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120

Legge federale
sulle misure per la salvaguardia
della sicurezza interna

(LMSI)

del 21 marzo 1997 (Stato 1° gennaio 2024)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1, 57 capoverso 2, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; 2
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 19943,4

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

3 FF 1994 II 1004

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).

Sezione 1: Scopo, compiti e limiti

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà della sua popolazione.

Art. 25 Compiti

1 La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna.

2 Sono misure preventive di polizia:

a.6
...
b.
le misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali;
c.
la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza;
d.
il sequestro di oggetti pericolosi secondo l'articolo 13f, sempre che sia necessario per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge;
dbis.7
le misure di cui alla sezione 5 atte a prevenire attività terroristiche;
e.
le misure di cui alla sezione 5a atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

5 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

6 Abrogata dall'all. 1 n. 1 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).

7 Introdotta dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

Sezione 2: Ripartizione dei compiti

Art. 4 Principio

1 Della sicurezza interna del proprio territorio è responsabile in primo luogo ogni singolo Cantone.

2 Se in virtù della Costituzione e della legge la Confederazione è responsabile della sicurezza interna, i Cantoni l'assistono sul piano dell'amministrazione e dell'esecuzione.

Art. 59 Adempimento dei compiti da parte della Confederazione

Il Consiglio federale emana uno schema delle misure atte a proteggere:

a.
le autorità federali;
b.
le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico;
c.
i beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 200710 sullo Stato ospite.

9 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

10 RS 192.12

Art. 6 Adempimento dei compiti da parte dei Cantoni

1 Ogni Cantone designa l'autorità che collabora con l'Ufficio federale di polizia (fedpol) nell'esecuzione della presente legge. Esso stabilisce la via di servizio in modo tale che i singoli mandati urgenti della Confederazione siano eseguiti senza indugio.12

2 Se un Cantone ha delegato compiti definiti dalla presente legge a determinati Comuni, le autorità federali collaborano direttamente con questi ultimi.13

3 Le persone incaricate dai Cantoni dell'adempimento dei compiti secondo la presente legge sottostanno al diritto cantonale che regge la funzione di servizio e all'autorità cantonale di sorveglianza.

12 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

13 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

Sezione 3: Trattamento delle informazioni

Art. 1015 Obbligo d'informazione di fedpol

Fedpol informa gli altri organi di sicurezza della Confederazione e i Cantoni nonché gli organi federali che collaborano all'adempimento dei compiti di polizia di sicurezza su tutti i fatti suscettibili di compromettere la sicurezza interna nell'ambito dei loro compiti.

15 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

Art. 13e20 Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda

1 Le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose.

2 Esse trasmettono il materiale al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca dopo aver consultato il SIC. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa.22

3 Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti del SIC o di fedpol possono metterlo al sicuro anche direttamente.

4 In caso di sospetto di reato, l'autorità che ha messo al sicuro il materiale lo trasmette all'autorità penale competente.

5 In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capoverso 1, fedpol, previa consultazione del SIC, può:

a.
ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di pro-paganda si trova su un server svizzero;
abis.23
ordinare la revoca di nomi di dominio di secondo livello impiegati per la diffusione del materiale e subordinati a domini Internet la cui gestione è di competenza della Svizzera;
b.
raccomandare ai fornitori svizzeri di accesso Internet (provider) il blocco del sito Internet, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.

20 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

21 RS 172.021

22 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

23 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 13f24 Sequestro di oggetti pericolosi

Fedpol può sequestrare gli oggetti pericolosi di cui all'articolo 4 capoverso 6 della legge del 20 giugno 199725 sulle armi, sempre che sia necessario all'adempimento dei compiti secondo la presente legge.

24 Introdotto dall'all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

25 RS 514.54

Art. 14 Ricerca di informazioni

1 Fedpol e i Cantoni raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei compiti secondo la presente legge. Essi possono ricercare tali informazioni anche all'insaputa delle persone interessate.26

2 I dati personali possono essere raccolti con:

a.
valutazione delle fonti accessibili al pubblico;
b.
richiesta di informazioni;
c.
consultazione di fascicoli ufficiali;
d.
ricezione e valutazione di comunicazioni;
e.
ricerca dell'identità o del soggiorno delle persone;
f.
osservazione dei fatti in luoghi pubblici e liberamente accessibili, anche ricorrendo a registrazioni di immagini e suoni;
g.
accertamento dei movimenti e contatti delle persone.

3 L'impiego di misure coercitive procedurali penali è ammissibile soltanto nel quadro di una procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria o di un'istruzione preparatoria. Lo stesso dicasi per l'osservazione di fatti in ambienti privati.

26 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

Sezione 4: ...

Sezione 4a: Compiti relativi alla protezione di persone ed edifici30

30 Originaria Sez. 5.

Art. 22 Principi

1 Fedpol31 assicura, in collaborazione con le autorità cantonali, la protezione delle autorità e degli edifici della Confederazione nonché delle persone e degli edifici di cui la Confederazione deve garantire la sicurezza in virtù di obblighi di diritto internazionale pubblico.

2 Il Consiglio federale può affidare i compiti di protezione a servizi statali o privati.

3 Il Consiglio federale può affidare compiti di protezione ad altri agenti idonei o, in caso di bisogno speciale o di minaccia accresciuta, metterli a disposizione delle competenti autorità cantonali dopo aver sentito i governi cantonali.

4 Il personale incaricato della protezione delle persone, delle autorità e degli edifici secondo la presente legge può applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 200832 sulla coercizione è applicabile.33

31 Nuova espr. giusta il n. I 1 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

32 RS 364

33 Introdotto dell'all. n. 1 della L del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5463; FF 2006 2327).

Art. 23 Protezione delle autorità federali

1 Il Consiglio federale designa:

a.34
le persone che esercitano una funzione pubblica su mandato della Confederazione e a favore delle quali, in base ai pericoli connessi con tale funzione, sono adottate misure di protezione;
b.
gli edifici della Confederazione nei quali la protezione delle persone e delle installazioni è garantita dal personale di fedpol;
c.35
...

1bis In casi motivati il Consiglio federale può prevedere di prolungare le misure di protezione a favore delle persone di cui al capoverso 1 lettera a anche dopo che hanno lasciato la loro funzione.36

2 La Confederazione applica il diritto di polizia secondo l'articolo 62f della legge del 21 marzo 199737 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) in tutti i suoi edifici che ospitano autorità federali. D'intesa con fedpol adotta misure di protezione adeguate.38

3 I Cantoni garantiscono la protezione della restante proprietà della Confederazione nella misura prevista dall'articolo 62e capoverso 1 LOGA.39

3bis Qualora sussistano motivi concreti per presumere che una determinata persona commetterà un reato contro persone o edifici protetti in virtù del capoverso 1, l'autorità competente per la protezione può contattare tale persona, discutere del suo comportamento e informarla delle conseguenze di eventuali reati.40

4 Le autorità federali competenti in materia di costruzioni fissano le misure di protezione edilizia e tecnica d'intesa con fedpol e i Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali che sono sistemati negli edifici interessati.

5 ...41

34 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

35 Abrogata dall'all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

36 Introdotto dall'all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

37 RS 172.010

38 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

39 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

40 Introdotto dall'all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

41 Abrogato dall'all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

Art. 23a42 Sistema d'informazione e di documentazione

1 Fedpol tratta nel proprio sistema d'informazione e di documentazione le informazioni necessarie per ordinare misure di protezione di persone ed edifici secondo la presente sezione.

2 Il sistema d'informazione e di documentazione contiene dati su avvenimenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza e sulle persone ad essi collegate.

3 I dati sono distrutti al più tardi entro cinque anni dal momento in cui le persone o gli edifici non necessitano più di protezione.

4 Il diritto d'accesso e il diritto di far rettificare i dati si fondano sugli articoli 25 e 41 capoverso 2 lettera a LPD43.44

42 Introdotto dall'all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

43 RS 235.1

44 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 1 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 23b45 Dati, categorie di dati e limiti del trattamento dei dati

1 Fedpol tratta unicamente i dati delle persone:

a.
per la cui sicurezza è competente;
b.
che, sulla base di indizi fondati, si suppone costituiscano un pericolo concreto per la sicurezza di autorità, edifici e installazioni della Confederazione.

2 È consentito trattare esclusivamente i dati seguenti:

a.
cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, luogo di origine e indirizzo;
b.
registrazioni su supporto audiovisivo;
c.46
dati personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui siano necessari per valutare il grado di pericolosità, in particolare informazioni sullo stato di salute, su condanne o procedimenti pendenti, sull'appartenenza a partiti, società, associazioni, organizzazioni e istituzioni, nonché informazioni sui rispettivi organi dirigenti.

3 Le informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà d'opinione, di riunione o di associazione non possono essere trattate. Il trattamento di tali informazioni è ammesso a titolo eccezionale qualora indizi fondati permettano di sospettare che un'organizzazione o persone che ne fanno parte si servano dell'esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l'esecuzione di reati.

45 Introdotto dall'all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

46 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 1 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 23c47 Diritti d'accesso e trasmissione dei dati

1 L'accesso al sistema d'informazione e di documentazione mediante procedura di richiamo automatizzata è limitato ai servizi di fedpol che:

a.
valutano la minaccia a cui sono esposti le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione;
b.
ordinano ed eseguono misure di protezione di persone.

2 I dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione, possono essere comunicati ai servizi e alle persone seguenti:48

a.
dipartimenti, servizi e organi di sicurezza dell'amministrazione civile e militare, per proteggere autorità, edifici e installazioni nonché per eseguire misure di protezione di persone;
b.
servizi di fedpol e del SIC competenti per la protezione dello Stato o la lotta al terrorismo;
c.
responsabili degli edifici della Confederazione, allo scopo di impedire l'accesso a persone non autorizzate;
d.
rappresentanze svizzere ed estere nonché organi internazionali, per proteggere le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico;
e.
organi di polizia svizzeri ed esteri, per adempiere compiti di polizia di sicurezza;
f.
responsabili di eventi e privati, sempre che la comunicazione sia necessaria per sventare un pericolo grave e immediato.

47 Introdotto dall'all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

48 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 1 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 23d49 Esecuzione degli obblighi risultanti dal diritto internazionale pubblico

D'intesa con fedpol, i Cantoni prendono sul loro territorio le misure necessarie all'adempimento degli obblighi di protezione che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico; se necessario, collaborano con i servizi di sicurezza delle organizzazioni internazionali o delle missioni diplomatiche stabilite sul loro territorio nonché con le autorità di polizia estere competenti per le questioni di sicurezza nelle regioni di frontiera.

49 Originario art. 24.

Sezione 5:50 Misure atte a prevenire attività terroristiche

50 Introdotta dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

Art. 23e Definizioni

1 Per potenziale terrorista si intende una persona che, sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone compierà attività terroristiche.

2 Sono considerate attività terroristiche le azioni tendenti a influenzare o a modificare l'ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore.

Art. 23f Principi

1 Fedpol pronuncia mediante decisione formale le misure di cui agli articoli 23k-23q nei confronti di un potenziale terrorista, se:

a.
la minaccia costituita da questa persona non può verosimilmente essere contrastata efficacemente con misure sociali, di integrazione o terapeutiche oppure con misure di protezione dei minori e degli adulti;
b.
le misure di prevenzione generale delle minacce adottate dai Cantoni non sono sufficienti; e
c.
non è stata ordinata alcuna misura sostitutiva o alcun provvedimento coercitivo privativo della libertà ai sensi del Codice di procedura penale51 avente lo stesso effetto di una misura di cui agli articoli 23k-23q; la procedura deve essere concordata tra fedpol e il pubblico ministero competente.

2 Le misure di cui agli articoli 23k-23o devono essere accompagnate, per quanto possibile, da misure sociali, di integrazione o terapeutiche.

3 Una misura va revocata se i presupposti per ordinarla non sono più adempiuti. La persona interessata deve essere immediatamente informata della revoca.

4 La persona interessata può presentare a fedpol in qualsiasi momento una domanda di revoca della misura.

Art. 23g Durata di una misura

1 La durata di una misura è limitata a sei mesi. Può essere prorogata una sola volta di sei mesi al massimo. La durata della residenza coatta è retta dall'articolo 23o capoverso 5.

2 La stessa misura può essere ordinata nuovamente se sussistono indizi nuovi e concreti di un'attività terroristica.

Art. 23h Trattamento dei dati

1 Per motivare una misura ordinata ai sensi degli articoli 23k-23q, per verificare se i presupposti per ordinarla siano adempiuti e per eseguire le misure, fedpol e le competenti autorità cantonali possono trattare dati personali degni di particolare protezione di potenziali terroristi, segnatamente i dati concernenti le opinioni o attività religiose e filosofiche, la salute, le misure d'assistenza sociale nonché le sanzioni e i procedimenti amministrativi e penali. I dati personali degni di particolare protezione di terzi possono essere trattati soltanto se il potenziale terrorista intrattiene o ha intrattenuto contatti con queste persone e se tali dati sono indispensabili per valutare il pericolo costituito dal potenziale terrorista.

2 Le autorità federali e cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità cantonali di esecuzione delle pene, le autorità di protezione dei minori e degli adulti, le scuole e le autorità del settore della formazione, i servizi specializzati in materia di integrazione, gli uffici controllo degli abitanti, della migrazione, della gioventù e sociali possono scambiarsi i dati personali necessari per l'adempimento dei compiti definiti nella presente sezione, compresi i dati personali degni di particolare protezione. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 2.

3 Fedpol può informare il gestore di un'infrastruttura critica ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 4 della legge federale del 25 settembre 201552 sulle attività informative (LAIn) in merito a una misura ordinata ai sensi degli articoli 23k-23q, se un potenziale terrorista costituisce un pericolo per tale infrastruttura. A tal fine, fedpol può trasmettere dati personali degni di particolare protezione.

Art. 23i Richiesta

1 La competente autorità cantonale o comunale e il SIC possono chiedere a fedpol di pronunciare misure secondo la presente sezione.

2 Nella richiesta occorre dimostrare che i presupposti legali sono adempiuti; la richiesta deve inoltre contenere informazioni sul tipo, la durata e l'esecuzione della misura richiesta.

Art. 23j Pronuncia di misure mediante decisione formale

1 Fedpol pronuncia le misure di cui agli articoli 23k-23q mediante decisione formale. Se la misura è stata richiesta da un'autorità cantonale o comunale, fedpol consulta previamente il SIC. Se la misura è stata richiesta dal SIC, fedpol consulta previamente il Cantone interessato.

2 Segnala la misura e ogni violazione della misura nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) di cui all'articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 200853 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.

3 D'intesa con il Cantone o il Comune interessato, può sospendere una misura se sussistono motivi gravi.

Art. 23k Obbligo di presentarsi e di partecipare a colloqui

1 Fedpol può obbligare un potenziale terrorista a presentarsi regolarmente di persona presso un servizio cantonale o comunale designato dall'autorità richiedente e a partecipare a colloqui con uno o più specialisti.

2 I colloqui servono a valutare il pericolo costituito dal potenziale terrorista e la sua evoluzione, nonché a contrastare tale pericolo.

3 Se la persona interessata è minorenne, i genitori o le altre persone cui è affidata la sua educazione sono coinvolti nei colloqui, a condizione che lo scopo del colloquio non ne risulti pregiudicato.

4 Se la persona interessata non può partecipare a un colloquio concordato ne informa senza indugio il competente servizio cantonale o comunale specificandone i motivi e chiede un rinvio del colloquio. Il rinvio è concesso soltanto se sussistono motivi gravi debitamente documentati dalla persona interessata.

5 Il servizio cantonale o comunale informa l'autorità richiedente e fedpol su:

a.
i fatti rilevanti per la sicurezza riscontrati durante l'attuazione della misura;
b.
la violazione dell'obbligo di presentarsi;
c.
i colloqui rinviati o che non hanno avuto luogo;
d.
il rifiuto di partecipare al colloquio con lo specialista;
e.
il risultato dei colloqui con lo specialista.

6 Le informazioni di cui al capoverso 5 lettere a e b devono essere trasmesse senza indugio.

Art. 23l Divieto di avere contatti

Fedpol può vietare a un potenziale terrorista di intrattenere contatti, direttamente o tramite terzi, con determinate persone o gruppi di persone.

Art. 23n Divieto di lasciare il Paese

1 Fedpol può vietare a un potenziale terrorista di lasciare la Svizzera se, sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone che intenda recarsi all'estero per compiere attività terroristiche.

2 In caso di divieto di lasciare il Paese, fedpol può:

a.
sequestrare documenti di viaggio svizzeri;
b.
mettere al sicuro documenti di viaggio esteri, a condizione che il divieto di lasciare il Paese corrisponda a un interesse preponderante della Svizzera e non possano essere prese misure meno severe.

3 Fedpol informa lo Stato interessato della messa al sicuro dei documenti di viaggio esteri. Se quest'ultimo vi si oppone, fedpol revoca la messa al sicuro e consegna alla persona interessata i documenti di viaggio.

4 Può annullare i documenti di viaggio svizzeri sequestrati e segnalarli in RIPOL, nella parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (SIS) nonché tramite Interpol (art. 351 cpv. 2 del Codice penale [CP]54).

5 Può segnalare i documenti di viaggio esteri in RIPOL, nel SIS nonché tramite Interpol (art. 351 cpv. 2 CP), se lo Stato interessato ha annullato i documenti e acconsente alla segnalazione.

6 Fedpol, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e le autorità cantonali di polizia possono sequestrare i biglietti di viaggio. Possono inoltre ordinare alle imprese di trasporto di annullare i biglietti di viaggio elettronici.

7 Se vi è pericolo nel ritardo, possono mettere al sicuro provvisoriamente i documenti di viaggio e i biglietti di viaggio svizzeri ed esteri senza che sia stato ordinato un divieto di lasciare il Paese oppure possono ordinare alle imprese di trasporto di annullare i biglietti di viaggio elettronici.

8 Se la persona interessata è cittadino svizzero, fedpol gli rilascia per la durata del divieto di lasciare il Paese un attestato sostitutivo di cittadinanza e di identità. Se è cittadino straniero, fedpol gli rilascia un attestato sostitutivo di identità.

Art. 23o Residenza coatta: principi

1 Fedpol può vietare a un potenziale terrorista di lasciare un determinato immobile o istituto designato dall'autorità richiedente, se:

a.
sussistono indizi concreti e attuali che la persona in questione costituisce un grave pericolo non altrimenti scongiurabile per la vita e l'integrità fisica di terzi; e
b.
la persona in questione ha violato una o più misure ordinate in virtù degli articoli 23k-23n.

2 Il divieto deve riguardare un immobile utilizzato a scopo abitativo dal potenziale terrorista o in cui quest'ultimo si trovi per scopi di cura o di trattamento. Il divieto può riguardare eccezionalmente un altro immobile o istituto pubblico o privato, se:

a.
la minaccia non può essere contrastata efficacemente in altro modo; e
b.
l'immobile o l'istituto offre alla persona interessata la possibilità di organizzare la propria vita in modo autonomo e di condurre un'esistenza responsabile nell'ambito di un ambiente domestico.

3 Dopo aver consultato le autorità interessate, fedpol può autorizzare eccezioni al divieto per motivi gravi, segnatamente per motivi medici, per scopi professionali e formativi, per esercitare la libertà di credo o per ottemperare a impegni familiari.

4 I contatti con il mondo esterno e la vita sociale possono essere limitati soltanto nella misura necessaria all'esecuzione della misura.

5 La durata della misura è limitata a tre mesi. Può essere prorogata due volte, ogni volta per tre mesi al massimo.

Art. 23p Residenza coatta: procedura

1 Fedpol sottopone senza indugio la richiesta di residenza coatta al giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone di Berna affinché ne verifichi la legalità e l'adeguatezza. Questi decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore dalla ricezione della richiesta.

2 Se la misura deve essere prorogata, fedpol presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi una richiesta motivata per scritto al più tardi quattro giorni prima della scadenza della misura. Il giudice dei provvedimenti coercitivi può ordinare che la misura sia prorogata fino a quando avrà deciso in merito alla richiesta.

3 L'indennizzo del Cantone di Berna è retto dall'articolo 65 capoverso 4 della legge del 19 marzo 201055 sull'organizzazione delle autorità penali.

4 Se respinge una domanda di revoca della misura, motivata per scritto dalla persona interessata, fedpol la inoltra entro tre giorni al giudice dei provvedimenti coercitivi allegandovi un parere motivato. Questi decide al più tardi entro cinque giorni dalla ricezione della domanda.

5 Fedpol pone fine senza indugio alla residenza coatta, se:

a.
i presupposti per ordinare la misura non sono più adempiuti;
b.
il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l'approvazione per ordinare o prorogare la misura; o
c.
fedpol o il giudice dei provvedimenti coercitivi accoglie la domanda di revoca della misura.
Art. 23q Sorveglianza elettronica e localizzazione tramite telefonia mobile

1 Per eseguire le misure di cui agli articoli 23l-23o, fedpol può ordinare una sorveglianza elettronica o una localizzazione tramite telefonia mobile di un potenziale terrorista, se i provvedimenti adottati nel quadro del controllo dell'esecuzione delle misure non hanno dato esito positivo o se, in assenza di sorveglianza o localizzazione, l'esecuzione delle misure risulterebbe vana o eccessivamente difficile.

2 Gli apparecchi per la sorveglianza elettronica possono essere fissati al corpo del potenziale terrorista. Se l'apparecchio non è fissato al corpo, il potenziale terrorista è tenuto a portarlo costantemente con sé in stato di funzionamento. Il funzionamento dell'apparecchio non deve essere compromesso.

3 Per la localizzazione tramite telefonia mobile, l'autorità competente per l'esecuzione può chiedere che le siano forniti i metadati delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 201656 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Il potenziale terrorista è tenuto a portare costantemente con sé l'apparecchio di telefonia mobile acceso e in stato di funzionamento.

4 I dati raccolti possono essere trattati soltanto allo scopo di:

a.
constatare violazioni delle misure di cui agli articoli 23l-23o;
b.
perseguire penalmente un crimine o un delitto grave secondo il diritto processuale applicabile;
c.
prevenire un pericolo per terzi o un grave pericolo per il potenziale terrorista;
d.
verificare e garantire il buon funzionamento dei mezzi tecnici.

5 I dati raccolti nell'ambito della sorveglianza elettronica sono distrutti al più tardi 12 mesi dopo la fine della sorveglianza, sempre che non sussista un motivo concreto per ritenere che possano servire come mezzo di prova in un procedimento penale.

6 L'autorità competente per l'esecuzione della misura designa le persone autorizzate a trattare i dati raccolti e adotta le misure adeguate per proteggere i dati dall'utilizzazione abusiva.

Art. 23r Esecuzione delle misure

1 L'esecuzione e il controllo delle misure di cui alla presente sezione competono ai Cantoni. È fatto salvo l'articolo 23n.

2 Fedpol fornisce assistenza sul piano dell'amministrazione e dell'esecuzione.

3 Le autorità competenti per l'esecuzione delle misure possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia, per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

Sezione 5a:58 Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

58 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).

Art. 24a Informazioni su atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive

1 Fedpol gestisce un sistema d'informazione elettronico nel quale sono registrati dati su persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera e all'estero.

2 Nel sistema d'informazione possono essere registrate informazioni su persone contro cui sono stati pronunciati divieti di recarsi in un Paese determinato, misure secondo il diritto cantonale volte a prevenire gli atti violenti in occasione di manifestazioni sportive o altre misure quali divieti di accedere agli stadi, se la misura:59

a.
è stata pronunciata o confermata da un'autorità giudiziaria;
b.
è stata pronunciata in seguito a un reato denunciato alle autorità competenti; o
c.
è necessaria per la salvaguardia della sicurezza di persone o della manifestazione sportiva considerata e si può rendere verosimile che è giustificata.

3 Il sistema d'informazione elettronico può contenere i dati seguenti: fotografia, cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo d'origine, indirizzo, tipo di misura e motivo della misura, come condanna, inchiesta penale, comunicazioni della polizia, riprese video, nonché autorità che ha disposto la misura, violazioni di misure, organizzazioni, eventi.

4 Le autorità e i servizi di cui all'articolo 13 che dispongono di informazioni ai sensi del capoverso 1 sono tenuti a trasmetterle a fedpol.

5 Le autorità preposte all'esecuzione possono trattare dati personali degni di particolare protezione, se è necessario per l'adempimento dei loro compiti.

6 Fedpol verifica se le informazioni che gli pervengono sono esatte e rilevanti ai sensi del capoverso 2. Distrugge le informazioni inesatte o non rilevanti e ne informa il mittente.

7 Il sistema d'informazione è a disposizione dei servizi di fedpol competenti per l'esecuzione della presente legge, delle autorità di polizia dei Cantoni, dell'AFD e dei servizi specializzati competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l'articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 202060 sulla sicurezza delle informazioni, mediante una procedura di richiamo.61 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati. Determina nei particolari le condizioni per il collegamento degli organi cantonali di sicurezza e disciplina i diritti d'accesso.

8 Le autorità preposte all'esecuzione possono comunicare i dati personali di cui al capoverso 1 agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera, se i dati sono necessari per ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di determinate manifestazioni. I destinatari dei dati possono comunicarli a terzi solo nell'ambito dell'esecuzione delle misure. Il Consiglio federale disciplina le modalità di trattamento dei dati da parte dei destinatari e di terzi.

9 Fedpol può comunicare dati personali ad autorità di polizia e organi di sicurezza esteri. L'articolo 61 capoversi 1, 2, 5 e 6 LAIn62 si applica per analogia. I dati possono essere comunicati soltanto se l'autorità o l'organo garantisce che servono esclusivamente a ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive. La protezione della fonte va garantita.63

10 Il diritto di ottenere informazioni relative ai dati che figurano nel sistema d'informazione e il diritto di farli rettificare sono retti dagli articoli 25 e 41 capoverso 2 lettera a LPD64. Fedpol comunica alla persona interessata la registrazione e la cancellazione dei dati che la riguardano nel sistema d'informazione.65

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

60 RS 128

61 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).

62 RS 121

63 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

64 RS 235.1

65 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 1 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 24c Divieto di recarsi in un Paese determinato

1 Fedpol può vietare a una persona, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se:

a.67
essa è colpita da un divieto di accedere a un'area determinata o dall'obbligo di presentarsi, poiché è comprovato che ha partecipato ad atti violenti contro persone od oggetti in occasione di manifestazioni sportive; e
b.
in base al suo comportamento si deve presumere che essa parteciperà ad atti violenti in occasione di una manifestazione sportiva nel Paese di destinazione. I Cantoni possono presentare la relativa richiesta.68

2 Il divieto di recarsi in un Paese determinato può essere pronunciato anche nei confronti di una persona non colpita da un divieto di accedere a un'area determinata, se elementi concreti e attuali fanno supporre che essa parteciperà ad atti violenti nel Paese di destinazione.

3 Il divieto di recarsi in un Paese determinato è valido al massimo a partire da tre giorni prima della manifestazione sportiva fino a un giorno dopo la sua conclusione.

4 Durante il divieto è vietato lasciare la Svizzera per raggiungere il Paese di destinazione. Fedpol può autorizzare eccezioni, se la persona interessata fa valere motivi gravi per recarsi nel Paese di destinazione.

5 Fedpol pronuncia il divieto mediante decisione formale. I Cantoni possono presentare la relativa richiesta.69

6 Il divieto è segnalato nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15 della legge federale del 13 giugno 200870 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione).71

67 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

68 Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

69 Nuovo testo del per. giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). Abrogati dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

70 RS 361

71 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

Sezione 5b: Disposizioni comuni alle sezioni 5 e 5a73

73 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

Art. 24f74 Limite d'età

1 Le misure di cui agli articoli 23k-23n, 23q e 24c sono pronunciate solo nei confronti di persone che hanno compiuto i 12 anni.

2 La misura di cui all'articolo 23o è pronunciata solo nei confronti di persone che hanno compiuto i 15 anni.

74 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2006 3703; FF 2005 5009). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

Art. 24g75 Tutela giurisdizionale

1 Le decisioni di fedpol concernenti le misure di cui alle sezioni 5 e 5a e le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi di cui all'articolo 23p possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

2 Il diritto di ricorso è retto dall'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 196876 sulla procedura amministrativa. Sono parimenti legittimati a ricorrere:

a.
l'autorità richiedente cantonale o comunale, contro le decisioni di fedpol;
b.
fedpol, contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi.

3 I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione dell'autorità di ricorso può accordare, d'ufficio o a istanza di parte, l'effetto sospensivo, se lo scopo della misura non ne risulta pregiudicato.

75 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2006 3703; FF 2005 5009). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

76 RS 172.021

Sezione 6: Disposizioni organizzative

Art. 28 Prestazioni finanziarie ai Cantoni

1 ...79

2 La Confederazione accorda una equa indennità ai Cantoni che devono in ampia misura adempiere compiti di protezione ai sensi della sezione 580 o in caso di avvenimenti straordinari.

3 La Confederazione accorda aiuti finanziari all'Istituto svizzero di polizia di Neuchâtel per le prestazioni fornite nell'interesse della Confederazione.

79 Abrogato dall'all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

80 Ora: sezione 4a

Art. 29 Formazione

La Confederazione e i Cantoni collaborano alla formazione nel settore della sicurezza interna, segnatamente con offerte comuni di formazione.

Sezione 6a:81 Disposizioni penali

81 Introdotta dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

Art. 29a Violazione delle misure di cui agli articoli 23k-23q

1 Chiunque viola una misura di cui agli articoli 23l-23q è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola la misura di cui all'articolo 23k è punito con la multa.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 30 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 32 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:83
Sezione 4: 1o gennaio 1999
Rimanenti disposizioni: 1o luglio 1998

83 DCF del 15 giu. 1998.