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172.091

Ordinanza
sul coordinamento della politica della Confederazione
in favore delle piccole e medie imprese

(OCPPMI)

dell'8 dicembre 2006 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8, 55 e 57 della legge federale del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha lo scopo:

a.
di migliorare il coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (PMI); e
b.
di facilitare l'adozione e l'attuazione di misure destinate a ridurre l'onere amministrativo delle imprese.
Art. 2 Informazione

I Dipartimenti, gli uffici e i servizi dell'Amministrazione federale (unità amministrative) informano i servizi competenti della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) quando un progetto o un compito nel loro ambito di competenza possono avere un impatto importante sulle PMI e sull'onere amministrativo delle imprese in generale.

Sezione 2: Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle PMI

Art. 3 Istituzione

Il Consiglio federale istituisce un Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCPMI).

Art. 4 Compiti

L'OCPMI svolge i compiti seguenti:

a.
coordina in una fase precoce le attività svolte dalla Confederazione in tutti gli ambiti concernenti le PMI;
b.
sorveglia l'attuazione delle misure adottate dal Consiglio federale per ridurre l'onere amministrativo delle imprese;
c.
rivolge raccomandazioni alle unità amministrative competenti.
Art. 5 Composizione

L'OCPMI è composto del direttore o di un membro della direzione:

a.
dell'Ufficio federale di statistica (UST);
b.
dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
c.
dell'Ufficio federale di giustizia (UFG);
d.
dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI);
e.
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);
f.
dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)2;
g.
della SECO;
h.
dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG);
i.
della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
(SEFRI)3; e
j.
dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

2 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

3 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

Art. 6 Sedute e presidenza

1 L'OCPMI si riunisce almeno due volte l'anno.

2 È presieduto dal rappresentante della SECO.

3 A seconda dei temi trattati possono essere chiamati a partecipare alle sedute dell'OCPMI anche rappresentanti di unità amministrative diverse da quelle enumerate nell'articolo 5.

Art. 7 Procedura decisionale

1 Le unità amministrative rappresentate nell'OCPMI adottano e attuano di comune accordo e all'unanimità le misure necessarie a una cooperazione e un coordinamento efficaci. Se non giungono a un accordo, sottopongono senza indugio al Consiglio federale i dossier controversi.

2 Le raccomandazioni non vincolanti rivolte alle unità amministrative sono adottate alla maggioranza dei voti dei membri permanenti dell'OCPMI. È permessa l'astensione dal voto. A parità di voti, il voto del presidente conta doppio.

Art. 8 Segreteria

1 La SECO funge da segreteria dell'OCPMI.

2 La segreteria stabilisce l'ordine del giorno delle sedute sulla base delle consultazioni preliminari e delle proposte formulate dalle unità amministrative rappresentate nell'OCPMI.

Sezione 3: Forum PMI

Art. 9 Compiti

Il Forum PMI svolge i compiti seguenti:

a.
si pronuncia nell'ambito delle procedure di consultazione esprimendo il punto di vista delle PMI;
b.
analizza le regolamentazioni vigenti che causano un considerevole onere amministrativo alle imprese;
c.
propone alle unità amministrative competenti semplificazioni e regolamentazioni alternative.
Art. 10 Composizione

1 Il Forum PMI si compone di:

a.
un membro della direzione della SECO;
b.
almeno sette imprenditori attivi in settori diversi dell'economia;
c.
un rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica;
d.
un rappresentante dei centri di creazione di imprese.

2 Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza del Forum PMI.4

4 Nuovo testo giusta il n. I 6.1 dell'O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

Art. 11 Sedute e copresidenza

1 Il Forum PMI si riunisce di regola sei volte l'anno.

2 È presieduto congiuntamente da un membro della cerchia degli imprenditori e dal membro della direzione della SECO.

3 A seconda dei temi trattati possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Forum PMI anche rappresentanti di altre unità amministrative e di organizzazioni economiche.

Art. 12 Compiti della SECO

1 La SECO funge da segreteria del Forum PMI.

2 La SECO svolge i test di compatibilità PMI e le analisi concernenti le regolamentazioni che il Forum PMI è incaricato di esaminare. Di regola coordina i test di compatibilità PMI con le analisi dell'impatto della regolamentazione.

Art. 13 Informazione delle commissioni parlamentari

1 Il Forum PMI trasmette una copia dei suoi pareri alle commissioni parlamentari interessate.

2 I membri del Forum PMI sono a disposizione delle commissioni parlamentari per presentare i risultati dei loro lavori.

Sezione 4: Valutazione e rapporto

Art. 14

1 L'OCPMI e il Forum PMI valutano periodicamente le loro attività.

2 Una volta per legislatura presentano un rapporto al Consiglio federale e al Parlamento.

Sezione 5: Modifica del diritto vigente

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 16

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2007.