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1

Ordinanza

sulla conservazione delle specie (OCS) del 19 agosto 1981 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, vista la convenzione del 3 marzo 19731 sul commercio internazionale delle specie
di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (convenzione); visto l'articolo 9 capoverso 2 della legge del 9 marzo 19782 sulla protezione degli animali (LPDA); visto l'articolo 9 della legge del 20 giugno 19863 sulla caccia; visti gli articoli 20 capoverso 3 e 24d capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),5 ordina: Sezione 1: In generale

Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza è applicabile all'importazione, al transito, all'esportazione e alla riesportazione attraverso la linea doganale e il confine svizzero, come anche al collocamento nei depositi doganali e al prelevamento dai medesimi di:6 a.7 animali vivi e morti di specie non addomesticate e piante; b. parti facilmente identificabili di questi animali e di queste piante, come anche prodotti da essi derivati; RU 1981 1248

1 RS

0.453

2 RS

455

3 RS

922.0

4 RS

451

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

6

Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 1 dell'O del 29 feb. 1988 sulla caccia, in vigore dal 1° apr. 1988 (RS 922.01).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

453

Protezione della natura e del paesaggio 2

453

c.8 altre merci con giustificativo, imballaggio, marca o iscrizione da cui risulti che si tratti di parti d'animali o di prodotti di animali secondo gli allegati I a III della convenzione o di uccelli protetti in virtù della legge del 20 giugno 1986 sulla caccia.

2

Il Dipartimento federale dell'economia9 compila un elenco di animali, piante e prodotti giusta il capoverso 1 lettere a e b.10 3 La presente ordinanza non è applicabile ai prestiti, alle donazioni o agli scambi extracommerciali di materiale animale e vegetale conservato, come anche di piante vive, fra scienziati o istituti scientifici, in quanto: a.11 gli uomini di scienza o gli istituti scientifici interessati siano riconosciuti dall'Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale) e b. gli esemplari siano provvisti di un'etichetta rilasciata dall'autorità competente.12

4

Il Dipartimento federale dell'economia stabilisce le condizioni per il riconoscimento di uomini di scienza e di istituti scientifici.


Art. 2

Definizioni 1 Nella presente ordinanza ricorrono le seguenti abbreviature: Convenzione: la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, conchiusa a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata dal Consiglio federale il 9 luglio 1974; Servizio fitosanitario: Servizio fitosanitario federale (art. 43 dell'O del 28 feb.

200113 sulla protezione dei vegetali);14 Commissione scientifica: l'autorità scientifica secondo l'articolo IX paragrafo 1 lettera b della convenzione; Centro di salvaguardia: un'istituzione designata dall'Ufficio federale15, dove sono custoditi durevolmente animali vivi o piante confiscati.

2

Del rimanente sono utilizzati i termini giusta l'articolo 1 della convenzione.

8

Introdotta dall'art. 20 n. 1 dell'O del 29 feb. 1988 sulla caccia, in vigore dal 1° apr. 1988 (RS 922.01).

9

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

10

Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 1 dell'O del 29 feb. 1988 sulla caccia, in vigore dal 1° apr. 1988 (RS 922.01).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 1990 (RU 1990 867).

13 RS

916.20

14

Nuovo testo giusta l'art. 51 n. 1 dell'O del 28 feb. 2001 sulla protezione dei vegetali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RS 916.20).

15 Nuova

espressione

giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Conservazione della specie 3

453

Sezione 2: Organizzazione

Art. 3

Organi di gestione

1

L'organo di gestione (art. IX cpv. 1 lett. a della convenzione) è l'Ufficio federale.16 2

L'Ufficio federale tratta con gli Stati contraenti e con la Segreteria designata nella convenzione (art. IX par. 2 della convenzione).

3

Gli organi di controllo confinari sono, per gli animali e i prodotti animali, il servizio veterinario di confine e, per le piante e i prodotti vegetali, il servizio fitosanitario federale. Gli organi doganali sono incaricati dei controlli all'atto del collocamento nei depositi doganali e del prelevamento dai medesimi; se necessario, ricorrono a un veterinario di confine o a un controllore fitosanitario. Per i controlli all'interno del Paese, gli organi di gestione possono far capo alle autorità cantonali.

4

Gli organi delle polizie cantonali e locali, come anche l'Amministrazione delle dogane e le imprese pubbliche di trasporto devono coadiuvare gli organi incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza nella loro attività ufficiale.

5

L'Ufficio federale17 può organizzare corsi d'istruzione per gli organi di controllo e, secondo il bisogno, far capo ad altri servizi.


Art. 4

Commissione scientifica

1

La commissione scientifica consta di sette a nove membri nominati dal Consiglio federale. Essa si compone di esperti in zoologia, botanica, tenuta di animali selvatici, come anche di esperti della protezione zoologica e botanica della natura. Si autocostituisce.

2

Consiglia l'Ufficio federale su tutte le questioni relative alla convenzione e può ognora sottoporre ad essi suggerimenti riguardanti l'esecuzione della convenzione.

Sezione 3: Permessi

Art. 5

Obbligo del permesso

È necessario un permesso per: a. l'importazione, l'esportazione e la riesportazione di esemplari delle specie animali menzionate negli allegati I a III della convenzione; b. l'importazione, l'esportazione e la riesportazione di esemplari delle specie vegetali menzionate nell'allegato I della convenzione; c. l'esportazione e la reimportazione degli esemplari delle specie vegetali menzionate nell'allegato II della convenzione;

16 Nuovo testo giusta l'art. 27 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 1998 1822).

17 Nuova

espressione

giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Protezione della natura e del paesaggio 4

453

d.18 l'importazione, il transito, l'esportazione e la riesportazione di esemplari delle specie d'uccelli e di esemplari viventi di mammiferi protetti in virtù della legge del 20 giugno 1986 sulla caccia;

e.19 l'importazione di esemplari viventi delle specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi non menzionate negli allegati I a III della convenzione e non protette in virtù della legge sulla caccia;

f.20 il collocamento nei depositi doganali degli esemplari delle specie menzionate nell'allegato I della convenzione; g.21 l'importazione di esemplari dei generi Cypripedium spp. e Nigritella spp.

(Orchidaceae).


Art. 6

Domande Le domande di permesso devono essere inviate all'Ufficio federale.


Art. 7


22

Rilascio dei permessi 1

I permessi sono rilasciati, nel caso: a.23 dell'articolo 5 lettere a-c nonché g se sono adempiuti i presupposti stabiliti nella convenzione;

b. dell'articolo 5 lettere d ed e senz'altra formalità, con riserva delle limitazioni previste nell'articolo 7a capoversi 2 a 7; c. dell'articolo 5 lettera f se sono adempiuti i presupposti della convenzione richiesti per l'importazione.

1bis

Chiunque intenda esportare esemplari contemplati dalla convenzione deve confermare di conoscere le disposizioni della convenzione e addurre inoltre la prova che tali esemplari sono stati acquistati senza violare la convenzione.24 2

I permessi sono inoltre rilasciati senz'altra formalità per: a. gli esemplari acquistati prima che la specie fosse stata iscritta in uno degli allegati della convenzione, purché sia presentata un'attestazione corrispondente dello Stato d'esportazione o di riesportazione; b. gli esemplari morti destinati all'uso personale o di trasloco, con riserva delle limitazioni previste nella convenzione.

18

Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 1 dell'O del 29 feb. 1988 sulla caccia, in vigore dal 1° apr. 1988 (RS 922.01).

19

Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 1 dell'O del 29 feb. 1988 sulla caccia, in vigore dal 1° apr. 1988 (RS 922.01).

20

Introdotta dall'art. 20 n. 1 dell'O del 29 feb. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RS 922.01).

21 Introdotta dal n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

22

Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 1 dell'O del 29 feb. 1988 sulla caccia, in vigore dal 1° apr. 1988 (RS 922.01).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

Conservazione della specie 5

453

3

L'Ufficio federale può rilasciare permessi durevoli per l'importazione, l'esportazione e la riesportazione di date categorie di esemplari. I richiedenti devono:

a. avere una sede d'affari in Svizzera o nei territori esteri annessi al territorio doganale; e

b. offrire ogni garanzia per l'osservanza delle prescrizioni della convenzione.

4

Le istallazioni per la conservazione e la cura di piante e animali vivi menzionati nell'allegato I della convenzione sono controllate conformemente alle raccomandazioni della commissione scientifica.

a25 Casi speciali

1

Se la sopravvivenza di una specie animale, protetta in virtù dell'allegato I della convenzione, dipende essenzialmente dalla tenuta in cattività, i presupposti del permesso giusta l'articolo III della convenzione s'applicano anche se gli animali sono nati in cattività. L'Ufficio federale allestisce un elenco delle specie che entrano in considerazione, dopo aver udito la commissione scientifica.

2

I permessi secondo l'articolo 5 lettera e per l'importazione di esemplari delle specie il cui habitat è limitato o il cui effettivo è esiguo possono essere subordinati alla presentazione di un permesso d'esportazione dell'organo di gestione o dell'autorità di protezione della natura del Paese d'origine.

3

L'Ufficio federale può limitare l'importazione di animali vivi a determinate classi d'età e stagioni, se tale limitazione contribuisce alla conservazione della specie.

4

I criteri per le specie menzionate nell'allegato I della convenzione si applicano analogamente per l'importazione, il transito, l'esportazione e la riesportazione di esemplari delle specie animali seguenti secondo l'articolo 5 lettera d: a. tutti i mammiferi protetti, escluso lo stambecco; b. tutti i podicipidi e le strolaghe; c. l'airone purpureo, l'airone nano, la cicogna bianca; d.26 il cigno selvatico e il cigno minore, tutte le oche selvatiche, l'anitra marmorizzata, l'edredone di Steller, la moretta arlecchina, il gobbo rugginoso, il fistione turco, la moretta tabaccata, tutte le specie di smerghi;

e. la femmina dell'urogallo, il francolino di monte, la coturnice, la quaglia; f.

tutti i rapaci diurni; g. il re di quaglie, il chiurlo, il beccaccino; h. gli strigiformi;

i.

il succiacapre, il martin pescatore, l'upupa; k. il beccofrusone, la passera solitaria, il picchio muraiolo, l'averla grigia, l'averla capirossa.

25

Introdotto dall'art. 20 n. 1 dell'O del 29 feb. 1988, in vigore dal 1° apr. 1988 (RS 922.01).

26 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 dic. 1997 sulla caccia, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 708).

Protezione della natura e del paesaggio 6

453

5

Per gli esemplari di altre specie d'uccelli protetti in virtù della legge del 20 giugno 1986 sulla caccia e per lo stambecco, s'applicano per analogia i criteri validi per le specie di cui nell'allegato II della convenzione.

6

L'Ufficio federale autorizza l'importazione, per successiva messa in libertà, di animali cacciabili a condizione che:

a. vi acconsentano le autorità della caccia e della protezione della natura e del paesaggio del Cantone cui sono destinati gli animali; b. vi sia la garanzia che la sottospecie e l'ecotipo degli animali da importare siano identici ai rappresentanti indigeni della specie; c. gli animali siano catturati, custoditi, trasportati e preparati alla messa in libertà in modo da poter sopravvivere in un territorio di caccia aperto;

d. le condizioni di vita e le misure di protezione nella zona di messa in libertà siano tali che un effettivo cacciabile possa svilupparsi e mantenersi; e. non sia pregiudicato il mantenimento della diversità delle specie.

7

L'importazione di animali vivi, per la cui custodia è richiesto un permesso giusta l'articolo 6 della legge del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali o l'articolo 10 della legge sulla caccia, è autorizzata solamente se sono adempiuti i presupposti per la loro custodia.

8

Al momento del transito sotto controllo doganale, gli esemplari di cui agli allegati I e II della Convenzione devono essere accompagnati da un permesso d'esportazione o da un certificato corrispondente dello Stato esportatore; non è richiesta un'autorizzazione di transito secondo la presente ordinanza.27

Art. 8


28

Permessi e certificati esteri 1

I permessi e i certificati esteri sono accettati soltanto se corrispondono alle prescrizioni della convenzione e se attestano, senza lacune di contenuto, l'origine della merce che accompagnano. L'originale o una traduzione autenticata ufficialmente dev'essere redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

2

Al momento dell'importazione degli esemplari di cui all'articolo 5 lettera d occorre presentare certificati rilasciati dalle competenti autorità della caccia e della protezione della natura che comprovano la legalità dell'acquisto.

27

Introdotto dal n. I dell'O del 23 mag. 1990 (RU 1990 867).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

Conservazione della specie 7

453

Sezione 4: Esecuzione all'atto dell'importazione, del transito, dell'esportazione e della riesportazione nonché nei depositi doganali29

Art. 9

Uffici doganali

Gli esemplari cui si applica la presente ordinanza devono essere importati, esportati o riesportati attraverso gli uffici doganali designati dall'Ufficio federale, d'intesa con la Direzione generale delle dogane.


Art. 10

Depositi doganali

Gli esemplari delle specie menzionate negli allegati I a III della Convenzione possono essere collocati nei depositi doganali soltanto se:30 a. sono presentati i permessi o certificati esteri prescritti nella convenzione e b.31 per gli esemplari dell'allegato I, è stato accordato il permesso di cui all'articolo 5 lettera f.


Art. 11

Controlli materiali32

1

Gli esemplari destinati all'importazione, all'esportazione e alla riesportazione devono essere esaminati dagli organi di controllo prima dello sdoganamento.

2

All'atto del collocamento nei depositi doganali e del prelevamento dai medesimi, gli organi di controllo esaminano gli esemplari mediante prove a caso.

2bis

Al momento del transito gli organi di controllo possono effettuare controlli mediante prove a caso.33 2ter Gli organi di controllo possono esaminare gli invii sottoposti al controllo doganale e per i quali esistono documenti d'esportazione o di riesportazione.34 3

Gli organi di controllo, per l'esercizio della loro attività, hanno accesso a tutti i locali, gli impianti e i veicoli contenenti animali, vegetali o prodotti che devono essere controllati.


Art. 12

Compiti della persona soggetta all'obbligo della denunzia doganale35 1

La notificazione agli organi di controllo, il disimballaggio, la preparazione e la presentazione per il controllo, la presentazione dei documenti accompagnatori, come pure il reimballaggio e il carico degli invii controllati, compete alla persona soggetta all'obbligo della denunzia doganale.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 1990 (RU 1990 867).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mag. 1990 (RU 1990 867).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

33

Introdotto dal n. I dell'O del 23 mag. 1990 (RU 1990 867).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

35 Nuova

espressione

giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Protezione della natura e del paesaggio 8

453

2

Su richiesta, quest'ultima36 deve mettere a disposizione gratuitamente agli organi di controllo i mezzi tecnici ausiliari o la manodopera necessari.


Art. 13

37 Controlli formali

1

Gli organi di controllo verificano l'esistenza dei documenti d'importazione, d'esportazione e di riesportazione prescritti per l'invio da controllare, nonché la loro conformità con quest'ultimo.

2

Su richiesta della persona soggetta all'obbligo della denunzia doganale, gli organi doganali attestano l'esportazione o la riesportazione apponendo il timbro ufficiale sui documenti d'esportazione o di riesportazione.


Art. 14

38 Periti Gli organi di controllo, se sono in dubbio circa l'ammissibilità di un invio, informano l'Ufficio federale. Questo designa dei periti per i relativi chiarimenti.


Art. 15

Lasciapassare e rapporto di controllo Qualora un invio non dia luogo a contestazioni, gli organi di controllo stendono, a nome dell'avente diritto all'importazione, un lasciapassare o un rapporto di controllo.


Art. 16

Contestazioni 1 Gli invii non conformi alle prescrizioni, o per i quali esiste il fondato sospetto che contengano esemplari messi illegalmente in commercio, sono contestati dagli organi di controllo.39 2 Gli organi di controllo certificano la contestazione alla persona soggetta all'obbligo della denunzia doganale.


Art. 17

40 Rinvio, sequestro

1

Gli organi di controllo respingono gli invii contestati all'atto dell'importazione, dell'esportazione, del transito o della riesportazione.

2

Gli invii sono sequestrati all'atto dell'importazione, dell'esportazione, del transito o della riesportazione se: 36 Nuova

espressione

giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

Conservazione della specie 9

453

a. un rinvio al mittente non è possibile; b. un rinvio è inammissibile per motivi inerenti alla protezione degli animali; c. esiste il fondato sospetto che vi siano esemplari illegalmente in commercio; d. al momento del transito mancano i documenti d'accompagnamento (art. 7a cpv. 8).

3

Gli invii contestati nei depositi doganali vengono sequestrati oppure ritrasferiti all'estero conformemente alle istruzioni degli organi di controllo.


Art. 18

41 Confisca 1 Gli esemplari sequestrati sono dapprima sistemati, sotto la vigilanza dell'Ufficio federale, in un luogo da esso designato, a spese e rischio dell'importatore.

2

Nel caso in cui i documenti mancanti non vengano presentati entro un mese, o entro dieci giorni se si tratta del transito di esemplari vivi, l'Ufficio federale confisca gli esemplari. Se le circostanze lo giustificano, questi termini possono essere prorogati.

3

Gli esemplari confiscati, previa consultazione del Paese d'esportazione, vengono rispediti allo stesso a sue spese, oppure trasferiti in un centro di protezione o in un altro luogo che l'Ufficio federale ritiene adeguato e conforme ai fini della convenzione.


Art. 19

Animali morti

L'Ufficio dispone degli animali morti che costituiscono parte di un invio importato illecitamente o cosa senza padrone.

Sezione 5: 42 Esecuzione all'interno del Paese

Art. 20

Controllo degli

effettivi

1

Chiunque pratica il commercio (art. I lett. c della convenzione) con esemplari di cui agli allegati I a III deve tenere un controllo completo dei suoi effettivi. Tale controllo deve contenere tutte le indicazioni necessarie per provare che gli esemplari messi in commercio sono stati importati o acquistati conformemente alle disposizioni della convenzione.

2

Nel commercio di piante e di prodotti vegetali, gli esemplari riprodotti artificialmente delle specie menzionate nell'allegato II devono essere sottoposti ad un controllo degli effettivi solo se si tratta di specie esistenti allo stato naturale in Svizzera oppure se il loro luogo d'origine è situato in un Paese extraeuropeo o in uno dei Paesi dell'ex Unione Sovietica.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

Protezione della natura e del paesaggio 10

453

3

L'Ufficio federale o i servizi federali o cantonali da esso incaricati possono, in ogni momento, esaminare i controlli degli effettivi. Per l'esercizio della loro attività hanno accesso a tutti i locali e a tutte le installazioni contenenti animali, vegetali o prodotti da controllare.

a Misure 1 Gli esemplari di cui agli allegati I a III, per i quali non sussiste alcun documento valido o manca la prova del loro acquisto legale, possono essere sequestrati dagli organi d'esecuzione o dagli organi di controllo. Il proprietario degli esemplari sequestrati deve procurarsi i documenti mancanti o addurre la prova entro il termine di un mese. 2 Se, entro tale termine, i documenti richiesti non vengono prodotti e la prova dell'acquisto legale non viene presentata, l'Ufficio federale confisca gli esemplari.

Se le circostanze lo giustificano, il termine può essere prorogato.

Sezione 6: Opposizione43

Art. 21

44 ...45 1 Contro la decisione degli organi di controllo, la persona soggetta all'obbligo della denunzia doganale o l'importatore dell'invio contestato ha il diritto di muovere opposizione, per scritto, all'Ufficio federale al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello della notifica del motivo della contestazione.

2

L'opposizione non ha effetto sospensivo, a meno che esso venga riconosciuto dall'Ufficio federale, a domanda dell'opponente. Del rimanente, alla procedura d'opposizione è applicabile per analogia la legge federale del 20 dicembre 196846 sulla procedura amministrativa.


Art. 22


47

43 Nuovo testo giusta il n. II 33 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

45 Abrogata dal n. II 33 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

46 RS

172.021

47 Abrogato dal n. II 33 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Conservazione della specie 11

453

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 23

48 1 Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite secondo la legge del 1° ottobre 192549 sulle dogane, in quanto non siano applicabili l'articolo 28 LPDA o l'articolo 24 capoverso 1 lettera d LPN.

2

L'Amministrazione delle dogane esegue le decisioni penali su infrazioni giudicate dall'Ufficio federale e la cui istruzione è assicurata dagli organi doganali.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 24


50

Modifica del diritto vigente Nell'allegato II dell'ordinanza del 5 marzo 196251 sulla protezione dei vegetali, le seguenti merci sono stralciate dalla lista delle merci: ...


Art. 25

Disposizioni transitorie

All'atto dell'entrata in vigore della presente ordinanza, i gestori di deposito devono annunciare agli organi di controllo gli esemplari di cui agli allegati I a III della convenzione che, prima di tale entrata in vigore, erano stati collocati in un deposito doganale. Gli esemplari che non soddisfano i presupposti per l'importazione, indicati nella convenzione, devono essere trasferiti all'estero entro sei mesi.


Art. 26

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1981.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

49 RS

631.0

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1999, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 312).

51 [RU 1962 202 801, 1968 1453 n. II cpv. 2 n. 9, 1972 2700, 1974 1227, 1977 931, 1979 750, 1982 1508, 1984 298, 1985 670 n. I 9, 1986 1420, 1989 86 300, 1990 770, 1993 104 art. 43 n. 1, 1995 2006 4932 art. 3 n. 16 5627, 1997 1219, 1999 303 n. I 15, 2000 312 n. I art. 24. RU 2001 1191 art. 50 n 1]

Protezione della natura e del paesaggio 12

453

Allegato

Elenco delle specie animali protette mediante iscrizione nell'allegato I della convenzione sulla conservazione delle specie, la cui sopravvivenza dipende essenzialmente dalla tenuta in cattività e il cui commercio è limitato, giusta l'articolo III della convenzione sulla conservazione delle specie

del 3 dicembre 1981 Mammalia Bettongia penicillata
Lemur spp., ad eccezione di Lemur catta Leontopithecus rosalia Macaca silenus Panthera leo persica Equus przewalskii Sus salvanius Axis (= Hyelaphus) kuhli Cervus eldi eldi Cervus eldi siamensis Dama mesopotamica Oryx leucoryx Ovis orientalis ophion
Aves Geronticus eremita
Gymnogyps californianus Falco punctatus Grus americana Amazona arausiaca Amazona guildingii Amazona imperialis Amazona versicolor Cyanopsitta spixii
Reptilia Crocodylus siamensis