Art. 1
1 La presente legge si applica alle condotte per il trasporto del petrolio greggio, del gas naturale, di altri combustibili e carburanti liquidi o gassosi designati dal Consiglio federale, e agli impianti che servono al loro esercizio come le pompe e i serbatoi (detti complessivamente qui di seguito «impianti»).
2 Essa è interamente applicabile:
- a.
- alle condotte aventi un diametro e una pressione d'esercizio maggiori di quelli stabiliti dal Consiglio federale;
- b.
- alle condotte che traversano i confini della Svizzera, in quanto non siano considerate nella lettera a, eccettuate le condotte di distribuzione del gas urbano nell'ambito esclusivo della zona economica dell'impresa che lo fornisce.
3 Le condotte che non adempiono le condizioni stabilite nel capoverso 2 soggiacciono all'ordinamento speciale previsto nel capo IV.
4 Il Consiglio federale può esentare dalla legge le condotte brevi, segnatamente quelle che sono parti costitutive d'impianti di deposito, travaso, trattamento o impiego di combustibili e di carburanti.
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6 Abrogato dall'all. n. 78 alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).