1
Ordinanza
sulla sistemazione dei corsi d'acqua
(OSCA)
del 2 novembre 1994 (Stato 8 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 11 della legge federale del 21 giugno 19911 sulla sistemazione dei
corsi d'acqua (LSCA),
ordina:
Capitolo 1: Prestazioni finanziarie della Confederazione Sezione 1: Indennità
Art. 1
Condizioni
1
Sono accordate indennità se: a.
le misure sono necessarie nel pubblico interesse, si basano su una pianificazione razionale e sono economiche; b.
le misure sono coordinate con pubblici interessi in altri settori; c.
sono soddisfatte le altre condizioni poste dal diritto federale.
2
Per principio non sono accordate indennità per la protezione di opere e installazioni eseguite in zone di pericolo o in regioni notoriamente pericolose.
Art. 2
Priorità in caso di misure edilizie Sono prioritarie le misure intese a ridurre con rapidità ed efficacia un danno potenzialmente elevato. Deve essere considerata l'importanza dell'oggetto da proteggere.
Art. 3
Domanda in caso di misure edilizie 1
Il Cantone inoltra all'Ufficio federale dell'economia delle acque (Ufficio federale) la domanda di indennità accompagnata dai seguenti documenti: a.
una descrizione particolareggiata del progetto inclusi i piani; b.
il preventivo e le garanzie di finanziamento; c.
un compendio della situazione di pericolo naturale esistente, dei possibili
danni e degli obiettivi di protezione prefissati; RU 1994 2502
1
RS 721.100
721.100.1
Lavori pubblici
2
721.100.1
d.
la decisione in merito al progetto, emanata dall'autorità competente e passata
in giudicato;
e.
i risultati degli accertamenti relativi alla necessità di misure edilizie nonché
alle loro ripercussioni; f.
l'eventuale rapporto relativo all'impatto sull'ambiente; e g.
indicazioni sulla compatibilità con il piano direttore e d'utilizzazione.
2
Se dopo un evento dannoso sono necessari provvedimenti urgenti, realizzabili entro un anno, la domanda contiene soltanto: a.
un breve rapporto sull'evento, le sue cause, le misure prese e previste; b.
la valutazione dei costi e le garanzie di finanziamento; c.
una carta sinottica; d.
un piano di situazione con dati più dettagliati sul territorio colpito; e.
schizzi di base e istruzioni generali; e f.
i risultati degli accertamenti relativi alla necessità di misure edilizie nonché
alle loro ripercussioni.
3
L'Ufficio federale può richiedere altri documenti.
Art. 4
Domanda in materia di catasti e carte dei pericoli, stazioni di misurazione e sistemi d'allarme 1
Il Cantone inoltra all'Ufficio federale la domanda di indennità accompagnata da una descrizione del progetto, dal preventivo e dalle garanzie di finanziamento.
2
La domanda di indennità per l'esercizio di stazioni di misurazione deve indicare la durata d'esercizio prevista, il genere della valutazione e dell'archiviazione e contenere il bilancio relativo alle spese annue.
Sezione 2: Aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque
Art. 5
Condizioni
Possono essere accordati aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque se: a.
il Cantone partecipa in proporzione alla sua capacità finanziaria; e b.
sono soddisfatte le condizioni del diritto federale.
Art. 6
Priorità
Sono prioritarie le misure per il ripristino della dinamica naturale e delle relazioni tra
gli ambienti naturali, segnatamente il ripristino dello scorrimento a cielo aperto nonché la realizzazione in quantità sufficiente di zone cuscinetto e di spazi di transizione
tra terra e acqua.
Sistemazione dei corsi d'acqua 3
721.100.1
Art. 7
Domanda
Il Cantone inoltra all'Ufficio federale la domanda per l'aiuto finanziario accompagnata dai seguenti documenti: a.
una descrizione particolareggiata del progetto inclusi i piani; b.
il preventivo e la ripartizione dei costi; c.
i risultati degli accertamenti relativi alle ripercussioni del progetto; e d.
l'eventuale rapporto relativo all'impatto sull'ambiente.
Sezione 3: Disposizioni comuni
Art. 8
Calcolo
Per il calcolo dell'indennità e dell'aiuto finanziario è tenuto conto: a.
dell'importanza della misura per la protezione contro le piene o per la rivitalizzazione; b.
dei vantaggi procurati al Cantone da tale misura oltre alla protezione contro
le piene;
c.
della possibile partecipazione di chi ha reso necessaria tale misura e di terzi
che ne traggono un vantaggio.
a2 Limiti finanziari
Indennità e aiuti finanziari sono assegnati e versati nel singolo caso: a.
fino a 3 milioni di franchi, dall'Ufficio federale; b.
oltre 3 milioni di franchi, dall'Ufficio federale d'intesa con l'Amministrazione
federale delle finanze.
Art. 9
Modifiche di progetti Se un progetto viene modificato in misura considerevole dopo la concessione del
contributo finanziario della Confederazione, la domanda di indennità o di aiuto
finanziario deve essere completata.
Art. 10
Controllo delle spese Il Cantone controlla le spese. Esso notifica all'Ufficio federale, non appena è ravvisabile, un possibile superamento del preventivo. Se vuole ottenere ulteriori contributi
finanziari della Confederazione, deve inoltrare immediatamente una domanda motivata.
2
Introdotto dal n. I 61 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze
decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).
Lavori pubblici
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721.100.1
Art. 11
Spese computabili
1
Per misure edilizie e per la rivitalizzazione delle acque sono segnatamente computabili le spese di progettazione, di acquisto del terreno, la costruzione nonché le
spese di delimitazione e di picchettazione.
2
Per il resto, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni3 (Dipartimento) determina in un'ordinanza le spese prese in
considerazione per il calcolo delle indennità e degli aiuti finanziari.
Art. 12
Conteggio
Il Cantone inoltra all'Ufficio federale i conteggi riguardanti le spese computabili. Nei
cinque anni che seguono il conteggio finale, tiene a disposizione delle autorità federali, per controllo, tutti i relativi documenti.
Art. 13
Disposizioni speciali riguardanti la concessione di indennità per
l'esercizio di stazioni di misurazione 1
L'Ufficio federale accorda, mediante decisione, l'indennità per una determinata durata d'esercizio.
2
Il pagamento avviene annualmente dopo la presentazione del conteggio relativo alle spese dimostrate.
Art. 14
Controllo
L'Ufficio federale controlla per campionatura l'esecuzione delle misure promosse
nonché l'impiego delle indennità e degli aiuti finanziari accordati.
Art. 15
Inadempimento o adempimento parziale 1
Se le misure per le quali sono accordati indennità o aiuti finanziari non sono realizzate o lo sono in modo indebito, l'Ufficio federale può impartire un termine e pretendere che il Cantone completi tali misure conformemente al progetto.
2
Se entro il termine impartito il Cantone non adempie i suoi obblighi, l'Ufficio federale non versa l'indennità o l'aiuto finanziario o ne chiede il rimborso applicando un
interesse del 5 per cento annuo a partire dalla data di versamento.
3
Se, nonostante ingiunzione, il Cantone adempie solo parzialmente i suoi obblighi, l'Ufficio federale riduce l'indennità o l'aiuto finanziario in misura adeguata o ne
chiede il rimborso parziale applicando un interesse del 5 per cento annuo a partire
dalla data di versamento.
3
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
Sistemazione dei corsi d'acqua 5
721.100.1
Capitolo 2: Vigilanza della Confederazione
Art. 16
Preavviso relativo a misure di protezione contro le piene 1
I Cantoni, prima di decidere misure edilizie in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua, sottopongono il progetto,
fatta eccezione per quelli di trascurabile importanza, all'Ufficio federale per preavviso.
2
Devono tuttavia essere obbligatoriamente sottoposti per preavviso i progetti che: a.
riguardano le acque sui confini nazionali; b.
hanno ripercussioni sulla protezione contro le piene di altri Cantoni o di Stati
esteri;
c.
richiedono un esame dell'impatto sull'ambiente; oppure d.
riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali.
3
Nel caso di altre misure di protezione contro le piene, i Cantoni possono chiedere il preavviso dell'Ufficio federale.
4
Il preavviso dell'Ufficio federale può pure fornire indicazioni sul principio e l'ammontare approssimativo di un'eventuale indennità.
Art. 17
Documenti
1
Ai fini del preavviso, i Cantoni inoltrano all'Ufficio federale i seguenti documenti: a.
una descrizione particolareggiata del progetto inclusi i piani; b.
il preventivo e la ripartizione dei costi; c.
un compendio della situazione di pericolo naturale esistente, dei possibili
danni e degli obiettivi di protezione prefissati; d.
i risultati degli accertamenti relativi alla necessità di misure edilizie nonché
alle loro ripercussioni; e.
l'eventuale rapporto relativo all'impatto sull'ambiente; e f.
indicazioni sulla compatibilità con il piano direttore e d'utilizzazione.
2
L'Ufficio federale può richiedere altri documenti.
Art. 18
Preavviso in merito ad altre misure I servizi federali che prevedono misure le quali influiscono in modo considerevole
sul deflusso di acque, sul trasporto di sostanze solide o sulla dinamica dei deflussi,
segnatamente sull'altezza al colmo di piena, o che partecipano al loro finanziamento,
chiedono il preavviso dell'Ufficio federale prima di prendere una decisione.
Lavori pubblici
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721.100.1
a4 Divieto di misure pericolose L'Ufficio federale può vietare l'adozione di misure che minacciano la protezione
contro le piene o esigere la loro revoca.
Capitolo 3: Esecuzione Sezione 1: Esecuzione da parte della Confederazione
Art. 19
Promovimento
L'Ufficio federale promuove la formazione e il perfezionamento professionale delle
persone responsabili della protezione contro le piene.
Art. 20
Direttive
L'Ufficio federale emana direttive segnatamente in materia di: a.
esigenze per la protezione contro le piene, misure per la protezione contro le
piene e per la rivitalizzazione delle acque; b.
allestimento di catasti di carte dei pericoli; e c.
allestimento del conteggio riguardante indennità e aiuti finanziari.
Sezione 2: Esecuzione da parte dei Cantoni
Art. 21
5
2 Fissano lo spazio riservato alle acque in modo da garantire la protezione contro le
piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque.
3 Essi tengono conto delle regioni pericolose e dello spazio riservato alle acque nei
piani direttori e di utilizzazione nonché nelle loro altre attività d'incidenza territoriale.
Art. 22
Sorveglianza
I Cantoni esaminano periodicamente la situazione di pericolo delle acque nonché
l'efficacia delle misure prese per la protezione contro le piene.
4
Introdotto dal n. 5 dell'all. all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1).
5
Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 all'O del 28 nov. 1998 sulla protezione delle acque, in
vigore dal 1° gen. 1999 (RS 814.201).
Sistemazione dei corsi d'acqua 7
721.100.1
Art. 23
Manutenzione
I Cantoni provvedono alla necessaria manutenzione delle acque svolta nell'interesse
della protezione contro le piene. Ciò facendo, tengono conto delle esigenze ecologiche.
Art. 24
Sistemi d'allarme
I Cantoni provvedono alla realizzazione e all'esercizio dei sistemi d'allarme necessari
per garantire la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione dai pericoli delle
acque.
Art. 25
Disposizioni esecutive I Cantoni emanano le disposizioni esecutive entro cinque anni dall'entrata in vigore
della legge.
Capitolo 4: Studi di base
Art. 26
Studi di base della Confederazione 1
L'Ufficio federale rileva i dati riguardanti la protezione delle piene. In particolare rileva i profili dei corsi d'acqua.
2
L'Ufficio federale rileva i dati idrologici fondamentali; appronta e gestisce le necessarie stazioni di misurazione. Per quanto consentito dalla sua attività, esso può
effettuare lavori idrologici per conto di autorità, società e privati fatturando i costi.6 3
L'Ufficio federale coordina gli inventari dei Cantoni riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene.
4
Tiene un inventario relativo alle misure di protezione contro le piene cui la Confederazione partecipa finanziariamente.
Art. 27
Studi di base dei Cantoni 1
I Cantoni:
a.
tengono inventari riguardanti opere e installazioni importanti in materia di
sicurezza contro le piene; b.
tengono catasti dei pericoli; c.
allestiscono carte dei pericoli e le tengono aggiornate; d.
rilevano lo stato delle acque e la loro evoluzione; e.
documentano i più importanti eventi dannosi; e 6
Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1).
Lavori pubblici
8
721.100.1
f.
approntano e gestiscono le stazioni di misurazione necessarie nell'interesse
della protezione contro le piene.
2
Tengono conto dei lavori e delle direttive tecniche realizzati dalla Confederazione.
3
Mettono i dati a disposizione dei servizi specializzati della Confederazione.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 28
Abrogazione del diritto vigente Il regolamento d'esecuzione dell'8 marzo 18797 per la legge federale del 22 giugno
1877 sulla polizia delle acque nelle regioni elevate è abrogato.
Art. 29
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1994.
7
[CS 4 951; RU 1985 685 n. I 17; RS 172.010.211.3 allegato n. 2]