Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina i principi della coercizione di polizia e delle misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione.
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del 20 marzo 2008 (Stato 1° gennaio 2018)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 57 capoverso 2, 121 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20062,
decreta:
1 RS 101
La presente legge disciplina i principi della coercizione di polizia e delle misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione.
1 La presente legge si applica:
2 La presente legge si applica all'esercito solo per quanto presti servizio d'appoggio o aiuto spontaneo in Svizzera a favore di organi di polizia civili della Confederazione o dei Cantoni oppure a favore del Corpo delle guardie di confine.4
3 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
4 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
La presente legge si applica alla coercizione di polizia e alle misure di polizia nell'ambito delle leggi di procedura federali, per quanto queste non contengano disciplinamenti speciali in proposito.
La presente legge non si applica in caso di legittima difesa o stato di necessità.
Per coercizione di polizia s'intende l'uso nei confronti di persone:
Per misure di polizia s'intendono:
Le leggi speciali designano le autorità abilitate a far ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia.
Le persone incaricate di applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia devono essere istruite in modo specifico a tal fine.
1 Ci si può avvalere della coercizione di polizia e delle misure di polizia soltanto per mantenere o ripristinare una situazione legale, segnatamente per:
2 La coercizione e le misure devono essere adeguate alle circostanze; in particolare si devono prendere in considerazione età, sesso e stato di salute delle persone interessate.
3 La coercizione e le misure non devono comportare interventi o pregiudizi sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
4 Trattamenti crudeli, degradanti o umilianti sono vietati.
1 Se le circostanze e lo scopo dell'intervento lo permettono, il ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia dev'essere preceduto da un avvertimento.
2 Per quanto possibile, l'avvertimento dev'essere dato in una lingua comprensibile per l'interessato.
1 L'uso di armi deve costituire il provvedimento estremo.
2 Le armi da fuoco possono essere usate soltanto per fermare persone o impedirne la fuga se:
3 Un colpo d'avvertimento può essere sparato soltanto se un'intimazione non ha o, secondo le circostanze, non può avere seguito alcuno.
4 L'uso di armi deve sempre essere oggetto di un rapporto all'autorità competente.
Le persone incaricate di applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia devono poter essere identificate.
Sono vietate le tecniche d'uso della forza fisica che possono pregiudicare notevolmente la salute delle persone interessate, in particolare ostruendone le vie respiratorie.
1 Il Consiglio federale emana un elenco dei mezzi ausiliari ammessi.
2 Ammette in particolare quali mezzi ausiliari:
3 Non può ammettere l'uso di mezzi ausiliari che potrebbero ostruire le vie respiratorie; vi rientrano in particolare caschi integrali e bavagli.
È ammesso l'uso delle seguenti armi:
Il Consiglio federale emana un elenco dei mezzi ausiliari e delle armi ammessi per i singoli compiti.
1 Il Consiglio federale può disciplinare le esigenze tecniche per i mezzi ausiliari e le armi (equipaggiamento) degli organi di polizia della Confederazione.
2 L'equipaggiamento degli organi di polizia cantonali è retto dal diritto cantonale.
Il Consiglio federale consulta i Cantoni prima di emanare:
1 Una persona fermata per un breve periodo deve:
2 Il fermo può durare solo fintanto che le circostanze lo esigono, ma al massimo 24 ore.
1 Una perquisizione che implica un contatto fisico può essere effettuata soltanto da persone del medesimo sesso della persona perquisita.
2 Siffatte perquisizioni non possono essere effettuate in pubblico.
3 I capoversi 1 e 2 non si applicano al tastamento di persone sospettate di portare seco armi od oggetti pericolosi.
4 La visita delle zone intime personali può essere effettuata soltanto da un medico.
Se la coercizione di polizia provoca un pregiudizio alla salute delle persone, chi l'ha applicata presta i primi soccorsi e, se necessario, ricorre a un'assistenza medica.
La persona nei cui confronti è stata applicata la coercizione di polizia o che è tenuta in stato di fermo deve essere sottoposta a esame medico se non può essere escluso un grave pregiudizio alla sua salute.
Una persona tenuta in stato di fermo o trasportata dev'essere sorvegliata da una persona con una formazione medica se:
1 I medicamenti non possono essere impiegati in luogo e vece di mezzi ausiliari.
2 Medicamenti possono essere prescritti, dispensati o somministrati soltanto su indicazione medica e da persone autorizzate ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici.
1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie relative al trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà.
2 Il Consiglio federale disciplina in particolare:
1 Il rinvio coatto di una persona per via aerea deve essere preparato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze concrete.
2 Sempre che non si comprometta l'esecuzione medesima del rinvio, l'interessato va informato e sentito in anticipo; dev'essergli in particolare data la possibilità di sbrigare o far sbrigare affari personali urgenti prima del rinvio.
3 L'interessato deve essere esaminato da un medico prima della partenza se:
1 Le persone oggetto di un rinvio coatto per via aerea devono essere accompagnate da persone che dispongono di una formazione specifica. Durante il rinvio dev'essere data loro la possibilità di rivolgersi a una persona del loro stesso sesso.
2 Durante il volo, le persone rinviate e la scorta soggiacciono all'autorità del comandante dell'aeromobile.
6 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
1 Il Consiglio federale disciplina i programmi di formazione e di formazione continua delle persone alle quali sono conferiti compiti che possono includere la coercizione di polizia e misure di polizia nel campo d'applicazione della presente legge.7 Consulta in merito i Cantoni e provvede al coordinamento necessario tra i servizi federali interessati e le autorità cantonali.
2 Il Consiglio federale tiene conto dell'evoluzione della scienza e della tecnica.
3 La Confederazione sostiene i programmi specifici di formazione e di formazione continua delle persone incaricate del rinvio coatto per via aerea.8
7 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
8 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
La formazione e la formazione continua devono in particolare trattare i temi seguenti:9
9 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
1 La Confederazione risponde conformemente alla legge del 14 marzo 195810 sulla responsabilità per i danni causati illecitamente da:
2 Ove abbia risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno. La procedura è retta dall'articolo 10 capoverso 1 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità.
10 RS 170.32
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200911
11 DCF del 12 nov. 2008.
(art. 32)
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
...12
12 Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 5463.