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Concordato
sulle imprese di sicurezza
del 18 ottobre 1996

Approvato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia il 17 dicembre 1996 (Stato 6 novembre 2001) I. In generale

Art. 1

Parti concordatarie

Sono parti al concordato i Cantoni che dichiarano di aderirvi.


Art. 2

Scopo

Il presente concordato ha lo scopo di: a.

stabilire regole comuni che disciplinano l'attività delle imprese di sicurezza
e dei loro agenti;

b.

garantire la validità intercantonale delle autorizzazioni concesse dai Cantoni.


Art. 3

Riserva della legislazione federale e cantonale Sono fatte salve le disposizioni federali e le prescrizioni più restrittive emanate da
un Cantone concordatario per le imprese di sicurezza la cui sede o succursale sia
situata sul suo territorio o per gli agenti di imprese di sicurezza che esercitano la loro attività sul territorio cantonale.

II. Campo d'applicazione

Art. 4

In generale

Il presente concordato disciplina le seguenti attività esercitate a titolo principale o
accessorio da personale o per mezzo di installazioni adeguate: a.

la sorveglianza o la custodia di beni mobili o immobili; b.

la protezione delle persone; c.

il trasporto di sicurezza di beni o valori.


Art. 5

Eccezioni

I compiti di protezione e sorveglianza svolti dal personale di imprese commerciali o
industriali a solo vantaggio delle imprese stesse non rientrano nel campo di applicazione del presente concordato.

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Art. 6

Definizioni

Ai sensi del presente concordato, si intende per: a.

impresa di sicurezza, ogni impresa di qualsiasi forma giuridica che impieghi
o meno personale e che eserciti un'attività sottoposta al presente concordato; b.

agente di sicurezza, ogni persona fisica incaricata, in qualità di membro di
un'impresa di sicurezza, di svolgere attività inerenti alla sorveglianza o alla
protezione o di compiere trasporti di sicurezza.

III. Autorizzazione

Art. 7

Principi

1 È necessaria un'autorizzazione per: a.

gestire un'impresa di sicurezza o una sua succursale nei Cantoni concordatari e assumere personale a tal fine; b.

esercitare, sul territorio dei Cantoni concordatari, un'attività indicata
nell'articolo 4 del presente concordato.

2 L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente del Cantone in cui ha sede
l'impresa o, nel caso dell'articolo 10, dall'autorità competente del Cantone in cui si
svolge l'attività.

3 L'impresa di sicurezza costituita come persona giuridica deve designare un responsabile al quale conferire la facoltà di rappresentarla e di contrarre obbligazioni nei
confronti di terzi.


Art. 8

Condizioni
a. Autorizzazione di esercizio 1 L'autorizzazione di esercizio può essere concessa solo se il responsabile: a.

è di nazionalità svizzera o titolare di un permesso di domicilio; b.

ha l'esercizio dei diritti civili; c.

non è stato oggetto di nessun attestato definitivo di carenza di beni ; d.

non è stato condannato, nei dieci anni precedenti alla domanda, per reati incompatibili con l'attività professionale prevista; e.

ha un'assicurazione di responsabilità civile per un importo di garanzia di
almeno 3 milioni di franchi svizzeri; f.

ha superato l'esame cantonale sulla conoscenza della professione e sulla legislazione applicabile in materia.

2 L'esame è organizzato dal Cantone in cui ha sede l'impresa di sicurezza o la sua
succursale. La Commissione concordataria disciplina le modalità.

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Art. 9

b. Autorizzazione di assumere personale 1 L'autorizzazione di assumere personale può essere concessa solo se l'agente di
sicurezza o il capo della succursale : a.

è di nazionalità svizzera, titolare di un permesso di domicilio o, da almeno
due anni, di un permesso di dimora; b.

ha l'esercizio dei diritti civili; c.

non è stato condannato, nei dieci anni precedenti alla domanda, per reati incompatibili con l'attività professionale prevista.

2 Il capo della succursale non deve inoltre essere oggetto di attestati definitivi di carenza di beni e deve aver superato l'esame previsto nell'articolo 8 capoverso 1 lettera f.


Art. 10

c. Autorizzazione di esercitare la professione di agente 1 Gli agenti di imprese di sicurezza che non hanno una sede o una succursale in uno
dei Cantoni concordatari possono esercitare l'attività sul territorio di un Cantone
concordatario solo se in possesso di un'autorizzazione rilasciata alle condizioni di
cui all'articolo 9 del presente concordato.

2 La domanda di autorizzazione è presentata dall'impresa di sicurezza.

3 L'autorità competente riconosce l'autorizzazione rilasciata dai Cantoni non firmatari del concordato, conformemente alla legislazione federale sul mercato interno.


Art. 11

Notifica all'autorità 1 Le imprese di sicurezza devono notificare immediatamente alle autorità cantonali
competenti ogni modifica dell'effettivo del personale e ogni fatto che possa giustificare la revoca dell'autorizzazione.

2 L'esercizio di una succursale in un Cantone concordatario deve essere annunciato
all'autorità del Cantone di ubicazione.


Art. 12

Validità dell'autorizzazione 1 L'autorizzazione concessa da un'autorità competente è valida in tutti i Cantoni
concordatari.

2 È valida quattro anni e rinnovabile su domanda del titolare.


Art. 13

Misure amministrative 1 L'autorità che ha concesso l'autorizzazione deve revocarla nel momento in cui il
titolare non soddisfa più le condizioni previste negli articoli 8 e 9 oppure quando
contravviene gravemente o in reiterate occasioni alle disposizioni del presente concordato o alla legislazione cantonale di applicazione.

2 L'autorizzazione è revocata inoltre quando cessa di essere utilizzata oppure quando non è stata utilizzata entro sei mesi dal rilascio.

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3 L'autorità può pronunciare un avvertimento o una sospensione dell'autorizzazione
da uno a sei mesi.

4 Sono fatte salve le misure urgenti che può adottare l'autorità del Cantone in cui è
esercitata l'attività quando un'impresa di sicurezza o un suo agente viola gravemente la legge o il concordato.


Art. 14

Collaborazione intercantonale 1 I Cantoni concordatari nei quali sono attivi agenti o un'impresa di sicurezza si informano reciprocamente su ogni fatto che possa indurre alla revoca dell'autorizzazione come pure su ogni decisione presa nei loro confronti.

2 Le disposizioni cantonali relative alla protezione dei dati e allo scambio di informazioni si applicano per il resto.

IV. Obblighi delle imprese di sicurezza e degli agenti di sicurezza

Art. 15

Osservanza della legislazione 1 Le imprese di sicurezza e il loro personale devono esercitare la loro attività nel rispetto della legislazione.

2 In particolare, il ricorso alla forza deve essere limitato alla legittima difesa e allo
stato di necessità ai sensi del Codice penale svizzero.


Art. 16

Rapporto con l'autorità
a. Collaborazione

1 Le persone che soggiacciono al presente concordato evitano di ostacolare l'intervento delle autorità e degli organi di polizia.

2 Esse collaborano con la polizia spontaneamente o su richiesta esplicita, conformemente alle prescrizioni legali in materia.

3 È fatta salva la delega di compiti di interesse pubblico alle imprese di sicurezza.


Art. 17

b. Obbligo di denunciare Le persone che soggiacciono al presente concordato hanno l'obbligo di denunciare
senza indugio all'autorità penale competente ogni fatto di cui vengono a conoscenza
che possa costituire un crimine o un delitto perseguibile d'ufficio.


Art. 18

Legittimazione e pubblicità 1 Le persone che esercitano la loro attività all'esterno dei locali dell'impresa devono
essere munite di una carta di legittimazione su cui compaiono foto, cognome, nome,
data di nascita, funzione e nome o ragione sociale dell'impresa.

2 Esse presentano questo documento su richiesta della polizia o di ogni interessato.

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3 Le carte di legittimazione, il materiale per la corrispondenza e la pubblicità commerciale non devono indurre a pensare che si svolga una funzione ufficiale.


Art. 19

Uniformi e veicoli

1 Le uniformi utilizzate devono distinguersi chiaramente dalle uniformi della polizia
cantonale e della polizia locale.

2 La stessa regola vale anche per i contrassegni e l'equipaggiamento dei veicoli.


Art. 20

Approvazione del materiale impiegato 1 Il materiale indicato negli articoli 18 e 19 deve essere sottoposto all'approvazione
dell'autorità competente.

2 A tale scopo, la Commissione concordataria può emanare direttive.


Art. 21

Armi

1 L'acquisto e il porto d'armi sono disciplinati dalla legislazione speciale, fatte salve
le disposizioni che seguono.

2 A eccezione delle armi da fuoco portatili adoperate per la protezione dei trasporti
di sicurezza, che devono restare nel veicolo, nelle strade pubbliche o in altri luoghi
pubblici le armi devono essere portate in modo impercettibile.

V. Disposizioni penali e amministrative

Art. 22

Contravvenzioni

1 È punibile con l'arresto o la multa chiunque: a.

svolga, senza autorizzazione, le attività elencate nell'articolo 4; b.

violi le disposizioni degli articoli 11, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 capoverso 2.

2 Le disposizioni del Codice penale svizzero relative alle contravvenzioni sono applicabili al presente concordato. Tuttavia, la negligenza, il tentativo e la complicità
sono punibili.


Art. 23

Procedura

1 I Cantoni perseguono e giudicano le contravvenzioni conformemente al proprio
diritto interno.

2 Le disposizioni del diritto federale relative al foro e all'assistenza giudiziaria si
applicano per analogia.

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Art. 24

Comunicazioni

Le autorità giudiziarie dei Cantoni concordatari comunicano all'autorità amministrativa cantonale competente le decisioni pronunciate sulla base del presente concordato o della legislazione cantonale speciale.

VI. Applicazione del concordato

Art. 25

Compiti dei Cantoni

I Cantoni concordatari verificano l'applicazione del presente concordato. Essi sono
in particolare competenti per: a.

disciplinare la procedura applicabile; b.

designare le autorità competenti; c.

stabilire le tariffe, i rimedi giuridici e la procedura di ricorso.


Art. 26

Organo direttivo

La Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia della Svizzera romanda
(la Conferenza) è l'organo direttivo del presente concordato. Essa designa i membri
di una Commissione concordataria.


Art. 27

Commissione concordataria
a. Composizione e organizzazione 1 La Commissione concordataria è composta da un rappresentante di ogni Cantone
concordatario ed è presieduta da un membro della Conferenza nominato a questo
fine.

2 La Commissione concordataria si riunisce almeno una volta all'anno e fissa essa
stessa la propria procedura. Essa può in particolare costituire sottocommissioni alle
quali affidare compiti speciali.

3 Il segretariato è assicurato dal Cantone di provenienza del presidente.


Art. 28

b. Compiti

1 La Commissione concordataria disciplina l'applicazione del concordato mediante
direttive. Essa adempie inoltre i compiti che le sono attribuiti dal presente concordato.

2 Essa può proporre alla Conferenza nuove disposizioni o raccomandazioni riguardanti miglioramenti da apportare al concordato.

3 La Conferenza può assegnare alla Commissione concordataria compiti particolari
inerenti al concordato.

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VII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 29

Entrata in vigore

Il presente concordato entra in vigore, previa approvazione del Consiglio federale,
con l'adesione di almeno tre Cantoni.


Art. 30

Diritto transitorio

Le imprese di sicurezza esistenti e i loro effettivi hanno un termine di otto mesi
dall'entrata in vigore del presente concordato per conformarsi agli articoli 8, 9, 10 e
20 dello stesso concordato.


Art. 31

Denuncia

Un Cantone firmatario può denunciare il concordato per la fine di un anno civile,
con preavviso di un anno. Gli altri Cantoni decidono se mantenerlo in vigore.

Il concordato è vincolante per i seguenti Cantoni: Cantone

Dal

Friburgo

15 settembre 1997

Neuchâtel

1° gennaio 1999

Vaud

1° gennaio 1999

Giura

1° gennaio 1999

Vallese

1° ottobre 1999

Ginevra

1° maggio 2000

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