1
Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF) del 17 febbraio 2010 (Stato 1° marzo 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale
del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina: Capitolo 1: Il Dipartimento
Art. 1
Obiettivi 1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai principi dell'economicità, dell'efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esigenze del cittadino.
2
Esso si impegna affinché l'aliquota d'imposizione, l'aliquota fiscale e la quota d'incidenza della spesa pubblica siano tra le più basse rispetto a quelle degli altri Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). 3 In particolare il DFF persegue gli obiettivi seguenti: a. finanze della Confederazione: 1. equilibrare le entrate e le uscite secondo le regole del freno all'indebitamento sull'arco di un ciclo congiunturale,
2. verificare periodicamente la necessità dei sussidi; b. imposte:
1. conformare il regime fiscale in modo da renderlo compatibile con le esigenze sociali, economiche e ambientali, rispettando in particolare i principi della competitività, della giustizia, dell'universalità, dell'uguaglianza, della semplicità e dell'imposizione secondo la capacità economica, RU 2010 635
1 RS
172.010
2 RS
172.010.1
172.215.1
Consiglio federale e Amministrazione federale 2
172.215.1
2. migliorare i fattori di localizzazione fiscali tenendo conto del consenso internazionale;
c. politica della piazza finanziaria: contribuire a mantenere la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera; d. dogane: all'atto della riscossione dei tributi e dell'adempimento dei compiti di controllo e sicurezza, garantire una circolazione delle persone e delle merci per quanto possibile efficiente; e.
alcol: conformare il controllo del mercato dell'alcol in modo tale che gli obiettivi fiscali e di politica sanitaria possano essere applicati in maniera efficace ed economica; f.
gestione dell'Amministrazione: 1. rafforzare l'orientamento ai risultati nella gestione dell'Amministrazione,
2. coordinare la gestione dei rischi dell'Amministrazione federale, 3. garantire la gestione degli enti esterni incaricati di compiti amministrativi secondo i principi del governo d'impresa;
g. personale federale: 1. condurre una politica del personale che sia all'avanguardia, si rifaccia al concetto di prestazione e sviluppo e favorisca la parità dei sessi, 2. garantire una previdenza personale adeguata; h. prestazioni trasversali: soddisfare, all'insegna dell'economicità, della sostenibilità e della qualità, le esigenze comprovate dell'Amministrazione federale in materia di risorse nei settori finanze e contabilità, personale, informatica e telecomunicazione, costruzioni e logistica;
i.
prestazioni relative al supporto: garantire la fornitura economica di attività ripetitive e standardizzate tramite centri di servizi.
4
Nel perseguire questi obiettivi, il DFF tiene conto degli sviluppi a livello europeo e mondiale. In particolare difende - in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)3 (economia esterna), la Banca nazionale svizzera (BNS) e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) - nei confronti dell'estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.
Art. 2
Principi delle attività dipartimentali Il DFF osserva i principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), rispetta il principio della sussidiarietà dell'attività dello Stato e si basa sui i seguenti principi: 3
La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Organizzazione del DFF. O 3
172.215.1
a. collabora con l'economia, i partner sociali e i Cantoni; b. tiene conto delle esigenze dei cittadini; c. promuove soluzioni sostenibili e semplici dal punto di vista amministrativo; d. adotta procedure snelle e fornisce i suoi servizi tenendo conto delle esigenze dei clienti;
e. persegue una politica in materia di informazione e di comunicazione chiara e aperta.
Art. 3
Competenza speciale
1
Il DFF persegue e giudica le infrazioni alle disposizioni penali della legge del 22 giugno 20074 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e delle leggi sui mercati finanziari giusta l'articolo 1 LFINMA (art. 50 cpv. 1 LFINMA).
2
Esso applica nel suo settore di competenze la legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità.
3
Il DFF istruisce i ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) che non si fondano sul diritto in materia di personale federale (art. 75 cpv. 2 della LF del 20 dic. 19686 sulla procedura amministrativa).
Art. 4
Disposizioni comuni all'insieme delle unità amministrative 1
Le unità amministrative del DFF menzionate nel capitolo 2 hanno, nel loro settore di competenze, facoltà di ricorrere al Tribunale federale.
2
Gli obiettivi di cui agli articoli 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 e 25 servono alle unità amministrative del DFF quali linee direttive per l'esercizio delle competenze e l'adempimento dei compiti loro affidati dalla legislazione federale.
Capitolo 2:
Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale Sezione 1: Segreteria generale, delegato federale al plurilinguismo e vigilanza interna7
Art. 5
Segreteria generale8
La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l'articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali: 4 RS
956.1
5 RS
170.32
6 RS
172.021
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 feb. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 615).
8
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
Consiglio federale e Amministrazione federale 4
172.215.1
a. sostiene il capo del Dipartimento quale membro del Consiglio federale e nella direzione del Dipartimento;
b. pianifica, coordina, controlla e avvia gli affari del Dipartimento; c. è responsabile della ricerca e della pianificazione delle informazioni, nonché della comunicazione a livello di Dipartimento; d.9 mette a disposizione servizi logistici e coordina, d'intesa con gli uffici, le esigenze in materia di risorse all'interno del Dipartimento; dbis.10 accompagna la legislazione a livello dipartimentale ed elabora gli atti normativi in ambito di regolamentazione nazionale dei mercati finanziari;
g.11 fornisce prestazioni amministrative alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) e all'Organo strategia informatica della Confederazione; f. fornisce alle unità amministrative del DFF prestazioni di sostegno in ambito di traduzione;
g.12 fornisce prestazioni amministrative alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) e all'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC).
Art. 6
13
Il delegato federale al plurilinguismo è subordinato alla SG.
2
Svolge i compiti che gli sono assegnati dall'ordinanza del 4 giugno 201014 sulle lingue.
a15 Vigilanza interna
1
Su mandato del capo del Dipartimento e conformemente alle sue direttive, la vigilanza interna svolge verifiche sull'attività amministrativa nel DFF.
2
A livello amministrativo è aggregata alla SG.
9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
10 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
12 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 9 dic. 2011 sull'informatica nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6093).
13 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
14 RS
411.11
15 Introdotto dal n. I dell'O del 18 feb. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 615).
Organizzazione del DFF. O 5
172.215.1
Sezione 2:
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
Art. 7
Obiettivi e funzioni
1
La SFI persegue i seguenti obiettivi: a. essa difende in particolare in collaborazione con il DFAE, il DEFR (economia esterna), la BNS e la FINMA nei confronti dell'estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;
b.16 promuove la competitività internazionale e l'integrità della piazza finanziaria svizzera nonché l'accesso a mercati finanziari esteri e la stabilità del settore finanziario svizzero e contribuisce, tenendo conto del consenso internazionale, a migliorare i fattori di localizzazione fiscali.
2
Per raggiungere i suoi obiettivi, la SFI svolge le seguenti funzioni: a. sostiene il DFF e il Consiglio federale nel coordinamento e nella gestione strategica in questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, nonché in questioni doganali internazionali per quanto non siano oggetto di questioni di politica economica estera di competenza della Segreteria di Stato dell'economia (SECO); b.17 elabora le basi delle questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, della politica dei mercati finanziari e della regolamentazione internazionale dei mercati finanziari; c.18 elabora atti normativi in ambito di questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali e di assistenza amministrativa in materia fiscale; d. è responsabile per le questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali e conduce i relativi negoziati a livello internazionale; e. elabora le direttive relative alle questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali per l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e per l'Amministrazione federale delle dogane (AFD);
f. rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali;
g.19 cura le relazioni della Confederazione con la BNS in materia di cooperazione monetaria internazionale e di stabilità dei mercati finanziari nonché
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
Consiglio federale e Amministrazione federale 6
172.215.1
con la FINMA in ambito di politica dei mercati finanziari e di regolamentazione internazionale dei mercati finanziari; h.20 cura i contatti con le associazioni di categoria e con le autorità estere nel suo settore di competenza; i.21 informa sulle questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.
Sezione 3: Amministrazione federale delle finanze
Art. 8
Obiettivi e funzioni
1
L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi: a. garantisce una visione d'insieme sulle finanze della Confederazione; b. prepara il consuntivo e - tenuto conto delle esigenze della politica economica - il preventivo nonché il piano finanziario all'attenzione del Consiglio federale;
c. si impegna a gestire in modo efficace i crediti e le uscite e a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie, esercitando il suo influsso sull'allestimento dei preventivi, della pianificazione finanziaria e sulla preparazione degli affari del Consiglio federale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e che hanno ripercussioni finanziarie;
d. si adopera per una gestione amministrativa orientata ai risultati e per un controllo sistematico in tutta l'Amministrazione federale e presso gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi;
e. provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria e della gestione della liquidità, alla costante solvibilità della Confederazione garantendole una posizione privilegiata nel mercato monetario e dei capitali; 2
Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'AFF svolge in particolare le seguenti funzioni:
a. prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio; b. mette a disposizione basi e opzioni di politica finanziaria, in particolare per la conduzione della politica economica e monetaria; c. rappresenta, dopo aver consultato la SFI e la SECO, la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare e monetarie, statistica finanziaria, gestione della tesoreria, contabilità e Public Corporate Governance;
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
21 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
Organizzazione del DFF. O 7
172.215.1
d. elabora atti normativi in ambito di: 1. diritto in materia di finanze pubbliche, 2.22 diritto monetario e riguardante la Banca nazionale, a meno che non attengano alla stabilità dei mercati finanziari.
e. rappresenta la Confederazione nella riscossione di pretese contestate e la difesa da pretese patrimoniali ingiustificate;
f.
coordina la gestione dei rischi e delle assicurazioni della Confederazione; g. cura le relazioni della Confederazione con la BNS per quanto non sia di competenza della SFI.
Art. 9
Disposizioni particolari
1
L'AFF adempie i seguenti compiti particolari: a. provvede alla raccolta di fondi e all'investimento di denaro della Confederazione;
b. elabora e applica gli atti normativi concernenti la perequazione finanziaria a livello federale;
c. allestisce la statistica finanziaria delle amministrazioni pubbliche; d. gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Finanze» del DFF.
2
L'AFF organizza la gestione finanziaria, la contabilità e i pagamenti nell'Amministrazione federale. Emana le istruzioni necessarie. 3
Sono sottoposte all'AFF le seguenti unità:23 a. l'Ufficio centrale di compensazione; b. la Cassa federale di compensazione con la cassa di compensazione per gli assegni familiari;
c. la Cassa svizzera di compensazione; d. l'Ufficio AI per assicurati all'estero; e. la Zecca svizzera (Swissmint).
4
Le unità di cui al capoverso 3 sono gestite mediante mandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP).24 22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
Consiglio federale e Amministrazione federale 8
172.215.1
Sezione 4: Ufficio federale del personale
Art. 10
Obiettivi e funzioni
1
L'Ufficio federale del personale (UFPER) persegue i seguenti obiettivi: a. pone le basi per una lungimirante politica della Confederazione in materia di personale e di previdenza; b. garantisce un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie e del personale;
c.25 promuove, all'interno dell'Amministrazione federale, la parità dei sessi; d.26 … e.27 garantisce una formazione e un perfezionamento del personale conformi alle esigenze e alla prassi; fa eccezione la formazione specializzata.
2
Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFPER svolge in particolare le seguenti funzioni:
a. elabora, sviluppa e applica la politica del personale e di previdenza della Confederazione;
b. sviluppa le basi e gli strumenti per la gestione e l'attuazione della politica del personale e di previdenza in tutti i processi riguardanti il personale di tutta l'Amministrazione federale; c. mette a disposizione strumenti destinati a gestire le risorse umane e finanziarie, allestisce il preventivo delle uscite del personale ed è competente per il controllo in materia di politica del personale;
d. mette a disposizione un'offerta di formazione e perfezionamento per tutte le categorie di personale di tutta l'Amministrazione federale; e. è responsabile del Sistema informatizzato di gestione del personale per tutta l'Amministrazione federale; f. informa gli impiegati dell'Amministrazione federale nelle questioni relative al personale;
g. coordina e valuta le disposizioni in ambito di personale e di diritto previdenziale delle unità amministrative autonome.
Art. 11
Disposizioni particolari
1
L'UFPER adempie i seguenti compiti particolari: a. gestisce un servizio di consulenza sociale per il personale; b. gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Personale» del DFF; 25 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. all'O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2653).
26 Abrogata dal n. II 2 dell'O del 27 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
27 Introdotta dal n. II 3 dell'all. all'O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2653).
Organizzazione del DFF. O 9
172.215.1
c. gestisce il centro di formazione dell'Amministrazione federale.
2
Sono aggregati amministrativamente all'UFPER: a. il segretariato dell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione;
b. l'Organo di mediazione per il personale federale.
Sezione 5: Amministrazione federale delle contribuzioni
Art. 12
Obiettivi e funzioni
1
L'AFC persegue i seguenti obiettivi: a. procura alla Confederazione la maggior parte delle entrate necessarie per finanziare i suoi compiti;
b. provvede alla riscossione, rispettosa dell'uguaglianza giuridica ed efficiente, delle imposte e dei tributi federali di sua competenza; 2
Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'AFC svolge in particolare le seguenti funzioni:
a. elabora atti normativi in ambito di diritto fiscale. Tiene conto delle esigenze della politica economica e finanziaria; b. attua, insieme ai Cantoni, l'armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; c.28 informa sulle questioni fiscali nazionali e, d'intesa con la SFI, su questioni relative alla trasposizione del diritto fiscale internazionale.
d. fornisce il suo contributo per un buon clima fiscale e per l'evoluzione della fiscalità.
Art. 13
29
L'AFC adempie i seguenti compiti particolari: a. sostiene la SFI nella negoziazione di accordi internazionali in questioni fiscali e li applica. Coordina con la SFI i contatti necessari;
b. d'intesa con la SFI e nel rispetto delle sue direttive, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano dell'attuazione del diritto fiscale; c. riscuote per altri Stati le imposte alla fonte convenute in accordi internazionali;
28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
Consiglio federale e Amministrazione federale 10
172.215.1
d. allestisce la statistica fiscale svizzera e gestisce la documentazione sui regimi fiscali svizzeri e, in collaborazione con la SFI, su su quelli esteri.
Sezione 6: Amministrazione federale delle dogane
Art. 14
Obiettivi e funzioni
1
L'AFD persegue i seguenti obiettivi: a. procura alla Confederazione una parte consistente delle entrate necessarie per finanziare i suoi compiti; b. gestisce il traffico merci al confine mediante procedure semplici ed economiche tenendo conto delle norme internazionali riconosciute dalla Svizzera concernenti i flussi delle merci;
c. previene e combatte gli atti illegali nella zona di confine, contribuendo in tal modo alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione; 2
Per raggiungere i suoi obiettivi, l'AFD svolge in particolare le seguenti funzioni: a. sorveglia e controlla il traffico viaggiatori e il traffico merci attraverso il confine doganale;
b. garantisce la sicurezza nella zona di confine; c. riscuote i tributi doganali e i tributi dovuti in virtù di leggi federali di natura non doganale, per quanto lo prevedano i relativi atti normativi; d. partecipa all'applicazione di atti normativi della Confederazione di natura non doganale, per quanto questi lo prevedano; e. collabora con l'economia, in particolare per semplificare e accelerare le procedure d'imposizione doganale;
f. collabora con le amministrazioni doganali estere, in particolare per quanto concerne la coordinazione delle procedure d'imposizione doganale.
Art. 15
Compiti particolari
L'AFD adempie i seguenti compiti particolari: a. negozia, d'intesa con la SFI e nel rispetto delle sue direttive, trattati internazionali in materia doganale e li applica, per quanto non siano questioni di politica economica estera di competenza della SECO;
b. rappresenta, d'intesa con la SFI e la SECO e nel rispetto delle loro direttive, la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni doganali.
Organizzazione del DFF. O 11
172.215.1
Sezione 7: Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione
Art. 16
Obiettivi 1 L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue, quale fornitore di prestazioni nel settore dell'informatica e della telecomunicazione, i seguenti obiettivi: a. fornisce prestazioni nel settore dell'informatica e della telecomunicazione a sostegno dei processi lavorativi dei beneficiari delle prestazioni e garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati; rispetta le direttive del Consiglio informatico della Confederazione (CIC); b. adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni; c. impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace.
Art. 17
Compiti L'UFIT adempie i seguenti compiti: a. sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per processi lavorativi specifici alla clientela;
b. sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per i processi di e-government, in particolare anche per la pubblicazione di informazioni in Internet; c. gestisce sistemi e applicazioni nonché i relativi centri di competenza; d. garantisce la gestione dei centri di calcolo per la prevenzione di catastrofi; e. mette la burotica a disposizione dei suoi clienti, la gestisce e sostiene gli utenti nella sua utilizzazione; f. garantisce l'interoperabilità della burotica in tutta l'Amministrazione federale;
g. garantisce le prestazioni di servizi relative alla comunicazione di dati e vocale all'interno dell'Amministrazione federale nonché il loro allacciamento a Internet;
h. offre ai clienti formazioni generiche e specifiche nel settore dell'informatica; i. collabora con organizzazioni che si occupano della fornitura di prestazioni informatiche e rappresenta la Confederazione in queste organizzazioni.
Art. 18
Disposizioni particolari
1
L'UFIT è gestito mediante mandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP).
2
L'UFIT fattura le prestazioni ai suoi clienti e provvede alla trasparenza dei costi nei confronti del DFF. 3 L'UFIT fornisce prestazioni trasversali secondo le direttive del CIC.
4
Esso può offrire le sue prestazioni ad altri servizi della Confederazione e, secondo le direttive della legislazione sulle finanze, anche a terzi.
Consiglio federale e Amministrazione federale 12
172.215.1
Sezione 8: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Art. 19
Obiettivi e funzioni
1
L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) persegue i seguenti obiettivi:
a. provvede, secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 5 dicembre 200830 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC), in particolare per gli spazi: 1. dell'Amministrazione federale,
2. dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento, 3. dei Tribunali federali, 4. delle rappresentanze svizzere all'estero; b. soddisfa, quale fornitore di prestazioni esclusivo, le esigenze in tutte le fasi del processo logistico: 1. dell'Amministrazione federale centrale, 2. delle commissioni decisionali, 3. delle unità aggregate a livello amministrativo all'Amministrazione federale.
2
Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFCL svolge in particolare le seguenti funzioni:
a. provvede a una gestione immobiliare integrale; b. quale servizio centrale d'acquisto nel settore civile, garantisce nel settore della logistica l'approvvigionamento di base con prodotti standard e articoli d'assortimento; c. quale servizio centralizzato, diffonde pubblicazioni federali e stampati all'attenzione del pubblico e dell'Amministrazione federale; d. è competente dell'allestimento e della pubblicazione di dati federali.
Art. 20
Disposizioni particolari
1
L'UFCL adempie i seguenti compiti particolari: a. dirige la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) e ne gestisce la segreteria; b. dirige la Commissione degli acquisti della Confederazione (CA) e ne gestisce la segreteria;
c.31 dirige il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP);
30 RS
172.010.21
31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
Organizzazione del DFF. O 13
172.215.1
d. è l'autorità esecutiva della Confederazione secondo l'ordinanza del 27 novembre 200032 sui prodotti da costruzione e gestisce la segreteria della Commissione dei prodotti da costruzione.
2
Secondo le direttive della legislazione sulle finanze della Confederazione, esso può offrire prestazioni anche a terzi.
Sezione 9:33 Organo direzione informatica della Confederazione
a 1 L'organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) è un'unità amministrativa secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera d in combinato disposto con l'articolo 7 capoverso 2 OLOGA. 2
Esso è diretto dal delegato alla direzione informatica.
3
Persegue i seguenti obiettivi: a. porre le basi per un impiego efficace, adeguato, economico, orientato agli utenti e sicuro delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'Amministrazione federale; b. promuovere, per mezzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, un'amministrazione efficiente, vicina ai cittadini ed economica nei governi e nelle amministrazioni pubbliche di tutta la Svizzera;
c. sostenere l'esercizio sicuro di infrastrutture dell'informazione d'importanza vitale in Svizzera.
4
Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'ODIC svolge in particolare i compiti e le funzioni menzionati nell'ordinanza del 9 dicembre 201134 sull'informatica nell'Amministrazione federale.
Capitolo 3:
Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata Sezione 1: Regìa federale degli alcool
Art. 21
Obiettivi e funzioni
1
La Regìa federale degli alcool (RFA) persegue i seguenti obiettivi nel settore delle bevande distillate:
a. procura alla Confederazione una parte delle entrate necessarie per finanziare i suoi compiti;
32 RS
933.01
33 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011 (RU 2011 3787). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 9 dic. 2011 sull'informatica nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6093).
34 RS
172.010.58
Consiglio federale e Amministrazione federale 14
172.215.1
b. garantisce l'approvvigionamento nazionale di alcol ad alta gradazione per scopi industriali o destinato alla produzione di bevande o di generi voluttuari; c. contribuisce alla promozione della salute, in particolare nel settore della tutela dei minori;
2
Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, la RFA svolge in particolare le seguenti funzioni:
a. rilascia concessioni a fabbricanti svizzeri; b. riscuote l'imposta sul consumo di bevande distillate destinate al consumo; c. applica le prescrizioni commerciali della legislazione sull'alcol; d. acquista, immagazzina e vende alcol ad alta gradazione. e. 35 …
Art. 22
Disposizioni particolari
1
La RFA adempie i seguenti compiti particolari: a. promuove, nell'applicazione della legislazione sull'alcol, lo scambio di informazioni e la collaborazione tra Uffici federali, Cantoni, economia e organizzazioni per la prevenzione;
b. versa ai Cantoni la decima dell'alcol per scopi in ambito di prevenzione.
2
Per il commercio dell'alcol ad alta gradazione gestisce il centro di profitto «Alcosuisse».
Sezione 2: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Art. 23
1 La FINMA è l'autorità che vigila sui mercati finanziari.
2
Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella LFINMA36.
35 Abrogata dal n. II 1 dell'O del 31 ago. 2011, con effetto dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4325).
36 RS
956.1
Organizzazione del DFF. O 15
172.215.1
Sezione 3: Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Art. 24
1 La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA attua la previdenza professionale per i datori di lavoro di cui all'articolo 4 della legge del 20 dicembre 200637 su PUBLICA.
2
Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella legge su PUBLICA.
Sezione 4: Controllo federale delle finanze
Art. 25
Obiettivi e funzioni
1
Il Controllo federale delle finanze (CDF) è l'organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione. Esso adempie i suoi compiti in modo autonomo e indipendente, nel quadro della legislazione. 2
Mediante i suoi esami e pareri, esso coadiuva: a. il Consiglio federale nella sua vigilanza sull'Amministrazione federale; b. il Parlamento nella sua alta vigilanza sull'Amministrazione e la giustizia.
3
Il CDF verifica che la gestione finanziaria sia regolare, legale ed economica nel settore di controllo attribuitogli dalla legge con l'esame delle finanze a tutti i livelli dell'esecuzione del preventivo.
Art. 26
Pareri all'attenzione del Consiglio federale Nell'ambito della procedura di corapporto il CDF può formulare autonomamente pareri all'attenzione del Consiglio federale.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 27
Regolamento interno
Il DFF emana un regolamento interno conformemente all'articolo 29 OLOGA.
Art. 28
Diritto previgente:
abrogazione
Ordinanza dell'11 dicembre 200038 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è abrogata.
37 RS
172.222.1
38 [RU
2001 267, 2003 1801 art. 19 2122 3687 all. n. II 1, 2007 1409, 2008 2181 n. II 1 5363 all. n. 2]
Consiglio federale e Amministrazione federale 16
172.215.1
Art. 29
Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
Art. 30
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2010.
Organizzazione del DFF. O 17
172.215.1
Allegato
(art. 29)
Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: …39 39 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 635.
Consiglio federale e Amministrazione federale 18
172.215.1