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173.713.162

Regolamento del Tribunale penale federale
sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità
della procedura penale federale

(RSPPF)

del 31 agosto 2010 (Stato 1° settembre 2024)

Il Tribunale penale federale (TPF),

visti gli articoli 53 capoverso 2 lettera a e 73 della legge federale del 19 marzo 20101 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP);
visti gli articoli 63-65 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa (PA);
visto l'articolo 25 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo (DPA),

decreta:

Capitolo 1: Spese procedurali

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Spese procedurali

1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi.

2 Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d'appello nelle procedure d'appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 LOAP.4

3 I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe.

4 Per i casi semplici possono essere previsti emolumenti forfettari, comprensivi pure dei disborsi.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4579).

Art. 2 Elenco delle spese

1 La polizia giudiziaria federale e il Ministero pubblico della Confederazione stilano separatamente il loro elenco delle spese.

2 La polizia giudiziaria federale trasmette il suo elenco delle spese al Ministero pubblico della Confederazione al termine della fase di investigazione di polizia.

3 Il Ministero pubblico della Confederazione allega gli elenchi delle spese della procedura preliminare, compresi quelli per la messa in stato d'accusa, all'atto di accusa che trasmette alla Corte penale.5

4 In caso di delega della causa all'autorità penale cantonale preposta al perseguimento penale, il Ministero pubblico della Confederazione allega agli atti gli elenchi delle spese della procedura federale.

5 Quando emana un decreto di non luogo a procedere (art. 310 del Codice di procedura penale6, CPP), di abbandono (art. 319 e segg. CPP), un decreto d'accusa (art. 352 e segg. CPP), un decreto di confisca (376 e segg. CPP) o una decisione giudiziaria indipendente successiva (art. 363 e segg. CPP), il Ministero pubblico della Confederazione decide in merito alla riscossione delle spese.

6 Alla chiusura dei dibattimenti, la Corte penale e la Corte d'appello allegano il proprio elenco delle spese a quelli trasmessi con l'atto di accusa. Prima della chiusura dei dibattimenti, il Ministero pubblico della Confederazione è tenuto a trasmettere alla Corte penale o alla Corte d'appello il suo elenco delle spese per l'esercizio dei suoi diritti di parte nella procedura giudiziaria.7

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4579).

6 RS 312.0

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4579).

Art. 3 Anticipo delle spese nelle procedure di ricorso

1 Nella misura in cui la legge lo prevede, le corti dei reclami penali possono riscuotere dal ricorrente un anticipo delle spese equivalente alle presunte spese di procedura. Se motivi particolari lo giustificano, si può rinunciare alla riscossione della totalità o di una parte dell'anticipo delle spese.8

2 Un termine appropriato è concesso per il versamento di questo importo.9

3 La cassa del Tribunale penale federale è competente per riscuotere gli anticipi delle spese.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4579).

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TPF del 20 ago. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3223).

Art. 4 Termine

Gli emolumenti e i disborsi sono esigibili a partire dal passaggio in giudicato della decisione.

Sezione 2: Emolumenti

Art. 5 Basi di calcolo

Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere di lavoro della cancelleria.

Art. 6 Emolumenti riscossi nella procedura preliminare

(art. 73 cpv. 3 lett. a LOAP)

1 Gli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria comprendono le spese di ricerca o di istruttoria, le spese per le decisioni e altri atti di procedura nonché le spese della decisione definitiva.

2 L'emolumento di istruttoria comprende le spese dell'attività di polizia svolta durante l'istruttoria.

3 Gli emolumenti riscossi per le investigazioni di polizia ammontano ai seguenti importi:

a.
in caso di chiusura con un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP10): da 200 a 5000 franchi;
b.
in caso di apertura di un'istruttoria: da 200 a 50 000 franchi.

4 Gli emolumenti riscossi per l'istruttoria ammontano ai seguenti importi:

a.
in caso di chiusura con un decreto d'accusa (art. 352 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi;
b.
in caso di chiusura con un decreto d'abbandono (art. 319 e segg. CPP): da 200 a 40 000 franchi;
c.
in caso di chiusura con un atto d'accusa (art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP): da 1000 a 100 000 franchi;
d.
in caso di chiusura con un'altra decisione (art. 316, 363 e segg., 376 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi.

5 Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare 100 000 franchi.

Art. 8 Emolumenti riscossi davanti alla Corte dei reclami penali

(art. 73 cpv. 3 lett. c LOAP, art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, art. 25 cpv. 4 DPA)

1 Per la procedura di reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti del CPP12 e secondo il DPA possono essere riscossi degli emolumenti da 200 a 50 000 franchi.

2 Gli emolumenti per le altre procedure condotte secondo il CPP variano tra 200 e 20 000 franchi.

3 Gli emolumenti riscossi per le procedure ai sensi della PA variano:

a.
per le cause in cui non entra in linea di conto alcun interesse finanziario: da 100 a 5000 franchi;
b.
per le altre cause: da 100 a 50 000 franchi.

Sezione 3: Disborsi

Art. 9

1 I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest'ultima.

2 Sono escluse le spese di detenzione.

Capitolo 2: Ripetibili ed indennità

Sezione 1: Ripetibili accordate alle parti

Art. 10

Le disposizioni previste per la difesa d'ufficio si applicano pure al calcolo dell'indennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, nonché all'accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell'articolo 434 CPP13.

Sezione 2: Ripetibili accordate all'avvocato d'ufficio

Art. 11 Principio

1 Le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche.

2 Il presente regolamento non si applica al rapporto tra l'avvocato di fiducia e la parte rappresentata nella procedura penale.

Art. 12 Onorari

1 L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi.

2 Se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese entro la conclusione dell'udienza finale o entro un termine fissato da chi dirige il procedimento oppure, nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo libero apprezzamento.

Art. 13 Spese

1 Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi.

2 Sono rimborsati al massimo:

a.
per le trasferte in Svizzera: il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l'abbonamento a metà prezzo;
b.
per le trasferte in aereo dall'estero: il prezzo del volo in classe economica;
c.
per il pranzo e la cena: gli importi di cui all'articolo 43 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200114 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers);
d.
per il pernottamento colazione compresa: il costo di una camera singola in un albergo di categoria tre stelle, nel luogo dell'atto di procedura;
e.
per fotocopia 50 centesimi, rispettivamente 20 centesimi per grandi quantità.

3 Invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un'indennità per l'utilizzo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all'articolo 46 O-OPers.

4 Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capoverso 2 può essere versato un importo forfettario.

Sezione 3: Indennità ai testimoni e alle persone informate sui fatti

Art. 15 Principio

1 I testimoni hanno diritto ad un'equa indennità per coprire la perdita di guadagno e le spese.

2 Chi dirige il procedimento può accordare ai testimoni provenienti da un altro Cantone o dall'estero un anticipo adeguato per le spese loro occasionate.

3 I testimoni possono essere tenuti a presentare giustificativi.

Art. 16 Indennità ai testimoni

1 In funzione del dispendio di tempo, compresa la durata della trasferta, i testimoni ricevono un'indennità forfettaria che varia:

a.
tra 30 e 100 franchi, se il tempo dedicato al procedimento non eccede mezza giornata;
b.
tra 50 e 150 franchi al giorno, se il tempo dedicato al procedimento eccede mezza giornata.

2 Nel caso di una perdita di guadagno sufficientemente comprovata o resa verosimile, l'indennità oscilla di regola tra 25 e 150 franchi all'ora.

3 Se circostanze particolari lo giustificano, chi dirige il procedimento può rimborsare l'effettiva perdita di guadagno. Una perdita di guadagno straordinariamente elevata non viene presa in considerazione.

Art. 17 Spese

1 Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi. Sono rimborsati al massimo:

a.
per le trasferte in Svizzera: il costo del biglietto ferroviario di seconda classe con l'abbonamento a metà prezzo;
b.
per le trasferte in aereo dall'estero: il prezzo del volo in classe economica;
c.
per il pranzo e la cena: gli importi di cui all'articolo 43 O-OPers15;
d.
per il pernottamento colazione compresa: il costo di una camera singola in un albergo di categoria tre stelle, nel luogo dell'atto di procedura.

2 Invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un'indennità per l'utilizzo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all'articolo 46 O-OPers.

3 Se per motivi di malattia, infermità, età o per altri motivi analoghi, il testimone ha dovuto ricorrere a un mezzo di trasporto speciale, gli vengono rimborsate tutte le spese necessarie. Se per motivi particolari, il testimone necessita di una persona d'accompagnamento, quest'ultima ha diritto alla stessa indennità di un testimone.

4 Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capoverso 1 può essere versato un importo forfettario.

Sezione 4: Indennità a periti16

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TPF del 22 lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 385).

Art. 19 ... 17

1 In linea di massima, i periti sono indennizzati in funzione delle prestazioni fornite. La tariffa è calcolata in base alle necessarie conoscenze professionali e alla difficoltà d'esecuzione; nel caso di periti liberi professionisti, l'indennità è calcolata di regola secondo le tariffe in uso nella rispettiva associazione professionale o secondo convenzione. Di regola, l'indennità è fissata in base all'onorario presentato dal perito.

2 Prima di incaricare il perito, chi dirige il procedimento può chiedere un preventivo.

3 Se la fattura risulta eccessiva, chi dirige il procedimento può ridurre l'indennità. Le inadempienze del perito sono disciplinate dall'articolo 191 CPP18.

4 Per le indennità di trasferta e di vitto nonché per le altre spese dei periti, si applicano per analogia, salvo convenzione contraria, le tariffe dell'articolo 13.

5 Gli onorari e le spese si intendono IVA esclusa.

17 Abrogata dal n. I dell'O del TPF del 22 lug. 2024, con effetto dal 1° set. 2024 (RU 2024 385).

18 RS 312.0

Sezione 4a: Indennità a interpreti e traduttori19

19 Introdotto dal n. I dell'O del TPF del 22 lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 385).

Art. 2020 Principio

1 Di regola, l'indennità per gli interpreti e i traduttori si basa sui prezzi di mercato ma ammonta al massimo a 130 franchi all'ora per gli interpreti e a 140 franchi per pagina standard per i traduttori. Una pagina standard è composta di 1800 caratteri (spazi inclusi); determinante per il calcolo è il testo di partenza.

2 Per determinare la tariffa sono considerate, in particolare, le conoscenze linguistiche e professionali, attestate segnatamente da un diploma professionale, da una laurea in lingue, da una formazione o da esperienza professionale equivalenti.

3 Il tempo di viaggio è compensato alla metà della tariffa oraria in conformità al capoverso 1; il tempo di attesa è compensato per intero.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TPF del 22 lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 385).

Art. 20a21 Indennità forfettaria

1 In casi particolari può essere concordata un'indennità forfettaria.

2 Sono considerati casi particolari i procedimenti di lunga durata che comportano diversi giorni di dibattimenti e interruzioni prevedibili o giorni di riserva.

3 Nel determinare l'indennità forfettaria, chi dirige il procedimento prende in considerazione le tariffe di cui all'articolo 20 nonché il tempo di lavoro necessario stimato.

21 Introdotto dal n. I dell'O del TPF del 22 lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 385).

Art. 20b22 Annullamento, rinvio o riduzione del mandato

1 Se i dibattimenti della causa durano un giorno e il mandato dell'interprete viene annullato o rinviato meno di due giorni lavorativi prima della data prevista, all'interprete è corrisposta un'indennità forfettaria di 200 franchi al giorno e saranno rimborsate le spese inevitabili da lui sostenute.

2 Se i dibattimenti si svolgono su più giorni, in caso di annullamento o riduzione importante del mandato dell'interprete con breve preavviso, il compenso è stabilito da chi dirige il procedimento secondo il suo apprezzamento.

22 Introdotto dal n. I dell'O del TPF del 22 lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 385).

Art. 20c23 Calcolo

1 Se la fattura risulta eccessiva, segnatamente se il mandato non è stato eseguito correttamente o entro i termini prefissati, chi dirige il procedimento può ridurre l'indennità.

2 Per le indennità di trasferta e di vitto nonché per le altre spese degli interpreti e traduttori si applicano per analogia, salvo convenzione contraria, le tariffe secondo l'articolo 17.

3 Le indennità si intendono IVA esclusa.

23 Introdotto dal n. I dell'O del TPF del 22 lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 385).

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 21 Pagamento e rimborso delle spese procedurali

1 In linea di principio tutte le spese procedurali, le ripetibili nonché le indennità dovute all'avvocato d'ufficio sono pagate dal Ministero pubblico della Confederazione, rispettivamente, nei procedimenti di diritto penale amministrativo, dall'amministrazione interessata.

2 Le spese occasionate dal Tribunale nella procedura davanti alla Corte dei reclami penali o dopo la messa in stato d'accusa sono pagate dalla cassa del Tribunale penale federale.

3 La decisione indica in che misura l'imputato, l'accusatore privato, la persona assolta o condannata deve rimborsare alla Confederazione l'indennità accordata all'avvocato d'ufficio.

4 Se il mandato d'ufficio si estende su una lunga durata possono essere versati degli acconti il cui importo è deciso da chi dirige il procedimento.

Art. 22 Disposizioni finali e diritto transitorio

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2 Il regolamento del 26 settembre 200624 sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale e il regolamento dell'11 febbraio 200425 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale sono abrogati.

3 Il presente regolamento si applica anche alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore.