso 2; b. possono assumere gli obblighi previsti nell'articolo 30; c. conoscono la legislazione svizzera pertinente.

3

È fatto salvo l'articolo 18 capoverso 3 della LOTC.

4

L'Ufficio può rilasciare riconoscimenti limitati nel tempo e vincolarli a oneri. Può segnatamente imporre all'ente di certificazione gli oneri seguenti: a. consentire i controlli dell'Ufficio sulle attività esercitate in Svizzera e cooperarvi;

b. dare all'Ufficio informazioni dettagliate sulle attività esercitate in Svizzera; c. utilizzare i dati e le informazioni raccolti in occasione dei controlli unicamente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla protezione dei dati;

d. concordare precedentemente con l'Ufficio qualsiasi modifica dei fatti importanti per il riconoscimento;

e. contrarre un'assicurazione responsabilità civile appropriata o costituire riserve sufficienti.

5

L'Ufficio può annullare il riconoscimento se le condizioni e gli oneri non sono soddisfatti.

89 RS 946.512 90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

O sull'agricoltura biologica 25

910.18


Art. 30

Obblighi

1

Gli enti di certificazione effettuano almeno un controllo annuo completo delle imprese e, nel caso di conversione per tappe, almeno due controlli annui. Inoltre effettuano controlli saltuari non annunciati. Tali controlli sono decisi in base a un profilo dei rischi delle imprese che tiene conto dei risultati dei controlli precedenti, della quantità di prodotti interessata e del rischio di confusione tra prodotti biologici e non biologici. Gli enti di certificazione possono prelevare campioni per provare l'eventuale presenza di residui di sostanze ausiliarie non autorizzate in virtù della presente ordinanza. Se vi è il sospetto che siffatte sostanze siano state utilizzate, il prelievo è obbligatorio.91 2 Se non tutta l'azienda produce biologicamente (art. 7 o 9), l'ente di certificazione prende provvedimenti adeguati di controllo, segnatamente per quanto concerne i flussi di merci e i residui di materie ausiliarie non autorizzate. Il Dipartimento può fissare le esigenze minime concernenti queste misure di controllo.

3

Ogni ispezione o controllo deve essere oggetto di un rapporto controfirmato dalla persona responsabile dell'impresa interessata.

4

Gli enti di certificazione tengono a giorno un elenco delle imprese sottoposte al loro controllo, il quale indica segnatamente: a. il nome e l'indirizzo dell'impresa; b. il tipo di attività e di prodotti; c. nel caso di aziende biologiche, tutte le particelle e il momento in cui prodotti non autorizzati sono stati utilizzati per l'ultima volta su di esse.

5

Gli enti di certificazione trasmettono all'Ufficio federale e agli organi del controllo cantonale delle derrate alimentari al più tardi ogni anno il 31 gennaio l'elenco delle imprese che erano sottoposte al loro controllo il 31 dicembre dell'anno precedente e di quelle iscritte per l'anno in corso e gli presentano annualmente un rapporto di sintesi vertente segnatamente sugli accordi relativi alle deroghe previste negli articoli 16a capoverso 6, 16c capoverso 3, 16e capoverso 2, 16f capoversi 5 e 6. L'Ufficio federale può emanare istruzioni in proposito.92 6 Notificano le irregolarità alle autorità cantonali competenti e all'Ufficio federale.93 7

Gli enti di certificazione si scambiano informazioni sui risultati dei loro controlli per quanto queste informazioni siano pertinenti per la valutazione della conformità dei prodotti di cui alla presente ordinanza.94 91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5527).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

94 Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

Agricoltura

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910.18

Capitolo 6:95 ...

Art. 31

Capitolo 7:96 ...

Art. 32

Capitolo 8: Disposizioni finali Sezione 1:97 Esecuzione

Art. 33

Ufficio federale dell'agricoltura 1

L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'Ufficio federale, fatto salvo l'articolo 34. Nel caso in cui le derrate alimentari non siano interessate, esso applica la legislazione sull'agricoltura.

2

L'Ufficio federale: a. tiene un elenco che indica il nome e l'indirizzo delle imprese sottoposte alla procedura di controllo; b. tiene un elenco degli enti di certificazione accreditati o riconosciuti nel campo d'applicazione della presente ordinanza;

c. registra le infrazioni constatate e le sanzioni inflitte; d. informa i servizi cantonali interessati e gli enti di certificazione sulle misure prese in virtù dell'articolo 169 LAgr.

3

Sorveglia gli enti di certificazione, nella misura in cui la sorveglianza non sia garantita nell'ambito dell'accreditamento. Può emanare istruzioni.

4

Può far capo ad esperti.

a Sistema d'informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione biologici 1

L'Istituto di ricerche dell'agricoltura biologica di Frick (IRAB) gestisce il sistema d'informazione «OrganicXseeds» sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica. Tale sistema d'informazione consente di: a. registrare il materiale di moltiplicazione di produzione biologica; la richiesta di procedere a nuove registrazioni compete all'offerente; 95 Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

96 Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

O sull'agricoltura biologica 27

910.18

b. provare che il materiale di moltiplicazione di produzione biologica è disponibile.

2

Gli utenti possono accedere gratuitamente al sistema d'informazione e scaricare informazioni sulla disponibilità di materiale di moltiplicazione di produzione biologica.

3

Il Dipartimento disciplina segnatamente: a. le condizioni per la registrazione di una varietà nel sistema d'informazione; b. le modalità d'accesso ai dati.


Art. 34

Cantoni 1 L'esecuzione della presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari spetta agli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari.

2

Se constatano infrazioni ne informano l'Ufficio federale e gli enti di certificazione.

Sezione 2: Modifica del diritto vigente

Art. 35

L'ordinanza del 24 gennaio 199698 sui contributi a fini ecologici è modificata come segue: Art. 23 ...

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 36

e 3799

Art. 38

Viticoltura e produzione di materiale di moltiplicazione 1

Singole particelle destinate alla viticoltura possono essere sfruttate in modo biologico indipendentemente dal resto dell'azienda fino al 31 dicembre 2006, nella misura in cui per il resto dell'azienda sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 5 a 10 e 12 a 16 OPD100.101

98 [RU

1996 1007 1842, 1997 2458. RU 1999 295 art. 6 lett. b].

99 Abrogati dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

100 RS

910.13

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

Agricoltura

28

910.18

2

Il disciplinamento di cui al capoverso 1 si applica al materiale di moltiplicazione fino al 31 dicembre 1998.

3

L'ente di certificazione prende i provvedimenti di controllo appropriati, segnatamente per quanto concerne i flussi di merci e i residui delle materie ausiliarie non autorizzate. Il Dipartimento può fissare le esigenze minime concernenti questi provvedimenti.

4

L'ente di certificazione notifica all'Ufficio federale le aziende di cui al capoverso 1 immediatamente dopo l'inizio della procedura di controllo.102

Art. 39


103

Sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione Le sementi e il materiale vegetativo di moltiplicazione non conformi all'articolo 13a ordinati prima del 1° gennaio 2004 possono essere impiegati dopo tale data.

a e 39b104
c105 Rispetto di norme generalmente ammesse per la detenzione di animali Le norme generalmente ammesse dell'agricoltura biologica sono rispettate fino all'emanazione di prescrizioni relative alla detenzione di animali secondo l'articolo 15 capoverso 3.

d106 Stabulazione fissa

1

D'intesa con l'ente di certificazione, i bovini, i caprini e i cavalli da lavoro possono essere tenuti attaccati, fino al 31 dicembre 2010, negli edifici costruiti prima del 1° gennaio 2001, per quanto:107 a. le prescrizioni sulle uscite regolari degli animali all'aria aperta siano rispettate; e

b. siano tenuti su superfici coperte di una lettiera abbondante e siano governati individualmente.

2

...108

102 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

104 Introdotti dal n. I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Abrogati dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

105 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

106 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3731).

108 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2001 (RU 2001 549). Abrogato dal n. I dell'O del 30 ott. 2002 (RU 2002 3731).

O sull'agricoltura biologica 29

910.18

e109 Alimenti per animali Gli alimenti per animali che sono stati preparati prima del 1° luglio 2004 possono essere commercializzati sino al 31 dicembre 2004.

f110
g111 Utilizzazione ulteriore di marchi 1

In deroga all'articolo 2 capoverso 6, è lecito continuare a utilizzare fino al 1° luglio 2006 i marchi contenenti designazioni menzionate nell'articolo 2, nella designazione e nella pubblicità per i prodotti non conformi alla presente ordinanza, per quanto: a. il marchio sia stato depositato precedentemente al 1° gennaio 1998; e b. il marchio sia in ogni momento provvisto di un'indicazione chiara e ben leggibile secondo la quale i prodotti di cui trattasi non sono stati ottenuti secondo le norme dell'agricoltura biologica fissate nella presente ordinanza.

2

In deroga all'articolo 2 capoverso 6, i marchi contenenti designazioni menzionate nell'articolo 2 possono essere utilizzati sino al 1° luglio 2006 nell'etichettatura e nella pubblicità per materie prime di alimenti per animali, nonché per alimenti semplici e composti per animali non conformi alla presente ordinanza, per quanto: a. il marchio sia stato depositato precedentemente al 1° gennaio 2000; e b. il marchio sia in ogni momento provvisto di un'indicazione inequivocabile, nettamente visibile e facilmente leggibile secondo la quale i prodotti di cui trattasi non sono stati ottenuti secondo le norme dell'agricoltura biologica fissate nella presente ordinanza.112
h113 Animali da trasferimento di embrioni Animali provenienti da un trasferimento di embrioni che erano già detenuti nell'azienda prima del 1° gennaio 2001 possono essere detenuti fino alla loro partenza conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.

i114 Alimenti per animali non provenienti dalla coltura biologica 1

Se si devono acquistare alimenti per animali a complemento della base foraggera dell'azienda e gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, l'acquisto di alimenti non biologici è ammesso di comune accordo con l'ente di certificazione. La quota degli alimenti non provenienti dalla coltura biologica può raggiungere annualmente, per quanto concerne la sostanza secca: 109 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

110 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Abrogato dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5527).

111 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).

112 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5347).

113 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3542).

114 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5527).

Agricoltura

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910.18

a. fino al 31 dicembre 2007, il 5 per cento del consumo totale dei ruminanti; b. fino al 31 dicembre 2009, il 10 per cento e fino al 31 dicembre 2011, il 5 per cento del consumo totale per categoria di animali, per i non ruminanti.

2

Fino a scadenza dei termini transitori secondo il capoverso 1, la quota massima autorizzata di alimenti non biologici per animali nella razione giornaliera ammonta al 25 per cento della sostanza secca.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 40

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

O sull'agricoltura biologica 31

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Allegato 1115 (art. 9 cpv. 3, 25 cpv. 2, 26 cpv. 3, 27 cpv. 2, 27a cpv. 2 e 28 cpv. 2) Disposizioni relative alla procedura di controllo A. Produzione agricola A.I. Produzione vegetale e prodotti vegetali 1. All'inizio di una procedura di controllo, l'ente di certificazione e il produttore allestiscono di comune intesa un rapporto che deve contenere gli elementi enumerati qui appresso. Queste disposizioni si applicano per analogia alle imprese che si limitano alla raccolta di piante selvatiche: a. una descrizione completa dell'azienda con i luoghi di immagazzina-

mento dei prodotti, delle materie ausiliarie e dei concimi aziendali, gli apparecchi di applicazione, gli edifici d'esercizio, le tenute e/o le aree di raccolta come pure, eventualmente, i luoghi in cui si svolgono determinate operazioni di trasformazione o d'imballaggio; b. i provvedimenti da adottare nell'azienda per garantire il rispetto della presente ordinanza;

c. in caso di raccolta di piante selvatiche, le garanzie del produttore e, all'occorrenza, anche di terzi, affinché sia provato che da almeno tre anni sulle superfici di cui trattasi non siano utilizzati prodotti non autorizzati; d. la data alla quale prodotti incompatibili con le prescrizioni della presente ordinanza sono stati utilizzati per l'ultima volta sulle particelle, nei locali e/o nelle aree di raccolta di cui trattasi;

e. in caso di conversione per tappe, anche un piano di conversione secondo l'articolo 9 capoverso 3 lettera a, nonché una documentazione vertente su: - i provvedimenti di produzione e i flussi di merci dell'insieme

dell'azienda.

- i provvedimenti di produzione presi per evitare la dispersione di materie ausiliarie non autorizzate e garantire che i flussi di merce derivanti da modi di produzione diversi siano separati, la delimitazione delle superfici coltivate diversamente.

2. Il rapporto (segnatamente la parte di cui al n. 1 lett. a) deve essere aggiornato periodicamente.

3. Il produttore deve presentare ogni anno il suo piano di coltura all'ente di certificazione.

115 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 23 ago. 2000 (RU 2000 2491). Aggiornato giusta i n. II dell'O del 7 nov. 2001 (RU 2001 3542), dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5347) e del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4891).

Agricoltura

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4. La contabilità deve contenere le pezze giustificative necessarie all'ente di certificazione per verificare: a. l'origine, il genere e la quantità dei materiali acquistati nonché la loro utilizzazione;

b. il genere, la quantità e gli acquirenti di tutti i prodotti agricoli venduti o la quantità di prodotti smerciati direttamente.

Se l'azienda biologica trasforma essa stessa i suoi prodotti agricoli, la contabilità deve contenere le informazioni menzionate nella sezione B numero 2 lettera c.

5. I prodotti possono essere trasportati verso altre imprese, comprese quelle dei grossisti e dei dettaglianti, soltanto in imballaggi o in recipienti adeguati.

Questi ultimi devono essere chiusi in modo tale che il loro contenuto non possa essere scambiato. La loro etichetta, indipendentemente dalle altre indicazioni richieste dalla legislazione, deve contenere le informazioni seguenti: a. il nome e l'indirizzo del responsabile della produzione o della preparazione del prodotto o, se è indicato un altro venditore, una menzione che permetta al destinatario e all'ente di certificazione di rintracciare con certezza il responsabile della produzione;

b. la designazione del prodotto con riferimento all'agricoltura biologica.

6. Tuttavia, la chiusura degli imballaggi e dei recipienti non è richiesta se i prodotti: a. sono trasportati da un produttore verso un'impresa pure sottoposta alla

procedura di controllo secondo il capitolo 5; b. qualora non siano imballati, sono accompagnati da un documento che dà le indicazioni previste sotto il numero 5; e c. si trovano in imballaggi o recipienti muniti di un'etichetta contenente le indicazioni previste sotto il numero 5.

7. Se un'azienda che pratica la frutticoltura o la viticoltura o che procede a una conversione per tappe non coltiva tutte le particelle secondo le norme di produzione della presente ordinanza, le particelle destinate alla coltura di vegetali che non rientrano nella presente ordinanza nonché i depositi per mezzi di produzione (come i concimi, i prodotti fitosanitari, le sementi) sono pure sottoposti al disciplinamento relativo ai controlli previsto nei numeri 1-4. Di massima, soltanto i vegetali nettamente distinguibili possono essere coltivati su queste particelle.

Eccezionalmente, le stesse varietà possono essere coltivate nella stessa azienda secondo norme differenti di produzione nel caso della viticoltura, della produzione di materiale di moltiplicazione e su superfici la cui destinazione alla ricerca agronomica è stata ammessa, se: a. sono stati presi i provvedimenti adeguati per assicurare che i prodotti provenienti da unità diverse siano sempre separati. Questi provvedimenti devono essere stati approvati dall'ente di certificazione; b. l'ente di certificazione può valutare a tempo debito la raccolta;

O sull'agricoltura biologica 33

910.18

c. l'ente di certificazione è informato, immediatamente dopo la raccolta, sul ricavato esatto della raccolta proveniente dalle diverse unità e sulle caratteristiche che permettono di distinguere ogni raccolta (p. es. qualità, colore, peso medio, ecc.).

A.II. Animali e prodotti animali derivanti dalla detenzione di animali da reddito

1. Al momento dell'adozione del disciplinamento dei controlli legati ai prodotti animali, il produttore e l'ente di certificazione o di controllo stabiliscono: a. una descrizione completa degli edifici destinati alla detenzione di animali, delle uscite (pascolo, corte, aree con clima esterno) ed eventualmente dei locali di deposito, di condizionamento e di trasformazione degli animali, dei prodotti animali, delle materie prime e dei mezzi di produzione;

b. una descrizione completa degli impianti per l'immagazzinamento dei concimi aziendali;

c. un inventario dei contratti esistenti di presa a carico di concimi aziendali;

d. un piano di gestione per l'unità di produzione animale biologica (segnatamente gestione dell'alimentazione, della riproduzione, della salute ecc.),

e. tutte le misure concrete che il produttore deve prendere per assicurare il rispetto della presente ordinanza.

2. Questa descrizione e le misure considerate sono indicate in un rapporto di controllo firmato dal produttore di cui trattasi.

3. Inoltre, il produttore si impegna, nel rapporto precitato, a dirigere la sua azienda conformemente alla presente ordinanza e a accettare, in caso di infrazione, l'applicazione dei provvedimenti di rettifica e di sanzione decisi dall'ente di certificazione.

4. Le esigenze generali di controllo fissate nell'allegato 1 parte A I, numeri 1, 4, 5, 6 e 7 per i vegetali e i prodotti vegetali si applicano per analogia agli animali e ai prodotti animali.

5. In deroga alle precedenti norme, l'immagazzinamento di medicamenti veterinari allopatici è autorizzato nell'azienda per quanto siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di un trattamento, siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti in un giornale dei trattamenti.

6. Gli animali devono essere identificabili in ogni momento, individualmente per quanto concerne i grandi mammiferi, individualmente o per effettivi per quanto concerne il pollame e i piccoli mammiferi.

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7. In virtù dell'ordinanza del 18 agosto 1999116 concernente la banca dati sul traffico di animali (stato 26 ottobre 1999), qualsiasi detentore di animali deve tenere un registro di tutti gli ungulati tenuti nella sua azienda. Per gli altri animali, devono essere tenuti libri di detenzione sotto forma di un registro; essi devono in ogni momento restare accessibili nella sede dell'azienda all'autorità di controllo e all'ente di certificazione.

Questi registri, intesi a dare una descrizione completa del sistema di gestione dell'effettivo, devono contenere le indicazioni seguenti: a. le entrate di animali, per specie: origine e data di entrata, periodo di conversione, marco d'identificazione, antecedenti veterinari; b. le uscite di animali: età, numero in caso di macellazione, marco di identificazione e destinatario;

c. le perdite eventuali di animali e i loro motivi; d. gli acquisti di alimenti per categoria di animali; e. la profilassi, gli interventi terapeutici e le cure veterinarie: data del trattamento, diagnosi, natura del prodotto di trattamento, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario per le cure con motivazione e termini di attesa da rispettare per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti animali.

8. L'ente di certificazione stabilisce adeguate esigenze di controllo per le aziende che, di una categoria di animali da reddito, detengono soltanto animali che: a. non comportano alcun carattere commerciale; b. non sono stati annunciati in vista di contribuiti-URA; e c. i cui prodotti non sono commercializzati.

Tali esigenze di controllo devono corrispondere per analogia alle disposizioni del presente allegato B. Preparazione e importazione 1. All'inizio della prima procedura di controllo l'impresa e l'ente di certificazione: a. allestiscono una descrizione completa dell'impresa e della sua attività,

indicando gli impianti che servono a preparare e a immagazzinare i prodotti agricoli; b. fissano tutte le misure concrete che devono essere prese nell'impresa per garantire il rispetto della presente ordinanza. Occorre segnatamente prendere misure concrete atte a impedire l'utilizzazione di organismi geneticamente modificati, dei prodotti che ne risultano e di prodotti irradiati.

116 [RU

1999 2622, 2001 1349 art. 7, 2002 4321. RU 2005 5573 art. 18]. Vedi ora l'O del 23 nov. 2005 (RS 916.404).

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Questa descrizione e le misure di cui trattasi figurano in un rapporto che deve essere controfirmato dalla persona responsabile dell'impresa.

Inoltre, la persona responsabile s'impegna nel rapporto:a sbrigare gli affari conformemente alle disposizioni della presente ordinanza e ad accettare le misure necessarie in caso d'infrazione;

- a badare che l'ente di certificazione abbia accesso a tutti gli impianti di immagazzinamento utilizzati.

2. La contabilità dell'impresa deve contenere: a. le indicazioni concernenti l'origine, la qualità, la natura e la quantità della partita di merci in questione; b. i certificati di conformità; c. le indicazioni concernenti la natura, la quantità e il destinatario della partita di merci;

d. le indicazioni concernenti l'origine, la natura e la quantità delle merci, degli ingredienti e degli ausiliari tecnologici che sono stati forniti; e. la composizione e il procedimento di fabbricazione dei prodotti trasformati.

3. Il trasporto è retto dalle disposizioni della sezione A numeri 5 e 6.

Ricevendo i prodotti, l'impresa controlla se l'imballaggio o il recipiente è chiuso e se sono fornite le informazioni previste nella sezione A numero 5. Il risultato di questo controllo deve figurare con precisione nella contabilità prevista nella parte B numero 2. Se non vi è certezza che provengano da un'impresa sottoposta alla procedura di controllo, i prodotti di cui trattasi possono essere preparati soltanto dopo che i dubbi al riguardo sono stati eliminati, a meno che i prodotti siano commercializzati senza riferimento alla loro produzione nell'ambito dell'agricoltura biologica. Questa disposizione si applica per analogia alle importazioni.

4. Le aziende biologiche che preparano i loro prodotti e/o prodotti esterni all'azienda possono essere controllate dall'ente di certificazione nell'ambito della procedura di controllo ordinaria. Devono, per analogia, soddisfare alle esigenze di controllo. Occorre segnatamente garantire la tracciabilità completa dei prodotti esterni all'azienda.

5. ...

C. Commercializzazione 1. L'impresa

a. allestisce una descrizione completa dell'impresa e della sua attività, indicando gli impianti che servono a immagazzinare i prodotti agricoli; b. prende tutte le misure concrete per garantire il rispetto della presente ordinanza.

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2. I documenti che attestano la provenienza dei prodotti devono contenere: a. le indicazioni concernenti l'origine, la qualità, la natura e la quantità della partita di merce di cui trattasi; b. i certificati di conformità.

3. Il trasporto è retto dalle disposizioni della sezione A, numeri 5 e 6.

Ricevendo i prodotti, l'impresa controlla se l'imballaggio o il recipiente è chiuso e se sono fornite le informazioni previste nella sezione A numero 5.

Se non vi è certezza che provengano da un'impresa sottoposta alla procedura di controllo, i prodotti di cui trattasi possono essere venduti soltanto dopo che i dubbi al riguardo sono stati eliminati, a meno che i prodotti siano commercializzati senza riferimento alla loro produzione nel quadro dell'agricoltura biologica.

D.117 Preparazione di alimenti semplici e composti per animali, nonché di materie prime di alimenti per animali La presente sezione si applica alle imprese che preparano, per conto proprio o di terzi, prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera c della presente ordinanza.

Essa non si applica né alle imprese che trattano derrate alimentari la cui trasformazione genera, come sottoprodotti, materie prime di alimenti per animali, né ai centri di raccolta di cereali.

1. Se la procedura di controllo è intrapresa per la prima volta occorre adempiere i compiti seguenti: a. L'impresa e l'ente di certificazione stilano una descrizione completa dell'unità d'esercizio. Tale descrizione deve contenere: 1. indicazioni sugli impianti che servono alla ricezione, alla preparazione

e all'immagazzinamento dei prodotti per gli alimenti per animali, prima e dopo le relative operazioni; 2. indicazioni sugli impianti per l'immagazzinamento di altri prodotti impiegati per la preparazione di alimenti per animali; 3. indicazioni sugli impianti per l'immagazzinamento dei prodotti per la pulizia e la disinfezione; 4. una descrizione degli alimenti composti per animali che l'impresa intende fabbricare, nonché l'indicazione della specie o della categoria di animali a cui sono destinati tali alimenti; 5. la designazione delle materie prime di alimenti per animali che l'impresa intende impiegare nella preparazione;

b. L'impresa e l'ente di certificazione stabiliscono le misure concrete che devono essere prese per garantire il rispetto della presente ordinanza. Occorre in particolare prendere misure precauzionali volte ad attenuare il rischio di contaminazione dovuto a sostanze o prodotti non autorizzati ai sensi della 117 In vigore dal 1° lug. 2004.

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presente ordinanza. Conformemente al sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) occorre definire, applicare, rispettare e aggiornare le procedure di controllo adeguate. L'ente di certificazione deve fondarsi su tali procedure per valutare globalmente i rischi potenziali derivanti da ogni preparazione e per stabilire un piano di controllo che preveda un minimo di prelievi di campioni in funzione dei rischi.

c. La descrizione e le misure di cui trattasi figurano in un rapporto che deve essere controfirmato dalla persona responsabile dell'impresa.

Inoltre, la persona responsabile si impegna nel rapporto: 1. a sbrigare gli affari conformemente alle disposizioni della presente ordinanza e ad accettare le corrispondenti misure in caso d'infrazione;

2. a badare che l'ente di certificazione abbia accesso a tutti gli impianti di immagazzinamento utilizzati.

2. Oltre al controllo annuo completo, l'ente di certificazione deve effettuare controlli mirati sulla base della valutazione generale del rischio potenziale d'inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza. Esso deve segnatamente concentrarsi sui punti critici del processo di preparazione - menzionati dall'impresa - al fine di verificare se le operazioni di lavoro sono sorvegliate ed esaminate correttamente. Tutti i luoghi dove l'impresa esercita la sua attività possono essere oggetto di controlli a intervalli proporzionali ai rischi comportati da detta attività.

3. La contabilità deve contenere indicazioni concernenti l'origine, il tipo e la quantità di materie prime di alimenti per animali e, se del caso, la composizione degli alimenti composti e gli additivi nonché informazioni sulla vendita dei prodotti finiti.

4. Per la preparazione dei prodotti, l'impresa assicura: a. la separazione fisica degli alimenti biologici per animali o provenienti da aziende in conversione, o alimenti per animali fabbricati con tali alimenti, dagli alimenti per animali non provenienti da coltura biologica; b. la separazione, nelle unità, degli impianti che servono alla preparazione di alimenti composti per animali oggetto della presente ordinanza da quelle che servono alla preparazione di alimenti per animali che non rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza; c. in deroga alle precedenti norme e di comune accordo con l'ente di certificazione competente, la preparazione può essere continuata negli stessi impianti sino al 31 dicembre 2009, a condizione che: 1. non sia simultanea e che prima della preparazione di alimenti per ani-

mali oggetto della presente ordinanza, la linea di produzione sia sottoposta a pulizia la cui efficacia sia stata verificata. L'impresa è tenuta a documentare le operazioni di lavoro; 2. l'impresa provvede all'adozione delle misure necessarie ai sensi della valutazione dei rischi menzionata nella sezione D numero 1 lettera b del presente allegato e si assicura che prodotti non conformi alle prescrizioni della presente ordinanza non giungano sul mercato muniti di un riferimento all'agricoltura biologica.

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L'approvazione dell'ente di certificazione può portare su una o più operazioni della preparazione.

5. Se dei prodotti sono trasferiti in un'altra unità di produzione o di preparazione o in impianti di immagazzinamento, l'impresa deve assicurarsi che le seguenti condizioni siano soddisfatte: a. per il trasporto, occorre separare fisicamente gli alimenti biologici per animali o provenienti da aziende in conversione o gli alimenti per animali fabbricati con tali alimenti, dagli alimenti per animali non provenienti da coltura biologica;

b. i mezzi e i contenitori impiegati per il trasporto di prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza possono essere impiegati per il trasporto di prodotti oggetto della presente ordinanza soltanto se: 1. prima del trasporto, sono stati sottoposti a pulizia la cui efficacia sia stata verificata. L'impresa è tenuta a documentare le operazioni di lavoro;

2. l'impresa provvede all'adozione delle misure necessarie ai sensi della valutazione dei rischi menzionata nella sezione D numero 1 del presente allegato e si assicura che prodotti non conformi alle prescrizioni della presente ordinanza non giungano sul mercato muniti di un riferimento all'agricoltura biologica; 3. l'ente di certificazione competente è stato informato dei trasporti e ha dato la sua approvazione; l'approvazione può concernere uno o più trasporti; c. i prodotti finiti oggetto della presente ordinanza sono trasportati separatamente dagli altri prodotti finiti, sia nel tempo che nello spazio;

d. per il trasporto, la quantità di prodotti deve essere annotata all'inizio e a ogni consegna individuale; e. per il resto, sono applicabili le disposizioni della sezione A I numeri 5 e 6 del presente allegato.

6. Ricevendo i prodotti, l'impresa controlla se l'imballaggio o il recipiente è chiuso e se sono fornite le informazioni previste nella sezione A I numero 5, rispettivamente nella sezione D numero 5 del presente allegato. Il risultato di tale controllo deve figurare con precisione nella contabilità prevista nella sezione B numero 2 del presente allegato. In caso di dubbio che provengano da un'impresa sottoposta alla procedura di controllo, i prodotti di cui trattasi possono essere preparati soltanto dopo che i dubbi al riguardo sono stati eliminati, a meno che i prodotti siano commercializzati senza riferimento alla loro produzione nell'ambito dell'agricoltura biologica.

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Allegato 2118 (art. 32)

118 Abrogato dal n. II dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 399).

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