01.01.2023 - * / In Force
01.01.2018 - 31.12.2022
01.01.2010 - 31.12.2017
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 30.06.2009
01.01.2005 - 31.12.2007
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2004 - 31.12.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Compare versions

1

Ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) del 4 ottobre 2002 (Stato 28 dicembre 2004) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 93 e 149 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM);
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20012, decreta:

Art. 1

Principio L'organizzazione dell'esercito deve, a tutti i livelli, conformarsi alla missione del medesimo.


Art. 2

Composizione dell'esercito L'esercito consta dell'esercito attivo e della riserva.


Art. 3

Esercito attivo

L'esercito attivo consta dei militari: a. obbligati a prestare servizi d'istruzione e incorporati in formazioni dell'esercito attivo;

b. assunti come personale militare.


Art. 4

Riserva

La riserva consta dei militari soggetti all'obbligo di prestare servizio militare che, ad eccezione degli ufficiali, non devono più prestare servizi d'istruzione.


Art. 5

Effettivo dell'esercito 1

Per adempiere i suoi compiti, l'esercito dispone di un effettivo massimo di 220 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

2

L'esercito attivo dispone di un effettivo massimo di 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

3

La riserva dispone di un effettivo massimo di 80 000 persone. Essa è articolata in formazioni (stati maggiori o unità di truppa).

RU 2003 4027 1 RS

510.10

2 FF

2002 768

513.1

Organizzazione dell'esercito 2

513.1

4

L'effettivo dell'esercito non comprende le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare incorporate negli stati maggiori del Consiglio federale o che non sono incorporate in formazioni conformemente all'articolo 60 LM.


Art. 6

Struttura 1 Nella sua struttura di base l'esercito si articola in: a. Stato maggiore di pianificazione, stato maggiore di condotta dell'esercito e frazioni dello stato maggiore dell'esercito; b. il comando dell'istruzione superiore dei quadri; c. organizzazioni d'istruzione delle Forze terrestri e delle Forze aeree: formazioni d'addestramento, scuole, corsi di formazione, corsi e centri di competenza;

d. stato maggiore d'impiego delle Forze terrestri; e. stato maggiore d'impiego delle Forze aeree; f.

base logistica dell'esercito; fbis.3 base d'aiuto alla condotta; g. quattro stati maggiori delle regioni territoriali; h. le brigate:

1. quattro brigate di fanteria, 2. tre brigate di fanteria di montagna, 3. due brigate blindate, 4. una brigata logistica, 5. una brigata d'aiuto alla condotta; hbis.4 la Sicurezza militare; i. i corpi di truppa: battaglioni, gruppi, comando dei granatieri, comandi d'aerodromo, squadre; j.

le unità di truppa: compagnie, batterie, squadriglie, colonne.

2

Per l'istruzione, il Consiglio federale può subordinare i corpi di truppa e le unità di truppa alle brigate o alle formazioni d'addestramento. Esso tiene conto delle affinità regionali.

3

Le brigate di fanteria, di fanteria di montagna e quelle blindate sono istruite dallo stato maggiore d'impiego delle Forze terrestri. Nel servizio d'istruzione i corpi di truppa possono essere assegnati agli stati maggiori delle regioni territoriali.

4

Per l'allestimento della prontezza d'impiego e nell'impiego, le brigate, i corpi di truppa e le unità di truppa sono subordinati agli stati maggiori delle regioni territoriali oppure allo stato maggiore di condotta dell'esercito, agli stati maggiori d'impiego delle Forze terrestri e delle Forze aeree.

3

Introdotta dal n. II 2 dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).

4

Introdotta dal n. III dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5047).

O dell'AF

3

513.1


Art. 7

Armi, formazioni di professionisti e servizi ausiliari 1

Le Armi sono elementi dell'esercito per la cui istruzione sono organizzate scuole reclute. Per i servizi ausiliari non sono organizzate scuole reclute.

2

L'esercito comprende: a. le

Armi:

1. la

fanteria,

2. le truppe blindate, 3. l'artiglieria, 4. le truppe d'aviazione, 5. le truppe di difesa contraerea, 6. le truppe del genio, 7. le truppe d'aiuto alla condotta, 8. le truppe di trasmissione, 9. le truppe di salvataggio, 10. le truppe della logistica, 11. le truppe sanitarie, 12. le truppe della sicurezza militare, 13. le truppe di difesa ABC; b. le formazioni di professionisti: 1. parti delle formazioni delle Forze aeree, 2. parti delle formazioni della sicurezza militare, 3. il distaccamento d'esplorazione dell'esercito, 4. parti delle compagnie di pronto intervento per l'aiuto in caso di catastrofe;

c. i servizi ausiliari: 1. il servizio di stato maggiore generale, 2. il servizio informazioni militare, 3. la giustizia militare, 4. l'assistenza spirituale dell'esercito, 5. il servizio dell'informazione alla truppa, 6. il servizio territoriale, 7. il servizio di prontezza.


Art. 8

Stati maggiori del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale dispone di stati maggiori che lo assistono nell'adempimento dei suoi compiti. Questi stati maggiori non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito.

2

Il Consiglio federale disciplina i compiti, l'organizzazione, l'istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.

Organizzazione dell'esercito 4

513.1

3

I membri degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari.


Art. 9

Competenze

1

Il Consiglio federale stabilisce le strutture dell'esercito.

2

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) disciplina: a. l'articolazione

particolareggiata

dei corpi di truppa e delle formazioni; b. l'equilibrio degli effettivi nell'intero esercito.


Art. 10

Costituzione dei corpi di truppa e delle formazioni 1

Il Dipartimento presta attenzione affinché i corpi di truppa e le formazioni siano costituiti, se possibile, di militari provenienti dalla medesima regione.

2

Esso provvede affinché per le persone soggette all'obbligo di leva vi siano adeguate possibilità di scelta tra le Armi e i servizi ausiliari.

3

Esso provvede affinché le funzioni superiori di comando siano occupate da un numero adeguato di ufficiali di milizia e da rappresentanti di tutte le lingue nazionali. La maggioranza dei comandanti dei corpi di truppa e delle unità di truppa come pure degli ufficiali di stato maggiore deve di regola essere composta di ufficiali di milizia. Gli stati maggiori di tutti i livelli, ad eccezione del livello esercito, sono stati maggiori di milizia, fatti salvi singoli titolari di funzioni con particolari obblighi di presenza o di conoscenze specifiche.


Art. 11

Scuola reclute

1

La scuola reclute dura da 18 a 21 settimane a seconda dell'Arma. Questo non incide sul numero totale dei giorni di servizio d'istruzione. Il Consiglio federale fissa la durata per le singole Armi e per l'istruzione degli specialisti.

2

La scuola reclute può essere assolta in due parti se le esigenze del servizio lo consentono e se la formazione civile o ragioni professionali rendono l'interruzione indispensabile.


Art. 12

Numero, periodicità e durata dei corsi di ripetizione 1

I militari di truppa assolvono sei o sette corsi di ripetizione.

2

I corsi di ripetizione si svolgono ogni anno e durano 19 giorni. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.


Art. 13

Disposizioni d'esecuzione 1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione ed è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza. Definisce le disposizioni transitorie entro i limiti dell'articolo 151 LM.

O dell'AF

5

513.1

2

Sottopone all'Assemblea federale entro due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza un rapporto sulle strutture di condotta e sui rapporti di subordinazione (art. 6).


Art. 14

Diritto previgente: abrogazione Il decreto federale del 3 febbraio 19955 sull'organizzazione dell'esercito è abrogato.


Art. 15

Entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 20046 5 [RU

1995 5341]

6

DCF del 22 ott. 2003 (RU 2003 4031).

Organizzazione dell'esercito 6

513.1