1. Chi non si munisce di un permesso prescritto dalla presente ordinanza, chi non restituisce per tempo all'autorità le targhe relative a una licenza temporanea oppure il permesso per l'uso di un veicolo di riserva,
è punito con la multa148.149
2. Chi non osserva le restrizioni, le condizioni o i termini ai quali sono sottoposti i permessi o le licenze di circolazione speciali ai sensi della presente ordinanza, in particolare
chi non rispetta quanto dispone l'articolo 14 capoverso 1 sull'uso dei veicoli con targhe trasferibili,
chi fa uso di targhe professionali senza esserne autorizzato, non porta seco i documenti richiesti nell'articolo 24 capoverso 6150 o fa uso di un veicolo munito di targhe professionali per corse non ammesse dalla presente ordinanza,151
è punito con la multa.
3. …152
4. Chi importa in Svizzera targhe estere per veicoli a motore al fine di adoperarle eludendo le prescrizioni in vigore, è punito con la multa. Le autorità doganali possono confiscare le targhe che ritengono destinate ad uso illecito e trasmetterle all'autorità cantonale competente per l'ulteriore chiarimento dei fatti; questa procederà al ritiro definitivo se l'intenzione di usarle in tal modo è accertata.153 154
5. La pena prevista per l'autore dell'infrazione è comminata anche al detentore del veicolo o al titolare d'una licenza di circolazione collettiva o alle persone che dispongono, in loro vece, del veicolo o della licenza se essi conoscono o, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, avrebbero dovuto conoscere l'infrazione.
6. Le disposizioni penali che precedono non si applicano se la infrazione è punibile in conformità alla legge.