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531.35

Ordinanza
sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica
per garantire l'approvvigionamento economico del Paese

(OOSE)

del 10 maggio 2017 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull'approvvigionamento del Paese (LAP);
e gli articoli 8c capoversi 1 e 2, 15a capoverso 3 e 17g capoverso 4 della legge del 23 marzo 20072 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl),3

ordina:

1 RS 531

2 RS 734.7

3 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 826).

Art. 1 Compiti dell'AES

1 L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) adotta le misure preparatorie necessarie nei settori della produzione, dell'acquisto, del trasporto, della distribuzione e del consumo di energia elettrica in vista di una situazione di grave penuria.

2 L'AES tiene conto delle condizioni regionali e tecniche, in particolare delle funzioni della società nazionale di rete e della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom).

3 Coordina i compiti dei suoi membri.

4 Se l'AES istituisce un'organizzazione particolare per garantire l'approvvigionamento del Paese in energia elettrica, le imprese che non sono membri dell'AES possono assoggettarsi volontariamente a tale organizzazione.

Art. 1a4 Sistema di monitoraggio: gestione e accesso

1 La società nazionale di rete gestisce un sistema di monitoraggio per osservare la situazione in materia di approvvigionamento e i suoi sviluppi nel settore dell'energia elettrica.

2 Accorda all'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP) l'accesso al sistema di monitoraggio mediante procedura di richiamo e le presenta periodicamente un rapporto sull'evoluzione della situazione in materia di approvvigionamento.5

4 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 285).

5 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 826).

Art. 1b6 Sistema di monitoraggio: trattamento dei dati

1 Il sistema di monitoraggio comprende dati riguardanti:

a.
la produzione e il consumo di energia elettrica in Svizzera;
b.
le capacità di importazione e di esportazione della Svizzera;
c.
l'autoapprovvigionamento della Svizzera;
d.
il livello di riempimento, di afflusso e deflusso dei bacini di accumulazione in Svizzera;
e.
i prezzi del mercato spot e i prezzi a termine sulle piazze di contrattazione dell'energia elettrica in Europa;
f.
le temperature e la quantità di precipitazioni in Europa centrale nonché le riserve di neve in Svizzera.7

2 I dati sono a disposizione dell'AEP8 per un periodo di 20 anni dalla data della loro registrazione. L'AEP può usarli per osservare la situazione in materia di approvvigionamento e analizzare gli sviluppi nel settore dell'energia elettrica.9

3 La società nazionale di rete adotta misure organizzative e tecniche per garantire la registrazione automatica del trattamento dei dati e impedire il trattamento non autorizzato dei dati. Definisce le misure in un regolamento sul trattamento dei dati.

4 La società nazionale di rete, in accordo con l'AEP, può trasmettere dati aggregati o anonimizzati ai seguenti servizi, qualora ne abbiano bisogno per l'adempimento del loro mandato legale:

a.
la ElCom;
b.
l'Ufficio federale dell'energia;
c.
altre autorità federali e cantonali;
d.
l'AES e la sua organizzazione incaricata di garantire l'approvvigionamento del Paese in energia elettrica (art. 1 cpv. 4).10

4bis In accordo con l'AEP, può trasmettere i dati secondo il capoverso 1 lettera d senza che siano stati aggregati o anonimizzati, se tali dati sono necessari per l'adempimento dei seguenti compiti legali:

a.
procedura di attribuzione nel quadro dell'acquisto di prestazioni di servizio relative al sistema da parte della società nazionale di rete;
b.
analisi della situazione in materia di approvvigionamento;
c.
sorveglianza delle riserve di energia;
d.
verifica dei piani pluriennali della società nazionale di rete.11

5 I destinatari dei dati adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato.

6 La società nazionale di rete, l'AEP e l'AES sono tenuti al segreto (art. 63 LAP) sull'osservazione della situazione in materia di approvvigionamento di energia elettrica e sulle informazioni che vi sono connesse. Possono utilizzare i dati provenienti dal sistema di monitoraggio unicamente per gli scopi dell'approvvigionamento economico del Paese.

6 Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 285).

7 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 704).

8 Nuovo espr. giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 826). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

9 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 704).

10 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 704).

11 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 704).

Art. 212 Compiti dell'AEP

1 L'AEP decide il genere e l'entità delle misure preparatorie e definisce i requisiti applicabili al sistema di monitoraggio.

2 Vigila sui lavori preparatori dell'AES e sulla gestione del sistema di monitoraggio ed è autorizzato a impartire all'AES e alla società nazionale di rete istruzioni al riguardo.

12 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 285).

Art. 3 Collaborazione

In situazioni di grave penuria l'AEP e l'AES collaborano con l'Ufficio federale dell'energia, ElCom, la società nazionale di rete, l'esercito, la protezione della popolazione e i Cantoni.

Art. 3a13 Trattamento dei dati per la preparazione delle misure d'intervento

1 L'AEP e l'AES trattano i dati necessari ai fini della preparazione delle misure d'intervento di cui agli articoli 31-34 LAP nel settore elettrico. Trattano in particolare dati di base, dati di misurazione e dati previsionali.

2 Raccolgono i dati attraverso la piattaforma di cui all'articolo 17g capoverso 1 LAEl, sempre che siano disponibili. Raccolgono i dati non disponibili su tale piattaforma direttamente presso le imprese del settore dell'energia elettrica e i consumatori finali.

3 Le imprese del settore dell'energia elettrica e i consumatori finali forniscono all'AEP e all'AES su richiesta i dati non disponibili sulla piattaforma di cui all'articolo 17g capoverso 1 LAEl e li comunicano loro in forma elettronica e con la frequenza necessaria.

4 L'AEP e l'AES adottano misure tecniche e organizzative per evitare il trattamento non autorizzato dei dati.

5 I dati di misurazione e i dati previsionali possono essere conservati per dieci anni a partire dalla data del loro rilevamento.

13 Introdotto dalla cifra I dell'O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 826).

Art. 414 Indennizzo

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati l'indennizzo dell'AES per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 1.

14 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 704).

Art. 4a15 Costi di rete computabili

1 I costi sostenuti dai gestori di rete, dai produttori e dai gestori di impianti di stoccaggio per la preparazione e l'esecuzione delle misure secondo l'articolo 1 nonché per il monitoraggio dell'elettricità secondo gli articoli 1a e 1b sono considerati costi di rete computabili secondo l'articolo 15a LAEl.

2 Il finanziamento dei costi secondo il capoverso 1 è da considerarsi parte del corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto analogamente ai costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e per la riserva di energia (art. 15 cpv. 2 lett. a LAEl). Tale parte di corrispettivo per l'utilizzazione della rete deve figurare nella fattura insieme ai costi per la riserva di energia come voce separata.

3 L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) collabora con la ElCom per il controllo dei costi e consulta la ElCom prima di prendere decisioni. L'UFAE e la ElCom possono scambiarsi i dati e le informazioni necessari per il coordinamento e il controllo delle informazioni delle imprese.

15 Introdotto dalla cifra I dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 704).