Art. 1 Principi
1 È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:
- a.
- in una delle seguenti leggi:
- 1.
- legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri,
- 2.
- legge del 26 giugno 19984 sull'asilo,
- 3.
- legge federale del 19 dicembre 19865 contro la concorrenza sleale,
- 4.
- legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio,
- 5.
- legge del 20 giugno 19977 sulle armi,
- 6.
- legge del 21 giugno 19328 sull'alcool,
- 7.
- legge federale del 19 dicembre 19589 sulla circolazione stradale (LCStr),
- 8.
- legge del 19 marzo 201010 sul contrassegno stradale (LUSN),
- 9.
- legge federale del 3 ottobre 197511 sulla navigazione interna,
- 10.
- legge del 3 ottobre 195112 sugli stupefacenti (LStup),
- 11.
- legge del 7 ottobre 198313 sulla protezione dell'ambiente,
- 12.
- legge del 20 giugno 201414 sulle derrate alimentari,
- 12a.15
- ...
- 13.
- legge federale del 3 ottobre 200816 concernente la protezione contro il fumo passivo,
- 14.
- legge forestale del 4 ottobre 199117,
- 15.
- legge del 20 giugno 198618 sulla caccia,
- 16.
- legge federale del 21 giugno 199119 sulla pesca,
- 17.
- legge federale del 23 marzo 200120 sul commercio ambulante,
- 18.21
- legge federale del 29 settembre 202322 sul divieto di dissimulare il viso; o
- b.
- in un'ordinanza emanata in virtù di una legge di cui alla lettera a numeri 1-9 e 11-17; ... .23
2 La procedura della multa disciplinare si applica soltanto alle fattispecie contravvenzionali che figurano in un elenco di cui all'articolo 15.
3 Non si applica alle contravvenzioni perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 197424 sul diritto penale amministrativo.
4 La multa disciplinare ammonta al massimo a 300 franchi.
5 Non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale dell'imputato.
15 Introdotto dal n. II 1 della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2022 (RU 2020 5821; 2021 878 n. III 2; FF 2020 7713; 2021 2515).
21 Introdotto dall'art. 4 della LF del 29 set. 2023 sul divieto di dissimulare il viso, in vigore dal 1° gen 2025 (RU 2024 620; FF 2022 2668).
23 Seconda parte del per. introdotta dal n. II 1 della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713).