Art. 1 Imprese
1 Sottostanno alla presente legge:6
- a.7
- …
- b.8
- le imprese ferroviarie e filoviarie in concessione;
- c.9
- le imprese d'autoservizi in concessione;
- d.
- le imprese di navigazione in concessione;
- e.10
- le imprese di trasporto a fune in concessione e le imprese che gestiscono ascensori in concessione;
- f.11
- le imprese che eseguono corse regolarmente e a titolo professionale su incarico di una delle imprese di cui alle lettere b-e.
1bis Sono considerate in concessione le imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 195712 sulle ferrovie oppure di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6-8 della legge del 20 marzo 200913 sul trasporto di viaggiatori. Sono equiparate alle imprese ferroviarie in concessione le imprese che circolano sull'infrastruttura di un'impresa ferroviaria in concessione avvalendosi dell'accesso alla rete o su base esclusivamente contrattuale.14
2 Qualora unicamente singole parti dell'impresa eseguano trasporti pubblici, solo le stesse sottostanno alla presente legge15.
3 Alla presente legge sottostanno anche le imprese con sede all'estero, nella misura in cui i loro lavoratori esercitano in Svizzera un'attività sottoposta alla presente legge.16 Nelle concessioni possono essere definite le prescrizioni da osservare nei singoli casi.
4 Le aziende accessorie, costituenti un complemento necessario od utile di un'impresa menzionata nel capoverso 1 possono essere assoggettate alla presente legge mediante ordinanza.
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).
7 Abrogata dal n. II 2 dell'all. alla L del 17 dic. 2010 sull'organizzazione della Posta, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2012 5043; 2015 2067; FF 2009 4573; 2013 3973).
8 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183; 2007 2457).
9 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183; 2007 2457).
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).
11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).
14 Introdotto dal n. II 21della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183; 2007 2457).
15 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo
16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3147).
