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Ordinanza
sui controlli militari
(OCoM)1
del 7 dicembre 1998 (Stato 6 febbraio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 5, 27 capoverso 2, 146 capoverso 4, 147 capoverso 4,
148 e 150 capoverso 1 della legge militare2 (LM), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Campo d'applicazione, scopo e definizioni
Art. 1
Campo d'applicazione
1 La presente ordinanza è applicabile 'alle persone soggette all'obbligo militare, ai
militari donne e al personale del Servizio della Croce Rossa.
2 Sono fatte salve le disposizioni particolari per: a.
le persone soggette all'obbligo militare ammesse al servizio civile (obbligati
a prestare servizio civile); b.
il personale del Servizio della Croce Rossa; c.
i membri degli stati maggiori del Consiglio federale.
3 La presente ordinanza è valevole in servizio attivo fintanto che non vengono ordinate altre disposizioni.
Art. 2
Scopo
1 I controlli militari servono: a.
al censimento, prima del reclutamento, delle persone soggette all'obbligo
militare;
b.
al controllo dell'adempimento dell'obbligo militare e dell'obbligo di prestare servizio militare; c.
al controllo degli effettivi delle formazioni e delle riserve di personale; d.
al censimento dei militari morti o dispersi.
RU 1999 941
1 Nuovo
testo giusta l'art. 121 n. 1 dell'O del 20 set. 1999 sui servizi d'istruzione, in vigore dal 1° gen. 2000 (RS 512.21).
2
RS 510.10
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Obbligo militare
2
511.22
2 La presente ordinanza stabilisce i dati necessari per i controlli militari e ne disciplina il trattamento.
Art. 3
Definizioni
I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza e nelle sue disposizioni esecutive sono indicate nell'appendice 1.
Sezione 2: Dati, provenienza dei dati e mezzi dei controlli militari
Art. 4
Dati
1 I dati utilizzati per i controlli militari sono i seguenti: a.
dati del controllo matricola (art. 10); b.
dati del controllo di sezione (art. 13); c.
dati nel libretto di servizio (art. 21); d.
dati dei controlli militari delle rappresentanze svizzere concernenti gli Svizzeri all'estero soggetti all'obbligo di notificazione, che non possono rimanere notificati militarmente in Svizzera (art. 55); e.
dati del reclutamento (art. 72); f.
dati concernenti la recluta (art. 75); g.
dati del controllo di corpo (art. 77); h.
dati del controllo di corpo del comando (art. 78); i.
dati concernenti gli obblighi fuori del servizio (art. 80); j.
dati secondo il diritto della tassa d'esenzione dall'obbligo militare (art. 95); k.
dati civili importanti secondo il diritto militare (art. 102); l.
dati civili importanti sul piano militare (art. 110); m.
dati provenienti dal servizio dei caduti e dei dispersi dell'esercito (art. 111).
2 I detentori di collezioni di dati costituite nell'ambito dei controlli militari sono i
servizi che decidono sullo scopo e sul contenuto della collezione di dati corrispondente. Il detentore della collezione di dati del sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) è il Gruppo del personale dell'esercito nello Stato maggiore generale (Gruppo del personale).
Art. 5
Provenienza dei dati
1 I dati che servono ai controlli militari provengono: a.
dal controllo abitanti; b.
dal registro delle famiglie;
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c.
da documenti ufficiali d'identità come l'atto di nascita, il libretto di famiglia,
il certificato di residenza o il certificato individuale di stato civile; d.
dal certificato d'assicurazione e dalla Centrale di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (certificato AVS); e.
dal controllo matricola delle rappresentanze svizzere; f.
dai comandanti militari e dagli organi di comando militari; g.
dagli assoggettati all'obbligo di notificazione; h.
da unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni,
nonché da terzi per dati con conseguenze in materia di diritto militare, di
tassa d'esenzione dall'obbligo militare, d'assicurazione militare, di diritto
penale militare o di servizio civile.
2 I dati e gli avvisi secondo la presente ordinanza sono comunicati o allestiti gratuitamente.
Art. 6
Mezzi dei controlli militari I controlli militari comprendono i mezzi seguenti: a.
il controllo di sezione; b.
il libretto di servizio; c.
il foglio militare per Svizzeri all'estero; d.
i controlli militari delle rappresentanze svizzere concernenti gli Svizzeri
all'estero assoggettati all'obbligo di notificazione, che non possono rimanere
notificati militarmente in Svizzera; e.
i controlli sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare degli assoggettati alla
tassa militare in Svizzera e all'estero; f.
il PISA, nonché gli estratti e le stampe del PISA; g.
gli avvisi di dati e di modificazioni o complementi di dati; h.
i controlli di corpo; i.
lo stato di servizio; j.
la tessera d'identità militare e la targhetta di riconoscimento militare; k.
gli avvisi di dati provenienti da autorità e organizzazioni civili importanti in
materia di diritto militare; l.
i controlli ausiliari e gli archivi che servono a documentare o a completare i
controlli militari;
m.
la segnalazione al sistema informatizzato di polizia.
Obbligo militare
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Sezione 3: PISA
Art. 7
Compiti
1 PISA consente i compiti seguenti: a.
la tenuta dei controlli militari; b.
la riscossione e il rimborso della tassa d'esenzione dall'obbligo militare; c.
l'annuncio degli assoggettati all'obbligo militare che devono prestare servizio nella protezione civile e la tenuta dei controlli nella protezione civile; d.
la pianificazione, la condotta, la gestione e l'amministrazione del personale
dell'esercito da parte degli organi incaricati dell'amministrazione, del comando dell'esercito nonché dei comandanti militari e degli organi di comando; e.
l'istruzione e l'impiego dei militari in servizio di promovimento della pace; f.
l'identificazione dei militari e degli altri assoggettati all'obbligo militare che
non sono militari;
g.
l'invio di regolamenti, documentazioni e altri stampati ai militari; h.
l'emanazione della convocazione scritta per l'adempimento del tiro obbligatorio.
2 Per compiere i compiti secondo il capoverso 1, PISA assicura la fornitura di dati su
supporti per il loro trattamento automatico nonché la stampa di documenti.
Art. 8
Gestione e utilizzazione 1 Il sistema PISA è gestito dal Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport (DDPS).
2 Il DDPS mette il sistema PISA a disposizione degli utenti mediante un allacciamento diretto o il trasferimento di dati.
3 Il modo di utilizzare il sistema PISA è regolato nell'appendice 2.
Art. 9
Costi
1 La Confederazione assume i costi dell'impianto centrale di calcolo, dell'esercizio
dell'impianto e i costi degli organi della Confederazione che partecipano al sistema.
2 La Confederazione prende a suo carico i costi per: a.
la manutenzione dell'equipaggiamento tecnico di base PISA presso i Cantoni da essa stabilito; b.
la trasmissione dei dati tra i Cantoni e l'impianto centrale di calcolo; c.
i supporti di dati PISA che ordina di utilizzare e che mette a disposizione.
3 I Cantoni assumono gli ulteriori costi causati dall'utilizzazione del sistema PISA,
segnatamente anche i costi di raccordo e d'installazione dell'equipaggiamento tecnico di base.
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4 Assumono inoltre i costi che derivano dall'ampliamento del sistema PISA nonché
dalla sostituzione di parti del loro equipaggiamento di base.
Capitolo 2: Controllo matricola e controllo di sezione Sezione 1: Controllo matricola
Art. 10
Dati del controllo matricola 1 I dati del controllo matricola sono stabiliti nell'appendice 3.
2 Essi sono tenuti sugli assoggettati all'obbligo di notificazione, che vengono registrati nel PISA.
Art. 11
Acquisizione, registrazione e tenuta dei dati 1 L'acquisizione, la registrazione e la tenuta dei dati del controllo matricola sono di
competenza delle autorità militari cantonali.
2 I preposti al controllo degli abitanti comunicano rispettivamente al tenitore del
controllo matricola e del controllo di sezione competenti per il Comune, i cittadini
svizzeri uomini il più tardi alla fine dell'anno in cui essi compiono i 18 anni. Il
DDPS emana le istruzioni al riguardo.
3 I dati dell'avviso sono stabiliti nell'appendice 4.
4 Il tenitore del controllo matricola o il tenitore del controllo di sezione rileva i dati
che non possono essere forniti dal controllo abitanti.
Art 12
Immissione nel PISA 1 Il tenitore del controllo di sezione trasmette al tenitore del controllo matricola i
dati concernenti gli assoggettati all'obbligo di leva, se egli stesso non è competente
per la loro immissione nel PISA.
2 Il tenitore del controllo matricola immette tempestivamente, prima del reclutamento, i dati del controllo matricola nel PISA.
3 I dati del controllo matricola dei futuri militari donne e del futuro personale della
Croce Rossa sono immessi soltanto quando è stabilito che queste persone sono obbligate a prestare servizio militare.
Sezione 2: Controllo di sezione
Art. 13
Dati del controllo di sezione 1 I dati del controllo di sezione sono stabiliti nell'appendice 5.
2 Essi sono tenuti sugli assoggettati all'obbligo di notificazione annunciati nella sezione militare.
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3 Se il tenitore del controllo di sezione non è allacciato direttamente al sistema
PISA, quest'ultimo gli comunica i dati tenuti nel controllo di sezione nonché le modifiche dei dati.
Art. 14
Tenitore del controllo di sezione (caposezione) È considerato tenitore del controllo di sezione la persona (caposezione) o il servizio
designato da un'autorità militare cantonale e competente per il controllo degli assoggettati all'obbligo di notificazione di una sezione militare.
Art. 15
Tenuta del controllo di sezione 1 Nei Cantoni che non suddividono i loro circondari in sezioni militari, i dati del
controllo di sezione nel PISA sono tenuti dal tenitore del controllo matricola.
2 Le autorità militari cantonali sono responsabili della tenuta materialmente corretta
e tempestiva del controllo di sezione rispettivamente della tenuta dei dati del controllo di sezione nel PISA; esse fanno controllare, almeno una volta ogni tre anni, il
controllo di sezione dal comandante di circondario.
3 Il DDPS emana le istruzioni per la tenuta del controllo di sezione.
Capitolo 3: Libretto di servizio e foglio militare Sezione 1: Scopo, acquisizione e consegna
Art. 16
Scopo del libretto di servizio 1 Il libretto di servizio serve a documentare l'adempimento: a.
dell'obbligo militare; b.
dell'obbligo di prestare servizio militare dei militari donne e del personale
del Servizio della Croce Rossa; c.
dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile; d.
delle prestazioni di servizio degli assoggettati all'obbligo di prestare servizio
di protezione civile assegnati a organi di condotta civili o a Corpi di polizia
cantonali o comunali.
2 Esso non può essere utilizzato per altri scopi.
Art. 17
Documenti per la stesura del libretto di servizio 1 Il libretto di servizio è steso sulla scorta di un documento ufficiale; per gli Svizzeri
all'estero, anche sulla scorta del passaporto svizzero o di una conferma della cittadinanza.
2 Sono considerati documenti ufficiali l'atto di nascita, il libretto di famiglia, il certificato di domicilio e il certificato individuale di stato civile.
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Art. 18
Acquisizione del libretto di servizio Il DDPS acquisisce il libretto di servizio in collaborazione con gli altri utilizzatori e
lo consegna gratuitamente alle autorità militari cantonali.
Art. 19
Consegna del libretto di servizio 1 Agli assoggettati all'obbligo militare domiciliati in Svizzera o che in qualità di
Svizzeri all'estero non ricevono il congedo per l'estero, il libretto di servizio è consegnato prima del reclutamento; i futuri militari donne e il futuro personale del Servizio della Croce Rossa lo ricevono soltanto quando è stabilito che sono obbligati a
prestare servizio militare.
2 Gli Svizzeri all'estero, ai quali non è applicabile il capoverso 1, ricevono un libretto di servizio soltanto se si annunciano volontariamente per prestare servizio
militare.
3 Per la stesura e la consegna del libretto di servizio sono responsabili le autorità
militari cantonali; per la stesura e consegna agli Svizzeri all'estero secondo il capoverso 2 è responsabile il Gruppo del personale.
4 Il libretto di servizio è rilasciato in una delle quattro lingue nazionali, a seconda
della lingua materna della persona interessata.
Art. 20
Foglio militare
1 Gli Svizzeri all'estero ai quali non è consegnato un libretto di servizio giusta la
presente ordinanza ricevono il foglio militare come documento ufficiale sulla loro
situazione militare; esso può essere consegnato loro già all'età di 18 anni.
2 Il foglio militare è elaborato dal DDPS; è steso e consegnato dalla rappresentanza
svizzera del domicilio dello Svizzero all'estero.
3 La rappresentanza svizzera comunica la consegna secondo le istruzioni del DDPS
al comandante di circondario competente per il Comune d'origine dello Svizzero
all'estero.
4 Il comandante di circondario del Comune d'origine iscrive la comunicazione nell'elenco degli assoggettati all'obbligo di leva.
Sezione 2:
Dati del libretto di servizio e del foglio militare e competenza
per effettuarvi iscrizioni
Art. 21
Dati del libretto di servizio e competenza per effettuarvi iscrizioni 1 Nell'appendice 6 sono stabiliti: a.
i dati concernenti l'adempimento dell'obbligo militare e dell'obbligo di prestare servizio militare che sono iscritti nel libretto di servizio o sui foglietti e
sugli avvisi;
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b.
gli organi competenti per effettuare iscrizioni e per incollare o levare i foglietti e gli avvisi nel libretto di servizio.
2 I dati supplementari concernenti il servizio civile nonché gli organi competenti per
iscriverli nel libretto di servizio, sono stabiliti nelle disposizioni legali concernenti il
servizio civile.
Art. 22
Forma delle iscrizioni nel libretto di servizio 1 Le iscrizioni possono essere effettuate a mano, a macchina, con un timbro o con
etichette autoadesive.
2 Il DDPS emana le istruzioni sulla forma di ogni singola iscrizione.
Art. 23
Attestazione delle iscrizioni nel libretto di servizio 1 Le iscrizioni concernenti gli esami medici militari, l'assicurazione militare, le modifiche del grado, le distinzioni, i servizi compiuti, i congedi per l'estero e il Comune, sono attestate con la firma autografa di chi le iscrive.
2 Le altre iscrizioni che, secondo il modulo nel libretto di servizio esigono l'attestazione di chi le iscrive, possono essere attestate con una firma in facsimile.
Art. 24
Controllo delle iscrizioni nel libretto di servizio 1 Chi tratta dati dei controlli militari deve controllare in ogni occasione se il libretto
di servizio è aggiornato, se i dati del suo ambito di competenza sono esatti e se il titolare del libretto di servizio ha adempito gli obblighi che gli derivano dall'obbligo
militare o dall'obbligo di prestare servizio militare.
2 Le lacune, errori e mancanze sono corrette in occasione del controllo, oppure la
loro correzione può essere chiesta, allegando il libretto di servizio, agli organi competenti.
Art. 25
Correzione di dati nel libretto di servizio 1 L'unità amministrativa competente o il comandante competente corregge le iscrizioni errate, inesatte o abusive; le correzioni sono munite della data e del timbro ufficiale o del comando.
2 Il DDPS emana le istruzioni concernenti la sostituzione del libretto di servizio o di
singole pagine.
Art. 26
Dati del foglio militare 1 I dati del foglio militare sono stabiliti nell'appendice 7.
2 Le rappresentanze svizzere sono competenti per effettuare le iscrizioni.
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Sezione 3:
Custodia del libretto di servizio e protezione dei dati in esso contenuti
Art. 27
Custodia
1 I libretto di servizio dev'essere custodito dal titolare fino al proscioglimento dall'obbligo militare, dall'obbligo di prestare servizio militare, dal Servizio della Croce
Rossa o dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile; è fatto salvo il deposito secondo gli articoli 50 capoverso 1 e 54 capoverso 4.
2 Il libretto di servizio non può essere ritirato al suo titolare.
Art. 28
Custodia in caso di dimora sconosciuta 1 Se un assoggettato all'obbligo di notificazione non ha potuto essere rintracciato malgrado le ricerche e la segnalazione al sistema RIPOL, il suo libretto, insieme con gli atti
sulla ricerca, è depositato presso il comando di circondario dell'ultimo domicilio.
2 Il deposito ufficiale è indicato nel controllo di sezione.
Art. 29
Custodia in caso di morte del titolare 1 Il libretto di servizio il cui titolare è morto è consegnato ai familiari, dopo il disbrigo degli affari militari.
2 Se i familiari non sono conosciuti o non possono essere rintracciati, il comando di
circondario dell'ultimo domicilio conserva il libretto di servizio durante un anno dal
giorno della morte e in seguito lo distrugge.
Art. 30
Perdita
1 Se il libretto di servizio viene smarrito, la perdita dev'essere comunicata al tenitore
del controllo di sezione entro 14 giorni dopo averla constatata; gli assoggettati
all'obbligo di prestare servizio civile comunicano la perdita all'organo regionale
d'esecuzione.
2 Il tenitore del controllo di sezione trasmette l'avviso al comando di circondario che
fa stendere un duplicato secondo l'appendice 6 sezione 2. L'organo regionale d'esecuzione trasmette l'avviso al Gruppo del personale, il quale dispone la stesura del
duplicato presso il comando di circondario competente.
3 Per la stesura del duplicato è riscossa una tassa. Essa è calcolata in funzione del
tempo impiegato e delle spese e ammonta al minimo 50 e al massimo 200 franchi; in
casi speciali la tassa può essere ridotta o condonata.
4 La tassa spetta all'autorità militare cantonale competente per la stesura del duplicato.
Art. 31
Protezione dei dati
1 Possono richiedere il libretto di servizio, consultarlo o farsi informare sul suo contenuto:
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a.
le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni,
nonché i terzi che, in virtù del diritto militare, del diritto della tassa
d'esenzione dall'obbligo militare, del diritto dell'assicurazione militare, del
diritto penale militare, del diritto dell'indennità per perdita di guadagno, del
diritto della protezione civile, del diritto sugli stati maggiori di condotta civili e del diritto del servizio civile, devono compiere compiti o fornire informazioni e a tale scopo hanno bisogno del libretto di servizio; b.
i comandanti militari e gli organi di comando militari, nella misura in cui i
loro compiti lo esigono; 2 Il libretto di servizio non può essere consegnato ad altri organi o persone. Non è
inoltre consentito comunicare loro informazioni o dati che: a.
sono particolarmente importanti sul piano della difesa integrata, come quelli
che figurano sull'avviso di mobilitazione e sui foglietti e ordini speciali che
lo completano; o
b.
che potrebbero nuocere seriamente alla sfera personale del titolare, come le
informazioni e i dati sulle visite mediche.
Art. 32
Ripresa di dati nei controlli militari 1 I dati da iscrivere nel libretto di servizio sono, di principio, ripresi nei controlli militari soltanto dopo la loro iscrizione. La trascrizione avviene direttamente dal libretto di servizio o in base a un avviso corrispondente del servizio competente.
2 Se, in casi particolari, i dati non possono essere iscritti prima nel libretto di servizio, per esempio in caso di perdita, è possibile trascrivere i dati nei controlli militari
unicamente in base all'avviso corrispondente. Il servizio competente per l'iscrizione
nel libretto di servizio aggiorna in seguito il libretto di servizio.
Capitolo 4: Obbligo di notificazione Sezione 1: Obbligo di notificazione in Svizzera
Art. 33
Campo d'applicazione
1 Ogni Svizzero domiciliato in Svizzera è assoggettato all'obbligo di notificazione,
dal suo censimento militare fino al proscioglimento dall'obbligo militare; chi è soggetto all'obbligo di prestare servizio civile adempie l'obbligo di notificazione secondo le disposizioni legali sul servizio civile.
2 I militari che, con il loro consenso, sono mantenuti nell'esercito oltre il limite d'età
sono tenuti alle notificazioni fino a quando lasciano l'esercito.
3 I militari donne e il personale del Servizio della Croce Rossa sono assoggettati
all'obbligo di notificazione dal momento dell'allestimento del libretto di servizio
fino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della
Croce Rossa.
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Art. 34
Notificazione dell'arrivo 1 Gli assoggettati all'obbligo di notificazione annunciano il loro arrivo al tenitore del
controllo di sezione del Comune di domicilio. L'arrivo degli interdetti è notificato al
tenitore del controllo di sezione competente per la sede dell'autorità tutoria.
2 Il Comune di domicilio è quello in cui secondo la legge devono essere depositati i
documenti civili di legittimazione; è fatto salvo l'articolo 44 capoverso 4 lettere b-d.
3 I Comuni sono tenuti a comunicare al tenitore del controllo di sezione competente
per il Comune il deposito e il ritiro dei documenti di legittimazione dell'assoggettato
all'obbligo militare.
4 Essi notificano inoltre al tenitore del controllo di sezione il cambiamento dell'indirizzo di residenza nell'ambito del Comune di un assoggettato all'obbligo militare.
5 Il tenitore del controllo di sezione trasmette all'organo regionale d'esecuzione le
notificazioni secondo i capoversi 3 e 4, relative alle persone soggette all'obbligo di
prestare servizio civile.
Art. 35
Cambiamento di sezione militare 1 Quando lasciano una sezione militare, gli assoggettati all'obbligo di notificazione
annunciano la loro partenza, presentando il libretto di servizio, al tenitore del controllo di sezione competente e, entro 14 giorni dalla notifica di partenza, l'arrivo al
tenitore del controllo di sezione del nuovo Comune di domicilio.
2 Se il nuovo Comune di domicilio non gli è ancora noto, l'interessato non deve notificare la partenza fintanto che i documenti di legittimazione non siano depositati in
un altro Comune. Durante questo tempo egli deve rimanere in contatto con il tenitore del controllo di sezione del suo precedente domicilio giusta l'articolo 37.
Art. 36
Cambiamento dell'indirizzo di residenza all'interno
della sezione militare Gli assoggettati all'obbligo di notificazione annunciano al tenitore del controllo di
sezione, presentando il libretto di servizio, i cambiamenti d'indirizzo di residenza
all'interno della sezione militare entro 14 giorni.
Art. 37
Assenza senza cambiamento di domicilio Durante le assenze senza cambiamento di domicilio, gli assoggettati all'obbligo di
notificazione non annunciano la partenza al tenitore del controllo di sezione. Devono restare in contatto con il tenitore del controllo di sezione, comunicandogli l'indirizzo provvisorio o incaricando una terza persona di assicurare il collegamento.
Art. 38
Notificazione in caso di impedimento al deposito dei documenti
di legittimazione civili Gli assoggettati all'obbligo di notificazione che hanno ritirato i documenti di legittimazione presso il loro precedente Comune di domicilio, ma non possono depositarli al nuovo domicilio, devono annunciarsi, presentando il libretto di servizio, al
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tenitore del controllo di sezione del luogo di soggiorno, entro 14 giorni dalla notificazione di partenza.
Art. 39
Divergenze circa la notificazione d'arrivo In caso di divergenza tra le autorità militari cantonali circa la notificazione d'arrivo
di persone assoggettate all'obbligo di notificazione, gli atti, muniti di un breve rapporto degli uffici interessati, sono sottoposti per decisione al Gruppo del personale.
Art. 40
Cambiamento di professione 1 Gli assoggettati all'obbligo di notificazione comunicano al tenitore del controllo di
sezione, presentando il libretto di servizio, ogni cambiamento della professione esercitata.
2 Conformemente agli ordini del tenitore del controllo di corpo o dell'organo incaricato dell'amministrazione, il comandante della truppa controlla, in occasione dei
servizi della sua formazione, l'esattezza della professione indicata nel libretto di servizio del militare entrato in servizio e comunica i cambiamenti al tenitore del controllo di corpo, senza inviare il libretto di servizio.
3 PISA comunica al tenitore del controllo di sezione, per l'aggiornamento del controllo di sezione e del libretto di servizio, ogni cambiamento della professione esercitata che non è stato immesso nel PISA sulla base di un avviso del tenitore del controllo di sezione.
Art. 41
Notificazione d'arrivo e di partenza per il tramite del controllo
degli abitanti
1 Le autorità militari cantonali possono incaricare il controllo degli abitanti di ricevere gli avvisi secondo gli articoli 34-40 e di farli iscrivere nel libretto di servizio.
2 Esse coordinano l'attività del controllo degli abitanti e la sua collaborazione con il
tenitore del controllo di sezione.
Art. 42
Trattamento dei dati derivanti dall'obbligo di notificazione 1 Il tenitore del controllo di sezione trasmette al tenitore del controllo matricola i dati che derivano dall'obbligo di notificazione se egli stesso non è competente per la
loro immissione nel PISA.
2 Ogni nuovo indirizzo e ogni cambiamento della professione esercitata sono comunicati da PISA al comandante di truppa della formazione d'incorporazione dei militari; nel caso di ufficiali, i cambiamenti sono inoltre comunicati al comando della
Grande Unità.
3 Nel caso di assoggettati all'obbligo di notificazione esentati dall'obbligo di prestare servizio militare secondo l'articolo 18 LM o dispensati dal servizio d'appoggio
e dal servizio attivo, PISA comunica inoltre il cambiamento della professione esercitata al Gruppo del personale.
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Art. 43
Ricerche
1 Se un assoggettato all'obbligo di notificazione non si annuncia a un'altra sezione
militare entro due mesi dalla notificazione di partenza, il tenitore del controllo matricola dispone che siano effettuate ricerche.
2 Se, per una ragione qualsiasi, l'indirizzo di residenza in Svizzera di un assoggettato all'obbligo di notificazione non è conosciuto, il tenitore del controllo di sezione
ricerca il suo luogo di soggiorno.
3 Le unità amministrative effettuano le ricerche presso gli organi o le persone che
possono eventualmente fornire informazioni sul soggiorno degli assoggettati all'obbligo di notificazione.
4 Se le ricerche sono infruttuose, il più tardi sei mesi dopo la notificazione della
partenza o la mancanza dell'indirizzo il tenitore del controllo matricola segnala al
sistema informatizzato di ricerca di polizia (RIPOL), conformemente alle direttive
del DDPS, l'assoggettato all'obbligo di notificazione, allo scopo di ricercarne il
luogo di soggiorno; la segnalazione è annotata nel PISA.
5 La segnalazione nel sistema RIPOL è revocata, secondo le istruzioni del DDPS, su
ordine del tenitore del controllo matricola e cancellata nel PISA quando l'assoggettato all'obbligo di notificazione si è annunciato militarmente in buona e dovuta
forma.
Sezione 2: Congedo per l'estero
Art. 44
Congedo per l'estero
1 Hanno bisogno di un congedo per l'estero gli assoggettati all'obbligo di notificazione che: a.
intendono recarsi all'estero per più di 12 mesi consecutivi e che annunciano
la loro partenza, anche conformemente alle disposizioni di diritto civile,
presso il Comune di domicilio; b.
sono membri degli equipaggi delle società svizzere di navigazione sul Reno,
domiciliati in Svizzera.
2 Gli istruttori inviati in missione all'estero non necessitano di un congedo per l'estero.
3 Gli assoggettati all'obbligo di notificazione che non necessitano di un congedo per
l'estero devono rimanere in contatto con il tenitore del controllo di sezione durante
il loro soggiorno all'estero, conformemente alle disposizioni dell'articolo 37.
4 Non ricevono un congedo per l'estero gli assoggettati all'obbligo di notificazione: a.
contro i quali è ordinata un'inchiesta penale militare in rapporto con il mancato
adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare o che non hanno ancora
espiato una pena incondizionata pronunciata in virtù del Codice penale militare;
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b.
che sono domiciliati all'estero e lavorano in aziende federali situate in località estere di confine; essi si annunciano presso il tenitore del controllo di sezione più vicino al loro domicilio all'estero; c.
che sono domiciliati nelle enclavi di Büsingen o di Campione; essi si annunciano rispettivamente presso il tenitore del controllo di sezione di Sciaffusa
o di Lugano;
d.
che sono frontalieri; essi si annunciano presso il tenitore del controllo di sezione del loro luogo di lavoro o di formazione.
5 In casi particolari, il DDPS può disciplinare diversamente il congedo per l'estero e
l'obbligo di notificazione, per esempio per il personale delle organizzazioni internazionali, per l'impiego nel servizio di promovimento della pace o per il servizio attivo.
Art. 45
Condizioni per la concessione del congedo per l'estero 1 Il congedo per l'estero è concesso soltanto se gli assoggettati all'obbligo di notificazione hanno adempito gli obblighi derivanti dall'obbligo militare e dall'obbligo di
prestare servizio militare fino al momento della loro partenza dalla Svizzera o della
domanda di congedo presentata successivamente (art. 47).
2 I militari che sono chiamati personalmente a un servizio ottengono di regola il
congedo per l'estero soltanto dopo aver effettuato detto servizio.
3 Nel caso di persone assoggettate all'obbligo di pagare la tassa d'esenzione, la concessione del congedo per l'estero è disciplinata dagli articoli 35 della legge federale
del 12 giugno 19593 su la tassa d'esenzione dal servizio militare e 50 dell'ordinanza
del 30 agosto 19954 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare.
4 Ai membri degli equipaggi delle società svizzere di navigazione sul Reno, il congedo per l'estero è concesso soltanto dopo il loro reclutamento e, se del caso, la
scuola reclute.
Art. 46
Presentazione della domanda 1 La domanda di congedo per l'estero è presentata al comando di circondario competente per la sezione militare dell'assoggettato all'obbligo di notificazione.
2 Di regola, la domanda è presentata due mesi prima dell'inizio del congedo per
l'estero, in forma scritta e allegando il libretto di servizio; il comandante di circondario può esigere che il richiedente fornisca ulteriori documenti a titolo di prova.
3 Il Gruppo del personale concede d'ufficio il congedo per l'estero agli Svizzeri all'estero che diventano soggetti all'obbligo di notificazione in occasione del loro
primo censimento militare.
3
RS 661
4
RS 661.1
Ordinanza sui controlli militari 15
511.22
Art. 47
Domanda presentata successivamente 1 Gli assoggettati all'obbligo di notificazione che soltanto dopo l'inizio del soggiorno all'estero decidono di rimanervi per più di 12 mesi ininterrottamente, presentano una domanda di congedo per l'estero a posteriori; essa vale anche come notifica di partenza presso il tenitore del controllo di sezione, sempre che una notifica
sia necessaria.
2 La domanda è presentata per il tramite della rappresentanza svizzera del luogo di
domicilio o di soggiorno dell'assoggettato all'obbligo di notificazione, conformemente all'articolo 46; i militari equipaggiati indicano nella domanda dove si trova il
loro equipaggiamento.
3 Gli assoggettati che non adempiono il loro obbligo di notificazione sono avvertiti
dalla rappresentanza svizzera. Se l'avvertimento rimane senza effetto, la rappresentanza comunica al Gruppo del personale i dati personali dell'inadempiente menzionando, se possibile, il numero AVS, l'ultimo domicilio in Svizzera, l'incorporazione
e il grado.
4 Il Gruppo del personale trasmette l'avviso per informazione all'organo incaricato
dell'amministrazione, al tenitore del controllo di corpo, al tenitore del controllo matricola e al tenitore del controllo di sezione.
Art. 48
Decisione e validità
1 Il comandante di circondario decide sulla concessione del congedo per l'estero.
2 Agli assoggettati all'obbligo di notificazione uomini, il congedo per l'estero è concesso soltanto: a.
d'intesa con l'amministrazione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare
del Cantone di domicilio; b.
se si tratta di ufficiali, eccettuati gli ufficiali incorporati nella riserva di personale secondo l'articolo 21b dell'ordinanza del 16 novembre 19945
sull'organizzazione dell'esercito, inoltre unicamente d'intesa con il tenitore
del controllo di corpo o con l'organo incaricato dell'amministrazione.
3 Il congedo per l'estero è giuridicamente valido dalla data di partenza dalla Svizzera,
per la durata del soggiorno all'estero; sono fatti salvi gli articoli 44 capoverso 5 e 67.
Art. 49
Comunicazione della decisione 1 La decisione è comunicata per scritto: a.
al richiedente;
b.
inoltre, se si tratta di assoggettati all'obbligo di notificazione uomini, all'amministrazione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare del Cantone di
domicilio;
c.
inoltre, se si tratta di militari, al comandante della formazione nella quale il
beneficiario del congedo è incorporato; 5
RS 513.11
Obbligo militare
16
511.22
d.
inoltre, se si tratta di ufficiali, all'organo di comando superiore che tiene lo
stato di servizio dell'ufficiale, per la via di servizio.
2 Se la domanda è approvata, il comandante di circondario fornisce le istruzioni sulle
conseguenze del congedo per l'estero, sull'obbligo di notificazione e sul comportamento in occasione di una mobilitazione.
Art. 50
Libretto di servizio e ritiro dell'equipaggiamento 1 Il libretto di servizio è depositato presso il comando di circondario che ha concesso
il congedo per l'estero.
2 Il comandante di circondario invia il libretto di servizio agli assoggettati all'obbligo di notificazione con l'ordine di restituire il loro equipaggiamento.
3 Il ritiro dell'equipaggiamento è retto dall'ordinanza del 25 ottobre 19956 sull'equipaggiamento personale.
Art. 51
Avviso sul congedo non utilizzato 1 Gli assoggettati all'obbligo di notificazione che non si recano all'estero entro un
mese dalla data di partenza prevista o che, durante questo termine, non annunciano
la loro partenza secondo il diritto civile presso il Comune, lo comunicano, per
scritto, al comandante di circondario che ha concesso il congedo per l'estero.
2 Il comandante di circondario revoca il congedo, a meno che gli assoggettati alle
notificazioni provino che si recheranno all'estero poco dopo il termine stabilito al
capoverso 1 o che annunciano la loro partenza al Comune giusta il diritto civile.
3 PISA comunica la revoca ai destinatari della decisione della concessione del congedo per l'estero; se si tratta di ufficiali, il tenitore del controllo di corpo o l'organo
incaricato dell'amministrazione trasmette l'avviso, per la via di servizio, agli organi
di comando superiori che tengono uno stato di servizio dell'ufficiale.
Art. 52
Congedo per l'estero senza annunciare la partenza al tenitore
del controllo di sezione 1 Gli assoggettati all'obbligo di notificazione incorporati, in possesso di un congedo
per l'estero, che verosimilmente non resteranno più di due anni civili completi all'estero e che hanno un indirizzo di collegamento in Svizzera secondo l'articolo 37,
rimangono annunciati presso il tenitore del controllo di sezione sino allora competente.
2 Essi annunciano la loro partenza al tenitore del controllo di sezione nonché il loro
arrivo alla rappresentanza svizzera competente, se in seguito si rivela che il soggiorno all'estero durerà più di due anni.
3 Gli assoggettati all'obbligo di notificazione non incorporati, che hanno regolato la
loro situazione legale circa la tassa d'esenzione per la durata del soggiorno all'estero, rimangono annunciati presso il tenitore del controllo di sezione sino allora 6
RS 514.10
Ordinanza sui controlli militari 17
511.22
competente; fatto salvo l'articolo 58 capoverso 3, sono esonerati dall'obbligo di notificazione durante il soggiorno all'estero.
4 Gli assoggettati all'obbligo di notificazione giusta i capoversi 1 e 3 annunciano la
loro partenza al tenitore del controllo di sezione; non annunciano il loro arrivo
all'estero.
5 Il comandante di circondario iscrive nel libretto di servizio l'esonero dall'obbligo
di notificazione all'estero, se le condizioni al riguardo sono adempite.
Art. 53
Congedo per l'estero con notificazione della partenza al tenitore
del controllo di sezione 1 Gli assoggettati all'obbligo di notificazione che hanno ottenuto un congedo per
l'estero e ai quali non è applicabile l'articolo 52 capoversi 1 e 3 si annunciano al
tenitore del controllo di sezione immediatamente prima della partenza, presentando
il libretto di servizio e la decisione concernente l'autorizzazione del congedo per
l'estero (modulo di congedo per l'estero).
2 Il tenitore del controllo di sezione iscrive la notificazione di partenza nel modulo
di congedo per l'estero e lo restituisce all'interessato. Dopo avervi iscritto la notifica
di partenza, invia il libretto di servizio al comandante di circondario superiore per il
deposito secondo l'articolo 50 capoverso 1.
3 Il tenitore del controllo matricola sorveglia l'annuncio di partenza presso il tenitore
del controllo di sezione. Se l'annuncio non arriva entro un mese a contare dalla data
di partenza prevista, egli incarica il tenitore del controllo di sezione della ricerca del
luogo di soggiorno.
Art. 54
Procedura per i frontalieri e gli assoggettati all'obbligo
di notificazione particolari 1 Le rappresentanze svizzere notificano al Gruppo del personale i frontalieri, indicando i loro dati personali e l'indirizzo del datore di lavoro o dell'istituto di formazione, a destinazione del comandante di circondario competente.
2 I frontalieri che cambiano o lasciano il loro luogo di lavoro o di formazione ne informano il tenitore del controllo di sezione. Se del caso, il tenitore del controllo di
sezione provvede alla notificazione d'arrivo presso l'organo competente per il
nuovo luogo.
3 Quando lascia il luogo di lavoro o di formazione in Svizzera, il frontaliero chiede
un congedo per l'estero, mediante il tenitore del controllo di sezione.
4 I frontalieri e gli assoggettati all'obbligo di notificazione secondo l'articolo 44 capoverso 4 lettere b e c, depositano il loro libretto di servizio presso il tenitore del
controllo di sezione cui sono notificati e il loro equipaggiamento presso l'arsenale
incaricato di compiti cantonali più vicino al loro domicilio all'estero.
Obbligo militare
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511.22
Art. 55
Tenuta dei controlli militari 1 All'estero, la rappresentanza svizzera competente per il domicilio dei beneficiari di
un congedo all'estero tiene il controllo dei beneficiari che non possono rimanere notificati militarmente in Svizzera.
2 I dati del controllo sono stabiliti nell'appendice 8.
3 In Svizzera, il comandante di circondario competente per l'ultimo domicilio in
Svizzera tiene il controllo dei beneficiari di un congedo per l'estero che non possono
rimanere notificati militarmente in Svizzera.
Art. 56
Trasmissione degli annunci 1 Per la trasmissione degli annunci tra le unità amministrative in Svizzera e le rappresentanze svizzere sono utilizzati i moduli prescritti nella presente ordinanza e
nelle sue disposizioni d'esecuzione.
2 Il Gruppo del personale assicura la trasmissione degli annunci.
Art. 57
Congedo all'estero per più di tre anni civili interi PISA tratta l'attribuzione nella riserva di personale dei militari beneficiari di un
congedo all'estero di più di tre anni civili interi e che, in caso di mobilitazione, non
devono entrare in servizio.
Sezione 3: Obbligo di notificazione all'estero
Art. 58
Campo d'applicazione
1 Sono assoggettati all'obbligo di notificazione gli Svizzeri all'estero come militari o
come personale del Servizio della Croce Rossa fino alla fine dell'anno civile nel
quale la durata del congedo all'estero raggiunge i tre anni consecutivi.
2 Sono parimenti assoggettati all'obbligo di notificazione gli Svizzeri all'estero che
devono pagare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare o che non ricevono il congedo per l'estero.
3 Lo Svizzero all'estero esentato dal servizio secondo l'articolo 18 LM o temporaneamente esonerato dal pagamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare rimane soggetto all'obbligo di notificazione.
Art. 59
Notificazione dell'arrivo 1 Gli assoggettati all'obbligo di notificazione che hanno ottenuto un congedo per
l'estero e che devono, in virtù dell'articolo 53, annunciare la loro partenza al tenitore del controllo di sezione, si annunciano alla rappresentanza svizzera del luogo di
domicilio o di soggiorno, entro un mese dalla partenza dalla Svizzera, presentando il
modulo di congedo per l'estero.
Ordinanza sui controlli militari 19
511.22
2 Inoltre, comunicano subito alla rappresentanza svizzera qualsiasi cambiamento
d'indirizzo nell'ambito del circondario consolare.
3 Se sono ancora soggetti all'obbligo di notificazione al momento della partenza dal
circondario consolare, essi notificano, presentando il modulo di congedo per l'estero, la loro partenza alla rappresentanza svizzera e il loro arrivo all'organo competente del nuovo luogo di domicilio o di soggiorno.
Art. 60
Accettazione della notificazione di arrivo 1 La rappresentanza svizzera registra la notificazione militare di arrivo.
2 Se sul modulo di congedo per l'estero manca l'iscrizione della partenza presso il
tenitore del controllo di sezione, la rappresentanza svizzera iscrive un'osservazione
in merito nell'avviso di notificazione dell'arrivo.
3 Se l'assoggettato all'obbligo di notificazione ha cambiato il circondario consolare
senza notificare la partenza, la nuova rappresentanza competente iscrive la partenza
nel modulo di congedo per l'estero con un'osservazione in merito sull'avviso di notificazione dell'arrivo.
4 La rappresentanza svizzera iscrive l'esonero dall'obbligo di notificazione militare
all'estero nel modulo di congedo per l'estero, se le condizioni al riguardo sono
adempite.
Art. 61
Comunicazione della notificazione di arrivo all'estero 1 Le rappresentanze svizzere comunicano al Gruppo del personale l'arrivo degli assoggettati alle notificazioni.
2 Se un cittadino tenuto alle notificazioni arriva da un altro circondario consolare, la
nuova rappresentanza competente comunica inoltre l'arrivo nello stesso modo al
precedente circondario consolare.
3 Dopo avere immesso la notificazione dell'arrivo nel PISA, il Gruppo del personale
trasmette gli avvisi al comandante di circondario competente dell'ultimo domicilio.
Art. 62
Equipaggi di navi di alto mare e di battelli di navigazione sul Reno 1 I membri degli equipaggi delle navi di alto mare delle società svizzere di navigazione e dei battelli delle società svizzere di navigazione sul Reno soggetti all'obbligo di notificazione si annunciano al comando di circondario di Basilea Città entro
un mese dalla concessione del congedo per l'estero. Del resto, l'articolo 59 capoversi 2 e 3 è applicabile per analogia.
2 Il comando di circondario di Basilea Città assume in questi casi, per analogia, tutti
i compiti che sono devoluti alle rappresentanze svizzere in materia di controllo militare.
Obbligo militare
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Art. 63
Obbligo di notificazione per residenti nel Principato
del Liechtenstein
1 Gli assoggettati all'obbligo di notificazione residenti nel Liechtenstein che beneficiano di un congedo per l'estero e che, giusta l'articolo 53 devono annunciare la
loro partenza al tenitore del controllo di sezione, si annunciano al tenitore del controllo di sezione competente di Buchs (SG) entro un mese dalla loro partenza dalla
Svizzera; l'articolo 59 capoversi 2 e 3 è inoltre applicabile per analogia.
2 Il tenitore del controllo di sezione competente di Buchs (SG) assume in questi casi,
per analogia, tutti i compiti che sono devoluti alle rappresentanze svizzere in materia
di controllo militare.
Art. 64
Ricerche
1 Se, entro sei mesi dall'annuncio di partenza presso il tenitore del controllo di sezione, il comandante di circondario dell'ultimo domicilio non riceve l'avviso di arrivo degli assoggettati all'obbligo di notificazione, egli deve avviare le ricerche.
2 Se gli assoggettati all'obbligo di notificazione hanno notificato la loro partenza
alla rappresentanza svizzera e questa non riceve, entro sei mesi dalla notificazione di
partenza, un avviso d'arrivo, essa inizia le ricerche per il tramite del Gruppo del personale.
3 Le rappresentanze svizzere avviano le ricerche anche quando, per un motivo qualsiasi, l'indirizzo dell'assoggettato all'obbligo di notificazione non è o non è più loro
noto.
4 Le ricerche sono eseguite dalle unità amministrative presso gli organi e le persone
che possono eventualmente fornire informazioni sul luogo di soggiorno degli assoggettati all'obbligo di notificazione.
5 Se le ricerche risultano infruttuose, l'assoggettato all'obbligo di notificazione è segnalato, conformemente alle istruzioni del DDPS, nel sistema RIPOL, a richiesta del
comandante di circondario dell'ultimo domicilio, allo scopo di ricercare il suo luogo
di soggiorno; la segnalazione è annotata nel PISA.
6 Quando l'assoggettato all'obbligo di notificazione ha regolarmente annunciato militarmente il suo arrivo, la segnalazione nel sistema RIPOL è annullata su ordine del
comandante di circondario dell'ultimo domicilio, secondo le istruzioni del DDPS, e
cancellata nel PISA.
7 Finché sono soggette all'obbligo di notificazione, le persone di cui si ricerca il luogo
di soggiorno possono essere cancellate dai controlli della rappresentanza svizzera soltanto quando è giunto un avviso concernente la loro notificazione d'arrivo altrove.
Art. 65
Assenza dal domicilio all'estero senza cambiamento di domicilio Quando gli assoggettati all'obbligo di notificazione sono assenti dal loro domicilio
all'estero, senza tuttavia cambiarlo, non notificano la loro partenza alla rappresentanza svizzera. Essi provvedono a mantenere il contatto con la rappresentanza comunicandole il loro indirizzo provvisorio o incaricando una terza persona d'assicurare il collegamento.
Ordinanza sui controlli militari 21
511.22
Art. 66
Avviso di morte all'estero 1 Le rappresentanze svizzere comunicano al Gruppo del personale per scritto la
morte dei militari assoggettati e non assoggettati all'obbligo di notificazione.
2 Il Gruppo del personale dell'esercito trasmette l'avviso di morte al comando di circondario e, se la persona morta era assoggettata all'obbligo militare, parimenti
all'amministrazione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare dell'ultimo Cantone di domicilio; il comando di circondario immette l'avviso di morte nel PISA.7
Art. 67
Soggiorno temporaneo in Svizzera 1 I beneficiari di un congedo per l'estero e gli Svizzeri all'estero assoggettati
all'obbligo militare che soggiornano in Svizzera per un periodo non superiore a tre
mesi dopo aver soggiornato all'estero almeno dodici mesi ininterrottamente sono
esonerati dall'obbligo militare di notificazione; il congedo per l'estero non è revocato e rimane valido.
2 Se il soggiorno supera i tre mesi, i beneficiari di un congedo per l'estero e gli Svizzeri all'estero assoggettati all'obbligo militare sono tenuti alle notificazioni; il congedo per l'estero è revocato.
3 In casi giustificati, il comandante di circondario competente per il luogo di soggiorno può, dietro domanda scritta, prolungare un soggiorno secondo il capoverso 1
per al massimo sei mesi. Alla domanda dev'essere allegato il modulo di congedo per
l'estero o il foglio militare.
4 Nei casi previsti al capoverso 3, il comandante di circondario sente precedentemente il parere dell'organo incaricato dell'amministrazione, del tenitore del controllo di corpo e, se si tratta di reclute, del Cantone. In seguito comunica loro l'autorizzazione.
5 L'autorizzazione è inoltre comunicata: a.
al tenitore del controllo di sezione presso il quale sono notificati: se si tratta di assoggettati all'obbligo di notificazione secondo l'articolo 54; b.
alla rappresentanza svizzera presso la quale sono o erano notificati ultimamente: se si tratta di assoggettati all'obbligo di notificazione secondo l'articolo 59.
6 Durante un congedo per l'estero, le disposizioni dei capoversi 1 e 3 sono applicabili ripetutamente se, nell'intervallo, le persone interessate hanno nuovamente soggiornato all'estero almeno dodici mesi ininterrottamente.
7 I militari o il personale del Servizio della Croce Rossa che ritornano in Svizzera
unicamente per compiere il servizio militare, non devono notificare la loro partenza
alla rappresentanza svizzera né il loro arrivo al tenitore di controllo della sezione.
7
Nuovo testo giusta l'art. 121 n. 1 dell'O del 20 set. 1999 sui servizi d'istruzione, nel testo
dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).
Obbligo militare
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Art. 68
Elezione del domicilio in Svizzera 1 Gli assoggettati all'obbligo militare, i militari donne e il personale del Servizio della Croce Rossa che eleggono domicilio in Svizzera devono notificare il loro arrivo,
entro 14 giorni, al tenitore del controllo di sezione competente del Comune di domicilio, presentando il modulo di congedo per l'estero o il foglio militare.
2 Il tenitore del controllo di sezione trasmette i documenti al comandante di circondario che si procura il libretto di servizio presso il comandante di circondario secondo l'articolo 50 capoverso 1.
3 Il comandante di circondario revoca il congedo degli assoggettati all'obbligo militare, dei militari donne e del personale del Servizio della Croce Rossa che sono in
possesso di un libretto di servizio. Dopo avere iscritto l'arrivo, trasmette il libretto di
servizio del militare al Cantone o all'organo dell'amministrazione che sostituisce il
Cantone.
4 Il Cantone o l'organo incaricato dell'amministrazione mette a giorno il libretto di
servizio nel senso dell'articolo 24 e ordina, se le condizioni sono adempite, la nuova
incorporazione nonché il ritiro dell'equipaggiamento.
5 Se l'assoggettato all'obbligo militare non possiede un libretto di servizio, il comandante di circondario gliene allestisce uno e vi riporta i dati sull'adempimento
dell'obbligo militare in base ai documenti forniti dal comandante di circondario
competente per il Comune d'origine.
6 Il comandante di circondario comunica l'arrivo in Svizzera di assoggettati all'obbligo militare all'amministrazione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare
dell'ultimo Cantone di domicilio e, se si tratta di soggetti all'obbligo di notificazione all'estero, alla rappresentanza svizzera presso la quale erano notificati per ultimo. Se gli assoggettati all'obbligo di notificazione non hanno notificato la loro
partenza alla rappresentanza svizzera, il comandante di circondario iscrive
un'osservazione in merito nell'avviso concernente l'arrivo.
7 I capoversi 2-6 sono applicabili per analogia anche in occasione dell'applicazione
degli articoli 44 capoverso 4 lettere b-d e 52.
Capitolo 5: Obbligo di leva, reclutamento e dati concernenti la recluta Sezione 1: Censimento degli assoggettati all'obbligo di leva
Art. 69
Principi
1 I preposti ai registri delle famiglie comunicano al tenitore del controllo di sezione
o al comandante di circondario del Comune d'origine, conformemente alle istruzioni
del DDPS, i cittadini svizzeri uomini entro la fine dell'anno in cui essi compiono i
18 anni.
2 Le autorità civili comunicano al tenitore del controllo di sezione o al comandante
di circondario del domicilio del nuovo cittadino l'acquisizione della nazionalità
svizzera di uomini in età di essere assoggettati all'obbligo militare; se si tratta di
Ordinanza sui controlli militari 23
511.22
uomini abitanti all'estero, esse lo comunicano al tenitore del controllo di sezione o
al comandante di circondario del Comune d'origine.
3 I dati dell'avviso sono stabiliti nell'appendice 9.
4 Il tenitore del controllo di sezione trasmette gli avvisi al comandante di circondario
da cui dipende.
Art. 70
Responsabilità
1 Il comandante di circondario del Comune d'origine controlla l'annuncio del risultato del reclutamento, l'esonero dal reclutamento o l'avviso sul censimento di Svizzeri all'estero assoggettati all'obbligo militare.
2 Egli iscrive nell'elenco dei cittadini soggetti all'obbligo di leva i dati del reclutamento, l'esonero dal reclutamento o il circondario consolare dell'assoggettato all'obbligo di leva all'estero.
Art. 71
Ricerche sugli assoggettati all'obbligo di leva 1 Dopo il reclutamento, il comandante di circondario del Comune d'origine fa ricercare gli assoggettati all'obbligo di leva i cui dati sul reclutamento, l'esonero dal reclutamento o la presenza all'estero non sono stati annunciati, rivolgendosi agli organi o alle persone che possono eventualmente fornire informazioni sul loro luogo
di soggiorno.
2 Se le ricerche risultano infruttuose, il comandante di circondario chiede, conformemente alle istruzioni del DDPS, di segnalare l'assoggettato all'obbligo di leva nel
sistema RIPOL allo scopo di ricercarne il luogo di soggiorno; la segnalazione è annotata nell'elenco dei cittadini assoggettati all'obbligo di leva.
Sezione 2: Dati del reclutamento
Art. 72
Dati, acquisizione e registrazione 1 I dati del reclutamento sono stabiliti nell'appendice 10.
2 Il comandante di circondario competente per il luogo di reclutamento è responsabile della preparazione dei documenti necessari all'organizzazione e allo svolgimento del reclutamento, nonché dei moduli per la registrazione dei dati del reclutamento; egli dà gli ordini a PISA.
3 I dati del reclutamento sono immessi nel PISA per il tramite del capo del reclutamento.
4 L'organo incaricato dell'amministrazione prepara i documenti necessari al reclutamento dei futuri militari donne e del futuro personale del Servizio della Croce
Rossa.
Obbligo militare
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Art. 73
Tenuta dei dati nel PISA 1 Il sistema PISA o il comandante di circondario competente per il luogo di reclutamento comunica al tenitore del controllo di sezione, se quest'ultimo non è allacciato
direttamente a PISA, i dati del reclutamento o l'esonero dal reclutamento dopo
averli immessi nel sistema, per la loro iscrizione nei controlli di sezione.
2 PISA comunica al comandante di circondario del Comune d'origine dell'assoggettato all'obbligo di leva i dati del reclutamento o l'esonero dal reclutamento degli
assoggettati all'obbligo militare, per la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini soggetti all'obbligo di leva.
Art. 74
Reclutamento a partire dall'estero in assenza L'ufficiale di reclutamento comunica al Cantone, per mezzo del libretto di servizio, i
dati del reclutamento degli Svizzeri all'estero per la loro immissione nel PISA.
Sezione 3: Dati concernenti le reclute
Art. 75
Dati
I dati concernenti le reclute sono stabiliti nell'appendice 11.
Art. 76
Reclute non entrate in servizio o licenziate il giorno d'entrata
alla scuola reclute
1 Il comandante di scuola comunica al Cantone le reclute cantonali non entrate in
servizio o licenziate il giorno d'entrata alla scuola reclute; se si tratta di reclute federali, le comunica all'organo incaricato dell'amministrazione.
2 Il Cantone procede alle ricerche sul motivo della mancata entrata in servizio di
tutte le persone non entrate alla scuola reclute; se si tratta di reclute federali effettua
le ricerche per conto dell'organo incaricato dell'amministrazione. Le ricerche, se del
caso in collaborazione con il comandante di circondario o il tenitore del controllo di
sezione, avvengono presso le persone e gli organi che possono eventualmente fornire informazioni sulla mancata entrata in servizio.
Capitolo 6: Controllo di corpo Sezione 1: Dati del controllo di corpo
Art. 77
I dati del controllo di corpo sono stabiliti nell'appendice 12.
Ordinanza sui controlli militari 25
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Sezione 2: Dati del controllo di corpo del comando
Art. 78
Dati
I dati del controllo di corpo del comando sono stabiliti nell'appendice 13.
Art. 79
Controllo
1 In occasione di ogni servizio della loro formazione, i tenitori del controllo di corpo
del comando controllano se i dati delle persone entrate in servizio corrispondono
con i dati del controllo di corpo del comando.
2 I tenitori del controllo di corpo del comando comunicano le inesattezze al tenitore
del controllo di corpo per la loro rettifica da parte delle persone o degli organi competenti.
Sezione 3: Dati concernenti gli obblighi fuori del servizio
Art. 80
Dati
I dati concernenti gli obblighi fuori del servizio sono: a.
i dati sull'ispezione obbligatoria secondo l'articolo 113 LM; b.
i dati sul tiro obbligatorio fuori del servizio secondo l'articolo 63 LM.
Art. 81
Tiro obbligatorio fuori del servizio 1 I dati concernenti le esercitazioni di tiro sono comunicati: a.
dalle società di tiro: al comandante di circondario o, su suo ordine, al tenitore del controllo di sezione competente per la sede della società di tiro; b.
dai comandanti dei corsi di tiro: al Cantone.
2 I comandanti di circondario e le autorità militari cantonali immettono nel PISA i
dati concernenti le esercitazioni di tiro.
Sezione 4: Procedura e competenza per le mutazioni
Art. 82
Nuova assegnazione di reclute La nuova assegnazione di reclute è retta dalle disposizioni concernenti il reclutamento degli assoggettati all'obbligo di leva.
Obbligo militare
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Art. 83
Incorporazione delle reclute in una formazione Le reclute cantonali sono incorporate in formazioni dal tenitore del controllo di
corpo; le reclute federali sono incorporate dall'organo incaricato dell'amministrazione.
Art. 84
Nuova incorporazione di soldati, appuntati e sottufficiali 1 Sono competenti per procedere a nuove incorporazioni di soldati, appuntati e sottufficiali nell'ambito della stessa Arma, dello stesso servizio ausiliario e della riserva
di personale:
a.
i tenitori dei controlli di corpo: per i militari delle truppe cantonali nell'ambito dello stesso Cantone o di un
altro Cantone;
b.
gli organi incaricati dell'amministrazione: per i militari delle truppe federali.
2 L'organo incaricato dell'amministrazione, d'intesa con i tenitori dei controlli di
corpo interessati, è competente per incorporare soldati, appuntati e sottufficiali delle
truppe cantonali nelle formazioni federali e per cedere soldati, appuntati e sottufficiali delle truppe federali in vista della loro incorporazione nelle formazioni cantonali.
Art. 85
Trasferimento di soldati, appuntati e sottufficiali Gli organi incaricati dell'amministrazione, d'intesa con i tenitori dei controlli di
corpo interessati, sono competenti per trasferire soldati, appuntati e sottufficiali in
un'Arma o in un'altra Arma, in un servizio ausiliario o in un altro, o in un'altra funzione.
Art. 86
Nuova incorporazione di soldati, appuntati e sottufficiali
in occasione di modifiche dell'organizzazione dell'esercito 1 In occasione di modifiche dell'organizzazione dell'esercito, la competenza e la
procedura sono rette dalle disposizioni concernenti l'organizzazione dell'esercito,
nonché dalle istruzioni complementari del Gruppo del personale.
2 Gli organi incaricati dell'amministrazione sono competenti per la nuova incorporazione di militari che saranno o sono attribuiti alle formazioni cantonali secondo
l'articolo 119 capoverso 3 LM.
Art. 87
Esecuzione delle mutazioni Il tenitore del controllo di corpo o l'organo incaricato dell'amministrazione che riceve il militare provvede all'esecuzione di nuove incorporazioni e di trasferimenti di
soldati, appuntati e sottufficiali.
Ordinanza sui controlli militari 27
511.22
Art. 88
Incorporazione e trasferimento di ufficiali 1 L'incorporazione e il trasferimento di ufficiali sono regolati dall'ordinanza del
24 agosto 19948 sulle promozioni e mutazioni nell'esercito (OPME); i decreti del
Consiglio federale nonché le decisioni del DDPS, degli organi incaricati
dell'amministrazione e dei Cantoni valgono come avvisi di mutazione.
2 La nuova unità amministrativa competente per l'ufficiale ritira il libretto di servizio
e procede alle iscrizioni necessarie.
Art. 89
Annuncio dell'incorporazione e del trasferimento nonché
della funzione, del grado e della funzione d'ufficiale L'incorporazione e il trasferimento, la funzione, il grado e la funzione d'ufficiale,
nonché l'assoggettamento volontario all'obbligo di prestare servizio militare dopo il
suo adempimento, sono comunicati da PISA: a.
al tenitore del controllo di corpo; b.
al tenitore del controllo di corpo del comando; c.
al Cantone;
d.
al tenitore del controllo di sezione per l'iscrizione nel controllo di sezione.
Sezione 5: Procedure particolari
Art. 90
Registrazione dei dati sui militari non entrati in servizio 1 I comandanti militari o gli organi di comando rispettivamente i superiori nell'amministrazione militare o nelle unità organizzative della riserva di personale in posizione analoga annunciano i militari cantonali non entrati in servizio al tenitore del
controllo di corpo; i militari federali non entrati in servizio sono annunciati all'organo incaricato dell'amministrazione.
2 Il Cantone procede alle ricerche sul motivo della mancata entrata in servizio di tutti
i militari interessati; per i militari federali le ricerche sono effettuate su mandato
dell'organo incaricato dell'amministrazione. Le ricerche, se del caso in collaborazione con il comandante di circondario e il tenitore del controllo di sezione, avvengono presso le persone o gli uffici che possono eventualmente fornire informazioni
sulla mancata entrata in servizio.
3 Il risultato delle ricerche è comunicato ai comandanti di truppa.
Art. 91
Comunicazione delle qualificazioni di ufficiali, ufficiali specialisti
e sottufficiali superiori 1 I comandanti militari spediscono le qualificazioni di ufficiali e ufficiali specialisti: 8
[RU 1995 290, 1996 399, 1997 347, 1998 1866. RU 1999 2903 art. 120 lett. d]. Vedi ora
l'O del 20 set. 1999 sui servizi d'istruzione (RS 512.21)
Obbligo militare
28
511.22
a.
il più tardi il giorno del licenziamento dal servizio d'istruzione delle formazioni, nonché dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo: per la via di servizio, al comando delle Grandi Unità, che trasmette, per informazione, le qualificazioni di ufficiali e ufficiali specialisti cantonali al tenitore del controllo di corpo; b.
il più tardi il giorno del licenziamento dagli altri servizi d'istruzione: direttamente al comando del corpo d'armata o delle Forze aeree, che trasmette la qualificazione al comandante superiore del militare interessato per
la via di servizio e, per gli ufficiali e gli ufficiali specialisti cantonali, per il
tramite del tenitore del controllo di corpo.
2 La qualificazione degli ufficiali e degli ufficiali specialisti è iscritta nello stato di
servizio; il comando delle Grandi Unità e il comandante superiore diretto conservano l'avviso di qualificazione per un periodo di cinque anni.
3 I comandanti militari inviano la qualificazione dei sottufficiali superiori, per la via
di servizio, al tenitore del controllo di corpo, il più tardi il giorno del licenziamento
dal servizio d'istruzione delle formazioni nonché dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo. Per gli altri servizi d'istruzione, inviano la qualificazione direttamente
al tenitore del controllo di corpo, il più tardi il giorno del licenziamento.
4 Per le formazioni che prestano il servizio per distaccamento, le qualificazioni sono
stese alla fine del servizio di ogni distaccamento.
Art. 92
Atti della giustizia militare 1 L'Ufficio dell'uditore in capo comunica al Gruppo del personale: a.
le istruzioni preparatorie della giustizia militare e le assunzioni preliminari
delle prove;
b.
le decisioni di desistenza; c.
le sentenze pronunciate dalla giustizia militare cresciute in giudicato; d.
le revoche delle sentenze contumaciali concernenti gli assoggettati all'obbligo militare, i militari donne e il personale del
Servizio della Croce Rossa.
2 Quando si tratta di decisioni di desistenza, il Gruppo del personale cancella nel
PISA i dati concernenti l'istruzione preparatoria o l'assunzione preliminare delle
prove.
Art. 93
Ordine concernente l'equipaggiamento in caso di mutazione 1 PISA comunica all'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri le mutazioni di grado, di funzione e d'incorporazione dei militari per quanto riguarda l'equipaggiamento, conformemente alle disposizioni sull'equipaggiamento personale.
2 Il Gruppo del personale ordina all'arsenale incaricato di compiti cantonali, competente per il domicilio del militare, di ritirare l'arma o l'equipaggiamento in occasione:
Ordinanza sui controlli militari 29
511.22
a.
dell'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare secondo l'articolo
18 LM, eccettuati i membri del Corpo delle guardie di confine; b.
dell'esclusione dall'obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli
21-24 LM;
c.
dell'assegnazione alla categoria dei cittadini con doppia cittadinanza non incorporati; d.
dell'esclusione dall'esercito secondo il Codice penale militare9 (CPM); e.
dell'ammissione al servizio militare non armato; f.
dell'ammissione al servizio civile.
3 Il libretto di servizio è allegato all'ordine o spedito in seguito.
Capitolo 7: Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare
Art. 94
1 Il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare è trattato secondo l'appendice 2 ed effettuato dal comandante di circondario competente per la sezione militare.
2 Il tenitore del controllo di sezione iscrive nel suo controllo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, sempre che non sia allacciato direttamente a
PISA.
Capitolo 8:
Avvisi alle autorità della tassa d'esenzione dall'obbligo militare
e della protezione civile nonché alla Direzione della posta da campo
Art. 95
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare Gli avvisi alle autorità della tassa d'esenzione dall'obbligo militare sono stabiliti
nell'appendice 14.
Art. 96
Protezione civile
1 Il tenitore del controllo matricola comunica all'ufficio della protezione civile competente per il Comune di domicilio: a.
entro il 30 settembre gli assoggettati all'obbligo di prestare servizio militare
e gli assoggettati all'obbligo militare esentati dall'obbligo di prestare servizio militare secondo l'articolo 18 LM che alla fine dell'anno saranno prosciolti dall'obbligo militare o dall'obbligo di prestare servizio militare; 9 RS
321.0
Obbligo militare
30
511.22
b.
continuamente, con l'indicazione del motivo, gli assoggettati all'obbligo
militare che non saranno obbligati a prestare servizio militare o che, essendovi obbligati, lasciano l'esercito prima del loro proscioglimento dall'obbligo militare, eccettuati coloro che vengono esentati dall'obbligo di prestare
servizio militare secondo l'articolo 18 LM; c.
continuamente, gli assoggettati all'obbligo militare che in occasione della
revoca dell'esenzione dal servizio secondo l'articolo 18 LM non sono rincorporati nell'esercito; d.
continuamente, gli assoggettati all'obbligo militare che dopo un soggiorno
ininterrotto all'estero, con congedo per l'estero, di oltre sei anni civili interi,
eleggono domicilio in Svizzera e non sono più incorporati nell'esercito; e.
continuamente, gli assoggettati all'obbligo militare che, per una ragione
qualsiasi, sono stati obbligati al servizio nella protezione civile e diventano o
ridiventano soggetti all'obbligo di prestare servizio militare; f.
entro il 30 settembre, a scopo di pianificazione, gli assoggettati all'obbligo
di prestare servizio militare e gli assoggettati all'obbligo militare esonerati
dal servizio militare giusta l'articolo 18 LM, che alla fine del secondo anno
civile seguente saranno prosciolti dall'obbligo militare o dall'obbligo di prestare servizio militare; g.
continuamente, il cambiamento d'indirizzo di residenza degli assoggettati
all'obbligo militare che non sono tenuti a prestare servizio militare, eccettuati quelli esentati dall'obbligo di prestare servizio secondo l'articolo 18
LM.
2 Il Gruppo del personale comunica agli organi competenti in materia d'esenzione
dal servizio di protezione civile dei Cantoni e dei dipartimenti federali: a.
entro il 30 settembre gli esentati dall'obbligo di prestare servizio militare secondo l'articolo 18 LM e i dispensati dal servizio d'appoggio e dal servizio
attivo giusta l'articolo 145 LM che alla fine dell'anno, per ragione di età, saranno prosciolti dall'obbligo militare o dall'obbligo di prestare servizio militare; b.
continuamente, i dispensati dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo che
prima del proscioglimento secondo la lettera a sono prosciolti dall'obbligo
di prestare servizio militare.
3 I dati degli avvisi sono stabiliti nell'appendice 15.
Art. 97
Direzione della posta da campo 1 La Direzione della posta da campo può consultare i dati nel PISA concernenti i
militari e il personale del Servizio della Croce Rossa, in vista della rispedizione di
invii postali e per la comunicazione telefonica di informazioni mediante l'"Ufficio
Svizzera" sulla loro raggiungibilità durante il servizio militare.
2 Essa può chiedere a PISA etichette con indirizzi per la rispedizione di invii postali.
3 I dati sono stabiliti nell'appendice 16.
Ordinanza sui controlli militari 31
511.22
4 L'"Ufficio Svizzera" può comunicare ai richiedenti soltanto l'indirizzo della posta
da campo dei militari o del personale del Servizio della Croce Rossa, nonché il numero di telefono della formazione nella quale essi prestano servizio.
Capitolo 9: Stato di servizio
Art. 98
Campo d'applicazione e dati 1 Lo stato di servizio è tenuto: a.
per gli ufficiali;
b.
per gli ufficiali specialisti, se sono capi di una frazione dello stato maggiore
dell'esercito o comandanti di truppa.
2 Soltanto i comandanti di truppa superiori, il tenitore del controllo di corpo o
l'organo incaricato dell'amministrazione, nonché gli ufficiali e gli ufficiali specialisti interessati possono consultare lo stato di servizio.
3 I dati dello stato di servizio sono stabiliti nell'appendice 17.
Art. 99
Allestimento e consegna 1 Lo stato di servizio è allestito in un esemplare: a.
per gli ufficiali delle Armi: dagli uffici federali delle truppe da combattimento, delle truppe di supporto,
delle truppe della logistica e dell'istruzione delle Forze aeree, conformemente alla loro competenza per le Armi; b.
per gli ufficiali dei servizi ausiliari e per gli ufficiali specialisti: dal Gruppo del personale, dalla Direzione della posta da campo e dal Servizio del medico capo della Croce Rossa, conformemente alla loro competenza
per il servizio ausiliario.
2 Gli stati di servizio sono trasmessi al Gruppo del personale dagli uffici federali secondo il capoverso 1 lettera a. Esso li consegna in seguito ai comandanti delle
Grandi Unità per gli ufficiali e gli ufficiali specialisti loro subordinati per il trattamento degli affari concernenti il personale.
3 La Direzione della posta da campo e il Servizio del medico capo della Croce Rossa
consegnano gli stati di servizio direttamente agli organi indicati al capoverso 2.
4 In caso di necessità, le autorità militari cantonali richiedono al comando delle
Grandi Unità una copia dello stato di servizio per i loro ufficiali e ufficiali specialisti
cantonali.
Art. 100
Competenza
1 Gli stati di servizio sono tenuti: a.
dai comandanti dei corpi d'armata:
Obbligo militare
32
511.22
1.
per gli ufficiali e gli ufficiali specialisti delle truppe di corpo d'armata,
comprese le ulteriori truppe subordinate, sempre che per il trattamento
degli affari concernenti il personale non siano attribuite a una divisione
o a una brigata,
2.
per i comandanti delle Grandi Unità subordinate, sotto forma di copia; b.
dai comandanti delle divisioni e delle brigate: per gli ufficiali e gli ufficiali specialisti delle truppe della divisione o della
brigata, comprese le altre truppe attribuite per il trattamento degli affari concernenti il personale; c.
dall'organo incaricato dell'amministrazione: per i loro ufficiali e ufficiali specialisti federali che non sono attribuiti a una
Grande Unità per il trattamento degli affari concernenti il personale; d.
dal Gruppo del personale:
1.
per gli alti ufficiali superiori, 2.
per gli ufficiali e gli ufficiali specialisti della riserva di personale, eccettuati gli ufficiali e gli ufficiali specialisti incorporati nella riserva di
personale delle Grandi Unità; e.
dalle autorità militari cantonali, se necessario: per i loro ufficiali e ufficiali specialisti cantonali, sotto forma di copia.
2 I comandanti delle Grandi Unità sono autorizzati ad affidare la tenuta degli stati di
servizio a una persona di fiducia del loro ambito di comando.
Art. 101
Procedura in caso di mutazioni 1 In caso di nuova incorporazione, i comandanti competenti e le unità amministrative
precedenti trasmettono direttamente, di propria iniziativa, gli stati di servizio agli
organi seguenti:
a.
per le truppe di corpo d'armata e le altre truppe subordinate al corpo
d'armata:
al comando del corpo d'armata interessato; b.
per le truppe delle divisioni e delle brigate: al comando della divisione o della brigata interessata; c.
per le truppe d'armata che non sono attribuite a una Grande Unità per il
trattamento degli affari concernenti il personale: all'organo incaricato dell'amministrazione o al Gruppo del personale; d.
per la riserva di personale, senza quella delle Grandi Unità: al Gruppo del personale.
2 In caso di inabilità al servizio, di proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio
militare, di svincolo dalla cittadinanza svizzera o di morte di ufficiali e di ufficiali
specialisti, il documento originale dello stato di servizio è inviato al Gruppo del personale dall'organo che lo ha tenuto; eventuali copie sono distrutte.
Ordinanza sui controlli militari 33
511.22
Capitolo 10:
Dati civili importanti secondo il diritto militare o sul piano militare Sezione 1: Dati civili importanti secondo il diritto militare
Art. 102
Dati e provenienza
Sono dati civili importanti secondo il diritto militare: a.
la tutela;
b.
il fallimento e il pignoramento; c.
le procedure penali in sospeso; d.
le sentenze con le quali i tribunali penali civili hanno pronunciato una pena
di detenzione o di reclusione nonché misure privative della libertà; e.
l'inizio e la fine dell'esecuzione della pena o della misura privativa della libertà; f.
il cambiamento di cognome; g.
lo svincolo dalla cittadinanza svizzera; h.
la morte.
Art. 103
Tutela
Le autorità tutorie comunicano immediatamente al Gruppo del personale i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti che sono posti sotto tutela.
Art. 104
Fallimento e pignoramento 1 Gli uffici di esecuzione e fallimento comunicano immediatamente al Gruppo del
personale tutti i casi di fallimento o di pignoramento infruttuoso di sottufficiali, ufficiali e ufficiali specialisti.
2 Essi comunicano al Gruppo del personale, a richiesta, informazioni sulle procedure
di esecuzione anteriori e in sospeso che sono state avviate contro assoggettati all'obbligo di prestare servizio militare.
Art. 105
Procedure penali in sospeso Le autorità istruttorie e i tribunali comunicano al Gruppo del personale, a richiesta,
informazioni sulle procedure penali in sospeso che sono state avviate contro militari
previsti per una promozione o per la chiamata a servizi d'istruzione per accedere a
un grado superiore o per assumere una nuova funzione.
Art. 106
Sentenze dei tribunali civili 1 L'Ufficio federale di polizia comunica al Gruppo del personale, in merito ai cittadini svizzeri uomini dell'età di 15 a 52 anni, ai militari donne e al personale del Servizio della Croce Rossa:
Obbligo militare
34
511.22
a.
le pene privative della libertà cresciute in giudicato, eccettuati gli arresti e la
detenzione, e le misure privative della libertà; b.
la revoca di una sospensione condizionale di una pena.
2 I dati dell'avviso sono stabiliti nell'appendice 18.
3 Il Gruppo del personale può richiedere al tribunale penale incaricato della sentenza, per visione, gli atti delle procedure penali eseguite contro i militari: a.
per considerare un'esclusione dal servizio militare; b.
per considerare una promozione, l'assunzione di una nuova funzione o la
chiamata al servizio pratico nonché a servizi d'istruzione in vista di un grado
superiore.
Art. 107
Esecuzione della pena 1 L'Ufficio federale di polizia, le amministrazioni dei penitenziari, delle case
d'internamento e delle case di educazione al lavoro nonché delle istituzioni incaricate dell'esecuzione di misure giudiziarie privative della libertà di adolescenti comunicano immediatamente al Gruppo del personale l'entrata e l'uscita di un assoggettato all'obbligo militare, di un militare donna o di un membro del Servizio della
Croce Rossa.10
2 Il libretto di servizio è allegato all'avviso di entrata.
3 Il Gruppo del personale immette i dati nel PISA e trasmette l'avviso, se si tratta di
assoggettati all'obbligo militare anche il libretto di servizio, all'amministrazione
della tassa d'esenzione dall'obbligo militare secondo l'appendice 14.
Art. 108
Cambiamento di cognome e di cittadinanza I cambiamenti di cognome e le modifiche intervenute nella cittadinanza cantonale e
comunale, nonché lo svincolo dalla cittadinanza svizzera degli assoggettati all'obbligo militare, dei militari donne e del personale del Servizio della Croce Rossa sono
comunicati dalle autorità civili incaricate dell'esecuzione: a.
alle autorità militari cantonali del Cantone di domicilio: per i cittadini che abitano in Svizzera; b.
alle autorità militari cantonali del Cantone d'origine: per i cittadini che abitano all'estero.
Art. 109
Decesso
1 La morte degli assoggettati all'obbligo militare, dei militari donne e del personale
del Servizio della Croce Rossa domiciliati in Svizzera è comunicata dall'ufficiale di
stato civile del luogo di morte al tenitore del controllo di sezione dell'ultimo domi10
Nuovo testo giusta l'art. 121 n. 1 dell'O del 20 set. 1999 sui servizi d'istruzione, in
vigore dal 1° gen. 2000 (RS 512.21).
Ordinanza sui controlli militari 35
511.22
cilio del defunto; per i deceduti domiciliati all'estero, al tenitore del controllo di sezione del Comune d'origine.
2 Il tenitore del controllo di sezione iscrive il decesso di chi abitava in Svizzera nel
controllo di sezione e trasmette immediatamente l'avviso, con il libretto di servizio,
al tenitore del controllo matricola da cui dipende.
3 Egli trasmette l'avviso di morte di uno Svizzero che abitava all'estero, senza il libretto di servizio, al tenitore del controllo matricola da cui dipende.
Sezione 2: Dati civili importanti sul piano militare
Art. 110
1 I dati civili importanti sul piano militare sono censiti d'intesa con l'assoggettato
all'obbligo di prestare servizio militare e immessi nel PISA.
2 Sono importanti sul piano militare i dati civili seguenti: a.
la formazione civile speciale; b.
le conoscenze linguistiche; c.
i numeri di telefono; d.
i numeri di telefax; e.
l'indirizzo al quale la persona può essere raggiunta per mezzo della posta
elettronica;
f.
il recapito postale per ufficiali e ufficiali specialisti.
Capitolo 11: Servizio dei caduti e dei dispersi
Art. 111
Dati
Il sistema PISA mette a disposizione del servizio dei caduti e dei dispersi dell'esercito i dati necessari su supporti di dati, stampati o in documenti.
Art. 112
Consegna delle tessere d'identità e della targhetta di riconoscimento Il DDPS ordina la consegna delle tessere d'identità e della targhetta di riconoscimento militari nell'ambito delle Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra11.
11
RS 0.518.11/.12, 0.518.23/.51
Obbligo militare
36
511.22
Capitolo 12: Protezione e sicurezza dei dati; trattamento dei dati
dopo il proscioglimento Sezione 1: Protezione e sicurezza dei dati
Art. 113
Trattamento dei dati
1 È autorizzato a trattare i dati dei controlli militari unicamente chi ne ha bisogno per
compiere il proprio compito secondo il diritto militare, il diritto della tassa d'esenzione dall'obbligo militare, il diritto dell'assicurazione militare, il diritto penale militare, il diritto dell'indennità per perdita di guadagno e il diritto del servizio civile.
2 La competenza per trattare i dati è stabilita dettagliatamente nell'appendice 2.
3 Se un'unità amministrativa o d'organizzazione è citata nell'appendice 2, soltanto la
persona che, in seno a questa unità, ha bisogno dei dati per compiere il suo compito
secondo il capoverso 1 è autorizzata a trattare i dati.
4 Il detentore della collezione dei dati deve verificare periodicamente l'elenco delle
persone aventi diritto a trattare i dati e, se del caso, deve adeguarlo.
Art. 114
Sicurezza dei dati
1 Chi tratta i dati dei controlli militari, prende le misure appropriate di ordine organizzativo e tecnico per garantire segnatamente il carattere confidenziale, la disponibilità e l'integrità dei dati e dei sistemi.
2 I dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione devono
essere protetti in modo appropriato contro ogni uso abusivo, conformemente alle
possibilità tecniche esistenti.
3 Il rispetto dello scopo stabilito, la comprensione del trattamento dei dati e le misure di sicurezza devono essere verificati periodicamente e, se del caso, adeguati.
4 Il trattamento dei dati nel PISA è messo a verbale.
Art. 115
Allacciamento di sistemi, trasferimento e immissione di dati 1 Su proposta, il Gruppo del personale può, nei limiti degli articoli 146-148 LM,
autorizzare:
a.
l'allacciamento di PISA ad applicazioni di sistemi di trattamento di dati di
unità amministrative della Confederazione; b.
il trasferimento di dati provenienti da PISA su sistemi di trattamento di dati
di:
1.
unità amministrative della Confederazione, 2.
unità amministrative dei Cantoni, 3.
scuole e corsi militari, 4.
comandanti e comandi militari, 5.
terzi, se altrimenti dovrebbero cercare i dati nel libretto di servizio o in
documenti dell'amministrazione militare o dell'esercito.
Ordinanza sui controlli militari 37
511.22
2 Con la sua autorizzazione, il Gruppo del personale stabilisce parimenti le modalità
dell'allacciamento del sistema o del trasferimento dei dati.
3 Esso allestisce un elenco di tutte le autorizzazioni accordate secondo i capoversi 1
e 2.
Art. 116
Diritto all'informazione 1 Ogni persona ha il diritto di essere informata sui dati che la riguardano, contenuti
nei controlli militari.
2 Le domande d'informazione devono essere indirizzate, con prova dell'identità, a
un organo che tratta i dati dei controlli militari.
3 Competente per l'informazione è il detentore della collezione dei dati.
4 Se viene richiesta un'informazione su tutti i dati di una persona contenuti nei controlli militari, la competenza d'informare spetta al Gruppo del personale.
Art. 117
Obbligo d'informare
1 L'informazione, completa e comprensibile, dev'essere fornita entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta. Se ciò non è possibile, occorre informarne il richiedente,
comunicandogli nel contempo il termine entro il quale riceverà l'informazione.
2 Di regola, l'informazione è fornita per scritto sotto forma di stampe o di fotocopie;
il richiedente può essere informato oralmente o può essere autorizzato a consultare i
dati unicamente se l'informazione scritta provoca un onere sproporzionato.
3 L'informazione è fornita gratuitamente. Una tassa fino a 100 franchi è tuttavia percepita anticipatamente quando: a.
l'informazione richiede un onere straordinario; b.
il richiedente, dopo avere ricevuto l'informazione desiderata nel corso dei
dodici mesi precedenti, non è in grado di provare un interesse degno di protezione per una nuova comunicazione.
Art. 118
Rettifica
1 Se i dati dei controlli militari sono inesatti o incompleti, non corrispondono allo
scopo del trattamento o il loro trattamento non è autorizzato dalle disposizioni sui
controlli militari, devono essere immediatamente rettificati, completati, cancellati o
distrutti dall'organo incaricato del loro trattamento.
2 Se non è possibile provare l'esattezza o l'inesattezza di dati personali, l'organo
competente deve completare i dati con una pertinente osservazione.
Obbligo militare
38
511.22
Art. 119
Protezione giuridica
1 Se l'organo competente non vuole fornire i dati, o lo vuole soltanto parzialmente, o
non vuole rettificare, completare, cancellare o distruggere i dati, trasmette la domanda all'autorità superiore per decisione.
2 Del resto, sono applicabili le disposizioni sulla procedura federale.
Art. 120
Comunicazione di dati ad associazioni militari, a società di tiro
e ai massmedia
1 Su richiesta scritta, i dati dei militari stabiliti nell'appendice 19 possono essere
comunicati ad associazioni militari e a società di tiro per l'acquisizione di membri e
di abbonamenti, nonché per le loro attività fuori del servizio nel senso dell'articolo
62 LM; qualsiasi trasmissione di dati che non corrisponde allo scopo iniziale è vietata.
2 Il Gruppo del personale è competente per la comunicazione dei dati e tiene un
elenco dei destinatari.
3 Ai massmedia possono essere comunicati i dati indicati nell'appendice 20 concernenti gli ufficiali e i sottufficiali nuovamente promossi; il DDPS designa gli organi
autorizzati a fare le comunicazioni.
4 Chi non è d'accordo che i suoi dati siano comunicati può esigere, con domanda
scritta al Gruppo del personale, ch'essi vengano bloccati. I comandanti dei corpi di
truppa e gli alti ufficiali superiori possono chiedere il blocco della comunicazione
dei dati ai massmedia, soltanto se rendono plausibile un interesse legittimo.
a12 Comunicazione di dati ai gestori di simulatori e sistemi d'istruzione 1 Per l'istruzione con simulatori e sistemi tecnici d'istruzione, al comando del Centro d'istruzione dell'esercito di Lucerna, all'Ufficio federale delle truppe da combattimento, all'Ufficio federale delle truppe di supporto, all'Ufficio federale delle
truppe della logistica e all'Ufficio federale degli esercizi delle Forze aeree, in quanto
gestori di tali impianti, possono essere resi noti, al fine di una registrazione uniforme
e semplice, i dati seguenti: a.
cognome e nome;
b.
grado e incorporazione; c.
numero AVS.
2 I dati devono essere protetti mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
Quando non sono più utilizzati, devono essere resi anonimi o distrutti.
12 Introdotto
dall'art. 121 n. 1 dell'O del 20 set. 1999 sui servizi d'istruzione, nel testo dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).
Ordinanza sui controlli militari 39
511.22
Art. 121
Durata della tenuta dei dati 1 I dati sono tenuti nei controlli militari soltanto fino a quando non sono più necessari all'adempimento del compito.
2 Fino al proscioglimento dall'obbligo militare, dall'obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa sono tenuti: a.
i dati del controllo matricola; b.
i dati del reclutamento; c.
i dati concernenti la data della scuola reclute, l'assegnazione in una scuola
reclute e l'esonero dall'obbligo di prestare servizio militare secondo
l'articolo 49 capoverso 2 LM; d.
i dati del controllo di corpo.
3 I dati concernenti l'ispezione fuori del servizio sono tenuti per le tre ultime ispezioni.
4 I dati concernenti il tiro obbligatorio fuori del servizio sono conservati cinque
anni.
5 I dati concernenti lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e il decesso sono conservati fino all'anno in cui, per ragioni di età, l'interessato sarebbe in ogni caso stato
prosciolto dall'obbligo militare, dall'obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa.
6 I dati civili importanti sul piano militare secondo l'articolo 110 sono tenuti fintanto
che sono valevoli o che le persone assoggettate all'obbligo di notificazione ne chiedono la soppressione.
7 I dati dei controlli ausiliari e degli archivi secondo l'articolo 6 lettera m sono tenuti, durante cinque anni a contare dalla loro creazione o dalla loro nullità, dalla
persona che ha allestito il controllo ausiliario o l'archivio.
8 Alla scadenza del termine specifico, i dati in questione devono essere cancellati o
distrutti; è fatta salva la sezione 2 del presente capitolo.
Art. 122
Durata della tenuta dei dati concernenti le pene e le misure 1 I dati concernenti le pene o le misure sono tenuti: a.
se la pena o la misura è stata pronunciata con la sospensione condizionale,
fino alla scadenza del periodo di prova; se la condizionale è revocata, i dati
sono tenuti secondo la lettera b; b.
se la pena o la misura è stata pronunciata senza la sospensione condizionale,
fino a quando, dalla fine della durata della pena o della misura stabilita dal
giudice, sono trascorsi:
1.
20 anni in caso di condanna alla reclusione o all'internamento secondo
l'articolo 42 del Codice penale svizzero13 (CP), 2.
15 anni in caso di condanna alla detenzione o a un'altra misura, 13
RS 311.0
Obbligo militare
40
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3.
10 anni in caso di condanna alla detenzione eseguibile secondo le disposizioni sull'arresto, in applicazione dell'articolo 37bis numero 1 CP; c.
in caso di misure prese nei confronti di adolescenti, fino a quando dalla sentenza sono trascorsi i termini seguenti:
1.
10 anni in caso di collocamento in una casa d'educazione secondo
l'articolo 91 numero 2 CP, 2.
5 anni negli altri casi; d.
fino a quando l'Ufficio federale di polizia comunica la radiazione della pena
o della misura;
e.
fino all'immissione nel PISA di un'esclusione dall'esercito o dal servizio
militare.
2 I dati concernenti le punizioni disciplinari pronunciate dalle autorità militari o
dalle autorità civili incaricate di compiti militari secondo il Codice penale militare o
la presente ordinanza sono tenuti nel PISA durante cinque anni da quando la sentenza è passata in giudicato.
3 Dopo la scadenza del termine specifico, i dati devono essere cancellati o distrutti.
4 La cancellazione o la distruzione dei dati è effettuata: a.
nel PISA, una volta all'anno in occasione dell'aggiornamento annuale; b.
nelle altre collezioni di dati, una volta all'anno, dal detentore, in base all'avviso secondo il quale i dati nel PISA sono stati cancellati o distrutti nell'ambito dell'aggiornamento annuale; c.
nel caso citato al capoverso 1 lettera d, regolarmente nel PISA, da parte del
Gruppo del personale.
5 Se i dati concernenti una pena con la sospensione condizionale revocata sono già
stati cancellati nel PISA, il Gruppo del personale immette di nuovo nel PISA i dati
relativi alla pena.
Sezione 2: Trattamento dei dati dopo il proscioglimento
Art. 123
Custodia temporanea
1 I dati stabiliti nell'appendice 21 sono conservati durante cinque anni dal Cantone,
a contare dalla data del proscioglimento degli interessati, secondo l'età, dall'obbligo
militare, dall'obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa.
2 In occasione del proscioglimento del militare dall'obbligo di prestare servizio militare, lo stato di servizio è trasmesso al Gruppo del personale (art. 101 cpv. 2) che
lo conserva durante cinque anni o, se si tratta di alti ufficiali superiori 20 anni.
Ordinanza sui controlli militari 41
511.22
Art. 124
Comunicazione dei dati conservati 1 I Cantoni possono comunicare i dati di ex militari per commemorazioni o feste
fuori del servizio a scopo ideale e non commerciale, nella misura in cui sono necessari per l'organizzazione delle commemorazioni e delle feste. Chi non è d'accordo
che i suoi dati siano comunicati può, in ogni momento, chiederne per scritto il
blocco al Cantone competente.
2 Il trattamento dei dati è retto dalle prescrizioni sulla tenuta dei documenti nell'amministrazione federale e dalle prescrizioni sull'Archivio federale.
Art. 125
Custodia permanente
1 I dati stabiliti nell'appendice 22 sono conservati permanentemente dall'Archivio
federale.
2 Essi sono consegnati annualmente all'Archivio federale dopo il proscioglimento
degli interessati, secondo l'età, dall'obbligo militare, dall'obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa.
3 Gli stati di servizio sono consegnati, per custodia, all'Archivio federale annualmente, dopo la scadenza dei termini giusta l'articolo 123 capoverso 2.
4 In collaborazione con l'Archivio federale, il DDPS emana le istruzioni sulla forma
e sulle modalità di consegna dei dati.
Capitolo 13: Disposizioni penali Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 126
Rapporto con il Codice penale militare e il Codice penale 1 Se una trasgressione della presente ordinanza o delle sue disposizioni esecutive
costituisce contemporaneamente un'infrazione al CPM14 o al CP15, il colpevole è
punito unicamente secondo queste leggi; sono fatti salvi i casi poco gravi nel senso
dell'articolo 180 capoverso 2 del CPM.
2 I casi che non possono essere regolati disciplinarmente, devono essere comunicati,
allegandovi gli atti, all'Ufficio dell'uditore in capo.
Art. 127
Recidiva
È considerata recidiva la trasgressione delle disposizioni sui controlli militari che è
commessa meno di due anni dopo l'ultima decisione penale cresciuta in giudicato.
14
RS 321.0
15
RS 311.0
Obbligo militare
42
511.22
Art. 128
Prescrizione dell'azione penale 1 L'azione penale di una trasgressione si prescrive in dodici mesi; l'interruzione
della prescrizione è esclusa.
2 La prescrizione dell'azione penale è sospesa durante l'assunzione preliminare delle
prove, un'istruzione preparatoria o una procedura davanti al tribunale.
3 La prescrizione decorre: a.
il giorno in cui i colpevoli hanno compiuto la trasgressione; o b.
il giorno in cui l'azione punibile cessa.
Art. 129
Prescrizione della pena 1 L'esecuzione della pena si prescrive in sei mesi; l'interruzione della prescrizione è
esclusa.
2 La prescrizione decorre il giorno in cui la decisione penale è cresciuta in giudicato.
Sezione 2: Trasgressioni
Art. 130
Libretto di servizio
È punito con una multa da 60 a 240 franchi che, in caso di recidiva, può essere aumentata fino a 400 franchi o con gli arresti fino a tredici giorni: a.
chi dissimula un libretto di servizio, l'aliena, lo dà in pegno, lo fa scomparire, lo ritira al suo titolare, lo danneggia intenzionalmente, oppure partecipa
a siffatte azioni (art. 27); b.
chi tralascia di comunicare la perdita del libretto di servizio, entro il termine
prescritto, al tenitore del controllo di sezione (art. 30 cpv. 1); c.
chi si fa consegnare, senza averne diritto, un libretto di servizio, ne prende
visione o si fa informare sulle indicazioni e sui dati ivi contenuti particolarmente importanti sul piano della difesa integrata o che potrebbero nuocere
seriamente alla sfera personale del titolare del libretto di servizio (art. 31); d.
chi consegna un libretto di servizio a persone non autorizzate, permette a
queste di prenderne visione o comunica loro le indicazioni e i dati ivi contenuti particolarmente importanti sul piano della difesa integrata o che potrebbero nuocere seriamente alla sfera personale del titolare del libretto di servizio (art. 31); e.
chi effettua arbitrariamente iscrizioni nel libretto di servizio, modifica o
rende illeggibile quelle che già vi figurano (art. 21 e appendice 6).
Ordinanza sui controlli militari 43
511.22
Art. 131
Trasgressioni dell'obbligo di notificazione È punito con una riprensione o con una multa da 60 a 180 franchi, che in caso di
recidiva può essere aumentata fino a 300 franchi o con gli arresti fino a dieci giorni,
l'assoggettato all'obbligo di notificazione che: a.
non comunica la partenza o, entro il termine stabilito, l'arrivo al tenitore del
controllo di sezione quando cambia sezione militare (art. 35 cpv. 1 e 38) o
nel caso di cui all'articolo 44 capoverso 4 lettere b, c o d; b.
non comunica al tenitore del controllo di sezione, entro il termine prescritto,
il cambiamento d'indirizzo nella stessa sezione militare (art. 36); c.
non provvede a rimanere in contatto con il tenitore del controllo di sezione o
la rappresentanza svizzera (art. 35 cpv. 2, 37, 44 cpv. 3, 52 cpv. 1 e 65) in
caso di assenza dal domicilio o dal circondario consolare senza cambiamento di domicilio; d.
non comunica al tenitore del controllo di sezione la professione che esercita
o il cambiamento di professione (art. 40); e.
si reca all'estero per più di dodici mesi, senza disporre di un congedo per
l'estero (art. 44 cpv. 1); f.
sottostà all'articolo 44 capoverso 4 lettere b, c o d e non ha depositato il suo
equipaggiamento personale secondo l'ordinanza del 25 ottobre 199516
sull'equipaggiamento personale o non ha consegnato il libretto di servizio al
tenitore del controllo di sezione (art. 54 cpv. 4); g.
ha ottenuto un congedo per l'estero, ma non vi si è recato entro il termine
prescritto e ha omesso d'informarne il comandante di circondario competente (art. 51 cpv. 1); h.
ha ottenuto un congedo per l'estero e, prima di partire, non ha notificato la
partenza al tenitore del controllo di sezione (art. 53 cpv. 1); i.
ha ottenuto un congedo per l'estero e, prima di partire, non ha depositato il
suo equipaggiamento secondo l'ordinanza del 25 ottobre 1995 sull'equipaggiamento personale (art. 50 cpv. 2); j.
si è recato all'estero, con regolare congedo, ma ha omesso di notificare
l'arrivo alla rappresentanza svizzera, entro il termine prescritto, dopo la sua
partenza dalla Svizzera oppure ha omesso di notificare la partenza in occasione di un cambiamento di circondario consolare (art. 59 cpv. 1 e 3); k.
non comunica alla rappresentanza svizzera il cambiamento d'indirizzo nell'ambito del circondario consolare (art. 59 cpv. 2); l.
ha ottenuto un congedo per l'estero come membro d'equipaggio delle navi
di alto mare delle società svizzere di navigazione o delle società svizzere di
navigazione sul Reno, ma ha omesso di annunciarsi, entro il termine prescritto, al comando di circondario di Basilea Città (art. 62 cpv. 1); 16
RS 514.10
Obbligo militare
44
511.22
m.
ha ottenuto un congedo per il Principato del Liechtenstein, ma ha omesso,
entro il termine prescritto, di annunciarsi al tenitore del controllo di sezione
competente di Buchs (SG), dopo la sua partenza dalla Svizzera (art. 63 cpv.
1);
n.
non ha chiesto al comandante di circondario competente per il luogo di soggiorno l'esonero dall'obbligo di notificazione, prima dello scadere del terzo
mese, se il soggiorno temporaneo in Svizzera dura più di tre mesi (art. 67 cpv.
3);
o.
non osserva le disposizioni particolari concernenti il congedo per l'estero e
l'obbligo di notificazione (art. 44 cpv. 5); p.
rientra dall'estero ed elegge domicilio in Svizzera e non notifica, entro il
termine prescritto, il suo arrivo al tenitore del controllo di sezione competente per il Comune di domicilio (art. 68 cpv. 1).
Art. 132
Rifiuto di ottemperare Chi, senza giustificazione, non dà seguito a un ordine o a una convocazione derivante dall'applicazione della presente ordinanza o delle sue disposizioni esecutive,
proveniente da un'autorità competente e con riferimento alla pena prevista nel presente articolo, o si comporta in modo scorretto nei confronti di questa autorità, è punito con una multa da 60 a 300 franchi, che in caso di recidiva può essere aumentata
fino a 400 franchi, o con gli arresti fino a tredici giorni.
Sezione 3: Competenza e procedura
Art. 133
Competenza
1 La facoltà di punire spetta: a.
alle unità amministrative dell'amministrazione militare cantonale designate
dai Cantoni;
b.
ai gruppi e agli uffici federali del DDPS incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e delle sue disposizioni esecutive, nonché alle autorità civili
incaricate di compiti militari; c.
al Gruppo del personale quando il colpevole è all'estero, nei casi previsti
agli articoli 130, 131 lettere c, j e k, nonché 132.
2 Ove sorgano controversie circa la competenza, il DDPS designa l'autorità competente quando la contestazione non può essere composta da un'autorità superiore comune.
Ordinanza sui controlli militari 45
511.22
Art. 134
Rapporto all'ufficio competente 1 L'autorità che non ha la facoltà di punire un'infrazione deve fare immediatamente
rapporto all'organo competente.
2 Quando il colpevole è all'estero, le rappresentanze svizzere si incaricano delle
azioni conformemente all'articolo 135 e inviano gli atti al Gruppo del personale.
Art. 135
Accertamento dei fatti, diritto di difesa dell'incolpato 1 La natura e le circostanze dell'infrazione devono essere chiarite.
2 Gli incolpati ricevono la possibilità di pronunciarsi oralmente o per scritto.
Art. 136
Notificazione della decisione 1 La decisione disciplinare e le decisioni che commutano una multa in arresti devono
essere notificate per scritto, con l'indicazione dei motivi, dell'autorità di ricorso e
del termine di ricorso.
2 Da una notificazione incompleta non possono risultare svantaggi al punito.
Sezione 4: Mezzi d'impugnazione
Art. 137
Diritto di reclamo e autorità di reclamo 1 La persona punita può interporre reclamo contro l'inflizione della pena disciplinare
o la commutazione di una multa in arresto.
2 Il reclamo dev'essere presentato: a.
contro le decisioni delle unità amministrative dell'amministrazione militare
cantonale:
all'autorità cantonale superiore; b.
contro le decisioni dei gruppi e degli uffici federali del DDPS nonché delle
autorità civili incaricate di compiti militari: al DDPS.
3 Se infligge una riprensione o una multa, la decisione sul reclamo è definitiva.
Art. 138
Forma e termine del reclamo; effetto sospensivo 1 Il reclamo dev'essere presentato per scritto entro dieci giorni dalla notificazione
della decisione.
2 Il reclamo sospende l'esecuzione della pena.
Obbligo militare
46
511.22
Art. 139
Procedura di reclamo e notificazione della decisione 1 L'autorità di reclamo procede, se del caso, a ulteriori indagini; in particolare, essa
deve udire o far udire oralmente o per scritto chi ha pronunciato la pena nonché chi
ha presentato il reclamo, se questo non è stato motivato.
2 La decisione del reclamo non può aggravare la pena.
3 La decisione del reclamo è notificata per scritto agli interessati, con l'indicazione
dei motivi. Devono essere indicati il termine e l'autorità di ricorso.
Art. 140
Ricorso al tribunale
1 La persona punita può ricorrere per scritto contro la decisione del reclamo che infligge arresti presso la sezione del tribunale militare d'appello competente in virtù
dell'articolo 212 CPM17.
2 I ricorsi contro le decisioni su reclamo prese dal capo del DDPS o dal comandante
in capo dell'esercito sono decisi dal tribunale militare di cassazione.
3 Il ricorso al tribunale dev'essere presentato entro dieci giorni a contare dalla notificazione della decisione del reclamo.
4 Il ricorso al tribunale sospende l'esecuzione della pena.
5 La decisione sul ricorso al tribunale non può aggravare la pena.
Art. 141
Procedura del ricorso al tribunale 1 Alla procedura dinanzi alla sezione del tribunale militare d'appello e dinanzi al
tribunale militare di cassazione si applicano per analogia le disposizioni della procedura penale militare18 (PPM) sui termini (art. 46 segg. PPM), sulla pubblicità e la
polizia delle sedute (art. 48 segg. PPM), nonché sul dibattimento e sugli atti preparatori del medesimo (art. 124 segg. PPM). Gli articoli 127, 131, 148 capoverso 3,
149 capoverso 1, 150 e 155 a 158 PPM non sono applicabili.
2 La decisione disciplinare e la decisione del reclamo sostituiscono l'atto di accusa.
3 L'uditore non partecipa alla procedura.
4 Le conseguenze della contumacia sono rette per analogia dall'articolo 179 PPM.
5 La decisione è definitiva.
Art. 142
Computo dei termini
1 Il termine di reclamo o di ricorso comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione della decisione penale o della decisione del reclamo.
2 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto
come festivo, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
17 RS
321.0
18
RS 322.1
Ordinanza sui controlli militari 47
511.22
3 Il termine è reputato osservato se il reclamo o il ricorso è stato consegnato all'autorità di reclamo o di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, alla Posta Svizzera al
più tardi l'ultimo giorno del termine.
4 Il termine è reputato osservato anche quando il reclamo o il ricorso è stato consegnato, in tempo utile, a un servizio o a un ufficio svizzero incompetente; il reclamo
o il ricorso dev'essere trasmesso immediatamente all'autorità competente.
Art. 143
Restituzione dei termini 1 I termini di reclamo o di ricorso non possono essere prorogati.
2 L'autorità di reclamo o di ricorso può restituire un termine, a domanda del punito,
se egli è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito.
3 La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata per scritto all'autorità di
reclamo o di ricorso entro cinque giorni dalla cessazione dell'impedimento. Simultaneamente dev'essere presentato il reclamo o il ricorso omesso.
4 Sulla domanda di restituzione di un termine decide definitivamente l'autorità di
reclamo o di ricorso.
Art. 144
Tasse e spese
Le decisioni disciplinari, le decisioni che commutano una multa in arresti e le decisioni su ricorso sono esenti da tasse e da spese. Sono fatte salve le disposizioni della
PPM19 per i ricorsi al tribunale.
Sezione 5: Esecuzione delle pene
Art. 145
Arresti
1 Gli arresti sono eseguiti: a.
dal Cantone di domicilio: quando la persona punita ha un domicilio in Svizzera; b.
dal Cantone d'origine in cui è stata acquisita la cittadinanza per ultimo dalla
persona punita o dai suoi antenati: quando la persona punita non ha un domicilio in Svizzera.
2 Gli arresti sono scontati, se possibile, con segregazione.
3 Ai detenuti può essere assegnato un lavoro. Essi sono autorizzati a procurarsi loro
stessi un lavoro appropriato.
4 Non è lecito far scontare gli arresti in un penitenziario o in uno stabilimento di detenzione preventiva.
5 La spese dell'esecuzione sono addossate ai Cantoni.
19 RS
322.1
Obbligo militare
48
511.22
Art. 146
Multe
1 L'autorità competente fissa un termine da uno a due mesi per il pagamento della
multa.
2 L'autorità competente può concedere al condannato di pagare la multa a rate, fissandone l'importo e la scadenza secondo la condizione del debitore stesso. In questo
caso, il termine concesso per il pagamento può essere prorogato.
3 Se la multa non viene pagata entro il termine stabilito, l'autorità competente ordina
l'esecuzione per debiti, se ciò può sembrare un provvedimento efficace.
4 Se la multa non è pagata e i debitori non forniscono la prova che si trovano, senza
colpa loro, nell'impossibilità di pagarla, essa è commutata in arresto. Trenta franchi
di multa sono equiparati a un giorno di arresto: la pena commutata non deve tuttavia
superare i 13 giorni.
5 Se la multa, dopo che è stata commutata, è pagata prima degli arresti, si rinuncia
alla loro esecuzione.
6 Se la multa è pagata durante gli arresti, essi sono ritenuti scontati nella misura in
cui non sono ancora eseguiti. La multa è ridotta di trenta franchi per ogni giorno di
arresto scontato.
7 Per decidere secondo i capoversi 1-4 è competente l'autorità che ha inflitto la pena
in prima istanza. Per quanto concerne il capoverso 4, i Cantoni possono prevedere
un'altra attribuzione della competenza. È fatto salvo il reclamo o il ricorso secondo
gli articoli 137 segg.
8 Le multe inflitte dalle autorità militari cantonali sono riscosse dai Cantoni e spettano loro.
9 Le multe inflitte dalle autorità militari federali e dalle autorità civili incaricate di
compiti militari sono riscosse dalla Confederazione che ne dispone.
Capitolo 14: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione
Art. 147
Esecuzione
1 Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.
2 Esso può incaricare il Gruppo del personale di emanare istruzioni tecniche.
Art. 148
Autorizzazione a effettuare prove 1 Il DDPS può, senza dover previamente adeguare la presente ordinanza, effettuare
prove per una durata di al massimo 12 mesi di: a.
modifiche in occasione dell'impiego di PISA; b.
modifiche sulla scorta di revisioni dell'organizzazione dell'esercito.
Ordinanza sui controlli militari 49
511.22
2 Il Gruppo del personale tiene un elenco delle prove e delle nuove competenze che
ne derivano.
Sezione 2: Diritto vigente: abrogazione e modifica
Art. 149
Abrogazione
L'ordinanza del 29 ottobre 198620 sui controlli militari è abrogata.
Art. 150
Modifica
1 L'ordinanza del 24 agosto 199421 sull'adempimento dei servizi d'istruzione
Sezione 3: Disposizioni transitorie
Art. 151
Obbligo di notificazione all'estero 1 Gli assoggettati all'obbligo di notificazione che, prima dell'entrata in vigore della
presente ordinanza, ricevono un congedo per l'estero e hanno annunciato la loro
partenza al tenitore del controllo di sezione con il libretto di servizio, sono tenuti a
presentare il libretto di servizio quando annunciano il loro arrivo e la loro partenza
all'estero. In questi casi, la rappresentanza svizzera competente iscrive l'arrivo e la
partenza nel libretto di servizio.
2 Se, prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, gli assoggettati all'obbligo di notificazione hanno ricevuto un congedo per l'estero come membri degli
equipaggi delle navi di alto mare delle società svizzere di navigazione o delle società
svizzere di navigazione sul Reno e hanno depositato il loro libretto di servizio
presso il comando di circondario di Basilea Città, quest'ultimo conserva il libretto di
servizio.
20
[RU 1986 2353, 1991 112, 1992 2394 II 2489, 1997 2779 II 30] 21
[RU 1994 2951, 1995 5338, 1997 244 2826, 1999 941 art. 150 1295]
Obbligo militare
50
511.22
Art. 152
Stato di servizio
1 Gli originali e le copie di stati di servizio che si trovano ancora presso i comandanti di unità di truppa e di corpi di truppa o di unità amministrative non più competenti, devono essere inviati al comando delle Grandi Unità o al Gruppo del personale, per essere distrutti.
2 Gli originali e le copie di stati di servizio che si trovano presso le autorità militari
cantonali rimangono in loro possesso. Essi sono da trattare secondo le disposizioni
degli articoli 101 capoverso 2 e 124 capoverso 2.
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 153
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1999.
Ordinanza sui controlli militari 51
511.22
Appendici
1
Definizioni, abbreviazioni e significato dei segni alfabetici (art. 3) 2
Dati nel PISA; utenti, autorizzazione a trattare (art. 8 e 113) 3
Dati del controllo matricola (art. 10) 4
Dati dell'avviso dei preposti al controllo degli abitanti concernenti gli assoggettati all'obbligo di leva (art. 11) 5
Dati del controllo di sezione (art. 13) 6
Dati iscritti nel libretto di servizio o inseriti mediante foglietti e avvisi, nonché competenza di scrivere o d'inserire e di modificare o di togliere (art. 21) 7
Dati del foglio militare (art. 26) 8
Dati dei controlli militari concernenti i cittadini in congedo all'estero assoggettati all'obbligo di notificazione presso la rappresentanza svizzera (art. 55) 9
Dati dell'avviso dei preposti ai registri delle famiglie concernenti gli assoggettati all'obbligo di leva (art. 69) 10
Dati del reclutamento (art. 72) 11
Dati concernenti la recluta (art. 75) 12
Dati del controllo di corpo (art. 77) 13
Dati del controllo di corpo del comando (art. 78) 14
Avvisi, secondo il diritto della tassa militare, alle autorità della tassa d'esenzione dall'obbligo militare concernenti gli assoggettati all'obbligo militare
(art. 95)
15
Dati degli avvisi alle autorità della protezione civile (art. 96) 16
Dati che possono essere consultati dalla Direzione della posta da campo
(art. 97)
17
Dati dello stato di servizio (art. 98) 18
Dati concernenti le sentenze dei tribunali civili (art. 106) 19
Dati che possono essere comunicati alle associazioni e alle società di tiro
militari (art. 120)
20
Dati che possono essere comunicati ai mass media (art. 120) 21
Dati custoditi temporaneamente dalle autorità militari (art. 123) 22
Dati che sono custoditi permanentemente presso l'Archivio federale
(art. 125)
Obbligo militare
52
511.22
Appendice 1
(art. 3)
Definizioni, abbreviazioni e significato dei segni alfabetici A
Fare stampare dati dal PISA o registrarli temporaneamente su sistemi al posto di lavoro nonché consultare
dati nel PISA (soltanto per gli utenti) Assoggettati all'obbligo
militare
Cittadini svizzeri uomini dalla registrazione militare
fino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni.
Assoggettato all'obbligo
di notificazione
Gli assoggettati all'obbligo militare, eccettuati gli assoggettati all'obbligo di prestare servizio civile, i militari donne e il personale della Croce Rossa fino al proscioglimento dall'obbligo militare o dall'obbligo di
prestare servizio militare Assoggettato all'obbligo
di prestare servizio
militare
I cittadini svizzeri che hanno superato il reclutamento,
nonché le cittadine svizzere abili al servizio militare e
disposte ad assumere la funzione prevista per loro, fino
al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare Autorità civili con
compiti militari
Direzione della posta da campo, Servizio militare delle
ferrovie e medico capo della Croce Rossa Autorità della tassa
d'esenzione dall'obbligo
militare, AFC, ATEO
Amministrazione federale delle contribuzioni, sezione
tassa d'esenzione dall'obbligo militare; amministrazioni cantonali della tassa d'esenzione dall'obbligo
militare; comandi di circondario, che collaborano alla
riscossione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare Autorità militare
cantonale
Direzione o dipartimento militare di un Cantone con
competenza per trattare gli affari militari B
Trattare i dati nel PISA.
Il Gr pers Es, la Direzione della posta da campo e il
medico capo della Croce Rossa trattano i dati delle loro
Armi, dei loro servizi ausiliari e servizi come segue:
- incorporati nelle proprie formazioni, come «tenitore del controllo di corpo» - incorporati in formazioni di altre Armi, altri servizi ausiliari, altri servizi o in stati maggiori di comando,
come «organo incaricato dell'amministrazione» Cantone
Amministrazione militare del Cantone competente, secondo l'organizzazione dell'esercito, per una formazione (compiti cantonali) o al quale è assegnata la recluta per la chiamata alla scuola reclute
Ordinanza sui controlli militari 53
511.22
Caposezione
Persona designata da un'autorità cantonale per gli affari
militari di una sezione (tenitore del controllo di sezione) Cdt circ
Comandante di circondario Circondario consolare Regione all'estero per la quale una rappresentanza
svizzera è responsabile del servizio consolare Comandante di scuola
cdt scuola
Comandante di una scuola reclute, una scuola sottufficiali, una scuola ufficiali nonché di un corso secondo
l'ordinanza DDPS «Tabella delle scuole» Comandanti di truppa,
cdt trp
Comandanti e capi di formazioni dell'esercito, di riserve
di personale e di stati maggiori del Consiglio federale Comune d'origine
Comune, del quale un assoggettato all'obbligo militare,
un militare donna o una appartenente al Servizio della
Croce Rossa possiede la cittadinanza Comunicazione dei dati Dare l'accesso a dati personali, come accordarne la visione, la trasmissione o la pubblicazione Controllo degli affari Annotazioni nel PISA sul trattamento di dati e atti Controllo di corpo
del comando
Controllo del comandante di truppa sui militari della
formazione
Controllo di sezione Controllo sugli assoggettati all'obbligo di notificazione
di una sezione militare Dati del controllo
di corpo
Dati sui militari e sul personale del Servizio della
Croce Rossa tenuti dall'organo incaricato dell'amministrazione, dal tenitore del controllo di corpo e dal Cantone Dati del controllo
di sezione
Dati che occorrono al tenitore del controllo di sezione
per compiere i suoi compiti secondo gli articoli 146148 LM e secondo l'OCM Dati del controllo
matricola
Dati tenuti nel PISA dal tenitore del controllo matricola sui cittadini del suo circondario assoggettati
all'obbligo di notificazione DDPS
Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport Destinatario di dati
Tutti coloro che possono, giusta l'articolo 147 LM,
chiedere informazioni sugli assoggettati all'obbligo
militare e sui militari donne Dir P campo
Direzione della posta da campo Equipaggiamento
Equipaggiamento della truppa e degli ufficiali Foglio militare
Documento sullo statuto militare di uno Svizzero
all'estero non tenuto all'obbligo di notificazione
all'estero che non ha ricevuto il libretto di servizio Formazione
Stati maggiori e unità di truppa
Obbligo militare
54
511.22
Frontalieri
Assoggettati all'obbligo di notificazione senza congedo
per l'estero che sono domiciliati all'estero, ma il loro
luogo di lavoro o di formazione si trova in Svizzera Grandi Unità, GU
Corpi d'armata, stato maggiore Forze aeree, divisioni e
brigate
Gr log, DCT
Gruppo della logistica nello Stato maggiore generale,
divisione della circolazione e dei trasporti Gr operazioni, div mob Gruppo delle operazioni nello Stato maggiore generale,
divisione della mobilitazione sic mil
Gruppo delle operazioni nello Stato maggiore generale,
sezione della polizia militare SPAC
Gruppo delle operazioni nello Stato maggiore generale,
divisione del servizio di protezione AC Gruppo del personale
dell'esercito, Gr pers Es Gruppo del personale dell'esercito nello Stato maggiore generale Gr sanità, servizio
medico militare
Gruppo della sanità nello Stato maggiore generale, sezione del servizio medico militare Incaricato dell'amministrazione Competente per l'istruzione di base, l'istruzione a un
grado superiore o a una nuova funzione, nonché per
l'istruzione specialistica degli assoggettati all'obbligo
di prestare servizio militare in un'Arma, in un servizio
ausiliario o nel corpo degli ufficiali di Stato maggiore
generale
Legge militare, LM
Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare LSC
Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile
sostitutivo (Legge sul servizio civile, RS 824.0)) Militari al beneficio
di un congedo per l'estero Assoggettati all'obbligo di notificazione al beneficio di
un congedo per l'estero e che soggiornano all'estero Militari donne
Svizzere incorporate nell'esercito che sottostanno
all'obbligo di prestare servizio militare, senza il personale del Servizio della Croce Rossa Militari, mil
Tutte le persone idonee al servizio dal reclutamento
fino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, eccettuato il personale del Servizio della
Croce Rossa
Modulo per il congedo
all'estero
Modulo con la decisione relativa alla concessione del
congedo per l'estero che serve all'assoggettato all'obbligo di notificazione come certificato per il compimento dell'obbligo di notificazione Numero AVS, N. AVS
Numero personale dell'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità
Ordinanza sui controlli militari 55
511.22
Numero matricola
Numero AVS per l'identificazione di un assoggettato
all'obbligo militare, di un militare donna o di una appartenente al Servizio della Croce Rossa Org amm/TCC
«estraneo»
Organo competente in caso di prestazioni di servizio
fuori della formazione d'incorporazione Organizzazione militare,
OM
Legge federale sull'organizzazione militare22 (abrogata
il 31.12.1995)
Organo incaricato
dell'amministrazione,
Org amm
Gr pers Es o un'autorità civile con compiti militari cui,
giusta la LM, l'organizzazione dell'esercito e
l'organizzazione dell'amministrazione, sono affidati
un'Arma, un servizio ausiliario, lo Stato maggiore generale, il servizio della Croce Rossa, la riserva di personale o una funzione secondo l'organizzazione dei
corpi di truppa e delle formazioni per la messa di picchetto delle formazioni federali.
È fatta salva la competenza delle autorità militari cantonali per le formazioni cantonali e per i militari cantonali secondo la LM e l'organizzazione dell'esercito.
Personale del Servizio
della Croce Rossa
Cittadine svizzere che, sulla base delle Convenzioni di
Ginevra del 12 agosto 1949, sono a disposizione dell'esercito per compiti sanitari PISA
Il sistema di gestione del personale dell'esercito gestito
dal DDPS secondo l'articolo 146 LM Rap
Rapporto
Rappresentanza svizzera Ambasciata di Svizzera, Consolato generale di svizzera
o Consolato di Svizzera recl
servizio del capo del reclutamento RIPOL
Il sistema informatizzato per le indagini di polizia
presso l'Ufficio federale di polizia SMferr
Servizio militare delle ferrovie SR
Scuola reclute
Svizzeri all'estero Assoggettati all'obbligo militare domiciliati all'estero Tenitore del controllo
di corpo del comando,
TCC cdo
Comandante di truppa 22 [CS
5 3; RU 1948 365, 1949 1525 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, 1952 339 346 art. 2, 1959 2125 art. 48 cpv. 2 lett. d, 1961 241, 1968 74 n. I, III, 1970 46, 1972 1069 art. 15 n. 3, 1975
11, 1979 114 art. 72 lett. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1857 all. n. 10 1412, 1992 288
all. n. 20 2392 n. I 2 2521 art. 55 n. 3, 1993 901 all. n. 5 3043 , all. n. 2, 1994 1622
art. 22 cpv. 2. RU 1995 4093 appendice n. 7]. Vedi ora la L militare del 3 feb. 1995
(RS 510.10).
Obbligo militare
56
511.22
Tenitore del controllo
di corpo, TCC
Unità amministrativa della Confederazione o del Cantone alla quale, secondo l'organizzazione dell'esercito,
è assegnata una formazione, una riserva di personale o
uno stato maggiore del Consiglio federale per la tenuta
dei controlli
Tenitore del controllo
di sezione, TC sez
La persona designata da un'autorità militare cantonale
(caposezione) o l'organo responsabile per il controllo
degli assoggettati all'obbligo di notificazione di una
sezione militare
Tenitore del controllo
matricola, TC matr
Comandante di circondario competente per trattare i
dati del controllo matricola secondo l'articolo 121 LM.
Per gli assoggettati all'obbligo di notificazione all'estero: il comandante di circondario competente per il Comune d'origine Trattamento dei dati
Ogni operazione concernente i dati relativi alle persone, indipendentemente dai mezzi utilizzati e dalle
procedure applicate, segnatamente l'acquisizione, la
custodia, l'utilizzazione, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione di dati Ufficiali, cantonali
Ufficiali delle formazioni cantonali, eccettuati quelli
che sono attribuiti dalla Confederazione giusta l'articolo 119 LM Ufficiali, federali
Ufficiali, che non sono ufficiali cantonali, nonché ufficiali assegnati secondo l'articolo 60 LM Ufficiali specialisti,
funzione d'ufficiale
Soldati, appuntati e sottufficiali ai quali è assegnata
una funzione d'ufficiale giusta l'articolo 104 LM UFIFA
Ufficio federale dell'istruzione delle Forze aeree UFIFT, DBA
Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri,
sezione equipaggiamento personale UFSEL
Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro UFTC
Ufficio federale delle truppe da combattimento UFTL
Ufficio federale delle truppe della logistica UFTS
Ufficio federale delle truppe di supporto Unità amministrativa
Unità strutturale di un'amministrazione militare o della
tassa d'esenzione dall'obbligo militare federale o cantonale secondo l'organizzazione dell'amministrazione
nonché le rappresentanze svizzere.
Unità di truppa
Formazioni dell'esercito, riserve di personale e stati
maggiori del Consiglio federale Utenti del sistema
Unità amministrative federali e cantonali nonché comandanti di scuola e di truppa allacciati a PISA mediante un terminale
Ordinanza sui controlli militari 57
511.22
Appendice 223 (art. 7 e 113)
Dati nel PISA; utenti, autorizzazione a trattare Sezione 1:
Disposizioni particolari in merito all'autorizzazione a trattare i dati 1.
Per l'identificazione dei singoli assoggettati all'obbligo militare, dei militari
donne e del personale della Croce Rossa, tutti gli utenti del sistema hanno
l'accesso A ai dati seguenti di tutte le persone registrate nel PISA:
Numero AVS
Cognome
Nome
Professione esercitata
Indirizzo di residenza
Indirizzo postale per la distribuzione dei comandanti, dei capitani, degli
ufficiali superiori, degli alti ufficiali superiori e degli ufficiali specialisti Comune d'origine
Lingua materna
Data della notificazione dell'arrivo e della partenza presso il tenitore
del controllo di sezione Incorporazione
Funzione
Grado e funzione d'ufficiale
Prestazioni di servizio in dettaglio
Numero dei giorni di servizio che gli assoggettati all'obbligo di prestare
servizio militare hanno già effettuato e che devono ancora prestare Numero di telefono
Numero di telefax
Indirizzo cui il militare è raggiungibile mediante la posta elettronica.
2.
La sezione degli affari relativi agli ufficiali del Gr pers Es ha le autorizzazioni seguenti per trattare i dati: 2.1. come organo incaricato dell'amministrazione secondo la colonna 1 della sezione 3 della presente appendice, nei confronti di tutti gli ufficiali federali;
2.2. l'accesso A per tutti gli ufficiali cantonali, sempre che sia indicato un accesso A o B nella colonna 2 della sezione 3 della presente appendice.
3.
Alla sezione delle scuole e dei corsi delle truppe da combattimento, nonché
delle truppe della logistica del Gr pers Es è accordato l'accesso A ai dati per 23
Aggiornato giusta l'art. 121 n. 1 dell'O del 20 set. 1999 sui servizi d'istruzione, nel testo
dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).
Obbligo militare
58
511.22
l'allestimento dell'ordine di marcia (numero 35), della proposta per l'istruzione a un grado superiore o per una nuova funzione (numero 48), nonché
per il differimento e la dispensa di/da un servizio d'istruzione (numero 56),
secondo la sezione 3 della presente appendice, degli aspiranti sottufficiali
cantonali, dei sottufficiali cantonali e degli aspiranti ufficiali cantonali di
tutte le truppe del Cantone, per il periodo fino alla conclusione dell'avanzamento, compreso il servizio pratico in o per un nuovo grado.
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511.22
Sezione 2
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511.22
Appendice 3
(art. 10)
Dati del controllo matricola 1. Numero AVS
2. Cognome
3. Nome; se vi è più di un nome, soltanto il nome usuale 4. Professione esercitata 5. Indirizzo di residenza 6. Comune di domicilio 7. Comune(i) di domicilio precedente(i) 8. Comune(i) d'origine; per i nuovi cittadini indicare inoltre la data della naturalizzazione
9. Cantone(i) d'origine 10. Lingua materna
11. Data della notificazione dell'arrivo presso il tenitore del controllo di sezione 12. Data della notificazione della partenza presso il tenitore del controllo di sezione
13. Esonero dal reclutamento secondo l'articolo 8 LM 14. Congedo per l'estero 15. Circondario consolare 16. Pene disciplinari pronunciate giusta l'ordinanza sui controlli 17. Proscioglimento dall'obbligo militare e dall'obbligo di prestare servizio militare
18. Morte di un assoggettato all'obbligo di notificazione
Obbligo militare
90
511.22
Appendice 4
(art. 11)
Dati dell'avviso dei preposti al controllo degli abitanti
concernenti gli assoggettati all'obbligo di leva 1.
Cognome
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Ordinanza sui controlli militari 91
511.22
Appendice 5
(art. 13)
Dati del controllo di sezione 1. Numero AVS
2. Cognome
3. Nome; se vi è più di un nome, soltanto il nome usuale 4. Professione esercitata 5. Indirizzo di residenza 6. Comune di domicilio 7. Comune(i) d'origine; per i nuovi cittadini indicare inoltre la data della naturalizzazione
8. Cantone(i) d'origine 9. Lingua materna
10. Data della notificazione dell'arrivo presso il tenitore del controllo di sezione 11. Data della notificazione della partenza presso il tenitore del controllo di sezione
12. Dispensa medica e decisioni sulla modificazione dell'idoneità al servizio da parte di una commissione per la visita sanitaria 13. Dati del reclutamento 14. Esonero dall'obbligo di prestare servizio militare secondo l'articolo 49 LM 15. Formazione d'incorporazione con la data dell'incorporazione e il Cantone 16. Funzione e grado con la data della promozione o funzione d'ufficiale (ufficiale specialista) con la data del conferimento
17. Congedo per l'estero 18. Dispensa dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo 19. Esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 4, 18 e 19 LM
20. Esclusione dal servizio militare giusta la legge militare, con l'indicazione dell'articolo
21. Degradazione
22. Esclusione dall'esercito giusta il Codice penale militare con l'indicazione dell'articolo
23. Assegnazione alla categoria dei cittadini con doppia cittadinanza non incorporati
24. Messa a disposizione in virtù dell'articolo 61 LM 25. Ammissione al servizio civile secondo l'articolo 10 LSC
Obbligo militare
92
511.22
26. Proscioglimento dall'obbligo militare e dall'obbligo di prestare servizio militare
27. Mantenimento nell'esercito dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare
28. Pene disciplinari pronunciate in virtù dell'ordinanza sui controlli 29. Morte di un assoggettato all'obbligo di notificazione
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Ordinanza sui controlli militari 103
511.22
Sezione 2:
Competenze per rilasciare e completare duplicati del libretto
di servizio nonché per rilasciare copie del libretto di servizio 1.
Il duplicato del libretto di servizio per gli assoggettati all'obbligo militare,
eccettuati gli assoggettati all'obbligo del servizio civile, per i militari donne
e per il personale del Servizio della Croce Rossa è rilasciato dal comando di
circondario competente per il domicilio o per l'ultimo domicilio in Svizzera
dell'interessato, con l'iscrizione dei dati tenuti nel PISA.
2.
Esso è completato:
2.1. dal Gruppo della sanità: con le decisioni sull'idoneità e gli ulteriori dati medico-militari; 2.2. dall'Ufficio federale dell'assicurazione militare: con i dati concernenti la cura ospedaliera; 2.3. dall'autorità militare cantonale cui la formazione d'incorporazione dell'assoggettato all'obbligo di prestare servizio militare è assegnata
per compiti cantonali:
con i dati nonché i foglietti e gli avvisi concernenti la mobilitazione e
l'equipaggiamento, se del caso, in collaborazione con gli organi competenti per l'equipaggiamento; 2.4. dall'amministrazione cantonale della tassa d'esenzione dall'obbligo militare:
con i dati concernenti la tassa d'esenzione dall'obbligo militare.
3.
Il duplicato del libretto di servizio per gli assoggettati all'obbligo del servizio civile è rilasciato dal comando di circondario che al momento dell'ammissione al servizio civile era competente per il domicilio dell'interessato. In questi duplicati non vengono iscritti dati medico militari e dati
sull'equipaggiamento.
4.
La copia del libretto di servizio per gli assoggettati all'obbligo militare che
diventano obbligati al servizio di protezione civile è rilasciato dal comando
di circondario competente per il domicilio dell'interessato. Essa è in seguito
inviata all'organo di protezione civile del Comune di domicilio dell'assoggettato all'obbligo militare.
Obbligo militare
104
511.22
Appendice 7
(art. 26)
Dati del foglio militare 1.
Cognome
2.
Nome
3.
Data di nascita
4.
Comune(i) d'origine 5.
Cantone(i) d'origine 6.
Disposizione secondo cui l'assoggettato all'obbligo militare è esonerato dall'obbligo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare
Ordinanza sui controlli militari 105
511.22
Appendice 8
(art. 55)
Dati dei controlli militari concernenti i cittadini in congedo
all'estero assoggettati all'obbligo di notificazione
presso la rappresentanza svizzera 1.
Tutti i dati secondo il modulo per il congedo all'estero (copia) 2.
Indirizzo all'estero 3.
Arrivo e partenza notificati alla rappresentanza
Obbligo militare
106
511.22
Appendice 9
(art. 69)
Dati dell'avviso dei preposti ai registri delle famiglie
concernenti gli assoggettati all'obbligo di leva 1.
Cognome
2.
Nome
3.
Data di nascita
4.
Comune(i) d'origine 5.
Cantone(i) d'origine
Ordinanza sui controlli militari 107
511.22
Appendice 10 (art. 72)
Dati del reclutamento 1. Decisione della Commissione per la visita sanitaria sull'idoneità al servizio con l'indicazione anche dell'idoneità a marciare, a portare e a sollevare pesi 2. Data del reclutamento 3. Zona di reclutamento 4. Circondario di reclutamento 5. Esame della vista superato 6. Arma, servizio ausiliario o servizio 7. Funzione
8. Organo incaricato dell'amministrazione 9. Cantone al quale il reclutato è assegnato per la chiamata alla scuola reclute 10. Esonero dal reclutamento giusta l'articolo 8 LM
Obbligo militare
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Appendice 11 (art. 75)
Dati concernenti la recluta 1.
Data della scuola reclute 2.
Attribuzione a una scuola reclute 3.
Dati per la stesura dell'ordine di marcia 4.
Motivo del differimento della scuola reclute o della dispensa e data della decisione 5.
Motivo della mancata entrata alla scuola reclute 6.
Motivo del licenziamento il giorno d'entrata alla scuola reclute 7.
Esonero dall'obbligo di prestare servizio militare secondo l'articolo 49 LM
Ordinanza sui controlli militari 109
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Appendice 12 (art. 77)
Dati del controllo di corpo 1. Dati del controllo matricola senza il(i) Comune(i) di domicilio antecedente(i) e senza l'esonero dal reclutamento secondo l'articolo 8 LM
2. Indirizzo postale per la distribuzione dei comandanti, dei capitani, degli ufficiali superiori, degli alti ufficiali superiori e degli ufficiali specialisti
3. Organo incaricato dell'amministrazione 4. Tenitore del controllo di corpo 5. Cantone
6. Arma, servizio ausiliario o servizio 7. Stato maggiore generale con la data dell'ammissione 8. Funzione e data della nomina 9. Formazione militare speciale 10. Licenza di condurre militare 11. Certificati militari d'attitudine e di qualificazione 12. Formazione d'incorporazione con la data dell'incorporazione e Cantone 13. Istruzione per un grado superiore o una nuova funzione con l'indicazione del genere, della provenienza e della data della proposta nonché, fino a conclusione dell'istruzione: data dell'istruzione nonché funzione e incorporazione previste nel nuovo grado 14. Grado con la data di promozione o funzione d'ufficiale (ufficiale specialista) con data di assegnazione 15. Primo conferimento di una distinzione 16. Equipaggiamento particolare 17. Prestazioni di servizio in dettaglio con il numero di giorni computabili 18. Qualificazioni espresse in note per soldati, appuntati, sottufficiali e ufficiali specialisti, quando per quest'ultimi non è tenuto alcun stato di servizio 19. Differimento del servizio d'istruzione o dispensa con l'indicazione del motivo
20. Servizio d'istruzione mancato con l'indicazione del motivo 21. Servizi prestati al di fuori della formazione d'incorporazione 22. Ordine speciale che completa l'avviso di mobilitazione 23. Dispensa dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo con l'indicazione della data della decisione, dell'entrata in vigore e del richiedente 24. Esenzione dal servizio militare secondo gli articoli 4, 18 e 19 LM
Obbligo militare
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25. Rimozione dal comando giusta l'articolo 24 LM 26. Esclusione dal servizio militare giusta gli articoli 21-24 LM 27. Degradazione giusta il Codice penale militare24 28. Esclusione dall'esercito giusta il Codice penale militare 29. Assegnazione alla categoria dei cittadini con doppia cittadinanza non incorporati
30. Istruzioni preparatorie militari nonché sentenze della giustizia militare cresciute in giudicato con l'indicazione della legge violata, della misura della
pena, della data della sentenza e del Cantone competente per l'esecuzione
della pena
31. Messa a disposizione in virtù dell'articolo 61 LM 32. Ammissione al servizio civile secondo l'articolo 10 LSC 33. Mantenimento nell'esercito dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare
34. Pene disciplinari secondo il Codice penale militare pronunciate dalle autorità militari o dalle autorità civili incaricate di compiti militari
35. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria 36. Data dell'esame d'attitudine o del controllo di sicurezza delle persone 24 RS 321.0
Ordinanza sui controlli militari 111
511.22
Appendice 13 (art. 78)
Dati del controllo di corpo del comando 1. Formazione d'incorporazione attuale con la data dell'incorporazione e il Cantone
2. Tenitore del controllo di corpo 3. Numero AVS
4. Cognome
5. Nome
6. Professione esercitata 7. Indirizzo di residenza 8. Indirizzo postale per la distribuzione dei comandanti, dei capitani, degli ufficiali superiori, degli alti ufficiali superiori e degli ufficiali specialisti
9. Comune di domicilio 10. Comune(i) d'origine 11. Numero di telefono 12. Numero di telefax 13. Indirizzo per la raggiungibilità mediante la posta elettronica 14. Lingua materna
15. Risultato dell'idoneità al servizio 16. Funzione con la data dell'assegnazione 17. Grado con la data della promozione o funzione d'ufficiale (ufficiale specialista) con la data di assegnazione
18. Incorporazione nella sezione 19. Dispensa dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo con l'indicazione della data della decisione e della sua entrata in vigore 20. Ordine speciale che completa l'avviso di mobilitazione con l'indicazione del modello, della data di stesura, dell'attività da esercitare e dell'organo competente 21. Designazione del distaccamento di mobilitazione 22. Prestazioni di servizio (soltanto le sette ultime) in dettaglio, con il numero di giorni computabili e la formazione, se non è quella d'incorporazione 23. Giorni di servizio che l'assoggettato all'obbligo di prestare servizio militare deve ancora compiere e che ha già compiuto 24. Certificati militari d'attitudine e di qualificazione 25. Formazione militare speciale
Obbligo militare
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26. Primo conferimento di una distinzione 27. Licenza di condurre militare 28. Equipaggiamento particolare 29. Ultima funzione prima di quella indicata al numero 16 30. Ultima incorporazione prima di quella indicata al numero 1 31. Scuola reclute compiuta, con la designazione della scuola e dell'anno del suo compimento
32. Qualificazioni espresse in note per soldati, appuntati, sottufficiali e ufficiali specialisti, quando alcun stato di servizio è tenuto per quest'ultimi 33. Congedo per l'estero 34. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria 35. Data dell'esame d'attitudine o del controllo di sicurezza delle persone
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Ordinanza sui controlli militari 117
511.22
Appendice 15 (art. 96)
Dati degli avvisi alle autorità della protezione civile 1.
Dati comunicati all'organo di protezione civile del Comune di domicilio 1.1.
Numero AVS
1.2.
Cognome
1.3.
Nome
1.4.
Comune(i) d'origine 1.5.
Professione esercitata 1.6.
Indirizzo di residenza, con la data della notificazione d'arrivo 1.7.
Ultima incorporazione 1.8.
Grado militare
1.9.
Incorporazione militare 1.10.
Formazione militare speciale:
nel servizio informazioni
nella costruzione di linee
nella costruzione di centrali
nel servizio di protezione AC
come capo costruzioni
ai compressori
alle motopompe antincendio
come sanitario di sezione
nel disciplinamento della circolazione stradale
nella protezione dei beni culturali
2.
Dati comunicati agli uffici dei Cantoni e dei dipartimenti federali competenti per l'esonero dal servizio di protezione civile 2.1.
Tutti i dati secondo il numero 1 2.2.
Dispensa dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo con l'indicazione della
data della decisione, del numero della dispensa e delle attività principali che
hanno giustificato la dispensa 2.3.
Esenzione dal servizio con l'indicazione della data della decisione e del numero dell'opera 2.4.
Per le reclute, inoltre:
i dati del reclutamento secondo l'appendice 10
Obbligo militare
118
511.22
Appendice 16 (art. 97)
Dati che possono essere consultati dalla Direzione
della Posta da campo 1. Numero AVS
2. Cognome
3. Nome
4. Professione esercitata 5. Indirizzo di residenza 6. Indirizzo postale per la distribuzione dei comandanti, dei capitani, degli ufficiali superiori, degli alti ufficiali superiori e degli ufficiali specialisti
7. Funzione
8. Incorporazione
9. Grado
10. Prestazioni di servizio dell'anno in corso
Ordinanza sui controlli militari 119
511.22
Appendice 17 (art. 98)
Dati dello stato di servizio 1. Numero AVS
2. Cognome
3. Nomi
4. Professione esercitata 5. Indirizzo di residenza 6. Comune(i) d'origine 7. Lingua materna come pure altre conoscenze linguistiche secondo le indicazioni fornite liberamente dal militare
8. Arma, servizio ausiliario, servizio o appartenenza allo Stato maggiore generale
9. Ultima incorporazione e funzione come sottufficiale 10. Grado o funzione d'ufficiale (ufficiale specialista) con la data della promozione o dell'attribuzione
11. Formazione d'incorporazione con la data dell'incorporazione 12. Prestazioni militari nelle quali dev'essere data una qualificazione, con l'indicazione dell'anno, del luogo, del genere del servizio, del numero di giorni e
del comandante o del superiore che deve qualificare 13. Qualificazioni
14. Proposte per l'avanzamento 15. Decisioni della Commissione per la visita sanitaria 16. Congedo per l'estero 17. Dispensa dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo con l'indicazione della data della decisione
Obbligo militare
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511.22
Appendice 18 (art. 106)
Dati concernenti le sentenze dei tribunali civili 1. Cognome
2. Nomi
3. Data di nascita
4. Indirizzo di residenza 5. Comune d'origine
6. Cognome e nome dei genitori 7. Professione
8. Genere della punizione 9. Legge violata
10. Misura della pena 11. Data della sentenza 12. Cantone incaricato dell'esecuzione della pena
Ordinanza sui controlli militari 121
511.22
Appendice 19 (art. 120)
Dati che possono essere comunicati alle associazioni
e alle società di tiro militari 1.
Cognome
2.
Nome
3.
Indirizzo di residenza 4.
Grado
5.
Funzione militare
6.
Appartenenza a un'Arma, a un servizio ausiliario, a un servizio o allo Stato
maggiore generale
Obbligo militare
122
511.22
Appendice 20 (art. 120)
Dati che possono essere comunicati ai mass media 1.
Cognome
2.
Nome
3.
Domicilio
4.
Grado con la data di promozione 5.
Appartenenza a un'Arma, a un servizio ausiliario, a un servizio o allo Stato
maggiore generale
6.
Incorporazione25
7.
Funzione26
8.
Indicazioni sulla carriera civile e militare27 25
Soltanto per i comandanti di corpi di truppa e per gli alti ufficiali superiori.
26
Soltanto per i comandanti di corpi di truppa e per gli alti ufficiali superiori.
27
Soltanto per gli alti ufficiali superiori.
Ordinanza sui controlli militari 123
511.22
Appendice 21 (art. 123)
Dati custoditi temporaneamente dalle autorità militari Sotto forma dell'elenco PISA «L710» con i dati seguenti: 1. Numero AVS e numero matricola 2. Cognome
3. Nome
4. Indirizzo di residenza 5. Professione esercitata 6. Esenzione dal reclutamento secondo gli articoli 1bis OM e 8 LM 7. Esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 1bis OM e 49 LM
8. Arma, servizio ausiliario, servizio o appartenenza allo Stato maggiore generale
9. Funzione
10. Formazione d'incorporazione 11. Grado o funzione d'ufficiale (ufficiale specialista) 12. Istruzione militare speciale 13. Dispensa dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo 14. Esenzione dal servizio militare secondo gli articoli 12-14 OM e dall'obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 4, 18 e 19 LM 15. Rimozione dal comando secondo gli articoli 19 OM e 24 LM 16. Esclusione dal servizio militare secondo gli articoli 16-19 OM e 21-24 LM 17. Degradazione secondo il Codice penale militare 18. Esclusione dall'esercito giusta il Codice penale militare 19. Assegnazione alla categoria dei cittadini con doppia cittadinanza non incorporati
20. Messa a disposizione giusta gli articoli 52 OM e 61 LM 21. Ammissione al servizio civile secondo l'articolo 10 LSC 22. Mantenimento nell'esercito dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare
23. Svincolo dalla cittadinanza svizzera 24. Morte di assoggettati all'obbligo di notificazione 25. Dati dello stato di servizio (mediante custodia dello stato di servizio)
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Appendice 22 (art. 125)
Dati che sono custoditi permanentemente presso
l'Archivio federale 1. Numero AVS e numero matricola 2. Cognome, per i militari non celibi, inoltre il cognome portato prima del primo matrimonio se esso era diverso 3. Nome
4. Professione esercitata 5. Comune(i) di domicilio antecedente(i) 6. Comune(i) d'origine 7. Cantone(i) d'origine 8. Lingua materna
9. Congedo per l'estero 10. Circondario consolare 11. Risultato dell'idoneità in occasione del reclutamento 12. Data del reclutamento 13. Zona di reclutamento 14. Circondario di reclutamento 15. Arma o servizio in occasione del reclutamento 16. Funzione in occasione del reclutamento 17. Organo incaricato dell'amministrazione 18. Cantone al quale è stato assegnato il reclutato in vista della sua chiamata alla scuola reclute
19. Esenzione dal reclutamento giusta gli articoli 1bis OM e 8 LM 20. Data della scuola reclute 21. Assegnazione a una scuola reclute 22. Esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 1bis OM e 49 LM
23. Tenitore del controllo di corpo 24. Cantone
25. Arma, servizio ausiliario o servizio con la data dell'assegnazione 26. Stato maggiore generale con la data dell'ammissione 27. Funzione con la data della nomina 28. Istruzione militare speciale
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29. Licenza di condurre militare 30. Certificati militari d'idoneità e di qualificazione 31. Formazione d'incorporazione con la data dell'incorporazione e Cantone 32. Grado con data della promozione o funzione d'ufficiale con data di assegnazione
33. Primo conferimento di una distinzione 34. Prestazioni di servizio in dettaglio, con numero di giorni computabili 35. Prestazioni di servizio al di fuori della formazione d'incorporazione 36. Esenzione dal servizio militare in virtù degli articoli 12-14 OM e dall'obbligo di prestare servizio militare giusta gli articoli 4, 18 e 19 LM
37. Rimozione dal comando secondo gli articoli 19 OM e 24 LM 38. Esclusione dal servizio militare giusta gli articoli 16-19 OM e 21-24 LM 39. Degradazione giusta il Codice penale militare 40. Esclusione dall'esercito in virtù del Codice penale militare 41. Assegnazione alla categoria dei cittadini con doppia cittadinanza non incorporati
42. Messa a disposizione secondo gli articoli 52 OM e 61 LM 43. Ammissione al servizio civile giusta l'articolo 10 LSC 44. Mantenimento nell'esercito dopo il compimento dell'obbligo di prestare servizio militare
45. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria 46. Dati dello stato di servizio (mediante la custodia dello stato di servizio) 47. Svincolo dalla cittadinanza svizzera 48. Formazione civile speciale 49. Conoscenze linguistiche 50. Morte di assoggettati all'obbligo di notificazione o luogo e data della morte 51. Indicare se il militare è caduto o morto 52. Luogo e data della sepoltura 53. Numero della tomba 54. Indicare se esistono disposizioni testamentarie o un testamento del soldato 55. Indicare se esiste una successione 56. Ferita grave
57. Malattia grave
58. Avviso di disperso
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