1 I Cantoni provvedono affinché gli effettivi di ungulati cacciabili che vivono nelle bandite siano adeguati di continuo alle condizioni locali, e che vi sia una struttura naturale delle classi d'età e di sesso. Essi tengono conto, al riguardo, delle necessità dell'agricoltura, della protezione della natura, e del paesaggio e della conservazione della foresta.
2 A tal fine vengono delimitate:
- a.
- le zone nelle quali provvedimenti di regolazione possono essere ordinati solo in casi eccezionali (zone integralmente protette);
- b.
- le zone nelle quali gli effettivi di caprioli, camosci, cervi nobili e cinghiali possono essere regolati o ridotti periodicamente (zone parzialmente protette).
3 Prima di prendere provvedimenti di regolazione nelle zone integralmente protette dev'essere chiesto il parere dell'UFAM21.
4 Per le zone parzialmente protette i Cantoni allestiscono piani d'abbattimento concernenti le singole specie di selvaggina e li comunicano all'UFAM. Se le bandite di Cantoni diversi sono confinanti, i piani anzidetti vanno concordati reciprocamente.
5 Nella regolazione degli effettivi è proibito l'impiego di cani, sempre che non si tratti di bracchi addestrati alla ricerca. I Cantoni possono accordare eccezioni.
6 Per l'effettuazione dei piani di abbattimento i Cantoni possono far capo, oltre che agli organi di protezione della selvaggina, a cacciatori legittimati.