1 L'UFPP assicura il funzionamento ineccepibile dei sistemi di comunicazione a livello nazionale secondo le prescrizioni federali in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2 Coordina e dirige i progetti nell'ambito dei sistemi di comunicazione comuni.
3 Assicura la pianificazione, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore dei suoi sistemi.
4 Assicura l'esercizio tecnico, la manutenzione e la salvaguardia del valore delle componenti centrali e delle componenti decentralizzate che rientrano nella sua sfera di competenza.
5 Disciplina gli aspetti tecnici; in particolare determina le condizioni quadro per la pianificazione, la realizzazione, l'esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore dei sistemi con il coinvolgimento degli utenti.
6 Fissa le modalità di pagamento per le prestazioni d'esercizio d'intesa con gli utenti e disciplina la riscossione.
7 Per adempiere ai compiti di cui nel presente articolo può ricorrere ad altri organi federali e cantonali nonché a terzi.
8 Può indire gare d'appalto in collaborazione con i partner nella protezione della popolazione e ne assicura il coordinamento.
9 Può rappresentare la Svizzera in consessi internazionali.