1
Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS)1 del 24 novembre 1994 (Stato 1° agosto 2014) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)2, visto l'articolo 57 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 19483
sulla navigazione aerea (LNA); visti gli articoli 2a capoverso 3, 21, 24 capoverso 1 e 125 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea,5 ordina: Sezione 1: Campo d'applicazione
Art. 1
La presente ordinanza si applica agli alianti da pendio, ai cervi volanti, ai paracadute ascensionali, ai palloni frenati, ai paracadute e agli aeromobili senza occupanti.
Sezione 2: Disposizioni comuni
Art. 2
Registro aeronautico e navigabilità 1
Gli aeromobili di cui all'articolo 1 non sono iscritti nel registro aeronautico.
2
La navigabilità di tali aeromobili non è oggetto di esame.
3
Non vengono rilasciati certificati relativi al rumore.
Art. 3
Luogo di decollo e d'atterraggio 1
Gli aeromobili di cui all'articolo 1 non sono obbligati a decollare o atterrare su un aerodromo.
2
È fatto salvo in tutti i casi il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di farsi risarcire i danni.
RU 1994 3076 1
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).
2
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
3 RS
748.0
4 RS
748.01
5
Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).
748.941
Aviazione
2
748.941
Art. 4
Manifestazioni aeronautiche pubbliche Le manifestazioni aeronautiche pubbliche cui partecipano esclusivamente gli aeromobili di cui all'articolo 1 non necessitano dell'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione (qui di seguito: UFAC6).
Art. 5
Voli commerciali
I voli commerciali con aeromobili menzionati all'articolo 1 non necessitano dell'autorizzazione dell'UFAC.
Sezione 3: Alianti da pendio
Art. 6
Definizione
Sono considerati alianti da pendio tutti gli apparecchi volanti che si prestano al decollo a piedi, segnatamente i deltaplani e i parapendio, se, immediatamente dopo il decollo, sono utilizzati per l'esecuzione di voli a vela o planati.
Art. 7
Età minima, licenza e esami 1
L'età minima è di 15 anni per effettuare voli d'istruzione e di 16 anni per conseguire una licenza ufficiale.7 2
Solo le persone titolari di una licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con alianti da pendio. Per effettuare voli occasionali è sufficiente una licenza straniera riconosciuta come equivalente secondo il capoverso 7.8 3 I voli d'istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare di un permesso ufficiale d'istruttore.
4
Solo le persone titolari di una licenza ufficiale speciale svizzera possono effettuare voli con un passeggero. Per effettuare voli occasionali non commerciali è sufficiente una licenza straniera riconosciuta come equivalente secondo il capoverso 7.9 5 Durante ogni volo, il titolare deve recare seco la licenza.
6
Gli esami per il conseguimento della licenza si svolgono, conformemente alle istruzioni dell'UFAC, a cura di esperti riconosciuti dallo stesso.
6
Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1392).
8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 313).
9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 313).
Categorie speciali di aeromobili. O del DATEC 3
748.941
7
L'UFAC designa un organo competente per il riconoscimento dell'equivalenza delle licenze straniere. L'organo riconosce le licenze straniere in base alle direttive emanate dall'UFAC.10
Art. 8
Norme di circolazione e d'esercizio 1
I decolli e gli atterraggi sono vietati sulle strade pubbliche e sulle piste di sci.
2
Gli assembramenti di persone all'aperto, gli edifici, le strade pubbliche, le piste di sci, gli impianti pubblici di trasporto, quali ferrovie, funivie e impianti di risalita, le linee elettriche o altri cavi devono essere sorvolati o evitati ad una distanza tale da garantire una sicurezza sufficiente.
3
I voli oltre i confini nazionali e doganali sono autorizzati a condizione che non venga trasportata nessuna merce; occorre recare seco i documenti necessari per valicare la frontiera. Rimane salvo il diritto estero.
4
Qualora alianti da pendio fossero utilizzati sulle acque pubbliche, sono fatti salvi la legislazione federale sulla navigazione interna e il diritto cantonale in materia.
5
Per rimorchiare alianti da pendio per mezzo di verricelli, veicoli o battelli ad un'altezza di oltre 150 m sopra il suolo occorre un'autorizzazione dell'UFAC.
6
Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni relative agli alianti che figurano nell'ordinanza del DATEC del 4 maggio 198111 concernente le norme di circolazione per aeromobili, ad eccezione di quelle che stabiliscono le quote minime di volo.
Art. 9
Restrizioni di volo
1
L'utilizzazione degli alianti da pendio è proibita: a. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile adibito ad aerei;
b. durante le ore dei voli militari, ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo militare adibito ad aerei; c. ad una distanza inferiore a 2,5 km da un eliporto.
2
La direzione dell'aerodromo o gli organi di controllo della circolazione aerea possono autorizzare eccezioni alle restrizioni di cui sopra.
Art. 10
Assicurazione responsabilità civile 1
La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 313).
11
RS 748.121.11
Aviazione
4
748.941
2
Se l'esercente è domiciliato all'estero, è sufficiente, per effettuare voli in Svizzera, che egli sia coperto da un'assicurazione responsabilità civile conclusa all'estero a suo nome, a condizione che la copertura sia dello stesso ammontare e che l'assicurazione copra anche le pretese di terzi in Svizzera.
3
L'utilizzatore di un aliante da pendio deve recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.
Sezione 4: Cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati
Art. 11
1 L'utilizzazione di cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati necessita dell'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC fissa in ogni singolo caso le condizioni d'ammissione e di utilizzazione.
2
La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.
Sezione 5: Paracadute
Art. 12
Norme di circolazione I lanci in paracadute sono disciplinati dagli articoli 3 capoverso 2 e 12 dell'ordinanza del 4 maggio 198112 concernente le norme di circolazione per aeromobili.
Art. 13
Assicurazione responsabilità civile 1
La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.
2
La copertura assicurativa dell'aeromobile verso terzi a terra deve estendersi anche all'impiego di paracadute per lanci d'emergenza.
3
Ad ogni lancio, il paracadutista deve recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.
Sezione 6: Aeromobili senza occupanti, di peso superiore a 30 kg
Art. 14
Categorie
1
L'impiego di aeromobili senza occupanti, segnatamente di cervi volanti, paracadute ascensionali, palloni frenati, palloni liberi e aeromodelli di peso superiore a 30 kg, necessita dell'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC stabilisce in ogni singolo caso le condizioni d'ammissione e di utilizzazione.
12 RS
748.121.11
Categorie speciali di aeromobili. O del DATEC 5
748.941
2
La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.
Sezione 7:
Aeromobili senza occupanti, di peso inferiore o uguale a 30 kg
Art. 15
Restrizioni per cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati È proibito far salire cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati: a. ad un'altezza superiore a 60 m sopra il suolo; b. ad una distanza inferiore a 3 km dalle piste di un aerodromo civile o militare.
Art. 16
Restrizioni per palloni liberi È proibito far salire palloni liberi: a. se il carico utile è superiore a 2 kg o la capacità superiore a 30 m3; b. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile e militare se la capacità è superiore a 1 m3.
Art. 17
13
Chi utilizza un aeromodello di peso inferiore o uguale a 30 kg deve mantenere costantemente un contatto visivo diretto con l'aeromobile.
2
È proibito utilizzare aeromodelli il cui peso è compreso tra 0,5 e 30 kg: a. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile o militare; b. nelle zone di controllo (CTR), ad un'altezza superiore a 150 m sopra il suolo;
c.14 ad una distanza inferiore a 100 m dagli assembramenti di persone all'aperto, sempre che non si tratti di manifestazioni aeronautiche pubbliche ai sensi dell'articolo 4.
Art. 18
15
Possono autorizzare eccezioni: a. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera b, 16 lettera b e 17 capoverso 2: l'organo di controllo della circolazione aerea o la direzione dell'aerodromo;
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).
14 Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 30 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2315).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).
Aviazione
6
748.941
b.16 alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera a, 16 lettera a e 17 capoversi 1 e 2 lettera c: l'UFAC.
2
Tali eccezioni possono essere autorizzate solamente se gli altri utenti dello spazio aereo e terzi a terra non sono messi in pericolo.
3
L'autorizzazione può sottostare a condizioni.
Art. 19
Diritto cantonale
In vista di ridurre l'impatto ambientale e i rischi cui sono esposti persone e beni a terra, i Cantoni possono emanare prescrizioni applicabili agli aeromobili senza occupanti, di peso inferiore o uguale a 30 kg (art. 51 cpv. 3 LNA).
Art. 20
Assicurazione responsabilità civile 1
La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.
2
Tale copertura assicurativa non è necessaria per: a. i cervi volanti e i paracadute ascensionali il cui peso è inferiore a 1 kg e la cui altezza ascensionale è inferiore a 60 m; b. i palloni frenati il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg, la cui capacità è inferiore a 30 m3 e la cui altezza ascensionale è inferiore a 60 m;
c. i palloni liberi il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg e la cui capacità è inferiore a 30 m3;
d. gli aeromodelli il cui peso è inferiore a 0,5 kg.
3
Nell'utilizzare tali apparecchi, occorre recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.
Sezione 7a:17 Disposizione penale
a Chi viola uno degli obblighi di cui all'articolo 10 è punito in virtù dell'articolo 91
capoverso 1 lettera i LNA.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2315).
17 Introdotta dal n. I 8 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).
Categorie speciali di aeromobili. O del DATEC 7
748.941
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 21
Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:
a. l'ordinanza del 14 marzo 198818 sugli alianti da pendio e taluni altri aeromobili;
b. l'ordinanza del 14 marzo 198819 sulle restrizioni applicabili a taluni apparecchi volanti e proiettili.
Art. 22
Diritto vigente: modifica …20
Art. 23
Disposizione transitoria Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, la copertura della responsabilità civile dovrà essere conforme alle prescrizioni degli articoli 11 capoverso 2 e 20 capoverso 1.
Art. 24
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.
18
[RU 1988 549] 19
[RU 1988 554, 1992 548] 20 Le mod. possono essere consultate alla RU 1994 3076.
Aviazione
8
748.941