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742.221

Ordinanza del DATEC
sulla contabilità delle imprese concessionarie

(OCIC)

del 18 gennaio 2011 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC),

visto l'articolo 35 capoversi 1 e 2 della legge del 20 marzo 20091 sul trasporto
di viaggiatori (LTV),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica alle imprese che ricevono o hanno ricevuto indennità, contributi o mutui ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 o 31 capoverso 2 LTV o dell'articolo 51b della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr).3

2 Gli articoli 3 e 4 capoverso 1 si applicano a tutte le imprese titolari di una concessione ai sensi dell'articolo 6 LTV o dell'articolo 5 Lferr.

3 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono applicare per analogia gli articoli 4 capoverso 2, 5 e 7-20 alle imprese di cui assumono i costi secondo l'articolo 28 capoverso 3 o 4 LTV.

2 RS 742.101

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 1653).

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a.
conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni: la contabilità analitica effettiva che funge da base per la documentazione del risultato dei singoli settori di un'impresa;
b.
settore: tutte le offerte dello stesso genere di un'impresa; un singolo settore riunisce in particolare:
1.4
le linee del traffico regionale viaggiatori per le quali l'impresa riceve indennità dalla Confederazione,
2.
le tratte dell'infrastruttura ferroviaria,
3.
le altre offerte di trasporto ordinate quali il traffico locale o il carico di autoveicoli,
4.
le attività accessorie;
c.
conto economico per linea: il risultato di una singola offerta di un settore, documentato nel conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni;
d.
conto di previsione: il conto che nell'offerta inoltrata documenta i costi non coperti di singole offerte di un settore o del settore nel suo insieme;
e.
conto degli investimenti: la documentazione di tutte le attività svolte in relazione alla realizzazione, il rinnovo, l'ammortamento o il disinvestimento di attivi fissi;
f.
ricavi accessori: i ricavi realizzati con le risorse dei settori beneficiari di indennità, quali la pubblicità a bordo dei veicoli o corse speciali effettuate con veicoli dei settori beneficiari di indennità;
g.
attività accessorie: le prestazioni di produzione indipendente, concernenti ad esempio immobili non necessari all'esercizio o viaggi effettuati con autobus da turismo.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 1653).

Art. 3 Relazione sulla gestione

1 Tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, redigono una relazione sulla gestione secondo l'articolo 958 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni5.6

2 Nell'allegato della relazione sulla gestione vanno indicate tutte le assicurazioni di cose e di responsabilità civile stipulate ai fini dell'esercizio delle linee e tratte concessionarie, con i relativi importi di copertura. Nel caso dei gestori dell'infrastruttura, l'allegato della relazione sulla gestione deve contenere inoltre il conto degli investimenti per il settore dell'infrastruttura.7

3 Le imprese devono presentare la relazione sulla gestione entro sei mesi dalla chiusura dell'anno di esercizio all'Ufficio federale dei trasporti (UFT). Se hanno ricevuto indennità, contributi o mutui cantonali, devono presentare la relazione sulla gestione, entro lo stesso termine, anche ai relativi Cantoni.

4 ...8

5 RS 220

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 1653).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 1653).

8 Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2020 1653).

Art. 4 Presentazione dei conti

1 Il conto annuale deve fornire un quadro corrispondente all'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'impresa.

2 Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione possono chiudere i loro conti secondo norme per la presentazione dei conti riconosciute se:

a.
il rispetto di tali norme è confermato dall'organo di revisione nel suo giudizio di verifica; e
b.
le eventuali deroghe alla presente ordinanza sono state approvate dall'UFT.

3 Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione devono far verificare i loro conti almeno mediante revisione limitata. Se il totale delle indennità ricevute da Confederazione e Cantoni per il traffico regionale viaggiatori e per il settore dell'infrastruttura è superiore a dieci milioni di franchi all'anno, devono fare eseguire una revisione ordinaria.9

4 Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione devono farli sottoporre ogni anno a una verifica speciale se il totale annuo delle indennità secondo l'articolo 28 LTV e delle indennità e dei mutui previsti da convenzioni sulle prestazioni secondo l'articolo 51 Lferr10 è superiore a un milione di franchi. L'UFT disciplina i dettagli di questa verifica.11

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 1653).

10 RS 742.101

11 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 1653).

Art. 5 Obbligo d'informare i Cantoni

Le imprese sono tenute a informare i Cantoni dai quali hanno ricevuto indennità, contributi o mutui in merito alla contabilità e alla statistica dei trasporti.

Art. 612 Verifica dell'impiego dei sussidi

1 Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui da Confederazione e Cantoni devono presentare all'UFT e ai rispettivi Cantoni, entro trenta giorni dall'assemblea generale, il conto annuale approvato da quest'ultima e la seguente documentazione ai fini della verifica dell'impiego conforme dei sussidi:

a.
la dichiarazione relativa al rispetto dei principi per l'impiego dei sussidi;
b.
i conti economici per linea di tutti i settori, compresi i totali per ogni settore, e le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria;
c.
gli indicatori per il calcolo degli indici o per la misurazione delle prestazioni;
d.
se non risulta dal conto economico, dal bilancio o dall'allegato del conto annuale, una documentazione dettagliata concernente:
1.
le indennità ricevute nell'anno di esercizio, suddivise per committenti, in virtù dell'articolo 28 LTV o dell'articolo 51b Lferr13,
2.
gli importi dei mutui, suddivisi per finanziatori, ricevuti in virtù degli articoli 51b e 58a Lferr nonché di altre basi giuridiche pertinenti per l'impiego dei sussidi,
3.
gli importi degli aiuti finanziari non ancora conteggiati, suddivisi per finanziatori,
4.
la natura, la formazione, l'impiego e lo scioglimento di accantonamenti e riserve;
e.
il conto dettagliato degli impianti e degli ammortamenti;
f.
la documentazione dei disinvestimenti relativi a impianti dei settori beneficiari di indennità.

2 Il verbale dell'assemblea generale deve essere presentato non appena acquisisce validità giuridica.

3 I committenti possono esigere ulteriori documenti nell'ambito della loro attività di verifica.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 1653).

13 RS 742.101

Art. 7 Separazione del settore dell'infrastruttura dagli altri settori

1 Nel conto degli impianti e degli ammortamenti e nel conto degli investimenti il settore dell'infrastruttura deve essere completamente separato dagli altri settori dell'impresa o essere altrimenti nettamente distinto con l'ausilio di totali intermedi.

2 I valori d'acquisto e contabili del settore dell'infrastruttura devono essere documentati separatamente nel bilancio o nell'allegato del conto annuale.

3 Gli ammortamenti del settore dell'infrastruttura devono essere documentati separatamente nel conto economico o nell'allegato del conto annuale. Le imprese che non allestiscono un conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni devono strutturare il proprio conto economico conformemente al capoverso 1.

Capitolo 2: Conto degli impianti e degli ammortamenti

Art. 8 Principi

1 Il conto degli impianti e degli ammortamenti deve essere allestito secondo i principi degli importi lordi e della valutazione singola. Deve contenere il conto dettagliato delle voci di bilancio delle immobilizzazioni materiali.

2 La strutturazione minima per le immobilizzazioni da iscrivere all'attivo figura nell'allegato.

Art. 9 Delimitazione tra il conto economico e il conto degli impianti e degli ammortamenti

1 Le misure che servono a garantire la durata di utilizzazione espressa dal tasso di ammortamento devono essere registrate come interventi di manutenzione nel conto economico.

2 Non sono iscrivibili all'attivo i costi unici derivanti direttamente da investimenti che figurano come tali nel manuale finanziario dell'impresa. Tali costi devono essere documentati separatamente nel piano di investimento.14

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 1653).

Art. 10 Iscrizione all'attivo e storno di immobilizzazioni

1 Gli impianti acquisiti devono essere iscritti all'attivo ai costi d'acquisto. Gli impianti di produzione propria vanno iscritti all'attivo ai costi di produzione.15

2 I rinnovi totali e parziali di impianti devono essere iscritti all'attivo ai costi di acquisto o di produzione.

3 Gli ampliamenti di impianti devono essere iscritti all'attivo ai costi di acquisto o di produzione se è stato superato il limite inferiore di attivazione. La durata di utilizzazione e il tasso di ammortamento degli impianti ampliati vanno ridefiniti con la loro messa in esercizio.

4 I valori d'investimento effettivi o stimati e le rettificazioni del valore delle parti sostituite o del materiale sostituito devono essere stornati.

5 I valori contabili residui delle immobilizzazioni devono essere iscritti nel conto economico.

6 L'impresa deve fissare un limite di costo al di sotto del quale l'immobilizzazione non è iscritta all'attivo.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 1653).

Art. 11 Ammortamenti e rettificazioni del valore

1 Per gli ammortamenti degli impianti del traffico regionale viaggiatori va applicato un tasso compreso nei margini riportati nell'allegato. La durata di ammortamento inizia con l'avvio dell'esercizio commerciale e termina con la messa fuori servizio commerciale.16

1bis Se prima del termine della durata di utilizzazione di un impianto ne sono sostituite o rinnovate singole parti, è possibile iscrivere all'attivo e ammortizzare l'impianto suddividendolo in impianto principale e sottoimpianti. Se nell'allegato figurano sottoimpianti, una suddivisione diversa è soggetta ad autorizzazione. La suddivisione dell'impianto deve risultare chiaramente nel conto degli impianti e degli ammortamenti.17

2 Su domanda dell'impresa, l'UFT può autorizzare un tasso di ammortamento diverso se l'impresa:

a.
dimostra che sussistono particolari condizioni di costruzione e d'esercizio;
b.
motiva il fatto che la probabile durata di utilizzazione non rientra nei corrispondenti margini definiti per la durata di ammortamento; oppure
c.
intende ammortizzare sottoimpianti diversi da quelli indicati nell'allegato.18

2bis Gli impianti dell'infrastruttura sono ammortizzati in base alla prevista durata di utilizzazione tecnica.19

3 I contributi a fondo perso degli enti pubblici e di terzi per investimenti iscrivibili all'attivo, in particolare per lavori di scavo di gallerie, devono essere registrati in modo tale che su questa parte degli investimenti non possano essere operate rettificazioni del valore che influiscono sul risultato. In questo caso il contributo a fondo perso non può essere compensato con il valore d'acquisto.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 1653).

17 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 5 feb. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 597).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 5 feb. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 597).

19 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 1653).

Art. 12 Modifica della durata di utilizzazione

1 Ai settori del traffico regionale viaggiatori e dell'infrastruttura possono essere imputati ammortamenti solo fino a un valore contabile pari a zero.

2 Se la durata di utilizzazione di un impianto è oggetto di una rivalutazione, il valore contabile residuo deve essere ammortizzato in base alla durata di utilizzazione residua ridefinita.

3 In caso di liquidazioni di immobilizzazioni (risultati di alienazioni), i ricavi e i costi, comprensivi dei valori contabili residui, devono essere contabilizzati nel settore che ha assunto i costi degli impianti.

4 I risultati presumibili di alienazioni nel settore dell'infrastruttura direttamente connesse con rinnovi, ampliamenti o sostituzioni previsti devono essere iscritti separatamente nel piano di investimento.

Capitolo 3:
Conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni e conto di previsione

Art. 13 Conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni

1 Il conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni deve basarsi sull'organizzazione e sulle offerte dell'impresa. Occorre rispettare il principio di prestazione e di causalità nonché il principio della contabilità a costi completi.

2 Le imprese sottoposte a una direzione comune possono tenere il conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni per più di una persona giuridica.

3 L'UFT può autorizzare, su domanda, che il conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni sia tenuto solo su un settore parziale dell'impresa.

4 Se l'impresa tiene una rubrica settoriale per l'infrastruttura nel conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni, l'articolo 66 capoverso 3 Lferr20 è considerato rispettato.

Art. 14 Conto di previsione

1 Nel conto di previsione occorre rispettare il principio di prestazione e di causalità nonché il principio della contabilità a costi completi. Il conto di previsione può essere limitato ai settori rilevanti per l'offerta.

2 All'interno di un settore il conto di previsione deve essere strutturato secondo le stesse linee o tratte del conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni.21

3 Per le linee del settore del traffico regionale viaggiatori, oltre al conto di previsione devono essere documentati per ogni linea anche i ricavi commerciali dettagliati, i costi e le indennità indicati nell'offerta inoltrata per l'anno di orario in corso, nonché gli ultimi dati effettivi disponibili.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 1653).

Art. 15 Conto di previsione e conto economico per linea

1 Il grado di dettaglio dei ricavi commerciali, dei costi e delle indennità del conto di previsione deve essere identico a quello del conto economico per linea.

2 Nel conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni devono essere documentati separatamente i totali dei ricavi commerciali, dei costi e delle indennità di tutte le offerte dello stesso settore.

Art. 16 Strutturazione minima dei ricavi commerciali

1 Nel settore del traffico regionale viaggiatori i ricavi commerciali devono essere documentati separatamente per ogni linea almeno secondo i seguenti criteri:

a.
ricavi dei trasporti;
b.
ricavi accessori.

2 I ricavi dei trasporti devono essere strutturati per ogni linea secondo i seguenti tipi di titoli di trasporto:

a.
titoli di trasporto forfettari senza quelli di comunità tariffarie;
b.
titoli di trasporto singoli e abbonamenti per tratte senza quelli di comunità tariffarie;
c.
titoli di trasporto di comunità tariffarie per ogni comunità;
d.
altri ricavi di trasporti.

3 Se nel settore del traffico regionale viaggiatori una risorsa è impiegata per oltre il 10 per cento per prestazioni a favore di terzi, i ricavi derivanti da queste non sono considerati ricavi accessori ai sensi dell'articolo 29 capoverso 8 dell'ordinanza dell'11 novembre 200922 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori. Tali prestazioni devono essere registrate come attività accessoria.

4 Nel settore dell'infrastruttura i ricavi commerciali devono essere documentati separatamente almeno secondo i seguenti criteri:

a.
ricavi derivanti dalla concessione dell'accesso alla rete, suddivisi per tratte, comprese le prestazioni supplementari e di servizio ad esso collegate;
b.
ricavi derivanti dalla gestione dell'esercizio per conto di altri gestori dell'infrastruttura;
c.
ricavi accessori.

5 L'UFT può esigere, nel singolo caso, la documentazione di altri tipi di ricavi o concedere agevolazioni.

Art. 17 Strutturazione minima dei costi

1 Nel settore del traffico regionale viaggiatori devono essere documentati separatamente per ogni linea almeno i costi, i volumi di prestazioni, le unità e i costi unitari per:

a.
la conduzione dei veicoli;
b.
l'accompagnamento dei treni e la protezione di persone e cose;
c.
i veicoli ferroviari, suddivisi per principali tipi di composizione e per:
1.
esercizio e manutenzione,
2.
ammortamenti,
3.
interessi;
d.
i veicoli stradali o battelli, suddivisi per categorie di veicoli;
e.
la vendita e la distribuzione;
f.
l'utilizzo delle tracce delle linee ferroviarie;
g.
l'amministrazione;
h.
la riduzione della deduzione dell'imposta precedente dovuta all'indennità.

2 Nel settore dell'infrastruttura devono essere documentati separatamente almeno i costi per:

a.
la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria secondo l'articolo 62 capoverso 1 Lferr23;
b.
l'ammortamento dell'infrastruttura ferroviaria secondo l'articolo 62 Lferr;
c.
l'amministrazione;
d.
la riduzione della deduzione dell'imposta precedente dovuta all'indennità.

3 Nei conti economici per linea dei settori che non beneficiano di indennità della Confederazione, i costi devono essere documentati separatamente secondo i capoversi 1 e 2 se concernono centri di costo che forniscono anche prestazioni per settori beneficiari di indennità della Confederazione.

4 L'UFT può esigere, nel singolo caso, la documentazione di altri tipi di costi o concedere agevolazioni.

5 Se una linea è stata trasferita interamente o in parte a terzi mediante contratto d'esercizio ai sensi dell'articolo 19 dell'ordinanza del 4 novembre 200924 sul trasporto di viaggiatori, i committenti possono esigere che nel conto di previsione i costi dell'intera prestazione vengano strutturati secondo il capoverso 1.

Art. 18 Strutturazione minima delle indennità

1 Nel settore del traffico regionale viaggiatori le indennità e gli eventuali utili da attività accessorie devono essere documentati per ogni linea almeno secondo i seguenti criteri:

a.
indennità ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 LTV;
b.
indennità per ulteriori offerte, miglioramenti di offerte o agevolazioni tariffali ai sensi dell'articolo 28 capoverso 4 LTV;
c.
utili da attività accessorie accreditati al traffico regionale viaggiatori.

2 Nel settore dell'infrastruttura le indennità e gli eventuali utili da attività accessorie accreditati all'infrastruttura devono essere documentati almeno secondo i seguenti criteri:

a.25
indennità ai sensi dell'articolo 51Lferr26;
b.
utili da attività accessorie accreditati all'infrastruttura.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 1653).

26 RS 742.101

Art. 19 Documentazione dei totali e del risultato

1 Nei conti di previsione e nei conti economici per linea, oltre ai consueti totali deve essere documentato il risultato senza considerare le indennità e gli eventuali utili da attività accessorie.

2 Le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria che influenzano il risultato determinante ai fini dell'impiego degli utili, ai sensi dell'articolo 36 capoversi 2 e 4 LTV o dell'articolo 67 Lferr27, devono essere documentate almeno per ogni settore.28 Le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria che influenzano i costi non coperti determinanti per le indennità devono essere documentate nel conto di previsione per ogni linea o tratta.

27 RS 742.101

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 1653).

Art. 20 Piano a medio termine

1 Nel settore del traffico regionale viaggiatori, il piano a medio termine deve coprire almeno quattro anni, compreso il periodo di orario oggetto dell'offerta. Esso deve essere strutturato per linee.

2 Con il consenso dei committenti è possibile rinunciare alla strutturazione per linee.

3 Nel piano a medio termine devono essere documentati e commentati almeno i totali dei ricavi commerciali, dei costi, delle indennità e dei volumi di prestazioni, nonché i relativi cambiamenti. I volumi di prestazioni comprendono i chilometri produttivi, le ore di orario e i viaggiatori-chilometri.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 2330 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° maggio 2020

Le seguenti disposizioni nella versione della modifica del 1° maggio 2020 si applicano per la prima volta all'anno di esercizio che termina il 31 dicembre 2020 o successivamente:

a.
l'articolo 4 capoversi 3 e 4 sulla revisione;
b.
l'articolo 6 capoverso 1 lettera a sulla dichiarazione relativa al rispetto dei principi per l'impiego dei sussidi.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 1653).

Allegato31

31 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 1653).

(art. 8 cpv. 2 e 11 cpv. 1)

Margini per gli ammortamenti per impianti del traffico regionale viaggiatori

Gli ammortamenti per gli impianti contrassegnati da un asterisco (*) devono essere documentati separatamente nel conto degli impianti e degli ammortamenti.

1 Impianti senza suddivisione prescritta in sottoimpianti

Impianti

Infrastruttura

Ammortamenti traffico regionale viaggiatori

Margine tassi in per cento

Durata in anni

min.

max.

max.

min.

1.0 Edifici e terreni

1.0.1 Spese per terreni

0,0

0,0

-

-

1.0.2 Indennizzi iscritti all'attivo in relazione a terreni

1,5

2,0

67

50

1.0.3 (Altri) edifici e terreni (*)

x

1.0.4 Edifici necessari all'esercizio

x

1,25

5,0

80

20

1.0.5 Edifici non necessari all'esercizio

x

1,25

5,0

80

20

1.1 Manufatti

1.1.1 Ponti (*)

x

1,25

3,0

80

33

1.1.2 Gallerie (*)

x

1,0

2,0

100

50

1.1.3 Altri manufatti (*)

x

1,25

3,0

80

33

1.2 Sede ferroviaria / via di corsa

1.2.1 Binari (*)

x

3,0

4,0

33

25

1.2.2 Scambi (*)

x

4,0

20,0

25

5

1.2.3 Altri impianti della sede ferroviaria (*)

x

1,25

4,0

80

25

1.2.4 Sostegni intermedi, fondazioni, funi, rulliere di sostegno e di ritenuta nonché sospensioni di funicolari e funivie

2,0

20,0

50

5

1.3 Impianti per l'alimentazione con corrente di trazione e argani

1.3.1 Linee di contatto (*)

x

3,0

4,0

33

25

1.3.2 Sottocentrali, raddrizzatori e trasformatori

2,0

4,0

50

25

1.3.3 Altri impianti per l'alimentazione con corrente di trazione (*)

x

3,0

10,0

33

10

1.3.4 Argani e freni per le funicolari e le funivie (se non contenuti negli impianti di cui al n. 1.3.2)

3,0

8,0

33

13

1.4 Impianti di sicurezza

1.4.1 Apparati centrali e impianti per il controllo della marcia dei treni (*)

x

4,0

5,0

25

20

1.4.2 Altri impianti di sicurezza (*)

x

1.4.3 Dispositivi tecnici di comando delle funicolari e delle funivie (se non contenuti negli impianti di cui al n. 1.3.4)

4,0

20,0

25

5

1.5 Impianti a bassa tensione e di telecomunicazione

1.5.1 Consumatori a bassa tensione (*)

x

1.5.2 Altri impianti a bassa tensione e di telecomunicazione (*)

x

4,0

20,0

25

5

1.6 Impianti destinati al pubblico

1.6.1 Marciapiedi e accessi

x

1.6.2 Altri impianti destinati al pubblico (*)

x

1,5

5,0

67

20

1.6.3 Impianti di approdo per i battelli (*)

5,0

10,0

20

10

1.7 Veicoli e battelli

1.7.1 Veicoli su rotaie dell'infrastruttura (*)

x

1.7.2 Altri veicoli dell'infrastruttura (*)

x

1.7.3 Veicoli stradali da lavoro e di servizio

10,0

20,0

10

5

1.7.4 Rimorchi per il trasporto di persone e cose

7,0

10,0

14

10

1.7.5 Battelli

2,5

5,0

40

20

1.8 Impianti d'esercizio e varia

1.8.1 Altri impianti d'esercizio e varia (*)

x

3,0

25,0

33

4

1.8.2 Cisterne, impianti di lavaggio

5,0

10,0

20

10

1.8.3 Installazioni meccaniche ed elettriche in edifici e all'aperto

3,0

20,0

33

5

1.8.4 Dispositivi per la vendita, parchimetri, dispositivi per il controllo d'accesso e per il conteggio delle frequenze

10,0

20,0

10

5

1.8.5 Beni mobili, hardware e software, inventario dei locali di vendita nonché strutture mobili dei veicoli

3,0

25,0

33

4

2 Impianti con suddivisione prescritta in sottoimpianti

Impianti

Sottoimpianti

Ammortamenti traffico regionale viaggiatori

Margine tassi in per cento

Durata in anni

min.
in %

max.
in %

max.

min.

2.1 Veicoli su rotaie e cabine di funivie (*)

2.1.1 Veicoli motore su rotaie elettrici

2,5

5,0

40

20

2.1.2 Veicoli motore su rotaie e treni a carburante

4,0

7,0

25

14

2.1.3 Vagoni di ferrovie e funicolari

2,5

5,0

40

20

2.1.4 Cabine di funivie

4,0

10,0

25

10

Sottoimpianti degli impianti 2.1.1-2.1.4:

Installazioni elettriche per la trazione e la sicurezza

5,0

10,0

20

10

Installazioni per la clientela

5,0

10,0

20

10

Sistemi d'informazione alla clientela/
apparecchi di climatizzazione adeguati

8,0

20,0

13

5

Componenti (in particolare di carrelli e cerniere)

10,0

20,0

10

5

Motori per la trazione a carburante

4,0

12,0

25

8

2.2 Bus (*)

2.2.1 Autobus, esclusi i minibus

7,0

10,0

14

10

2.2.2 Minibus

12,0

15,0

8

7

2.2.3 Filobus

5,0

10,0

20

10

Sottoimpianti degli impianti 2.2.1-2.2.3:

Installazioni per la clientela

5,0

10,0

20

10

Sistemi d'informazione alla clientela

8,0

20,0

13

5