Art. 1 Oggetto5
La presente ordinanza disciplina:
- a.6
- la garanzia di origine per l'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità;
- abis.7
- la garanzia di origine per combustibili e carburanti;
- b.
- la pianificazione del territorio in relazione al potenziamento delle energie rinnovabili;
- c.
- l'immissione di energia di rete e il consumo proprio;
- d.
- i bandi di gara per misure di efficienza;
- e.8
- le garanzie per la geotermia;
- f.
- l'indennizzo per le misure di risanamento concernenti gli impianti idroelettrici;
- g.
- il supplemento rete;
- h.
- l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia negli edifici e nelle imprese;
- hbis.9
- i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità;
- i.
- le misure di promozione nel settore dell'energia;
- j.
- la collaborazione internazionale nell'ambito di applicazione della LEne;
- k.
- la verifica degli effetti e il trattamento dei dati.
5 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 829).
6 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
7 Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
8 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 783).
9 Introdotta dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).
