Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie da parte di un'impresa di trasporto ferroviario (accesso alla rete).
2 Si applica alle infrastrutture ferroviarie che possono essere esercitate in virtù di una concessione o di un accordo internazionale.
3 L'accesso alla rete non è obbligatoriamente accordato a:
- a.
- le ferrovie esclusivamente a cremagliera;
- b.
- le tratte le cui caratteristiche escludono l'utilizzo da parte di altre imprese di trasporto ferroviario;
- c.
- le parti degli impianti che un'impresa ferroviaria esercita esclusivamente per la manutenzione di veicoli o dell'infrastruttura.
4 Le disposizioni di cui alla sezione 6 sui prezzi delle tracce si applicano anche alle tratte per le quali la Confederazione ha concluso una convenzione sulle prestazioni secondo l'articolo 51 Lferr con il gestore dell'infrastruttura o una convenzione sull'offerta secondo l'articolo 21 dell'ordinanza dell'11 novembre 20094 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori con l'impresa di trasporto ferroviario.5
5 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 46).
