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814.01

Legge federale
sulla protezione dell'ambiente

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb1)

del 7 ottobre 1983 (Stato 1° aprile 2025)

1 Nuova abbreviazione giusta l'art. 1 lett. e dell'O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 19794,

decreta:

2 RS 101

3 Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

4 FF 1979 III 713

Titolo primo: Principi e disposizioni generali

Capitolo 1: Principi

Art. 1 Scopo

1 Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5

2 A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.

5 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

Art. 3 Riserva di altre leggi

1 Sono riservate le prescrizioni più severe di altre leggi federali.

2 Le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti sottostanno alla legislazione sull'energia nucleare e a quella sulla radioprotezione.6

6 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Art. 4 Prescrizioni esecutive fondate su altre leggi federali

1 Le prescrizioni fondate su altre leggi federali e concernenti gli effetti cagionati all'ambiente dagli inquinamenti atmosferici, dal rumore, dalle vibrazioni e radiazioni devono corrispondere al principio della limitazione delle emissioni (art. 11), ai valori limite delle immissioni (art. 13-15), ai valori d'allarme (art. 19) e ai valori di pianificazione (art. 23-25).7

2 Le prescrizioni sull'utilizzazione di sostanze e organismi fondate su altre leggi federali devono corrispondere ai principi riguardanti l'utilizzazione di sostanze (art. 26-28) e organismi (art. 29a-29h).8

7 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

8 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

Capitolo 2: Disposizioni generali

Art. 7 Definizioni

1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10

2 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono, all'uscita da un impianto, definiti emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni.

3 Per inquinamenti atmosferici s'intendono le alterazioni delle condizioni naturali dell'aria dovute, segnatamente, a fumo, fuliggine, polvere, gas, aerosol, vapori, odore o calore disperso.11

4 Gli infra e gli ultrasuoni sono equiparati al rumore.

4bis Per deterioramento del suolo si intendono le modificazioni fisiche, chimiche o biologiche delle caratteristiche naturali del suolo. Per suolo si intende soltanto lo strato superficiale di terra, in quanto mobile e adatto alla crescita delle piante.12

5 Per sostanze s'intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze.13

5bis Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità.14

5ter Gli organismi modificati mediante la tecnologia genetica (organismi geneticamente modificati) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.15

5quater Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie.16

6 Per rifiuti si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell'interesse pubblico.17

6bis Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intendono qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti nonché la preparazione degli stessi per il riutilizzo.18 19

6ter Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a sostanze, organismi o rifiuti, segnatamente la produzione, l'importazione, l'esportazione, la messa in commercio, l'impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento.20

7 Per impianti s'intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili.

8 Per informazioni ambientali s'intendono le informazioni che rientrano nell'ambito disciplinato dalla presente legge e nell'ambito della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione delle acque, sulla protezione contro i pericoli naturali, sulla conservazione della foresta, sulla caccia, sulla pesca, sull'ingegneria genetica, nonché sulla protezione del clima.21

9 Per carburanti rinnovabili si intendono i carburanti liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili.22

10 Per combustibili rinnovabili si intendono i combustibili solidi, liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili.23

10 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

11 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

12 Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

13 Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293, 2005 2293; FF 2000 590).

14 Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

15 Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

16 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

17 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

18 Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

19 Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

20 Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

21 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).

22 Introdotto dall'all. della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661; FF 2013 4963 5007). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 376; FF 2022 2651).

23 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 10 Protezione dalle catastrofi

1 Chiunque esercisce o intende esercire impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all'uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l'ambiente.25 Occorre, in particolare, scegliere un'ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicu-rezza, prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell'esercizio e l'organizzazione d'allarme.

2 I Cantoni coordinano gli organi di protezione dalle catastrofi e designano un servizio d'annuncio.

3 Il titolare dell'impianto segnala senza indugio gli eventi straordinari al servizio d'annuncio.26

4 Il Consiglio federale può, in via d'ordinanza, vietare determinati procedimenti di produzione o sistemi di deposito se la popolazione e l'ambiente naturale non possono essere sufficientemente protetti in altra maniera.

25 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

26 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Capitolo 3:27 Esame dell'impatto sull'ambiente

27 Introdotto dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

Art. 10a Esame dell'impatto sull'ambiente

1 Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche.

2 Sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente gli impianti che possono gravare notevolmente sull'ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente.

3 Il Consiglio federale designa i tipi di impianto che sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente; può determinare valori soglia a partire dai quali si deve procedere all'esame. Esamina periodicamente i tipi di impianto e i valori soglia e, se del caso, li adegua.

Art. 10b Rapporto sull'impatto ambientale

1 Chiunque intende progettare, costruire o modificare un impianto che sottostà all'esame dell'impatto sull'ambiente deve sottoporre all'autorità competente un rapporto sull'impatto ambientale. Tale rapporto costituisce la base per l'esame.

2 Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell'ambiente e comprende i seguenti punti:

a.
lo stato iniziale;
b.28
il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell'ambiente e per i casi di catastrofe, nonché una descrizione sommaria delle principali alternative eventualmente esaminate dal richiedente;
c.
il carico ambientale29 presumibile dopo l'esecuzione del progetto.

3 Per preparare il rapporto si effettua un esame preliminare. Se l'esame preliminare accerta in modo esaustivo gli effetti sull'ambiente e le necessarie misure di protezione ambientale, i risultati valgono come rapporto sull'impatto ambientale.

4 L'autorità competente può esigere informazioni o spiegazioni complementari. Può far eseguire perizie; dà agli interessati la possibilità di esprimersi in via preliminare.

28 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).

29 Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 10c Valutazione del rapporto

1 I servizi della protezione dell'ambiente valutano l'esame preliminare e il rapporto e propongono all'autorità competente per la decisione le misure da prendere. Il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini per la valutazione.

2 Nel caso di raffinerie, fabbriche di alluminio, centrali termiche o grandi torri di raffreddamento, l'autorità competente sente l'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale). Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di consultazione ad altri impianti.

Art. 10d Pubblicità del rapporto

1 Chiunque può consultare il rapporto e i risultati dell'esame dell'impatto sull'ambiente nella misura in cui interessi preponderanti pubblici o privati non esigano l'osservanza del segreto.

2 Il segreto d'affari e di fabbricazione è in ogni caso protetto.

Capitolo 4:30 Informazioni ambientali

30 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).

Art. 10e Informazione e consulenza ambientali

1 Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell'ambiente e lo stato del carico ambientale; in particolare:

a.
pubblicano le rilevazioni sul carico ambientale e l'esito delle misure prese in virtù della presente legge (art. 44);
b.
dopo aver sentito gli interessati, possono pubblicare, per quanto siano d'interesse generale:
1.
i risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie (art. 40),
2.
i risultati del controllo di impianti,
3.
le informazioni secondo l'articolo 46.

2 Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l'osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d'affari è in ogni caso protetto.

3 I servizi della protezione dell'ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione su quale debba essere un comportamento rispettoso dell'ambiente e raccomandano misure atte a ridurre il carico ambientale.

4 Se possibile, le informazioni ambientali sono messe a disposizione come dati digitali aperti.

Art. 10g Principio di trasparenza per le informazioni ambientali

1 Ognuno ha il diritto di accedere a informazioni ambientali contenute in documenti ufficiali, nonché a informazioni concernenti l'ambiente nell'ambito delle prescrizioni energetiche, e di ottenere informazioni sul contenuto di tali documenti da parte delle autorità.

2 Per quanto riguarda le autorità federali, il diritto di accesso è disciplinato dalla legge del 17 dicembre 200431 sulla trasparenza (LTras). L'articolo 23 LTras si applica esclusivamente ai documenti che contengono informazioni secondo il capoverso 1 in relazione a impianti nucleari.

3 Il diritto di consultare i documenti si applica anche alle corporazioni di diritto pubblico e ai privati a cui sono stati delegati compiti d'esecuzione, anche se non hanno la competenza di emanare decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196832 sulla procedura amministrativa. In questi casi l'autorità esecutiva competente pronuncia una decisione secondo l'articolo 15 LTras.

4 Per quanto riguarda le autorità cantonali, il diritto di consultazione è disciplinato dal diritto cantonale. Se non hanno ancora emanato disposizioni relative all'accesso ai documenti, i Cantoni applicano per analogia le disposizioni della presente legge e della LTras.

Capitolo 5:33 Salvaguardia delle risorse naturali e rafforzamento dell'economia circolare

33 Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 10h

1 La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni provvedono alla salvaguardia delle risorse naturali. Si impegnano in particolare a ridurre il carico ambientale durante l'intero ciclo di vita di prodotti e opere edili, a chiudere i cicli dei materiali e a migliorare l'efficienza delle risorse. A tal fine tengono conto del carico ambientale causato all'estero.

2 Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sul consumo delle risorse naturali e sullo sviluppo dell'efficienza delle risorse. Indica gli ulteriori interventi necessari e propone obiettivi qualitativi e quantitativi in materia di risorse, orientati ai prodotti o alle opere edili e ai rispettivi cicli di vita. Per la misurazione di tali obiettivi si fonda, per quanto possibile, su standard riconosciuti a livello internazionale.

3 La Confederazione e i Cantoni verificano periodicamente che le normative da loro emanate non ostacolino le iniziative dell'economia volte a promuovere la salvaguardia delle risorse naturali e il rafforzamento dell'economia circolare.

Titolo secondo: Limitazione del carico ambientale

Capitolo 1: Inquinamenti atmosferici, rumore, vibrazioni e radiazioni

Sezione 1: Emissioni

Art. 11 Principio

1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).

2 Indipendentemente dal carico ambientale esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.

3 Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico ambientale esistente, divengano dannosi o molesti.

Art. 12 Limitazione delle emissioni

1 Le emissioni sono limitate da:

a.
valori limite;
b.
prescrizioni di costruzione e attrezzatura;
c.
prescrizioni di traffico o d'esercizio;
d.
prescrizioni sull'isolazione termica degli edifici;
e.
prescrizioni su combustibili e carburanti.

2 Le limitazioni sono prescritte da ordinanze o, per i casi che non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla presente legge.

Sezione 2: Immissioni

Art. 13 Valori limite delle immissioni

1 Il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi o molesti.

2 Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte.

Art. 14 Valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici

I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori:

a.
non mettano in pericolo l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi;
b.
non molestino considerevolmente la popolazione;
c.
non danneggino le opere edili;
d.
non pregiudichino la fertilità del suolo, la vegetazione e le acque.

Sezione 3: Risanamenti

Art. 16 Obbligo di risanamento

1 Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento.

3 Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l'autorità chiede al titolare dell'impianto di presentarle proposte in merito.

4 In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell'impianto.

Art. 17 Facilitazioni nel singolo caso

1 Se, nel singolo caso, il risanamento secondo l'articolo 16 capoverso 2 fosse sproporzionato, le autorità accordano facilitazioni.

2 I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici, come pure il valore d'allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati.34

34 Nuovo testo giusta la cifra I n. 10 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017-2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

Sezione 4: Prescrizioni complementari per la protezione contro il rumore e le vibrazioni

Art. 19 Valori d'allarme

Il Consiglio federale, per valutare l'urgenza dei risanamenti (art. 16 e 20), può stabilire, per le immissioni foniche, valori d'allarme superiori ai valori limite delle immissioni (art. 15).

Art. 20 Isolazione acustica negli edifici esistenti

1 Se le misure alla fonte non permettono di ridurre a un livello inferiore al valore d'allarme le immissioni foniche su edifici situati in vicinanza di strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati esistenti, i proprietari degli edifici sono tenuti a munire di finestre insonorizzate i locali destinati al soggiorno prolungato di persone o a proteggerli mediante analoghe misure di natura edile.

2 I proprietari degli impianti fissi rumorosi assumono le spese delle necessarie misure di protezione acustica se non forniscono la prova che, al momento della presentazione della domanda di costruzione dell'edificio considerato:

a.
i valori limite delle immissioni erano già stati superati, o
b.
i progetti dell'impianto erano già stati pubblicati.
Art. 21 Protezione acustica nei nuovi edifici

1 Chiunque intende costruire un edificio destinato al soggiorno prolungato di persone deve prevedere un'appropriata protezione edile contro il rumore esterno ed interno, come anche contro le vibrazioni.

2 Il Consiglio federale stabilisce la protezione minima in via d'ordinanza.

Art. 22 Permessi di costruzione in zone esposte al rumore

1 I permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di persone, sono concessi, con riserva del capoverso 2, soltanto se i valori limite delle immissioni non sono superati.

2 Se i valori limite delle immissioni sono superati, i permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno prolungato di persone, sono concessi soltanto qualora i locali siano disposti opportunamente e siano state prese le eventuali misure complementari di protezione acustica ancora necessarie.35

35 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Art. 23 Valori di pianificazione

Per la pianificazione di nuove zone edificabili e la protezione contro il rumore prodotto da nuovi impianti fissi, il Consiglio federale stabilisce valori limite di pianificazione inferiori ai valori limite delle immissioni.

Art. 24 Requisiti per le zone edificabili

1 Le nuove zone per la costruzione di abitazioni o di altri edifici, destinati al soggiorno prolungato di persone, possono essere previste soltanto nelle regioni in cui le immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali questi valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione. Il cambiamento di destinazione delle zone edificabili non implica una delimitazione di nuove zone edificabili.36

2 Le zone esistenti, ma non ancora urbanizzate per la costruzione di abitazioni o di altri edifici destinati al soggiorno prolungato di persone, nelle quali i valori di pianificazione sono superati, devono essere riservate per usi meno sensibili al rumore, eccetto che, nella parte preponderante di tali zone, i valori di pianificazione possano venir rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione.

36 Per. introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Art. 25 Costruzione di impianti fissi

1 La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore.

2 Se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni.37 In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati.

3 Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell'impianto.

37 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Capitolo 2: Sostanze pericolose per l'ambiente

Art. 26 Controllo autonomo

1 È vietato mettere in commercio sostanze per impieghi nei quali esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo anche se utilizzati conformemente alle prescrizioni.38

2 A tale scopo il fabbricante o l'importatore effettua un controllo autonomo.

3 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l'estensione e la verifica del controllo autonomo.39

38 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

39 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Art. 2740 Informazione dell'acquirente

1 Chi mette in commercio sostanze deve:

a.
informare l'acquirente sulle proprietà che influiscono sull'ambiente;
b.
fornire all'acquirente istruzioni idonee a garantire che, se la sostanza è utilizzata conformemente alle prescrizioni, l'ambiente o indirettamente l'uomo non possano essere messi in pericolo.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni relative al tipo, al contenuto e all'entità dell'informazione dell'acquirente.41

40 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

41 Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590).

Art. 29 Prescrizioni del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l'ambiente o, indirettamente, per l'uomo.

2 Tali prescrizioni riguardano segnatamente:

a.
le sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto con l'ambiente, quali i diserbanti e gli antiparassitari, compresi i prodotti per la conservazione delle scorte e la protezione del legno, come anche i concimi, i regolatori di crescita, i sali da spargere e i gas propellenti;
b.
le sostanze che o i cui derivati possono accumularsi nell'ambiente, quali i composti organici clorurati e i metalli pesanti.

Capitolo 3:43 Utilizzazione di organismi

43 Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

Art. 29a Principi

1 Gli organismi possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti:

a.
non possano mettere in pericolo l'uomo o l'ambiente;
b.
non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.

2 All'utilizzazione di organismi geneticamente modificati si applica la legge del 21 marzo 200344 sull'ingegneria genetica.

3 Sono fatte salve le prescrizioni contenute in altre leggi federali destinate a proteggere la salute dell'uomo da pericoli diretti dovuti a organismi.

Art. 29b Attività in sistemi chiusi

1 Chiunque utilizza organismi patogeni che non ha il diritto né di immettere nell'ambiente a titolo sperimentale (art. 29c), né di mettere in commercio in vista di un impiego nell'ambiente (art. 29d) deve adottare tutte le misure di confinamento necessarie, tenuto conto in particolare della pericolosità degli organismi per l'uomo e per l'ambiente.

2 Il Consiglio federale subordina a notifica o autorizzazione l'utilizzazione di organismi patogeni.

3 Per determinati organismi patogeni e attività può prevedere deroghe all'obbligo di notifica o autorizzazione oppure agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all'esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all'articolo 29a.

Art. 29c Immissione nell'ambiente a titolo sperimentale

1 Chiunque intende immettere nell'ambiente a titolo sperimentale organismi patogeni che non ha il diritto di mettere in commercio in vista di un impiego nell'ambiente (art. 29d) deve esserne autorizzato dalla Confederazione.

2 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura. In particolare disciplina:

a.
la consultazione di esperti;
b.
la garanzia di finanziamento dei provvedimenti intesi ad accertare, prevenire o eliminare eventuali effetti nocivi o molesti;
c.
l'informazione del pubblico.

3 Per determinati organismi patogeni può prevedere deroghe all'obbligo d'autorizzazione o agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all'esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all'articolo 29a.

Art. 29d Messa in commercio

1 È vietato mettere in commercio organismi la cui utilizzazione, pur essendo conforme alle disposizioni, viola i principi di cui all'articolo 29a.

2 A tale scopo il fabbricante o l'importatore effettua un controllo autonomo. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l'estensione e la verifica del controllo autonomo.

3 Gli organismi patogeni possono essere messi in commercio in vista di un impiego nell'ambiente soltanto previa autorizzazione della Confederazione.

4 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura nonché l'informazione del pubblico. Per determinati organismi patogeni può prevedere deroghe all'obbligo d'autorizzazione o agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all'esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all'articolo 29a.

Art. 29dbis45 Procedura d'opposizione

1 Le domande di autorizzazione conformemente agli articoli 29c capoverso 1, 29d capoverso 3 e 29f capoverso 2 lettera b sono pubblicate nel Foglio federale dall'autorità che rilascia l'autorizzazione e depositate pubblicamente per 30 giorni.

2 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 196846 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito, fare opposizione presso l'autorità competente in materia di autorizzazione. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

45 Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

46 RS 172.021

Art. 29e Informazione degli acquirenti

1 Chiunque mette in commercio organismi deve:

a.
informare l'acquirente sulle loro proprietà importanti per l'applicazione dei principi di cui all'articolo 29a;
b.
fornire all'acquirente istruzioni idonee a garantire che i principi di cui all'articolo 29a non sono violati se gli organismi sono utilizzati conformemente alla loro destinazione.

2 Le istruzioni del fabbricante e dell'importatore devono essere osservate.

Art. 29f Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni sull'utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti se, a causa delle loro proprietà, del loro modo d'impiego o della quantità usata, possono essere violati i principi di cui all'articolo 29a.

2 In particolare, il Consiglio federale può:

a.
disciplinare il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito;
b.
subordinare ad autorizzazione, limitare o vietare l'utilizzazione di determinati organismi;
c.
prescrivere provvedimenti intesi a combattere determinati organismi o a prevenirne l'apparizione;
d.
prescrivere provvedimenti volti a evitare pregiudizi alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile;
e.
prescrivere indagini a lungo termine per l'utilizzazione di determinati organismi;
f.
prevedere consultazioni pubbliche in relazione alle procedure d'autorizzazione.
Art. 29g Commissioni consultive

La Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica e la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (art. 22 e 23 della L del 21 mar. 200347 sull'ingegneria genetica) prestano consulenza al Consiglio federale per l'elaborazione delle prescrizioni e per l'esecuzione delle disposizioni sugli organismi.

Capitolo 4:49 Rifiuti

49 Originario Cap. 3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Sezione 1: Prevenzione e smaltimento dei rifiuti

Art. 30 Principi

1 La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile.

2 Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati.

3 I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale.

Art. 30a Prevenzione

Il Consiglio federale può:

a.
vietare la messa in commercio di prodotti destinati ad essere impiegati una sola volta e per breve tempo, se i vantaggi del loro impiego non giustificano il carico che ne deriva per l'ambiente;
b.
vietare l'impiego di sostanze o di organismi che rendono lo smaltimento notevolmente più difficile o che, all'atto dello smaltimento, possono mettere in pericolo l'ambiente;
c.
obbligare i fabbricanti a prevenire la formazione di rifiuti di produzione per i quali non si conoscono metodi di smaltimento rispettosi dell'ambiente.
Art. 30b Raccolta

1 Il Consiglio federale può prescrivere che determinati rifiuti che si prestano ad essere riciclati o devono essere trattati in modo speciale debbano essere consegnati separatamente per lo smaltimento.

2 Il Consiglio federale può prescrivere a chi mette in commercio prodotti che come rifiuti si prestano ad essere riciclati o devono essere trattati in modo speciale di:

a.
riprendere tali prodotti dopo l'uso;
b.
prelevare un deposito minimo e rimborsarlo al momento della ripresa.

3 Il Consiglio federale può provvedere a istituire una cassa di compensazione dei depositi e prescrivere, in particolare, che:

a.
chi mette in commercio prodotti gravati da un deposito versi alla cassa le somme eccedenti derivanti dalla riscossione del deposito;
b.
dette eccedenze servano a coprire le perdite derivanti dal rimborso del deposito e a promuovere la riconsegna dei prodotti gravati da deposito.
Art. 30c Trattamento

1 I rifiuti destinati ad essere depositati definitivamente devono essere trattati in modo da ridurre il più possibile il loro tenore di carbonio organico e la loro solubilità nell'acqua.

2 I rifiuti non possono essere inceneriti fuori degli impianti; fa eccezione l'incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.

3 Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sul trattamento di determinati rifiuti.

Art. 30d50 Riciclaggio

1 I rifiuti devono essere riutilizzati o sottoposti a valorizzazione materiale, se tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile e se in tal modo il carico ambientale è minore rispetto a un'altra modalità di smaltimento o alla fabbricazione di nuovi prodotti.

2 Devono in particolare essere sottoposti a valorizzazione materiale conformemente ai principi di cui al capoverso 1:

a.
i metalli riciclabili contenuti nei residui del trattamento dei rifiuti, delle acque di scarico e dell'aria di scarico;
b.
le parti riciclabili contenute nel materiale di scavo o di sgombero non inquinato e destinato a essere depositato definitivamente in una discarica;
c.
il fosforo contenuto nei fanghi di depurazione come pure nelle farine animali e ossee e nei resti alimentari;
d.
i rifiuti che si prestano al compostaggio o alla fermentazione;
e.
l'azoto negli impianti di depurazione delle acque di scarico.

3 Se la valorizzazione materiale non può essere effettuata conformemente ai principi di cui al capoverso 1, la valorizzazione materiale combinata con quella energetica è prioritaria rispetto alla sola valorizzazione energetica.

4 Il Consiglio federale stabilisce, in base al fabbisogno in Svizzera, la quantità di fosforo contenuto nelle acque di scarico comunali o nei fanghi di depurazione provenienti dagli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico che va reintrodotta nel ciclo economico.

5 L'obbligo della valorizzazione materiale del fosforo contenuto nei fanghi di depurazione è adempiuto se il fornitore di tali fanghi prova all'autorità competente dell'esecuzione che viene reintrodotta nel ciclo economico la quantità di fosforo prescritta dal Consiglio federale rispetto alla quantità di fanghi di depurazione fornita. I costi d'esercizio e di capitale non coperti dal ricavo della vendita dei prodotti, come l'acido fosforico, sono a carico di chi produce i fanghi di depurazione.

6 Se è fornita la prova dell'adempimento dell'obbligo di valorizzazione del fosforo contenuto nei fanghi di depurazione ai sensi del capoverso 5, i fanghi di depurazione possono essere utilizzati come combustibile sostitutivo senza che si debba recuperarne il fosforo.

7 Il Consiglio federale può limitare l'impiego di materiali e prodotti per determinati scopi, se ciò favorisce lo smercio di analoghi prodotti riciclati e non comporta né costi supplementari né un pregiudizio della qualità importanti.

50 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 30e Deposito definitivo

1 I rifiuti possono essere depositati definitivamente soltanto in discarica.

2 Chi intende sistemare o gestire una discarica dev'essere in possesso di un'autorizzazione del Cantone; questa gli è accordata soltanto se dimostra che la discarica è necessaria. Nell'autorizzazione sono descritti i rifiuti che è permesso depositare.

Art. 30f Traffico di rifiuti speciali

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l'impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all'estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano.

2 Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali:

a.
devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito;
b.
possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione ai sensi della lettera d;
c.
possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale;
d.
possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un'autorizzazione del Cantone.

3 Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche.

451

51 Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).

Art. 30g Traffico di altri rifiuti

1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l'articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche.

252

52 Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).

Art. 30h Impianti per lo smaltimento dei rifiuti

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni tecniche e organizzative sugli impianti per lo smaltimento dei rifiuti (impianti per i rifiuti).

2 L'autorità può limitare nel tempo l'esercizio di impianti per i rifiuti.

Sezione 2: Pianificazione della gestione dei rifiuti e obbligo di smaltirli

Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti

1 I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l'ubicazione di tali impianti.

2 Essi comunicano i loro piani alla Confederazione.

Art. 31a Collaborazione

1 I Cantoni collaborano fra loro in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti e di smaltimento. Evitano le sovracapacità in impianti per i rifiuti.

2 Se non riescono a trovare un accordo, i Cantoni propongono soluzioni alla Confederazione. Se la mediazione della Confederazione non porta ad un accordo, il Consiglio federale può ordinare ai Cantoni di:

a.
definire le zone di provenienza e gli impianti ai quali devono essere consegnati i rifiuti perché vi siano trattati, riciclati o depositati definitivamente (comprensori di raccolta);
b.
determinare l'ubicazione degli impianti per i rifiuti;
c.
mettere a disposizione di altri Cantoni impianti idonei per i rifiuti; se necessario disciplina la ripartizione delle spese.
Art. 31b Smaltimento dei rifiuti urbani

1 I rifiuti urbani, quelli provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico, nonché i rifiuti il cui detentore non è identificabile o è insolvente, sono smaltiti dai Cantoni. Per i rifiuti che, in virtù di prescrizioni particolari della Confederazione, devono essere riciclati dal detentore o devono essere ripresi da terzi, l'obbligo dello smaltimento è retto dall'articolo 31c.

2 I Cantoni definiscono comprensori di raccolta per questi rifiuti e provvedono a un esercizio economico degli impianti per i rifiuti.53

3 Il detentore deve consegnare i rifiuti nell'ambito delle azioni di raccolta previste dai Cantoni oppure nei posti di raccolta stabiliti dai Cantoni.

53 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 31c Smaltimento degli altri rifiuti

1 Il detentore deve smaltire gli altri rifiuti. Può incaricare terzi dello smaltimento.

2 Se necessario i Cantoni facilitano lo smaltimento di questi rifiuti con provvedimenti adeguati. In particolare possono definire comprensori di raccolta.

3 Se lo smaltimento di questi rifiuti richiede in tutta la Svizzera solo pochi comprensori di raccolta, il Consiglio federale può definire questi comprensori.

Sezione 3: Finanziamento dello smaltimento

Art. 32 Principio

1 Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l'onere delle spese.

2 Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all'obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni.

Art. 32a54 Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani

1 I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:

a.
del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati;
b.
dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti;
c.
degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;
d.
degli interessi;
e.
degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.

2 Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.

3 I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie.

4 Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.

54 Introdotto dalla cifra II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).

Art. 32abis55 Finanziamento attraverso un'organizzazione incaricata dalla Confederazione56

1 Il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti, gli importatori e le imprese estere di vendita per corrispondenza in linea che mettono in commercio in Svizzera prodotti che, dopo l'uso, diventano rifiuti ripartiti fra numerosi detentori, ma che devono essere sottoposti a un trattamento speciale o che si prestano ad essere riciclati, a versare una tassa di smaltimento anticipata a un'organizzazione privata a tale scopo incaricata e sottoposta alla vigilanza della Confederazione. Tale tassa è destinata a finanziare lo smaltimento dei rifiuti ad opera di privati o di enti di diritto pubblico.57

1bis È considerato impresa estera di vendita per corrispondenza in linea chi, a titolo professionale o commerciale, offre in vendita prodotti in linea e li consegna o fa consegnare a consumatori in Svizzera senza avervi una sede, un domicilio o una stabile organizzazione.58

2 Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.

3 I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie.

4 L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica all'organizzazione privata le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali necessarie per la riscossione della tassa di cui al capoverso 1.59

5 L'importazione dei prodotti soggetti alla tassa di cui al capoverso 1 è esclusa dalla dichiarazione semplificata delle merci secondo la legislazione doganale.60

55 Originario art. 32a.

56 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

57 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

58 Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

59 Introdotto la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

60 Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 32b Garanzie finanziarie relative alle discariche

1 Chi gestisce o intende gestire una discarica deve garantire la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento, mediante accantonamento, assicurazione o in altro modo.

2 Il titolare della discarica che si fa garante deve notificare ogni anno all'autorità l'ammontare della garanzia.

3 Il terzo che si porta garante deve notificare all'autorità l'esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia. Il Consiglio federale può prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica.

4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla garanzia. Può in particolare:

a.
fissarne l'entità e la durata o lasciare che sia l'autorità a decidere di caso in caso;
b.
prevedere che la chiusura della discarica comporti il trasferimento al Cantone della proprietà del fondo sul quale la discarica è situata e regolare la questione dell'indennizzo.
Art. 32aquater62 Garanzia di pagamento dei tributi di legge

Il Consiglio federale prende misure per garantire che le imprese estere di vendita per corrispondenza in linea adempiano i propri obblighi fiscali, segnatamente introducendo l'obbligo di designare un rappresentante in Svizzera. Tiene conto degli impegni internazionali contratti dalla Svizzera.

62 Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 32asexies64 Gestore di piattaforme elettroniche

1 Il gestore di piattaforme elettroniche che facilita la messa in commercio di prodotti secondo l'articolo 32abis o secondo l'articolo 32ater attraverso una piattaforma elettronica sulla quale imprese estere di vendita per corrispondenza in linea e consumatori possono concludere un contratto è responsabile di fornire all'organizzazione privata o all'organizzazione settoriale privata le informazioni concernenti l'obbligo di versare le tasse o i contributi.

2 Egli è tenuto a informare gli utenti della piattaforma elettronica in merito all'obbligo di versare la tassa di cui all'articolo 32abis o il contributo di cui all'articolo 32ater.

3 È considerato gestore di piattaforme elettroniche chi gestisce una piattaforma elettronica secondo l'articolo 20a della legge del 12 giugno 200965 sull'IVA.

64 Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

65 RS 641.20

Art. 32asepties66 Provvedimenti amministrativi

1 L'Ufficio federale può disporre provvedimenti amministrativi nei confronti degli assoggettati alla tassa o al contributo che non adempiono gli obblighi di cui agli articoli 32abis-32aquinquies.

2 Può disporre i provvedimenti amministrativi seguenti:

a.
la pubblicazione dei nomi o delle ditte degli assoggettati alla tassa o al contributo;
b.
il divieto di importazione dei loro prodotti;
c.
la messa al sicuro provvisoria dei prodotti alla frontiera e la loro vendita all'asta;
d.
la messa al sicuro provvisoria dei prodotti alla frontiera e la loro consegna gratuita a un'organizzazione di utilità pubblica;
e.
la messa al sicuro provvisoria dei prodotti alla frontiera e la loro distruzione, se i prodotti sono danneggiati, rappresentano un rischio per la sicurezza o l'ambiente o sono stati importati in modo illecito.

3 Il ricavato della vendita all'asta di cui al capoverso 2 lettera c è devoluto, dedotte le spese dell'organizzazione privata di cui all'articolo 32abis o dell'organizzazione privata settoriale di cui all'articolo 32ater, al finanziamento dello smaltimento dei rifiuti.

4 L'Ufficio federale può pubblicare i nomi o le ditte dei gestori di piattaforme elettroniche che non adempiono gli obblighi di cui all'articolo 32asexies.

5 Prima di disporre i provvedimenti amministrativi, sente gli assoggettati alla tassa o al contributo nonché i gestori di piattaforme elettroniche.

6 L'esecuzione delle misure di cui al capoverso 2 lettere b ed e compete all'UDSC, quella delle misure di cui al capoverso 2 lettere a, c e d all'Ufficio federale. Ai fini dell'esecuzione delle misure secondo il capoverso 2 lettere c e d, l'UDSC consegna all'Ufficio federale i prodotti provvisoriamente messi al sicuro alla frontiera.

66 Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 32bbis 68 Finanziamento dello sgombero di materiale di scavo in siti inquinati

1 Qualora rimuova da un sito inquinato materiale che non dev'essere smaltito in seguito a risanamento secondo l'articolo 32c, il detentore del fondo può pretendere da coloro che hanno causato l'inquinamento e dai precedenti detentori del sito di regola due terzi delle spese supplementari di analisi e smaltimento del materiale se:

a.
coloro che hanno causato l'inquinamento non hanno prestato alcun indennizzo per il corrispondente carico ambientale o, al momento della vendita del fondo, i precedenti detentori non hanno accordato uno sconto per il carico medesimo;
b.
lo sgombero del materiale è necessario per procedere all'edificazione o alla modifica di costruzioni; e
c.
il detentore ha acquistato il fondo tra il 1° luglio 1972 e il 1° luglio 1997.

2 Il relativo credito può essere fatto valere presso il giudice civile del luogo di situazione della cosa. Si applica la procedura civile corrispondente.

3 Le pretese di cui al capoverso 1 possono essere fatte valere entro il 1° novembre 2021.

68 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 2677; FF 2003 4341 4376).

Sezione 4:69 Risanamento di siti inquinati

69 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 2677; FF 2003 4341 4376).

Art. 32c Obbligo di risanamento

1 I Cantoni provvedono affinché i siti seguenti vengano risanati se sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano:

a.
discariche e altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati);
b.
parchi giochi e aree verdi pubblici il cui suolo è inquinato da sostanze pericolose per l'ambiente e nei quali giocano abitualmente bambini in tenera età.70

1bis I Cantoni possono accordare prestazioni finanziarie per il risanamento di parchi giochi e giardini privati se:

a.
il suolo di questi siti è inquinato da sostanze pericolose per l'ambiente e vi giocano abitualmente bambini in tenera età; e
b.
questi siti sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano.71

2 I Cantoni allestiscono un catasto dei siti inquinati accessibile al pubblico.

3 Essi possono eseguire direttamente l'indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati o affidarne l'incarico a terzi se:72

a.
è necessario per prevenire un effetto nocivo imminente;
b.
il responsabile non è in grado di provvedere all'esecuzione dei provvedimenti; o
c.
il responsabile, diffidato, non agisce entro il termine impartito.

4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità di risanamento dei siti di cui al capoverso 1 come pure sugli obiettivi e l'urgenza dei risanamenti.73

70 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

71 Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

72 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

73 Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

Art. 32d Assunzione delle spese

1 Chi ha reso necessari provvedimenti di indagine, sorveglianza e risanamento di siti inquinati ne assume le spese.74

2 Se sono coinvolte più persone, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria.

3 L'ente pubblico competente assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi.

4 L'autorità emana una decisione in merito alla ripartizione delle spese se uno dei responsabili lo richiede o se essa stessa esegue il provvedimento.

5 Se l'indagine di un sito iscritto o suscettibile d'iscrizione nel catasto (art. 32c cpv. 2) rivela che il sito non è inquinato, l'ente pubblico competente assume le spese dei provvedimenti d'indagine necessari.75

74 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

75 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

Art. 32dbis76 Garanzia della copertura dei costi

1 L'autorità può esigere che il responsabile garantisca in forma adeguata la copertura della sua parte presumibile di costi per l'indagine, la sorveglianza e il risanamento se da un sito inquinato sono prevedibili effetti dannosi o molesti.77

2 L'ammontare della garanzia è fissato tenendo conto in particolare dell'estensione, del tipo e della gravità dell'inquinamento. Esso viene adeguato quando il miglioramento dello stato delle conoscenze lo giustifica.

3 L'alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati necessita dell'autorizzazione dell'autorità. L'autorizzazione è accordata se:

a.
non sono prevedibili effetti dannosi o molesti dal sito;
b.
la copertura dei costi dei provvedimenti previsti è garantita; o
c.
sussiste un interesse pubblico preponderante all'alienazione o alla divisione.

4 L'autorità cantonale può far menzionare nel Registro fondiario che il sito in questione è iscritto nel catasto.

76 Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013, i cpv. 3 e 4 entrano in vigore il 1° lug. 2014 (RU 2013 3241; FF 2012 8255 8267).

77 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti

1 Il Consiglio federale può prescrivere che:

a.
il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti;
b.
colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione.

1bis Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.78

2 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare:

a.
per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera:
1.
in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t,
2.
in altre discariche: 25 fr./t;
b.
per i rifiuti depositati definitivamente all'estero:
1.
in discariche sotterranee: 30 fr./t,
2.
in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.79

2bis Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.80

3 a 681

78 Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 3151 3163).

79 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 3151 3163).

80 Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865; FF 2014 3151 3163).

81 Abrogati dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

Art. 32ebis82 Indennità della Confederazione

1 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all'articolo 32e per indennizzare le spese per l'indagine di siti che risultano non essere inquinati (art. 32d cpv. 5), se l'indagine si è conclusa entro il 31 dicembre 2045.

2 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all'articolo 32e per indennizzare le spese per l'indagine di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 2001, se la valutazione della necessità di sorveglianza e risanamento si è conclusa entro il 31 dicembre 2032 e:

a.
il responsabile non è identificabile oppure è insolvente; fanno eccezione i siti di cui ai capoversi 6-8; o
b.
il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani.

3 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all'articolo 32e per indennizzare le spese per l'indagine di siti inquinati da un impianto di incenerimento dei rifiuti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° settembre 2007, se la valutazione della necessità di sorveglianza e risanamento si è conclusa entro il 31 dicembre 2032.

4 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all'articolo 32e per indennizzare le spese per la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 2001, se i provvedimenti di sorveglianza e le misure edili di risanamento si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045 e:

a.
il responsabile non è identificabile oppure è insolvente; fanno eccezione i siti di cui ai capoversi 6 e 7; o
b.
il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani.

5 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all'articolo 32e per indennizzare le spese per la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati da un impianto di incenerimento dei rifiuti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° settembre 2007, se i provvedimenti di sorveglianza e le misure edili di risanamento si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045.

6 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all'articolo 32e per indennizzare le spese per l'indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti seguenti degli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali e a cui non è applicabile il capoverso 7, se i provvedimenti si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045:

a.
i siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012;
b.
altri siti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2020.

7 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all'articolo 32e per indennizzare le spese per l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti degli impianti di tiro storico e di tiro in campagna e le spese per provvedimenti di protezione adeguati come l'installazione di parapalle se:

a.
i provvedimenti si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045; e
b.
sono stati depositati soltanto i rifiuti di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all'anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020.

8 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all'articolo 32e per indennizzare le spese per le indagini e i risanamenti conclusi entro il 31 dicembre 2060 di parchi giochi e aree verdi pubblici risanati secondo l'articolo 32c capoverso 1 lettera b, sempreché il diritto alle indennità non sussista secondo i capoversi 1-7.

9 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all'articolo 32e per indennizzare le spese per i risanamenti conclusi entro il 31 dicembre 2060 di parchi giochi e giardini privati risanati secondo l'articolo 32c capoverso 1bis, sempreché il diritto alle indennità non sussista secondo i capoversi 1-7.

10 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all'articolo 32e per indennizzare le spese per l'indagine di siti inquinati da schiume antincendio contenenti sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nei quali tali schiume non sono più state utilizzate due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 27 settembre 2024 se:

a.
la valutazione della necessità di sorveglianza e di risanamento si è conclusa entro il 31 dicembre 2035; e
b.
i corpi di pompieri che hanno provocato l'inquinamento dipendono da enti pubblici o sono chiamati a intervenire in appoggio o in vece dei corpi di pompieri pubblici.

11 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all'articolo 32e per indennizzare le spese per la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati da schiume antincendio contenenti PFAS nei quali tali schiume non sono più state utilizzate due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 27 settembre 2024 se:

a.
i provvedimenti di sorveglianza e le misure edili di risanamento si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045; e
b.
i corpi di pompieri che hanno provocato l'inquinamento dipendono da enti pubblici o sono chiamati a intervenire in appoggio o in vece dei corpi di pompieri pubblici.

12 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per versare alle autorità cantonali competenti indennità forfettarie per l'onere lavorativo derivante da:

a.
la valutazione della necessità di sorveglianza e di risanamento dei siti inquinati per i quali è necessaria un'indagine secondo i capoversi 2 e 4, se la valutazione si è conclusa entro il 31 dicembre 2032;
b.
la valutazione dei provvedimenti di risanamento dei siti inquinati per i quali è necessario un risanamento secondo i capoversi 6 e 7, se le misure edili di risanamento si sono concluse entro il 31 dicembre 2045; e
c.
la valutazione dei provvedimenti di risanamento per tutti gli altri siti inquinati per i quali è necessario un risanamento, ad eccezione di quelli di cui ai capoversi 8 e 9, se le misure edili di risanamento si sono concluse entro il 31 dicembre 2045.

82 Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

Art. 32eter83 Ammontare delle indennità e riscossione della tassa

1 Le indennità di cui all'articolo 32ebis sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:

a.
per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoverso 1, al 40 per cento dei costi computabili;
b.
per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoversi 2 e 4 lettera b:
1.
al 40 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 1996,
2.
al 30 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali sono stati depositati rifiuti anche dopo il 31 gennaio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001;
c.
per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoversi 3 e 5, al 40 per cento dei costi computabili;
d.
per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoverso 4 lettera a:
1.
al 60 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 1996,
2.
al 30 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali sono stati depositati rifiuti anche dopo il 31 gennaio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001;
e.
per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoversi 6 e 7, al 40 per cento dei costi computabili;
f.
per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoverso 8, al 60 per cento dei costi computabili;
g.
per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoverso 9, al 40 per cento dei costi computabili;
h.
per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoverso 10, al 40 per cento dei costi computabili;
i.
per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoverso 11, al 40 per cento dei costi computabili;
j.
per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoverso 12 lettera a, forfettariamente a 3000 franchi per sito;
k.
per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoverso 12 lettera b, forfettariamente a 5000 franchi per sito;
l.
per le indennità di cui all'articolo 32ebis capoverso 12 lettera c, forfettariamente a 10 000 franchi per sito.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di riscossione della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili.

3 Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l'indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati.

83 Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

Capitolo 5:84 Deterioramento del suolo

84 Originario Cap. 4. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Art. 33 Misure contro il deterioramento del suolo

1 Le misure intese a conservare a lungo termine la fertilità del suolo proteggendolo da deterioramenti di natura chimica o biologica figurano nelle prescrizioni esecutive della legge federale del 24 gennaio 199185 sulla protezione delle acque, nonché nelle prescrizioni esecutive sulla protezione contro le catastrofi, sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico, sull'utilizzazione di sostanze e organismi, sui rifiuti e sulle tasse d'incentivazione.86

2 Un suolo può essere deteriorato nella sua struttura fisica soltanto nella misura in cui il pregiudizio che ne deriva alla sua fertilità non è durevole; questa disposizione non vale per l'uso edilizio del suolo. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni o raccomandazioni sulle misure contro i deterioramenti di natura fisica, quali l'erosione o il costipamento.

85 RS 814.20

86 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

Art. 34 Ulteriori misure in caso di suoli deteriorati

1 Se la fertilità del suolo in determinate regioni non è più garantita a lungo termine, i Cantoni, d'intesa con la Confederazione, inaspriscono nella necessaria misura le prescrizioni sulle esigenze relative alla dispersione delle acque di scarico, sulle limitazioni delle emissioni di impianti, sull'impiego di sostanze e organismi o sul deterioramento fisico del suolo.

2 Se il deterioramento del suolo mette in pericolo l'uomo, la fauna o la flora, i Cantoni limitano, nella necessaria misura, l'utilizzazione del suolo.

3 Per i suoli destinati ad essere utilizzati a scopo orticolo, agricolo o forestale nei quali non è possibile una coltivazione conforme agli usi locali senza mettere in pericolo l'uomo, la fauna o la flora, i Cantoni ordinano provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo almeno in misura tale da permettere una coltivazione non pericolosa.

Art. 35 Valori indicativi e valori di risanamento applicabili ai suoli deteriorati

1 Per valutare il deterioramento del suolo, il Consiglio federale può fissare valori indicativi e valori di risanamento.

2 I valori indicativi definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o all'esperienza, la fertilità del suolo non è più garantita a lungo termine.

3 I valori di risanamento definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o all'esperienza, determinate utilizzazioni non sono più possibili senza mettere in pericolo l'uomo, la fauna o la flora.

Capitolo 6:87 Tasse d'incentivazione

87 Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Art. 35a Composti organici volatili

1 Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione.

2 Sottostà alla tassa anche l'importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all'importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l'ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole.

3 Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili:

a.
impiegati come carburante o combustibile;
b.
in transito o esportati;
c.
impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente.

4 Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge.

5 Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l'ambiente.

6 L'importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

7 Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto:

a.
del carico che i composti organici volatili costituiscono per l'ambiente;
b.
della loro pericolosità per l'ambiente;
c.
dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti;
d.
del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti.

8 Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa.

9 Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.

Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura

1 Sono soggetti alla tassa sui composti organici volatili coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge del 18 marzo 200590 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero.91

2 Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato.

3 Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.92

3bis93

4 Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli.

90 RS 631.0

91 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

92 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3371; FF 1995 III 137).

93 Introdotto dall'all. 2 n. 6 della LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RU 1996 3371; FF 1995 III 137). Abrogato dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

Capitolo 7:94 Riduzione del carico ambientale causato da materie prime e prodotti95

94 Introdotto dall'all. della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2661; FF 2013 4963 5007).

95 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

Sezione 1:96 Biocarburanti e biocombustibili97

96 Introdotto dalle cifre I 3 e II della LF del 20 dic. 2019 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2 (RU 2020 1269; 2022 262; FF 2019 4719, 4827; 2021 2252, 2254). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 376; FF 2022 2651).

97 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 35d

1 I combustibili e carburanti rinnovabili possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche.

2 I combustibili e carburanti rinnovabili prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari non possono essere messi in commercio. Fanno eccezione i combustibili e i carburanti rinnovabili in equilibrio di massa che soddisfano le esigenze ecologiche.

3 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze ecologiche. Al riguardo, tiene conto di normative e standard internazionali paragonabili.

4 Il Consiglio federale può prevedere esigenze ecologiche per l'immissione in commercio di altri combustibili e carburanti che generano emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto a combustibili e carburanti fossili convenzionali.

5 Il Consiglio federale può prevedere che le esigenze di cui al presente articolo non si applichino a:

a.
l'etanolo destinato alla combustione;
b.
i combustibili e carburanti rinnovabili messi in commercio solo in piccole quantità.

6 Il Consiglio federale può prevedere deroghe supplementari, purché risultino necessarie alla luce delle condizioni di mercato.

Sezione 2:98 Legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti: coltura, estrazione e produzione99

98 Introdotta dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 614; FF 2019 1123).

99 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 35e Requisiti per la messa in commercio

1 È vietato mettere in commercio per la prima volta legno e prodotti da esso derivati che non soddisfano le prescrizioni del Paese di origine sul disboscamento e il commercio di legname.

2 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per la messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati in conformità delle disposizioni dell'Unione europea.

3 Il Consiglio federale può, in conformità degli standard internazionali, stabilire requisiti per la messa in commercio di altre materie prime e prodotti o vietarne la messa in commercio se la loro coltura, estrazione o produzione grava notevolmente sull'ambiente o compromette notevolmente l'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali.

Art. 35f Obbligo di diligenza

1 Chi mette in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati o altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l'articolo 35e capoverso 3 deve esercitare la dovuta diligenza al fine di garantire che la merce soddisfi i requisiti di cui all'articolo 35e.

2 Il Consiglio federale disciplina:

a.
il tipo, il contenuto e l'entità dell'obbligo di diligenza;
b.
il controllo del rispetto dell'obbligo di diligenza;
c.
il riconoscimento delle organizzazioni che supportano e verificano il rispetto dell'obbligo di diligenza, nonché il controllo della loro attività.

3 Il Consiglio federale può sottoporre a un obbligo di notifica chi mette in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati.

4 Il Consiglio federale può prevedere che in caso di violazione dei capoversi 1 e 2 e dell'articolo 35e il legno e i prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti che ha designato secondo l'articolo 35e capoverso 3 siano rispediti, sequestrati o confiscati. Può inoltre prevedere che in casi particolarmente gravi sia disposto il divieto di commercializzare il legno e i prodotti da esso derivati.

Art. 35g Tracciabilità e dichiarazione

1 I commercianti devono documentare da quali fornitori hanno acquistato legno o prodotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti; il Consiglio federale può introdurre l'obbligo di documentazione per altre materie prime e prodotti che ha designato secondo l'articolo 35e capoverso 3.

2 Chi fornisce legno o prodotti da esso derivati ai consumatori deve dichiarare il tipo e la provenienza del legno. Il Consiglio federale definisce il legno e i prodotti da esso derivati che sottostanno all'obbligo di dichiarazione.

Art. 35h Trattamento dei dati

1 Le autorità o terzi incaricati dell'esecuzione della presente legge oppure del controllo o della vigilanza sulla sua esecuzione possono trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, qualora ciò sia necessario per l'esecuzione delle disposizioni della presente sezione.

2 Le autorità svizzere possono comunicare ad autorità estere e istituzioni internazionali dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, ai fini dell'esecuzione delle disposizioni dell'Unione europea sulla commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati.

Sezione 3:100 Progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse

100 Introdotta dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 35i

1 In funzione del loro carico ambientale, il Consiglio federale può subordinare la messa in commercio di prodotti e imballaggi al rispetto di requisiti riguardanti in particolare:

a.
il riciclaggio, la durata di vita, la disponibilità di pezzi di ricambio e la riparabilità dei prodotti;
b.
la prevenzione degli effetti dannosi e il miglioramento dell'efficienza delle risorse durante l'intero ciclo di vita;
c.
l'uniformità, la comparabilità, la visibilità e la comprensibilità dei contrassegni e dell'informazione;
d.
l'introduzione di un indice di riparabilità.

2 Nell'attuare il capoverso 1 il Consiglio federale tiene conto delle normative dei principali partner commerciali della Svizzera.

Sezione 4:101 Costruzioni a basso consumo di risorse

101 Introdotta dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 35j

1 Nell'ambito di un approccio globale alla sostenibilità orientato alle opere edili e ai rispettivi cicli di vita, e in funzione del loro carico ambientale come pure nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, il Consiglio federale può subordinare le opere edili al rispetto di requisiti riguardanti:

a.
l'utilizzazione di materiali da costruzione e componenti rispettosi dell'ambiente;
b.
l'utilizzazione di materiali da costruzione provenienti dalla valorizzazione materiale di rifiuti edili;
c.
la possibilità di smantellare le opere edili; e
d.
il riutilizzo di componenti nelle opere edili.

2 La Confederazione assume un ruolo esemplare per quanto riguarda la pianificazione, la costruzione, l'esercizio, il rinnovo e lo smantellamento delle proprie opere edili. Considera i requisiti più severi in materia di costruzioni a basso consumo di risorse nonché soluzioni innovative.

Titolo terzo: Esecuzione, promovimento e procedura

Capitolo 1: Esecuzione

Sezione 1: Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 37102 Prescrizioni esecutive cantonali

Le prescrizioni esecutive cantonali concernenti la protezione dalle catastrofi (art. 10), l'esame dell'impatto sull'ambiente (art. 10a-10d), il risanamento (art. 16-18), la protezione acustica negli immobili (art. 20 e 21) e i rifiuti (art. 30-32, 32abis-32e), per essere valide, devono essere approvate dalla Confederazione.

102 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701, 2012 2389; FF 2005 4777 4817).

Sezione 2: Esecuzione da parte della Confederazione

Art. 38 Vigilanza e coordinamento

1 La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge.

2 Essa coordina le misure esecutive cantonali e quelle dei suoi propri istituti ed aziende.

3 Il Consiglio federale determina i metodi d'esame, di misurazione e di calcolo.

Art. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali

1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

1bis Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e:

a.
autorizzare l'ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme;
b.
prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali;103

2 Esso può stipulare accordi internazionali su:

a.
le prescrizioni tecniche;
abis.104
sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26-29);
b.105
la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti;
c.
la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni bilaterali consultive;
d.
la raccolta di dati e le indagini;
e.
la ricerca e la formazione.

3106

103 Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590).

104 Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590).

105 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

106 Abrogato dall'art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453).

Art. 40107 Immissione in commercio di impianti fabbricati in serie

1 Il Consiglio federale può subordinare l'immissione in commercio di impianti fabbricati in serie a una valutazione della conformità, all'apposizione di un contrassegno, a una registrazione o a un'omologazione nella misura del carico ambientale che essi provocano.

2 Può riconoscere esami, valutazioni della conformità, contrassegni, registrazioni e omologazioni esteri.

107 Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1725; FF 1995 II 393).

Art. 41 Competenze esecutive della Confederazione

1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis-32asepties (tassa di smaltimento anticipata e contributo di riciclaggio anticipato), 32e capoversi 1-4 (tasse per il finanziamento dei provvedimenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 35d (esigenze per combustibili e carburanti), 35e-35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 35i (progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.108

2 L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997109 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.110

3 Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.111

4 Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione dell'ambiente previste dai Cantoni.112

108 Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

109 RS 172.010

110 Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

111 Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

112 Originario cpv. 3.

Sezione 2a:113 Collaborazione con l'economia

113 Introdotta dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Art. 41a

1 La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni collaborano con le organizzazioni economiche per l'esecuzione della presente legge.

2 Possono promuovere la conclusione di accordi settoriali fissando obiettivi e scadenze.

3 Prima di emanare prescrizioni d'esecuzione, esaminano le misure prese volontariamente dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono, parzialmente o totalmente, accordi settoriali nel diritto d'esecuzione.

4 Nell'emanare le prescrizioni d'esecuzione tengono conto delle misure prese volontariamente dalle imprese, purché l'effetto di tali misure sulla protezione dell'ambiente sia almeno equivalente al diritto d'esecuzione.114

114 Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

Sezione 3: Disposizioni esecutive speciali

Art. 42 Servizi della protezione dell'ambiente

1 Per l'esame dei problemi della protezione dell'ambiente, i Cantoni istituiscono un servizio specialistico o designano a tal fine uffici idonei esistenti.

2 L'Ufficio federale è il pertinente servizio della Confederazione.115

115 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Art. 43a117 Emblema ecologico e gestione ambientale

1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione:

a.
di un sistema volontario di insegne per la protezione dell'ambiente (emblema ecologico);
b.
di un sistema volontario di valutazione e miglioramento della protezione ambientale delle imprese (gestione ambientale e monitoraggio ambientale).

2 A tal fine considera il diritto internazionale e le norme tecniche riconosciute a livello internazionale.

117 Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Art. 44 Rilevazioni sul carico ambientale

1 La Confederazione e i Cantoni procedono a rilevazioni sul carico ambientale ed esaminano l'esito delle misure prese in virtù della presente legge.

2 Il Consiglio federale coordina le rilevazioni e le raccolte di dati, federali e cantonali.

3 Determina quali dati, rilevati sulle sostanze e sugli organismi in base alla legislazione sull'ingegneria genetica, sulle derrate alimentari, sui medicamenti e i dispositivi medici, sui prodotti chimici, sull'agricoltura, sulle epidemie e sulle epizoozie, devono essere messi a disposizione dell'Ufficio federale.118

118 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

Art. 44a119 Piani di provvedimenti in caso di inquinamenti atmosferici

1 Se sono costatati o prevedibili effetti nocivi o molesti dovuti a inquinamento atmosferico da parte di diverse fonti, l'autorità competente allestisce un piano di provvedimenti che contribuiscano a diminuire o ad eliminare tali effetti entro un periodo prestabilito (piano dei provvedimenti).

2 I piani di provvedimenti sono vincolanti per le autorità alle quali i Cantoni affidano compiti d'esecuzione. Essi operano una distinzione tra i provvedimenti che possono essere ordinati immediatamente e quelli per cui mancano ancora le basi legali.

3 Se un piano prevede provvedimenti che sono di competenza della Confederazione, i Cantoni presentano le relative proposte al Consiglio federale.

119 Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Art. 45120 Controlli periodici

Il Consiglio federale può prescrivere il controllo regolare di impianti come i bruciatori ad olio, gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti o le macchine di cantiere.

120 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Art. 46 Obbligo d'informare

1 Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini.

2 Il Consiglio federale o i Cantoni possono ordinare che siano allestiti repertori con dati sull'inquinamento atmosferico, sui rumori e sulle vibrazioni, sui rifiuti e sul loro smaltimento nonché sul genere, sulla quantità e sulle proprietà di sostanze e organismi, che tali repertori siano conservati e che siano trasmessi alle autorità che ne fanno richiesta.121

3 Il Consiglio federale può ordinare che siano forniti dati sulle sostanze o sugli organismi che possono minacciare l'ambiente o che vengono messi in commercio per la prima volta.122

121 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

122 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Art. 47 Segreto d'ufficio123

1 e 2124

3 Tutte le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge, gli esperti e i membri di commissioni e di comitati tecnici sono tenuti al segreto d'ufficio.

4 Le informazioni riservate ottenute nell'ambito dell'esecuzione della presente legge possono essere trasmesse ad autorità estere e ad organizzazioni internazionali soltanto se un accordo internazionale, decisioni di organizzazioni internazionali o una legge federale lo prevedono.125 Il Consiglio federale regola le competenze e la procedura.126

123 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).

124 Abrogati dall'art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021; FF 2012 3841).

125 Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590).

126 Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Art. 48 Tasse

1 Per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali secondo la presente legge, è riscossa una tassa.

2 Per la Confederazione, l'ammontare è fissato dal Consiglio federale e, per i Cantoni, dall'autorità competente giusta il diritto cantonale.

Art. 48a127 Progetti pilota

Il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla presente legge per permettere la realizzazione di progetti pilota innovativi, purché queste disposizioni siano limitate nel tempo, nello spazio e nella portata materiale e servano ad acquisire l'esperienza necessaria all'ulteriore sviluppo della presente legge e della sua esecuzione.

127 Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

Capitolo 2: Promovimento

Art. 49 Formazione e ricerca

1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua degli specialisti che esercitano attività legate alla protezione dell'ambiente.128

1bis Per garantire un'offerta di corsi qualitativamente elevata, essa può accordare contributi a organizzazioni private che offrono corsi di formazione e formazione continua sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari che rientrano nel novero delle sostanze di cui all'articolo 29. L'ammontare dei contributi è definito in funzione dell'interesse della Confederazione all'adempimento dei compiti nonché delle possibilità di finanziamento dell'organizzazione beneficiaria e ammonta al massimo al 50 per cento delle spese computabili. Gli aiuti finanziari possono essere versati forfettariamente, sulla base dei costi stimati di una prestazione fornita in modo efficiente.129

2 Essa può commissionare o sostenere lavori di ricerca e valutazioni dell'impatto tecnologico.130

3 Essa può promuovere lo sviluppo, la certificazione, la verifica e l'introduzione sul mercato di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell'interesse pubblico, il carico ambientale. Di regola gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi. Devono essere rimborsati in funzione degli utili realizzati se i risultati dei lavori di sviluppo sono stati usati a fini commerciali. Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni i risultati di tali misure promozionali e fa rapporto alle Camere.131

128 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

129 Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

130 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

131 Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 49a132 Informazione, consulenza e piattaforme

1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari per:

a.
progetti di informazione e consulenza legati alla protezione dell'ambiente;
b.
piattaforme dedicate alla salvaguardia delle risorse naturali e al rafforzamento dell'economia circolare.

2 Gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi.

132 Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 50133 Sussidi per misure di protezione dell'ambiente lungo le strade

1 Nell'ambito dell'impiego del prodotto netto dell'imposta sugli oli minerali e della tassa sulle strade nazionali, la Confederazione partecipa alle spese:

a.
per le misure di protezione dell'ambiente lungo le strade nazionali e lungo quelle principali che devono essere sistemate con l'aiuto federale conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 1985134 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin); per le strade principali, questi sussidi sono parte integrante dei contributi globali secondo la LUMin;
b.
per le misure di protezione fonica e di isolamento acustico nella rimanente rete stradale sulla base di accordi di programma con i Cantoni; gli importi dei sussidi sono stabiliti in funzione dell'efficacia delle misure.

2 I Cantoni presentano alla Confederazione un rapporto sull'utilizzo dei sussidi per le misure di protezione dell'ambiente lungo le strade principali che devono essere sistemate con l'aiuto federale e lungo le rimanenti strade.

133 Nuovo testo giusta la cifra II n. 22 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

134 RS 725.116.2

Art. 51 Installazioni di controllo e di sorveglianza

Se le installazioni di misurazione, di controllo e di sorveglianza necessarie all'esecuzione della presente legge servono a più Cantoni, la Confederazione può sussidiarne i costi di costruzione e d'attrezzatura.

Art. 52135

135 Abrogato dalla cifra I n. 10 della LF del 19 mar. 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109).

Art. 53136 Cooperazione internazionale per la protezione dell'ambiente

1 La Confederazione può accordare contributi:

a.
a organizzazioni internazionali o programmi nell'ambito della protezione ambientale internazionale;
b.
per attuare accordi internazionali in materia ambientale;
c.
per finanziare i segretariati di accordi internazionali in materia ambientale la cui sede permanente è in Svizzera;
d.
a Fondi per il sostegno di Paesi in sviluppo e in transizione nell'ambito dell'attuazione di accordi internazionali in materia ambientale.

2 I contributi di cui al capoverso 1 lettera d sono stanziati sotto forma di crediti d'impegno pluriennali.137

3 Il Consiglio federale vigila sull'impiego efficace dei mezzi stanziati in virtù della presente legge e ne riferisce all'Assemblea federale.

136 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4061; FF 2002 7042).

137 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

Capitolo 3: Procedura

Sezione 1:138 Comunicazione elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi

138 Introdotta dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

Art. 53a

1 Il Consiglio federale può prescrivere che le parti procedano per via elettronica allo scambio di documenti con l'autorità di esecuzione della Confederazione se periodicamente:

a.
presentano istanze nell'ambito di un procedimento previsto dalla presente legge; o
b.
effettuano notifiche conformemente a un obbligo previsto da disposizioni concernenti la protezione dell'ambiente.

2 In caso di trasmissione per via elettronica di atti che per legge devono essere muniti di firma, il Consiglio federale può accettare, invece della firma elettronica qualificata, un'altra modalità di conferma dei dati ad opera della parte che li trasmette.

Sezione 1a:139 Rimedi giuridici140

139 Originaria sez. 1.

140 Introdotta dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

Art. 54141 142

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

141 Nuovo testo giusta l'all. n. 91 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

142 Abrogata dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

Sezione 2: Ricorso delle associazioni contro decisioni relative ad impianti143

143 Introdotta dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

Art. 55144 Organizzazioni legittimate a ricorrere

1 Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 10a, se:

a.
sono attive a livello nazionale;
b.
perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.

2 Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto.

3 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

4 La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo supremo dell'organizzazione.

5 Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività.

144 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817) e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui al cpv. 1 lett. b (cifra III cpv. 3 di detta mod.).

Art. 55a145 Comunicazione della decisione

1 L'autorità comunica alle organizzazioni la propria decisione secondo l'articolo 55 capoverso 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo ufficiale del Cantone.

2 Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o cantonale, anche le domande devono essere pubblicate secondo il capoverso 1.

145 Introdotto dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

Art. 55b146 Perdita della legittimazione a ricorrere

1 Le organizzazioni che non hanno interposto un rimedio giuridico possono intervenire come parte nel seguito della procedura soltanto se la decisione è modificata in modo tale da arrecare loro un pregiudizio. Per le espropriazioni si applica la legge federale del 20 giugno 1930147 sull'espropriazione.

2 Le organizzazioni che non hanno partecipato a una procedura di opposizione prevista dal diritto federale o cantonale non possono più interporre ricorso.

3 In materia di piani di utilizzazione con valenza di decisione formale le organizzazioni non possono far valere in una fase procedurale successiva le censure che nelle fasi procedurali precedenti hanno omesso di far valere o sono state respinte definitivamente.

4 In materia di piani di utilizzazione i capoversi 2 e 3 si applicano anche alle opposizioni e ai ricorsi interposti secondo il diritto cantonale.

146 Introdotto dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

147 RS 711

Art. 55c148 Accordi fra richiedenti e organizzazioni

1 Se il richiedente e l'organizzazione stipulano accordi in merito a impegni inerenti a questioni di diritto pubblico, tali accordi sono considerati esclusivamente come proposte congiunte a destinazione dell'autorità. L'autorità ne tiene conto nella sua decisione. Ne prescinde se sussistono vizi ai sensi dell'articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 1968149 sulla procedura amministrativa.

2 Sono illeciti gli accordi fra i richiedenti e le organizzazioni relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinate a:

a.
far applicare obblighi di diritto pubblico, in particolare oneri imposti dalle autorità;
b.
realizzare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto;
c.
compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comportamento processuale.

3 L'autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto o qualora l'organizzazione abbia chiesto prestazioni illecite ai sensi del capoverso 2.

148 Introdotto dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

149 RS 172.021

Sezione 3:152 Ricorso delle associazioni contro autorizzazioni concernenti organismi

152 Introdotta dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

Art. 55f

1 Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere contro le autorizzazioni rilasciate per la messa in commercio di organismi patogeni destinati a essere utilizzati nell'ambiente, se:

a.
sono attive a livello nazionale;
b.
sono state fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso.

2 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

3 Sono applicabili gli articoli 55a e 55b capoversi 1 e 2.

Sezione 4: Ricorso delle autorità e dei Comuni, espropriazione, costi delle misure di sicurezza e delle rimozioni153

153 Introdotta dalla cifra I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

Art. 56 Ricorso delle autorità

1 L'Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.154

2 Lo stesso diritto spetta ai Cantoni per controversie riguardanti gli effetti provenienti da Cantoni vicini.

3155

154 Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

155 Abrogato dall'all. n. 91 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 57 Ricorso dei Comuni

I Comuni sono autorizzati ad avvalersi, contro le decisioni cantonali e federali fondate sulla presente legge, dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale, in quanto siano toccati dalla decisione e abbiano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.

Art. 58 Espropriazione

1 Se l'esecuzione della presente legge lo esige, la Confederazione e i Cantoni possono esercitare il diritto di espropriazione o delegarlo a terzi.156

2 Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930157 sull'espropriazione. Essi prevedono che il governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.158

3 La legislazione federale sull'espropriazione è applicabile alle opere situate sul territorio di più Cantoni.159 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni decide sul diritto d'espropriazione.

156 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

157 RS 711

158 Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

159 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Sezione 5: Sistemi d'informazione e di documentazione161

161 Introdotta dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

Art. 59

1 L'Ufficio federale può gestire sistemi d'informazione e di documentazione per lo svolgimento elettronico delle procedure previste secondo la presente legge.

2 Nello svolgimento elettronico delle procedure sono garantite l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

3 L'Ufficio federale può concedere l'accesso ai sistemi di informazione e di documentazione agli organi e alle persone seguenti:

a.
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);
b.
servizi cantonali competenti per l'esecuzione;
c.
persone soggette all'obbligo di autorizzazione o di dichiarazione;
d.
altri servizi e altre persone designati dal Consiglio federale, nella misura necessaria all'adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge.

4 Gli organi e le persone di cui al capoverso 3 possono consultare e trattare i dati personali contenuti nei sistemi d'informazione e di documentazione nella misura necessaria all'adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge. La consultazione e il trattamento di dati personali degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi o penali sono riservati agli organi e alle persone di cui al capoverso 3 lettere a, b e d.

Titolo quarto:162 Responsabilità civile

162 Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Art. 59a In generale163

1 Il titolare di un'azienda o di un impianto che costituisce un pericolo particolare per l'ambiente risponde del danno causato dal verificarsi di tale pericolo. In caso di danni che si verificano utilizzando organismi patogeni si applica l'articolo 59abis.164

2 Di norma, costituiscono un pericolo particolare per l'ambiente le aziende e gli impianti:

a.
che il Consiglio federale assoggetta alle prescrizioni d'esecuzione di cui all'articolo 10 a causa delle sostanze, degli organismi o dei rifiuti da essi utilizzati;
b.
destinati allo smaltimento dei rifiuti;
c.
nei quali vengono utilizzati liquidi che possono inquinare le acque;
d.165
nei quali sono presenti sostanze per le quali il Consiglio federale, a tutela dell'ambiente, introduce un obbligo d'autorizzazione o emana altre prescrizioni particolari.

3 È liberato da questa responsabilità colui che prova che il danno è stato cagionato da motivi di forza maggiore o da una colpa grave del danneggiato o di terzi.

4 Sono applicabili gli articoli 42-47 e 49-53 del Codice delle obbligazioni166.167

5 La riserva prevista all'articolo 3 è applicabile alle disposizioni sulla responsabilità civile contenute in altre leggi federali.

6 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono anch'essi responsabili secondo i capoversi 1-5.

163 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

164 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

165 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

166 RS 220

167 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

Art. 59abis168 Utilizzazione di organismi patogeni

1 La persona soggetta all'obbligo d'autorizzazione o di notifica che utilizza in un sistema chiuso organismi patogeni, immette tali organismi nell'ambiente a titolo sperimentale o li mette in commercio senza autorizzazione è responsabile dei danni che si verificano in seguito a tale utilizzazione.

2 La responsabilità per i danni causati alle aziende agricole e forestali169 o ai consumatori di prodotti di tali aziende dalla messa in commercio autorizzata di organismi patogeni incombe esclusivamente alla persona soggetta all'obbligo di autorizzazione se gli organismi:

a.
sono contenuti in mezzi di produzione170 dell'agricoltura o della economia forestale171; o
b.
derivano da tali mezzi di produzione.

3 Nell'ambito della responsabilità secondo il capoverso 2 è fatto salvo il diritto di regresso verso persone che hanno utilizzato in modo inappropriato tali organismi o hanno contribuito in altro modo al verificarsi o all'aggravamento del danno.

4 La responsabilità per i danni causati dalla messa in commercio autorizzata di qualsiasi altro organismo patogeno incombe alla persona soggetta all'obbligo d'autorizzazione se l'organismo è difettoso. La responsabilità si estende anche ai difetti che non potevano essere riconosciuti in base allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in commercio dell'organismo.

5 Sono difettosi gli organismi patogeni che non offrono la sicurezza che è lecito attendersi in considerazione delle circostanze; si tiene conto in particolare:

a.
del modo in cui sono presentati al pubblico;
b.
dell'uso ragionevolmente ipotizzabile;
c.
del momento in cui sono stati messi in commercio.

6 Un prodotto ottenuto con organismi patogeni non è da ritenersi difettoso per il solo fatto che successivamente sia stato messo in commercio un prodotto migliorato.

7 Il danno deve essersi verificato a causa della patogenicità degli organismi.

8 La prova del nesso causale incombe alla persona che pretende il risarcimento del danno. Se tale prova non può essere fornita con certezza o se non si può ragionevolmente pretendere che la persona a cui le incombe la fornisca, il giudice può accontentarsi di un alto grado di verosimiglianza. Il giudice può inoltre ordinare d'ufficio l'accertamento dei fatti.

9 La persona soggetta all'obbligo d'autorizzazione o di notifica deve rimborsare anche le spese legate a provvedimenti necessari e adeguati presi per ripristinare le componenti dell'ambiente distrutte o deteriorate o per sostituirle con componenti equivalenti. Se le componenti dell'ambiente distrutte o deteriorate non sono oggetto di un diritto reale o se l'avente diritto non prende i provvedimenti richiesti dalle circostanze, il diritto al risarcimento spetta all'ente pubblico competente.

10 È liberato dalla responsabilità civile colui che prova che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa grave del danneggiato o di terzi.

11 Sono applicabili gli articoli 42-47 e 49-53 del Codice delle obbligazioni172.

12 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono anch'essi secondo i capoversi 1-11.

168 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

169 Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

170 Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

171 Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

172 RS 220

Art. 59b Garanzia

Allo scopo di proteggere il danneggiato, il Consiglio federale può:

a.173
prescrivere che i titolari di determinati impianti o aziende e le persone soggette all'obbligo d'autorizzazione o di notifica che utilizzano organismi forniscano garanzie, sotto forma di assicurazione o in altro modo, per coprire la loro responsabilità civile;
b.
fissare l'entità e la durata di tale garanzia oppure lasciare che sia l'autorità a decidere di caso in caso;
c.
obbligare chi si porta garante della responsabilità civile a notificare all'autorità esecutiva l'esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia;
d.
prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica;
e.
prevedere che la chiusura della discarica comporti il trasferimento al Cantone della proprietà del fondo sul quale la discarica è situata e regolare la questione dell'indennizzo.

173 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

Art. 59c174 Prescrizione

1 Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo l'articolo 60 del Codice delle obbligazioni175.

2 Se il danno è stato causato dall'utilizzazione di organismi patogeni, le pretese di risarcimento si prescrivono in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma al più tardi dopo trent'anni dal giorno in cui:

a.
l'evento che ha provocato il danno si è verificato o si è concluso nell'azienda o nell'impianto; o
b.
gli organismi patogeni sono stati messi in commercio.

174 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

175 RS 220

Art. 59d176 Prescrizione del diritto di regresso

Il diritto di regresso si prescrive secondo l'articolo 59c. Il termine di tre anni decorre dal momento in cui la misura di compensazione è stata fornita integralmente ed è nota l'identità del corresponsabile.

176 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

Titolo quinto:177 Disposizioni penali178

177 Originario Tit. 4

178 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Art. 60 Crimini e delitti179

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:180

a.
omette di prendere le misure di sicurezza ordinate per prevenire le catastrofi o si avvale di procedimenti di produzione o di sistemi di deposito vietati (art. 10);
b.
mette in commercio sostanze per impieghi di cui sa o deve sapere che possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 26);
c.
mette in commercio sostanze senza informare l'acquirente sulle proprietà che influiscono sull'ambiente (art. 27 cpv. 1 lett. a) o senza indicargli come utilizzare in modo corretto tali sostanze (art. 27 cpv. 1 lett. b);
d.
utilizza sostanze contrariamente alle istruzioni in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 28);
e.181
viola le prescrizioni sulle sostanze o sugli organismi (art. 29, 29b cpv. 2, 29f, 30a lett. b e 34 cpv. 1);
f.182
utilizza organismi in modo tale che vengano violati i principi di cui all'articolo 29a capoverso 1;
g.183
nell'utilizzare organismi patogeni non prende tutte le misure di confinamento necessarie (art. 29b cpv. 1);
h.184
senza autorizzazione, libera a titolo sperimentale organismi patogeni o li mette in commercio in vista di un impiego nell'ambiente (art. 29c cpv. 1 e 29d cpv. 3 e 4);
i.185
mette in commercio organismi dei quali sa o deve sapere che in determinati impieghi vengono violati i principi di cui all'articolo 29a capoverso 1 (art. 29d cpv. 1);
j.186
mette in commercio organismi senza fornire all'acquirente le informazioni e le istruzioni necessarie (art. 29e cpv. 1);
k.187
utilizza gli organismi senza attenersi alle istruzioni (art. 29e cpv. 2);
l.188
m.
senza autorizzazione, sistema o gestisce una discarica (30e cpv. 2);
n.
omette di contrassegnare come tali i rifiuti speciali in vista della consegna (art. 30f cpv. 2 lett. a) oppure li consegna ad un'impresa che non è in possesso della necessaria autorizzazione (art. 30f cpv. 2 lett. b);
o.189
ritira rifiuti speciali senza autorizzazione o ne predispone l'importazione o l'esportazione senza autorizzazione (art. 30f cpv. 2 lett. c e d);
p.
viola le prescrizioni sul traffico dei rifiuti speciali (art. 30f cpv. 1);
q.190
viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. b);
r.191
viola le prescrizioni sulla prima messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati nonché di altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l'articolo 35e capoverso 3 (art. 35e e 35f cpv. 1 e 2 lett. a);
s.192
viola le prescrizioni sulla progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse (art. 35i cpv. 1);
t.193
mette in commercio carburanti o combustibili rinnovabili che non soddisfano le esigenze ecologiche di cui all'articolo 35d capoverso 1 o 4, o fornisce al riguardo informazioni errate o incomplete;
u.194
viola il divieto di cui all'articolo 35d capoverso 2.

1bis In caso di circostanze aggravanti la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Vi sono circostanze aggravanti se l'infrazione:

a.
mette gravemente in pericolo l'uomo o l'ambiente;
b.
è commessa per mestiere; o
c.
è commessa dall'autore come membro di una banda costituitasi per contravvenire sistematicamente alla presente legge.195

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.196

3 L'UDSC persegue e giudica i delitti di cui al capoverso 1 lettere t e u.197

179 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

180 Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

181 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

182 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

183 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

184 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

185 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

186 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

187 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

188 Abrogata dall'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

189 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

190 Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

191 Introdotta dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 614; FF 2019 1123).

192 Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024 (RU 2024 376; FF 2022 2651). Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

193 Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024 (RU 2024 376; FF 2022 2651). Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

194 Introdotta dalla cifra III della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

195 Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

196 Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

197 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024 (RU 2024 376; FF 2022 2651). Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 61 Contravvenzioni

1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:198

a.
viola le limitazioni delle emissioni prescritte in virtù della presente legge (art. 12 e 34 cpv. 1);
b.
non si conforma alle decisioni di risanamento (art. 16 e 32c cpv. 1);
c.
non prende le misure di protezione acustica prescritte dall'autorità (art. 19-25);
d.
fornisce informazioni o istruzioni errate o incomplete (art. 27);
e.
utilizza sostanze, senza che siano accompagnate dalle necessarie informazioni o istruzioni, in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 28);
f.
incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti (art. 30c cpv. 2);
g.
deposita rifiuti fuori delle discariche autorizzate (art. 30e cpv. 1);
h.199
viola l'obbligo di notifica concernente i rifiuti (art. 32b cpv. 2 e 3);
i.200
viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. a e c, 30b, 30c cpv. 3, 30d, 30h, cpv. 1, 31b cpv. 3, 32abis, 32b cpv. 4 e 32e cpv. 1-2bis);
j.201
viola le prescrizioni sulle costruzioni a basso consumo di risorse (art. 35j cpv. 1);
k.
viola le prescrizioni sul traffico di altri rifiuti (art. 30g cpv. 1);
l.
non garantisce la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento della discarica (art. 32b cpv. 1);
m.
viola le prescrizioni sul deterioramento fisico e l'utilizzazione del suolo (art. 33 cpv. 2 e 34 cpv. 1 e 2) nonché sui provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo (art. 34 cpv. 3);
mbis.202
viola le prescrizioni sulla tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati nonché di altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l'articolo 35e capoverso 3 per i quali è stato introdotto un obbligo di documentazione (art. 35g cpv.1);
n.
viola le prescrizioni sulla messa in commercio di impianti fabbricati in serie203 (art. 40);
o.
rifiuta di dare informazioni o fornisce dati inesatti all'autorità competente (art. 46);204
p.
viola le prescrizioni sulla copertura della responsabilità civile (art. 59b).205

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3 Il tentativo e la complicità sono punibili.

198 Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

199 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

200 Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

201 Introdotta dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

202 Introdotta dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 614; FF 2019 1123).

203 In precedenza: omologazione e contrassegni.

204 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

205 Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).

Art. 61a206 Elusione della tassa d'incentivazione

1 È punito con una multa fino al quintuplo del valore del profitto fiscale indebito, chiunque intenzionalmente procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito in relazione alla tassa secondo l'articolo 35a, segnatamente elude la tassa o ottiene illecitamente un'esenzione, un abbuono o un rimborso della stessa.

2 Il tentativo è punibile.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino al triplo del valore del profitto fiscale indebito.

4 Se non può essere determinato con precisione, il valore del profitto fiscale indebito è stimato nell'ambito del procedimento amministrativo.

5 L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l'UDSC.

206 Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

Art. 61b207 Messa in pericolo della tassa d'incentivazione

1 È punito con la multa fino a 30 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a.
omette di dichiarare o dichiara in modo errato dati e oggetti determinanti ai fini della riscossione della tassa di cui all'articolo 35a capoverso 1;
b.
in una domanda di rimborso della tassa secondo l'articolo 35c capoverso 3 tace fatti rilevanti o presenta giustificativi falsi su tali fatti;
c.
in qualità di persona tenuta a informare, fornisce indicazioni false (art. 46);
d.
omette di compilare, conservare o presentare correttamente i libri di commercio, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti o non adempie il proprio obbligo di informare (art. 46);
e.
intralcia, impedisce o rende impossibile il regolare svolgimento di un controllo (art. 46 cpv. 1); o
f.
contravviene a una disposizione di esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale.

2 Il tentativo è punibile.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

4 L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l'UDSC.

207 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024 (RU 2024 376; FF 2022 2651). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

Art. 62 Applicazione del diritto penale amministrativo

1 Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974208 sul diritto penale amministrativo sono applicabili ai reati secondo la presente legge.

2 Alle infrazioni secondo gli articoli 61a e 61b si applicano inoltre le altre disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo.209

208 RS 313.0

209 Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 62a210 Assistenza amministrativa

1 Le seguenti autorità si prestano assistenza e si scambiano le informazioni necessarie alla prevenzione e al perseguimento delle infrazioni e all'esecuzione delle misure previste dalla legislazione in materia di ambiente, protezione della natura e del paesaggio, protezione delle acque, riduzione delle emissioni di gas serra, conservazione delle foreste, caccia, pesca, ingegneria genetica o circolazione delle specie di fauna e di flora protette:

a.
l'Ufficio federale;
b.
l'UDSC;
c.
l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
d.
l'Ufficio federale di polizia;
e.
il Ministero pubblico della Confederazione;
f.
le autorità penali e amministrative cantonali;
g.
altre autorità penali o amministrative federali designate dal Consiglio federale, nella misura necessaria all'adempimento dei compiti e obblighi loro deferiti dalla presente legge.

2 Le informazioni trasmesse possono comprendere anche dati personali degni di particolare protezione concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, sempre che ciò sia necessario all'adempimento dei compiti e obblighi deferiti alle autorità interessate dalla presente legge.

3 Sono fatte salve disposizioni federali e cantonali più severe.

210 Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

Titolo sesto:211 Disposizioni finali

211 Originario Tit. 5.

Art. 63212

212 Abrogato dalla cifra II n. 32 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Art. 64 Adattamento di ordinanze federali

Le prescrizioni concernenti l'ambiente, emanate in virtù di altre leggi federali, se non sono conformi a quelle della presente legge, devono essere adeguate o completate secondo un piano stabilito dal Consiglio federale.

Art. 65 Diritto cantonale sulla protezione dell'ambiente

1 Fintanto che il Consiglio federale non fa espressamente uso della sua facoltà di emanare ordinanze, i Cantoni, udito il Dipartimento federale dell'interno, possono emanare, nei limiti della presente legge, disposizioni proprie.

2 I Cantoni non possono stabilire nuovi valori limite delle immissioni, nuovi valori d'allarme o nuovi valori di pianificazione, né emanare nuove disposizioni concernenti la valutazione di conformità di impianti fabbricati in serie e l'utilizzazione di sostanze o organismi.213 Le prescrizioni cantonali esistenti rimangono in vigore finché il Consiglio federale non emani le pertinenti prescrizioni.

213 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

Art. 65a214 Disposizione transitoria della modifica del 27 settembre 2024

In deroga all'articolo 36 della legge del 5 ottobre 1990215 sui sussidi, le domande di indennità per le spese risultanti dai provvedimenti secondo l'articolo 32ebis capoversi 3, 4 lettera a, 5 e 12 sono esaminate secondo il diritto vigente al momento della presentazione della domanda se i provvedimenti sono stati avviati o si sono già conclusi prima dell'entrata in vigore della presente modifica. Le domande devono essere presentate all'Ufficio federale al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

214 Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014 (RU 2015 865; FF 2014 3151 3163). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239).

215 RS 616.1

Art. 67 Referendum e entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1985217

217 DCF del 12 set. 1984.