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748.122

Ordinanza del DATEC
sulle misure di sicurezza nell'aviazione

(OMSA)

del 20 luglio 2009 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),
d'intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visti gli articoli 122a capoverso 4, 122b capoverso 1, 122c capoverso 1 e 122d dell'ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea (ONA);
in esecuzione del regolamento (CE) n. 300/20082, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/19983 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/3734,5

ordina:

1 RS 748.01

2 Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 4 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 4 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

4 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 5 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

5 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798).

Sezione 1: Campo d'applicazione e diritto applicabile

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina, per le misure di sicurezza nell'aviazione secondo il regolamento (CE) n. 300/2008 in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 e gli articoli 122a-122d ONA:6

a.
i compiti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) e del comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione;
b.
i requisiti per i programmi di sicurezza degli esercenti di aeroporto e delle imprese di trasporto aereo;
bbis.7
i requisiti per il sistema di gestione della sicurezza dei fornitori di servizi della sicurezza aerea;
c.8
l'autorizzazione da parte dell'UFAC;
d.9
i compiti dell'organismo di controllo indipendente;
dbis.10
i compiti dell'organismo di formazione esterno;
e.
le misure in caso di particolare minaccia;
f.
il finanziamento delle misure;
g.
le misure agevolate per determinati esercenti di aeroporto e imprese di trasporto aereo.

2 Nell'ambito della presente ordinanza il campo d'aviazione di San Gallo-Altenrhein viene considerato un aeroporto.

6 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798).

7 Introdotta dalla cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

8 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

9 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798).

10 Introdotta dalla cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012 (RU 2012 5541). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798).

Sezione 2: Autorità competente e comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione

Art. 211 Autorità competente

L'UFAC è l'autorità competente per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del programma nazionale di sicurezza nell'aviazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 300/2008.

11 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

Art. 3 Comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione

1 Il comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione (comitato) coordina le attività dei vari organismi che partecipano all'elaborazione e all'attuazione del programma nazionale di sicurezza nell'aviazione. Esso ha in particolare i seguenti compiti:

a.
esaminare l'entità della minaccia;
b.
definire le priorità in materia di controlli di sicurezza;
c.
esprimere un parere in merito al programma nazionale di sicurezza nell'aviazione e ad altre misure rilevanti per la sicurezza;
d.
valutare l'efficienza e gli effetti dei controlli di sicurezza adottati;
e.
garantire lo scambio di informazioni, in particolare sulle decisioni delle organizzazioni internazionali competenti in materia di sicurezza.

2 Il comitato è composto di rappresentanti:

a.
dell'UFAC;
b.
dell'Ufficio federale di polizia;
c.
dell'Amministrazione federale delle dogane;
d.
dei competenti organi di polizia cantonali;
e.
degli esercenti di aeroporto interessati;
f.
delle imprese di trasporto aereo svizzere interessate;
g.
delle imprese di servizi di assistenza a terra;
h.
dei fornitori di servizi della sicurezza aerea;
i.12
del Servizio di ricerca scientifica dell'Istituto forense di Zurigo;
j.13
del settore del trasporto aereo. 14

3 L'UFAC nomina i membri d'intesa con l'Ufficio federale di polizia. A seconda dei temi trattati può prevedere la partecipazione di ulteriori persone.

4 L'UFAC dirige il comitato.

5 Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno.

12 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

13 Introdotta dalla cifra I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

14 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

Sezione 3: Obblighi degli esercenti di aeroporto, delle imprese di trasporto aereo e dei fornitori di servizi della sicurezza aerea15

15 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

Art. 4 Esercenti di aeroporto

1 Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeroporti secondo l'allegato I al regolamento (CE) n. 300/2008 e l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sono di competenza dell'esercente dell'aeroporto.16

2 Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 300/2008 e all'articolo 122a ONA, nel suo programma di sicurezza l'esercente dell'aeroporto prevede almeno:17

a.
un organigramma dell'organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;
b.
una descrizione del mandato e della composizione del comitato di sicurezza dell'aeroporto;
c.18
una descrizione delle procedure applicate per le misure di sicurezza;
cbis.19
una descrizione delle procedure applicate per la designazione di fornitori conosciuti di forniture per aeroporti;
d.
un piano delle diverse aree dell'aeroporto;
e.
una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell'ambito dei provvedimenti indicati nel programma;
f.
i piani d'emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d'aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba;
g.
un programma di formazione per le persone incaricate di effettuare i controlli di sicurezza;
h.20
una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all'autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell'aviazione.

3 L'esercente dell'aeroporto garantisce che tutto il personale attivo nell'area di sicurezza sia dotato di nullaosta di sicurezza.21

16 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

17 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

18 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

19 Introdotta dalla cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

20 Introdotta dalla cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

21 Introdotto dalla cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

Art. 5 Imprese di trasporto aereo

1 Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeromobili secondo l'allegato I al regolamento (CE) n. 300/2008 e l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sono di competenza dell'impresa di trasporto aereo.22

2 Conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 300/2008 e all'articolo 122b ONA, nel suo programma di sicurezza l'impresa di trasporto aereo prevede almeno:23

a.24
un organigramma dell'organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità; l'organizzazione di sicurezza deve garantire che in caso di eventi rilevanti per la sicurezza i responsabili siano a disposizione in Svizzera in qualsiasi momento;
b.25
una descrizione delle procedure applicate per le misure di sicurezza;
c.
una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell'ambito dei provvedimenti indicati nel programma;
d.
i piani d'emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba;
e.
un programma di formazione per le persone incaricate di effettuare i controlli di sicurezza;
f.26
una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all'autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell'aviazione.

22 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

23 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

24 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

25 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

26 Introdotta dalla cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

Art. 5a27 Fornitori di servizi della sicurezza aerea

1 Le misure di sicurezza volte a proteggere da minacce alla sicurezza degli aeromobili secondo l'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 sono di competenza del fornitore di servizi della sicurezza aerea.28

2 Conformemente alla sottoparte D punto ATM/ANS.OR.D.010 dell'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, un sistema di gestione della sicurezza del fornitore di servizi della sicurezza aerea prevede almeno:29

a.
un organigramma dell'organizzazione di sicurezza interna in cui siano definiti compiti e responsabilità;
b.
una descrizione delle procedure applicate per la sicurezza dei suoi impianti, del suo personale e dei suoi dati;
c.
una descrizione delle procedure applicate relative alla valutazione e alla riduzione del rischio nel settore della sicurezza, al controllo e al miglioramento della sicurezza, alle valutazioni della sicurezza e alla diffusione degli insegnamenti tratti;
d.
una descrizione delle procedure applicate per individuare le infrazioni alle disposizioni di sicurezza e allertare il personale;
e.
una descrizione delle misure per contenere gli effetti delle infrazioni alle disposizioni di sicurezza e individuare le misure di ristabilimento del livello di sicurezza e le procedure per minimizzare tali eventi in modo da prevenirne il ripetersi;
f.
un programma di formazione per le persone che hanno accesso a impianti, opere o sistemi critici;
g.
una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all'autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell'aviazione.

3 Il fornitore di servizi della sicurezza aerea garantisce che tutto il personale che ha accesso a impianti, opere o sistemi critici sia dotato di nullaosta di sicurezza.

27 Introdotto dalla cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

28 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798).

29 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798).

Sezione 4:30 Autorizzazione

30 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

Art. 631

L'UFAC è competente per l'autorizzazione di:

a.
agenti regolamentati per merci o posta ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 26 del regolamento (CE) n. 300/2008 (n. 6.3.1 dell'all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
b.
mittenti conosciuti di merci o di posta ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 27 del regolamento (CE) n. 300/2008 (n. 6.4.1 dell'all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
c.
fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo ai sensi del numero 8.0.2 dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 (n. 8.1.3 e 8.1.4 dell'all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
d.
trasportatori ai sensi del numero 6.5.1 dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 come trasportatori autorizzati;
e.
organismi di controllo indipendenti conformemente all'articolo 7;
f.
organismi di formazione esterni conformemente all'articolo 9a;
g.
coloro che utilizzano apparecchiature a raggi X o sistemi per il rilevamento di esplosivi (sistemi EDS) (n. 11.3.1 lett. b dell'all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
h.
istruttori (n. 11.5.1 dell'all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
i.
persone incaricate dell'organismo di controllo indipendente conformemente all'articolo 9 lettere a e b;
j.
coloro che effettuano lo screening di merci e posta (ispezioni manuali) ai sensi del numero 11.2.3.2 dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

31 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798).

Sezione 5:32 Organismo di controllo indipendente

32 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798).

Art. 7 Attribuzione dell'incarico

1 L'UFAC può incaricare un organismo di controllo indipendente di svolgere compiti di controllo presso le seguenti entità:

a.
agenti regolamentati per merci o posta di cui all'articolo 6 lettera a;
b.
mittenti conosciuti di merci o di posta di cui all'articolo 6 lettera b;
c.
fornitori regolamentati e conosciuti di provviste di bordo di cui all'articolo 6 lettera c;
d.
trasportatori autorizzati di cui all'articolo 6 lettera d.

2 L'UFAC può incaricare contemporaneamente diversi organismi di controllo indipendenti al fine di garantire la sicurezza aerea.

Art. 8 Compiti e requisiti

1 L'organismo di controllo indipendente adempie i seguenti compiti:

a.
verifica i requisiti applicabili alle entità e stila rapporti sulle verifiche svolte all'attenzione dell'UFAC;
b.
esamina e sottopone a perizia, all'attenzione dell'UFAC, i programmi di sicurezza delle entità;
c.
presenta all'UFAC la richiesta di autorizzazione per le entità controllate;
d.
rilascia alle entità controllate, su loro richiesta, una conferma della loro autorizzazione da parte dell'UFAC.

2 L'organismo di controllo indipendente sottostà alla vigilanza dell'UFAC.

3 L'UFAC incarica soltanto un organismo di controllo che:

a.
è indipendente da tutte le entità da controllare;
b.
svolge la propria attività di controllo in tutta la Svizzera a tariffe unitarie;
c.
dispone di personale con sufficiente formazione ed esperienza nei settori rilevanti della sicurezza aerea;
d.
dispone di almeno un responsabile dell'ispezione.
Art. 9 Compiti del responsabile dell'ispezione

Il responsabile dell'ispezione ha la responsabilità generale di tutte le attività dell'organismo di controllo indipendente. È l'interlocutore per l'UFAC e in particolare:

a.
seleziona, forma e sorveglia le persone dell'organismo di controllo indipendente incaricate della verifica;
b.
presenta all'UFAC la richiesta di autorizzazione per le persone incaricate;
c.
verifica se l'entità da controllare rispetta le prescrizioni;
d.
controlla che presso le entità siano rispettate le disposizioni dell'UFAC per i compiti di controllo.

Sezione 5a:33 Organismo di formazione esterno

33 Introdotta dalla cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012 (RU 2012 5541). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798).

Art. 9a Attribuzione dell'incarico

1 L'UFAC può incaricare un organismo di formazione esterno di formare i responsabili della sicurezza delle entità nonché gli istruttori.

2 L'UFAC può incaricare contemporaneamente diversi organismi di formazione esterni al fine di garantire la sicurezza aerea.

Art. 9b Compiti e requisiti

1 L'organismo di formazione esterno può adempiere in particolare i seguenti compiti:

a.
prepara una propria documentazione destinata alla formazione dei responsabili della sicurezza e di altri collaboratori delle entità secondo le disposizioni dell'UFAC e la sottopone per approvazione all'UFAC;
b.
istruisce i responsabili della sicurezza e gli altri collaboratori delle entità secondo le disposizioni dell'UFAC;
c.
esamina i responsabili della sicurezza e gli altri collaboratori delle entità designati dall'UFAC per la formazione al termine della stessa;
d.
presenta all'UFAC la richiesta di autorizzazione per gli istruttori;
e.
rilascia alle persone secondo l'articolo 6 lettera j, su loro richiesta, una conferma della loro autorizzazione da parte dell'UFAC.

2 L'organismo di formazione esterno sottostà alla vigilanza dell'UFAC.

3 L'UFAC incarica soltanto un organismo di formazione che:

a.
è indipendente da tutte le entità e non è esso stesso un organismo di controllo indipendente;
b.
dispone di competenze nello svolgimento e nell'organizzazione di formazioni;
c.
svolge la propria attività di formazione in tutta la Svizzera a tariffe unitarie;
d.
dispone di personale con sufficiente formazione ed esperienza nei settori rilevanti della sicurezza aerea;
e.
dispone di almeno un responsabile della formazione.
Art. 9c Compiti e requisiti dei responsabili della formazione e degli istruttori

1 Il responsabile della formazione ha la responsabilità generale di tutte le attività dell'organismo di formazione esterno. È l'interlocutore per l'UFAC e in particolare:

a.
seleziona, forma e sorveglia gli istruttori dell'organismo di formazione esterno;
b.
presenta all'UFAC la richiesta di autorizzazione per gli istruttori;
c.
controlla che siano rispettate le disposizioni dell'UFAC per i compiti di formazione.

2 Gli istruttori incaricati della formazione devono disporre:

a.
di competenze nei settori rilevanti della sicurezza aerea;
b.
di qualifiche e competenze nel settore della metodologia didattica;
c.
dell'autorizzazione da parte dell'UFAC.

Sezione 6: Misure in caso di particolare minaccia

Art. 10

1 In caso di una situazione generale di forte minaccia o su richiesta di un'impresa di trasporto aereo o di un esercente di aeroporto, l'UFAC può ordinare controlli di sicurezza supplementari per determinati voli o aerodromi particolarmente minacciati.

2 Nella sua decisione, l'UFAC si basa sull'analisi della minaccia svolta dall'Ufficio federale di polizia.

3 Se la situazione di minaccia lo richiede e in considerazione dell'urgenza, l'UFAC consulta preventivamente la competente polizia aeroportuale e l'esercente dell'aeroporto o l'impresa di trasporto aereo interessati e convoca il comitato nazionale di sicurezza nell'aviazione.

Sezione 7: Assunzione dei costi

Art. 11

1 Gli esercenti di aeroporto e le imprese di trasporto aereo sostengono i costi delle misure di sicurezza che devono adottare.

2 Eccezionalmente, la Confederazione può assumere una parte degli oneri e delle spese straordinari che contribuiscono in modo rilevante e duraturo al miglioramento della sicurezza.

Sezione 8: Misure di sicurezza agevolate

Art. 12 Esercenti di aeroporto

Gli esercenti di aeroporto a cui l'UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno:

a.
un organigramma dell'organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;
b.
una descrizione delle misure atte a migliorare la consapevolezza della sicurezza;
c.
una descrizione delle misure volte a proteggere il terreno, garantire la sicurezza contro il furto e impedire altre interferenze illecite nell'aviazione civile;
d.
i piani d'emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d'aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba.
Art. 13 Imprese di trasporto aereo

1 Le imprese di trasporto aereo a cui l'UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno:

a.
un organigramma dell'organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;
b.
una descrizione delle misure atte a migliorare la consapevolezza della sicurezza;
c.
una descrizione delle misure volte a proteggere l'aeromobile, garantire la sicurezza contro il furto e impedire altre interferenze illecite nell'aviazione civile;
d.
i piani d'emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d'aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba.

2 L'UFAC accorda tali agevolazioni a un'impresa di trasporto aereo solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.34
l'impresa di trasporto aereo ha in esercizio solo aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore alle 15 t o con meno di 20 posti.
b.
sulla base delle analisi della minaccia e dei rischi, per l'impresa di trasporto aereo sussiste un rischio ridotto tale da giustificare la deroga alle norme generali.

34 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

Sezione 8a:35 Disposizione penale

35 Introdotta dalla cifra I n. 1 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).

Art. 13a36

In virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 194837 sulla navigazione aerea, è punito chiunque:

a.
in quanto collaboratore di un esercente di aeroporto, di un'impresa di trasporto aereo, di un'impresa terza incaricata da un esercente di aeroporto o da un'impresa di trasporto aereo, di un fornitore di servizi della sicurezza aerea, di un agente regolamentato, di un mittente conosciuto di merci o di posta, di un fornitore regolamentato o conosciuto di provviste di bordo, di un trasportatore autorizzato, di un organismo di controllo indipendente o di un organismo di formazione esterno:38
1.
viola uno degli obblighi di cui agli articoli 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 5a capoverso 2, 8 capoverso 1 lettera a, 9, 12 o 13 capoverso 1,
2.
viola l'obbligo di esecuzione di controlli di sicurezza,
3.39
viola l'obbligo di proteggere o sorvegliare i passeggeri, il bagaglio a mano, il bagaglio da stiva, le merci o la posta, le provviste di bordo oppure gli aeromobili protetti ai fini della sicurezza,
4.40
disattende l'obbligo di formare personale,
4bis.41
disattende l'obbligo di impiegare soltanto personale formato e, se necessario, certificato,
5.42
viola l'obbligo di eseguire controlli della qualità,
6.
viola l'obbligo di notificare eventi rilevanti per la sicurezza;
b.
esercita senza autorizzazione un'attività per la quale è necessaria un'autorizzazione conformemente all'articolo 6.

36 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).

37 RS 748.0

38 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798).

39 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798).

40 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

41 Introdotto dalla cifra I dell'O del DATEC del 20 apr. 2016, in vigore dal 15 mag. 2016 (RU 2016 1269).

42 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798).

Sezione 9: Disposizioni finali