1 Il criterio che dà diritto agli aiuti finanziari d'emergenza è un bisogno effettivo tenuto conto delle spese nonché del reddito e della sostanza dell'operatore culturale.
2 Sono considerate spese computabili i costi per l'alloggio, i premi di assicurazione, i costi per le cure sanitarie e altre spese di mantenimento immediate quali segnatamente i contributi di mantenimento e i costi per la custodia esterna dei figli.
3 È considerato reddito computabile il reddito complessivo imponibile previsto derivante da attività lucrativa indipendente o dipendente e gli altri redditi provenienti segnatamente da indennità giornaliere, rendite, locazioni, partecipazioni agli utili e dall'indennità per perdita di guadagno per il coronavirus.
4 Un reddito computabile di oltre 60 000 franchi per le persone singole e di oltre 80 000 franchi per i coniugi esclude un aiuto finanziario d'emergenza. Il limite di reddito aumenta di 15 000 franchi per ciascun figlio per cui vi è un obbligo di mantenimento.10
5 È considerata sostanza computabile la sostanza liberamente disponibile al momento della presentazione della richiesta. Ne fanno parte gli averi disponibili sui conti bancari e negli investimenti finanziari. Sono considerati patrimonio non liberamente disponibile segnatamente gli averi di previdenza, le assicurazioni sulla vita, l'abitazione per uso proprio, gli strumenti musicali, le opere d'arte di propria creazione nonché i veicoli e gli altri oggetti necessari per l'esercizio della professione. Nel caso delle persone coniugate, fatta salva una convenzione matrimoniale di altro tenore, è computata la metà della sostanza liberamente disponibile amministrata congiuntamente.
6 Una sostanza computabile di oltre 45 000 franchi esclude un aiuto finanziario d'emergenza. Il limite di sostanza aumenta di 15 000 franchi per ogni figlio per cui vi è un obbligo di mantenimento.11