Versione in vigore, stato 29.01.2021

01.01.2025 - *
29.01.2021 - 31.12.2024 / In vigore
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2021 - 28.01.2021
15.06.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 14.06.2020
01.07.2016 - 31.12.2018
01.10.2015 - 30.06.2016
03.12.2013 - 30.09.2015
01.09.2013 - 02.12.2013
01.01.2012 - 31.08.2013
01.01.2011 - 31.12.2011
01.10.2009 - 31.12.2010
15.11.2008 - 30.09.2009
01.07.2006 - 14.11.2008
01.01.2006 - 30.06.2006
01.01.2003 - 31.12.2005
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

443.113

Ordinanza del DFI
sulla promozione cinematografica

(OPCin)

del 21 aprile 2016 (Stato 29 gennaio 2021)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 8 capoverso 2, 11 capoverso 1, 12 capoverso 3 e 26 capoverso 2 della legge del 14 dicembre 20011 sul cinema (LCin);
visto l'articolo 18a dell'ordinanza del 3 luglio 20022 sulla cinematografia,

ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina gli strumenti di promozione, le condizioni, i principi di calcolo e la procedura per la concessione di aiuti finanziari nei seguenti settori:

a.
promozione della creazione cinematografica svizzera;
b.3
promozione della pluralità e della qualità dell'offerta cinematografica;
c.4
promozione della cultura cinematografica e della formazione continua delle persone occupate nella cinematografia.

2 Disciplina inoltre il rilascio di certificati di origine per film svizzeri e il riconoscimento di coproduzioni svizzere con l'estero.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

4 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 2 Campo di applicazione

1 La presente ordinanza si applica alla promozione cinematografica in Svizzera.

2 Si applica alla consegna del Premio del cinema svizzero per quanto l'ordinanza del DFI del 30 settembre 20045 concernente il Premio del cinema svizzero non disponga altrimenti.

3 Si applica alla promozione cinematografica nel settore della cooperazione internazionale per quanto l'ordinanza del DFI del 21 aprile 20166 sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin) non disponga altrimenti.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

a.
film per il cinema: un film concepito per una prima commercializzazione nei cinema o ai festival e per la cui prima commercializzazione vige un termine di protezione adeguato;
b.
film svizzero: un film:
1.
prodotto autonomamente da un'impresa in Svizzera o coprodotto con una o più imprese con sede all'estero, e
2.
che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 LCin;
c.
coproduzione: un film:
1.
coprodotto, conformemente a un accordo di coproduzione concluso dalla Svizzera, da un'impresa con sede in Svizzera e una o più imprese con sede all'estero, e
2.
al quale partecipano personale artistico e tecnico e industrie tecniche che provengono dai Paesi delle imprese coproduttrici o che vi hanno rispettivamente il loro domicilio o la loro sede;
d.
lungometraggio: un film di durata pari o superiore a 60 minuti;
e.
cortometraggio: un film di durata inferiore a 60 minuti;
f.7
nuova leva: una persona che ha partecipato alla sceneggiatura, alla regia o alla produzione di al massimo tre cortometraggi o due lungometraggi in una posizione di responsabilità nel settore artistico o tecnico;
g.
contributo a progetto: un aiuto finanziario per condurre un progetto unico, limitato nel tempo e nello spazio;
h.
contributo strutturale: un aiuto finanziario all'esercizio di un'istituzione o un'impresa;
i.8
premio alla pluralità: un aiuto finanziario per contributi alla pluralità dell'offerta in Svizzera.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

8 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Titolo secondo: Strumenti e condizioni della promozione

Capitolo 1: Condizioni generali della promozione

Art. 4 Legame con la Svizzera

1 Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica possono essere richiesti soltanto da persone che hanno un legame con la Svizzera.

2 Le persone fisiche devono avere la cittadinanza svizzera o il domicilio in Svizzera. Le imprese individuali e le società di persone devono avere sede in Svizzera.

3 Le persone giuridiche devono avere sede in Svizzera ed essere detenute o dirette in maggioranza da persone che hanno il domicilio in Svizzera.

Art. 5 Indipendenza

1 Chi richiede un contributo a progetto conformemente al titolo secondo capitolo 2 deve dimostrare che tutte le persone fisiche e giuridiche partecipanti al progetto in misura determinante sono indipendenti.9

2 Tali persone non devono, né del tutto né in parte, essere detenute da o trovarsi sotto l'influsso determinante di:

a.
emittenti televisive;
b.
imprese mediatiche che producono contenuti mediatici in modo paragonabile e li diffondono mediante mezzi di comunicazione di massa;
c.
istituzioni di formazione e formazione continua.

3 I progetti cinematografici devono essere sviluppati e prodotti e i film devono essere commercializzati sotto la propria responsabilità.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 6 Professionalità

1 Chi richiede un aiuto finanziario deve garantire che il compito per il quale è richiesto un sostegno sarà svolto con professionalità.

2 Deve dimostrare che tutte le persone partecipanti al progetto in misura determinante dispongono di una formazione o di un'esperienza professionale adeguata per l'esercizio della loro funzione.

Capitolo 2: Promozione della creazione cinematografica svizzera

Art. 7 Strumenti di promozione

1 La Confederazione promuove la creazione cinematografica svizzera mediante aiuti finanziari della promozione selettiva, della promozione legata al successo e della promozione legata alla sede di produzione, accordati per lo sviluppo e la realizzazione di progetti cinematografici e per la commercializzazione di film.

2 Questo settore comprende in particolare i seguenti strumenti di promozione:

a.
promozione della stesura di trattamenti e sceneggiature;
b.
promozione dello sviluppo dei progetti e della preparazione delle riprese;
c.
promozione della realizzazione;
d.
promozione della postproduzione;
e.10
promozione della distribuzione e della diffusione.
f.11
...

3 Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti negli allegati 1 e 2 numero 1.12

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

11 Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 8 Film che possono beneficiare di un sostegno: origine

1 Sono sostenuti soltanto film svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero.

2 Per la stesura di trattamenti e sceneggiature sono concessi aiuti finanziari soltanto se le attività per le quali è richiesto un sostegno sono svolte prevalentemente da persone di cittadinanza svizzera o domiciliate in Svizzera.

Art. 9 Film che possono beneficiare di un sostegno: generi

1 Possono beneficiare di un sostegno i seguenti generi di film:

a.
film per il cinema;
b.
altri film, a condizione che siano stati prodotti da un'impresa di produzione indipendente e sotto la sua responsabilità.

2 I film coprodotti con imprese che commercializzano film, segnatamente emittenti televisive, piattaforme online, imprese mediatiche, cinema e imprese di distribuzione oppure coprodotti con istituzioni di formazione e formazione continua sono sostenuti a condizione di dimostrare che:13

a.
i film possano essere realizzati nel rispetto dell'indipendenza artistica ed economica; e
b.
i diritti e le partecipazioni appannaggio dei richiedenti consentano una commercializzazione attiva al di là dello sfruttamento da parte delle imprese o istituzioni coproduttrici.

3 Possono beneficiare di un sostegno sia lungometraggi sia cortometraggi.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 10 Persone e imprese che possono beneficiare di un sostegno

1 Gli aiuti finanziari per la stesura di trattamenti e sceneggiature possono essere richiesti da autori di sceneggiature e da imprese di produzione.

2 Gli aiuti finanziari per lo sviluppo di progetti, la preparazione delle riprese, la realizzazione, la postproduzione, la distribuzione e la diffusione possono essere richiesti soltanto da imprese iscritte nel registro di commercio.

3 Le imprese di distribuzione devono inoltre essere registrate conformemente all'articolo 23 LCin.

Art. 11 Inizio anticipato delle riprese

1 Se per un progetto cinematografico è stata presentata una domanda di contributo alla realizzazione, le riprese non possono iniziare prima della decisione sulla concessione dell'aiuto finanziario. L'inosservanza di questa disposizione comporta la perenzione del contributo. In casi giustificati, l'Ufficio federale della cultura (UFC) può fare eccezioni se una pertinente domanda scritta è stata presentata con sufficiente anticipo prima dell'inizio delle riprese.

2 Nel caso dei documentari non è richiesta un'approvazione per l'inizio anticipato delle riprese; le riprese avvengono a proprio rischio.

3 Se è richiesto un contributo alla realizzazione di un documentario, nella domanda occorre indicare a che punto si trovano le riprese. Le spese sostenute e le modalità del finanziamento devono essere dichiarate separatamente. L'inosservanza di questa disposizione comporta la perenzione del contributo.

4 Un contributo alla realizzazione può essere richiesto soltanto se non c'è ancora un premontaggio.

Art. 1214 Promozione cinematografica selettiva

Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva sono concessi secondo i criteri di qualità stabiliti nell'allegato 2 numero 2.1.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 13 Promozione cinematografica legata al successo

1 Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata al successo sono calcolati in base al successo di pubblico che un film (film di riferimento) riscuote al cinema e partecipando a festival internazionali.

2 Gli aiuti finanziari sono accreditati alle persone che hanno partecipato al film di riferimento; entro una determinata scadenza possono essere reinvestiti da queste persone in un nuovo progetto cinematografico.

3 I criteri per il reinvestimento sono stabiliti nell'allegato 2 numero 2.2.15

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 1416 Promozione cinematografica legata alla sede di produzione

1 Gli aiuti finanziari accordati sulla base di criteri legati alla sede (promozione legata alla sede di produzione) sono concessi se un film è stato realizzato in parte determinante in Svizzera.

2 Sono ritenuti realizzati in parte determinante in Svizzera i film di fiction che:

a.
sono realizzati come film svizzeri, totalizzano almeno 5 giorni di riprese in Svizzera e le cui spese computabili ammontano almeno a 2 000 000 di franchi;
b.
sono coprodotti con l'estero sotto la responsabilità di un'impresa di produzione svizzera, totalizzano almeno 5 giorni di riprese in Svizzera e le cui spese computabili ammontano almeno a 1 200 000 di franchi;
c.
sono coprodotti con un'impresa di produzione svizzera sotto la responsabilità di un'impresa di produzione estera, totalizzano almeno 5 giorni di riprese in Svizzera e le cui spese computabili ammontano almeno a 300 000 franchi.

3 Sono ritenuti realizzati in parte determinante in Svizzera i documentari che:

a.
sono realizzati come film svizzeri e le cui spese computabili ammontano almeno a 350 000 franchi;
b.
sono coprodotti con l'estero sotto la responsabilità di un'impresa di produzione svizzera e le cui spese computabili ammontano almeno a 250 000 franchi;
c.
sono coprodotti con un'impresa di produzione svizzera sotto la responsabilità di un'impresa di produzione estera e le cui spese computabili ammontano almeno a 150 000 franchi.

4 I film svizzeri devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni:

a.
per i film di fiction, almeno l'80 per cento del preventivo per la realizzazione deve essere speso in Svizzera;
b.
per i documentari, almeno il 60 per cento del preventivo per la realizzazione deve essere speso in Svizzera.

5 I film televisivi non sono ammessi alla promozione legata alla sede di produzione.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Capitolo 2a:17 Promozione della pluralità e della qualità dell'offerta cinematografica

17 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 14a Strumenti di promozione

1 La Confederazione promuove la pluralità e la qualità dell'offerta cinematografica in tutta la Svizzera mediante aiuti finanziari alla distribuzione e alla proiezione nei cinema di film che arricchiscono l'offerta cinematografica. Possono ricevere premi alla pluralità:

a
le imprese di distribuzione che distribuiscono film svizzeri e coproduzioni riconosciute con regia svizzera, segnatamente in più regioni linguistiche e nelle regioni rurali;
b.
le imprese di distribuzione che contribuiscono in maniera determinante alla proiezione di film di diversa origine geografica e culturale nei cinema in tutta la Svizzera;
c.
le imprese di proiezione che programmano un'offerta cinematografica variata, segnatamente anche al di fuori dei centri urbani;
d.
le imprese di proiezione che contribuiscono all'importanza dei cinema quali luoghi d'incontro culturale, segnatamente anche al di fuori dei centri urbani.

2 Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti negli allegati 1 e 3 numero 1.

Art. 14b Attività che possono beneficiare di un sostegno

1 Possono beneficiare di un sostegno:

a.
la distribuzione di film svizzeri e di coproduzioni riconosciute con regia svizzera che realizzano da un minimo di 2000 a un massimo di 60 000 entrate nei cinema;
b.
la distribuzione di film senza regia svizzera:
1.
le cui spese di realizzazione sono inferiori a 10 milioni di franchi,
2.
che non possono beneficiare di un sostegno secondo gli articoli 45 o 53 OPICin18 o da parte del programma di sostegno del Consiglio d'Europa, e
3.
che realizzano da un minimo di 2000 a un massimo di 60 000 entrate nei cinema;
c.
i programmi cinematografici variati nelle regioni rurali e nelle città di medie e grandi dimensioni;
d.
le misure e le iniziative che rafforzano il ruolo dei cinema quali luoghi d'incontro e di partecipazione culturale, segnatamente anche al di fuori dei centri urbani.

2 Gli aiuti finanziari sono calcolati secondo i criteri stabiliti nell'allegato 3 numero 2.

Art. 14c Imprese che possono beneficiare di un sostegno nonché film e sale esclusi dal sostegno

1 Gli aiuti finanziari per promuovere la pluralità dell'offerta possono essere richiesti soltanto da imprese private che:

a.
sono iscritte nel registro dei distributori o nel registro delle sale cinematografiche;
b.
svolgono la loro attività in maniera professionale, segnatamente le imprese di distribuzione che distribuiscono regolarmente film di una certa portata o le imprese di proiezione i cui programmi si svolgono in sale cinematografiche che ospitano almeno 50 proiezioni all'anno;
c.
adempiono agli obblighi di cui agli articoli 19 e 24 LCin.

2 Sono esclusi dal sostegno secondo l'articolo 14b capoverso 1 lettera a i film la cui distribuzione o diffusione è già sostenuta in base all'articolo 7.

3 Sono esclusi dal sostegno secondo l'articolo 14b capoverso 1 lettera c:

a.
le imprese di proiezione con più di 25 sale cinematografiche; le imprese o sale economicamente legate tra loro sono considerate una singola impresa;
b.
le sale cinematografiche ammesse a partecipare al programma di sostegno del Consiglio d'Europa «Europe Cinémas».

Capitolo 3: Promozione della cultura cinematografica e della formazione continua19

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 15 Strumenti di promozione

1 ...20

2 La Confederazione promuove la cultura cinematografica svizzera mediante aiuti finanziari della promozione selettiva a organizzazioni di cultura cinematografica e a progetti particolarmente innovativi di cultura cinematografica. Questo settore comprende in particolare i seguenti strumenti di promozione:

a.
promozione di attività che contribuiscono all'informazione sulla creazione cinematografica svizzera e alla sua promozione;
b.
promozione della proiezione e di misure promozionali di film a festival;
c.
promozione di attività di mediazione cinematografica.

3 La Confederazione promuove la formazione continua delle persone occupate nella cinematografia mediante contributi strutturali alla Fondazione di formazione continua «FOCAL».

4 Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti negli allegati 1 e 4 numero 1.21

20 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 16 Progetti e attività che possono beneficiare di un sostegno

1 Possono beneficiare di un sostegno progetti e attività che contribuiscono al raggiungimento in Svizzera degli obiettivi definiti dal legislatore. Sono sostenuti in particolare i progetti e le attività destinati a:

a.22
valorizzare film selezionati della creazione cinematografica attuale e del patrimonio cinematografico nonché promuovere lo scambio tra i cineasti e il pubblico in occasione di festival cinematografici;
b.
stimolare la riflessione critica sul cinema come mezzo di comunicazione;
c.
sensibilizzare bambini e giovani;
d.
facilitare l'accesso ai film svizzeri e alle informazioni sulla creazione cinematografica svizzera attuale e sul patrimonio cinematografico svizzero;
e.
rafforzare l'innovazione e la capacità di sviluppo nel settore della creazione cinematografica svizzera;
f.
promuovere la formazione professionale continua nel settore audiovisivo.

2 Gli aiuti finanziari sono concessi secondo i criteri di qualità stabiliti nell'allegato 4 numero 2.23

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 17 Istituzioni e imprese che possono beneficiare di un sostegno

1 Gli aiuti finanziari per promuovere la cultura cinematografica o la formazione continua delle persone occupate nella cinematografia possono essere richiesti soltanto da istituzioni e imprese private.24

2 I contributi strutturali possono essere richiesti soltanto da istituzioni e imprese che svolgono regolarmente compiti d'interesse pubblico. Esse devono garantire il reinvestimento di eventuali utili nell'attività sovvenzionata.25

3 Gli aiuti finanziari destinati alla promozione della cultura cinematografica possono essere richiesti soltanto da istituzioni e imprese che:

a.
nella loro attività, sono indipendenti sotto il profilo dei contenuti dei programmi e sotto il profilo redazionale da imprese che producono, cofinanziano, pubblicizzano o commercializzano film o contenuti mediatici; e
b.
non producono, cofinanziano o pubblicizzano autonomamente film o contenuti mediatici destinati alla commercializzazione.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 1826 Conservazione del patrimonio cinematografico svizzero

1 La Confederazione promuove la conservazione del patrimonio cinematografico svizzero mediante contributi strutturali concessi alla Fondazione «Cineteca svizzera» per i seguenti compiti d'interesse pubblico:

a.
collezionare, conservare e rendere accessibile il patrimonio audiovisivo della Svizzera;
b.
restaurare i film svizzeri;
c.
collaborare con altre istituzioni nazionali e internazionali che contribuiscono alla conservazione del patrimonio audiovisivo.

2 L'estensione dei compiti, l'indennizzo, le modalità di collaborazione e il controllo statale sono disciplinati in un contratto di prestazioni stipulato tra la Fondazione «Cineteca svizzera» e l'UFC. Quando stipula il contratto, l'UFC provvede affinché siano rispettati i criteri stabiliti nell'allegato 5 numero 2.

3 Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti negli allegati 1 e 4 numero 1.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Capitolo 4: Coordinamento degli strumenti di promozione

Art. 19 Carattere sussidiario degli aiuti finanziari della Confederazione

1 Chi richiede un aiuto finanziario all'UFC deve dimostrare che questo aiuto è necessario per il progetto o l'attività e che tutte le altre possibilità di finanziamento sono sfruttate.

2 Il richiedente deve partecipare in misura adeguata al finanziamento dei progetti e delle attività per i quali richiede un aiuto finanziario.

3 I fondi propri presupposti sono calcolati secondo:

a.
l'esigibilità per il richiedente, in particolare in base alle sue condizioni economiche; e
b.
i vantaggi derivanti al richiedente dalla commercializzazione del progetto.
Art. 21 Coordinamento fra i diversi strumenti di promozione

1 Una determinata spesa può essere fatta valere come spesa computabile soltanto una volta. È fatto salvo l'articolo 27 capoverso 4.

2 Gli strumenti per la promozione della creazione cinematografica svizzera possono essere cumulati per lo stesso progetto cinematografico nel quadro degli importi massimi di volta in volta applicabili.

3 I seguenti strumenti di promozione secondo la presente ordinanza possono essere cumulati con gli strumenti di promozione secondo l'OPICin28 nel quadro degli importi massimi applicabili:

a.
gli aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva e i reinvestimenti degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo secondo la presente ordinanza con gli aiuti finanziari della promozione selettiva per lo sviluppo di progetti secondo l'OPICin;
b.29
i contributi strutturali o i contributi a progetto per la promozione della cultura cinematografica e della formazione continua secondo la presente ordinanza con gli aiuti finanziari secondo l'OPICin.

28 RS 443.122

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Titolo terzo: Principi di calcolo

Capitolo 1: Calcolo degli aiuti finanziari

Art. 23 Piano di ripartizione

1 L'UFC suddivide ogni anno i mezzi disponibili tra i singoli settori e strumenti di promozione. Al riguardo prepara un piano di ripartizione.

2 Pubblica ogni anno gli importi massimi che possono essere approvati nei singoli settori e strumenti di promozione.

3 ...30

30 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 24 Quota del finanziamento federale

1 Complessivamente la quota degli aiuti finanziari della Confederazione non può superare il 70 per cento delle spese computabili.

2 Per determinare la quota del finanziamento federale sono calcolati anche i finanziamenti o le prestazioni pecuniarie provenienti da altri servizi federali o da persone, istituzioni o imprese sostenute dall'UFC mediante contributi strutturali.

3 La disposizione concernente la quota del finanziamento federale di cui al capoverso 1 non si applica:

a.
agli aiuti finanziari versati dall'UFC nel quadro di contratti di prestazioni a istituzioni e organizzazioni che svolgono compiti esecutivi secondo l'articolo 34 capoverso 2 LCin;
b.
ai contributi strutturali versati alla Fondazione di formazione continua «FOCAL» e alla Fondazione «Cineteca svizzera»;
c.31
ai premi alla pluralità secondo gli articoli 14a−14c.

31 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 25 Aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva

1 Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

2 Se per un progetto cinematografico sono utilizzati accrediti della promozione legata al successo, l'aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva non può superare il 50 per cento delle spese computabili non coperte dagli accrediti. La presente disposizione non si applica agli aiuti finanziari per la realizzazione di coproduzioni svizzere con l'estero.

Art. 26 Aiuti finanziari della promozione cinematografica legata alla sede di produzione

1 Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata alla sede di produzione ammontano:

a.
al 40 per cento delle spese computabili per i film senza produzione responsabile svizzera e senza regia svizzera, escluse le spese di cui all'articolo 29 capoverso 3;
b.
al 20 per cento delle spese computabili e delle spese di cui all'articolo 29 capoverso 3 per gli altri film.32

2 Nel caso delle seguenti spese per la tecnica e la postproduzione, gli aiuti finanziari ammontano al 40 per cento delle spese computabili per:

a.
il noleggio di cineprese, materiale audio, materiale d'illuminazione e materiale di scena;
b.
la postproduzione audio e video, compresi gli effetti speciali.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 26a33 Aiuti finanziari per la promozione della pluralità

1 Gli aiuti finanziari per la promozione della pluralità sono calcolati in base ad aliquote forfettarie. Le aliquote devono essere calcolate in modo tale che l'aiuto finanziario non superi il 50 per cento delle spese medie necessariamente correlate all'attività promossa.

2 Per la distribuzione, l'aiuto finanziario è calcolato per film. Le aliquote sono stabilite e pubblicate annualmente.

3 Nel caso delle imprese di proiezione, gli aiuti finanziari sono calcolati annualmente sulla base della composizione del programma cinematografico e dei programmi speciali svolti.

33 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Capitolo 2: Spese computabili

Art. 27 Principi

1 Le spese iscritte a preventivo sono computabili nella misura in cui sono necessarie per attuare il progetto o il compito in modo professionale e coerente con gli obiettivi stabiliti.

2 Le spese per il personale artistico e tecnico sono computabili nella misura in cui corrispondono alle direttive concordate tra le parti sociali o le associazioni oppure sono d'uso nel settore.

3 Le voci del preventivo il cui ammontare può essere stabilito dal richiedente per se stesso e i suoi impiegati o concordato con il regista e gli autori della sceneggiatura sono computabili se non eccedono la misura consueta. Rientrano in queste voci in particolare le cessioni di diritti, i compensi e i salari di sceneggiatore, regista e produttore, nonché le spese amministrative della produzione.

4 Se un progetto cinematografico o un compito ha già beneficiato di un sostegno in una fase anteriore, le spese sostenute e il loro finanziamento devono essere dichiarati separatamente.

5 Le spese sostenute prima della presentazione della domanda (spese preliminari) sono computabili nella misura in cui erano necessarie e opportune. Il contributo federale richiesto non può tuttavia superare le spese prevedibili tra la presentazione della domanda e l'ultimazione del progetto.

Art. 28 Promozione della creazione cinematografica svizzera

Nella promozione selettiva e nella promozione legata al successo della creazione cinematografica svizzera sono computabili le spese per lo sviluppo e la realizzazione del progetto e per la commercializzazione del film necessarie ad ogni fase del progetto, in particolare:34

a.
per la stesura di trattamenti e sceneggiature: la cessione di diritti preesistenti, i compensi e i salari degli autori, così come le spese direttamente correlate;
b.
per lo sviluppo del progetto: le spese preliminari; i compensi e i salari per lo sviluppo artistico e produttivo del progetto cinematografico sulla base di una sceneggiatura o di una scaletta fino alla fase di realizzazione e le spese direttamente correlate;
c.
per la preparazione delle riprese: i compensi e i salari del personale artistico e produttivo immediatamente prima dell'inizio delle riprese;
d.
per la realizzazione: le spese preliminari; i compensi, i salari e le spese necessari per la preparazione e l'esecuzione delle riprese; le spese di premontaggio, postproduzione e ultimazione artistica e tecnica, fino alla copia standard nelle lingue originali previste e alla copia da inviare alla Fondazione «Cineteca svizzera»;
e.
per la postproduzione: le spese a partire dal premontaggio ancora necessarie per l'ultimazione tecnica da parte di terzi;
f.35
per la distribuzione e la diffusione: le spese necessarie per le misure promozionali e le misure di mediazione rivolte a specifici gruppi target, segnatamente per la pubblicità, per altre misure in relazione alla commercializzazione, come la sottotitolazione e l'audiodescrizione, o per eventi collaterali come proiezioni con cineforum;
g.36
...

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

36 Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 29 Promozione cinematografica legata alla sede di produzione

1 Nella promozione cinematografica legata alla sede di produzione sono computabili soltanto le spese per la realizzazione in Svizzera pagate dal richiedente per prestazioni artistiche, tecniche e logistiche fornite da terzi.

2 Sono computabili soltanto le spese per prestazioni che:

a.
sono fornite dopo che la domanda è stata presentata;
b.
riguardano esclusivamente il progetto cinematografico corrispondente; e
c.
sono fornite da persone o imprese che:
1.
al momento di fornire la prestazione hanno il domicilio o la sede in Svizzera, e
2.
sono indipendenti sotto il profilo personale, finanziario e organizzativo dal richiedente e dall'impresa di produzione che partecipa al progetto.

3 Se il film è prodotto senza aiuti finanziari della promozione selettiva alla realizzazione e sono soddisfatte le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 lettere b e c, sono inoltre computabili:

a.
gli onorari degli sceneggiatori fino al 3 per cento delle spese di realizzazione, ma al massimo 50 000 franchi;
b.
le spese di allestimento sostenute fino al 5 per cento delle spese di realizzazione, ma al massimo 50 000 franchi.37

4 Non sono computabili le spese per:

a.
i diritti di adattamento e i diritti su opere preesistenti, inclusi i diritti musicali;
b.
la consulenza giuridica, l'assicurazione e il finanziamento;
c.
il viaggio e il trasporto degli attori dalla Svizzera verso l'estero o viceversa;
d.
i compensi degli attori e del regista nella misura in cui, sommati fra loro, superano il 15 per cento delle spese di realizzazione;
e.
l'infrastruttura generale e l'amministrazione (spese generali), le riserve per imprevisti e altre spese forfettarie.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Capitolo 3: Priorità

Art. 30 Promozione cinematografica selettiva

Se i crediti stanziati non sono sufficienti per coprire gli aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva richiesti, l'ordine di successione della promozione è determinato dal grado di adempimento dei criteri di qualità e dalla necessità di un contributo federale.

Art. 31 Promozione cinematografica legata al successo

1 Se superano i crediti stanziati, gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata al successo da accreditare in un anno civile sono ridotti in misura proporzionale.

2 La riduzione interessa dapprima gli accrediti risultanti dalla partecipazione a festival e in seguito gli accrediti risultanti dalla commercializzazione nei cinema.

3 La quota degli accrediti risultanti dalla partecipazione a festival non può tuttavia essere inferiore al 20 per cento degli accrediti versati complessivamente nell'anno civile.

Art. 32 Promozione cinematografica legata alla sede di produzione

1 Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica legata alla sede di produzione sono assegnati nell'ordine di presentazione delle domande.

2 L'UFC informa regolarmente sugli aiuti finanziari assegnati.

3 Gli aiuti finanziari sono garantiti soltanto in misura dell'80 per cento del loro importo. Il restante 20 per cento è assegnato alla fine dell'anno civile in cui è presentato il conteggio se il credito per l'anno civile corrispondente non è esaurito.

4 Se superano il credito disponibile, gli importi rimanenti da versare sono ridotti in misura proporzionale.

Art. 32a38 Promozione della pluralità

1 I premi alla pluralità per le imprese di distribuzione sono assegnati nell'ordine di presentazione delle domande e versati nei limiti dei crediti stanziati.

2 I premi alla pluralità per le imprese di proiezione sono calcolati ogni anno in funzione dei crediti stanziati.

38 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Titolo quarto: Procedura

Capitolo 1: Disposizioni procedurali generali

Sezione 1: Bando di concorso

Art. 33

1 L'UFC pubblica sul proprio sito Internet il bando di concorso per gli aiuti finanziari assegnati nei singoli settori di promozione.

2 Il bando di concorso indica:

a.
la somma dei crediti a disposizione;
b.
i criteri di promozione;
c.
la scadenza per la presentazione delle domande;
d.
altre indicazioni sulla procedura e lo scadenzario.

3 Gli aiuti finanziari per la promozione della cultura cinematografica e della formazione continua sono pubblicati dall'UFC in un bando di concorso soltanto se diverse istituzioni o imprese possono essere prese in considerazione per una promozione.39

4 Gli aiuti finanziari della promozione legata al successo non sono pubblicati in un bando di concorso.40

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Sezione 2: Domanda

Art. 34 Principio

Per la concessione di aiuti finanziari occorre presentare una domanda all'UFC.

Art. 35 Documenti da presentare

Le domande devono essere corredate di tutte le informazioni e i documenti giustificativi utili alla valutazione, in particolare del preventivo e del piano finanziario.

Art. 36 Lingua

1 Le domande e gli allegati devono essere presentati in tedesco, francese o italiano.

2 Le domande in romancio devono essere presentate con sufficiente anticipo per poter essere tradotte prima della pertinente riunione peritale.

3 Nel bando di concorso, l'UFC può prevedere la possibilità che gli allegati siano presentati in inglese.

Art. 37 Presentazione

1 Le domande devono essere presentate con sufficiente anticipo prima dell'inizio del progetto per il quale è richiesto un sostegno.

2 La scadenza è rispettata se, entro il termine per la presentazione, la domanda corredata degli allegati è stata presentata all'UFC oppure consegnata alla Posta Svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera per essere recapitata all'UFC.

3 In caso di presentazione per via elettronica, il modulo di domanda deve essere firmato di propria mano.41

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 39 Esame preliminare

1 L'UFC verifica la completezza della domanda e degli allegati presentati.

2 L'UFC verifica inoltre se:

a.
i requisiti giuridici per il disbrigo della domanda sono adempiuti;
b.
il richiedente soddisfa i requisiti formali per beneficiare di una promozione;
c.
il richiedente ha adempiuto gli impegni assunti in altre procedure di promozione cinematografica.

3 L'UFC può esigere ulteriori informazioni o documenti giustificativi.

Art. 40 Completamento, rettifica e rinvio

1 Se durante l'esame preliminare riscontra piccole lacune, l'UFC dà al richiedente la possibilità di completare o rettificare la domanda.

2 Se i requisiti formali per la concessione di un sostegno non sono adempiuti, l'UFC può rinviare la domanda al richiedente senza entrare nel merito.

3 Il richiedente può esigere l'emanazione di una decisione impugnabile.

Sezione 3: Perizia

Art. 41 Competenza

1 L'esame delle domande compete all'UFC.42

2 Nei casi in cui è competente un comitato della commissione di esperti sulla promozione cinematografica, l'UFC sottopone per perizia le domande a questo comitato.

3 Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva sono sottoposte per perizia a esperti nel caso in cui l'UFC non disponga delle conoscenze specifiche necessarie.

4 L'UFC informa il richiedente, nel bando di concorso o singolarmente, sulla procedura peritale prevista e sulle persone che vi partecipano. Dà al richiedente la possibilità di invocare motivi di ricusazione.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 42 Ricusazione ed esclusione dalla partecipazione alla perizia

1 Sono considerati prevenuti ai sensi dell'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196843 sulla procedura amministrativa (PA) gli esperti che, in relazione a una precisa domanda:

a.
sono personalmente e direttamente interessati dalla decisione che deve essere presa;
b.
sono chiamati a decidere in un'altra funzione sul progetto o sul compito per il quale è richiesto un sostegno; oppure
c.
esercitano, eserciteranno o hanno esercitato una funzione artistica, tecnica o organizzativa nel progetto cinematografico o nel compito per il quale è richiesto un sostegno.

2 Sono considerati prevenuti ai sensi dell'articolo 10 PA gli esperti che, in relazione a tutte le domande presentate nel quadro di un bando di concorso:

a.
hanno presentato essi stessi una domanda per il corrispondente bando di concorso;
b.
sono personalmente e direttamente interessati dalla decisione che deve essere presa;
c.
sono chiamati a decidere in un'altra funzione su uno dei progetti o dei compiti per i quali è stata presentata una domanda;
d.
potrebbero avere un conflitto d'interessi a causa di un rapporto d'impiego, di una funzione direttiva o dell'appartenenza a un organo in seno a una delle imprese che hanno richiesto un sostegno; oppure
e.
hanno un rapporto particolarmente stretto con una persona che soddisfa i criteri di cui alle lettere a-c.

3 Gli esperti considerati prevenuti in relazione a una precisa domanda si ricusano per la durata delle deliberazioni sulla domanda in questione.

4 Gli esperti considerati prevenuti in relazione a tutte le domande presentate nel quadro di un bando di concorso sono esclusi dalla procedura peritale riguardante le domande del bando in questione.

Art. 43 Commissione di esperti sulla promozione cinematografica: organizzazione e compiti

Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva sono sottoposte per perizia a una commissione di esperti composta dei seguenti comitati, investiti dei compiti descritti:

a.
«film di fiction»: perizia sulle domande per contributi alla stesura della sceneggiatura, allo sviluppo di progetti o alla realizzazione di un film di fiction;
b.
«documentario»: perizia sulle domande per contributi allo sviluppo di progetti o alla realizzazione di un documentario;
c.
«film di animazione»: perizia sulle domande per contributi alla stesura della sceneggiatura, allo sviluppo di progetti o alla realizzazione di un film di animazione;
d.44
«commercializzazione e pluralità»: perizia sulle domande per contributi alla commercializzazione di film.

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 44 Commissione di esperti sulla promozione cinematografica: composizione dei comitati e requisiti

1 I comitati «film di fiction» e «documentario» si riuniscono ciascuno in due composizioni diverse di cinque persone, il comitato «film di animazione» in due composizioni diverse di tre persone. Ogni due anni i membri dei comitati sono interamente sostituiti.

2 I comitati «film di fiction», «documentario» e «film di animazione» si riuniscono una volta su due nella medesima composizione, sempre che l'adempimento delle prescrizioni sulla ricusazione ed eventuali impedimenti lo consentano.45

3 Nella composizione dei comitati «film di fiction», «documentario» e «film di animazione», l'UFC provvede in particolare affinché vi siano rappresentate competenze specialistiche ed esperienza nei seguenti settori:

a.
produzione: competenze ed esperienza nella produzione di film del genere corrispondente a livello nazionale e internazionale;
b.46
regia e sceneggiatura: competenza ed esperienza nella regia di film del genere corrispondente, nella drammaturgia e nella stesura di sceneggiature e di scalette;
c.
tecnica: competenze ed esperienza nell'applicazione e nell'organizzazione cinematografica;
d.
commercializzazione: competenze ed esperienza nella distribuzione, nella diffusione o nella programmazione di film e in festival.

4 Il comitato «commercializzazione e pluralità» è composto di tre persone. Esse devono vantare competenze specialistiche ed esperienza in materia di commercializzazione a livello nazionale e internazionale.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 45 Commissione di esperti sulla promozione cinematografica: modalità di lavoro nei comitati

1 L'UFC fissa il calendario delle riunioni, gestisce la segreteria dei comitati e partecipa alle riunioni con voto consultivo.

2 Invia ai comitati la documentazione della domanda affinché si preparino alle riunioni.

3 L'UFC può invitare il richiedente a fornire informazioni e può chiedere ulteriori perizie.

4 Dopo aver deliberato e votato, i comitati sottopongono una raccomandazione all'UFC. Oltre all'approvazione o al rigetto, i comitati possono proporre il rinvio del progetto affinché venga rielaborato. I comitati possono raccomandare aiuti finanziari per la rielaborazione.

5 I risultati del voto sono messi per scritto e le motivazioni brevemente riassunte.

6 I membri dei comitati sono tenuti alla riservatezza sulle delibere.

Art. 46 Perizie singole

1 Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per lo sviluppo di progetti transmediali, per la realizzazione di coproduzioni senza imprese di produzione responsabili svizzere e per la postproduzione di film sono sottoposte per perizia a singoli esperti.47

2 I singoli esperti devono vantare competenze specialistiche ed esperienza nei settori regia, produzione, tecnica e commercializzazione di film del genere corrispondente, così come le necessarie competenze linguistiche.

3 L'UFC chiede all'esperto incaricato un rapporto scritto con le sue raccomandazioni.

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4323).

Art. 46a48 Descrizione del mandato di perizia

Per singoli ambiti di promozione o tipi di progetti l'UFC può stabilire uno schema procedurale o un sistema a punti allo scopo di standardizzare la valutazione dei progetti, la ponderazione dei criteri determinanti e il modo di procedere nella perizia. Se esistono tali direttive, è necessario indicarlo nel bando di concorso.

48 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 1° nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4323).

Sezione 4: Decisione

Art. 47 Decisione in base alla perizia

1 Di norma l'UFC segue la proposta dei comitati o della persona incaricata in qualità di esperto. Se la sua decisione è divergente, deve fornire una motivazione.

2 L'UFC comunica al richiedente la propria decisione e il risultato della perizia.

Art. 48 Dichiarazione d'intenti

1 Se prima della concessione e del versamento degli aiuti finanziari vanno adempiute delle condizioni, l'UFC emana una dichiarazione d'intenti nella quale prevede gli aiuti finanziari e ne specifica le condizioni.

2 La validità della dichiarazione d'intenti ha una durata limitata. Se allo scadere della validità le condizioni specificate nella dichiarazione d'intenti non sono adempiute, il diritto alla promozione si estingue.

3 Prima della scadenza della validità, l'avente diritto può presentare una domanda di proroga scritta e motivata. Oltre a descrivere l'avanzamento del progetto, la domanda deve certificare che il progetto o il compito può essere realizzato entro il termine prorogato.

4 Se la realizzazione del progetto o del compito appare improbabile o se i mezzi finanziari non possono rimanere vincolati ulteriormente, l'UFC respinge la domanda di proroga.

5 Se per lo stesso progetto è presentata una nuova domanda di aiuto finanziario, l'UFC può far dipendere la concessione da una nuova perizia.

Art. 49 Domanda di versamento

1 L'UFC concede l'aiuto finanziario previsto se il richiedente ha presentato entro il periodo di validità della dichiarazione d'intenti una domanda di versamento con le indicazioni definitive mediante la quale può provare che:

a.
le condizioni specificate nella dichiarazione d'intenti sono adempiute;
b.
la realizzazione del progetto è assicurata e imminente;
c.
i requisiti giuridici per la promozione sono adempiuti.

2 Se dall'emanazione della dichiarazione d'intenti la situazione effettiva è mutata, nella domanda di versamento occorre indicare tali modifiche. L'UFC decide senza ricorrere a una seconda perizia se concedere, adeguare o respingere l'aiuto finanziario previsto, sempre che non gli manchino le conoscenze specifiche necessarie.

Art. 50 Utilizzazione degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari possono essere utilizzati soltanto allo scopo per cui sono stati concessi.

2 Sono determinanti le indicazioni menzionate nella domanda di aiuto finanziario oppure le indicazioni e i documenti presentati nella domanda di versamento e considerati come definitivi.

Art. 51 Forma della decisione

1 Un giudizio favorevole è notificato sotto forma di decisione. Se l'approvazione della domanda non è vincolata a condizioni e oneri, si rinuncia a indicare i motivi e il rimedio giuridico conformemente all'articolo 35 capoverso 3 PA49.

2 Se l'UFC approva soltanto in parte la domanda o la respinge, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica il richiedente può esigere che sia emanata una decisione.

Art. 52 Contratti di prestazioni

1 Per assicurare a lungo termine la pianificazione e il raggiungimento degli obiettivi da parte delle istituzioni e imprese che lavorano in maniera permanente, i contributi strutturali possono essere concessi nel quadro di contratti di prestazioni pluriennali secondo l'articolo 10 LCin.

2 I contratti di prestazioni disciplinano gli obiettivi da raggiungere, gli indicatori determinanti per esaminare il raggiungimento degli obiettivi e la loro valutazione. Ove necessario, descrivono l'entità dei compiti sovvenzionati e stabiliscono l'obbligo di presentare un rapporto e l'obbligo di rendiconto, così come l'importo e le modalità dei contributi strutturali versati dalla Confederazione. Possono prevedere disposizioni sulla collaborazione fra le istituzioni e le imprese che beneficiano di un sostegno e altre istituzioni.

3 È fatta salva la competenza delle Camere federali in materia di preventivo.

Art. 53 Nuova presentazione di una domanda respinta

1 Le domande respinte di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per la stesura di sceneggiature, lo sviluppo di progetti o la realizzazione di un progetto cinematografico possono essere presentate una seconda volta a condizione che siano state rielaborate nella sostanza, segnatamente nei punti contestati.

2 Le domande rielaborate devono essere presentate entro 18 mesi dalla notifica del rigetto. Su domanda motivata, l'UFC può prorogare il termine di sei mesi al massimo.

Art. 54 Informazione del pubblico

1 L'UFC informa periodicamente il pubblico sulle persone per i cui progetti, attività o compiti la Confederazione ha previsto o versato aiuti finanziari.

2 Se la perizia alla base della decisione dell'UFC avviene secondo un sistema a punti (art. 46a), è necessario pubblicare il punteggio ottenuto dai progetti, dalle attività e dai compiti promossi.50

50 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 1° nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4323).

Sezione 5: Modifiche a posteriori

Art. 55 Obbligo di approvazione e obbligo di notifica

1 Se dopo la ricezione della dichiarazione d'intenti o dopo il versamento degli aiuti finanziari sono apportate modifiche che possono ripercuotersi negativamente sulla qualità del progetto, metterne a rischio la realizzazione o l'esecuzione o comportare spese supplementari, tali modifiche devono essere previamente sottoposte all'UFC per approvazione.

2 Se un'approvazione preliminare non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, le modifiche apportate devono essere notificate senza indugio all'UFC per approvazione.

3 Se le modifiche non sono approvate dall'UFC, i lavori o gli investimenti intrapresi dopo tali modifiche sono considerati come effettuati a proprio rischio. L'UFC decide in che misura le spese riportate nel conteggio sono computabili.

4 Le modifiche già menzionate nella domanda di versamento non necessitano di un'approvazione.

Art. 56 Cessione e trasferimento di aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari previsti possono essere ceduti o trasferiti dagli aventi diritto soltanto con il consenso scritto dell'UFC. Se dà il proprio consenso, l'UFC emana una nuova decisione.

2 L'UFC nega il consenso se le persone o le imprese interessate non sono in grado di assicurare la realizzazione professionale del progetto o lo svolgimento dei compiti in misura almeno pari agli aventi diritto, oppure se vi si oppongono ostacoli giuridici.

3 Alla domanda di approvazione per la cessione o il trasferimento devono essere allegati i contratti tra le persone o le imprese interessate, come pure eventuali conteggi intermedi.

Sezione 6: Versamento

Art. 58 Modalità di versamento

1 L'UFC versa gli aiuti finanziari a rate, in funzione dell'avanzamento del progetto o dell'attività sostenuti.

2 Nel caso dei contributi a progetto, almeno il 10 per cento dell'aiuto finanziario assegnato è trattenuto fino alla presentazione del conteggio.

3 Le rate e le condizioni per il loro versamento sono stabilite nella decisione o nel contratto di prestazioni.

Art. 59 Mutui

Se l'aiuto finanziario è concesso sotto forma di mutuo, le pertinenti condizioni, in particolare quelle sul rimborso, sono stabilite nella decisione o nel contratto di prestazioni.

Sezione 7: Oneri

Art. 60 Determinazione degli oneri

1 Nella decisione o nel contratto di prestazioni, l'UFC può stabilire oneri.

2 Se l'aiuto finanziario è fissato e versato a posteriori, l'UFC stabilisce gli oneri nella dichiarazione d'intenti.

3 Le spese necessarie all'adempimento degli oneri, segnatamente di quelli di cui agli articoli 63-65, sono computabili.

4 L'UFC può esonerare dagli oneri il beneficiario di un aiuto finanziario se le spese sostenute per il loro adempimento sono palesemente sproporzionate rispetto all'importo dell'aiuto finanziario assegnato.

Art. 61 Mancato adempimento degli oneri

1 In caso di mancato adempimento degli oneri, l'UFC nega il versamento dell'aiuto finanziario.

2 Può esigere il rimborso integrale o parziale dell'aiuto finanziario già versato.

Art. 62 Citazione della promozione federale

1 Chi beneficia di un aiuto finanziario della Confederazione deve citarlo in modo ben visibile.

2 Il logo dell'UFC deve inoltre essere apposto in modo ben visibile sulle copie dell'opera e sui programmi e collocato in modo ben visibile alle manifestazioni pubbliche.

Art. 62a51 Dati statistici

Chi beneficia di un aiuto finanziario della Confederazione è tenuto a fornire le seguenti indicazioni:

a.
età, sesso ed esperienze professionali delle persone che partecipano al progetto o all'attività sovvenzionata; e
b.
salari e compensi per le rispettive funzioni.

51 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 63 Obbligo di archiviazione

1 Chi ha beneficiato di un aiuto finanziario della Confederazione per la realizzazione di un film deve consegnare alla Fondazione «Cineteca svizzera» i file definitivi (master file) della versione finale del film.

2 Chi ha beneficiato di un aiuto finanziario della Confederazione per un altro compito o un altro progetto deve consegnare all'UFC una copia dell'opera su un supporto dati fisico o elettronico, se una simile copia è stata prodotta a fini documentari.

Art. 64 Posti di formazione

1 Se un lungometraggio di fiction beneficia di un aiuto finanziario alla realizzazione occorre offrire almeno un posto di formazione per un praticante.

2 Per i film sostenuti con oltre 500 000 franchi occorre offrire almeno due posti di formazione, di cui almeno uno di praticantato.52

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 64a53 Acquisto di prestazioni tecniche in Svizzera

1 Se la realizzazione di un lungometraggio svizzero di fiction o di animazione è promossa mediante aiuti finanziari della promozione selettiva, le prestazioni tecniche devono essere acquistate da imprese con sede in Svizzera per almeno il 60 per cento delle spese.

2 Sono computabili soltanto le prestazioni di imprese indipendenti sotto il profilo personale, economico e organizzativo dalle imprese di produzione coinvolte.

3 Sono segnatamente considerate prestazioni tecniche:

a.
il noleggio di cineprese, materiale audio, materiale d'illuminazione e materiale di scena;
b.
la postproduzione audio e video, compresi gli effetti speciali.

53 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 65 Disponibilità e accesso

1 I film e le attività che beneficiano di aiuti finanziari della Confederazione devono per quanto possibile essere accessibili alla popolazione. Devono in particolare essere rispettati i principi dell'assenza di barriere per un accesso conforme alle esigenze delle persone con disabilità.

2 I film che sono stati realizzati con un aiuto finanziario della Confederazione devono essere:

a.
doppiati o sottotitolati in almeno una seconda lingua nazionale; e
b.
commercializzati, per quanto possibile, in più regioni linguistiche.

3 I film parlati o doppiati in una lingua nazionale devono inoltre essere muniti di audiodescrizione in almeno un'altra lingua nazionale:54

a.
i lungometraggi documentari sostenuti dalla Confederazione con oltre 125 000 franchi;
b.
i lungometraggi di fiction sostenuti dalla Confederazione con oltre 300 000 franchi.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 65a55 Accessibilità del patrimonio cinematografico

Dopo la loro commercializzazione, i film che sono stati realizzati mediante un aiuto finanziario della Confederazione devono rimanere accessibili al pubblico. A tale scopo l'UFC può stipulare licenze non esclusive.

55 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Sezione 8: Presentazione dei conti e rapporti

Art. 66 Presentazione del conteggio

1 Tre mesi dopo la fine del progetto o della manifestazione che ha beneficiato di un sostegno occorre presentare all'UFC un conteggio completo.

2 Su domanda motivata, l'UFC può prorogare il termine di sei mesi al massimo.

3 Se, nonostante una diffida, il conteggio non è presentato o è presentato soltanto in maniera incompleta, l'UFC può revocare la decisione ed esigere il rimborso integrale o parziale dell'aiuto finanziario.

Art. 67 Contenuto del conteggio

1 Il conteggio comprende una panoramica delle entrate e delle uscite effettive riferite al progetto messe a confronto con la documentazione presentata ai fini del versamento, segnatamente con il piano finanziario e il preventivo.

2 I datori di lavoro sono tenuti ad allegare al conteggio la prova che i contributi delle assicurazioni sociali dei lavoratori partecipanti al progetto sono stati conteggiati.

Art. 68 Esame del conteggio

1 L'UFC esamina i conteggi procedendo per campionature.

2 Se riscontra inesattezze, può fare effettuare una revisione completa del conteggio.

3 Se l'aiuto finanziario supera 100 000 franchi, è necessario presentare un conteggio esaminato da una persona o una società fiduciaria indipendente abilitata a esercitare la funzione di revisore secondo la legge del 16 dicembre 200556 sui revisori.

Art. 68a57 Spese per la revisione

Se un conteggio risulta inesatto o incompleto, le spese per la revisione fatta effettuare dall'UFC sono a carico del beneficiario dell'aiuto finanziario.

57 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 69 Adeguamento dell'aiuto finanziario sulla base del conteggio

1 Se le spese effettive sono inferiori a quelle indicate nella domanda o se altri fattori determinanti per il calcolo degli aiuti finanziari sono mutati rispetto alle indicazioni fornite nella domanda, è possibile:

a.
adeguare di conseguenza o negare il versamento dell'ultima rata; oppure
b.
esigere il rimborso integrale o parziale dell'aiuto finanziario già versato.

2 È escluso un aumento a posteriori dell'aiuto finanziario.

Art. 70 Rapporti

1 Chi ha beneficiato di un contributo a progetto deve consegnare all'UFC, insieme al conteggio, una copia del film su un comune supporto dati o provare in altro modo che il progetto è stato realizzato secondo i piani.58

2 Chi ha beneficiato di un contributo strutturale deve consegnare all'UFC, insieme al conto annuale, un rapporto di gestione e un rapporto d'attività sull'adempimento dei compiti nell'anno esaminato e contenente un'autovalutazione sul grado di attuazione degli obiettivi e delle misure stabiliti nel contratto di prestazioni. Devono essere allegati anche pubblicazioni proprie e articoli di stampa sulle attività dell'istituzione o dell'impresa che ha beneficiato del sostegno.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 70a59 Dichiarazione di pagamenti e negozi giuridici in presenza di relazioni d'interesse

1 Chi beneficia di un aiuto finanziario quale un contributo a progetto o un contributo strutturale deve dichiarare i pagamenti e i negozi giuridici nei confronti di persone e imprese con le quali sussiste una relazione d'interesse.

2 I pagamenti devono essere menzionati separatamente nei conteggi relativi ai progetti che beneficiano di un sostegno o nel conto annuale. I negozi giuridici alla base dei pagamenti devono essere illustrati nel dettaglio e, su richiesta dell'UFC, documentati.

3 Sussiste una relazione d'interesse segnatamente se persone o imprese:

a.
fanno parte della direzione dell'impresa sovvenzionata o possono in altro modo, segnatamente in virtù di rapporti di proprietà, esercitare un'influenza determinante sull'attività del beneficiario dell'aiuto finanziario;
b.
sono contemporaneamente attive per altre persone e imprese legate al beneficiario dell'aiuto finanziario sotto il profilo personale, finanziario o strutturale;
c.
possono esercitare in altro modo un'influenza determinante sull'attività del beneficiario dell'aiuto finanziario; o
d.
hanno un rapporto stretto o sono imparentate con persone di cui alla lettera a.

4 Su richiesta, l'UFC può esonerare dall'obbligo di dichiarazione le associazioni e le fondazioni di pubblica utilità che garantiscono, segnatamente attraverso provvedimenti organizzativi o meccanismi di controllo interni, il riconoscimento tempestivo di eventuali conflitti di interesse e l'adozione di misure appropriate per evitare di compromettere gli interessi del beneficiario dell'aiuto finanziario.

59 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Capitolo 2: Procedura relativa agli accrediti della promozione cinematografica legata al successo

Sezione 1: Accrediti risultanti dalla commercializzazione nei cinema

Art. 71 Film di riferimento

1 Sono ammessi come film di riferimento agli accrediti risultanti dalla commercializzazione nei cinema i film svizzeri e i film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero.

2 Non sono ammessi:

a.
i cortometraggi;
b.
le coproduzioni i cui contributi artistici o tecnici svizzeri non corrispondono al contributo finanziario dell'impresa di produzione svizzera.
Art. 72 Aventi diritto

1 Hanno diritto ad accrediti risultanti dalla commercializzazione nei cinema le seguenti persone:

a.
per la sceneggiatura: l'autore della sceneggiatura o della scaletta;
b.
per la regia: il regista;
c.
per la produzione: l'impresa di produzione;
d.
per la distribuzione: l'impresa di distribuzione registrata;
e.
per la proiezione: l'impresa di proiezione registrata.

2 Non hanno diritto ad accrediti le imprese di proiezione gestite da enti di diritto pubblico o loro appartenenti e neppure gli organizzatori di festival e di proiezioni cinematografiche all'aperto.

Art. 73 Entrate di riferimento

1 Gli accrediti risultanti dalla commercializzazione nei cinema sono calcolati in base alle entrate di riferimento registrate in Svizzera per un film di riferimento.

2 Sono considerate entrate di riferimento le entrate settimanali lorde per schermo riportate nel conteggio presentato dalle imprese di proiezione alla distribuzione. Se l'importo medio per ciascuna entrata conteggiata è inferiore a 10 franchi, il numero di entrate di riferimento si ottiene dividendo per dieci l'ammontare dei ricavi delle entrate.

3 Le entrate realizzate in occasione di festival cinematografici in Svizzera sono computabili se il festival registra le entrate mediante un sistema riconosciuto dall'UFC e rende accessibili tutti i documenti contabili rilevanti per le entrate.60

4 Le entrate riportate nel conteggio presentato dalle imprese di proiezione dei poteri pubblici e dagli organizzatori di proiezioni cinematografiche all'aperto alla distribuzione sono computabili.

5 Se un'impresa di proiezione offre anche la possibilità di acquistare in Internet i film proiettati nelle sale cinematografiche, ogni acquisto vale come un'entrata di riferimento. Per il rimanente si applica l'articolo 73 capoverso 2.61

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

61 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 74 Durata della commercializzazione

1 Per il calcolo delle entrate di riferimento sono prese in considerazione soltanto le entrate realizzate in un periodo di due anni dopo l'uscita nei cinema. Per uscita nei cinema s'intende la prima proiezione pubblica in un cinema.

2 Le entrate di riferimento di un anno civile non annunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sono più considerate.

3 Le entrate secondo l'articolo 73 capoverso 3 sono computabili anche se avvenute prima dell'uscita nei cinema.62

62 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 75 Ponderazione per regione linguistica

1 Le entrate di riferimento nelle regioni cinematografiche di lingua francese e italiana contano doppio.

2 Per ciascuna regione linguistica sono conteggiate al massimo 120 000 entrate di riferimento per i film di fiction e al massimo 40 000 entrate di riferimento per i documentari.

3 Le entrate realizzate in occasione di festival non sono ponderate per regione linguistica.63

63 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 7664 Numero minimo di entrate di riferimento

1 Per poter beneficiare di accrediti della promozione cinematografica legata al successo, un film deve realizzare almeno il seguente numero di entrate di riferimento ponderate:

a.
film di fiction: 10 000 entrate;
b.
documentari: 5 000 entrate.

2 Per raggiungere il numero minimo, i punti di partecipazione a festival di cui all'articolo 83 sono sommati alle entrate di riferimento, a condizione che il film abbia totalizzato almeno 50 proiezioni cinematografiche pubbliche in Svizzera.

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 77 Film di fiction e documentari

Affinché un film possa essere qualificato come documentario o film di fiction nel quadro della promozione cinematografica legata al successo sono determinanti le seguenti indicazioni:

a.
per i progetti cinematografici che hanno beneficiato di un contributo federale alla realizzazione: le indicazioni fornite dall'impresa di produzione nella domanda di contributi alla realizzazione;
b.
per i film che sono stati presentati a festival importanti prima dell'uscita nei cinema: il genere di festival e la denominazione del genere cinematografico scelta per la proiezione al festival;
c.
per tutti gli altri film: le indicazioni fornite dall'impresa di produzione nella notifica del film.
Art. 78 Disposizioni particolari: accrediti per la sceneggiatura, la regia e la produzione

Nel calcolo degli accrediti per la sceneggiatura, la regia e la produzione, le entrate di riferimento seguenti contano doppio, a condizione che raggiungano il numero minimo di cui all'articolo 76:

a.
per i film di fiction: le prime 10 000 entrate di riferimento senza punti di partecipazione a festival;
b.
per i documentari: le prime 5 000 entrate di riferimento senza punti di partecipazione a festival.
Art. 79 Disposizioni particolari: accrediti per la distribuzione

1 Nel calcolo degli accrediti per la distribuzione, la ponderazione per regione linguistica viene a cadere non appena è raggiunto il numero minimo di entrate di riferimento.

2 I film senza regia svizzera che sono ammessi nel calcolo degli accrediti secondo l'articolo 52 OPICin65 non sono ammessi come film di riferimento nel calcolo degli accrediti per la distribuzione secondo la presente ordinanza.66

65 RS 443.122

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Sezione 2: Accrediti risultanti dalla partecipazione a festival

Art. 81 Film di riferimento

1 Sono ammessi come film di riferimento agli accrediti risultanti dalla partecipazione a un festival internazionale o a una competizione dotata di un premio internazionale i seguenti film:

a.
i film svizzeri;
b.
i film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero, con regia svizzera e produzione responsabile svizzera.

2 Sono ammessi sia lungometraggi che cortometraggi.

Art. 82 Aventi diritto

1 Hanno diritto ad accrediti risultanti dalla partecipazione a festival le seguenti persone:

a.
per la sceneggiatura: l'autore della sceneggiatura o della scaletta;
b.
per la regia: il regista;
c.
per la produzione: l'impresa di produzione.

2 Per la distribuzione, i punti di partecipazione a festival ottenuti prima dell'uscita nei cinema sono accreditati fino al raggiungimento del numero minimo di cui all'articolo 76 capoverso 1.

Art. 83 Punti di partecipazione a festival

1 Il successo artistico di un film legato alla partecipazione a un festival internazionale o a una competizione internazionale dotata di un premio dà diritto all'accredito di punti di partecipazione a festival.

2 I punti di partecipazione a festival sono graduati nel modo seguente:

a.
20 000 punti per la partecipazione alle principali sezioni di festival internazionali di prim'ordine o per la partecipazione a competizioni analoghe dotate di premi internazionali prestigiosi;
b.
10 000 punti per la partecipazione alle sezioni secondarie di festival internazionali di prim'ordine o per la partecipazione alle sezioni principali di festival internazionali di spicco;
c.
5000 punti per la partecipazione alle sezioni secondarie di festival internazionali di spicco o per la partecipazione alle sezioni principali di festival internazionali importanti.

3 Il numero di punti accreditato in caso di vincita di un premio ammonta al massimo al doppio del numero di punti per la partecipazione.

4 L'UFC pubblica ogni anno un elenco che indica a quali delle categorie di cui al capoverso 2 appartengono i festival, le sezioni, le competizioni e i premi in base alla loro importanza internazionale.67

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Sezione 3:68 Basi per il calcolo degli accrediti

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 84 Annuncio degli aventi diritto

1 Per generare accrediti, gli aventi diritto devono annunciarsi una sola volta all'UFC indicando nome, indirizzo di corrispondenza e, all'occorrenza, indirizzo e-mail. I cittadini svizzeri senza un domicilio in Svizzera devono indicare un recapito postale in Svizzera. Eventuali modifiche devono essere notificate (art. 88a cpv. 1).

2 L'UFC conferma l'avvenuto annuncio.

Art. 88 Calcolo automatico in base alle entrate notificate e ai punti di partecipazione a festival

1 Per il calcolo delle entrate di riferimento secondo la sezione 1, sono determinanti le entrate dei film notificate a Procinema da imprese di distribuzione e di proiezione in adempimento dell'obbligo legale di notifica di cui all'articolo 24 LCin nonché le entrate notificate a Procinema dai festival cinematografici secondo l'articolo 73 capoverso 3, nella misura in cui sono state verificate dall'Ufficio federale di statistica.

2 Per il calcolo dei punti di partecipazione a festival secondo la sezione 2 sono determinanti gli inviti a festival e i premi vinti rilevati e pubblicati dalla fondazione Swiss Films.

Art. 88a Revisione dei dati

1 Se le persone che potrebbero beneficiare di accrediti per un film in una delle funzioni di cui all'articolo 72 sono sconosciute o non è possibile recapitare loro delle comunicazioni, l'UFC pubblica il titolo del film sul proprio sito Internet e invita gli aventi diritto ad annunciarsi entro dieci giorni.

2 Non vengono calcolati accrediti per le funzioni per cui non si annuncia nessun avente diritto e per gli aventi diritto a cui non è possibile recapitare delle comunicazioni.

3 Se una funzione è rivendicata da diverse persone e non è disponibile una chiave di ripartizione sottoscritta, l'UFC stabilisce un termine per giungere a un'intesa.

4 Se, entro il termine stabilito, non perviene una chiave di ripartizione scritta, non vengono calcolati accrediti per la funzione in questione.

5 Chi fa valere degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo per un film può, fino alla fine di gennaio dell'anno successivo, chiedere informazioni all'UFC in merito allo stato delle entrate e dei punti di partecipazione a festival dell'anno precedente nonché alle funzioni per cui è annunciato come avente diritto.

6 Se, entro 30 giorni dal ricevimento dell'informazione, all'UFC non perviene un'opposizione scritta motivata, l'informazione è considerata approvata.

Sezione 4: Calcolo degli accrediti

Art. 89 Importi accreditati

1 Se il numero minimo di entrate di riferimento di cui all'articolo 76 è raggiunto, agli aventi diritto sono accreditati i seguenti importi per ogni entrata di riferimento e per ogni punto di partecipazione a festival:

a.
70 centesimi per la sceneggiatura, al massimo 100 000 franchi per film;
b.
70 centesimi per la regia, al massimo 100 000 franchi per film;
c.69
4.40 franchi per la produzione, al massimo 660 000 franchi per film;
d.
2.00 franchi per la distribuzione, al massimo 200 000 franchi per anno civile;
e.
3.50 franchi per la proiezione, al massimo 6000 franchi per impresa di proiezione, film e regione cinematografica, in totale al massimo 125 000 franchi per anno e impresa di proiezione.

2 Per i cortometraggi, agli aventi diritto è accreditato per ogni punto di partecipazione a festival il 15 per cento degli importi di cui al capoverso 1.70

3 Gli accrediti per la produzione, la distribuzione e la proiezione sono ridotti del 50 per cento se la regia o la produzione responsabile del film non sono svizzere.

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 90 Importi massimi

1 Per il calcolo degli accrediti sono conteggiati per ogni film al massimo:

a.
per i film di fiction: 150 000 entrate di riferimento e punti di partecipazione a festival;
b.
per i documentari: 50 000 entrate di riferimento e punti di partecipazione a festival.

2 Se una persona ha diritto agli accrediti sia per la sceneggiatura sia per la regia, l'importo massimo per film ammonta a 150 000 franchi.

Art. 91 Ripartizione degli accrediti

1 Se in una determinata categoria vi sono più aventi diritto, l'accredito è calcolato in base alla chiave di ripartizione concordata tra loro.

2 Le imprese di proiezione economicamente legate tra loro sono considerate un'unica impresa per quanto riguarda gli importi massimi di cui all'articolo 89.

3 Se le entrate di riferimento per un film superano i numeri massimi per regione linguistica di cui all'articolo 75 capoverso 2, gli accrediti per la proiezione sono ripartiti proporzionalmente tra tutte le imprese di proiezione che hanno presentato il film.

Art. 92 Conto di accredito

1 L'UFC apre un conto di accredito individuale per ogni avente diritto notificato e vi bonifica gli accrediti generati dalla commercializzazione nei cinema e ai festival dei film di riferimento ammessi cui l'avente diritto ha partecipato.

2 Il calcolo degli accrediti è effettuato per anno civile ed è comunicato agli aventi diritto.

Art. 9371 Scadenza

1 La durata di validità degli accrediti è di due anni.

2 Gli accrediti per i quali, allo scadere della durata di validità, non è stata presentata alcuna domanda di reinvestimento scadono.

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 94 Importi minimi

1 Gli importi inferiori a 2500 franchi per avente diritto non sono accreditati.

2 Gli accrediti per le imprese di proiezione sono versati direttamente; gli accrediti inferiori a 500 franchi per impresa di proiezione non sono versati.

Art. 9572 Utilizzazione degli accrediti

1 Gli aventi diritto sono tenuti a reinvestire gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo in un nuovo progetto, segnatamente:

a.
nello sviluppo di un nuovo progetto cinematografico;
b.
nella realizzazione, nella distribuzione, nella diffusione o nell'acquisizione di diritti di un nuovo film svizzero o di una nuova coproduzione riconosciuta.

2 Gli importi inferiori a 2500 franchi non possono essere reinvestiti.

3 È fatto salvo l'articolo 94 capoverso 2.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Sezione 5: Reinvestimento degli accrediti

Art. 9673 Domanda di reinvestimento

1 Chi intende farsi versare degli accrediti deve presentare all'UFC una domanda di reinvestimento.

2 Se l'accredito non può essere versato perché il progetto in cui si intende reinvestire non adempie ancora ai requisiti di cui all'articolo 49 capoverso 1, l'UFC emana una dichiarazione d'intenti di validità limitata (art. 48).

3 La validità della dichiarazione d'intenti può essere superiore ai due anni; tuttavia allo scadere di questo termine il progetto e la destinazione vincolata dell'accredito non possono più essere modificati.

4 La dichiarazione d'intenti può essere prorogata entro un periodo di cinque anni dalla comunicazione dell'accredito. Per il rimanente si applica l'articolo 48 capoversi 2−4.

5 Gli accrediti riservati per un progetto in una dichiarazione d'intenti scadono dopo cinque anni dalla comunicazione dell'accredito.

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 97 Anticipi

1 Ancor prima della comunicazione di cui all'articolo 92 capoverso 2, un avente diritto può chiedere un anticipo per un reinvestimento.

2 L'anticipo non può superare il 50 per cento degli accrediti presumibili per le entrate nei cinema già conteggiate e non ponderate o per i punti di partecipazione a festival già totalizzati.

3 Il versamento dell'anticipo è approvato se:

a.
l'avente diritto comprova il raggiungimento del numero minimo di entrate di riferimento richieste;
b.
il film è stato notificato come film di riferimento;
c.
non è messo in dubbio il diritto del richiedente;
d.
sono soddisfatte le altre prescrizioni concernenti il reinvestimento.

Capitolo 3: Disposizioni procedurali particolari della promozione cinematografica legata alla sede di produzione

Art. 98 Notifica

1 Chi intende richiedere un aiuto finanziario della promozione cinematografica legata alla sede di produzione deve notificare il proprio progetto all'UFC prima di presentare la relativa domanda.

2 La notifica comprende indicazioni sulla struttura di produzione o coproduzione, sull'ammontare del contributo presumibilmente richiesto e sulla presumibile composizione delle spese computabili.

Art. 99 Domanda

Nella domanda per un aiuto finanziario della promozione legata alla sede di produzione, il richiedente deve rendere plausibile e per quanto possibile documentare che:

a.
il progetto per il quale richiede un sostegno soddisfa le condizioni di ammissione;
b.
le spese computabili sono sostenute in Svizzera nella misura richiesta;
c.
il 75 per cento del finanziamento totale del film è assegnato.
Art. 100 Dichiarazione d'intenti

1 Se le condizioni di cui all'articolo 99 sono adempiute, nella dichiarazione d'intenti dell'UFC sono stabiliti l'importo della promozione legata alla sede di produzione e l'assegnazione dell'80 per cento di esso.

2 L'importo della promozione legata alla sede di produzione è limitato sotto il profilo nominale e non può essere aumentato a posteriori.

Art. 101 Versamento

1 Fino al 70 per cento dell'importo assegnato è versato all'inizio delle riprese se è dimostrato che:74

a.
un esame provvisorio qualifica il film come film svizzero oppure le autorità competenti dispongono di un riconoscimento provvisorio del film come coproduzione svizzera con l'estero;
b.
almeno il 70 per cento delle spese computabili è comprovato da contratti o documenti equiparabili;
c.
la realizzazione del progetto è interamente garantita sotto il profilo finanziario, fermo restando che la quota non garantita della promozione legata alla sede di produzione deve essere sostituita provvisoriamente da prestazioni proprie accantonate della produzione.

2 Per il versamento secondo il capoverso 1 devono essere presentate le copie dei documenti giustificativi (contratti, offerte confermate ecc.) relativi alle spese computabili. L'UFC può in ogni momento chiedere di consultare gli originali.

3 Gli aiuti finanziari della promozione legata alla sede di produzione sono versati a condizione che le spese computabili siano sostenute nella misura in cui sono fatte valere e siano comprovate.

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 102 Conteggio

1 Nel conteggio devono figurare le spese totali di realizzazione e il loro finanziamento, nonché la quota delle spese maturate che risultano computabili secondo l'articolo 29.

2 La quota delle spese computabili che danno diritto all'aliquota contributiva maggiorata secondo l'articolo 26 capoverso 2 deve essere indicata separatamente.

3 ...75

75 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 103 Correzione e revoca sulla base del conteggio

1 Se le spese effettivamente computabili sono inferiori a quelle fatte valere nella domanda, l'UFC corregge il contributo della promozione legata alla sede di produzione sulla base del conteggio definitivo esaminato, adegua in misura corrispondente l'ultima rata e chiede eventualmente il rimborso della quota versata in eccesso.

2 Se le spese effettivamente computabili sono inferiori agli importi minimi secondo l'articolo 14 capoversi 3 e 4 o se il film ultimato non soddisfa le condizioni della promozione legata alla sede di produzione, l'aiuto finanziario è revocato.

Art. 104 Versamento della quota non garantita

L'ultima rata non garantita della promozione legata alla sede di produzione è versata proporzionalmente, nei limiti dei crediti disponibili, agli aventi diritto i cui conteggi sono pervenuti nell'anno civile corrispondente (art. 32 cpv. 3 e 4).

Art. 105 Mandato a terzi

1 L'UFC incarica un servizio apposito di esaminare i conteggi e i documenti giustificativi. Per il rimanente si applica l'articolo 68a.76

2 L'estensione dei compiti, l'indennizzo, le modalità di collaborazione e il controllo statale sono disciplinati in un contratto concluso fra l'UFC e il servizio incaricato.

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Capitolo 4:77 Disposizioni procedurali particolari della promozione della pluralità

77 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 105a Procedura per le imprese di distribuzione

1 Le imprese di distribuzione che richiedono un premio alla pluralità secondo l'articolo 14a capoverso 1 lettere a e b devono notificare all'UFC il film per il quale è richiesto un sostegno al più tardi il giorno dell'uscita nei cinema.

2 L'UFC verifica se sono soddisfatte le condizioni di ammissione e, all'occorrenza, emana una dichiarazione d'intenti di validità limitata. Per il rimanente si applica l'articolo 48.

3 Il calcolo dell'aiuto finanziario avviene dopo la presentazione del conteggio delle proiezioni e delle entrate effettive per luogo di commercializzazione. Questo conteggio deve pervenire all'UFC entro il termine di validità della dichiarazione d'intenti, e comunque al più tardi entro 15 mesi dall'uscita nei cinema. L'UFC può chiedere ulteriori indicazioni.

4 Se il conteggio perviene all'UFC dopo la scadenza del termine determinante (cpv. 3), l'aiuto finanziario decade.

Art. 105b Procedura per le imprese di proiezione

1 Le imprese di proiezione che richiedono un premio alla pluralità secondo l'articolo 14a capoverso 1 lettere c e d devono annunciarsi all'UFC dopo la fine dell'anno civile per il quale hanno richiesto un sostegno. L'UFC pubblica il termine di annuncio sul proprio sito Internet.

2 Il premio alla pluralità è calcolato dopo la fine dell'anno civile. L'UFC può chiedere ulteriori indicazioni.

Titolo quinto: Certificati di origine e riconoscimenti

Capitolo 1: Certificati di origine per film svizzeri

Art. 106 Autore svizzero

1 Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LCin, un film è considerato realizzato in parte determinante da un autore svizzero se almeno il regista è di cittadinanza svizzera o è domiciliato in Svizzera.

2 Sono considerati autori secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a LCin anche gli sceneggiatori e i compositori.

Art. 107 Produttore svizzero

Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b LCin, un film coprodotto è considerato prodotto da un produttore svizzero se questi, con i suoi finanziamenti, copre almeno il 50 per cento delle spese di realizzazione e se il film è realizzato sotto la sua responsabilità.

Art. 108 Personale artistico e tecnico e industrie tecniche svizzere

1 Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c LCin, un film è considerato realizzato per quanto possibile con personale artistico e tecnico svizzero o domiciliato in Svizzera e da industrie tecniche con sede in Svizzera se la loro percentuale ammonta almeno al 50 per cento delle persone o industrie partecipanti.

2 In singoli casi motivati l'UFC può ammettere deroghe, in particolare se:

a.
un documentario, per la tematica trattata, deve essere realizzato in parte preponderante all'estero; o
b.
non è stato possibile trovare in Svizzera persone o industrie adatte allo scopo.

3 Per determinare la percentuale svizzera sono essenziali in particolare:

a.
per il personale artistico e tecnico: l'occupazione delle posizioni di responsabilità;
b.
per le industrie tecniche: l'attribuzione dei lavori essenziali di produzione e di postproduzione.

4 Per la determinazione della percentuale svizzera, l'UFC può pubblicare un sistema a punti che pondera le singole funzioni artistiche e tecniche, così come i lavori di tecnica cinematografica, in proporzione al loro contributo al corrispondente genere cinematografico.

5 Nella determinazione della percentuale non sono conteggiati gli autori considerati secondo l'articolo 106 e i produttori.

Art. 109 Domanda

1 Su domanda, l'UFC rilascia un certificato di origine se il film soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 LCin.

2 La domanda deve essere presentata dall'impresa di produzione svizzera.

3 Deve contenere i documenti necessari all'esame, segnatamente:

a.
un elenco del personale con l'indicazione della cittadinanza, del domicilio e della funzione;
b.
un conteggio delle spese di realizzazione;
c.
una presentazione della struttura di finanziamento;
d.
eventuali contratti di coproduzione con imprese di produzione partner estere.
Art. 110 Diniego del certificato di origine

1 Se giunge a conclusione che le condizioni per il rilascio del certificato di origine non sono soddisfatte, l'UFC lo comunica al richiedente.

2 Il richiedente può esigere una decisione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Capitolo 2: Riconoscimento delle coproduzioni svizzere con l'estero

Art. 111 Coproduzioni svizzere con l'estero

1 La proporzione necessaria per il riconoscimento come coproduzione svizzera con l'estero delle percentuali di coproduzione o di finanziamento e della percentuale di personale artistico e tecnico svizzero e di industrie tecniche svizzere è determinata in base all'accordo di coproduzione applicabile.

2 Per la determinazione della percentuale di personale artistico e tecnico svizzero, l'UFC può pubblicare un sistema a punti che pondera le singole funzioni artistiche e tecniche, così come i lavori di tecnica cinematografica, in proporzione al loro contributo al corrispondente genere cinematografico. Per la determinazione della percentuale si considerano l'occupazione dei posti di responsabilità e l'attribuzione dei lavori essenziali.

3 Sono fatte salve le disposizioni sul riconoscimento come coproduzione dell'accordo di coproduzione applicabile.

Art. 112 Domanda

1 Su domanda e dopo avere consultato le autorità estere interessate, l'UFC rilascia i riconoscimenti. Un film è riconosciuto come coproduzione svizzera con l'estero se soddisfa le condizioni di un accordo di coproduzione internazionale.

2 Nella domanda occorre menzionare l'accordo di coproduzione applicabile al riconoscimento. Le altre indicazioni e gli ulteriori documenti sono retti dall'accordo di coproduzione.

3 L'UFC può esigere ulteriori informazioni o documenti giustificativi se ciò è necessario per l'esame della domanda.

Art. 113 Riconoscimento provvisorio e definitivo

1 Se la domanda è presentata prima dell'inizio delle riprese e se l'accordo applicabile non dispone altrimenti, l'UFC può rilasciare un riconoscimento provvisorio dopo avere consultato le autorità estere interessate.

2 Il riconoscimento definitivo è rilasciato dopo l'ultimazione del film sulla base del conteggio delle spese di realizzazione e sulla base degli altri documenti della produzione, conformemente alle disposizioni dell'accordo applicabile.

Art. 114 Diniego del riconoscimento

1 Se le condizioni per il riconoscimento come coproduzione svizzera con l'estero non sono soddisfatte o se alla coproduzione è limitato o negato l'accesso a misure nazionali di promozione sulla base dell'accordo applicabile, l'UFC lo comunica al richiedente e alle competenti autorità estere.

2 Il richiedente può esigere una decisione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Titolo sesto: Disposizioni finali

Art. 117 Disposizioni transitorie

1 Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo per le entrate realizzate fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 sono calcolati secondo il diritto applicabile sino al 30 giugno 2016.

2 Sono ammessi alla promozione legata alla sede di produzione secondo l'articolo 14 soltanto i film le cui riprese iniziano dopo il 1° luglio 2016.

Art. 117a79 Disposizioni transitorie della modifica del 18 novembre 2020

1 Per il calcolo degli accrediti della promozione legata al successo sono prese in considerazione con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2020 le entrate di riferimento di cui all'articolo 73 capoverso 5.

2 Per il calcolo degli accrediti della promozione legata al successo in base alle entrate e ai punti di partecipazione a festival totalizzati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il numero minimo di entrate di riferimento e il numero minimo di proiezioni di cui all'articolo 76 sono dimezzati; l'importo da accreditare per entrata di riferimento è innalzato come segue:

a.
per le imprese di distribuzione di cui all'articolo 89 capoverso 1 lettera d: da 2 a 2.50 franchi;
b.
per le imprese di proiezione di cui all'articolo 89 capoverso 1 lettera e: da 3.50 a 5 franchi.

3 Per la promozione della distribuzione di film usciti nei cinema tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, il numero minimo di spettatori per proiezione secondo gli allegati 1 numero 2.1.5.2 e 2 numero 2.1.2.2 nella versione del 21 aprile 2016 è ridotto da dieci a cinque spettatori in media. Inoltre, il numero minimo di proiezioni è ridotto come segue:

a.
per la promozione della distribuzione secondo l'allegato 2 numero 2.1.5.3 nella versione del 21 aprile 2016:
1.
40 invece di 50 proiezioni in tre luoghi nella Svizzera tedesca,
2.
20 invece di 25 proiezioni in due luoghi della Svizzera francese,
3.
7 invece di 14 proiezioni nella Svizzera italiana;
b.
per la promozione della distribuzione secondo l'allegato 2 numero 2.1.2.2 nella versione del 21 aprile 2016, 40 invece di 50 proiezioni.

4 Alle domande di promozione della distribuzione di film usciti nei cinema a partire dal 1° gennaio 2021 si applica il diritto in vigore il 1° gennaio 2021. Per le proiezioni nell'anno civile 2021, il numero minimo di spettatori per proiezione secondo l'allegato 3 numeri 2.1.1.2 e 2.1.2.2 nella versione del 18 novembre 2020 è ridotto da dieci spettatori in media a cinque spettatori effettivi. Il numero minimo di proiezioni secondo l'allegato 3 numeri 2.1.1.2 e 2.1.2.2 nella versione del 18 novembre 2020 è ridotto come segue:

a.
40 invece di 50 proiezioni in tre luoghi nella Svizzera tedesca;
b.
20 invece di 25 proiezioni in due luoghi nella Svizzera francese;
c.
7 invece di 14 proiezioni nella Svizzera italiana.

79 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Art. 118 Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

2 ...80

3 Gli allegati hanno effetto fino al 31 dicembre 2024.81

80 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

81 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

Allegato 182

82 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

(art. 7 cpv. 3, 14a cpv. 2, 15 cpv. 4 e 18 cpv. 3)

Regimi di promozione cinematografica della Confederazione 2021-2024

Per il periodo 2021−2024, la promozione cinematografica della Confederazione persegue i seguenti obiettivi sovraordinati, che determinano l'orientamento di tutti gli strumenti di promozione.

La promozione cinematografica della Confederazione:

-
contribuisce alla diversità culturale e alla coesione sociale in Svizzera;
-
rafforza la visibilità della creazione cinematografica svizzera e del patrimonio cinematografico in Svizzera e all'estero;
-
in tutti gli ambiti di promozione, tiene conto del principio della diversità nell'accesso al sostegno, in particolare per quanto concerne le pari opportunità tra uomini e donne, l'equilibrio tra regioni linguistiche, progetti e organizzazioni;
-
tiene conto del principio della pluralità dell'offerta e dell'accesso senza barriere ai film;
-
in tutti gli ambiti di promozione tiene conto del principio dell'uso parsimonioso delle risorse.

Allegato 283

83 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949). Correzione del 29 gen. 2021 (RU 2021 57).

(art. 7 cpv. 3, 12 e 13 cpv. 3)

Regime di promozione 2021-2024 per la promozione della creazione cinematografica svizzera

1 Obiettivi e indicatori della valutazione

1.1 Valutazione

1.1.1
L'UFC informa periodicamente sull'attuazione dei regimi di promozione cinematografica, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi elencati qui di seguito per i diversi strumenti di promozione.
1.1.2
La valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.
1.1.3
Per gli anni 2021-2024 sono valutati prioritariamente i seguenti aspetti:
a.
impatto della promozione cinematografica sulla competitività della Svizzera come sede di produzione;
b.
evoluzione della pluralità dell'offerta nei diversi canali di commercializzazione;
c.
proporzione tra uomini e donne nei progetti presentati e sostenuti.

1.2 Obiettivi della promozione durante la fase di sviluppo
e realizzazione

1.2.1
La promozione della creazione cinematografica svizzera durante la fase di sviluppo (promozione della stesura di sceneggiature e dello sviluppo di progetti) persegue i seguenti obiettivi:
a.
agevolare la stesura di un numero sufficientemente grande di sceneggiature affinché le migliori possano essere trasposte in lungometraggi realizzati in Svizzera e all'estero e commercializzate su vasta scala;
b.
consentire lo sviluppo di progetti recepiti in più settori.
1.2.2
Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.2.1 sono:
a.
numero di sceneggiature e di attività di sviluppo di progetti che hanno beneficiato di un sostegno;
b.
numero di progetti ultimati e commercializzati con successo, scaturiti dalle sceneggiature o dalle attività di sviluppo di progetti che hanno beneficiato di un sostegno;
c.
numero di progetti con una commercializzazione estesa a più settori.
1.2.3
La promozione della creazione cinematografica svizzera durante la fase di realizzazione (promozione della realizzazione) persegue i seguenti obiettivi:
a.
consentire ai cineasti svizzeri di realizzare autonomamente film di elevata qualità;
b.
rendere accessibili al pubblico svizzero film svizzeri e coproduzioni in tutte le forme di commercializzazione e contribuire così in misura determinante alla qualità e alla pluralità dell'offerta cinematografica svizzera;
c.
creare le premesse affinché film svizzeri e coproduzioni siano selezionati a importanti festival nazionali e internazionali e contribuiscano così all'affermazione dell'immagine positiva del cinema svizzero, in particolare nei principali Paesi di coproduzione della Svizzera;
d.
aumentare il numero di coproduzioni girate in Svizzera;
e.
fare in modo che nella realizzazione di film svizzeri, e in particolare di coproduzioni, siano presi maggiormente in considerazione i cineasti e le industrie tecniche svizzere per consolidare la competitività della Svizzera come sede di produzione cinematografica.
1.2.4
Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.2.3 sono:
a.
numero di film svizzeri e coproduzioni la cui realizzazione ha beneficiato di un sostegno;
b.
numero di entrate e proiezioni nei cinema, così come numero di titoli di film svizzeri e di coproduzioni venduti attraverso altri canali di commercializzazione nelle diverse regioni linguistiche della Svizzera;
c.
presenza e riconoscimenti di film svizzeri e di coproduzioni con regia svizzera a festival importanti;
d.
numero di coproduzioni con la Svizzera secondo i Paesi di coproduzione, la struttura di finanziamento e la quota di partecipazione artistica e tecnica;
e.
aumento del numero di giornate di ripresa in Svizzera e aumento delle uscite per prestazioni tecniche, artistiche e logistiche fornite in Svizzera.
1.2.5
La promozione della postproduzione persegue l'obiettivo di rendere possibile l'ultimazione e la commercializzazione attraverso vari canali diversi dalla televisione lineare di lungometraggi svizzeri promettenti realizzati senza contributi federali alla realizzazione.
1.2.6
Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.2.5 sono:
a.
numero di lungometraggi sostenuti durante la postproduzione;
b.
numero di entrate nelle sale cinematografiche, vendite e fruizioni tramite servizi di media audiovisivi su richiesta nonché partecipazioni a importanti festival cinematografici nazionali e internazionali.
1.2.7
La promozione cinematografica legata al successo persegue i seguenti obiettivi:
a.
gli autori e i registi devono poter scrivere in modo autonomo trattamenti e sceneggiature;
b.
i produttori devono poter sviluppare e realizzare in modo autonomo progetti fino alla fase della realizzazione;
c.
gli accrediti devono poter essere reinvestiti al più presto in nuovi progetti.
1.2.8
Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.2.7 sono:
a.
numero di trattamenti, sceneggiature e scalette sviluppati grazie ai mezzi della promozione cinematografica legata al successo;
b.
lasso di tempo medio fra la comunicazione degli accrediti e il reinvestimento degli stessi secondo il tipo di reinvestimento.

1.3 Obiettivi della promozione durante la fase
di commercializzazione

1.3.1
La promozione selettiva della distribuzione e della diffusione persegue l'obiettivo di aiutare i film svizzeri e le coproduzioni riconosciute con regia svizzera a raggiungere il loro pubblico target.
1.3.2
Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.3.1 sono:
a.
numero di film la cui commercializzazione nei cinema e al di fuori delle sale ha beneficiato di una promozione selettiva;
b.
quota di film premiati che hanno beneficiato di una promozione selettiva nei cinema e al di fuori delle sale;
c.
numero di programmi speciali rivolti a determinati gruppi target e relative entrate nei cinema;
d.
numero di film commercializzati attraverso servizi di media audiovisivi su richiesta e numero di richieste a pagamento.
1.3.3
La promozione cinematografica legata al successo persegue i seguenti obiettivi:
a.
rafforzare la creazione cinematografica svizzera permettendo a imprese di distribuzione di acquistare film svizzeri e coproduzioni maggioritarie;
b.
permettere alle imprese di distribuzione svizzere di reinvestire rapidamente gli accrediti in nuovi progetti di distribuzione;
c.
rafforzare gli incentivi per le imprese di proiezione a programmare un'offerta attraente di film svizzeri;
d.
rafforzare la commercializzazione e la visibilità dei film attraverso i canali di commercializzazione al di fuori dei cinema, in particolare attraverso servizi di media audiovisivi su richiesta.
1.3.4
Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 1.3.3 sono:
a.
numero di film nei quali sono stati investiti mezzi della promozione cinematografica legata al successo per misure promozionali e acquisti;
b.
lasso di tempo medio fra la comunicazione degli accrediti e il reinvestimento degli stessi secondo il tipo di reinvestimento;
c.
numero di proiezioni ed entrate nei cinema di film svizzeri e coproduzioni;
d.
numero di film offerti su altri canali di commercializzazione elettronica diversi dalla televisione lineare.

2 Criteri

2.1 Criteri della promozione cinematografica selettiva

2.1.1.
Promozione della stesura di sceneggiature
2.1.1.1
Gli sceneggiatori svizzeri e le imprese di produzione svizzere possono richiedere un aiuto finanziario per le spese di stesura della sceneggiatura e per i corrispondenti lavori di sviluppo. Vengono privilegiate le domande presentate dalle nuove leve o dagli sceneggiatori e le domande di persone che non possono investire alcun accredito della promozione cinematografica legata al successo oppure i cui accrediti sono troppo esigui.
2.1.1.2
La promozione della stesura di sceneggiature è prevista per lungometraggi di fiction per il cinema e lungometraggi di animazione.
2.1.1.3
Nella promozione della stesura di sceneggiature sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
a.
originalità del tema;
b.
qualità artistica e drammaturgica del trattamento;
c.
qualità e coerenza delle modalità di lavoro previste;
d.
potenziale del soggetto per un film per il cinema;
e.
necessità e proporzionalità del contributo richiesto.
2.1.2
Promozione dello sviluppo di progetti
2.1.2.1
Le imprese di produzione svizzere possono richiedere un aiuto finanziario per le spese di sviluppo (scaletta) di un lungometraggio documentario per il cinema o di un film di animazione, di una serie di animazione o di un progetto transmediale. Lo sviluppo di film di animazione, di serie di animazione o di progetti transmediali può essere sostenuto indipendentemente dalla lunghezza e dal canale di commercializzazione. Vengono privilegiate le domande per film delle nuove leve e film di registe, così come le domande presentate da persone che non possono investire alcun accredito della promozione cinematografica legata al successo oppure i cui accrediti sono troppo esigui.
2.1.2.2
La promozione dello sviluppo di progetti è prevista per progetti cinematografici sviluppati su iniziativa dell'impresa di produzione svizzera e sotto la sua responsabilità. Sono computabili in particolare le spese delle ricerche e dei viaggi necessari, della strategia artistica e dell'ulteriore sviluppo del progetto cinematografico, nonché dei lavori preliminari di produzione in vista del finanziamento e della realizzazione. Per i progetti di film di animazione sono computabili le spese per la realizzazione di un film pilota.
2.1.2.3
Nella promozione dello sviluppo di progetti sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
a.
originalità e qualità artistica della sceneggiatura o della scaletta;
b.
qualità e coerenza della strategia di sviluppo del contenuto;
c.
potenziale artistico e produttivo per un film per il cinema;
d.
orientamento delle misure di commercializzazione previste ai gruppi target;
e.
necessità e proporzionalità del contributo richiesto.
2.1.2.4
Nella promozione dello sviluppo di progetti transmediali sono inoltre determinanti i seguenti criteri:
a.
grado di innovazione e contributo allo sviluppo della creazione cinematografica svizzera;
b.
qualità della strategia di sviluppo e di commercializzazione;
c.
cooperazione tra cineasti e altri specialisti dei media;
d.
accesso ad altre forme di promozione.
2.1.3
Promozione della realizzazione
2.1.3.1
Le imprese di produzione svizzere possono richiedere un contributo alla realizzazione di un film di fiction per il cinema e di un film di animazione o documentario, indipendentemente dalla lunghezza e dal canale di commercializzazione. Possono essere privilegiate le domande per film delle nuove leve e film di registe o per film che, in fase di pianificazione e realizzazione, tengono conto dell'impatto sull'ambiente e dell'uso parsimonioso delle risorse.
2.1.3.2
La promozione della realizzazione è prevista in primo luogo per film svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero con regia svizzera e produzione responsabile svizzera. Le coproduzioni con regia estera possono essere sostenute per consentire una coproduzione con regia svizzera.
2.1.3.3
In linea di principio le coproduzioni sono sostenute solo se la quota di personale artistico e tecnico svizzero e di imprese tecniche svizzere è proporzionata alla quota del finanziamento svizzero.
2.1.3.4
I cofinanziamenti svizzeri con l'estero possono essere promossi se sono ammessi in virtù dell'accordo di coproduzione applicabile. Nella promozione dei cofinanziamenti sono determinanti inoltre i seguenti criteri:
a.
legame tra il progetto cinematografico e la Svizzera;
b.
ragioni tecniche o artistiche contrarie a una partecipazione di personale artistico e tecnico svizzero;
c.
reciprocità nell'ambito dei cofinanziamenti con il Paese in questione.
2.1.3.5
Per quanto riguarda i film di fiction, la promozione della realizzazione è limitata ai cortometraggi e ai lungometraggi destinati alla prima diffusione nei cinema o ai festival e con un potenziale di commercializzazione attraverso canali diversi dalla televisione lineare. Nella promozione di progetti di film di fiction sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
a.
qualità artistica della sceneggiatura;
b.
stato di avanzamento del progetto;
c.
coerenza del dossier di produzione;
d.
coerenza artistica e tecnica del progetto;
e.
potenziale di commercializzazione;
f.
orientamento ai gruppi target e qualità della strategia di commercializzazione, marketing e promozione prevista;
g.
contributo alla pluralità dell'offerta;
h.
necessità e proporzionalità del contributo richiesto;
i.
esperienza tecnica del team di produzione se il contributo federale richiesto supera i 400 000 franchi.
2.1.3.6
I progetti di film di animazione possono essere sostenuti indipendentemente dalla lunghezza e dal canale di commercializzazione. Vengono privilegiati i progetti di film di animazione con un potenziale cinematografico. Nella promozione di progetti di film di animazione sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
a.
qualità artistica e tecnica del progetto;
b.
stato di avanzamento del progetto;
c.
coerenza del dossier di produzione;
d.
coerenza artistica e tecnica del progetto;
e.
potenziale di commercializzazione;
f.
orientamento ai gruppi target e qualità della strategia di commercializzazione, marketing e promozione prevista;
g.
contributo alla pluralità dell'offerta;
h.
necessità e proporzionalità del contributo richiesto;
i.
esperienza tecnica del team di produzione se il contributo federale richiesto supera i 400 000 franchi.
2.1.3.7
I progetti di documentari possono essere sostenuti indipendentemente dalla lunghezza e dal canale di commercializzazione. Vengono privilegiati i progetti di documentari con un potenziale cinematografico. Nella promozione di progetti di documentari sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
a.
qualità artistica della scaletta;
b.
stato di avanzamento del progetto;
c.
coerenza del dossier di produzione;
d.
coerenza artistica e tecnica del progetto;
e.
potenziale di commercializzazione;
f.
orientamento ai gruppi target e qualità della strategia di commercializzazione, marketing e promozione prevista;
g.
contributo alla pluralità dell'offerta;
h.
necessità e proporzionalità del contributo richiesto;
i.
esperienza tecnica del team di produzione se il contributo federale richiesto supera i 200 000 franchi.
2.1.3.8
Per preparare la realizzazione di un lungometraggio di fiction (preparazione delle riprese), le imprese di produzione svizzere possono richiedere un anticipo non superiore al 15 per cento del contributo alla realizzazione previsto della promozione cinematografica selettiva. Nella decisione relativa al versamento devono essere considerati i seguenti criteri:
a.
dichiarazione d'intenti valida dell'UFC;
b.
realizzazione del progetto nei sei mesi successivi e finanziamento assicurato di almeno il 50 per cento del progetto complessivo (senza contributi federali);
c.
plausibilità delle misure pianificate.
2.1.4
Promozione della postproduzione
2.1.4.1
Le imprese di produzione svizzere possono richiedere un aiuto finanziario per le spese delle misure tecniche e artistiche di postproduzione. Sono computabili le spese di ultimazione necessarie, segnatamente per il montaggio e il suono, che non possono essere assunte dall'impresa di produzione.
2.1.4.2
Sono sostenuti soltanto lungometraggi svizzeri per il cinema e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero con regia svizzera, realizzati senza i contributi alla realizzazione della promozione cinematografica selettiva e della cui commercializzazione è responsabile un'impresa di distribuzione o diffusione cinematografica svizzera indipendente. Possono essere sostenuti soltanto film le cui spese di realizzazione totali sono inferiori a 1 milione di franchi nel caso dei film di fiction e dei film di animazione o a 200 000 franchi nel caso dei documentari. Possono essere privilegiati i film delle nuove leve e i film di registe. Sono computabili soltanto le spese per prestazioni fornite e conteggiate in Svizzera.
2.1.4.3
Nella promozione della postproduzione sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
a.
qualità artistica del premontaggio;
b.
quota dell'ultimazione tecnica in Svizzera in proporzione alle uscite del progetto nel complesso;
c.
qualità e coerenza della strategia di commercializzazione, comprese tutte le possibili forme di commercializzazione (cinema, festival, video ecc.);
d.
contributo dell'impresa di distribuzione o diffusione;
e.
esperienza dell'impresa di distribuzione con film di questo genere;
f.
potenziale di commercializzazione estesa a più regioni linguistiche;
g.
necessità e proporzionalità del contributo richiesto.
2.1.5
Promozione della distribuzione e della diffusione per film senza un grande potenziale di commercializzazione
2.1.5.1
Le imprese di distribuzione possono richiedere un aiuto finanziario per le spese delle misure promozionali e di mediazione rivolte a specifici gruppi target per film e programmi cinematografici che probabilmente realizzeranno meno di 2000 entrate. Possono essere privilegiati:
a.
programmi cinematografici per bambini e giovani;
b.
film che hanno partecipato a sezioni di festival secondo l'articolo 83 capoverso 2 lettera a o sono stati insigniti di un premio secondo l'articolo 83 capoverso 2 lettere b o c;
c.
progetti particolarmente attenti all'uso sostenibile delle risorse.
2.1.5.2
Sono ammessi:
a.
i lungometraggi svizzeri e i film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero con regia svizzera; e
b.
i programmi cinematografici che durano almeno 40 minuti e comprendono principalmente film svizzeri o coproduzioni riconosciute con regia svizzera.
2.1.5.3
Nella promozione della distribuzione sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
a.
qualità e originalità della strategia di commercializzazione;
b.
rilevanza del film per una commercializzazione orientata verso specifici gruppi target;
c.
professionalità ed esperienza specifica dell'impresa di distribuzione;
d.
potenziale di commercializzazione nelle diverse regioni linguistiche e nei vari canali di diffusione;
e.
necessità e proporzionalità del contributo richiesto.
2.1.6
Misure non pecuniarie
L'UFC può sostenere la produzione cinematografica indipendente anche con misure non pecuniarie, come consulenza, raccomandazioni o patronati (art. 13 cpv. 2 LCin).
2.1.7
Premio del cinema
L'UFC versa aiuti finanziari per i film in lizza per il Premio del cinema svizzero. La procedura è retta dalle disposizioni dell'ordinanza del DFI del 30 settembre 200484 concernente il Premio del cinema svizzero.

2.2 Criteri per il reinvestimento degli accrediti della promozione cinematografica legata al successo

2.2.1
Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo devono essere reinvestiti, entro la scadenza, in un nuovo progetto cinematografico dalle persone e dalle società aventi diritto. Nel reinvestimento sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
2.2.2
Stesura di trattamenti, scalette e sceneggiature
Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per la stesura di un nuovo trattamento, per ricerche o per la stesura di una scaletta per un progetto di documentario, nonché per la stesura di una nuova sceneggiatura. Possono essere utilizzati per la rielaborazione di una sceneggiatura preesistente se a suo tempo era stata respinta una domanda di contributo alla realizzazione secondo il numero 2.1.3 per lacune nella sceneggiatura. Le domande possono essere presentate da autori, registi e imprese di produzione.
2.2.3
Sviluppo di progetti
Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per lo sviluppo di progetti di film svizzeri o di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero. Le domande possono essere presentate dalle imprese di produzione. In caso di coproduzioni, l'impresa di produzione svizzera deve essere responsabile dello sviluppo di progetti e detenere i relativi diritti.
2.2.4
Realizzazione e postproduzione
Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per la realizzazione e la postproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero. Le domande possono essere presentate dalle imprese di produzione.
2.2.5
Distribuzione e diffusione
Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo possono essere utilizzati per la distribuzione e le misure promozionali a favore di film svizzeri e di coproduzioni. Le domande possono essere presentate dalle imprese di produzione e di distribuzione.
2.2.6
Nell'ambito dell'acquisizione di diritti (garanzie minime), le imprese di distribuzione possono utilizzare gli accrediti per garanzie minime fino al 75 per cento della somma di garanzia pagata per la stesura della sceneggiatura da parte di autori svizzeri e per la realizzazione e la postproduzione di film svizzeri o di coproduzioni.
2.2.7
È escluso il reinvestimento nella distribuzione, nella diffusione e nell'acquisizione di diritti di film senza regia svizzera e di film la cui distribuzione può essere promossa secondo l'articolo 45 OPICin85 o la cui distribuzione nonché l'acquisizione dei relativi diritti possono essere promosse secondo l'articolo 53 OPICin.

Allegato 386

86 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

(art. 14a cpv. 2 e 14b cpv. 2)

Regime di promozione 2021-2024 per la promozione della pluralità e della qualità dell'offerta cinematografica

1 Obiettivi e indicatori della valutazione

1.1 Valutazione

1.1.1
L'UFC informa periodicamente sull'attuazione dei regimi di promozione cinematografica, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi elencati qui di seguito.
1.1.2
La valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.
1.1.3
Per gli anni 2021-2024 sono valutate prioritariamente l'efficacia delle misure per la promozione della pluralità dell'offerta e la visibilità della creazione cinematografica svizzera a livello nazionale e internazionale.

1.2 Obiettivi nel settore della distribuzione di film per il cinema

1.2.1
Garantire un'offerta cinematografica in Svizzera di elevata qualità e variata.
1.2.2
Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a.
numero di film commercializzati nei cinema;
b.
numero di luoghi di commercializzazione e di regioni linguistiche per film;
c.
numero di entrate e di proiezioni corrispondenti;
d.
origine dei film proiettati;
e.
sesso del regista;
f.
lingua di commercializzazione.

1.3 Obiettivi nel settore della programmazione e della mediazione cinematografica nei cinema

1.3.1
Garantire un'offerta cinematografica di elevata qualità e variata in Svizzera.
1.3.2
Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a.
numero di film commercializzati nei cinema;
b.
numero di luoghi di commercializzazione e di regioni linguistiche per film;
c.
numero di entrate e di proiezioni corrispondenti;
d.
origine dei film proiettati;
e.
sesso del regista;
f.
lingua di commercializzazione.
1.3.3
Salvaguardare a lungo termine e in maniera sostenibile l'importanza dei cinema quali luoghi d'incontro culturale.
1.3.4
Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a.
numero di proiezioni con tavole rotonde e manifestazioni analoghe sulla creazione cinematografica svizzera;
b.
numero di programmi rivolto a specifici gruppi target e manifestazioni collaterali destinate a un pubblico giovane;
c.
numero di altri programmi rivolti a specifici gruppi target e manifestazioni collaterali, per anno, cinema e luogo di commercializzazione;
d.
numero di entrate corrispondenti;
e.
numero di misure di promozione e comunicazione per il dialogo con il pubblico.

2 Criteri

2.1 Criteri della promozione nel settore della distribuzione

2.1.1
Premi alla pluralità per la distribuzione di film svizzeri e coproduzioni (art. 14a cpv. 1 lett. a)
2.1.1.1
Le imprese di distribuzione svizzere che distribuiscono un lungometraggio svizzero o un lungometraggio riconosciuto come coproduzione con regia svizzera possono richiedere un aiuto finanziario (premio alla pluralità). Per ogni film, il premio alla pluralità è calcolato sulla base delle proiezioni computabili, secondo una chiave decrescente in rapporto alle entrate realizzate. La commercializzazione estesa a più regioni linguistiche e le proiezioni nelle regioni cinematografiche piccole e medie possono essere sostenute con un'aliquota più elevata. Il versamento dei premi alla pluralità avviene al termine della commercializzazione nei cinema sulla base del conteggio delle proiezioni e delle entrate computabili.
2.1.1.2
Possono beneficiare di un sostegno i film che fanno registrare almeno 2000 entrate in tutta la Svizzera. È considerata come commercializzazione estesa a più regioni linguistiche una ulteriore commercializzazione di 50 proiezioni in tre luoghi nella Svizzera tedesca, di 25 proiezioni in due luoghi nella Svizzera francese e di 14 proiezioni nella Svizzera italiana. Devono essere presenti in media dieci spettatori per proiezione. Il diritto al sostegno decade non appena un film realizza 60 000 entrate.
2.1.2
Premi alla pluralità per la distribuzione di film stranieri che contribuiscono alla pluralità dell'offerta (art. 14b cpv. 1 lett. b).
2.1.2.1
Le imprese di distribuzione svizzere che distribuiscono prevalentemente film di cui all'articolo 14b capoverso 1 lettera b possono richiedere un aiuto finanziario (premio alla pluralità) per la distribuzione di tali film. Per ogni film, il premio alla pluralità è calcolato sulla base delle proiezioni computabili, secondo una chiave decrescente in rapporto alle entrate realizzate. La commercializzazione estesa a più regioni linguistiche e le proiezioni nelle regioni cinematografiche piccole e medie possono essere sostenute con un'aliquota più elevata. Il versamento dei premi alla pluralità avviene al termine della commercializzazione nei cinema sulla base del conteggio delle proiezioni e delle entrate computabili.
2.1.2.2
Possono beneficiare di un sostegno solo i film che fanno registrare almeno 2000 entrate in tutta la Svizzera. È considerata come commercializzazione estesa a più regioni linguistiche una ulteriore commercializzazione di 50 proiezioni in tre luoghi nella Svizzera tedesca, di 25 proiezioni in due luoghi nella Svizzera francese e di 14 proiezioni nella Svizzera italiana. Devono essere presenti in media dieci spettatori per proiezione. Il diritto al sostegno decade non appena un film realizza 60 000 entrate.

2.2 Criteri della promozione nel settore delle sale cinematografiche

2.2.1
Premi alla pluralità per la programmazione nelle sale cinematografiche (art. 14a cpv.1 lett. c)
2.2.1.1
Le imprese di proiezione registrate che mediante una programmazione variata contribuiscono in modo determinante alla pluralità dell'offerta possono richiedere un aiuto finanziario (premio alla pluralità). I premi alla pluralità sono calcolati e versati annualmente, nei limiti dei crediti stanziati, sulla base dei titoli di film proiettati, delle entrate realizzate e delle proiezioni per sala durante l'anno precedente. Per le grandi città i requisiti in materia di pluralità dell'offerta sono più severi rispetto a quelli per le città di medie dimensioni e le regioni rurali.
2.2.1.2
Per il calcolo dei premi alla pluralità sono determinanti i seguenti criteri:
a.
numero di film, entrate e proiezioni per sala secondo il Paese di origine e l'età dei film;
b.
quota di tali film sull'intero programma della sala cinematografica;
c.
ubicazione dei cinema (grande città, città di medie dimensioni, regione rurale).
2.2.2.
Premi alla pluralità per cinema con programmi speciali
2.2.2.1
Le imprese di proiezione registrate che contribuiscono in modo determinante all'importanza dei cinema quali luoghi d'incontro culturale, segnatamente organizzando tavole rotonde o attuando altre misure rivolte a specifici gruppi target, possono richiedere un aiuto finanziario. Tale aiuto è calcolato, nei limiti dei crediti stanziati, sulla base del numero delle misure attuate durante l'anno precedente, delle relative entrate e del genere dei film. Per le grandi città i requisiti in materia di pluralità dell'offerta sono più severi rispetto a quelli per le città di medie dimensioni e le regioni rurali.
2.2.2.2
Per il calcolo dei premi alla pluralità sono determinanti i seguenti criteri:
a.
numero totale di misure rivolte a specifici gruppi target e programmi speciali;
b.
quote di questi programmi speciali sull'intero programma della sala cinematografica;
c.
quote dei programmi speciali rivolti a un pubblico giovane e dei film con regia svizzera;
d.
genere di film e numero di entrate nel quadro di programmi speciali;
e.
ubicazione dei cinema (grande città, città di medie dimensioni, regione rurale).

2.3 Misure non pecuniarie

Per sostenere la qualità e la pluralità dell'offerta cinematografica, l'UFC può adottare anche misure non pecuniarie come consulenza, raccomandazioni o patronati (art. 13 cpv. 2 LCin).

Allegato 487

87 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

(art. 15 cpv. 4, 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3)

Regime di promozione 2021-2024 per la promozione
della cultura cinematografica e della formazione continua

1 Obiettivi e indicatori della valutazione

1.1 Valutazione

1.1.1
L'UFC informa periodicamente sull'attuazione dei regimi di promozione cinematografica, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi elencati qui di seguito.
1.1.2
La valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.
1.1.3
Per gli anni 2021-2024 è valutata prioritariamente l'efficacia delle misure per la promozione della creazione cinematografica svizzera a livello nazionale e internazionale.

1.2 Obiettivi nel settore della cultura cinematografica

1.2.1
Rafforzare le organizzazioni di cultura cinematografica che operano a livello professionale in tutta la Svizzera nei settori dei festival, della mediazione cinematografica e della promozione cinematografica.
1.2.2
Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a.
qualifiche e condizioni salariali, in particolare del personale che ricopre posizioni chiave quali direzione, programmazione e redazione, comunicazione e tecnica;
b.
livello di autofinanziamento;
c.
sinergie grazie a cooperazioni con organizzazioni terze in Svizzera e all'estero.
1.2.3
Consentire a tutta la popolazione di confrontarsi con la creazione cinematografica attuale nazionale e internazionale.
1.2.4
Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a.
numero di attività (festival, pubblicazioni, manifestazioni, proiezioni);
b.
entrate, tiratura o intensità di fruizione secondo la lingua o la provenienza regionale del pubblico;
c.
numero di attività di mediazione in diverse lingue;
d.
numero di attività secondo il genere e il gruppo target.
1.2.5
Permettere alla popolazione di accedere a un'offerta cinematografica di elevata qualità e variata, segnatamente nell'ambito di festival.
1.2.6
Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a.
origine dei film proiettati;
b.
sesso del regista;
c.
numero di nuovi film e di retrospettive;
d.
criteri di selezione della programmazione;
e.
numero di spettatori in totale e per film e festival.

1.3 Obiettivi nel settore della formazione continua

1.3.1
Le nuove leve devono essere seguite e assistite in modo professionale nel quadro di praticantati per garantire la continuità e la capacità di sviluppo della creazione cinematografica svizzera, specialmente anche per quanto concerne le nuove forme di commercializzazione.
1.3.2
Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a.
numero di praticantati nella produzione cinematografica;
b.
sesso dei praticanti;
c.
integrazione professionale al termine dei praticantati.
1.3.3
I professionisti attivi nella realizzazione, commercializzazione e mediazione cinematografica devono potersi formare e perfezionare in modo continuativo e adeguato alle esigenze, affinché la creazione cinematografica svizzera resti competitiva a livello internazionale.
1.3.4
Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono il numero e il tipo di corsi di formazione continua nonché il numero di partecipanti e il loro grado di soddisfazione.

2 Criteri

2.1 Criteri della promozione della cultura cinematografica

2.1.1
Promozione delle organizzazioni di cultura cinematografica
2.1.1.1
La Confederazione può approvare aiuti finanziari per le spese di esercizio di organizzazioni come festival, pubblicazioni e istituzioni di cultura cinematografica che, grazie alle loro attività, contribuiscono significativamente e in modo permanente o periodico a diffondere la cultura cinematografica e a incentivare la creazione cinematografica svizzera. Per migliorare la percezione nelle diverse regioni linguistiche, le attività sostenute dalla Confederazione con un contributo superiore a un terzo delle spese devono utilizzare almeno due lingue nazionali nella comunicazione con il pubblico e garantire un accesso senza barriere ai contenuti e alle offerte.
2.1.1.2
Sono segnatamente sostenuti gli sforzi nell'ambito della cultura cinematografica che contribuiscono in misura sostanziale a far sì che:
a.
i dati rilevanti e le informazioni oggettive sulla creazione cinematografica svizzera siano a disposizione del pubblico;
b.
l'attuale creazione cinematografica svizzera venga analizzata in modo approfondito e critico e l'informazione su di essa sia diffusa nel modo più capillare possibile;
c.
la sensibilizzazione della popolazione svizzera nei confronti del cinema sia promossa e si favorisca così una riflessione critica, in particolare nei bambini e nei giovani;
d.
l'accesso ai film svizzeri e ai film stranieri di qualità risulti agevolato;
e.
la costituzione di una rete di contatti tra cineasti svizzeri e la cooperazione internazionale siano migliorate.
2.1.1.3
Di norma gli aiuti finanziari sono concessi in virtù di un contratto di prestazioni concluso tra l'organizzazione e l'UFC (art. 52). Se più organizzazioni possono essere prese in considerazione per un contratto di prestazioni, la scelta avviene in base a un bando di concorso. Nella valutazione delle domande possono essere coinvolti esperti. I contratti di prestazioni sono stipulati dall'UFC di volta in volta per un periodo pluriennale.
2.1.1.4
Nella scelta delle organizzazioni sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
a.
originalità e qualità dei programmi, dei rapporti o delle informazioni offerti al pubblico;
b.
indipendenza dell'organizzazione, continuità e professionalità nello svolgimento dei compiti;
c.
risonanza e diffusione nazionale o internazionale;
d.
coerenza e sostenibilità della strategia di perfezionamento anche nella prospettiva della digitalizzazione ed efficienza dei mezzi impiegati;
e.
cooperazione con altri attori nel settore di attività;
f.
contributo alle misure promozionali della creazione cinematografica svizzera e alla costituzione di una rete di contatti fra cineasti svizzeri;
g.
necessità e proporzionalità del contributo richiesto;
h.
attenzione alla diversità e all'uso sostenibile delle risorse.
2.2.2
Promozione di singoli progetti
2.2.2.1
La Confederazione può approvare aiuti finanziari per le spese di progetti relativi ad attività nel settore della cultura cinematografica che contribuiscono a preservare, sviluppare o diffondere la cultura cinematografica e favoriscono la collaborazione a livello nazionale e internazionale. Sono privilegiati i progetti particolarmente innovativi. Lo stesso progetto può essere finanziato per al massimo tre anni.
2.2.2.2
Per il sostegno di progetti di cultura cinematografica sono determinanti in particolare i seguenti criteri:
a.
rilevanza e originalità del progetto;
b.
complementarietà con attività già sostenute;
c.
professionalità;
d.
risonanza nazionale o sovraregionale;
e.
necessità e proporzionalità del contributo richiesto;
f.
impatto sulla sostenibilità;
g.
attenzione all'uso sostenibile delle risorse.
2.2.3
Misure non pecuniarie
Per sostenere gli sforzi nell'ambito della cultura cinematografica e in particolare per sensibilizzare la popolazione alla cultura cinematografica e alla cinematografia svizzere, l'UFC può adottare anche misure non pecuniarie come consulenza, raccomandazioni o patronati (art. 13 cpv. 2 LCin).
2.2.4
Premio del cinema
L'UFC promuove la premiazione dei film di diploma e versa aiuti finanziari ai cineasti il cui film di diploma è in lizza per il Premio del cinema svizzero. La procedura è retta dalle disposizioni dell'ordinanza del DFI del 30 settembre 200488 concernente il Premio del cinema svizzero.

2.3 Criteri della promozione della formazione continua

2.3.1
La Confederazione assegna contributi strutturali alla Fondazione di formazione continua «FOCAL» per la progettazione, l'organizzazione e l'offerta di corsi di formazione continua destinati alle persone occupate nella cinematografia. Nello stipulare il contratto di prestazioni occorre garantire che i cineasti di tutte le regioni del Paese abbiano accesso all'offerta di formazione continua e che l'accesso sia il più possibile privo di barriere.
2.3.2
Occorre inoltre considerare le seguenti priorità:
a.
professionalità e qualità dell'offerta formativa assicurate da misure di valutazione e garanzia della qualità;
b.
varietà e continuità dell'offerta formativa, tenuto conto di tutte le professioni cinematografiche artistiche e tecniche;
c.
considerazione degli aspetti di genere nella progettazione dei corsi di formazione continua, al fine di rafforzare la presenza femminile nella creazione cinematografica svizzera;
d.
orientamento dell'offerta formativa all'attività pratica e alle esigenze del settore cinematografico;
e.
selezione dei partecipanti in base alla loro idoneità, esperienza e formazione preliminare;
f.
considerazione di sviluppi tecnici e produttivi;
g.
costituzione di una rete di contatti e coordinamento con altre istituzioni, in particolare all'estero;
h.
attenzione all'uso sostenibile delle risorse.

Allegato 589

89 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949).

(art. 18 cpv. 2)

Regime di promozione 2021-2024 per la gestione del patrimonio audiovisivo svizzero

1 Obiettivi e indicatori della valutazione

1.1 Valutazione

1.1.1
L'UFC informa periodicamente sull'attuazione dei regimi di promozione cinematografica, in particolare sul raggiungimento dell'obiettivo enunciato qui di seguito.
1.1.2
La valutazione finale è effettuata da specialisti esterni.
1.1.3
Per gli anni 2021-2024 è valutato prioritariamente il settore del patrimonio audiovisivo svizzero, con un accento particolare sull'accesso al patrimonio audiovisivo.

1.2 Obiettivi nel settore del patrimonio cinematografico

1.2.1
La creazione cinematografica svizzera attuale e il patrimonio audiovisivo della Svizzera devono essere collezionati, archiviati, inventariati, restaurati e conservati in buone condizioni per le generazioni future nonché catalogati e resi accessibili al pubblico.
1.2.2
Gli indicatori per il raggiungimento di questo obiettivo sono:
a.
grado di inventariazione della collezione;
b.
grado di realizzazione dell'archiviazione;
c.
numero di film resi accessibili al pubblico per tipo di commercializzazione (cinema, festival, online ecc.);
d.
numero di film restaurati.

2 Criteri relativi agli aiuti finanziari per collezionare,
conservare e restaurare il patrimonio cinematografico

2.1
La Confederazione assegna contributi strutturali alla Fondazione «Cineteca svizzera» per collezionare, archiviare, inventariare, restaurare, catalogare e rendere accessibile il patrimonio audiovisivo della Svizzera. Al momento di stipulare il relativo contratto di prestazioni, occorre prestare attenzione al rispetto delle seguenti priorità:
2.1.1
Occorre acquisire e collezionare in particolare i film che hanno un legame con la Svizzera (Helvetica). Hanno la priorità i film svizzeri e i film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero, segnatamente quelli sostenuti dalla Confederazione e per tale motivo depositati presso la Fondazione «Cineteca svizzera».
2.1.2
Nei restauri, la collezione Helvetica va trattata prioritariamente. Gli altri fondi devono essere restaurati in base alla loro singolarità e all'urgenza.
2.1.3
Occorre elaborare una strategia di archiviazione a lungo termine che illustri le prospettive per la conservazione a lungo termine del patrimonio cinematografico svizzero e definisca le relative misure di attuazione.
2.1.4
Nell'attuazione dei suoi compiti, la «Cineteca svizzera» tiene in considerazione il principio dell'uso sostenibile delle risorse.