Art. 1 Spese procedurali
1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi.
2 Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d'appello nelle procedure d'appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 LOAP.4
3 I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe.
4 Per i casi semplici possono essere previsti emolumenti forfettari, comprensivi pure dei disborsi.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4579).