01.01.2025 - *
01.07.2021 - 31.12.2024 / In Kraft
01.01.2020 - 30.06.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.03.2015 - 31.12.2015
01.07.2013 - 28.02.2015
01.01.2012 - 30.06.2013
01.03.2011 - 31.12.2011
01.10.2008 - 28.02.2011
01.07.2008 - 30.09.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.10.2006 - 31.12.2007
01.08.2005 - 30.09.2006
01.01.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.10.2001 - 31.12.2003
01.07.2001 - 30.09.2001
01.03.2001 - 30.06.2001
01.03.2000 - 28.02.2001
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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza
sulle foreste
(OFo)

del 30 novembre 1992 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti l'articolo 49 della legge federale del 4 ottobre 19911 sulle foreste (LFo) e l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente (LPA), ordina:

Capitolo 1: Definizioni

Art. 1

Foresta
(art. 2, cpv. 43)

1

I Cantoni stabiliscono, entro i limiti seguenti, i valori per cui una superficie coperta da alberi è considerata foresta: a.

superficie, incluso un margine idoneo: 200-800 m2 4; b.

larghezza, incluso un margine idoneo: 10-12 metri; c.

età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea: 10-20 anni.

2

Il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza
o dalla sua età.


Art. 2

Pascoli alberati
(art. 2 cpv. 2)

I pascoli alberati sono superfici che servono all'allevamento di bestiame nonché alla
selvicoltura sulle quali si alternano, in guisa di mosaico, estensioni boschive e pascoli aperti.


Art. 3

Impianti di sbarramento e terreni antistanti
(art. 2 cpv. 3)

1

Gli impianti di sbarramento sono costruzioni che, impedendo all'acqua di scorrere in via naturale, formano l'accumulamento.

RU 1992 2538 1

RS 921.0

2

RS 814.01

3

Le indicazioni che seguono i titoli dei capitoli e degli articoli si riferiscono agli articoli
corrispondenti della legge forestale.

4

RU 1993 706

921.01

Foreste

2

921.01

2

Per terreno immediatamente antistante ad un impianto di sbarramento si intende il terreno che confina a valle con l'impianto. Esso comprende in genere una striscia
larga 10 metri.

Capitolo 2: Protezione delle foreste da interventi nocivi Sezione 1: Dissodamento

Art. 4

Definizione
(art. 4 e 12)

Non si considera dissodamento: a.

l'impiego del suolo boschivo per edifici ed impianti forestali, nonché per piccoli edifici e piccoli impianti non forestali; b.

l'attribuzione di una foresta a zona protetta conformemente all'articolo 17
della legge federale sulla pianificazione del territorio5 (LPT), se lo scopo
della protezione è in sintonia con la conservazione della foresta.


Art. 5


6

Autorizzazione di dissodamento, deposito pubblico 1

La domanda di dissodamento si presenta all'autorità direttiva della Confederazione per le opere che competono alla Confederazione, e all'autorità responsabile in base
al diritto cantonale per le opere che competono ai Cantoni.

2

L'autorità pubblica la domanda ed espone gli atti per la consultazione.

3

L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale) emana direttive concernenti il contenuto di una domanda di dissodamento.


Art. 6


7

Collaborazione tra l'Ufficio federale e i Cantoni 1

Se la Confederazione è competente per autorizzare il dissodamento, la collaborazione dell'Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall'articolo 49 capoverso 2 LFo. I
Cantoni sostengono le autorità federali nell'accertamento dei fatti.

2

Per il calcolo della superficie di dissodamento, determinante per l'obbligo di consultare l'Ufficio federale (art. 6 cpv. 2 LFo), si sommano tutti i dissodamenti:

a.

chiesti nella domanda di dissodamento; b.

eseguiti per la stessa opera durante i 15 anni precedenti la domanda, o che
possono essere ancora eseguiti.

5

RS 700

6

Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani
(RU 2000 703).

7

Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani
(RU 2000 703).

O sulle foreste

3

921.01


Art. 7

Decisione di dissodamento 1

La decisione di dissodamento si pronuncia su: a.

le superfici dei dissodamenti autorizzati e di quelli rifiutati, come pure i
fondi interessati, con indicazione delle loro coordinate; b.

il tipo e l'estensione dei provvedimenti compensativi e i fondi interessati da
tali provvedimenti, con indicazione delle loro coordinate; c.

i termini di validità dell'autorizzazione di dissodamento e i termini per
l'adempimento degli obblighi ad esso legati, segnatamente quelli concernenti
i provvedimenti compensativi; d.

le opposizioni non regolate; e.

altre eventuali condizioni ed oneri.

2

L'Ufficio federale tiene una statistica dei dissodamenti autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni. I Cantoni mettono a disposizione dell'Ufficio federale i dati necessari.8


Art. 8

Compenso in natura
(art. 7 cpv. 1 e art. 8) 1

Il compenso in natura è fornito con la costituzione di una superficie forestale delle stesse dimensioni della superficie dissodata, in un luogo che presenta condizioni
simili dal profilo qualitativo.

2

Il compenso in natura comprende il terreno occorrente, la messa a dimora di piante come pure tutte le misure necessarie alla garanzia durevole della superficie di compenso.

3

Le estensioni boschive spontanee e le superfici rimboschite volontariamente che non costituiscono ancora foresta possono essere riconosciute quale compenso in
natura.


Art. 9

Aree privilegiate, zone di pregio particolare
(art. 7 cpv. 2)

1

Le aree agricole privilegiate sono superfici d'avvicendamento delle colture e superfici agricole di valore equivalente.

2

Sono di pregio ecologico particolare segnatamente: a.

i biotopi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1bis della legge federale del 1° luglio 19669 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN); b.

i territori delimitati come zone naturali protette ai sensi dell'articolo 17 LPT.

8

Introdotto dal n. II 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento
e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

9

RS 451

Foreste

4

921.01

3

Sono di pregio paesistico particolare segnatamente: a.

gli oggetti d'importanza nazionale ai sensi dell'ordinanza del 10 agosto
197710 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP); b.

le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 24 sexies capoverso 5 della Costituzione federale11; c.

i territori delimitati come zone protette ai sensi dell'articolo 17 LPT.


Art. 10

Tassa di compensazione
(art. 8)

1

Se nella decisione di dissodamento si rinuncia eccezionalmente a un compenso in natura nella medesima regione, i Cantoni riscuotono una tassa di compensazione.

2

La tassa di compensazione corrisponde alla differenza fra il costo del compenso in natura nella medesima regione e quello degli altri provvedimenti compensativi.


Art. 11

Menzione nel registro fondiario e comunicazione12 1

L'obbligo di fornire il compenso in natura o di assumere provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio deve essere menzionato nel registro
fondiario su indicazione dell'autorità forestale cantonale competente.

2

I Cantoni sorvegliano tutti i provvedimenti compensativi e ne comunicano la realizzazione all'Ufficio federale.

Sezione 2: Accertamento del carattere forestale (art. 10 cpv. 1)


Art. 12

1

La decisione d'accertamento del carattere forestale stabilisce se una superficie coperta o non coperta da alberi è considerata foresta oppure no e ne indica le coordinate.

2

La decisione di accertamento indica in un piano l'ubicazione e l'estensione della foresta come pure l'ubicazione dei fondi interessati.

10

RS 451.11

11

[CS 1 3; RU 1988 352]. Questa disposizione corrisponde ora all'art. 147 della Cost.
federale del 18 apr. 1999 (RS 101). 12

RU 1993 706

O sulle foreste

5

921.01

Sezione 3: Circolazione di veicoli a motore (art. 15 cpv. 1)


Art. 13

1

I veicoli a motore possono circolare su strade forestali a scopo di: a.

salvataggio;

b.

controlli di polizia; c.

esercitazioni militari; d.

realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali; e.13 manutenzione delle reti di distribuzione degli offerenti di servizi delle telecomunicazioni.

2

I veicoli a motore possono circolare in foresta fuori dalle strade forestali soltanto qualora si rivelasse indispensabile alla realizzazione di uno degli scopi menzionati al
capoverso 1.

3

Le manifestazioni con veicoli a motore su strade forestali e nel resto della foresta sono vietate.

Sezione 4: Edifici ed impianti in foresta (art. 11 cpv. 1 e 16)

Art. 14

1

Prima di rilasciare autorizzazioni edilizie per edifici o impianti forestali in foresta, ai sensi dell'articolo 22 LPT, dev'essere sentita l'autorità forestale cantonale competente.

2

Le autorizzazioni eccezionali per piccoli edifici o piccoli impianti non forestali in foresta ai sensi dell'articolo 24 LPT possono essere rilasciate solo d'intesa con l'autorità forestale cantonale competente.

Capitolo 3: Protezione dalle catastrofi naturali

Art. 15

Documenti di base

1

I Cantoni elaborano i documenti di base per la protezione dalle catastrofi naturali, segnatamente i catasti e le carte dei pericoli.

2

Nell'elaborazione dei documenti di base, i Cantoni tengono conto dei lavori svolti dai servizi specializzati della Confederazione e delle loro direttive tecniche.

13

Nuovo testo giusta il n. II 61 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

Foreste

6

921.01

3

I Cantoni tengono conto dei documenti di base in ogni attività d'incidenza territoriale, segnatamente nella pianificazione direttrice e d'utilizzazione.


Art. 16

Servizi di preallarme 1

Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni istituiscono servizi di preallarme. Essi provvedono all'allestimento e alla gestione delle pertinenti stazioni di misurazione e sistemi d'informazione.

2

Nell'istituzione e nella gestione dei servizi di preallarme, i Cantoni tengono conto dei lavori svolti dai servizi specializzati della Confederazione e delle loro direttive
tecniche.


Art. 17

Premunizione di zone soggette a catastrofi naturali
(art. 19)

1

La premunizione di zone soggette a catastrofi naturali comprende: a.

provvedimenti selvicolturali; b.

provvedimenti edilizi per impedire danni causati da valanghe e, eccezionalmente, l'istallazione d'impianti per lo stacco preventivo di valanghe; c.

provvedimenti concomitanti negli alvei, in relazione alla conservazione della
foresta (sistemazione idraulico-forestale); d.

opere contro frane e scoscendimenti di terreno, corrispondenti drenaggi
nonché provvedimenti di protezione contro l'erosione; e.

opere contro la caduta di pietre o massi, incluse le opere di contenimento ed
eccezionalmente il brillamento preventivo di materiale pericolante; f.

spostamento d'edifici ed impianti minacciati in luoghi sicuri.

2

I lavori vanno combinati possibilmente con provvedimenti selvicolturali e di bioingegneria.

3

I Cantoni provvedono ad assicurare una pianificazione integrale che tenga conto segnatamente degli interessi di gestione della foresta, di protezione della natura e del
paesaggio, della sistemazione dei corsi d'acqua, dell'agricoltura e della pianificazione
del territorio.

Capitolo 4: Cura ed utilizzazione della foresta Sezione 1: Gestione della foresta

Art. 18

Pianificazione forestale
(art. 20 cpv. 2)

1

I Cantoni emanano prescrizioni per la pianificazione della gestione forestale. Esse definiscono segnatamente: a.

i tipi di piani e il loro contenuto; b.

i responsabili della pianificazione;

O sulle foreste

7

921.01

c.

gli obiettivi della pianificazione; d.

le modalità per il conseguimento e l'utilizzazione delle basi di pianificazione; e.

la procedura di pianificazione e di controllo; f.

il riesame periodico dei piani.

2

Nei documenti di pianificazione forestale si registrano almeno le condizioni stazionali, le funzioni della foresta nonché la loro ponderazione.

3

Nel caso di pianificazioni d'importanza sovraziendale, i Cantoni provvedono affinché la popolazione:

a.

sia informata sugli scopi e sul decorso della pianificazione; b.

possa partecipare adeguatamente; c.

possa prenderne visione.


Art. 19

Provvedimenti selvicolturali
(art. 20)

1

Sono provvedimenti selvicolturali tutti gli interventi di cura che contribuiscono a conservare o a ripristinare la continuità e la qualità del popolamento.

2

I provvedimenti di cura dei popolamenti giovani comprendono: a.

la cura del novelleto e delle spessine, come pure il dirado delle perticaie al
fine di ottenere popolamenti stabili; b.

i provvedimenti specifici alla cura del novellame nella foresta giardinata e
nelle altre foreste a più strati, nella foresta cedua composta o semplice come
pure nel margine stratificato della foresta; c.

i provvedimenti di protezione contro i danni causati dalla selvaggina; d.

la costruzione di sentieri nelle zone di difficile accesso.

3

Sono provvedimenti di dirado e di ringiovanimento: a.

la ripulitura della tagliata e la creazione di un nuovo soprassuolo nonché i
provvedimenti collaterali necessari; b.

l'utilizzazione del legname e l'esbosco.

4

Le cure minime per mantenere la funzione protettiva consistono in misure che si limitano ad assicurare durevolmente la continuità del popolamento; il legname viene
lasciato o usato sul posto se ciò non arreca pericolo.


Art. 20

Taglio raso
(art. 22)

1

Per taglio raso si intende lo sgombero completo o quasi di un popolamento, in conseguenza del quale si instaurano sulla superficie tagliata condizioni ecologiche simili
a quelle dei terreni aperti, o si causano considerevoli effetti nocivi per la stazione o i
popolamenti vicini.

Foreste

8

921.01

2

Non è taglio raso il solo sgombero del vecchio popolamento in seguito ad una ringiovanimento sufficiente e consolidato.

Sezione 2: Materiale di riproduzione forestale

Art. 21

Produzione e utilizzazione
(art. 24)

1

I Cantoni provvedono all'approvigionamento con materiale di riproduzione forestale appropriato.

2

L'autorità forestale cantonale competente seleziona i popolamenti forestali da cui può essere ricavato materiale di riproduzione forestale. Essa annuncia all'Ufficio
federale i popolamenti di raccolta.

3

L'autorità forestale cantonale competente controlla la produzione a fini commerciali di sementi e parti di piante e rilascia certificati di provenienza.

4

A scopo forestale si può utilizzare esclusivamente materiale di riproduzione forestale di provenienza comprovata.

5

L'Ufficio federale consiglia i Cantoni in merito: a.

alla produzione, all'approvvigionamento e all'utilizzazione di materiale di riproduzione forestale; b.

alla garanzia della molteplicità genetica; 6

L'Ufficio federale tiene un catasto dei popolamenti di raccolta ed un catasto delle riserve genetiche.


Art. 22

Importazione e esportazione
(art. 24)

1

L'importazione di materiale di riproduzione forestale soggiace all'autorizzazione dell'Ufficio federale.

2

L'autorizzazione è rilasciata se: a.

il materiale di riproduzione forestale è idoneo alla coltura e la sua provenienza è attestata da certificato ufficiale; o b.

l'importatore dichiara per scritto che il materiale di riproduzione forestale è
utilizzato esclusivamente fuori della foresta.

3

Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) emana disposizioni concernenti la stesura di documenti d'esportazione di materiale di riproduzione forestale.


Art. 23

Gestione aziendale
(art. 24)

1

Gli essiccatoi forestali pubblici e privati, i vivai forestali e le aziende commerciali hanno l'obbligo di tenere un registro concernente la provenienza, la lavorazione, la
riproduzione, la consegna e le scorte di materiale di riproduzione forestale.

O sulle foreste

9

921.01

2

Nelle offerte, sulle merci e nelle fatture essi informano gli acquirenti di materiale di riproduzione forestale in merito alla categoria e alla provenienza dello stesso.

3

L'Ufficio federale controlla la gestione aziendale. Può avvalersi della collaborazione dei Cantoni.


Art. 24

Disposizioni tecniche 1

Il Dipartimento emana un'ordinanza concernente l'applicazione delle disposizioni della presente sezione.

2

Esso può prevedere la possibilità di importare e di utilizzare a fini scientifici materiale di riproduzione forestale le cui idoneità e provenienza non sono comprovate.

Sezione 3: Impiego di Sostanze pericolose per l'ambiente

Art. 25

Autorizzazione
(art. 18)

1

L'autorità cantonale competente autorizza l'uso in foresta di sostanze pericolose per l'ambiente per quanto gli articoli 26 e 27 lo consentano.

2

L'autorizzazione è limitata nel tempo e a determinate regioni. I servizi specializzati del Cantone sono sentiti prima del suo rilascio.

3

Per l'impiego di prodotti fitosanitari contro i roditori nonché per lo spargimento e lo spruzzamento di sostanze, prodotti od oggetti dall'aria, è necessaria unicamente
l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 46 dell'ordinanza sulle sostanze del 9 giugno
198614 (Osost).


Art. 26

Prodotti fitosanitari15
(art. 18)

1

Se i prodotti e gli oggetti che proteggono le piante e il loro materiale di moltiplicazione da malattie, organismi nocivi eccetera e i regolatori per lo sviluppo delle piante
secondo l'allegato 4.3 dell'ordinanza sulle sostanze del 9 giugno 198616 non possono essere sostituiti da misure meno gravose per l'ambiente, se ne autorizza l'impiego:17 a.

per il trattamento del legno in foresta, che può essere all'origine di danni alla
foresta in seguito a catastrofi naturali nonché contro gli agenti nocivi medesimi, se indispensabile alla conservazione della foresta; b.

per il trattamento, in luoghi idonei, del legno abbattuto che non può essere
evacuato per tempo, se tali luoghi non si trovano nella zona di captazione 14

RS 814.013

15

Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 8 dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999
(RS 916.161).

16

RS 814.013

17

Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 8 dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999
(RS 916.161).

Foreste

10

921.01

(zona S1 delle zone di protezione delle acque sotterranee) o nella zona di
protezione adiacente18 alle prese d'acqua sotterranee (zona S2 delle zone di
protezione delle acque sotterranee); c.

per i vivai forestali fuori delle zone S1 e S2 delle zone di protezione delle acque sotterranee; d.

per l'eliminazione dei danni causati dalla selvaggina a ringiovanimenti
spontanei, se indispensabile alla conservazione della foresta.

2

L'impiego di diserbanti secondo l'allegato 4.3 Osost è vietato in foresta. È autorizzato però nei vivai forestali fuori delle zone S1 e S2 delle zone di protezione delle
acque sotterranee.

3

Non è rilasciata alcuna autorizzazione ai sensi dei capoversi 1 e 2 per l'uso di prodotti fitosanitari:19

a.

nelle zone classificate come riserve naturali in virtù del diritto federale o cantonale, se le relative prescrizioni o convenzioni non dispongono altrimenti; b.

nelle praterie a carice e nelle paludi; c.

nelle acque superficiali e sulle loro rive; d.

nella zona S1 delle zone di protezione delle acque sotterranee.

4

Le zone S1 e S2 delle zone di protezione delle acque sotterranee sono definite nell'articolo 14 lettera a dell'ordinanza del 28 settembre 198120 contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq).


Art. 27

Fertilizzanti
(art. 18)

1

L'impiego di fertilizzanti e di prodotti ad essi equiparati, secondo l'allegato 4.5 Osost, è vietato in foresta.

2

È tuttavia autorizzato: a.

l'uso di composto e di concimi minerali:
1.

nei vivai forestali; 2.

per la ricostituzione di foreste e imboschimenti, nonché per la semina; 3.

per sviluppare la vegetazione sugli argini delle strade forestali e per la
stabilizzazione vegetale; 4.

su piccole superfici nell'ambito di esperimenti scientifici; b.

lo spandimento di concime di fattoria, composto e concimi minerali non
contenenti azoto sui pascoli alberati.

3

Non è rilasciata alcuna autorizzazione per l'impiego di fertilizzanti ai sensi del capoverso 2:

18

RU 1993 706

19

Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 8 dell'O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999
(RS 916.161).

20

[RU 1981 1644, 1993 3022 n. IV 6. RS 814.202 art. 24 lett. a]

O sulle foreste

11

921.01

a.

in zone classificate come riserve naturali in virtù del diritto federale o cantonale, se le relative prescrizioni o convenzioni non dispongono altrimenti; b.

nelle praterie a carice e nelle paludi; c.

in prossimità di acque di superficie; d.

nelle zone S1 e S2 delle zone di protezione delle acque sotterranee.

Sezione 4: Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta

Art. 28

Prevenzione dei danni alla foresta
(art. 26 e 27 cpv. 1)

I Cantoni adottano segnatamente i seguenti provvedimenti contro le cause di danni
che possono compromettere la conservazione della foresta (danni alla foresta): a.

costruzione di impianti tecnici permanenti per la prevenzione di incendi; b.

acquisto, esercizio, controllo e manutenzione di strumenti e istallazioni, quali
trappole per bostrici ed alberi-esca, per combattere gli organismi nocivi; c.

la ripulitura della tagliata, compresa la distruzione del materiale sgomberato,
quando vi è pericolo di propagazione di parassiti o malattie; d.

riduzione del carico fisico sul suolo.


Art. 29

Riparazione dei danni alla foresta
(art. 26 e 27 cpv. 1)

I Cantoni combattono le conseguenze di danni alla foresta con: a.

il riassetto e, se necessario l'esbosco di alberi danneggiati; b.

lo scortecciamento o il trattamento del legno che presenta un particolare
rischio di propagazione di parassiti o malattie, eseguiti sul posto con prodotti
fitosanitari ai sensi dell'articolo 26, qualora, in via d'eccezione, il legname
non possa essere trasportato in posti appropriati; c.

la ripulitura della tagliata, nonché l'utilizzazione e la distruzione della
corteccia e dei rami, se esiste un rischio di propagazione di parassiti o di
malattie;

d.

lo sgombero di popolamenti giovani danneggiati.


Art. 30

Coordinazione, informazione e consulenza
(art. 26 cpv. 3)

1

L'Ufficio federale coordina i provvedimenti dei Cantoni per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta.

2

L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) adempie i seguenti compiti:

Foreste

12

921.01

a.

organizza, insieme con i servizi forestali cantonali, il rilevamento di dati
importanti ai fini della protezione della foresta21; b.

informa sulla comparsa di organismi o di altri fattori che possono nuocere
alla foresta;

c.

presta consulenza ai servizi forestali cantonali in materia di protezione della
foresta.

3

L'FNP collabora con il servizio fitosanitario federale.

4

Valgono inoltre le disposizioni dell'ordinanza del 30 novembre 199222 sulla protezione delle essenze forestali nell'ambito della circolazione transfrontiera delle merci
(ordinanza sulla protezione delle essenze forestali).

Sezione 5: Danni causati dalla selvaggina (art. 27 cpv. 2)


Art. 31

1

Se si producono danni causati dalla selvaggina nonostante la regolazione degli effettivi, si stabilisce un relativo piano di prevenzione.

2

Il piano di prevenzione comprende provvedimenti per il miglioramento degli spazi vitali (cura dei biotopi), la protezione della selvaggina da molestie, l'abbattimento di
capi di selvaggina dannosi, nonché il controllo dell'efficacia dei provvedimenti assunti.

3

Il piano di prevenzione costituisce parte integrante della pianificazione forestale.

Capitolo 5: Formazione professionale Sezione 1: Formazione di base e perfezionamento (art. 29 cpv. 2)


Art. 32

Ingegneri forestali
(art. 29 cpv. 2)

1

I Politecnici federali offrono agli ingegneri forestali programmi di studio successivi alla formazione di base, coronati da diploma (perfezionamento).

2

L'Ufficio federale, in collaborazione con i Politecnici federali, i Cantoni e le organizzazioni, istituzioni e associazioni professionali forestali, provvede al mantenimento delle conoscenze ed attitudini acquisite durante gli studi, come pure all'introduzione d'innovamenti teorici e pratici (perfezionamento professionale).

21

RU 1993 706

22

RS 921.541

O sulle foreste

13

921.01


Art. 33

Personale forestale
(art. 29 cpv. 4 e 51 cpv. 2) 1

Il Dipartimento emana i regolamenti sulla formazione professionale e sugli esami di fine tirocinio per selvicoltore, nonché su formazioni complementari.

2

Le associazioni professionali stabiliscono i regolamenti d'esame professionale per capisquadra selvicoltori, nonché i regolamenti d'esame professionale superiore per
maestri selvicoltori. A tale scopo si avvalgono della collaborazione dei Cantoni e
delle organizzazioni forestali. Il Dipartimento approva i regolamenti.

3

I Cantoni curano la formazione dei forestali e gestiscono le scuole necessarie a tale scopo. Il Dipartimento emana prescrizioni minime per il riconoscimento di tali
scuole.

4

Il Dipartimento può emanare se del caso regolamenti sulla formazione e gli esami per altre professioni forestali23.

5

I Cantoni curano il perfezionamento professionale del personale forestale in collaborazione con le associazioni professionali e le organizzazioni e istituzioni forestali.


Art. 34

Operai forestali
(art. 30)

1

I Cantoni organizzano in collaborazione con le organizzazioni agricole e forestali corsi tecnici e speciali per la mano d'opera forestale non qualificata e gli agricoltori.

2

I corsi vertono segnatamente su questioni concernenti la sicurezza sul lavoro.


Art. 35

Coordinazione e documentazione
(art. 29 cpv. 1)

1

Il Dipartimento istituisce una commissione incaricata di studiare le questioni concernenti la formazione professionale forestale e di consigliare l'Ufficio federale in
tale ambito. Il Dipartimento emana il regolamento della commissione.

2

L'Ufficio federale gestisce un servizio centrale di coordinazione e documentazione per la formazione forestale.

Sezione 2:
Eleggibilità a funzioni superiori nel servizio forestale pubblico


Art. 36

Condizioni
(art. 29 cpv. 3 e 51 cpv. 2) Può essere nominato a capo di un Ufficio di circondario forestale o a un'altra funzione superiore del servizio forestale della Confederazione o di un Cantone chi
comprova di aver compiuto con successo: 23

RU 1993 706

Foreste

14

921.01

a.

gli studi di ingegnere forestale presso i politecnici federali o presso un
istituto universitario estero riconosciuto dal Dipartimento; b.

una pratica forestale.


Art. 37

Pratica forestale

1

Il Dipartimento istituisce una commissione che provvede all'organizzazione della pratica forestale e che valuta le capacità professionali dei candidati.

2

Esso emana un regolamento concernente: a.

l'ammissione alla pratica forestale, la sua organizzazione e la sua durata, i
suoi scopi ed i requisiti per l'ottenimento del certificato di pratica; b.

la composizione e i compiti della commissione; c.

la formazione e i compiti del corpo insegnante.

3

I Cantoni mettono a disposizione il numero necessario di posti di pratica e provvedono affinché i praticanti siano indennizzati adeguatamente.

Capitolo 6:
Aiuti finanziari (senza crediti d'investimento) e indennità
Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 38

Condizioni generali dell'aiuto federale
(art. 35 cpv. 2)

1

Le indennità e gli aiuti finanziari della Confederazione sono versati soltanto se il Cantone partecipa al finanziamento dei provvedimenti.

2

La partecipazione del Cantone non costituisce una condizione per il versamento di aiuti finanziari in caso di: a.

provvedimenti temporanei relativi alla pubblicità e alla promozione delle
vendite, presi in comune dall'economia forestale e dall'industria del legno in
caso di sovrapproduzione straordinaria; b.

allestimento di materiale didattico destinato al personale forestale; c.

associazioni d'importanza nazionale; d.

ricerca e sviluppo.


Art. 39

Condizioni particolari
(art. 35 cpv. 2)

1

Il sussidio federale è versato a condizione che: a.

i provvedimenti siano conformi alla pianificazione forestale, necessari,
appropriati e consoni alle esigenze tecniche, economiche ed ecologiche ed
adempiano alle altre condizioni del diritto federale e cantonale; b.

la manutenzione successiva sia garantita.

O sulle foreste

15

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2

Le indennità sono versate solo se il provvedimento è stato disposto dal Cantone e l'Ufficio federale ha approvato provvisoriamente una partecipazione della Confederazione.

3

L'Ufficio federale emana direttive in merito ai requisiti tecnici, economici ed ecologici che progetti e provvedimenti devono adempiere.24

Art. 40

Calcolo dei sussidi
(art. 35)

1

Il sussidio federale è stabilito in funzione della capacità finanziaria del Cantone e della sua partecipazione. Esso è calcolato secondo le tabelle 1-2 dell'allegato.

2

I Cantoni graduano le loro prestazioni tenendo conto segnatamente: a.

dei particolarismi regionali; b.

di difficoltà particolari nell'esecuzione dei provvedimenti; c.

della capacità economica del beneficiario del sussidio; d.

dell'importanza del provvedimento dal profilo dell'interesse pubblico.

3

L'aliquota più bassa del sussidio cantonale non deve superare il 60 per cento del valore di riferimento del Cantone interessato.


Art. 41

Costi riconosciuti

1

Il Dipartimento stabilisce in un'ordinanza i costi di cui si tiene conto nel calcolo di aiuti finanziari e indennità.

2

I costi complessivi di provvedimenti selvicolturali ai sensi degli articoli 17 capoverso 1 lettera a, 19 e 29 comprendono:

a.

i costi diretti;

b.

i costi indiretti da allibrare o, per le piccole aziende e i proprietari privati di
foreste che non tengono una contabilità, un supplemento forfettario calcolato
in percento dei costi diretti (costi indiretti).

Sezione 2: Provvedimenti

Art. 42

Protezione da catastrofi naturali
(art. 36 lett. a e b)

1

I provvedimenti di premunizione delle zone soggette a catastrofi naturali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 sono indennizzati sulla base della tabella 1 dell'allegato.
L'indennità è assegnata se: 24

Nuovo testo giusta il n. I 27 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle
competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996
(RU 1996 2243).

Foreste

16

921.01

a.

da un catasto dei pericoli, da una carta dei pericoli o da una zona di pericolo
risulta che in un determinato territorio la vita umana o beni materiali considerevoli sono minacciati; b.

un progetto approvato dal Cantone è presentato con preventivo e garanzia di
finanziamento.

2

Fra i provvedimenti selvicolturali, ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 lettera a, si considerano esclusivamente la creazione di foresta o la cura dei popolamenti giovani
sui pendii dove esiste un pericolo diretto per la vita umana o beni materiali considerevole in seguito a valanghe, scoscendimenti di terreno, erosione, colate di fango o
caduta di massi (foresta con particolare funzione protettrice).

3

L'indennità per la costruzione di gallerie di protezione delle vie di comunicazione non forestali si determina, alle condizioni menzionate nel capoverso 1, secondo la
tabella 2 dell'allegato.

4

Non è versata alcuna indennità per: a.

provvedimenti volti a proteggere edifici ed impianti eretti in zone di pericolo
delimitate o in luoghi notoriamente pericolosi, pur non essendo necessariamente vincolati a questa ubicazione; b.

provvedimenti volti a proteggere impianti turistici quali ferrovie, sciovie,
piste da sci alpino o di fondo.


Art. 43

Carte dei pericoli, stazioni di misurazione, servizi di preallarme
(art. 36 lett. c)

1

L'allestimento di catasti e carte dei pericoli, la pianificazione e la gestione di stazioni di misurazione nonché l'allestimento di servizi di preallarme sono indennizzati
secondo la tabella 1 dell'allegato.

2

Il Cantone provvede affinché i catasti e le carte di pericolo nonché i rilevamenti delle stazioni di misurazione e dei sistemi d'informazione siano messi a disposizione
dell'Ufficio federale, se quest'ultimo lo chiede.


Art. 44

Prevenzione dei danni alla foresta
(art. 37 lett. a)

1

I provvedimenti per la prevenzione di danni straordinari alle foreste, ai sensi dell'articolo 28 lettere a, b e c, sono indennizzati secondo la tabella 2 dell'allegato.

2

L'indennità per l'istallazione di impianti tecnici permanenti di prevenzione d'incendi è assegnata se è stato presentato un progetto approvato dal Cantone, corredato
di preventivo e di garanzia di finanziamento.

3

I sussidi federali sono versati al Cantone sulla base dei costi attestati annualmente.

O sulle foreste

17

921.01


Art. 45

Riparazione dei danni alla foresta, utilizzazioni forzate
(art. 37 lett. b)

1

La riparazione dei danni verificatisi su vaste superfici forestali ai sensi dell'articolo 29 nonché le utilizzazioni forzate che ne conseguono sono indennizzate secondo la tabella 2 dell'allegato.

2

L'indennità è calcolata sulla base dei costi complessivi (art. 41 cpv. 2). Il valore di mercato del legno dev'essere dedotto dai costi complessivi.


Art. 46

Elaborazione delle basi per la pianificazione forestale
(art. 38 cpv. 2 lett. a) Per l'elaborazione della pianificazione forestale stabilita in base a prescrizioni cantonali approvate, l'aiuto finanziario è accordato secondo la tabella 2 dell'allegato.


Art. 47

Provvedimenti selvicolturali
(art. 38 cpv. 1 e 2 lett. b) 1

Aiuti finanziari e indennità sono accordati per provvedimenti selvicolturali di cura, diradamento e ringiovanimento di popolamenti ai sensi degli articoli 17 capoverso 1
lettera a e 19 se:

a.

i provvedimenti sono raggruppati e definiti per una durata di 10 anni, corredati di preventivo e di garanzia di finanziamento; b.

il valore di mercato del legno e le prestazioni di terzi non coprono i costi
complessivi dei provvedimenti (art. 41 cpv. 2).

2

L'aiuto finanziario per provvedimenti selvicolturali limitati nel tempo ai sensi dell'articolo 19 capoversi 2 e 3 è accordato secondo la tabella 2 dell'allegato. L'aiuto
finanziario è subordinato all'impegno del beneficiario di partecipare a misure d'autosostegno dell'economia forestale e del legno. Si tiene conto delle particolari spese
attestate, effettuate per motivi di protezione della natura.

3

È'accordata un'indennità, secondo la tabella 1 dell'allegato: a.

per provvedimenti di cure minime ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4,
necessari per conservare e promuovere la stabilità della foresta con funzione
protettrice;

b.

per provvedimenti selvicolturali ai sensi degli articoli 17 capoverso 1 lettera
a e 19 capoversi 2 e 3, necessari per conservare la foresta con particolare
funzione protettrice (art. 42 cpv.2).

4

Per i raccordi è accordato solo l'aiuto finanziario di cui all'articolo 48.


Art. 48

Strutture di raccordo, miglioramento delle condizioni di gestione
(art. 38 cpv. 2 lett. d e e) 1

Un aiuto finanziario è accordato secondo la tabella 2 dell'allegato per i seguenti provvedimenti:

a.

costruzione o ripristino di strutture di raccordo fisse e di deposito del
legname necessarie all'economia forestale;

Foreste

18

921.01

b.

costruzione di sedi logistiche forestali; c.

miglioramento delle strutture della proprietà, istituzione di consorzi di
gestione ed altri provvedimenti per il miglioramento delle condizioni di
gestione;

d.

la regolazione del percorso del bestiame.

2

L'aiuto finanziario è subordinato all'impegno del beneficiario di partecipare a misure d'autosostegno dell'economia forestale e del legno.

3

L'aiuto finanziario è assegnato se è stato presentato un progetto approvato dal Cantone, corredato di preventivo e di garanzia di finanziamento.


Art. 49

Riserve forestali
(art. 38 cpv. 3)

1

Un aiuto finanziario è accordato, secondo la tabella 2 dell'allegato per provvedimenti di protezione e di manutenzione delle riserve forestali, la cui esistenza è assicurata durevolmente per mezzo di piani di utilizzazione e di un contratto.

2

Per i provvedimenti selvicolturali valgono le disposizioni dell'articolo 47 capoverso 2.


Art. 50

Produzione di materiale di riproduzione forestale
(art. 38 cpv. 2 lett. c) 1

Un aiuto finanziario è accordato secondo la tabella 2 dell'allegato per la produzione di materiale di riproduzione forestale e per il mantenimento della molteplicità genetica delle piante forestali.

2

Esso è accordato per: a.

provvedimenti di costruzione concernenti gli essiccatoi; b.

l'acquisto di attrezzature tecniche, macchine e attrezzi destinati alla produzione ed al trattamento di sementi; c.

la gestione di semenzai e di centri di smistamento di semi che servono all'approvvigionamento di sementi controllate; d.

la gestione particolare di riserve genetiche designate come tali nella pianificazione forestale e che fanno parte della concezione federale per il mantenimento della molteplicità genetica delle piante forestali.

3

L'aiuto finanziario è assegnato se è stato presentato un progetto di costruzione approvato dal Cantone o un piano di gestione, corredato di preventivo e garanzia di
finanziamento.


Art. 51

Promovimento della formazione professionale
(art. 39)

1

Un aiuto finanziario è accordato secondo la tabella 2 dell'allegato per la formazione e l'indennizzo degli insegnanti responsabili della pratica forestale ai sensi dell'articolo 37 nonché per i corsi collaterali.

O sulle foreste

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2

Un aiuto finanziario per la formazione del personale forestale, compresi gli edifici e le strutture necessari, è accordato conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del
7 novembre 197925 sulla formazione professionale (OFPr).

3

Oltre ai sussidi versati in virtù dell'OFPr, la Confederazione accorda un aiuto finanziario forfettario del 10 per cento in compensazione di costi specifici di pratica
del personale forestale in loco. I costi di formazione delle scuole e dei corsi forestali,
riconosciuti dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia26,
servono come base di calcolo. La procedura è regolata dall'OFPr.

4

La Confederazione accorda un aiuto finanziario sino ad un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti per l'allestimento di materiale didattico destinato al personale forestale.

5

La Confederazione accorda un aiuto finanziario secondo la tabella 2 dell'allegato per i corsi, il materiale di corso e l'impiego di unità mobili per la formazione di operai forestali.


Art. 52

Ricerca e sviluppo
(art. 31)

1

La Confederazione può accordare un aiuto finanziario sino ad un massimo del 50 per cento dei costi per progetti di ricerca e di sviluppo dei quali non è mandante.

2

Essa può accordare un aiuto finanziario ad istituzioni che promuovono e coordinano la ricerca e lo sviluppo, sino a concorrenza dell'importo fornito da terzi, a
condizione che le sia riconosciuto un adeguato diritto di consultazione in seno alle
stesse.

Sezione 3: Procedura

Art. 53

Domande
(art. 35)

1

Le domande di aiuto finanziario senza la partecipazione del Cantone (art. 38 cpv. 2) sono presentate all'Ufficio federale; tutte le altre domande al Cantone.

2

Il Cantone esamina gli atti, il diritto all'aiuto e l'esaurimento delle altre possibilità di finanziamento.

3

Fermo restando l'articolo 59 capoverso 4, esso trasmette all'Ufficio federale le domande corredate della sua proposta motivata, delle autorizzazioni cantonali già rilasciate e della decisione di sussidio cantonale.


Art. 54

Determinazione e versamento dei sussidi federali 1

Gli aiuti finanziari e le indennità sono stabiliti in funzione dei costi.

25

RS 412.101

26

Nuova espressione giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. f dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1°
ago. 1998 (RU 1998 1822).

Foreste

20

921.01

2

Se i Cantoni stabiliscono aliquote forfettarie per il calcolo dei costi, tali aliquote sono pure vincolanti per la determinazione dei sussidi federali, qualora l'Ufficio federale le abbia approvate.

3

Il conteggio approvato dal Cantone costituisce la base per il versamento d'aiuti finanziari o di indennità con la partecipazione del Cantone.

4

Se i sussidi federali e cantonali superano i costi riconosciuti, la Confederazione riduce la propria quota proporzionalmente.

5

I sussidi federali inferiori al 10 per cento dei costi riconosciuti non sono versati.


Art. 55


27

Competenza per la concessione di sussidi Indennità e aiuti finanziari sono assegnati e versati: a.

fino a 3 milioni di franchi, dall'Ufficio federale; b.

oltre 3 milioni di franchi, dall'Ufficio federale d'intesa con l'Amministrazione
federale delle finanze.


Art. 56

Compiti dei Cantoni
(art. 35 cpv. 2)

1

Per i provvedimenti da loro sussidiati, i Cantoni provvedono ad assicurare un'esecuzione economica, tecnicamente ineccepibile, rispettosa dell'ambiente e conforme
alle disposizioni in materia di sussidiamento.

2

Essi verificano in qual misura i provvedimenti sono stati eseguiti, controllano ed approvano i conteggi.

3

Essi provvedono ad assicurare alle autorità federali la possibilità di esaminare tutti i giustificativi e i documenti di conteggio durante l'esecuzione del progetto e nei 5
anni successivi al conteggio finale.


Art. 57

Controllo della Confederazione
(art. 35)

L'Ufficio federale controlla per mezzo di prove a caso l'esecuzione dei provvedimenti e l'impiego dei sussidi federali versati.


Art. 58

Adempimento difettoso o inadempienza dei compiti; sottrazione allo
scopo
(art. 35)

1

In caso di aiuto finanziario, le conseguenze dell'adempimento difettoso o dell'inadempienza dei compiti, nonché quelle della sottrazione allo scopo dell'importo da
parte del beneficiario, sono regolate dalle disposizioni della legge sui sussidi del
5 ottobre 199028 (LSu).

27

Nuovo testo giusta il n. I 27 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle
competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996
(RU 1996 2243).

28

RS 616.1

O sulle foreste

21

921.01

2

Se provvedimenti per i quali sono accordate indennità non sono eseguiti o sono eseguiti in modo insufficiente, l'Ufficio federale può esigerne la corretta esecuzione
da parte del Cantone, stabilendo un termine.

3

Se impianti o istallazioni per i quali e stata accordata un indennità sono sottratti al loro scopo, l'Ufficio federale può esigere che il Cantone ordini la cessazione del
cambiamento di scopo o il suo annullamento.

4

La restituzione delle indennità è regolata dalle disposizioni applicabili agli aiuti finanziari.


Art. 59

Disposizioni speciali per la determinazione e il versamento
di sussidi federali globali ai Cantoni 1

I Cantoni informano annualmente l'Ufficio federale dei provvedimenti pianificati ai sensi degli articoli 43, 46 e 49, nonché del fabbisogno finanziario presunto.

2

Dopo aver sentito i Cantoni, l'Ufficio federale stabilisce le modalità di ripartizione dei mezzi finanziari tra i Cantoni. Tiene conto segnatamente della superficie, delle
condizioni stazionali29 e dell'importanza della foresta, delle catastrofi naturali di importanza regionale e soprarregionale verificatesi, dei documenti di base in materia di
pianificazione del territorio e della capacità finanziaria dei Cantoni.

3

L'Ufficio federale assegna ogni anno ai Cantoni, mediante decisione formale, i mezzi finanziari che competono loro.

4

I Cantoni accordano a terzi il sussidio federale contemporaneamente ai propri sussidi.

5

I Cantoni comunicano annualmente all'Ufficio federale i provvedimenti ultimati durante l'anno corrente o in fase esecutiva e lo informano in merito all'impiego dei
mezzi e alla loro partecipazione ai costi dei provvedimenti.

Capitolo 7: Crediti d'investimento

Art. 60

Condizioni

1

Crediti d'investimento sono concessi se: a.

l'investimento è necessario e idoneo alla protezione da catastrofi naturali o
alla cura e all'utilizzazione della foresta; e b.

la situazione finanziaria del richiedente lo esige.

2

L'onere totale che ne deriva dev'essere sopportabile per il richiedente.

3

Il richiedente deve esaurire le proprie capacità finanziarie e avvalersi delle prestazioni ricevute da terzi.

29

RU 1993 706

Foreste

22

921.01

4

I crediti d'investimento non devono essere cumulati con crediti secondo la legge federale del 23 marzo 196230 sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola o secondo la legge federale del 28 giugno 197431
sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane.

5

I Cantoni non ricevono alcun credito per i propri investimenti.

6

Gli articoli 39 capoverso 3 e 41 capoverso 1 sono applicabili.


Art. 61

Crediti federali

1

L'Ufficio federale concede mutui globali al Cantone per il versamento di crediti d'investimento. Tali mutui sono senza interessi e limitati alla durata di 20 anni.

2

Il Cantone notifica annualmente all'Ufficio federale le proprie occorrenze per l'anno successivo.

3

La ripartizione dei mezzi tra i Cantoni avviene sulla base delle occorrenze e secondo l'articolo 59.


Art. 62

Domande
(art. 40 cpv. 3)

1

Le domande di crediti d'investimento sono presentate al Cantone.

2

Alla domanda si allegano: a.

il piano generale di gestione; b.

il conto di gestione; c.

la ricapitolazione della situazione finanziaria del richiedente.

3

Le imprese che curano o utilizzano le foreste a titolo professionale e in qualità di mandatari allegano alla loro domanda il bilancio e il conto economico dei due ultimi
anni.


Art. 63

Importo dei crediti ed interessi
(art. 40 cpv. 1)

1

I crediti d'investimento sono concessi: a.

come crediti di costruzione sino a concorrenza dell'80 per cento dei costi di
costruzione;

b.

per il finanziamento dei costi residui dei provvedimenti previsti dagli articoli
42, 43, 47 capoverso 3 e 48; c.

per l'acquisto di veicoli, macchine e attrezzi forestali, sino a concorrenza
dell'80 per cento dei costi; 30

[RU 1962 1323, 1967 806, 1972 2532, 1977 2249 n. I 961, 1991 362 n. II 52, 1992 288
all. n. 47 2104; RS 616.1 all. n. 27. RS 910.1 all. lett. f] 31

RU 1975 392, 1980 1798, 1985 387, 1992 288 all. n. 43; RS 616.1 all. n. 24. RS 901.1
art. 25]. Vedi ora: la LF del 29 mar. 1997 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni
montane (RS 901.1)

O sulle foreste

23

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d.

per la costruzione di impianti per l'esercizio forestale, sino a concorrenza
dell'80 per cento dei costi.

2

I crediti d'investimento sono concessi generalmente senza interesse. Tuttavia, qualora l'onere totale del richiedente lo consenta, si stabilisce un tasso d'interesse
idoneo.

3

Non si concedono mutui inferiori a franchi 10.000.-.


Art. 64

Durata, rimborso e domanda di restituzione
(art. 40)

1

I crediti d'investimento sono concessi per una durata massima di 20 anni.

2

Le rate d'ammortamento sono stabilite secondo il genere di provvedimenti e in considerazione delle possibilità economiche del beneficiario del credito.

3

Il rimborso inizia: a.

un anno dopo la fine del progetto per gli investimenti ai sensi dell'articolo 63
capoverso 1 lettere a e b, ma al più tardi 5 anni dopo il versamento della
prima rata di credito; b.

nell'anno civile successivo a quello del versamento, per gli altri investimenti.

4

Il debitore può, in ogni tempo e senza previa disdetta, rimborsare il mutuo parzialmente o interamente.

5

La domanda di restituzione anticipata è regolata dall'articolo 58. Il Cantone può inoltre disdire il mutuo qualora la situazione finanziaria del debitore sia migliorata in
misura tale che si possa esigere da parte sua il rimborso del mutuo. Il termine di
disdetta è di 3 mesi.

6

Il rimborso di crediti o rate d'ammortamento esigibili sono addebitati di un interesse moratorio del 5 per cento.

Capitolo 8: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 65

Esecuzione da parte della Confederazione
(art. 49)

1 Il Dipartimento è autorizzato a svolgere autonomamente le pratiche concernenti
l'esecuzione della LFo.

2 Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali
concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono
in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'Ufficio federale e
dei Cantoni è retta dall'articolo 49 capoverso 2 LFo; sono salve le disposizioni legali
sull'obbligo di tutela del segreto.32 32

Introdotto dal n. II 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento
e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Foreste

24

921.01


Art. 66

Esecuzione da parte dei Cantoni
(art. 50)

1 I Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione della LFo e della presente
ordinanza entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

2 Essi comunicano all'Ufficio federale le disposizioni e le decisioni in merito ai dissodamenti.33 Sezione 2: Diritto previgente; abrogazione e modificazione

Art. 67

Abrogazioni

Sono abrogati:

a.

l'ordinanza del 1° ottobre 196534 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste; b.

l'ordinanza del 23 maggio 197335 concernente l'eleggibilità dei funzionari forestali superiori; c.

l'ordinanza del 28 novembre 198836 sui provvedimenti straordinari per la
conservazione della foresta; d.

gli articoli 2-5 dell'ordinanza del 16 ottobre 195637 sulla protezione delle
foreste;

e.

il decreto del Consiglio federale del 16 ottobre 195638 concernente la provenienza e l'utilizzazione delle sementi forestali e delle piante forestali; f.

l'ordinanza del 22 giugno 197039 sui crediti forestali d'investimento nelle regioni di montagna.


Art. 68

Modificazioni

1. L'ordinanza del 28 marzo 199040 sulla delega di competenze è modificata come
segue:

33

Introdotto dal n. II 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento
e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

34

[RU 1965 862, 1971 1192, 1977 n. I 18.1, 1985 670 n. I 3, 685 n. I 6, 2022] 35

[RU 1973 964, 1987 608 art. 16 cpv. 1 lett. e] 36

[RU 1988 2057, 1990 874 n. I, II] 37

[RU 1956 1317, 1959 1680, 1977 2325 n. I 19, 1987 2538, 1989 1124 art. 2 n. 2,
1992 1749 n. II 4; RS 814.013 art. 70 n. 3. RS 921.541 art. 42 lett. a] 38

[RU 1956 1325, 1959 1682, 1975 402 n. I 15, 1987 2538] 39

[RU 1970 764, 1978 1819] 40

RS 172.011

O sulle foreste

25

921.01

...

3. L'ordinanza del 19 ottobre 198842 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente è
...

4. L'ordinanza sulle sostanze del 9 giugno 198643 è modificata come segue: Allegato 4.3, cifra 3 cpv. 3
...

Allegato 4.5, cifra 33 cpv. 3
...

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 69

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993, ad eccezione degli articoli 60 a 64 e 67 lettera f.

2

Gli articoli 60 a 64 e 67 lettera f entrano in vigore il 1° gennaio 1994.

Disposizione finale della modificazione del 2 febbraio 200044 Le domande di dissodamento per le opere di competenza cantonale, pendenti il
1° gennaio 2000, sono giudicate in base al diritto previgente.

41

[RU 1989 2328, 1990 574 art. 5 cpv. 2, 1992 23 art. 16, 1993 2045 art. 9] 42

RS 814.011. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

43

RS 814.013. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

44 RU

2000 703

Foreste

26

921.01

Allegato

Graduazione delle indennità fino al 70 per cento dei costi
secondo la capacità finanziaria del Cantone
Tabella 1

Capacità finanziaria forte
>120

media
120 ... indice

... 60

bassa
<60

Conf.

Cant.

Conf.

Cant.

valore di rif.

30%

50%

Valore di rif. =

70%

10%

60% del valore
di riferimento

18%

30%

UR +

120 - indice ct

60

× (VSR - VIR)

42%

6%

UR = valore di riferimento per la Confederazione, per una capacità finanziaria di 120
OR = valore di riferimento per la Confederazione, per una capacità finanziaria di 60 Graduazione dell'aiuto finanziario e dell'indennità
fino al 50 per cento dei costi, secondo la capacità finanziaria
del Cantone

Tabella 2

Capacità finanziaria forte
>120

media
120 ... indice

... 60

bassa
<60

Conf.

Cant.

Conf.

Cant.

valore di rif.

20%

50%

Valore di rif. =

50%

25%

60% del valore
di riferimento

12%

30%

UR +

120 - indice ct

60

× (VSR - VIR)

42%

6%

UR = valore di riferimento per la Confederazione, per una capacità finanziaria di 120
OR = valore di riferimento per la Confederazione, per una capacità finanziaria di 60 Indicazioni concernenti le tabelle 1 e 2 Tali tabelle costituiscono la base per determinare l'aliquota dei sussidi federali, secondo la capacità finanziaria del Cantone.

I valori di riferimento indicati in queste tabelle significano: a.

per la Confederazione: aliquota di sussidio più elevata, per un Cantone con
capacità finanziaria determinata; b.

per il Cantone: aliquota di sussidio cantonale che determina il versamento
del sussidio federale più elevato, per una capacità finanziaria determinata.