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CS 12 348; FF 1929 III 531 ediz. ted. 557 ediz. franc.

Traduzione1

Convenzione
tra la Confederazione Svizzera
e il Reich Germanico
circa il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali2

Conchiusa il 2 novembre 1929
Approvata dall'Assemblea federale il 14 marzo 19303
Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° settembre 1930
Entrata in vigore il 1° dicembre 1930

(Stato 1° gennaio 2011)

1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

2 Nelle materie soggette al proprio campo d'applicazione, la Conv. del 30 ott. 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug; RS 0.275.12) sostituisce la presente Conv.; vedi gli art. 65, 66 e all. VII CLug .

3 RU 46 509

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Presidente del Reich Germanico,

animati dal desiderio di favorire le relazioni giuridiche tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico, hanno risolto di conchiudere una Convenzione per regolare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.

A questo scopo hanno nominato quali plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, esaminati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Le decisioni che hanno acquistato forza di cosa giudicata, pronunciate in un processo in materia di pretese pecunarie dai tribunali civili dell'uno dei due Stati, saranno riconosciute sul territorio dell'altro Stato senza riguardo alla loro denominazione (sentenze, decisioni, mandati d'esecuzione) ad eccezione tuttavia dei sequestri e delle misure provvisionali, qualunque sia la cittadinanza delle Parti in litigio, se la competenza dei tribunali dello Stato, sul territorio del quale è stata pronunciata la decisione, era fondata secondo l'articolo 2 e se i tribunali dello Stato sul territorio del quale viene fatta valere la decisione non erano esclusivamente competenti a norma della loro propria legislazione.

Art. 2

La competenza dei tribunali dello Stato dove la decisione è stata pronunciata è fondata nel senso dell'articolo 1, se essa è prevista da una convenzione internazionale o se si verifica una delle condizioni seguenti:

1.
qualora il domicilio della parte convenuta o la sede della persona giuridica convenuta si sia trovata in questo Stato al momento dell'inizio dell'azione o a quello in cui la decisione è stata presa;
2.
qualora la parte convenuta si sia sottoposta, con un'espressa convenzione, alla competenza dei Tribunale che ha pronunciato la decisione;
3.
qualora la parte convenuta sia senza riserva entrata nel merito della contestazione;
4.
qualora la parte convenuta sia stata chiamata in giudizio nel luogo del suo stabilimento commerciale o industriale o della sua succursale per pretese di cui la causa risale all'esercizio di questo stabilimento;
5.
qualora si tratti di una domanda riconvenzionale, allorchè essa è connessa con la domanda principale o coi mezzi di difesa invocati contro di essa.
Art. 3

Le decisioni che hanno acquistato forza di cosa giudicata, pronunciate dai tribunali civili dell'uno dei due Stati in cause per pretese non pecunarie tra cittadini dell'uno dei due Stati o di ambedue gli Stati, saranno riconosciute sul territorio dell'altro Stato, salvo che un cittadino dello Stato nel quale è fatta valere la decisione sia stato parte in litigio e che, secondo la legislazione di questo Stato, non sia fondata la competenza d'un tribunale dall'altro Stato. Lo stesso dicasi delle decisioni pronunciate sopra una pretesa non pecuniaria, le quali s'intendono parimente ad una pretesa pecunaria che dipende dal rapporto di diritto constatato nella decisione.

Art. 4

Il riconoscimento sarà negato allorchè la decisione abbia per effetto di attuare un rapporto di diritto che non è valido ne perseguibile nel territorio dello Stato dove la decisione è fatta valere, per considerazioni d'ordine pubblico o morale.

Il riconoscimento sarà inoltre negato in favore di una parte attinente dei paese, se nella decisione, per l'apprezzamento della sua capacità civile o della sua rappresentanza legale, oppure per l'apprezzamento d'un rapporto di diritto di famiglia o successorio che è decisivo per la pretesa, o della constatazione, parimente decisiva, di un caso di morte, sono state prese per base, a suo danno, leggi che non siano quelle applicabili secondo la legislazione dello Stato dove è fatta valere la decisione.

Qualora la parte convenuta non sia entrata nel merito della contestazione, il riconoscimento sarà negato se la citazione o l'atto che ha introdotto la causa non è stato consegnato in tempo utile al convenuto o al suo mandatario autorizzato a riceverlo, o se la notificazione è stata solamente fatta con diffida pubblica o, all'estero, per una via che non si quella dell'assistenza giudiziaria.

Art. 5

Il tribunale dello Stato in cui è fatta valere la decisione non è vincolato dalle constatazioni riferite da essa, allorchè esamina i fatti che stabiliscono la competenza di un tribunale dell'altro Stato o le ragioni di ricusa. Esso non riesamina la decisione quanto alla sua legalità.

Art. 6

Le decisioni date dai tribunali dell'uno dei due Stati che vengono riconosciute sul territorio dell'altro Stato in virtù delle disposizioni che precedono, saranno dichiarate esecutorie dall'autorità competente di questo Stato, a richiesta dell'una delle parti. L'altra parte deve essere sentita prima che venga statuito. La dichiarazione di exequatur sarà data nel corso di una procedura per quanto possibile rapida e semplice.

L'esecuzione della decisione dichiarata esecutoria è retta dalla legislazione dello Stato nel quale essa è richiesta.

Art. 7

La parte che chiede la dichiarazione d'exequatur deve presentare:

1.
un esemplare completo della decisione; documenti autentici i quali stabiliscano che la decisione ha acquistato forza di cosa giudicata, se ciò non risulta già dall'esemplare stesso;
2.
l'atto originale o copia certificata conforme dei documenti che constatino che la parte convenuta è stata citata in conformità della norma dell'articolo 4, capoverso 3.

Qualora l'autorità presso la quale è richiesto l'exequatur lo esiga, la parte dovrà inoltre produrre una traduzione dei documenti indicati al capoverso primo, stesa nella lingua ufficiale di questa autorità. Questa traduzione sarà certificata esatta da un rappresentante diplomatico o consolare o da un traduttore giurato dell'uno dei due Stati.

Art. 8

Con riserva della disposizione dell'articolo 4, capoverso 1, le transazioni concluse nel corso di un esperimento di conciliazione o in seguito all'azione aperta davanti un tribunale civile o confermate da quest'ultimo, sono assimilate, nel senso degli articoli 6 e 7, alle decisioni giudiziarie esecutorie riconosciute.

Art. 9

Per quanto concerne il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali, regola le relazioni fra i due Stati la Convenzione per l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, depositata a Ginevra per la firma, il 26 settembre 19274, nel senso che essa si applica a tutte le sentenze arbitrali pronunciate nell'uno di questi due Stati, senza riguardo alle restrizioni previste nel suo articolo 1, capoverso 1.

Per provare che la sentenza arbitrale è definitiva nel senso dell'articolo 1, capoverso 2, lettera d, della Convenzione menzionata, in Germania basta una dichiarazione rilasciata dalla cancelleria (Geschäftsstelle) dei Tribunale presso il quale la sentenza arbitrale è stata depositata, e, in Svizzera, una dichiarazione dell'autorità competente del Cantone dove è stata pronunciata questa sentenza.

Le transazioni conchiuse davanti ad arbitri saranno eseguite nello stesso modo come le sentenze arbitrali.

4 [CS 12 370. RU 2009 4239]. Vedi ora la Conv. del 10 giu. 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere (RS 0.277.12).

Art. 10

La presente Convenzione sarà ratificata. Le ratificazioni saranno scambiate a Berlino il più presto possibile.

La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio delle ratificazioni. Essa non si applicherà alle decisioni che hanno acquistato forza di cosa giudicata prima della sua entrata in vigore, ne alle transazioni conchiuse prima di questo momento.

La presente Convenzione potrà essere disdetta da ciascuno dei due Stati. Tuttavia essa produrrà i suoi effetti ancora sei mesi dopo la disdetta.

Firme

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in due esemplari originali a Berna, il 2 novembre 1929.

Rüfenacht
Kuhn
Alexander

Martius
Volkmar