Art. 1
1 La Confederazione riscuote tasse di bollo su:
- a.4
- l'emissione dei seguenti titoli svizzeri:
- b.7
- la negoziazione dei seguenti titoli svizzeri e esteri:
- 1.
- obbligazioni,
- 2.
- azioni,
- 3.
- quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative,
- 3bis.8
- buoni di partecipazione e buoni di partecipazione di banche cooperative,
- 4.
- buoni di godimento,
- 5.9
- quote a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200610 sugli investimenti collettivi (LICol);
- 6.
- documenti che giusta la presente legge sono assimilati ai titoli designati ai numeri da 1 a 5.
- c.
- il pagamento contro quietanza di premi di assicurazione.
2 Se non vengono emessi o consegnati titoli per gli atti giuridici di cui al capoverso 1, i libri di commercio o gli altri documenti che servono ad accertarli tengono luogo dei titoli.
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).
5 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
6 Abrogate dall'all. n. 2 della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), con effetto dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).
8 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
9 Nuovo testo giusta l'all. n. II 4 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).