1 Il criterio che dà diritto agli aiuti finanziari d'emergenza è un bisogno effettivo tenuto conto delle spese nonché del reddito e della sostanza dell'operatore culturale.
2 Sono considerate spese computabili i costi per l'alloggio, i premi di assicurazione, i costi per le cure sanitarie e altre spese di mantenimento immediate quali segnatamente i contributi di mantenimento e i costi per la custodia esterna dei figli.
3 Sono considerati reddito computabile il reddito complessivo imponibile previsto derivante da attività lucrativa indipendente o dipendente e gli altri redditi provenienti segnatamente da indennità giornaliere, rendite, locazioni, partecipazioni agli utili e dall'indennità per perdita di guadagno per il coronavirus. È applicata una franchigia di 1000 franchi sul reddito da attività lucrativa dipendente o indipendente.12
4 Un reddito computabile di oltre 60 000 franchi per le persone singole e di oltre 80 000 franchi per i coniugi esclude un aiuto finanziario d'emergenza. Il limite di reddito aumenta di 15 000 franchi per ciascun figlio per cui vi è un obbligo di mantenimento.13
5 È considerata sostanza computabile la sostanza liberamente disponibile al momento della presentazione della richiesta. Ne fanno parte gli averi disponibili sui conti bancari e negli investimenti finanziari. Sono considerati sostanza non liberamente disponibile segnatamente gli averi di previdenza, le assicurazioni sulla vita, gli immobili, gli strumenti musicali, le opere d'arte di propria creazione nonché i veicoli e gli altri oggetti necessari per l'esercizio della professione. Nel caso delle persone coniugate, fatta salva una convenzione matrimoniale di altro tenore, è computata la metà della sostanza liberamente disponibile amministrata congiuntamente.14
6 Una sostanza computabile di oltre 60 000 franchi esclude un aiuto finanziario d'emergenza. Il limite di sostanza aumenta di 20 000 franchi per ogni figlio per cui vi è un obbligo di mantenimento.15