734.26
Ordinanza
sui prodotti elettrici a bassa tensione
(OPBT)
del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 3 e 55 capoverso 3 della legge del 24 giugno 19021 sugli
impianti elettrici (LIE);
in esecuzione della legge federale del 12 giugno 20092 sulla sicurezza
dei prodotti (LSPro);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli
tecnici al commercio (LOTC),
ordina:
1 La presente ordinanza si applica ai prodotti elettrici a bassa tensione utilizzati con una tensione nominale compresa fra 50 V e 1000 V in corrente alternata o fra 75 V e 1500 V in corrente continua (prodotti a bassa tensione), nel senso dei prodotti oggetto della direttiva 2014/35/UE4 (direttiva UE «bassa tensione»).
2 Si applica anche ai prodotti a bassa tensione:
- a.
- con una tensione d'esercizio inferiore a 50 V in corrente alternata o a 75 V in corrente continua;
- b.
- elencati nell'allegato II della direttiva UE «bassa tensione», eccettuato il caso in cui la loro sicurezza elettrica è disciplinata in atti normativi speciali.
3 Per la compatibilità elettromagnetica sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 20155 sulla compatibilità elettromagnetica.
1 Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
- messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- b.
- immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione;
- c.
- operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
- d.
- norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti.
2 La messa in servizio di prodotti a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.
3 Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»6 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza.
I prodotti a bassa tensione possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute e se in condizioni di esercizio, manutenzione e impiego conformi alle disposizioni non mettono in pericolo la salute o la sicurezza di persone, animali domestici o cose.
1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»7, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli.
2 L'obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in conformità alle disposizioni dell'UE, la marcatura CE sui prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1 può essere mantenuta.
3 Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando:
- a.
- immette sul mercato un prodotto a bassa tensione con il proprio nome o marchio commerciale; oppure
- b.
- modifica un prodotto a bassa tensione già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza.
1 I prodotti a bassa tensione secondo l'articolo 1 capoverso 1 possono essere messi a disposizione sul mercato solo se conformi agli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva UE «bassa tensione»8.
2 Per i prodotti a bassa tensione secondo l'articolo 1 capoverso 2 o per i prodotti e i fenomeni non indicati nell'allegato II della direttiva UE «bassa tensione» valgono i requisiti essenziali di cui all'articolo 13.
Sui prodotti a bassa tensione stessi o, se ciò non dovesse essere possibile, sugli imballaggi o nella documentazione allegata, devono essere riportate le seguenti informazioni:
- a.
- numero di tipo, lotto o serie o altri elementi che ne consentano l'identificazione;
- b.
- nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante ed eventualmente dell'importatore;
- c.
- indirizzo della persona di cui alla lettera b.
1 La designazione delle norme tecniche9 atte a concretizzare i requisiti essenziali è effettuata conformemente all'articolo 6 LSPro.
2 L'Ufficio federale dell'energia (UFE) e, qualora si tratti di prodotti a bassa tensione per scopi militari, i servizi competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), sono competenti per la designazione delle norme.
1 Chi, in qualità di operatore economico, mette a disposizione sul mercato un prodotto a bassa tensione deve poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulti che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali.
2 Per i prodotti secondo l'articolo 1 capoverso 1 deve essere eseguita la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato III della direttiva UE «bassa tensione»10.
3 Se il prodotto a bassa tensione è assoggettato a diverse regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, deve essere rilasciata una sola dichiarazione. Essa deve contenere tutte le informazioni determinanti relative alle regolamentazioni interessate.
4 La dichiarazione di conformità deve:
- a.
- essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese, oppure tradotta in una di queste lingue;
- b.
- attestare la conformità del prodotto con le norme applicabili; per i prodotti secondo l'articolo 1 capoverso 1 la conformità al diritto UE può essere dichiarata secondo l'allegato IV della direttiva UE «bassa tensione»;
- c.
- in ogni caso, contenere almeno le seguenti informazioni:
- 1.
- prodotto o modello di prodotto con numero di prodotto, tipo, lotto o serie,
- 2.
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera,
- 3.
- descrizione del prodotto a bassa tensione e indicazioni sulla sua identificazione,
- 4.
- prescrizioni tecniche, norme con indicazione dell'edizione (EN, IEC) o altre specifiche tecniche applicate,
- 5.
- nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o per il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
5 La dichiarazione di conformità deve essere mantenuta costantemente aggiornata.
La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato svizzero del prodotto a bassa tensione.
1 Se i prodotti a bassa tensione sono fabbricati conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 7, si presume che siano adempiuti gli obiettivi di sicurezza considerati nelle norme o in parti di esse.
2 Se tali norme non sono applicate o lo sono solo parzialmente, l'operatore economico deve poter provare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo.
1 Gli operatori economici allegano al prodotto le istruzioni e le necessarie informazioni sulla sicurezza almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto viene immesso sul mercato.
2 Possono essere utilizzati simboli, a condizione che sia assicurata un'informazione sufficiente.
1 L'operatore economico deve tenere a disposizione una documentazione tecnica che permetta all'organo di controllo (art. 21 LIE) di verificare il rispetto dei requisiti essenziali.
2 La documentazione tecnica deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in lingua inglese e deve comprendere le indicazioni seguenti:
- a.
- una descrizione generale del prodotto;
- b.
- i disegni e i piani di progettazione e fabbricazione in particolare schemi di componenti, sottounità e circuiti;
- c.
- le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e dei piani citati nonché del funzionamento dei prodotti;
- d.
- un elenco delle norme applicate completamente o in parte e, nella misura in cui non siano state applicate tali norme, una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli obiettivi di sicurezza;
- e.
- i risultati dei calcoli di costruzione e degli esami, inclusa un'idonea valutazione dei rischi;
- f.
- le relazioni interne o di terzi sulle prove effettuate.
3 La documentazione tecnica può essere redatta in un'altra lingua purché le informazioni necessarie alla sua valutazione siano fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
4 La documentazione tecnica deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato svizzero del prodotto a bassa tensione. Per le produzioni in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare.
1 I prodotti a bassa tensione che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva UE «bassa tensione»11 o che sono elencati nell'allegato II di tale direttiva possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute.
2 Per regole tecniche riconosciute si intendono in particolare le norme armonizzate a livello internazionale della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e, in mancanza di queste, le norme svizzere12.
3 In mancanza di norme tecniche specifiche, devono essere prese in considerazione le norme applicabili per analogia o eventuali istruzioni tecniche.
1 Chi, in qualità di operatore economico, mette a disposizione sul mercato un prodotto a bassa tensione secondo l'articolo 13 capoverso 1 deve poter provare che tale prodotto è conforme alle regole tecniche riconosciute.
2 Per i prodotti a bassa tensione con una tensione d'esercizio inferiore a 50 V in corrente alternata o inferiore a 75 V in corrente continua e con corrente d'esercizio inferiore a 2 A, la prova è necessaria soltanto se il loro particolare funzionamento o le loro condizioni particolari di utilizzazione possono mettere in pericolo persone o cose.
1 L'ESTI gestisce il servizio di certificazione per il contrassegno di sicurezza facoltativo (art. 20).
2 Chi vuole mettere a disposizione sul mercato un prodotto elettrico con il contrassegno di sicurezza facoltativo necessita di un'autorizzazione dell'organo di controllo.
1 L'autorizzazione è rilasciata se il fabbricante, il suo rappresentante domiciliato in Svizzera o un altro operatore economico prova che il prodotto è conforme ai requisiti definiti dall'articolo 5 o 13.
2 La domanda d'autorizzazione deve contenere:
- a.
- una breve descrizione del prodotto;
- b.
- il marchio commerciale registrato, la designazione del tipo e le caratteristiche tecniche principali;
- c.
- la prova della compatibilità elettromagnetica secondo le disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 201513 sulla compatibilità elettromagnetica;
- d.
- il rapporto di un laboratorio di prova o l'attestato di conformità di un organo di valutazione della conformità.
3 L'organo di controllo può inoltre richiedere la documentazione tecnica e un campione del prodotto.
1 I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che stilano rapporti e certificati devono:
- a.
- essere accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 199614 sull'accreditamento e sulla designazione;
- b.
- essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di convenzioni internazionali; oppure
- c.
- essere autorizzati in altro modo dal diritto svizzero.
2 Chi si riferisce alla documentazione di organismi non menzionati dal capoverso 1 deve dimostrare con verosimiglianza che le procedure applicate e le qualifiche di tale organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).
1 L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo.
2 Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova.
L'autorizzazione è revocata se le condizioni necessarie per il suo rilascio non sono più adempiute.
1 Il contrassegno di sicurezza facoltativo ha la forma seguente:
2 Se tecnicamente non è possibile apporre il contrassegno di cui al capoverso 1, l'organo di controllo può autorizzare un altro contrassegno.
1 I prodotti a bassa tensione usati possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro immissione sul mercato.
2 I prodotti usati immessi per la prima volta sul mercato svizzero sottostanno alle disposizioni sull'immissione sul mercato di prodotti nuovi.
3 I prodotti a bassa tensione che subiscono trasformazioni o rinnovamenti concernenti essenzialmente la sicurezza soggiacciono, per quanto riguarda tali trasformazioni e rinnovamenti, alle disposizioni relative all'immissione sul mercato di prodotti nuovi.
I prodotti a bassa tensione che non adempiono i requisiti per la messa a disposizione sul mercato possono essere esposti o presentati se:
- a.
- è chiaramente indicato che l'adempimento dei requisiti legali non è provato e i prodotti a bassa tensione non possono perciò ancora essere immessi sul mercato;
- b.
- sono stati adottati i provvedimenti necessari per proteggere persone e cose.
1 L'organo di controllo verifica se i prodotti a bassa tensione messi a disposizione sul mercato soddisfano le prescrizioni della presente ordinanza.
2 A tal fine, effettua verifiche mediante campionatura e procede a controlli qualora indizi fondati indichino che un prodotto a bassa tensione non è conforme alle prescrizioni.
3 Può esigere che l'Amministrazione delle dogane gli fornisca informazioni, durante un periodo determinato, sull'importazione di prodotti a bassa tensione designati in modo preciso.
4 Gli operatori economici sono tenuti a mettere a disposizione dell'organo di controllo tutte le informazioni necessarie ai fini della sorveglianza del mercato e in particolare, su richiesta, a indicare gli operatori economici dai quali hanno ricevuto o ai quali hanno ceduto un prodotto. A tale riguardo l'organo di controllo fissa un termine adeguato.
1 Gli operatori economici svolgono un'attività di monitoraggio per verificare che i prodotti da loro immessi sul mercato o messi a disposizione su di esso rispettino le prescrizioni della presente ordinanza, nella misura in cui ciò appaia necessario in considerazione dei rischi per la salute e per la sicurezza derivanti dai prodotti stessi.
2 Effettuano a questo scopo controlli per campionatura, procedono a una verifica se vi sono indizi fondati di non conformità alle prescrizioni di prodotti a bassa tensione e li documentano all'attenzione dell'organo di controllo e degli altri operatori economici.
3 Se constatano che un prodotto non è conforme alle prescrizioni, adottano le misure necessarie e, se risulta necessario in considerazione dei rischi, informano senza indugio l'organo di controllo in merito alle carenze riscontrate e alle misure adottate.
1 Nell'ambito della sorveglianza del mercato, l'organo di controllo può:
- a.
- per provare la conformità:
- 1.
- esigere la documentazione e le informazioni necessarie e fissare un termine per la loro presentazione,
- 2.
- prelevare campioni;
- b.
- accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro;
- c.
- ordinare una verifica qualora:
- 1.
- la documentazione richiesta non venga presentata entro il termine stabilito o sia incompleta,
- 2.
- dalla prova di cui all'articolo 8 o 14 non risulti abbastanza chiaramente che un prodotto a bassa tensione è conforme ai requisiti,
- 3.
- esista il dubbio che un prodotto a bassa tensione non corrisponda alla documentazione presentata.
2 Prima di ordinare una verifica, l'organo di controllo dà all'operatore economico la possibilità di esprimersi.
3 Per la verifica l'operatore economico mette gratuitamente a disposizione dell'organo di controllo un prodotto a bassa tensione scelto da quest'ultimo.
4 I costi della verifica di cui al capoverso 1 lettera c sono a carico dell'operatore economico se la documentazione non è stata presentata entro il termine o è incompleta, oppure se dalla verifica risulta che il prodotto a bassa tensione non è conforme ai requisiti.
1 Se dal controllo o dalla verifica risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono state violate, l'organo di controllo dispone misure secondo l'articolo 10 capoversi 2-5 LSPro.
2 L'organo di controllo ha la competenza di accordare assistenza amministrativa internazionale conformemente all'articolo 22 LOTC.
1 Conformemente alle disposizioni del regolamento applicabile, gli organi di controllo riscuotono un emolumento e addebitano i costi alle persone interessate per:
- a.
- i controlli, se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni;
- b.
- le decisioni emanate nell'ambito del controllo di prodotti a bassa tensione.
2 La presente regolamentazione si applica per analogia anche ai contrassegni di sicurezza facoltativi.
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza il contrassegno di sicurezza facoltativo senza autorizzazione è punito secondo l'articolo 55 LIE.
L'ordinanza del 9 aprile 199715 sui prodotti elettrici a bassa tensione è abrogata.
I prodotti a bassa tensione messi a disposizione sul mercato conformemente al diritto anteriore possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato se rispettano i requisiti fondamentali dell'ordinanza previgente e se sono stati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.
(art. 2 cpv. 3)
Ai fini della corretta interpretazione della direttiva UE «bassa tensione»16, alla quale la presente ordinanza fa riferimento, vanno applicate le seguenti equivalenze di espressioni:
- a.
- espressioni in tedesco
EU
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Schweiz
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Mitgliedstaat
|
Schweiz
|
EU-Konformitätserklärung
|
Konformitätserklärung
|
Unionsmarkt
|
Schweizerischer Markt
|
Union
|
Schweiz
|
in der Union ansässige Person
|
in der Schweiz niedergelassene Person
|
Einführer
|
Importeur
|
Amtsblatt der Europäischen Union
|
Bundesblatt
|
|
|
- b.
- espressioni in francese
UE
|
Suisse
|
état membre
|
Suisse
|
déclaration UE de conformité
|
déclaration de conformité
|
Marché de l'Union
|
Marché suisse
|
Union
|
Suisse
|
Personne établie dans l'Union
|
Personne établie en Suisse
|
Importateur
|
Importateur
|
Journal officiel de l'Union européenne
|
Feuille fédérale
|
|
|
- c.
- espressioni in italiano
UE
|
Svizzera
|
Dichiarazione di conformità UE
|
Dichiarazione di conformità
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
|
Foglio federale
|
Mercato dell'Unione
|
Mercato svizzero
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Persona stabilita nell'Unione
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Persona domiciliata in Svizzera
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Stato membro
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Svizzera
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Unione
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Svizzera
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|
|