1 Gli impianti e le installazioni per il deposito e l'utilizzazione di gas liquefatto (impianti per gas liquefatto) devono essere costruiti, esercitati e sottoposti a manutenzione in modo da evitare qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione e da limitare i danni in caso di guasto.
2 Gli impianti per gas liquefatto devono essere protetti dai danneggiamenti meccanici e dagli effetti di incendi.
3 Le aree in cui sono ubicati impianti per gas liquefatto devono essere sufficientemente ventilate. Lo scarico dei gas e dell'aria deve avvenire senza pericolo.
4 Gli impianti per gas liquefatto devono essere controllati prima della messa in servizio, dopo lavori di manutenzione e modifiche, nonché periodicamente, in particolare per quanto concerne la tenuta.
5 Gli impianti per gas liquefatto possono essere costruiti, modificati, sottoposti a manutenzione e controllati solo da persone che possono dimostrare di possedere sufficienti conoscenze in materia.
6 La commissione di coordinamento emana direttive a protezione dei lavoratori per quanto concerne la costruzione, la manipolazione e il controllo di impianti per gas liquefatto e la qualifica professionale necessaria. Inoltre, tiene conto dell'articolo 49a dell'ordinanza del 19 giugno 199562 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali e dell'articolo 129 dell'ordinanza dell'8 novembre 197863 sulla navigazione interna. Affida l'elaborazione di queste direttive a una commissione specializzata, in cui sono rappresentati gli Uffici federali interessati e l'associazione «Circolo di lavoro GPL64».