Art. 1 Croce svizzera
La croce svizzera è una croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, uguali fra loro, sono di un sesto più lunghi che larghi.
232.21
del 21 giugno 2013 (Stato 1° luglio 2023)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 122 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20093,
decreta:
La croce svizzera è una croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, uguali fra loro, sono di un sesto più lunghi che larghi.
1 Lo stemma della Confederazione Svizzera è una croce bianca in uno scudo triangolare.
2 Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell'allegato 1.
1 La bandiera svizzera consiste in una croce bianca in un campo quadrato.
2 Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell'allegato 2.
3 Sono fatte salve:
Il Consiglio federale designa gli altri emblemi della Confederazione; sono considerati tali in particolare i contrassegni federali di controllo e di garanzia.
Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono definiti dal diritto cantonale.
Sono considerati designazioni ufficiali i seguenti termini:
Sono considerati segni nazionali figurativi o verbali della Svizzera i segni che si riferiscono a simboli nazionali quali eroi, luoghi o monumenti svizzeri.
1 Lo stemma della Confederazione Svizzera, gli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali in relazione con uno scudo e i segni con essi confondibili possono essere usati soltanto dall'ente pubblico a cui si riferiscono.
2 Il capoverso 1 si applica anche ai segni verbali che rinviano allo stemma della Confederazione Svizzera o a uno stemma di un Cantone, distretto, circolo o Comune.
3 I segni di cui ai capoversi 1 e 2 non possono essere oggetto di una licenza né essere trasferiti.
4 L'uso degli stemmi di cui al capoverso 1 da parte di persone che non siano l'ente pubblico legittimato è consentito nei seguenti casi:
5 I Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono consentire l'uso dei loro stemmi da parte di altre persone anche in altri casi.
1 Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate senza aggiunte soltanto dall'ente pubblico a cui si riferiscono.
2 L'uso delle designazioni di cui al capoverso 1 da parte di una persona che non sia l'ente pubblico legittimato è consentito soltanto se tale persona esercita un'attività statale o semistatale.
3 Le designazioni di cui al capoverso 1 possono essere usate in combinazione con altri elementi verbali o figurativi, a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
Le bandiere e gli altri emblemi della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, nonché i segni confondibili con essi possono essere usati a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
I segni nazionali figurativi e verbali possono essere usati a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
L'uso di stemmi, bandiere e di altri emblemi della Svizzera ammesso secondo la presente legge non può essere vietato perché il segno può essere confuso con un segno pubblico di uno Stato estero.
I segni di cui agli articoli 8 capoversi 1 e 2, 10 e 11, interpretati dalle cerchie interessate come riferimento alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio, sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi della legge del 28 agosto 19928 sulla protezione dei marchi (LPM) e devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 47-50 della stessa.
1 Un segno il cui uso è illecito secondo gli articoli 8-13 non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.
2 Il divieto di registrazione si applica anche ai casi in cui conformemente all'articolo 8 capoversi 4 e 5 l'uso è consentito.
3 Il divieto di registrazione non si applica ai segni per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha concesso il diritto di proseguirne l'uso ai sensi dell'articolo 35.
1 Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi o i segni confondibili con essi nonché i segni figurativi e linguistici degli Stati esteri possono essere usati soltanto dallo Stato a cui si riferiscono; è fatto salvo l'articolo 16.
2 Lo Stato in questione può usare i segni di cui al capoverso 1 a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
3 Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi di altri enti pubblici esteri, in particolare dei Comuni, possono essere usati a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
4 I segni di cui ai capoversi 1 e 3, interpretati dalle cerchie interessate come riferimento alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio, sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi della LPM9 e devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 5 e 49 capoverso 4 della stessa.
1 L'ente pubblico legittimato può autorizzare terzi a usare i suoi segni. Resta applicabile l'articolo 15 capoversi 2-4.
2 Per autorizzazione s'intende in particolare:
Un segno il cui uso è illecito secondo l'articolo 15 non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.
1 L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) gestisce un elenco elettronico dei:
2 L'IPI rende l'elenco accessibile online.
3 I Cantoni comunicano all'IPI i segni di cui all'articolo 5.
Chi usa un segno pubblico deve provare che è autorizzato a usarlo.
1 Chi è leso o rischia di essere leso nei propri interessi economici dall'uso illecito di segni pubblici può domandare al giudice di:
2 Sono fatte salve segnatamente le azioni secondo il Codice delle obbligazioni10 volte al risarcimento, alla riparazione del torto morale e alla consegna dell'utile, conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato.
Sono legittimate a proporre azione secondo l'articolo 20 capoverso 1:
1 L'ente pubblico legittimato può proporre azione secondo l'articolo 20 capoverso 1 contro qualsiasi uso illecito dei segni di cui agli articoli 1-7 e 15.
2 L'IPI è legittimato a proporre azioni concernenti la protezione dei segni di cui agli articoli 1-4 e 7 o delle designazioni ufficiali di cui all'articolo 6 qualora dal loro uso si possa dedurre che si riferiscono a un'autorità nazionale o a un'attività statale o semistatale.
3 I Cantoni definiscono chi è legittimato a proporre azioni concernenti la protezione dei segni di cui all'articolo 5 o delle designazioni ufficiali di cui all'articolo 6 qualora dal loro uso si possa dedurre che si riferiscono a un'autorità cantonale o comunale oppure a un'attività statale o semistatale.
1 Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico o con un segno che può essere confuso con esso, nonché delle installazioni, degli apparecchi e di altri mezzi destinati prevalentemente alla loro produzione.
2 Il giudice decide se il segno pubblico debba essere reso irriconoscibile oppure se gli oggetti debbano essere resi inutilizzabili, distrutti o utilizzati in un determinato modo.
I Cantoni designano per l'insieme del loro territorio un'autorità giudicante competente per decidere, in istanza unica, nelle azioni civili secondo la presente legge.
Chi chiede l'adozione di provvedimenti cautelari può in particolare chiedere al giudice di ordinare provvedimenti per:
Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese dell'altra parte. Il giudice determina modalità e portata della pubblicazione.
Il giudice trasmette all'IPI senza indugio, in versione integrale e gratuitamente, le decisioni, comprese quelle incidentali e le decisioni di stralciare la causa dal ruolo.
1 È punito con una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:
2 Se agisce per mestiere, l'autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. ...11
3 È fatto salvo l'articolo 64 LPM12.
11 Per. abrogato dal n. I 9 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
Anche in caso di assoluzione, il giudice può ordinare la confisca o la distruzione degli oggetti sui quali sono stati apposti illecitamente segni protetti in virtù della presente legge, nonché delle installazioni, degli apparecchi o di altri mezzi destinati prevalentemente alla loro produzione.
1 Il perseguimento penale compete ai Cantoni.
2 L'IPI può sporgere denuncia all'autorità di perseguimento penale competente e avvalersi nel procedimento dei diritti dell'accusatore privato.
14 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
1 All'intervento dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) si applicano per analogia gli articoli 70-72h LPM15.16
2 Può domandare l'intervento chi è legittimato all'azione civile secondo gli articoli 20, 21 o 22.
16 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 3.
1 In deroga all'articolo 8, gli stemmi e i segni confondibili con essi usati conformemente al diritto anteriore possono continuare a essere usati per al massimo due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2 Se sussistono circostanze particolari e su domanda motivata, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare a proseguire l'uso dello stemma della Confederazione Svizzera o di segni che possono essere confusi con esso. La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
3 Sussistono circostanze particolari se è dimostrato che:
4 Per i marchi di servizi, sussistono circostanze particolari se è dimostrato che:
5 La competente autorità cantonale può, su domanda, autorizzare di proseguire l'uso degli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni. Il diritto cantonale disciplina le condizioni dell'autorizzazione.
6 La prosecuzione dell'uso non deve trarre in inganno in merito alla provenienza geografica ai sensi degli articoli 47-50 LPM17, alla cittadinanza dell'utente, dell'azienda, della ditta, dell'associazione o della fondazione oppure in merito alla situazione commerciale dell'utente, quale in particolare supposti rapporti ufficiali con la Confederazione o con un Cantone. Il diritto a proseguire l'uso può essere trasmesso per successione o alienato solo con l'azienda o la parte dell'azienda a cui appartiene il segno.
Se all'entrata in vigore della presente legge sono pendenti domande di registrazione di marchi o design esclusi dalla registrazione secondo il diritto anteriore, ma non secondo il nuovo diritto, è considerata come data del deposito quella dell'entrata in vigore della presente legge.
(art. 2)
Definizione del colore rosso:
CMYK 0 / 100 / 100 / 0
Pantone 485 C/ 485 U
RGB 255 / 0 / 0
Esadecimale #FF0000
Scotchcal 100 -13
RAL 3020 rosso traffico
NCS S 1085-Y90R
(art. 3)
Definizione del colore rosso:
CMYK 0 / 100 / 100 / 0
Pantone 485 C/ 485 U
RGB 255 / 0 / 0
Esadecimale #FF0000
Scotchcal 100 -13
RAL 3020 rosso traffico
NCS S 1085-Y90R
(art. 34)
I
Gli atti normativi qui appresso sono abrogati:
II
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
...23
21 [CS 2 919; RU 2006 2197 all. n. 25, 2008 3437 II 13]
22 [CS 1 143]
23 Le mod. possono essere consultate alla RU 2015 3679.