Art. 1
Le decisioni che hanno acquistato forza di cosa giudicata, pronunciate in un processo in materia di pretese pecunarie dai tribunali civili dell'uno dei due Stati, saranno riconosciute sul territorio dell'altro Stato senza riguardo alla loro denominazione (sentenze, decisioni, mandati d'esecuzione) ad eccezione tuttavia dei sequestri e delle misure provvisionali, qualunque sia la cittadinanza delle Parti in litigio, se la competenza dei tribunali dello Stato, sul territorio del quale è stata pronunciata la decisione, era fondata secondo l'articolo 2 e se i tribunali dello Stato sul territorio del quale viene fatta valere la decisione non erano esclusivamente competenti a norma della loro propria legislazione.
