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429.1

Legge federale
sulla meteorologia e la climatologia

(LMet)

del 18 giugno 1999 (Stato 1° gennaio 2024)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 24bis capoverso 2, 24quinquies capoverso 2, 24septies, 27sexies, 37ter e 85 numero 1 della Costituzione federale1,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 aprile 19982,

decreta:

1 [CS 1 3; RU 1957 1065; 1971 905; 1973 1049; 1976 715]. Vedi ora gli art. 64, 74, 76, 87, 118 e 173 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2 FF 1998 3243

Art. 1 Compiti federali

Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti:

a.
rileva permanentemente dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero;
b.
partecipa al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali;
c.
mette in guardia contro pericoli meteorologici;
d.
appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero;
e.
provvede all'approntamento di informazioni climatologiche e all'attuazione di misure che contribuiscano a garantire a lungo termine un ambiente sano;
f.
assicura la sorveglianza della radioattività nell'atmosfera e fornisce basi meteorologiche per il calcolo del grado di diffusione di inquinanti atmosferici;
g.
promuove la meteorologia e la climatologia teoriche ed esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati verso la pratica;
h.
fornisce altre prestazioni meteorologiche e climatologiche per i bisogni della collettività.
Art. 2 Unità amministrative competenti

1 Il Consiglio federale designa le unità amministrative che svolgono i compiti di cui all'articolo 1. Designa in particolare l'ufficio federale che funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale (Ufficio federale); tale ufficio rappresenta la Confederazione Svizzera presso l'Organizzazione meteorologica mondiale.

2 Nell'adempiere i loro compiti, le autorità amministrative competenti tengono conto dei bisogni delle diverse parti e regioni linguistiche del Paese.

Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni

1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione.

2 L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza.

3 Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente:

a.
appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA);
b.
diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4

4 L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di:

a.
dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti;
b.
dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5

5 Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6

6 La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7

3 RS 172.019

4 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804).

5 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804).

6 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804).

7 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804).

Art. 4 Prestazioni supplementari

1 L'Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente.

2 L'offerta di prestazioni supplementari dev'essere strettamente connessa con quella di base e non deve pregiudicarla.

3 L'Ufficio federale offre le prestazioni supplementari in base al diritto privato. Ne fissa i prezzi secondo le condizioni di mercato e rende note le tariffe. Il prezzo delle prestazioni supplementari non può essere inferiore al costo di produzione né essere ridotto grazie ai proventi derivanti dall'offerta di base.

Art. 5 Collaborazione e partecipazioni

1 Per adempiere i suoi compiti, l'Ufficio federale può collaborare con organizzazioni svizzere, estere o internazionali di diritto pubblico o privato. Può dichiarare che la Confederazione Svizzera vi aderisce o vi partecipa.

2 Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere trattati internazionali in materia. Può delegare questa competenza all'Ufficio federale qualora detti trattati contengano esclusivamente disposizioni tecniche.

Art. 5a8 Contributi per la partecipazione a programmi internazionali

1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare contributi per la partecipazione della Svizzera a programmi di organizzazioni e istituzioni internazionali nel campo della meteorologia e climatologia a livello internazionale.

2 Il Consiglio federale fissa l'importo dei contributi e disciplina la procedura.

3 In merito alle prestazioni, il Consiglio federale può stipulare con terzi appositi accordi; vi stabilisce il genere della partecipazione e l'entità delle prestazioni.

8 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4881, 4882; FF 2005 4837).

Art. 7 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

a.
la legge federale del 27 giugno 19019 concernente la Stazione centrale svizzera di meteorologia;
b.
il decreto federale del 9 dicembre 192110 concernente l'ingrandimento del Servizio della Stazione centrale svizzera di meteorologia a Zurigo.

9 [CS 4 276; RU 1957 283 art. 3]

10 [CS 4 278]

Art. 9 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 200011

11 DCF del 23 feb. 2000.