935.811
Ordinanza
sulle professioni psicologiche
(OPPsi)
del 15 marzo 2013 (Stato 1° febbraio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 6 capoverso 3, 10, 13 capoverso 2, 23 capoverso 2, 37 capoverso 3, 40 capoverso 2, 47 e 49 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 20111
sulle professioni psicologiche (LPPsi);
visto l'articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,
ordina:
1 L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) rilascia il certificato relativo al titolo federale di perfezionamento e iscrive i titolari del titolo nel registro delle professioni psicologiche.
2 I titoli federali di perfezionamento sono firmati, a nome della Confederazione, dal direttore dell'UFSP.
Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) determina la durata o l'entità della prestazione da fornire nell'ambito del perfezionamento nei settori di cui all'articolo 8 LPPsi.
L'equivalenza dei diplomi e dei titoli di perfezionamento rilasciati dagli Stati membri dell'UE e dell'AELS è valutata conformemente alla direttiva 2005/36/CE4.
1 La segreteria della Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo) registra in una banca dati i seguenti dati riguardanti i titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 3 LPPsi:
- a.
- il cognome, il nome o i nomi, il cognome precedente o i cognomi precedenti;
- b.
- la data di nascita e il sesso;
- c.
- la lingua di corrispondenza;
- d.
- la cittadinanza o le cittadinanze;
- e.
- un numero di identificazione univoco;
- f.
- l'indirizzo o gli indirizzi privati e professionali, il numero o i numeri di telefono e l'indirizzo elettronico o gli indirizzi elettronici;
- g.
- il diploma estero riconosciuto con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché data del riconoscimento da parte della PsiCo.
2 Per i titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto conformemente all'articolo 9 capoverso 1 LPPsi, la segreteria della PsiCo rileva:
- a.
- i dati di cui al capoverso 1 lettere a-f;
- b.
- il titolo estero di perfezionamento riconosciuto con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento;
- c.
- la data del riconoscimento da parte della PsiCo.
3 I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono messi regolarmente e gratuitamente a disposizione del DFI, per quanto siano necessari per la gestione del registro delle professioni psicologiche conformemente agli articoli 38-43 LPPsi.
1 Il DFI fissa i dettagli della procedura di accreditamento secondo gli articoli 14-21 LPPsi.
2 Sentite le organizzazioni responsabili, il DFI emana disposizioni per concretizzare il criterio di accreditamento di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPPsi (standard di qualità).
3 L'organo di accreditamento di cui all'articolo 35 LPPsi è l'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità di cui all'articolo 22 della legge federale del 30 settembre 20115 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.6
1 I titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o di un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali:
- a.
- psicoterapeuta riconosciuto a livello federale;
- b.
- psicologo dell'età evolutiva riconosciuto a livello federale;
- c.
- psicologo clinico riconosciuto a livello federale;
- d.
- neuropsicologo riconosciuto a livello federale;
- e.
- psicologo della salute riconosciuto a livello federale.
2 I titolari di un titolo federale di perfezionamento possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento federale.
3 I titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento e nella lingua dello Stato che lo ha rilasciato.
4 Se è possibile confondere il titolo estero di perfezionamento riconosciuto con un titolo federale, alla denominazione deve essere aggiunta tra parentesi la menzione del Paese d'origine del titolo estero.
5 Per l'impiego della denominazione di psicoterapeuta è fatto salvo l'articolo 12 capoverso 2bis primo periodo dell'ordinanza del 27 giugno 20077 sulle professioni mediche.
1 L'UFSP attesta, su domanda del titolare di un diploma in psicologia rilasciato da una scuola universitaria svizzera, che egli è autorizzato a utilizzare la denominazione professionale di psicologo in Svizzera.
2 L'UFSP attesta, su domanda del titolare di un titolo federale di perfezionamento in psicoterapia, che egli possiede i requisiti professionali necessari per esercitare la professione di psicoterapeuta sotto la propria responsabilità professionale in Svizzera.
1 Gli emolumenti per le prestazioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 nonché per la procedura di annuncio secondo l'articolo 23 capoverso 1 LPPsi sono retti dall'allegato.9
2 Laddove è fissato un quadro tariffario, l'emolumento si calcola in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.
3 In casi motivati, l'autorità che decide può chiedere un congruo anticipo delle spese.
4 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200410 sugli emolumenti.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2013.
(art. 8)
Sono fissati gli emolumenti seguenti:
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franchi
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- 1.
- Per il rilascio di certificati di titoli federali di perfezionamento e l'iscrizione nella banca dati di cui all'articolo 1
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250
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- 2.
- Per il riconoscimento di diplomi esteri e l'iscrizione nella banca dati:
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- a.
- procedura secondo l'articolo 3 LPPsi
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600- 1 200
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- b.
- duplicato
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150
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- c.
- facsimile
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500
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- 3.
- Per il riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento e l'iscrizione nella banca dati:
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- a.
- procedura secondo l'articolo 9 LPPsi
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800- 1 400
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- b.
- duplicato
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150
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- c.
- facsimile
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500
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- 4.
- Per la procedura di annuncio secondo l'articolo 23 capoverso 1 LPPsi
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800- 1 400
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- 5.
- Per il rilascio di attestazioni di cui all'articolo 7 per diplomi di scuole universitarie svizzere e titoli federali di perfezionamento
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150
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- 6.
- Per le decisioni di accreditamento secondo l'articolo 16 in combinato disposto con l'articolo 34 capoverso 1 LPPsi
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20 000-40 000
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