Art. 1 Attività d'incidenza territoriale
1 Sono d'incidenza territoriale le attività che modificano l'utilizzazione del suolo o l'insediamento o che sono volte a conservare l'utilizzazione del suolo o l'insediamento in questione.
2 Confederazione, Cantoni e Comuni esplicano segnatamente attività d'incidenza territoriale allorquando:
- a.
- elaborano o approvano piani direttori e d'utilizzazione, concezioni e piani settoriali, come anche i fondamenti necessari a tal fine;
- b.
- progettano, costruiscono, modificano o usano edifici e impianti pubblici o d'interesse pubblico;
- c.
- rilasciano concessioni o autorizzazioni per edifici e impianti, per dissodamenti, diritti d'acqua, di prospezione o di trasporto, oppure per altri diritti di godimento;
- d.
- erogano sussidi per edifici e impianti, segnatamente per impianti di protezione delle acque, impianti di trasporto e di approvvigionamento ed edifici di abitazione nonché per bonifiche fondiarie, correzioni di corsi d'acqua o misure protettive.
