1
Legge federale sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Legge sul trasporto di merci, LTM) del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2010) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 87 e 122 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 20072, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1
Campo di
applicazione
1
La presente legge si applica ai trasporti di merci effettuati: a. dalle imprese ferroviarie titolari di una concessione ai sensi dell'articolo 5 o di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr); b.4 dalle imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione titolari di una concessione o di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 6-8 della legge del 20 marzo 20095 sul trasporto di viaggiatori e dalle imprese di navigazione titolari di un'attestazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 19236 sul registro del naviglio.
2
Le disposizioni della presente legge sono imperative per il trasporto di merci su commissione.
3
Per il trasporto di merci non su commissione sono imperative le disposizioni degli articoli 5-8 e 12. Le altre disposizioni si applicano per quanto il contratto non preveda altrimenti.
4
La legge si applica su tutto il territorio svizzero, salvo disposizione contraria di una convenzione internazionale.
RU 2009 6019 1 RS
101
2 FF
2007 3997
3 RS
742.101
4
Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).
5 RS
745.1
6 RS
747.11
742.41
Ferrovie
2
742.41
Art. 2
Veicoli Per veicolo ai sensi della presente legge si intendono un'unità motrice, un veicolo ferroviario o un battello, come anche una cabina, un contenitore o il sedile di un impianto di trasporto a fune, utilizzati per il trasporto di merci.
Art. 3
Requisiti di qualità e cooperazione 1
Il Consiglio federale può disciplinare conformemente alle norme internazionali riconosciute i requisiti di qualità per il trasporto di merci e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali requisiti.
2
Il Consiglio federale può disciplinare la cooperazione delle imprese tra di loro e con i clienti per promuovere la capacità del traffico merci e la comodità d'utenza.
Art. 4
Promovimento del traffico merci interno 1
L'Assemblea federale può stanziare mezzi finanziari per promuovere il trasporto di merci per ferrovia se lo richiede l'approvvigionamento su tutto il territorio o il trasferimento del traffico merci attraverso le Alpi (art. 1 e 3 della legge del 19 dic.
20087 sul trasferimento del traffico merci).
2
La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono, in quanto committenti, concordare con le imprese prestazioni che le stesse non offrirebbero nell'ambito di una gestione improntata all'economia aziendale. A tale scopo, essi indennizzano l'impresa per i costi pianificati non coperti o concedono contributi agli investimenti necessari.
3
Per promuovere il traffico merci, la Confederazione può finanziare investimenti mediante aiuti finanziari o mutui senza interessi.
4
Le disposizioni della legge del 20 marzo 20098 sul trasporto di viaggiatori concernenti la presentazione dei conti si applicano per analogia per quanto il Consiglio federale le dichiari applicabili.9
Art. 5
Trasporto di merci pericolose 1
Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose.
2
Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può affidare l'autorizzazione, l'omologazione o il controllo degli imballaggi di merci pericolose ad aziende o organizzazioni che garantiscono un'esecuzione conforme alle prescrizioni.
7 RS
740.1
8 RS
745.1
9
Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).
Legge sul trasporto di merci 3
742.41
Art. 6
Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale in materia di sicurezza 1
In situazioni particolari e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.
2
Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di esonerare temporaneamente un'impresa da tali obblighi in caso di difficoltà di esercizio particolari.
Art. 7
Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità extracontrattuale delle imprese è retta dagli articoli 40b-40f Lferr10.
Art. 8
Obblighi del detentore del veicolo 1
Chi è registrato come detentore di un veicolo nel registro pubblico dei veicoli omologati di cui all'articolo 17a Lferr11 è responsabile della manutenzione del veicolo e dell'apposizione sullo stesso dei contrassegni richiesti. Il Consiglio federale stabilisce tali contrassegni.
2
Se nel registro non è indicato un detentore, tali obblighi incombono alla persona che ha il diritto di disporre del veicolo e lo utilizza economicamente in modo durevole, o al proprietario del veicolo.
Sezione 2: Contratto d'utilizzazione di veicoli e contratto di trasporto
Art. 9
Contratto d'utilizzazione di veicoli 1
Il contratto d'utilizzazione di veicoli disciplina l'uso di veicoli ferroviari come mezzo di trasporto per effettuare trasporti secondo la presente legge.
2
Ai contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice D (Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario - CUV) della Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 199912.
3
Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.
Art. 10
Contratto di trasporto 1
Con il contratto di trasporto, l'impresa s'impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione ed a consegnarla ivi al destinatario.
2
Il contratto di trasporto non richiede per la sua validità forma speciale.
10 RS
742.101
11 RS
742.101
12 RS
0.742.403.12
Ferrovie
4
742.41
3
Per altro, ai contratti di trasporto nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci - CIM) della Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 199913.
4
Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.
Sezione 3: Vigilanza, rimedi giuridici e disposizioni penali
Art. 11
Vigilanza I trasporti di merce secondo l'articolo 1 capoverso 1 sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio federale dei trasporti. Esso è abilitato ad abrogare le decisioni e le istruzioni di organi o servizi delle imprese o a impedirne l'applicazione se infrangono la presente legge, l'autorizzazione o accordi internazionali oppure ledono importanti interessi nazionali.
Art. 12
Rimedi giuridici
1
Le controversie patrimoniali tra il cliente e l'impresa sottostanno alla giurisdizione civile.
2
Alle rimanenti controversie si applicano le disposizioni sulla giurisdizione amministrativa federale.
Art. 13
Contravvenzioni Chi intenzionalmente contravviene a un obbligo di cui agli articoli 6 o 8 è punito con la multa.
Art. 14
Delitti Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene a una prescrizione esecutiva dell'articolo 5 capoverso 1 la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.
Art. 15
Perseguimento d'ufficio I reati previsti dal Codice penale14 sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il loro servizio: a. gli impiegati delle imprese ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1; b. le persone incaricate di un compito in luogo degli impiegati di cui alla lettera a.
13 RS
0.742.403.12 14 RS
311.0
Legge sul trasporto di merci 5
742.41
Art. 16
Competenza
1
Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente sezione competono ai Cantoni.
2
Le sentenze e i decreti di abbandono emessi sono trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale, al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Consiglio federale.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 17
Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Art. 18
Referendum ed entrata in vigore 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 201015 15 DCF del 4 nov. 2009 (RU 2009 6023).
Ferrovie
6
742.41