Art. 1 MeteoSvizzera
L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale.
429.11
del 21 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 capoverso 1, 3 capoverso 1, 5 capoverso 2, 5a capoverso 2 e 7 della legge federale del 18 giugno 19991 sulla meteorologia e la climatologia (LMet),
ordina:
L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale.
Nell'adempimento dei suoi compiti, MeteoSvizzera collabora con le unità dell'Amministrazione federale e con altre organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico della Confederazione, nonché con i Cantoni.
1 MeteoSvizzera può concludere autonomamente accordi internazionali qualora contengano esclusivamente disposizioni tecniche nel settore della meteorologia e della climatologia, segnatamente sulle modalità di scambio di prestazioni e sulla collaborazione a progetti di ricerca e sviluppo, nonché per migliorare le allerte, le previsioni e le informazioni sul clima.
2 Il Dipartimento federale dell'interno può, previa approvazione dei crediti, concludere autonomamente accordi internazionali sulla partecipazione finanziaria a programmi e attività di un'organizzazione internazionale di cui la Svizzera è membro. Accordi di questo genere possono essere conclusi autonomamente da MeteoSvizzera se hanno una portata limitata.
1 Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al Sistema di osservazione globale del clima.
2 A tale scopo possono essere sostenuti:
3 MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi.
1 Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al programma di Sorveglianza dell'atmosfera terrestre.
2 A tale scopo possono essere sostenuti:
3 MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi.
1 Sono considerate prestazioni dell'offerta di base l'approntamento di informazioni e dati meteorologici e climatologici per il pubblico, per la sicurezza della popolazione, per l'adempimento da parte delle autorità dei compiti previsti dalla legge, per l'aviazione civile, per la scienza e per le organizzazioni internazionali nel settore della meteorologia e della climatologia.
2 Le prestazioni dell'offerta di base comprendono in particolare:
3 Rientrano nelle prestazioni dell'offerta di base anche lo sviluppo fondato sui dati di base secondo i capoversi 1 e 2 e l'approntamento permanente di informazioni meteorologiche e climatologiche aggiornate e di elevata qualità, nonché le analisi sull'evoluzione del clima e dei cambiamenti climatici. Queste prestazioni possono essere fornite segnatamente come previsioni meteorologiche e climatologiche elaborate in forma grafica o testuale, previsioni biometeorologiche, informazioni su eventi meteorologici e climatici particolari, prestazioni per le autorità, le organizzazioni d'intervento e i gestori di infrastrutture critiche, nonché allerte riguardanti diversi fenomeni meteorologici.
1 Le prestazioni di MeteoSvizzera soggette a emolumento possono essere utilizzate soltanto con il consenso di MeteoSvizzera.
2 Un consenso preliminare di MeteoSvizzera è inoltre necessario se le prestazioni richieste:
3 Il consenso di MeteoSvizzera assume la forma di un contratto.
4 Non sottostanno alle presenti disposizioni sull'utilizzazione i dati messi liberamente a disposizione a livello internazionale.
Le organizzazioni d'intervento e i servizi di protezione della popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali hanno accesso alle prestazioni di MeteoSvizzera in particolare attraverso l'apposita piattaforma della Confederazione2.
2 Piattaforma informativa comune sui pericoli naturali: www.info.gin.admin.ch
Le prestazioni di MeteoSvizzera possono essere riprodotte soltanto con l'indicazione della fonte.
Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 20043.
1 MeteoSvizzera può pubblicare gratuitamente prestazioni dell'offerta di base se rispondono ai bisogni generali di gran parte della popolazione e se possono essere utilizzate senza disporre di conoscenze specifiche particolari in meteorologia e climatologia. La pubblicazione avviene in particolare attraverso i media elettronici.
2 Le allerte riguardanti fenomeni meteorologici pericolosi sono gratuite.
Sono soggette a emolumenti:
Per il calcolo degli emolumenti si applicano le seguenti definizioni:
Agli emolumenti per dati internazionali si applicano le disposizioni:
6 Agreement for the formation of an economic interest grouping (Formation Agreement), sottoscritto il 12 dic. 1995, entrato in vigore per la Svizzera il 6 lug. 2000; la versione aggiornata del testo dell'Acc. può essere consultata sul sito Internet di MeteoSvizzera (www.meteosvizzera.admin.ch).
1 Gli emolumenti per i dati puntiformi e i dati su griglia sono calcolati in base alla quantità di dati richiesta. Quest'ultima è espressa in unità.
2 Per i dati puntiformi, il numero di unità è dato dal numero di località moltiplicato per il numero di parametri moltiplicato per il numero di livelli moltiplicato per la frequenza e per il periodo di fornitura.
3 Per i dati su griglia, il numero di unità è dato dal numero di superfici richieste moltiplicato per il numero di parametri moltiplicato per il numero di livelli moltiplicato per la frequenza e per il periodo di fornitura.
4 Per i dati su griglia, la superficie più piccola possibile corrisponde all'area che racchiude la Svizzera in un rettangolo. Se la superficie richiesta è più grande, il valore è moltiplicato per 2.
5 Per i dati puntiformi dei modelli e i dati su griglia dei modelli, il calcolo tiene conto delle seguenti particolarità:
1 Si applicano le seguenti tariffe:
2 Per i grafici, l'emolumento è diviso per 2.
3 Per i dati puntiformi e i dati su griglia, l'emolumento minimo è di 10 franchi.
4 Per anno di fornitura, il limite superiore dell'emolumento è di 20 000 franchi per ciascuna delle prestazioni seguenti:
5 Per le previsioni basate sul numero postale di avviamento, il limite superiore dell'emolumento è di 12 000 franchi per anno di fornitura.
Gli emolumenti per l'allestimento di informazioni sono calcolati in base al dispendio di tempo conformemente all'articolo 21.
Gli emolumenti per l'accesso a piattaforme elettroniche non pubbliche e per l'utilizzazione di un programma informatico sviluppato da MeteoSvizzera sono calcolati sommando i costi di produzione e di acquisto ai costi di manutenzione della piattaforma o del programma informatico e dividendone il risultato per il numero dei potenziali utenti.
1 MeteoSvizzera può calcolare gli emolumenti su base forfetaria per le offerte:
2 Per calcolare gli emolumenti su base forfetaria si moltiplicano le singole tariffe per una stima realistica della frequenza con cui il gruppo di utenti utilizza le prestazioni messe a disposizione.
1 Per le prestazioni di consulenza e per la predisposizione e la manutenzione di forniture regolari di dati e informazioni è messo in conto un emolumento supplementare per i costi di personale e d'infrastruttura calcolato in base al dispendio di tempo conformemente all'articolo 21.
2 L'emolumento per il trattamento e l'elaborazione di dati satellitari ammonta a 0,05 franchi per immagine.
3 In caso di forniture regolari, per l'invio elettronico è riscosso ogni anno un emolumento supplementare per canale di fornitura da istituirsi separatamente. L'emolumento è calcolato come segue:
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0,15 franchi per messaggio e canale di fornitura; |
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0,015 franchi per messaggio e canale di fornitura. |
4 All'emolumento secondo il capoverso 3 si applica un limite massimo di 788 franchi.
Gli emolumenti in base al dispendio di tempo sono calcolati tenendo conto dei costi di personale, del posto di lavoro e d'infrastruttura. Si applicano le seguenti tariffe:
Classe di stipendio |
Importo orario in franchi |
24 e superiore |
200.- |
18-23 |
165.- |
fino alla 17 |
130.- |
Per le prestazioni in abbonamento, MeteoSvizzera riscuote in anticipo l'emolumento per l'intero anno.
1 Per le prestazioni utilizzate unicamente ai fini dell'insegnamento e della ricerca o in ambito scolastico, gli emolumenti di cui agli articoli 16 e 17 sono condonati.
2 Ai Cantoni e ai Comuni, nonché ai servizi meteorologici statali esteri sono condonati gli emolumenti di cui all'articolo 16 per i dati necessari all'adempimento dei loro compiti pubblici.
3 Sono messi in conto gli emolumenti per le prestazioni di consulenza e per la predisposizione, la manutenzione e l'invio di forniture regolari conformemente all'articolo 20 se l'importo complessivo è superiore a 80 franchi per incarico.
1 Alle organizzazioni di intervento federali, cantonali e comunali e ai servizi di protezione della popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali sono condonati gli emolumenti per la consulenza e per la fornitura di prestazioni dell'offerta di base necessarie alla loro attività.
2 Le stesse condizioni si applicano ai servizi di un'organizzazione di diritto pubblico o privato che operano su mandato della Confederazione, di un Cantone o di un Comune per proteggere la popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali.
1 Conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale, MeteoSvizzera è legittimata a ricorrere contro le disposizioni e le decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti suscettibili di compromettere il buon funzionamento degli impianti radar e di altre strumentazioni meteorologiche sensibili.
2 MeteoSvizzera può chiedere ai Cantoni la notifica delle disposizioni e delle decisioni ai sensi del capoverso 1.
L'ordinanza del 7 novembre 20077 sulla meteorologia e la climatologia è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.