1 Per i progetti di ricerca che prevedono l'impiego di radiazioni ionizzanti, la direzione del progetto verifica il rispetto del vincolo di dose di cui all'articolo 45 dell'ordinanza del 26 aprile 201735 sulla radioprotezione. 36
2 Notifica alla commissione d'etica competente il superamento del vincolo di dose ammesso entro sette giorni lavorativi dal momento in cui ne ha conoscenza.
3 La commissione d'etica competente può richiedere la consulenza tecnica dell'UFSP per valutare il calcolo o la stima della dose nonché per definire ulteriori misure.
4 Entro un anno dalla conclusione o dall'arresto prematuro di un progetto di ricerca comprendente esami di accompagnamento con radiazioni ionizzanti, la direzione del progetto trasmette all'UFSP un rapporto finale contenente tutte le indicazioni rilevanti ai fini della radioprotezione, in particolare una stima retrospettiva delle dosi per le persone partecipanti.37
5 Non sussiste alcun obbligo di fare rapporto secondo il capoverso 4 nel caso di radiofarmaci impiegati in modo conforme all'omologazione e nel caso di dispositivi medici recanti un marchio di conformità impiegati conformemente alle istruzioni per l'uso.38
6 Nell'ambito del parere di cui all'articolo 19 o su domanda, l'UFSP può prevedere ulteriori deroghe dall'obbligo di fare rapporto di cui al capoverso 4.