Versione in vigore, stato 15.10.2023

15.10.2023 - * / In vigore
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.09.2023 - 14.10.2023
01.02.2023 - 31.08.2023
12.03.2022 - 31.01.2023
01.04.2020 - 11.03.2022
02.02.2020 - 31.03.2020
01.06.2019 - 01.02.2020
15.09.2018 - 31.05.2019
01.03.2017 - 14.09.2018
01.08.2016 - 28.02.2017
20.11.2015 - 31.07.2016
01.12.2012 - 19.11.2015
01.03.2010 - 30.11.2012
05.12.2008 - 28.02.2010
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.12.2004 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

143.5

Ordinanza
concernente il rilascio di documenti
di viaggio per stranieri

(ODV)

del 14 novembre 2012 (Stato 15 ottobre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 59a capoverso 2, 59b capoverso 3 e 111 capoverso 6 della
legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 19982 sull'asilo;
in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo
statuto dei rifugiati;
in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi,5

ordina:

1 RS 142.20

2 RS 142.31

3 RS 0.142.30

4 RS 0.142.40

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1475).

Art. 1 Documenti di viaggio e autorizzazione al ritorno

1 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)6 rilascia i seguenti documenti di viaggio:

a.
titoli di viaggio per rifugiati;
b.
passaporti per stranieri;
c.7
...
d.8
documenti di viaggio sostitutivi per stranieri per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale9 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192710 (espulsione giudiziaria).

2 La SEM può rilasciare un'autorizzazione al ritorno sotto forma di visto di ritorno.

6 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

7 Abrogata dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

8 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

9 RS 311.0

10 RS 321.0

Art. 2 Documenti di viaggio muniti di un microchip

(art. 59a cpv. 2 LStrI)11

1 I documenti di viaggio di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b sono muniti di un microchip.

2 Il microchip contiene:

a.
una fotografia;
b.
due impronte digitali;
c.
i dati personali del titolare iscritti nella zona a lettura ottica, ossia i cognomi ufficiali, i nomi, il sesso, la data di nascita, la cittadinanza e la data di scadenza del documento; e
d.
il numero e il tipo di documento.

3 Il contenuto del microchip è certificato da una firma elettronica.

4 È applicabile il regolamento (CE) n. 2252/200412.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1475).

12 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dic. 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.

Art. 2a13 Lettura del microchip

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può concludere con gli Stati che si conformano al regolamento (CE) n. 2252/200414 e alle disposizioni d'esecuzione emanate in virtù dello stesso trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip.

13 Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2637).

14 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.

Art. 315 Titolo di viaggio per rifugiati

1 Ha diritto a un titolo di viaggio per rifugiati:

a.
lo straniero ai sensi dell'articolo 59 capoverso 2 lettera a LStrI;
b.
lo straniero che è stato riconosciuto come rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati da un altro Stato, sempre che il trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati abbia avuto luogo conformemente all'articolo 2 dell'Accordo europeo del 16 ottobre 198016 sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati.

2 Nel titolo di viaggio per rifugiati è menzionata la cittadinanza o l'apolidia.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

16 RS 0.142.305

Art. 417 Passaporto per stranieri

1 Ha diritto a un passaporto per stranieri lo straniero ai sensi dell'articolo 59 capoverso 2 lettere b e c LStrI.

2 Può essere rilasciato un passaporto per stranieri:

a.
a uno straniero sprovvisto di documenti di viaggio titolare di un permesso di dimora o di una carta di legittimazione rilasciata conformemente all'articolo 17 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 200718 sullo Stato ospite;
b.
a un richiedente l'asilo, a una persona bisognosa di protezione o a una persona ammessa provvisoriamente sprovvisti di documenti di viaggio se la SEM autorizza il ritorno in Svizzera conformemente all'articolo 9;
c.
a un richiedente l'asilo o un richiedente l'asilo oggetto di una decisione d'asilo negativa passata in giudicato, per preparare la propria partenza dalla Svizzera o la propria partenza definitiva per lo Stato d'origine o di provenienza o per uno Stato terzo.

3 Nel titolo di viaggio per rifugiati è menzionata la cittadinanza o l'apolidia.

4 Nel passaporto rilasciato conformemente al capoverso 2 lettera b sono menzionati la durata del viaggio e lo statuto di soggiorno del titolare. Possono esservi menzionati anche il motivo del viaggio e la destinazione.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

18 RS 192.121

Art. 620 Documento di viaggio sostitutivo

Per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione giudiziaria, a uno straniero può essere rilasciato un documento di viaggio sostitutivo se tale documento rende possibile il rientro nello Stato d'origine o di provenienza e un altro documento di viaggio non può o non può più essere ottenuto entro il termine di partenza stabilito.

20 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 721 Visto di ritorno

1 Le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente titolari di un documento di viaggio valido emesso dal loro Stato d'origine o di provenienza e riconosciuto dalla Svizzera devono ottenere, per viaggi all'estero, un visto di ritorno. Sono eccettuate le persone bisognose di protezione secondo l'articolo 9 capoverso 8.22

2 La SEM rilascia un visto di ritorno alle condizioni di cui all'articolo 9 capoversi 1, 3bis e 4.

3 Le persone che hanno ottenuto un passaporto per stranieri in virtù dell'articolo 4 capoverso 2 lettera b non abbisognano di un visto di ritorno.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2022, in vigore dal 12 mar. 2022 (RU 2022 168).

Art. 8 Agevolazioni per scolari

Gli scolari che viaggiano con la loro classe nello spazio Schengen non abbisognano di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se figurano nell'elenco di cui all'allegato alla decisione 94/795/GAI23, che vale come documento di viaggio.

23 Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 nov. 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'art. K.3 par. 2 lett. b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro, GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1.

Art. 9 Motivi del viaggio

1 I richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente possono ottenere dalla SEM un documento di viaggio o un visto di ritorno:

a.
in caso di grave malattia o di decesso di un congiunto;
b.
per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali;
c.
per viaggi transfrontalieri che il richiedente è tenuto a effettuare secondo le prescrizioni dello stabilimento in cui svolge il suo iter formativo fino alla maggiore età o fino alla conclusione ordinaria della formazione;
d.
per partecipare attivamente a manifestazioni sportive o culturali all'estero.

2 La SEM decide in merito alla durata del viaggio di cui al capoverso 1.

3 Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 1 lettera a i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del coniuge. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.

3bis Gli affiliati richiedenti l'asilo o ammessi provvisoriamente possono ottenere dalla SEM un documento di viaggio o un visto di ritorno in vista di un viaggio all'estero purché viaggino accompagnati. La SEM decide in merito alla durata del viaggio.24

4 Una persona ammessa provvisoriamente può ottenere un documento di viaggio o un visto di ritorno in vista di un viaggio di al massimo 30 giorni all'anno:

a.
per motivi umanitari;
b.
per altri motivi, tre anni dopo la decisione di ammissione provvisoria.

5 Nell'esaminare una domanda di cui al capoverso 4, la SEM considera il grado d'integrazione dell'interessato. Per i viaggi di cui al capoverso 4 lettera b, la SEM può negare il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se lo straniero dipende dall'aiuto sociale. I Cantoni sono sentiti e compiono per la SEM gli accertamenti necessari.

6 Un viaggio di cui al capoverso 4 lettera a nello Stato d'origine o di provenienza è autorizzato solo in via eccezionale e in casi debitamente motivati. È escluso un viaggio di cui al capoverso 4 lettera b nello Stato d'origine o di provenienza.

7 I capoversi 1-6 si applicano per analogia alle persone bisognose di protezione.

8 Le persone bisognose di protezione secondo la decisione di portata generale del Consiglio federale dell'11 marzo 202225 concernente la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina possono recarsi all'estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio.26

24 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

25 FF 2022 586

26 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mar. 2022, in vigore dal 12 mar. 2022 (RU 2022 168).

Art. 9a27 Autorizzazione di viaggio per rifugiati

(art. 59c cpv. 2 LStrI)

1 In caso di malattia grave, infortunio grave o di decesso di un congiunto, la SEM può autorizzare un rifugiato a recarsi in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto di viaggio secondo l'articolo 59c capoverso 1 secondo periodo LStrI.

2 La domanda di autorizzazione debitamente motivata deve essere depositata con le relative prove presso l'autorità cantonale competente.

3 L'autorità cantonale competente trasmette la domanda alla SEM.

4 La validità dell'autorizzazione di viaggio è limitata al periodo di tempo necessario per il viaggio, ma al massimo a 30 giorni.

5 Sono considerati congiunti secondo il capoverso 1 i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del rifugiato.

27 Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 955).

Art. 10 Assenza di documenti di viaggio

1 È considerato sprovvisto di documenti di viaggio ai sensi della presente ordinanza lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e:

a.
dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio; o
b.
per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile.

2 Ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti autorità dello Stato d'origine o di provenienza non motivano l'assenza di documenti di viaggio.

3 Non può segnatamente essere chiesto alle persone bisognose di protezione e ai richiedenti l'asilo di prendere contatto con le autorità competenti del loro Stato d'origine o di provenienza.

4 L'assenza di documenti di viaggio è accertata dalla SEM nell'ambito dell'esame della domanda.

Art. 11 Deposito dei documenti di viaggio esteri

1 Lo straniero che chiede un documento di viaggio deve depositare presso la SEM gli eventuali documenti di viaggio e documenti sostitutivi del passaporto in suo possesso rilasciati da autorità estere.

2 Quando lo straniero restituisce il documento di viaggio svizzero in seguito a un cambiamento di statuto oppure in vista della proroga del documento di viaggio estero, la SEM può riconsegnargli i documenti di viaggio depositati.

Art. 12 Effetti giuridici

1 I documenti di viaggio giusta l'articolo 1 costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri. Con essi non si può provare né l'identità né la cittadinanza dello straniero.

2 Chi possiede un titolo di viaggio per rifugiati o un passaporto per stranieri è autorizzato a ritornare in Svizzera durante il periodo di validità del documento di viaggio, purché nel frattempo il permesso di dimora o l'ammissione provvisoria non abbia perso ogni validità.

3 Il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato per il quale è stato disposto nei loro confronti un divieto di viaggio.28

4 ...29

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 955).

29 Abrogato dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

Art. 13 Durata di validità

1 I documenti di viaggio sono validi:

a.30
il titolo di viaggio per rifugiati e il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 4 capoverso 1, se al momento di presentare la domanda le persone interessate hanno compiuto 18 anni: dieci anni;
b.31
il titolo di viaggio per rifugiati e il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 4 capoverso 1, se al momento di presentare la domanda le persone interessate non hanno compiuto 18 anni: cinque anni;
bbis.32il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera a: cinque anni;
c.
il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera b: dieci mesi; dopo il viaggio autorizzato conformemente all'articolo 9 il passaporto per stranieri perde la propria validità;
d.
il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera c: dopo l'entrata nello Stato di destinazione il passaporto per stranieri perde la propria validità;
e.
il documento di viaggio sostitutivo: unicamente per una partenza, un ritorno o un'entrata. 33

2 Il visto di ritorno è rilasciato per la durata di validità massima di dieci mesi.

3 La SEM può, in circostanze speciali, stabilire una durata di validità più breve, in particolare se lo straniero è titolare di un permesso di dimora annuale oppure intende eleggere domicilio in un altro Stato.

4 La durata di validità di un documento di viaggio non può essere prorogata.

5 ...34

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 ott. 2023 (RU 2023 248).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 ott. 2023 (RU 2023 248).

32 Introdotta dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 ott. 2023 (RU 2023 248).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

34 Abrogato dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

Art. 14 Procedura di rilascio di un documento di viaggio

1 Chi intende chiedere un documento di viaggio deve presentarsi di persona presso la competente autorità cantonale degli stranieri. Se chiede la sostituzione di un documento di viaggio scaduto, il richiedente deve consegnare il vecchio documento all'autorità cantonale degli stranieri, che lo trasmette alla SEM.

2 Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima della scadenza della durata di validità del vecchio documento o prima dell'inizio del viaggio previsto.

3 La competente autorità cantonale registra la domanda nella banca dati del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e la trasmette alla SEM.35

4 Il richiedente o il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto deve confermare con la propria firma la correttezza dei dati.

5 La SEM rilascia i documenti di viaggio. In singoli casi può autorizzare le rappresentanze svizzere all'estero a rilasciare un documento di viaggio sostitutivo per il ritorno o l'entrata in Svizzera.

6 Previo versamento degli emolumenti per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali nonché per le spese materiali e di produzione, la SEM invita il richiedente a far rilevare dalla competente autorità del luogo di domicilio la fotografia e le impronte digitali per i documenti di viaggio di cui all'articolo 2. La competente autorità del luogo di domicilio trasmette i dati di cui all'allegato 1 al servizio preposto all'allestimento del documento di viaggio.

7 Il servizio preposto all'allestimento recapita il documento di viaggio direttamente all'indirizzo di consegna indicato dal richiedente. I documenti d'identità non consegnabili o non ritirati sono rimessi alla SEM. Essa li conserva per 12 mesi dalla data di rilascio dopo di che li distrugge.

8 Il Cantone è indennizzato per l'onere occasionato dalla registrazione dei dati biometrici.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2023, in vigore dal 15 ott. 2023 (RU 2023 552).

Art. 15 Procedura di rilascio di un visto di ritorno

1 Chi intende chiedere un visto di ritorno deve presentarsi di persona presso la competente autorità cantonale degli stranieri.

2 Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima dell'inizio del viaggio previsto.

3 L'articolo 14 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia.

4 La SEM decide in merito al rilascio del visto di ritorno e ne informa il richiedente.36

5 Previo versamento dell'emolumento, il richiedente si presenta alla competente autorità nel luogo di domicilio per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali secondo l'articolo 6 dell'ordinanza VIS del 18 dicembre 201337.38

6 Una volta informata dell'avvenuto rilevamento dei dati, la SEM rilascia il visto di ritorno. Fa pervenire al richiedente il documento di viaggio munito del visto di ritorno.39

7 Il Cantone è indennizzato per l'onere occasionato dal rilevamento biometrico.40

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237).

37 RS 142.512

38 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237).

39 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237).

40 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237).

Art. 16 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali per i documenti di viaggio41

1 L'autorità cantonale competente scatta una fotografia digitale del richiedente.42

2 L'autorità cantonale competente registra due impronte digitali del richiedente sotto forma di impronta piatta dell'indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell'impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l'impronta piatta del dito medio, dell'anulare o del pollice.

3 Le impronte digitali non vanno registrate se il richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile rilevarle per motivi medici di natura non temporanea.

4 Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un documento di viaggio la cui validità non può superare 12 mesi. Una durata di validità ridotta non influisce sull'importo degli emolumenti.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

Art. 1743 Messa fuori uso e distruzione di documenti di viaggio

1 I documenti di viaggio restituiti sono resi inutilizzabili e successivamente distrutti dalla SEM.

2 Al momento della restituzione, i documenti di viaggio resi inutilizzabili possono, su richiesta del titolare, essere riconsegnati al titolare oppure, se questi è deceduto, ai congiunti.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 955).

Art. 19 Rifiuto

1 La SEM rifiuta il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno, se:

a.
il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto non dà il proprio consenso; se entrambi i genitori esercitano l'autorità parentale, è sufficiente il consenso di un genitore; se, in base alle circostanze, non si può senz'altro supporre che l'altro genitore sia d'accordo, occorre ottenere anche il consenso di quest'ultimo;
b.
il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno sarebbe in contrasto con una decisione pronunciata da un'autorità svizzera in base al diritto federale o cantonale;
c.
la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto;
d.
la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata;
dbis.44
lo straniero è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, all'espulsione giudiziaria;
e.
lo straniero è segnalato per arresto nel sistema informatizzato di ricerca di polizia (RIPOL) o nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) per un crimine o un delitto;
f.
l'ammissione provvisoria, il permesso di dimora o il permesso di domicilio su cui si basa lo statuto di soggiorno attuale dello straniero non sono più validi.

2 Se da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il suo vecchio documento di viaggio, la SEM rifiuta, per due anni al massimo, il rilascio di un nuovo documento di viaggio o di un nuovo visto di ritorno.

44 Introdotta dal n. I 8 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 20 Perdita

1 Per perdita s'intende qualsiasi scomparsa di un documento di viaggio, segnatamente anche per furto o distruzione completa.

2 Il titolare deve denunciare al posto di polizia locale, non appena se ne accorge, la perdita del documento di viaggio. Se è avvenuta all'estero, la perdita del documento di viaggio deve essere comunicata anche alla competente rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. Quest'ultima trasmette l'annuncio della perdita alla SEM.

3 Lo straniero deve restituire spontaneamente il documento di viaggio di cui ha annunciato la perdita non appena ne rientra in possesso.

4 Il documento di viaggio perde la sua validità con l'annuncio della perdita. I documenti di viaggio ritrovati non sono restituiti al titolare, bensì consegnati alla SEM, che li rende inservibili.

5 La perdita del documento di viaggio è registrata nel RIPOL:

a.
se la perdita è avvenuta in Svizzera: dal competente posto di polizia locale;
b.
se la perdita è avvenuta all'estero: dall'Ufficio federale di polizia, in base all'annuncio di perdita della SEM.
Art. 21 Sostituzione

1 In caso di perdita, il documento di viaggio è sostituito soltanto se lo straniero esibisce una denuncia fatta alla polizia e non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 22.

2 I documenti di viaggio divenuti inservibili sono sostituiti soltanto se vengono restituiti.

Art. 22 Revoca

1 La SEM revoca un documento di viaggio svizzero, se:

a.
il suo titolare non adempie più i presupposti per il rilascio del documento;
b.
il rappresentante legale di uno straniero minorenne o interdetto ritira il proprio consenso; se entrambi i genitori esercitano l'autorità parentale, si procede conformemente alla regola di cui all'articolo 19 capoverso 1 lettera a;
c.
la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto;
d.
la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata;
e.
da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero o un terzo ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il documento di viaggio;
f.
la sua durata di validità è scaduta.

2 I documenti di viaggio revocati vanno restituiti alla SEM entro 30 giorni. Dopo tale termine, i documenti di viaggio revocati, ma non restituiti, sono considerati persi. La SEM li annuncia all'Ufficio federale di polizia per la registrazione nel RIPOL.

Art. 23 Emolumenti

1 Il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno è soggetto a emolumento. Fa eccezione all'obbligo dell'emolumento il rilascio di un documento di viaggio per la preparazione della partenza dalla Svizzera o per la partenza definitiva verso uno Stato terzo, se il prelievo dell'emolumento rischia di ritardare la partenza.

2 La SEM può riscuotere un emolumento conformemente all'allegato 2, se il documento di viaggio è stato perso, è divenuto inservibile o è stato deteriorato per negligenza.

3 Le aliquote degli emolumenti sono disciplinate nell'allegato 2.

4 La competente autorità cantonale fattura direttamente al richiedente l'emolumento per la ricezione della domanda ai sensi degli articoli 14 capoverso 3 e 15 capoverso 3. La SEM fattura al richiedente gli emolumenti per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali, nonché le spese per il materiale e la produzione. La SEM fattura il saldo ai Cantoni e al servizio preposto all'allestimento dei documenti di viaggio. La ripartizione degli emolumenti è disciplinata nell'allegato 3.

Art. 24 Emolumento speciale

Se si applica l'articolo 19 capoverso 2, la SEM può prelevare un emolumento fino a 300 franchi per i necessari accertamenti da esso compiuti.

Art. 25 Accertamenti all'estero

Per accertamenti approfonditi all'estero, la SEM calcola l'emolumento in base al dispendio di tempo. Allo scopo applica la tariffa dell'ordinanza del 29 novembre 200645 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.

45 [RU 2006 5321. RU 2015 3849 art. 17]. Vedi ora: l'O del 7 ott. 2015 sugli emolumenti del DFAE (RS 191.11).

Art. 26 Riscossione degli emolumenti e delle spese

Eccezion fatta per l'emolumento riscosso dai Cantoni per la ricezione della domanda di cui all'articolo 14 capoverso 3 o 15 capoverso 3, gli emolumenti e le spese sono riscossi insieme al momento dell'accoglimento della domanda.

Art. 32 Disposizione transitoria

Alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, si applica il nuovo diritto.

Allegato 149

49 Abrogato dal n. II dell'O del 15 set. 2023, con effetto dal 15 ott. 2023 (RU 2023 552).

(art. 28)

Allegato 250

50 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2020 (RU 2019 2633).

(art. 23 cpv. 2 e 3)

Emolumenti per documenti di viaggio e per il visto di ritorno

1
Emolumento per il rilascio di un documento di viaggio secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b:

CHF

1.1
persone minori di 18 anni

35.-

1.2
persone a partire dai 18 anni

115.-

2
Emolumento per il rilascio di un visto di ritorno:

EUR

2.1
bambini minori di sei anni (art. 13 dell'O del 24 ott. 200751 sugli emolumenti LStrI)

Esente da emolumento

2.2
bambini di età tra i sei e i 12 anni

40.-

2.3
persone a partire dai 13 anni

80.-

CHF

3
Emolumento in caso di perdita del documento di viaggio, per ogni documento secondo l'art. 1 cpv. 1 lett. a e b

100.-

4
Altri emolumenti

CHF

4.1
Emolumento per la ricezione della domanda

25.-

4.2
Emolumento per la notifica di una decisione di rifiuto della domanda (art. 2 dell'O generale dell'8 set. 200452 sugli emolumenti)

150.-

Allegato 353

53 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2020 (RU 2019 2633).

(art. 23 cpv. 4)

Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni

Documenti di viaggio e visti di ritorno

Confederazione

Autorità cantonale competente

Servizio preposto all'allestimento del documento di viaggio

SEM (DFGP)

Ricezione della domanda

Rilevamento dei dati biometrici

Quota per la produzione

Quota della Confederazione in senso stretto

Quota parte del centro

Titolo di viaggio per rifugiati / passaporto per stranieri

Persone minori di 18 anni

CHF 45.90

-

CHF 25.-

CHF 20.-

Adulti

CHF 45.90

CHF 49.10

CHF 25.-

CHF 20.-

Visto di ritorno senza dati biometrici

Bambini minori di sei anni

Esente da emolumento

-

-

Bambini di età tra i sei e i 12 anni

EUR 40.-

CHF 25.-

-

Persone a partire dai 13 anni

EUR 80.-

CHF 25.-

-

Visto di ritorno con dati biometrici

Bambini minori di sei anni

-

-

-

Bambini di età tra i sei e i 12 anni

Importo
residuo54

-

CHF 20.-

Persone a partire dai 13 anni

Importo
residuo55

CHF 25.-

CHF 20.-

54 I 20 franchi versati al Cantone sono dedotti dai 40 euro prelevati per il visto.

55 I 20 franchi versati al Cantone sono dedotti dagli 80 euro prelevati per il visto.

Allegato 4

(art. 31)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...56

56 Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 6049.